Corte IV
D-4214/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 l u g l i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Maurice Brodard;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, alias
B._______, Pakistan,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento,
decisione dell'UFM del 26 giugno 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4214/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
2 maggio 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 12 maggio 2009 e del 4 giugno 2009,
la decisione dell'UFM del 26 giugno 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta agli atti),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 30 giugno 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'originale del dossier dell'UFM inoltrato al TAF l'8 luglio 2009,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
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che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino pakistano di etnia gujjar,
nato e con ultimo domicilio a C._______ fino al 10 giugno 2008,
che il richiedente, avrebbe lasciato il suo Paese d'origine il
15 giugno 2008, per il timore d'essere ucciso per vendetta in seguito
dell'esito della causa penale dei suoi fratelli che avrebbe provocato
l'estensione dei loro problemi a lui; che i suoi fratelli D._______ e
E._______ sarebbero stati giudicati innocenti dall'accusa d'aver ucciso
due membri della famiglia F._______ durante una sparatoria scoppiata
a causa di una lite tra quest'ultima e la famiglia G._______, alla quale
sarebbe stato vietato l'accesso alla moschea per pregare,
che l'interessato, in data 15 o 16 giugno 2008, avrebbe raggiunto
Mosca (Russia) in aereo, dove avrebbe soggiornato da 15 a 18 giorni;
che avrebbe poi proseguito, sia a piedi che in un furgoncino,
attraversando dei Paesi a lui ignoti, giungendo così il 25 o il
26 settembre 2008 in Italia; che vi sarebbe rimasto per sei mesi,
oppure sei mesi e mezzo, fino al 1° maggio 2009; che, infine, sarebbe
entrato in Svizzera il 2 maggio 2009 a bordo di un'auto di un passatore
che l'avrebbe lasciato alla stazione di Chiasso,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 26 giugno 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
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pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il Pakistan siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo, di aver tentato di farsi spedire l'originale della sua carta
d'identità, ma che i suoi familiari avrebbero soltanto trovato una copia;
che, inoltre, contesta l'asserzione dell'UFM secondo cui egli si sarebbe
contraddetto in merito al luogo nel quale il passatore gli avrebbe tolto
definitivamente il passaporto; che non avrebbe modo di recuperare il
suo passaporto, in quanto gli sarebbe stato ritirato dal passatore a
Mosca; che, inoltre, i suoi tentativi di ottenere protezione dalle autorità
statali sarebbero stati vani, siccome gli F._______, oppure i H._______
sarebbero dei gruppi potenti ed influenti,
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese
processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
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che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale
[DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che il ricorrente, nonostante sia stato reso attento che una copia della
carta d'identità non sarebbe bastata, ne ha presentata una ed ha
allegato che i suoi genitori non potrebbero ottenere un'altra carta
d'identità; che, inoltre, il medesimo non ha intrapreso alcunché per
rifarsela; che, peraltro, risulta incomprensibile il fatto che abbia una
copia di questo documento a casa dei suoi genitori,
che l'insorgente ha dichiarato nella seconda audizione, in un primo
momento, di aver consegnato il suo passaporto al passatore a
C._______ e che avrebbe preso il volo per Mosca senza quest'ultimo,
per poi allegare di aver viaggiato munito del suo passaporto
(cfr. audizione del 4 giugno 2009 pagg. 3 e 4); che, confrontato con
tale discrepanza, l'autore del gravame ha sostenuto di aver
consegnato al passatore il suo passaporto con lo scopo che lo stesso
gli avrebbe procurato un visto,
che tale allegazione non può essere ritenuta verosimile, in quanto il
ricorrente avrebbe potuto richiedere personalmente un visto per la
Russia, se avesse effettivamente avuto l'intenzione di viaggiare con il
proprio passaporto,
che, peraltro, varcare un confine, soprattutto in un aeroporto, non
costituisce un'impresa facile ed è inverosimile il fatto di potere
superare i controlli delle autorità di immigrazione senza essere in
possesso di un documento d'identità valido, che non riporti le proprie
generalità,
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che il ricorrente è stato impreciso segnatamente sulle date d'arrivo
nonché sul suo soggiorno in Italia ed in Russia,
che l'insorgente non ha saputo indicare i Paesi che avrebbe
attraversato andando in Italia dalla Russia,
che, inoltre, è rimasto vago per quanto riguarda il viaggio tra la
Slovacchia è la Svizzera, dichiarando di esservi arrivato in auto ma di
non sapere da quale valico,
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti
d'identità per i bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dal
Pakistan per il timore d'essere ucciso per vendetta a seguito dell'esito
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della causa penale che avrebbe provocato l'estensione dei problemi
dei suoi fratelli a lui,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, innanzitutto, i mezzi di prova a disposizione dell'autorità
giudicante si riducono ad una copia di un verbale di una denuncia e ad
un certificato medico,
che la prima non si riferisce neanche esplicitamente all'origine del suo
racconto; che, inoltre, in tale denuncia si parla di una ferita grave al
gomito destro, alla quale l'insorgente non si è mai riferito nel corso
della procedura di prima istanza; che, infatti, ha soltanto menzionato la
ferita inflittagli alla testa; che, per di più, lo stesso documento riporta
un numero notevole d'errori ortografici, ciò che non dovrebbe essere
normale, se si trattasse davvero di un verbale autentico di un autorità
statale,
che, inoltre, pure il certificato medico non è stato inoltrato in originale
e, oltre ad essere di dubbia autenticità a causa dei differenti caratteri
figuranti nel testo, non si esprime del tutto sulle ferite al gomito del
braccio destro del ricorrente,
che, di conseguenza, i mezzi di prova sopraccitati sono da ritenere
come non idonei a provare alcunché, siccome l'autenticità è dubbia e
poiché sono facilmente falsificabili; che, infine, il ricorrente non ha
tuttora presentato gli originali dei suddetti documenti, nonostante ne
abbia avuto l'opportunità,
che, peraltro, l'insorgente non ha ripresentato in sede di ricorso (dopo
che gli erano stati restituiti dall'UFM, siccome non ritenuti rilevanti per
la sua procedura d'asilo [cfr. A/11]) i mezzi di prova relativi alle
procedure penali dei suoi fratelli che sarebbero alla base del suo
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racconto; che, un tale comportamento non è comprensibile, ritenuta
l'importanza allegata agli stessi dal ricorrente,
che, per di più, pare incredibile che gli allegati problemi dei fratelli del
ricorrente si siano soltanto estesi su di lui e non su tutta la sua famiglia
e che i suoi fratelli non siano tuttora espatriati,
che, peraltro, nella prima audizione, il ricorrente ha asserito di avere
subito un'aggressione il 3 o il 4 aprile 2008, mentre sulla denuncia è
riportato il 3 aprile 2008 (cfr. audizione del 12 maggio 2008 pag. 6),
che, per di più, è pure stato impreciso nel datare la prima aggressione,
dichiarando in modo generico che sarebbe avvenuta in luglio 2007
(cfr. ibidem),
che, in aggiunta, la seconda aggressione si sarebbe svolta nei pressi
della stazione di polizia e quindi sembra poco probabile che la polizia
non sia intervenuta sul posto, se quanto asserito fosse realmente
accaduto,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come,
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichia-
razioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM è rettamente non
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2
lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
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che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Pakistan possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è
ammissibile,
che, inoltre, la situazione vigente in Pakistan non appare,
notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità
del territorio nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
ha una certa formazione scolastica ed ha un'esperienza professionale
quale venditore di carte telefoniche (cfr. verbale d'audizione del
12 maggio 2009 pag. 2); che, inoltre, v'è ragione di ritenere che il
ricorrente dispone in Patria di un'importante rete sociale, ritenuto che
la sua famiglia vive ancora in loco (cfr. ibidem pag. 3); che l'insorgente
non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della
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Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003
n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- I._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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