Corte IV
D-4213/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 6 l u g l i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nata il (...),
Albania,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 26 giugno 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4213/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata ha inoltrato in Svizzera in data
19 maggio 2009,
i verbali d'audizione dell'interessata del 10 giugno 2009,
la decisione dell'UFM del 26 giugno 2009, notificata all'interessata lo
stesso giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dalla
ricorrente)
il ricorso inoltrato dalla richiedente il 30 giugno 2009 (cfr. timbro del
plico raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33
lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
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che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessata ha dichiarato di
essere di etnia (...) e di aver avuto, prima dell'espatrio, dimora a
B._______ (Albania),
che la richiedente ha affermato di essere espatriata il (...) perchè
minacciata di morte sia da membri della sua famiglia in ragione di una
sua presunta relazione amorosa, sia da terze persone a causa di una
sua denuncia nei confronti di L. che l'avrebbe violentata e voluta
avviare alla prostituzione in C._______; che ella ha dichiarato altresì
che M., un italiano residente in D._______ con cui avrebbe allacciato
una relazione, non sarebbe più stato disposto – a differenza di quanto
promessole inizialmente – a sposarla, ragione per cui ella non avrebbe
più avuto modo di procurarsi documenti per un soggiorno legale in
Svizzera ed avrebbe quindi, su consiglio del cognato B., inoltrato la
domanda d'asilo di cui al caso di specie; che la ricorrente ha, infine,
dichiarato di avere ricevuto una proposta di matrimonio da B. e di
volere tornare in Albania con lui al fine di sposarlo; che ella avrebbe
raggiunto la Svizzera il (...) in automobile, dopo essere transitata per la
C._______ e l'D._______, subendo un controllo a E._______ (o,
secondo un'altra versione, senza subire alcun controllo),
che, nella decisione del 26 giugno 2009, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito l'Albania nel novero dei Paesi
sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dalla
ricorrente sono inverosimili siccome contraddittorie, vaghe e
incongruenti, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali
degli indizi d'esposizione dell'interessata a persecuzioni in caso di
rientro in patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, la ricorrente rimanda, in versione leggermente
modificata, a quanto già esposto in sede di audizione ed ammette di
avere chiesto asilo non per problemi di natura politica, etnica o
religiosa nel suo Paese, bensì per disperazione e perchè questa
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sarebbe stata l'unica via per poter provare a rimanere in Svizzera; ella
dichiara altresì di essere consapevole dell'impossibilità di vedersi
concesso l'asilo e sostiene che comunque un allontanamento in Patria
sarebbe inesigibile alla luce delle minacce a cui sarebbe tuttora
esposta e del rifiuto della sua famiglia di riaccoglierla; che l'interessata
è dell'avviso che l'UFM avrebbe dovuto, alla luce di elementi da lei
forniti che sarebbero idonei ad essere qualificati come indizi di
persecuzione, entrare nel merito della sua domanda,
che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto l'annullamento della
decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito e l'ammissione
provvisoria; che la stessa ha altresì presentato una domanda di
esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese
nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione
d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente
l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua
situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in
GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
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che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
6 ottobre 1993, l'Albania nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni,
sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in
detto Paese,
che, nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, a titolo d'esempio, mal si capisce come la ricorrente non sia stata
in grado collocare temporalmente la prima udienza in tribunale, dato
che questa sarebbe scaturita dalla sua denuncia nei confronti di L.
(vale a dire l'episodio principe dell'intera vicenda) e che ella vi avrebbe
presenziato (cfr. verbale audizione sui motivi del 10 giugno 2009 pag.
5/D23); che la dichiarazione della ricorrente secondo cui L. sarebbe
stato condannato nel (...) (cfr. ibidem pag. 6/D37) risulta del tutto
illogica alla luce delle allegazioni fornite poco prima secondo cui la
vicenda a monte della denuncia sarebbe anch'essa avvenuta in tal
data (cfr. ibidem pag. 4/D15) e che tra un'udienza e l'altra sarebbe
trascorso un mese (cfr. ibidem pag. 6/D32); che la dichiarazione circa
la data della condanna di L. (riportata ben due volte, cfr. ibidem pag. 6/
D37 e 40) viene smentita dalla ricorrente stessa appena qualche
minuto dopo (cfr. ibidem pag. 6/D41: "non so quando è stato
condannato"); che, confrontata con tale discrepanza, la ricorrente si
limita a negare le precedenti dichiarazioni (cfr. ibidem pag. 7/D42); che
l'insorgente ha, durante tutta la durata dell'audizione sui motivi,
dichiarato di non sapere chi fossero gli autori delle minacce a lei
dirette (cfr. ibidem pag. 7/D50 e pag. 10/D80), per poi, nel gravame,
riconoscervi gli amici di L. (cfr. ricorso pag. 2); che la ricorrente si
contraddice pure circa il lasso temporale in cui avrebbe subito
minacce, dichiarando dapprima di non saperlo indicare con precisione
(cfr. ibidem pag. 8/D54), per poi invece indicare che le minacce
sarebbero iniziate nel (...) (cfr. ibidem pag. 9/D67) e che
continuerebbero tuttora (cfr. ibidem pag. 7/D52); che la ricorrente si
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contraddice palesemente pure circa le ultime minacce giunte sul suo
telefono portatile (cfr. ibidem pag. 9/D68: "Nel [...]" e ibidem pag.
9/D78: "A [...]"); che alla domanda dell'auditore "Per quale motivo ha
deciso di lasciare il paese, visto che comunque [...] l'ultima minaccia è
arrivata nel (...)?" (cfr. ibidem pag. 10/D92), la ricorrente non ha
smentito tale data ed ha in tal guisa fortemente contraddetto la
dichiarazione resa poco prima secondo cui le minacce starebbero
tuttora continuando (cfr. ibidem pag. 7/D52); che risulta
incomprensibile che la ricorrente abbia subito minacce per più di (...)
senza intraprendere alcunché per tentare di porvi fine, tantopiù che
per l'episodio dell'abuso sessuale da parte di L. ella non ha mostrato
remora alcuna a denunciarlo, come asserito, presso le autorità; che,
essendo le minacce terminate nel (...) – come risulta dall'ultima
versione resa in merito dalla ricorrente (cfr. ibidem pag. 9/D77-78) e
peraltro mai smentita in seguito, come poc'anzi rilevato – mal si
capisce, da un lato, che la ricorrente abbia ad ogni modo deciso di
lasciare il suo Paese e, dall'altro, abbia comunque asserito, nel
memoriale di ricorso, di essere esposta a gravi rischi in caso di rientro
(cfr. ricorso pag. 2-3); che, in considerazione di quanto esposto, v'è
ragione di ritenere che la vicenda resa dalla ricorrente a sostegno
della sua domanda d'asilo sia inverosimile,
che, in tale contesto, segnatamente evocata l'inverosimiglianza della
vicenda resa, non appare motivo per ritenere che la ricorrente non
possa ricevere, se opportunamente sollecitata, un'appropriata
protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di
terzi, tantopiù che ella ha dichiarato di non avere mai avuto problemi
con le autorità (cfr. verbale audizione sui motivi del 10 giugno 2009
pag. 13/D113),
che a tutto ciò si aggiunge il fatto che la ricorrente, durante l'audizione
sui motivi e nel memoriale di ricorso, lascia intendere, rispettivamente
dichiara esplicitamente di avere lasciato l'Albania senza l'obiettivo di
richiedere l'asilo, bensì di avere inoltrato, su consiglio di B. e appena in
seguito all'entrata in Svizzera, la domanda d'asilo trattata in questa
sede, perchè M. non sarebbe più stato disposto a sposarla e perchè
non intravvedeva altra possibilità per poter rimanere in Svizzera (cfr.
ibidem pag. 11/D99 e 12/103); che tale fatto come pure l'allegazione
della ricorrente secondo cui vorrebbe tornare in Albania per sposare
suo (...) (cfr. ibidem pag. 14), lasciano anch'essi concludere
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all'inverosimiglianza della vicenda resa dalla ricorrente in merito alle
asserite minacce subite a seguito della denuncia sporta contro L.,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure
elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento
dell'insorgente in Albania possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5
LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti
contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene
o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF
osserva nondimeno che in Albania non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
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che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale
della ricorrente: ella, infatti, è (...), dispone di un'esperienza
pluriennale come (...) (cfr. verbale audizione sui fatti del
10 giugno 2009 pag. 2) come pure di una rete sociale in Patria,
potendo fare riferimento come minimo ai (...), alla (...) ed una (...) (cfr.
ibidem pag. 2 e verbale audizione sui motivi pag. 3/D7); che la
ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali CHF di 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della
ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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