B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4210/2018
Sen t en z a d e l 2 2 no vemb r e 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Yanick Felley;
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Sri Lanka,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 6 luglio 2018 / N (…)
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 14 maggio
2018,
i verbali d’audizione del 25 maggio 2018 (di seguito: verbale 1) e del 22
giugno 2018 (di seguito: verbale 2),
i mezzi di prova prodotti durante la procedura di prima istanza,
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 6 luglio 2018, notificata all’interessato il 9 luglio 2018 (cfr. atto A26), con
cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato l’al-
lontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello
stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile,
il ricorso del 19 luglio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; recte 20
luglio 2018), per il cui tramite il ricorrente ha postulato l’annullamento della
decisione impugnata e la concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine
la ritrasmissione degli atti all’autorità di prima istanza per una nuova deci-
sione; in via ancor più subordinata la concessione dell’ammissione provvi-
soria; contestualmente di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giu-
diziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e
del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili,
la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 26 luglio 2018 al ricor-
rente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
lo scritto spontaneo del 3 settembre 2018, con il quale l’insorgente ha tra-
smesso al Tribunale dei nuovi mezzi di prova,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
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LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che il richiedente, cittadino dello Sri Lanka di etnia Tamil originario del vil-
laggio di B._______ (distretto di Mullaitivu), avrebbe lasciato il proprio
paese d’origine il 18 aprile 2018 conseguentemente ad alcune presunte
vicissitudini con la polizia criminale (Criminal Investigation Department; di
seguito: CID) giungendo successivamente in Svizzera illegalmente munito
di documenti falsi (cfr. verbale 1, pag. 2 e seg.),
che dette problematiche trarrebbero origine dalla sua precedente attività di
orafo svolta in favore delle Tigri Tamil (Liberation Tigers of Tamil Eelam; di
seguito LTTE); che l’insorgente ha infatti asserito di essere stato alle dipen-
denze di tale gruppo per sei anni assieme ad altre persone; che nel 2008
le LTTE gli avrebbero chiesto di lavorare dell’oro in modo da poterlo sotter-
rare; ch’egli non sarebbe tuttavia stato al corrente del luogo di dissimula-
zione; che anni dopo, e meglio, nel dicembre del 2017, alcuni agenti del
CID si sarebbero presentati a casa sua; che al richiedente asilo sarebbe
stato chiesto di presentarsi al “Joseph Camp” di Vavuniya; che giunto in
loco egli sarebbe stato condotto in una stanza ed interrogato con metodi
bruschi a proposito della sorte dell’oro nascosto; che la sera stessa l’inte-
ressato sarebbe stato rilasciato con preghiera di non allontanarsi; che suc-
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cessivamente egli si sarebbe recato a Colombo per timore di subire riper-
cussioni; che ciò nonostante il 5 aprile 2018 degli agenti del CID lo avreb-
bero prelevato e condotto in uno stabile adibito agli interrogatori, ove sa-
rebbe stato schiaffeggiato e questionato nuovamente a proposito del luogo
di sepoltura dell’oro; che la mattina seguente sarebbe stato rilasciato; che
per timore di ulteriori atti pregiudizievoli, egli si sarebbe nascosto per un
breve periodo prima di espatriare (cfr. verbale 1, pag. 2 e seg.; verbale 2,
pag. 2 e seg.);
che una volta giunto in Svizzera l’interessato avrebbe appreso telefonica-
mente dalla moglie dell’esistenza di un mandato d’arresto spiccato nei suoi
confronti dal Tribunale di Vavuniya il (…) 2018,
che a sostegno di tali allegazioni in sede di prima istanza egli ha prodotto
alcuni documenti relativi alla morte della madre, una copia di uno scritto di
un parlamentare nel quale questi conferma che il padre del ricorrente gli
avrebbe comunicato del supporto da lui fornito alle LTTE, una copia di una
dichiarazione del giudice di pace dal contenuto simile, una copia di uno
scritto del padre all’attenzione delle autorità comunali ed una lettera della
moglie in originale nella quale vengono tra le altre cose descritte delle visite
ad opera del CID,
che nella querelata decisione, l’autorità di prima istanza ha messo in dub-
bio la verosimiglianza delle allegazioni dell’interessato; che il ricorrente si
sarebbe invero contraddetto in diversi punti; che i documenti prodotti non
permetterebbero di giungere a diverso esito,
che con ricorso, l’interessato avversa la valutazione della SEM; che a suo
dire da una semplice lettura della parte di verbale consacrata al confronto
con quanto asserito in precedenza si evincerebbero i motivi per i quali sem-
brerebbero rilevabili alcune contraddizioni; che inoltre, i documenti prodotti
sarebbero stati considerati in modo arbitrario dall’autorità di prima istanza;
che nel complesso, l’autorità di prima istanza avrebbe dunque fondato la
sua decisione su di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti rile-
vanti ai fini della procedura,
che con scritto spontaneo successivo l’insorgente ha informato il Tribunale
circa il fatto che il padre si sarebbe rivolto alla Human Rights Commission
of Sri Lanka (di seguito: HRCSL) illustrandogli la situazione per iscritto; che
detta commissione avrebbe confermato la ricezione della richiesta; che
successivamente la HRCSL avrebbe contattato la locale stazione di polizia
richiedendo l’audizione del padre del ricorrente; che questa non avrebbe
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tuttavia avuto luogo dapprima in virtù di alcuni timori del padre ed in seguito
a causa di disguidi in seno alla stessa stazione di polizia; che il genitore
avrebbe quindi contattato nuovamente la HRCSL rendendola attenta al ri-
guardo; che a riprova di quanto precede l’insorgente ha prodotto copia
della richiesta del padre alla HRCSL, l’avviso di ricevimento relativo alla
medesima, uno scritto della stessa HRCSL all’attenzione della locale sta-
zione di polizia ed un’ulteriore lettera del genitore indirizzata alla HRCSL
(cfr. risultanze processuali, act. 3),
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi);
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in
questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpre-
tazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere con-
siderate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il
richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di
essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli
fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3
LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera fal-
sata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o,
senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso inte-
resse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che in-
fine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano
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sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l’autorità
giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni,
sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in prepon-
deranza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ri-
dursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola
allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi
essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determi-
nare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti
nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),
che in casu, la versione proposta dall’insorgente si esaurisce in un coa-
cervo di allegazioni contrastanti; che le contraddizioni nel suo esposto sono
infatti innumerevoli e instillano seri dubbi quanto al fatto che gli episodi nar-
rati possano essere stati ideati per i fini della causa,
che invero, nel corso dell’audizione sulle generalità, l’interessato ha ad-
dotto di essersi presentato presso il “Joseph Camp” di Vavuniya il giorno
seguente la visita del CID del 20 dicembre 2017, ossia il 21 dicembre 2017
(cfr. verbale 1, D 7.01) allorché nell’ambito della successiva audizione sui
motivi d’asilo ha invece collocato tale evento al 15 gennaio 2018 (cfr. ver-
bale 2, D47); che per di più, entrambe le versioni risultano in netto contrasto
con quanto riportato nella dichiarazione del giudice di pace, laddove è men-
zionato che l’insorgente non si sarebbe presentato spontaneamente
presso il “Joseph Camp” in nessuna delle due circostanze citate, bensì vi
sarebbe stato condotto coattamente da membri non identificati dell’”intelli-
gence” il 10 gennaio 2018 (cfr. atto A 18, n° 4); che del resto, con riferimento
alla refurtiva ricercata dal CID, egli ha dapprima parlato di gioielli da lui
confezionati (cfr. verbale 1, D 7.01-7.02) salvo poi menzionare a più riprese
dei lingotti (cfr. verbale 2, D47); che sempre a tal proposito, il richiedente
asilo ha in un primo momento dichiarato che due persone attive con lui
nella preparazione dei gioielli sarebbero morte (cfr. verbale 1, D 7.01)
smentendosi però successivamente asserendo che avrebbe lavorato l’oro
con un certo Rangasami e che le persone morte sarebbero stati dei membri
della LLTE addetti al controllo del loro lavoro (cfr. verbale 2, D47, D77,
D78); che oltremodo, nell’ambito dell’audizione breve l’interessato ha as-
serito che tra il 20 dicembre ed il 5 aprile 2018 non sarebbe successo nulla
di rilevante (cfr. verbale 1, D 7.02), cosa che mal si sposa con quanto alle-
gato successivamente circa i contatti con il CID del 10 e del 15 gennaio
2018 (cfr. verbale 2, D47); che anche il numero totale di incontri con le forze
di polizia risulta discorde, avendone dapprima menzionati solo tre (cfr. ver-
bale 1, D 7.02) ed in seguito ben quattro (cfr. verbale 2, D47, D52, D85);
che da ultimo, persino il contenuto della telefonata nella quale la moglie lo
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avrebbe informato del mandato d’arresto è stato riportato in maniera con-
trastante; che il ricorrente ha infatti dapprima affermato che la consorte lo
avrebbe reso partecipe del ricevimento dell’ingiunzione da parte del padre;
ingiunzione che questi avrebbe successivamente consegnato alla stessa
moglie (cfr. verbale 1, D 7.01); che tuttavia, nel corso del secondo colloquio
egli ha invece dichiarato che l’atto giudiziario in questione non sarebbe mai
stato rimesso al genitore, essendosi invece i poliziotti limitati a mostrar-
glielo (cfr. verbale 2, D54-D57),
che confrontato con le summenzionate divergenze, l’interessato ha fornito
risposte evasive e poco convincenti (cfr. verbale 2, pag. 11-13; v. anche
decisione impugnata, pag. 6),
che i mezzi di prova prodotti in sede di prima istanza e durante la procedura
ricorsuale non permettono di giungere a diverso esito; che innanzitutto, vi-
sto il tenore degli elementi contraddittori riscontrabili nel suo narrato, l’in-
sorgente non risulta persona attendibile, cosa che si ripercuote gioco forza
anche sui criteri di valutazione delle prove documentali presentate; che è
inoltre notoria la facilità ad ottenere questo genere di dichiarazioni nel con-
testo srilankese; che ad ogni modo anche se presi singolarmente, i docu-
menti in questione non suggellano la sua tesi; che gli atti relativi al decesso
della madre non fanno riferimento alla fattispecie; che gli scritti del parla-
mentare, del giudice di pace e della stessa moglie rientrano nel novero
delle dichiarazioni di parte confezionabili per i fini della causa ed hanno
pertanto un esiguo valore probatorio; che ciò è altresì il caso per quanto
riguarda gli atti relativi alla procedura avviata dalla HRCSL su istanza del
padre dell’insorgente (cfr. situazione e modalità analoghe nella sentenza
del Tribunale E-5614/2018 del 31 ottobre 2018 consid. 4.2, che qualifica
questo genere di documenti come “Gefälligkeitsschreiben”),
che da ultimo, la sola appartenenza all’etnia Tamil e l’introduzione di una
domanda d’asilo all’estero non sono elementi di rischio sufficienti per giu-
stificare un timore fondato di essere esposto a seri pregiudizi ai sensi
dell’art. 3 LAsi (cfr. sentenze del Tribunale E-1866/2015 [pubblicata come
ref.] del 15 luglio 2016 consid. 8.4.6),
che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la
concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che
tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi),
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che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’al-
lontanamento,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allon-
tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che nel proprio gravame, l’insorgente non si esprime al riguardo,
che ad ogni modo, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu ele-
menti ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso lo Sri
Lanka,
che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del
principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio
personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito,
in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che anche nel contesto della diaspora
Tamil non basti infatti una semplice possibilità di subire trattamenti inumani
o degradanti per ammettere l’inammissibilità dell’esecuzione dell’allonta-
namento (cfr. sentenza E-5110/2016 del 6 gennaio 2018 consid. 10.4),
che inoltre, vista la cessazione delle ostilità tra i separatisti Tamil ed il go-
verno di Colombo, non si può concludere che nel paese viga attualmente
una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coin-
volga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr.
sentenza E-1866/2015 consid. 13.1),
che su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento verso la regione
del Vanni (di cui il distretto di Mullaitivu è parte integrante; cfr. per la deli-
mitazione geografica DTAF 2011/24 consid. 12.2.2.1) è da considerarsi di
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principio esigibile in presenza della possibilità di accedere ad un alloggio e
di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari (cfr.
sentenza del Tribunale D-3619/2016 del 16 ottobre 2017 consid. 9.5),
che in specie non vi è da dubitare quanto al fatto che l’insorgente (che non
ha del resto contestato la valutazione della SEM su tale aspetto) adempia
a suddetti requisiti, stante in particolare il fatto ch’egli può contare sulla
presenza di un’ampia rete famigliare nel distretto di Mullaitivu e nella zona
limitrofa (ossia anche al di fuori della regione del Vanni, dove le condizioni
sono migliori) e su di una pluriennale esperienza professionale (cfr. verbale
1, pag. 4 e seg.),
che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità
dell’esecuzione del provvedimento,
che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento
la decisione dell’autorità inferiore va confermata,
che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non
è inadeguata (art. 49 PA),
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe-
derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: