Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D4214/2011
Sen t e n z a d e l 2 3 g enna i o 2 0 1 2
Composizione Giudici Pietro AngeliBusi (presidente del collegio),
Martin Zoller, Fulvio Haefeli,
cancelliere Andrea Pedrazzini.
Parti A._______, nato il (…),
Sri Lanka,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 25 luglio 2011 / N […] .
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Fatti:
A.
L'interessato di etnia tamil, originario di B._______ (Sri Lanka), con ultimo
domicilio a far tempo dal 1987 a C._______ sulla penisola di Jaffna
(Sri Lanka), è espatriato il (…) 1994 ed ha presentato una prima
domanda di asilo in Svizzera il (…) 1994, facendo valere di aver lasciato il
suo Paese di origine, a causa della guerra e delle pressioni di cui sarebbe
stato oggetto da parte delle Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE),
affinché ne diventasse membro e prestasse loro i suoi servizi di (…).
Inoltre, dopo aver lasciato il suo villaggio ed essersi trasferito a
D._______ (Sri Lanka), egli sarebbe stato arrestato dalle autorità di detta
città, le quali l'avrebbero trattenuto per un mese, poiché lo sospettavano
di avere presunti legami con le LTTE.
B.
Con decisione del 25 novembre 1994, l'allora Ufficio federale dei rifugiati
(UFR, attualmente e di seguito Ufficio federale della migrazione [UFM])
ha respinto la succitata domanda di asilo ed ha pure pronunciato
l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese di origine siccome lecita, esigibile
e possibile.
C.
Con sentenza del 27 gennaio 1995, l'allora Commissione svizzera di
ricorso in materia di asilo (CRA), ha respinto il ricorso inoltrato
dall'interessato contro la suddetta decisione dell'UFR.
D.
In data 10 luglio 1995, la CRA ha giudicato inammissibile la domanda di
revisione del 30 maggio 1995 presentata dall'interessato contro la
predetta sentenza.
E.
A partire dal 1° aprile 1997, l'interessato si è reso irreperibile.
F.
In data 11 ottobre 2010, l'interessato ha presentato una seconda
domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo (cfr. verbale di audizione del 13 ottobre 2010 [di seguito:
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verbale 1] e del 21 giugno 2011 [di seguito: verbale 2], di aver lasciato la
Svizzera nel 1997 e di essersi recato in E._______, ad F._______, dove
avrebbe altresì depositato una domanda di asilo, nonché avrebbe vissuto
fino al suo ritorno in Svizzera, salvo per un periodo di un anno tra il
2005/2006 in cui avrebbe soggiornato in G._______. Egli adduce di non
poter tornare in Sri Lanka, in quanto – oltre ai problemi avuti con i militari
cingalesi e anche con le LTTE in detto Paese prima del suo espatrio –
egli avrebbe lavorato per le LTTE nei H._______, vendendo dei CD e dei
libri di questo movimento. Egli temerebbe d'altronde i membri delle LTTE
di cui avrebbe fatto il nome, i quali vivrebbero nelle sue vicinanze e si
sarebbero alleati con il governo. Inoltre, egli sarebbe venuto a
conoscenza da sua moglie che ella avrebbe avuto dei problemi in patria,
poiché i militari le avrebbero chiesto dove fosse suo marito. Infine, egli
soffrirebbe di diabete, avrebbe subito un intervento chirurgico all'addome
in Svizzera e dovrebbe essere operato di nuovo sotto la spalla.
G.
Con decisione del 25 luglio 2011, l'UFM non è entrato nel merito della
citata domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge del
26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31) ed ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo.
H.
Il 27 luglio 2011, l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo e, in via
sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali.
I.
Il Tribunale, tramite decisioni incidentali del 29 luglio 2011, ha rinunciato,
ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA,
RS 172.021]), a chiedere al medesimo il versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato
l'autorità inferiore a presentare una risposta al gravame.
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J.
Il 10 agosto 2011, l'UFM ha presentato le proprie osservazioni,
proponendo la reiezione del gravame, il quale non conterrebbe fatti o
mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della sua
posizione. Ha, di conseguenza, rinviato ai considerandi della decisione
impugnata, confermandoli pienamente. Tali osservazioni sono state
trasmesse dal Tribunale al ricorrente per informazione.
Diritto:
1.
1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32)
e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS
173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF).
2.
Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di
ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua. Pertanto, la presente sentenza
va redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
motivi invocati delle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della
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decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
5.
5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha constatato che la prima
procedura di asilo, avviata il (…) 1994, si sarebbe definitivamente
conclusa con la sentenza della CRA del 27 gennaio 1995 e che i fatti
addotti dal richiedente, verificatisi dopo la conclusione della precedente
procedura, non sarebbero propri a motivare la sua qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria, ritenuto che
egli non sarebbe più ritornato nel suo Paese di origine, come pure che le
sue allegazioni rese nel corso del presente procedimento di asilo
sarebbero totalmente inverosimili. In particolare, egli avrebbe dichiarato
nell'audizione sui fatti di non poter tornare in patria, poiché avrebbe
lavorato per le LTTE nei H._______, vendendo libri o CD, ciò che non
avrebbe più menzionato nella seconda audizione. Inoltre, come
motivazione a sostegno del suo espatrio nel 1994, a differenza di quanto
indicato in precedenza, egli avrebbe affermato di avere collaborato con
l'esercito indiano e con i militari cingalesi, fornendo loro i nomi di membri
delle LTTE e di essere stato costretto a prestare la sua firma presso la
polizia a D._______. Del resto, la spiegazione fornita del richiedente,
secondo la quale avrebbe avuto paura di presentare tale motivo, non
potrebbe essere considerata verosimile, così come non sarebbe credibile
la notizia circa i problemi di sua moglie con le autorità e le LTTE, a causa
della sua assenza. Di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio
del divieto di respingimento all'allontanamento del richiedente, la cui
esecuzione sarebbe ammissibile. Peraltro, non vi sarebbero indizi circa il
rischio di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione
del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). Inoltre, l'allontanamento del
richiedente sarebbe ragionevolmente esigibile verso il suo Paese di
origine, in particolare a C._______ nella penisola di Jaffna, in
considerazione della stabilizzazione della situazione securitaria generale
del Paese, nonché avuto riguardo alla persona del richiedente, il quale
godrebbe in Patria della presenza della moglie e dei loro figli, avrebbe
un'esperienza professionale come (…) ed il suo stato di salute non
rappresenterebbe un ostacolo al suo rientro in Sri Lanka, visto che l'(…)
sarebbe stata curata con successo e il (…) sarebbe controllato da una
sola dieta alimentare.
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5.2. Nel gravame, l'insorgente contesta la decisone dell'UFM, sostenendo
che l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo
per approfondire maggiormente la questione legata al suo
allontanamento verso lo Sri Lanka, ritenuta la lunga assenza dal suo
Paese di origine, dove non vi sarebbe più ritornato e gli anni trascorsi
dalla presentazione della sua domanda di asilo in Svizzera nel 1994.
Inoltre, in considerazione della situazione attuale dal profilo della
sicurezza in Sri Lanka, il ricorrente chiede che l'esecuzione del suo
allontanamento non sia considerata ragione esigibile e che gli venga
concessa l'ammissione provvisoria.
6.
6.1. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura di asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura di asilo, è rientrato nel Paese di origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria.
6.2. Nella fattispecie, la prima procedura di asilo si è definitivamente
conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 25
novembre 1994, a seguito della reiezione del ricorso presentato contro la
stessa con sentenza della CRA del 27 gennaio 1995, nonché della
sentenza di inammissibilità della CRA del 30 maggio 1995 relativa alla
domanda di revisione inoltrata dal ricorrente contro la precedente
sentenza. Peraltro, L'insorgente ha espressamente riconosciuto di non
essere rientrato in Sri Lanka dopo la conclusione infruttuosa della sua
prima domanda di asilo, ovvero tra la crescita in giudicato della decisione
del 25 novembre 1994 e l'inoltro della seconda domanda di asilo in
Svizzera. Infatti, una volta resosi irreperibile in Svizzera a far tempo dal
1° aprile 1997, egli si sarebbe recato in E._______ ed in G._______,
dove avrebbe vissuto tutti questi anni, prima di giungere nuovamente in
Svizzera nell'ottobre 2010 (cfr. verbale 1 pagg. 2, 56 e verbale 2 D18
D26 e D33).
Inoltre, riguardo ai motivi di asilo a sostegno della sua seconda domanda
di asilo, il ricorrente si è palesemente contraddetto, come rilevato
dall'UFM, fornendo due versioni distinte riguardo a pretesi nuovi elementi
che si sarebbero aggiunti alla sua vicenda. Inizialmente, ha asserito di
temere di rientrare in patria a causa del lavoro svolto nei H._______ a
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favore delle LTTE, per cui vendeva CD e libri (cfr. verbale 1 pag. 5). In
seguito, per contro, non ha più menzionato tale motivo, bensì ha addotto
di essere stato informato da sua moglie che ella avrebbe avuto dei
problemi a causa sua (cfr. verbale 2 D31), nonché di temere i membri
delle LTTE di cui egli avrebbe fatto i nomi prima del suo espatrio. A tal
proposito, d'altronde, il ricorrente ha fornito una motivazione totalmente
incongruente rispetto a quella resa durante la prima procedura di asilo,
senza alcuna giustificazione plausibile, facendo valere di essere fuggito
dal suo Paese di origine, in considerazione dei problemi che avrebbe
avuto con i militari indiani e cingalesi (cfr. verbale 2 D48–D50). In tali
circostanze, vi è ragione di concludere alla palese inverosimiglianza dei
pretesi nuovi elementi che si sarebbero aggiunti alla sua vicenda, così
come addotti dal ricorrente. Infine, il medesimo non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione. Infatti, nel gravame, l'insorgente non ha contestato l'analisi
effettuata dall'UFM circa la verosimiglianza dei suoi motivi di asilo, come
pure l'esistenza di fatti propri, intervenuti nel frattempo, atti motivare la
qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria. In particolare, egli si è limitato unicamente a far valere che, in
considerazione degli anni trascorsi dal suo espatrio e dalla sua prima
procedura di asilo, l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua
domanda di asilo (cfr. ricorso pag. 2).
Di conseguenza, alla luce di quanto evocato, vi è ragione di concludere
all'assenza di indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della
protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53
consid. 4.2 pag. 769 e relativi riferimenti).
6.3. In considerazione di quanto esposto, discende che in materia di non
entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo
fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1;
RS 142.311]).
8.
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8.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile.
8.2.
8.2.1. Non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Sri Lanka, in
particolare (…) a C._______ sulla penisola di Jaffna, possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), l'art. 33 della convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv.; RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento), nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il
ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv.
Tortura; RS 0.105).
8.2.2. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è
ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr).
8.3.
8.3.1. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non
può essere considerata ragionevolmente esigibile, qualora nello Stato di
origine o di provenienza lo straniero dovesse trovarsi concretamente in
pericolo, in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza
generalizzata o emergenza medica (cfr. DTAF 2007/10 consid. 5.1 pag.
111, Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia di asilo [GICRA] 1999 n. 28 consid. 5b pag. 170,
nonché GICRA 1998 n. 22 consid. 7a pag. 191).
In Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della
popolazione nazionale. Infatti, secondo la recente giurisprudenza del
Tribunale, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo
della sicurezza in detto Paese, l'esecuzione dell'allontanamento dei
richiedenti l'asilo, provenienti dallo Sri Lanka di origine tamil, è ora
ragionevolmente esigibile verso il nord dello Sri Lanka – ad eccezione
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della regione di Vanni – nonché verso l'est del Paese (cfr. DTAF
E6220/2006 del 27 ottobre 2011 consid. 11 a 13). Peraltro, per quanto
attiene alla regione di Jaffna, la situazione è nettamente migliorata, a
seguito dell'apertura dell'asse stradale tra Jaffna e Kandy alla fine del
2009 e la diminuzione della presenza militare. D'altronde, malgrado
l'esistenza di ancora importanti lacune nei servizi e l'espansione limitata
delle attività economiche, si sono registrati diversi miglioramenti sul piano
sociale e sanitario, con ad esempio la riapertura di alcune scuole e la
ricostruzione degli ospedali. L'Alto Comissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati (ACNUR), unitamente ad altre organizzazioni di aiuto a Mannar,
Jaffna, Vavuniya, Batticaloa et Trincomalee, fornisce consigli giuridici
gratuiti per sostenere il rinvio delle persone in Sri Lanka, in particolare in
relazione ai problemi legati all'accesso ad un alloggio o alla proprietà (cfr.
DTAF
E6220/2006 consid. 13.2.1). Tuttavia, riguardo all'esecuzione
dell'allontanamento verso il nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la
situazione delle persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine
della guerra, nel maggio 2009 – per le quali l'esecuzione
dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile, se possono
beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio (cfr. DTAF E
6220/2006 consid. 13.2.1.1) – e quelle che hanno lasciato il nord del
Paese prima della fine della guerra per le quali le condizioni di vita
potrebbero essere profondamente cambiate. Difatti, per questa categoria
di persone, è necessario analizzare la situazione individualmente,
verificando l'esistenza di fattori particolarmente favorevoli , segnatamente
concrete possibilità di alloggio e garanzie di sostentamento, nonché
l'esistenza di una rete sociale o familiare. Se tali condizioni non sono
realizzate, va esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno
interna sul territorio nazionale (cfr. DTAF E6220/2006 consid. 13.2.1.2).
8.3.2. Nel caso in esame, il ricorrente ha dichiarato di essere originario
del nord dello Sri Lanka, nonché di aver avuto ultimo domicilio a
C._______, sulla penisola di Jaffna a far tempo dal 1987. Egli ha lavorato
in detto Paese come (…). Inoltre, egli dispone di un'importante rete
sociale, in quanto, dopo il suo espatrio, sua moglie e i suoi tre figli hanno
continuato a risiedere a C._______ (cfr. verbale 1 pagg. 13 e verbale 2
D28D31). Dunque, non vi è dubbio che il ricorrente potrà usufruire di un
adeguato e concreto sostegno al suo reinserimento sociale e
professionale in patria, segnatamente a C._______, dove – sebbene egli
sia espatriato prima della fine della guerra – potrà ritrovare le stesse
condizioni di vita e di alloggio al momento della sua partenza. Infine, il
ricorrente è da ritenersi in buona salute, dato che non ha preteso nel
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gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare
un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici. Infatti, i problemi di salute
invocati dal ricorrente in corso di procedura sono da considerarsi risolti o
ad ogni modo non suscettibili di ostacolare il suo rinvio, tanto più del resto
che non li ha più fatti valere in sede di ricorso. Segnatamente, secondo i
certificati medici agli atti (cfr. atto B27/3 e B26/4), risulta che, da un lato,
l'(…) è stata asportata con un intervento chirurgico ben riuscito e senza
alcuna conseguenza e, dall'altro lato, il (…) è curato con una semplice
dieta alimentare (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 D33 e segg.).
8.3.3. Pertanto, alla luce di tutte le circostanze, vi è ragione di concludere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese
di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 4 LStr).
8.4. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2
LStr). Infatti, l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, oltre alla carta di
identità già prodotta in corso di procedura (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile.
8.5. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata.
9.
Visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600., che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]).
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(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600., sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro AngeliBusi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione: