Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D4215/2009
Sen t e n z a d e l 2 7 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Pietro AngeliBusi (presidente del collegio),
Hans Schürch, Gérarld Bovier;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…),
Afghanistan,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 25 giugno 2009 / N […].
D4215/2009
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Fatti:
A.
Il (…), l'interessato – cittadino afgano, nato e con ultimo domicilio a
B._______ (Afghanistan) – ha inoltrato una domanda di asilo in Svizzera.
Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali
d'audizione del 25 maggio 2009 [di seguito: verbale 1] e del
4 giugno 2009 [di seguito: verbale 2]) di aver vissuto a B._______ dalla
nascita sino al 199091, quando si sarebbe trasferito con la sua famiglia
in C._______ per sfuggire alla guerra, e di esservi ritornato assieme alla
stessa nel 1997, a causa dei problemi di salute della madre. Nel 2005,
l'interessato avrebbe aperto un negozio di (…), grazie all'aiuto finanziario
del padre, il quale era proprietario di una fabbrica di (…). Nel corso del
mese di (…)/(…) 2008, suo padre sarebbe stato sequestrato da degli
individui in abiti militari, i quali avrebbero preteso un riscatto di USD (…).
Durante l'operazione condotta dalla Polizia per liberare il genitore, costui
sarebbe rimasto ucciso. Due dei sequestratori sarebbero stati arrestati,
mentre uno sarebbe riuscito a fuggire e, dopo (…) circa, avrebbe
cominciato a minacciare di morte telefonicamente l'interessato, al fine di
ottenere il perdono e l'abbandono del caso da parte di quest'ultimo.
Approfittando del tempo chiesto al suo minacciatore per riflettere e non
potendo sopportare le minacce proferitegli, l'interessato avrebbe venduto
il suo negozio e nel (…) 2009 sarebbe espatriato, onde evitare la stessa
sorte del padre. Da B._______, egli si sarebbe recato in auto a
D._______ (C._______) e poi a E._______ (Iran), da dove avrebbe
proseguito il viaggio a piedi per (…) giorni fino a giungere ad F._______
(Turchia). Dopo aver raggiunto in TIR la località portuale di G._______
(Turchia), l'interessato si sarebbe imbarcato su un nave alla volta della
Grecia e, su consiglio del passatore, avrebbe gettato in mare i suoi
documenti d'identità. Infine, da H._______ (Grecia), dopo (…) giorni, egli
avrebbe viaggiato nascosto in una grande auto fino ad arrivare in
Svizzera, senza documenti d'identità e senza subire alcun controllo.
In occasione dell'audizione sommaria del 25 maggio 2009, l'interessato è
stato esortato e reso attento, tramite la consegna dell'apposito
documento da parte dell'UFM, circa la necessità di consegnare, entro le
48 ore successive, un documento d'identità o di viaggio, con
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda di asilo (cfr. atto A
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6/1). Ad oggi, l'interessato non ha versato agli atti alcuno dei suddetti
documenti.
B.
Con decisione del 25 giugno 2009 (notificata all'interessato il medesimo
giorno; cfr. atto A 15/1), l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese di origine siccome lecita, esigibile
e possibile.
C.
Il 30 giugno 2009, l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del
provvedimento litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo e,
in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali.
D.
Il Tribunale, tramite decisioni incidentali del 3 luglio 2009, ha rinunciato,
ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA,
RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali, autorizzandolo a
soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura. Nel
contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al
ricorso.
E.
Il 24 agosto 2009, l'UFM ha presentato le proprie osservazioni, in cui ha
proposto la reiezione del gravame.
F.
In data 15 settembre 2009, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica.
G.
Il 29 luglio 2011, l'UFM ha presentato le sue osservazioni (duplica),
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Pagina 4
ribadendo la sua posizione. Le stesse sono state trasmesse per
conoscenza ed eventuale presa di posizione al ricorrente.
H.
In data 18 agosto 2011, l'insorgente ha inoltrato le sue ulteriori
osservazioni. Quest'ultime sono state trasmesse per informazione
all'UFM.
Diritto:
1.
1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32)
e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS
173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF).
2.
Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di
ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua. Pertanto, la presente sentenza
va redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
motivi invocati delle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della
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decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
5.
5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto, da un lato, che il
richiedente non avrebbe addotto alcun motivo scusabile, giustificante la
mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità, che
egli avrebbe dissimulato per i bisogni di causa, in considerazione
dell'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio descritte. In
particolare, egli non avrebbe fornito nessun documento di identità
suscettibile di identificarlo, malgrado affermi di aver posseduto un
passaporto e una carta di identità. Peraltro, non corrisponderebbe al vero,
l'asserzione del richiedente secondo cui non avrebbe ricevuto da parte
dell'UFM alcuna richiesta di presentare un documento di identità, come
risulterebbe dal verbale della prima audizione e dal foglio arancione,
entrambi firmati dal richiedente. Inoltre, il medesimo si sarebbe
contraddetto sui documenti di identità, dichiarando nella prima audizione
di aver gettato in mare la fotocopia e di aver lasciato a casa l'originale
della carta di identità, mentre che in occasione dell'audizione federale
avrebbe asserito di essere espatriato sia con il passaporto che con la
carta di identità originale e di averli entrambi gettati in mare per evitare un
rimpatrio forzato. Il richiedente avrebbe altresì sostenuto in maniera del
tutto inverosimile di aver raggiunto la Svizzera senza mai utilizzare alcun
documento di identità. Infatti, sarebbe poco plausibile che egli sia riuscito
a raggiungere il C._______ in un lasso di tempo tanto breve, considerate
le circostanze (periodo […][…], valico in zona montuosa elevata). Per di
più, il richiedente non sarebbe riuscito ad indicare quali Paesi abbia
attraversato dalla Grecia per giungere in Svizzera e non avrebbe fornito
alcun dettaglio in merito alle modalità di attraversamento dei confini
senza subire controlli, limitandosi a dichiarare di essersi affidato al
passatore. Dall'altro lato, l'UFM ha considerato che le allegazioni decisive
in materia di asilo presentate dal richiedente sarebbero vaghe,
stereotipate e contraddittorie. In particolare, il richiedente non avrebbe
saputo descrivere gli eventi principali accaduti a B._______ negli anni
19972009 in cui vi avrebbe vissuto, limitandosi a dire che prima vi
sarebbero stati i Talebani, i quali proibivano agli uomini di tagliarsi la
barba, obbligavano le donne a vestire il chador ed imponevano punizioni
severe ai criminali, nonché aggiungendo in maniera molto vaga che ad un
certo punto sarebbero arrivati gli Americani a bombardare, senza
precisare quando e quali danni sarebbero stati inferti a B._______. A
mente dell'UFM, tali dichiarazioni – indefinite e prive di dettagli significativi
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– lascerebbero dubitare che il richiedente si sarebbe trovato
effettivamente a B._______ al momento dei fatti narrati. In aggiunta, il
richiedente sarebbe incorso in molteplici contraddizioni, segnatamente
riguardo alle modalità secondo cui avrebbe denunciato la scomparsa del
padre alla Polizia, al numero di telefonate o volte in cui i rapitori si
sarebbero messi in contatto con lui e la sua famiglia, come pure alla
consegna del riscatto. Da ultimo avrebbe reso dichiarazioni confuse e
stereotipate in merito agli eventi successivi alla morte del padre, al
numero ed agli autori delle minacce telefoniche, nonché riguardo alle
generalità dei due rapitori incontrati in carcere, di cui si sarebbe limitato
ad affermare che si trattava di persone di media età. Secondo l'UFM, se il
richiedente avesse realmente vissuto i fatti narrati, egli avrebbe
verosimilmente saputo indicare l'identità degli uomini che avrebbero
rapito e causato la morte del padre. Per questi motivi, l'UFM ha
considerato che il richiedente non avrebbe la qualità di rifugiato in base
agli art. 3 e 7 LAsi e nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3
LAsi sarebbe realizzata nel caso di specie. Di conseguenza, non sarebbe
applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento del
medesimo, la cui esecuzione in Afghanistan sarebbe ammissibile, visto
che – dal profilo della situazione generale dei diritti dell'uomo ed anche in
considerazione dei recenti sviluppi – non vi sarebbero indizi circa il rischio
di esposizione a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). L'UFM ha, altresì, ritenuto che –
posto che il richiedente proverrebbe da B._______ – dove la situazione
potrebbe tuttora essere considerata fondamentalmente sicura – il suo
allontanamento verso il suo Paese di origine sarebbe pertanto
ragionevolmente esigibile. Infine, non vi sarebbero altri motivi relativi al
richiedente – considerato che egli sarebbe giovane, in buona salute,
benestante e disporrebbe di una rete sociale nel suo Paese su cui fare
affidamento – o dal punto di vista tecnico e pratico, che si opporrebbero
all'esecuzione dell'allontanamento del medesimo a B._______.
5.2. Nel gravame, l'insorgente fa valere che – per la sua buona fede e per
quanto al meglio avrebbe collaborato – gli si potrebbe scusare la mancata
presentazione dei documenti d'identità. Infatti, egli ribadisce di aver
dovuto gettare via durante il suo viaggio di espatrio sia il passaporto che
la carta di identità, per timore di subire un rimpatrio forzato. Peraltro, a
causa del suo analfabetismo e delle difficoltà a capire il funzionamento
della procedura di asilo, egli non avrebbe compreso l'importanza di
attivarsi subito per farsi inviare un duplicato di uno dei documenti di
identità, che egli assicura in questa sede che arriverà presto, ritenuto che
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avrebbe chiesto ai familiari in patria di attivarsi ad inviarglielo. In secondo
luogo, il ricorrente sostiene che l'UFM avrebbe anche dovuto entrare nel
merito della sua domanda di asilo, in quanto sarebbero necessari ulteriori
chiarimenti per accertare lo statuto di rifugiato o impedimenti
all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, egli adduce che i motivi
di asilo da lui esposti sarebbero veri e verosimili, come sarebbero
autentiche le minacce ricevute e i fondati timori di essere ucciso, come
suo padre. Inoltre, secondo l'attualità e le dichiarazioni dei governi
impegnati sul posto, la drammatica situazione dell'Afghanistan –
compresa B._______ assediata dentro e fuori – sembrerebbe peggiorare
giorno dopo giorno e le autorità non riuscirebbero a garantire la sicurezza
ai loro cittadini, né tantomeno contro quei gruppi che avrebbero preso di
mira lui e la sua famiglia. Infine, a mente del ricorrente, tale situazione nel
suo Paese renderebbe il suo rientro a B._______ inesigibile e dovrebbe
condurre comunque ad offrirgli una protezione da parte delle autorità
svizzere.
5.3. Nella sua risposta, l'UFM ha osservato che il ricorso non conterrebbe
fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della
sua posizione, ribadendo tuttavia che l'assenza di documenti del
ricorrente non sarebbe scusabile, poiché il contenuto del foglio arancione
sarebbe stato letto e tradotto al ricorrente analfabeta, gli sarebbe stata
illustrata in maniera esplicita e approfondita l'importanza di presentare un
documento valido e, malgrado ciò, egli non avrebbe intrapreso nulla per
farsi pervenire dei documenti di identità. Peraltro, il duplicato dei
medesimi – che si sarebbe attivato ad ottenere (cfr. ricorso pag. 2) non
sarebbe giunto all'UFM. Oltre a ciò, sarebbero contraddittorie le
allegazioni in merito al tipo ed alla quantità dei documenti di identità
gettati in mare, nonché sarebbe lacunosa ed inverosimile la narrazione
del viaggio Di espatrio, in particolare l'attraversamento dei confini senza
l'utilizzo di alcun documento. Infine, i motivi di asilo esposti dal ricorrente
sarebbero caratterizzati da allegazioni estremamente vaghe, stereotipate
e contraddittorie, nonché dall'assenza di dettagli suscettibili di
comprovare un effettivo coinvolgimento dell'interessato, il cui
allontanamento – secondo la prassi dell'UFM – sarebbe altresì esigibile.
In conclusione, detto Ufficio ha proposto la reiezione del gravame e per il
resto, ha rinviato ai considerandi della decisione impugnata,
confermandoli pienamente.
5.4. Nell'atto di replica, il ricorrente ha sottolineato nuovamente di essersi
rivolto alla sua famiglia per far pervenire la carta di identità, ma di non
sapere quanto tempo questo implicherà. Inoltre, egli ha chiesto al
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Tribunale di esaminare gli ostacoli all'esecuzione del suo allontanamento
verso l'Afghanistan, rinviando alla situazione di instabilità regnante nella
città di B._______ secondo la decisione del Tribunale E1331/2009 del
21 agosto 2009, nonché di accogliere il suo ricorso.
5.5. Nella duplica, l'UFM ha evidenziato che – benché nelle sue
osservazioni il ricorrente abbia dichiarato il suo impegno a presentare un
documento di identità – il medesimo non avrebbe depositato alcun
documento suscettibile di identificarlo. Peraltro – anche qualora avesse
incontrato delle difficoltà a procurarsi quanto richiesto – un lasso di tempo
di quasi due anni sarebbe sufficiente per depositare un documento di
identità, la cui assenza pertanto non sarebbe giustificabile. Quanto al
rinvio dell'insorgente verso B._______, l'autorità inferiore ha sottolineato
che – in condizioni favorevoli – sarebbe attualmente esigibile, ritenuto che
in concreto il ricorrente sarebbe giovane, in buona salute, avrebbe
un'esperienza lavorativa, sarebbe economicamente benestante e
potrebbe contare su una rete familiare in patria. Di conseguenza, l'UFM
ha confermato la sua decisione e proposto la reiezione del ricorso.
5.6. Nelle sue ulteriori osservazioni, richiamata la decisione del Tribunale
del 16 giugno 2011 (E7625/2008), il ricorrente ha asserito che, da
quando sarebbe venuto in Svizzera, non avrebbe più avuto alcun contatto
con la sua famiglia, la quale probabilmente non si troverebbe più in
Afghanistan, ritenuto che non sarebbe riuscito a contattare i suoi parenti e
che essi gli avrebbero detto di voler andare in C._______. Inoltre, egli
non saprebbe dove si trova la "(…)" che aveva nel suo Paese di origine.
In conclusione, l'insorgente fa valere di non avere una rete sociale in
Afghanistan, ragion per cui il suo rinvio non sarebbe ammissibile.
6.
6.1. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda. Secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).
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6.2. Sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi
giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la
licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta
scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6).
6.3. Nella fattispecie, il ricorrente, senza valide ragioni, non ha
tempestivamente presentato documenti di viaggio o di identità ai sensi di
legge. Infatti, in data 25 maggio 2009, in occasione dell'audizione sulle
generalità, al ricorrente è stato consegnato il documento che lo ha reso
attento circa la necessità e l'importanza di procurarsi entro le 48 ore
successive dei documenti di identità (cfr. atto A 6/1 e verbale 1 pag. 7).
Peraltro, alla domanda posta dall'UFM per accertarsi che il suo dovere
nonché compito fosse chiaro, il ricorrente ha espressamente dichiarato di
aver compreso la portata di quanto richiestogli e di valutare cosa fare a
tale scopo (cfr. verbale 1 pag. 7). Per giunta, anche in occasione
dell'audizione federale diretta, al ricorrente sarebbe stato ribadito di
presentare i suoi documenti di identità e, dal canto suo, egli avrebbe
evidenziato la possibilità di procurarseli, ciò che tuttavia non ha
verosimilmente mai fatto, visto che sino ad oggi egli non ne avrebbe
presentato alcuno, nonostante le svariate promesse (cfr. verbale 2 D14
16). In tali circostanze, pertanto, presentano un carattere manifestamente
pretestuoso le allegazioni dell'insorgente, secondo le quali – a causa del
suo analfabetismo e della complessità della procedura di asilo – egli non
avrebbe compreso l'importanza di attivarsi al fine di presentare i
necessari documenti (cfr. ricorso pag. 2). Tali giustificazioni – oltre a non
costituire nel caso di specie ragioni valide per giustificare la mancata
esibizione di documenti ai sensi della legge ed a non dimostrare che
l'insorgente abbia effettuato seri e concreti sforzi per procurarsi dei
documenti d'identità, denotano un atteggiamento irriverente e contrario
alla buona fede da parte del ricorrente, ciò che lascia presumere da sé
che allegazioni del medesimo siano poco credibili e che egli dissimuli i
suoi documenti di identità per i bisogni della causa. Tale tesi trova
conferma, da un lato, nelle sue allegazioni stereotipate e contraddittorie
circa la sorte e la presentazione dei suoi documenti di identità, dall'altro
lato, nell'inverosimiglianza delle asserite circostanze del viaggio di
espatrio. Difatti, il ricorrente si è contraddetto riguardo a quali documenti
avesse gettato in mare durante il suo tragitto tra la Turchia e la Grecia, in
particolare se la fotocopia della sua carta di identità o se la carta di
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identità stessa, assieme al suo passaporto (cfr. verbale 1 pagg. 56 a
confronto con verbale 2 D7, D11D12 e D17). Inoltre, riguardo al viaggio
di espatrio, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM, il
ricorrente non è stato in grado di fornire alcuna indicazione dettagliata
sull'attraversamento dei diversi confini per giungere in Svizzera, senza
documenti e senza subire controlli, limitandosi ad affermare di essere
giunto da solo in C._______ e di essersi poi affidato al passatore, con il
quale i suoi documenti – che avrebbe avuto con lui – non sarebbero stati
necessari (cfr. verbale 1 pag. 9 e verbale 2 D17D23 e D26). Oltre a ciò,
egli non ha saputo riferire dove avrebbe incontrato il passatore, in quale
località sarebbe giunto in Grecia, quali Paesi avrebbe attraversato dalla
Grecia alla Svizzera, nonché dove si sarebbero fermati durante tale
tragitto (cfr. verbale 1 pag. 9 e verbale 2 D23D24). Ne discende che,
l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte. In
conclusione, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio di
espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette
dichiarazioni del ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti
d'identità, vi è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi
documenti d'identità per i bisogni della causa. Egli deve quindi sopportare
le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità.
6.4. In considerazione di quanto precede, non avendo né esibito alcun
documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la
mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3
lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile.
7.
7.1. In assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del ricorrente.
7.2. Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto una procedura di esame materiale, accelerata e
sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente
inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può
risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei
pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di
un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di
un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF
2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
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Pagina 11
7.3. L'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Infatti, le allegazioni
decisive in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato. Il ricorrente, peraltro, in sede di ricorso, non ha
apportato alcun chiarimento circa le argomentazioni dell'UFM
(cfr. ricorso pag. 2).
In particolare, il ricorrente non è stato in grado di rendere verosimile, i
fatti addotti a sostegno della sua domanda di asilo, segnatamente le
minacce di cui sarebbe stato oggetto a seguito del rapimento e
dell'uccisione del padre e che sarebbero alla base della fuga dal suo
Paese di origine, avuto riguardo alle sue dichiarazioni vaghe,
contraddittorie nonché contrarie alla logica dell'agire su punti
essenziali della narrata vicenda. Innanzitutto, il ricorrente non è stato
in grado di fornire una spiegazione logica e lineare riguardo all'entità
delle minacce proferitegli, ovvero riguardo a che cosa i malfattori
avrebbero preteso da lui. Infatti, se da un lato, il ricorrente ha
affermato di essere stato minacciato da un gruppo di gente in
relazione ai sequestratori di suo padre, al fine di lasciar perdere il caso
davanti alle autorità e di dare loro il suo perdono (cfr. verbale 1
pagg. 78 e verbale 2 D50, D82, D95), dall'altro lato, egli ha riferito che
i rapitori di suo padre sarebbero stati incriminati ufficialmente
(cfr. verbale 2 D85) ed avrebbero avuto dei mediatori che
corrompevano la Polizia per farli liberare (cfr. ibidem D86D88), come
pure che la Polizia avrebbe seguito il caso, se non l'avesse fatto la
persona interessata come lui, rispettivamente che i rapitori
rimarrebbero in detenzione, se egli non desse la luce verde (cfr.
ibidem D97D98). Alla luce di tali asserzioni, ritenuto che i rapitori del
padre del ricorrente sono stati ad ogni qual modo incriminati, sebbene
la Polizia fosse stata corrotta e nonostante il ricorrente non abbia a
quel tempo deciso di lasciar perdere il caso o meno, risulta
assolutamente contrario alla realtà dei fatti il contenuto delle minacce
telefoniche asserite dal ricorrente. Oltre a ciò, è manifestamente poco
plausibile che, se tali minacce fossero state verosimili ed avessero
raggiunto una tale intensità da costituire addirittura delle minacce di
morte, nonché delle persecuzioni, il ricorrente avrebbe potuto chiedere
ai suoi malfattori un mese di tempo per riflettere sul da farsi,
rispettivamente che gli autori di tale minacce gli avrebbero
ingenuamente offerto tale lasso di tempo, durante il quale non vi
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sarebbero stati ulteriori avvenimenti, in assenza di segnalazioni di
sorta da parte del ricorrente (cfr. verbale 1 pag. 8 e verbale 2 D50).
Per giunta, il ricorrente non ha saputo indicare chi sarebbero stati gli
autori, rispettivamente la persona responsabile di tali minacce,
limitandosi a dichiarare si tratterebbe di un gruppo di gente legato ai
sequestratori del padre (cfr. verbale pag. 8 e verbale 2 D95).
Nemmeno di quest'ultimi, peraltro, il ricorrente è riuscito ad abbozzare
minimamente l'aspetto e l'identità, nonostante due li avesse visti in
prigione e uno all'ospedale (cfr. verbale 1 pag. 8 e verbale 2 D78D83
e D99D103). Peraltro, il comportamento del ricorrente – il quale non
ha chiesto i nomi di tali individui – non trova alcuna giustificazione
nelle circostanze del caso, così come le spiegazioni rese in merito (cfr.
verbale 2 D80D82). Del resto, a confermare l'inconsistenza delle
dichiarazioni rese dal ricorrente circa le minacce proferitegli e gli autori
delle stesse, l'insorgente ha espresso il timore – in caso di rientro in
patria – di essere accusato dell'omicidio di suo padre, di essere fuggito
e di non aver seguito il caso, ciò che non combacia con la versione dei
fatti da esso raccontata (cfr. verbale 2 D117). Inoltre, il medesimo non
è stato in grado di indicare in maniera lineare il numero delle
telefonate minatorie (cfr. verbale 1 pag. 8 e verbale D9192), nonché,
fatto ancora più importante, la data precisa del sequestro,
rispettivamente della morte del padre, ossia gli eventi primordiali del
suo racconto. Inizialmente, egli ha infatti indicato che questi
avvenimenti sarebbero avvenuti tra il mese di (…) e (…) 2008 (cfr.
verbale 1 pagg. 4 e 7), per poi affermare che il (…) giorno dopo il
sequestro, ovvero giorno dell'appuntamento del riscatto e della morte
del padre, era il (…) 2008 (cfr. ibidem pag. 7). Tuttavia, nell'audizione
federale diretta, il ricorrente ha affermato di non sapere la data esatta
del sequestro del genitore a causa del suo analfabetismo, indicando
nuovamente il periodo di tempo tra (…) e (…) 2008, ma senza più
riferimento alcuno alla data sopraesposta di (…) 2008 (cfr. verbale 2
D50D51). A ciò aggiungasi che – come rilevato dall'UFM – il ricorrente
ha reso versioni discrepanti sulle modalità secondo cui lui e la sua
famiglia si sarebbero rivolti alla Polizia per denunciare la scomparsa
del padre, ovvero affermando di aver telefonato alla Polizia (cfr.
verbale 2 pag. 7) oppure di essersi recati presso la stessa (cfr. verbale
2 D50D54). Infine, riguardo a tale denuncia, nonché al sequestro del
genitore, è manifestamente contrario alla logica dell'agire che la
Polizia si sia limitata a chiedere loro il numero di targa e quello
telefonico del padre, unitamente a quello di casa, senza invece
domandare una foto del padre o maggiori in formazioni sul suo conto
(cfr. verbale 2 D55). Alla luce di tutto quanto suesposto, vi è ragione di
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concludere all'assoluta inverosimiglianza dei motivi di asilo addotti dal
ricorrente, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi
inconsistenti.
7.4. Pertanto, il racconto reso dall'insorgente a sostegno della sua
domanda di asilo deve essere ritenuto inverosimile e, convenendo con
l'autorità di prime cure, non è data la qualità di rifugiato del medesimo
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi.
7.5. Di conseguenza, ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni
decisive presentate dal ricorrente (cfr. consid. 7.37.4), non risultano
nemmeno elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la
necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità
di rifugiato.
7.6. Inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento dal punto di vista dell'ammissibilità
(cfr. DTAF 2009/50 consid. 8). Difatti, dalle carte processuali non
emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente in Afghanistan, segnatamente a
B._______ possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105).
8.
Da quanto esposto, discende che l'UFM rettamente non è entrato nel
merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. Ne
consegue che, in materia di non entrata nel merito, il ricorso non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
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sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9).
10.
10.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr.
Giusta detta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Per l'esame
dell'esecuzione dell'allontanamento è determinante la situazione al
momento della presa di decisione.
10.2. In considerazione di quanto esposto al consid. 7.6, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile nel caso di specie
(artt. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 3 LStr).
10.3.
10.3.1. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di
provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo
in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza
generalizzata o emergenza medica (cfr. DTAF 2007/10 consid. 5.1
pag. 111, GICRA 1999 n. 28 consid. 5b pag. 170, nonché GICRA 1998
n. 22 consid. 7a pag. 191).
10.3.2. In Afghanistan, secondo la recente giurisprudenza del
Tribunale, in questi ultimi anni la situazione securitaria è andata
peggiorando nell'intero Paese. Lo stesso vale per la situazione
umanitaria, sebbene occorre distinguere le zone rurali dai territori
urbani, dove le condizioni sono migliori. Anche nelle città, tuttavia, le
cure mediche spesso non sono garantite. In definitiva, la situazione
vigente in Afghanistan sull'insieme del territorio – salvo nelle grandi
città – è talmente grave da rappresentare una minaccia di esposizione
concreta a pericolo ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. Nondimeno, non è
in maniera generale inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento nella
città di Kabul, dove la situazione, dal profilo umanitario e della
sicurezza, è meno drammatica che nel resto del Paese. L'esecuzione
dell'allontanamento a Kabul può tuttavia essere riconosciuta come
ragionevolmente esigibile, anche a titolo di alternativa di soggiorno
interna, solo a determinate condizioni restrittive, già poste da tempo
dalla giurisprudenza (cfr. GICRA 2003 n. 10), per un uomo giovane e
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sano, segnatamente in presenza di una solida rete sociale in loco,
nonché di concrete garanzie di sostentamento minime e di accesso ad
un alloggio (cfr. DTAF E7625/2008 del 16 giugno 2011).
10.3.3. Nel caso in esame, il ricorrente, originario di B._______, dove ha
avuto ultimo domicilio prima del suo espatrio nel (…) 2009 (cfr. verbale 1
pag. 1), ha vissuto in detta città per tutta la sua esistenza, salvo per (…)
anni (dal 199091 al 199798, ovvero dall'età di […] anni fino all'età di […]
anni), in condizioni finanziarie buone, vivendo del resto nella loro casa di
famiglia (cfr. verbale 1 pag. 2 e 4, nonché verbale 2 D31). Suo padre era
peraltro proprietario di una fabbrica di (…) e, a far tempo dal 2005, il
ricorrente ha lavorato in un negozio di (…) di sua proprietà, che egli ha
potuto aprire grazie ai soldi lasciati dal padre (cfr. verbale 1 pagg. 34 e
verbale 2 D43D47). Oltre alle suesposte condizioni di vita favorevoli del
ricorrente a B._______, in relazione alle quali vi è già di per sé ragione di
desumere che egli disponga di una rete sociale in detta città, l'insorgente
per sua stessa ammissione beneficia in detta città della presenza di una
solida rete familiare costituita da sua madre, il fratello, i nonni (un nonno
paterno e una nonna materna), nonché diversi zii e zie paterni e materni
con i relativi figli (cfr. verbale 1 pagg. 45). Ora, le allegazioni del
ricorrente – fatte valere soltanto in fine alla procedura di istruzione –
secondo le quali, da quando sarebbe venuto in Svizzera, non avrebbe più
avuto alcun contatto con la sua famiglia, non sarebbe riuscito a contattare
i suoi parenti, che gli avrebbero detto di voler andare in C._______, e la
sua famiglia probabilmente non si troverebbe più in Afghanistan
(cfr. osservazioni del 18 agosto 2011), sono prive di qualsiasi
fondamento, così come evidentemente invocate solo per i bisogni della
causa, ovvero dopo che egli aveva preso conoscenza della richiamata
DTAF E7625/2008 del 16 giugno 2011, in cui è stato stabilito che – in
assenza di una rete sociale – l'allontanamento verso B._______ non
sarebbe esigibile. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, vi è
ragione di ritenere che a B._______ il ricorrente disponga effettivamente
di una rete sociale – in cui sono compresi i suoi menzionati familiari (cfr.
verbale 1 pagg. 45), nonché altre persone con cui il ricorrente deve
avere instaurato una relazione sociale in tutti gli anni di soggiorno e di
lavoro in detta città (cfr. ibidem pagg. 34) – che potrà apportare al
ricorrente l'adeguato e concreto sostegno al suo reinserimento sociale e
professionale in Patria. A ciò aggiungasi che il ricorrente è giovane, celibe
ed ha un'esperienza professionale pluriennale nel campo della (…), ciò
che manifestamente non collima con l'asserito analfabetismo (cfr.
ibidem). Infine, egli è in buona salute, ritenuto che non ha preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare
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un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici. In conclusione, visto tutto
quanto precede, il Tribunale considera che l'autorità inferiore ha
rettamente ritenuto, siccome adempiuti, i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il
ricorrente di un adeguato reinserimento nel suo Paese di origine,
segnatamente a B._______.
10.3.4. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel
suo Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi
ed art. 83 cpv. 4 LStr).
10.4. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insorgente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513515). L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
10.5. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
dell'autorità inferiore confermata.
11.
Visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600., che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600. sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro AngeliBusi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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Comunicazione a:
– ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
– UFM, Asilo e ritorno, Procedura alla centrale e ritorno, con allegato
l'incarto (per corriere interno; in copia)
– Migrationsamt X.__________(in copia)