B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4215/2016
Sen t en z a d e l 2 9 magg i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Markus König, Daniela Brüschweiler,
cancelliere Lorenzo Rapelli
Parti
A._______, nato il (…), con la moglie
B._______, nata il (…), ed i figli
C._______, nato il (…),
D._______, nata il (…)
Siria,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 8 giugno 2016 / N (…).
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Pagina 2
Fatti:
A.
A.a I richiedenti, cittadini siriani di etnia curda e religione islamica hanno
vissuto ad al-Darbasiyah nella provincia di al-Hasaka fino al loro espatrio
avvenuto il 20 settembre 2015.
Viaggiando attraverso la rotta balcanica sono poi giunti in Svizzera in data
10 ottobre 2015, depositandovi la domanda d’asilo in oggetto il medesimo
giorno (cfr. verbale d’audizione di A._______ del 19 ottobre 2015 [di seguito
verbale 1], pag. 3 segg.; verbale d’audizione di B._______del 19 ottobre
2015 [di seguito verbale 2], pag. 3 segg.).
A.b Sentiti sui motivi d’asilo entrambi gli interessati hanno anzitutto alle-
gato di aver lasciato la Siria in ragione della guerra e della precaria situa-
zione vigente nel Paese, segnatamente, in seguito all’avanzamento dello
“Stato Islamico” (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, pag. 7; verbale d’audi-
zione di B._______del 24 maggio 2016 [di seguito verbale 3], Q18 e
segg.).
Dal canto suo, A._______ teme inoltre di essere arrestato dalle autorità
della Repubblica Araba di Siria così come dal Partiya Yekîtiya Demokrat
(PYD), giacché il di lui fratello sarebbe già stato fermato in seguito alla co-
mune partecipazione ad alcune manifestazioni. Egli paventa infine il rischio
di un arruolamento forzato nelle milizie curde o nelle forze armate regolari
(cfr. verbale d’audizione del A._______ del 24 maggio 2016 [di seguito ver-
bale 4], Q59 e segg.).
A.c A sostegno della loro domanda d'asilo, gli interessati hanno prodotto i
seguenti documenti:
– il passaporto siriano di A._______;
– la carta d’identità siriana di A._______;
– la licenza di condurre di A._______ (poi ritornata);
– il libretto militare di A._______ ;
– la carta d’identità siriana della B._______;
– il libretto di famiglia;
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– un supporto digitale di memoria contente delle fotografie;
– uno scritto della sezione europea di un partito curdo;.
B.
Con decisione dell’8 giugno 2016, notificata il 10 giugno 2016 (cfr. atto
A28/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha re-
spinto la domanda d’asilo degli interessati pronunciato contestualmente il
loro allontanamento dalla Svizzera, ritenendo nondimeno non ragionevol-
mente esigibile l’esecuzione dello stesso e concedendo loro di conse-
guenza l’ammissione provvisoria.
C.
Con ricorso del 7 luglio 2015 (recta 2016; timbro del plico raccomandato:
7 luglio 2016; data d’entrata: 8 luglio 2016), gli interessati sono insorti con-
tro la detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale) postulando l’annullamento della decisione impugnata e
la concessione dell’asilo. In primo subordine, hanno chiesto una restitu-
zione degli atti di causa all’autorità inferiore per una nuova decisione ed in
secondo subordine il riconoscimento della qualità di rifugiato per motivi
soggettivi insorti dopo la fuga. Hanno altresì presentato, secondo il senso,
una domanda di assistenza giudiziaria, nello specifico di dispensa dal ver-
samento delle spese processuali e del relativo anticipo.
D.
Con scritto spontaneo del 31 agosto 2016 gli insorgenti hanno inviato al
Tribunale due nuovi mezzi di prova in lingua straniera
E.
Il Tribunale, con ordinanza del 26 settembre 2016, ha quindi esentato i ri-
correnti dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese
processuali, riservandosi tuttavia di decidere sull’assistenza giudiziaria in
prosieguo di procedura. Contestualmente, lo stesso ha inviato una copia
del ricorso e dei relativi allegati, così come lo scritto del 31 agosto 2016 e
i mezzi di prova annessi, all’autorità inferiore, invitandola a presentare la
sua risposta entro il 12 ottobre 2016.
F.
L’autorità inferiore ha quindi inoltrato le sue osservazioni il 5 ottobre 2016,
limitandosi a prendere posizione in merito ai mezzi di prova e a rinviare ai
considerandi della propria decisione. Il Tribunale ha poi inoltrato tale scritto
ai ricorrenti concedendo loro la possibilità di esprimersi in merito
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Pagina 4
G.
Avvalendosi di tale facoltà, gli interessati, con scritto del 2 novembre 2016,
hanno ribadito l’autenticità dei documenti addotti giustificando altresì la
tempistica di produzione degli stessi. Il Tribunale ha tramesso una copia di
tale scritto alla SEM con ordinanza del 23 novembre 2016, invitandola ad
inoltrare le proprie osservazioni entro l’8 dicembre 2016.
H.
In tale sede l’autorità inferiore ha rinviato nuovamente alla propria deci-
sione, proponendo quindi il respingimento del ricorso. Tale scritto è stato
inoltrato per conoscenza ai ricorrenti il 7 dicembre 2016.
I.
In data 10 novembre 2016 è venuta alla luce D._______, figlia, rispettiva-
mente sorella dei qui ricorrenti, che viene integrata nella precedente pro-
cedura ricorsuale.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L’UFM rientra
tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione
ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
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Pagina 5
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Innanzitutto, il Tribunale osserva che, essendo i ricorrenti – con decisione
della SEM dell’8 giugno 2016 – stati posti al beneficio dell'ammissione
provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, e non
avendo gli stessi contestato l’avvenuta pronuncia dell’allontanamento, og-
getto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la
decisione riguardante il rifiuto delle loro domande d'asilo.
4.
4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato i motivi d'asilo invo-
cati dai ricorrenti irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.
4.1.1 A mente dell’autorità inferiore, A._______ non disporrebbe di un ti-
more fondato di essere sottoposto, in futuro, a delle persecuzioni rilevanti
in materia d’asilo. In particolare, non vi sarebbero elementi per ritenere che
egli sarebbe stato identificato e ricercato dal regime siriano in virtù delle
sue attività politiche. Altresì, l’arresto del fratello non sarebbe sufficiente a
fondare il timore di poter subire un pari trattamento. I documenti prodotti
agli atti non permetterebbero inoltre una differente valutazione.
Quo al timore di poter essere convocato al servizio militare in quanto riser-
vista, l’autorità di prime cure ha rilevato che l’interessato non sarebbe stato
convocato al servizio attivo. Di fatto, egli stesso avrebbe affermato di aver
ricevuto solamente l’informativa in merito ad un'eventuale convocazione. Il
ricorrente non presenterebbe inoltre un profilo tale da lasciar presupporre
che l’eventuale renitenza venga punita con delle pene sproporzionate a
carattere politico.
Infondati sarebbero oltracciò anche i timori del richiedente circa un even-
tuale arruolamento nelle Unità di Protezione Popolare curde dell’YPG poi-
ché non avrebbe esposto alcun elemento concreto atto a corroborare tali
allegazioni. Di più, di ritorno dall’Iraq nel luglio 2015, egli avrebbe passato
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Pagina 6
un posto di blocco controllato dalle suddette milizie curde, senza tuttavia
riscontrare alcun problema.
4.1.2 L’autorità inferiore ha inoltre ritenuto irrilevanti le allegazioni addotte
dai richiedenti quo alla situazione di guerra e di violenza generalizzata vi-
gente in Siria, in quanto tali avvenimenti non sarebbero dettati dalla volontà
di perseguitare una persona in particolare per uno dei motivi enunciati
all’art. 3 LAsi.
Infine, la SEM ha ritenuto irrilevanti le allegazioni secondo cui i curdi in Siria
non gioverebbero dei diritti e sarebbero esposti a discriminazioni. A mente
dell’autorità di prime cure, non sarebbe sufficiente, per il riconoscimento
della qualità di rifugiato, la sola appartenenza a tale collettività. I richiedenti
sarebbero inoltre cittadini siriani e, quindi, appartenenti ad una categoria
privilegiata tra i curdi.
4.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura,
gli insorgenti contestano l'irrilevanza ritenuta dalla SEM circa i loro motivi
d'asilo. Essi specificano tuttavia, che le allegazioni ricorsuali riguardano
principalmente i motivi d’asilo addotti dal A._______, in quanto B._______
non avrebbe lasciato il Paese d’origine in virtù della situazione del marito.
A mente di A._______, le condizioni per il riconoscimento della qualità di
rifugiato sarebbero soddisfatte. Segnatamente, egli avrebbe svolto attività
politiche e ciò non solo tramite le partecipazione alle manifestazioni, ma
bensì intraprendendo azioni quali la distribuzione di materiale propagandi-
stico e presenziando alle riunioni del partito. A tal riguardo, andrebbe inoltre
tenuto conto dell’arresto di suo fratello, il quale sarebbe anche stato tortu-
rato. Inoltre, anche le dichiarazioni circa l’arruolamento forzato nelle forze
militari della Repubblica Araba di Siria nonché nelle milizie curde sarebbero
da ritenersi fondate, in quanto egli avrebbe ricevuto un preavviso di convo-
cazione dall’esercito siriano. Non volendo partecipare alla guerra, l’insor-
gente avrebbe quindi preferito intraprendere la via dell’espatrio. La fonda-
tezza di tale tesi sarebbe del resto confermato dalla fotocopia della chia-
mata in servizio del 1° luglio 2015 allegata al ricorso.
Quo alle discriminazioni di cui sarebbero oggetto i curdi in Siria, gli interes-
sati rilevano come essi stessi siano stati esposti ad ingiustizie, limitazioni
in quanto appartenenti a tale etnia. L’avanzamento dello “Stato Islamico”
renderebbe inoltre la situazione ancor più precaria.
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Infine, ai ricorrenti andrebbe riconosciuta in subordine la qualità di rifugiato
per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, giacché avrebbero lasciato la Siria
illegalmente. A sostegno di tale tesi, i ricorrenti riportano nel gravame alcuni
passaggi tratti da un rapporto “dell’Immigration and Refugee Board” cana-
dese, secondo cui in Siria vigerebbe il servizio di leva con eventuale ri-
chiamo dei riservisti. A tal riguardo, l’esercito siriano organizzerebbe dei
controlli e diversi posti di blocco al fine di evitare la diserzione, arruolando
pertanto forzatamente gli interessati o punendoli con una pena detentiva.
4.3 Nello scritto del 31 agosto 2016 i ricorrenti, sulla scorta dei nuovi mezzi
di prova prodotti, sottolineano il timore di essere sopposti a persecuzioni
da parte delle autorità siriane.
4.4 In sede di risposta la SEM rileva come tali documenti abbiano uno
scarso valore probatorio a fronte del fatto che sarebbero facilmente falsifi-
cabili ed acquistabili. Oltracciò, l’autorità di prime cure si interroga circa la
tempistica di tale versamento agli atti e rinvia quanto al merito ai conside-
randi della propria decisione proponendo la reiezione del gravame.
4.5 Nella replica, i ricorrenti contestano l’opinione dell’autorità di prime cure
circa il valore probatorio dei documenti da loro forniti in sede ricorsuale. Gli
stessi sarebbero infatti stati consegnati ai famigliari in seguito all’espatrio
del ricorrente ed i ritardi dell’invio sarebbero da ricondurre alle difficoltà vi-
genti in Siria. Quo alla falsificabilità, le osservazioni della SEM lascereb-
bero invece intendere che nessun documento siriano potrebbe essere con-
siderato autentico.
4.6 In sede di duplica, la SEM rinvia nuovamente alle considerazioni della
propria decisione e della risposta del 5 ottobre 2016, proponendo nuova-
mente di respingere il ricorso.
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
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Pagina 8
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi). Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o
hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servi-
zio militare o per aver disertato (art. 3 cpv. 3 LAsi). È fatto salvo il rispetto
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30) (art. 3 cpv. 3 LAsi in fine).
5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano
soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato,
segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua
appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo
espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni.
Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi
di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui
che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi
riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi
concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo
un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non
sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni
ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr.
DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
6.
Delineato il quadro giuridico generale, occorre ora valutare il rischio con-
creto per il ricorrente di essere esposto a trattamenti rilevanti ai sensi
dell’art. 3 LAsi a causa delle da lui asserite attività politiche svolte.
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Pagina 9
6.1 Va a tal proposito ritenuto che il Tribunale ha già avuto modo di stabilire
che sin dallo scoppio del conflitto nel marzo 2011, le forze di sicurezza
siriane intervengono con estrema brutalità nei confronti dei veri o anche
solo presunti oppositori del governo. Se identificate come tali, le persone
che hanno partecipato a manifestazioni di critica verso il regime hanno per-
tanto di principio ragione di temere trattamenti configuranti una persecu-
zione determinante ai sensi dell’art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1
e sentenza di riferimento del TAF D-5779/2013 del 25 febbraio 2015 con-
sid. 5.7.2). In tal senso, perché la rilevanza possa essere ritenuta, occorre
che il ricorrente renda verosimile non solo la semplice partecipazione alle
manifestazioni ma anche la sua conseguente identificazione da parte delle
forze di sicurezza siriane quale oppositore politico (cfr. tra le tante sentenze
del Tribunale E-5154/2015 del 5 aprile 2017 consid. 4.5, E-7437/2016 del
16 gennaio 2017 consid. 3.1). Si può inoltre partire dal presupposto che in
assenza di ulteriori elementi di esposizione sociale o di background poli-
tico, il semplice fatto di aver preso parte ad una o più dimostrazioni pubbli-
che non permetta di concludere ad una verosimile identificazione con con-
seguente rilevanza in materia d’asilo (cfr. sentenza del Tribunale
E-7437/2016 consid. 3.1 e E-395/2015 del 28 settembre 2016 consid. 6.3).
6.2 Secondo le fonti disponibili, sin dall’inizio della guerra civile in Siria,
nelle regioni curde ed in particolare ad al-Hasaka, vi sono state numerose
manifestazioni che invocavano la caduta del regime. Tra fine 2011 ed inizio
2012 tali manifestazioni si sono susseguite ad una frequenza relativamente
regolare (cfr. Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Numerous protests in the
Kurdish regions – mass demonstration in al‑Malikiyah, 22.02.2016,
, consultato il 21.10.2016; Kurd-
watch [Berlin], Al-Hasakah: At least four dead after the storming of a statue
of Basil al‑Assad, 29.02.2012, ,
consultato il 21.10.2016; Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Number of de-
monstrators in the Kurdish regions increasing, 06.03.2012, /?aid=2472&z=en >, consultato il 21.10.2016; Kurdwatch [Ber-
lin], Al-Qamishli: Demonstrators remember the 2004 Kurdish uprising,
13.03.2012, , consultato il
21.10.2016). La partecipazione popolare è stata importante, tanto che vi
sono evidenze quanto al fatto che ad una manifestazione svoltasi nel luglio
del 2011 abbiano preso parte approssimativamente tra le 15'000 e le
20'000 persone (cfr. Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Demonstrations criti-
cal of the regime escalate in Kurdish regions, 04.07.2011, /?aid=1750&z=en >, consultato il 21.10.2016) mentre nel marzo
del 2012 si sarebbero contate ben 10'000 persone (cfr. Kurdwatch [Berlin],
Al-Qamishli: Riots on the eighth anniversary of the 2004 unrest,
D-4215/2016
Pagina 10
17.03.2016, , consultato il
21.10.2016). Sempre facendo riferimento alla documentazione reperibile,
l’intervento delle forze di sicurezza siriane a seguito di tali avvenimenti nella
regione curda non sembra essere stata particolarmente effettiva. Seppur
vi siano notizie quanto ad alcuni arresti, nella maggior parte dei casi le per-
sone fermate risultano infatti essere state velocemente rilasciate (cfr. Kur-
dwatch [Berlin], Al-Qamishli: Number of demonstrators in the Kurdish re-
gions increasing, 06.03.2012, ,
consultato il 21.10.2016). Nell’analisi della fattispecie va dunque tenuto
conto da una parte dell’alto numero di partecipanti alle dimostrazioni pub-
bliche e secondariamente della minore capacità e/o volontà repressiva
delle forze di sicurezza presenti nella regione. In siffatte circostanze, può
essere a giusto titolo ritenuto che il grado di esposizione necessario ad
essere identificato quale oppositore politico dal governo centrale nei luoghi
ora de facto appratenti alla Rojava debba rivestire una certa importanza.
6.3
6.3.1 In specie, il ricorrente ha allegato di aver partecipato regolarmente a
delle manifestazioni in favore della causa curda. Oltracciò, egli ha asserito
aver svolto anche incarichi minori quali la distribuzione di alcuni giornali per
conto di un partito curdo indipendente dal PYD (cfr. verbale 4, pag. 8 e 9).
L’insorgente ha a tal proposito prodotto agli atti un supporto elettronico con-
tenente delle foto che parrebbero ritrarlo nel corso di una delle suddette
manifestazioni contro il regime (cfr. atto A20). L’insorgente ha anche adotto
che in un’occasione e meglio, a seguito della manifestazione del 22 maggio
2012, alla quale lui stesso avrebbe partecipato, il di lui fratello sarebbe
stato arrestato e condotto a Damasco nella prigione di Dara per poi eva-
dere a seguito di un’esplosione (cfr. verbale 4, pag. 9). In seguito a tale
avvenimento, l’interessato avrebbe però continuato a partecipare alle ma-
nifestazioni sino all’estate del 2013, allorquando avrebbe interrotto dal mo-
mento che si sentiva minacciato (cfr. verbale 4, Q72). Egli non è tuttavia
stato in grado di specificare nulla di più al proposito (cfr. verbale 4, Q91).
Al contrario, a precisa domanda circa le ragioni per le quali egli temesse
l’arresto da parte delle autorità siriane, il ricorrente si è limitato a riportare
considerazioni di ordine generico secondo le quali una tale evenienza sa-
rebbe la logica conseguenza della semplice partecipazione alle manifesta-
zioni (cfr. verbale 4, Q73), appellandosi, a tal proposito, alla propria appar-
tenenza all’etnia curda e alle discriminazioni da ciò derivanti (cfr. verbale 4,
Q74).
6.3.2 L’insorgente ha inoltre sottolineato di non aver mai incontrato diretta-
mente dei problemi in Siria, pur rilevando come alcune amici con il quale
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Pagina 11
prendeva parte a tali dimostrazioni pubbliche sarebbero stati rapiti e per-
sino uccisi (cfr. verbale 4, Q62). Altresì interpellato sui motivi e le modalità
dell’arresto del fratello, il ricorrente non è stato in grado di fornire elementi
concreti, presumendo egli unicamente che quest’ultimo sarebbe stato rico-
nosciuto e conseguentemente segnalato alle autorità da alcuni informatori
(cfr. verbale 4, pag. 9). Sempre in merito a tale circostanza egli ritiene di
non essere stato arrestato a sua volta per il semplice fatto che le autorità
siriane non avessero avuto la possibilità di farlo in modo discreto in quanto
egli si trovava presso il negozio di famiglia. Il ricorrente non rende tuttavia
dichiarazioni particolarmente convincenti quanto alla ragione per la quale
non sarebbe stato fermato successivamente, riportando in tale sede la sola
contingenza secondo la quale le autorità si muoverebbero a casaccio e
senza seguire uno schema preciso (cfr. verbale 4, pag. 10-11). Non da ul-
timo, egli asserisce espressamente di non disporre di elementi concreti atti
a comprovare un’eventuale identificazione da parte delle autorità siriane se
non il semplice fatto di appartenere alla minoranza curda (cfr. verbale 4,
Q90).
6.4 Ora, alla luce del complesso di fatti esposto e considerato il tenore giu-
risprudenziale citato, non emerge in specie alcun elemento concreto che
permetta di concludere ad una verosimile identificazione dell’insorgente
quale oppositore politico da parte delle autorità siriane. Segnatamente va
segnalato come parte delle allegazioni del ricorrente ed in particolare
quante riguardano l’arresto del fratello – il cui eventuale verificarsi non pare
del resto ad esso solo sufficiente a far sorgere un timore fondato di subire
delle persecuzioni – risultino a tal punto stereotipate da far scaturire impor-
tanti dubbi circa la verosimiglianza delle stesse. Inoltre giunge sin da subito
spontaneo domandarsi per quale motivo le autorità siriane, che sino
all’espatrio del ricorrente non paiono essersi in alcun modo interessate a
lui, si troverebbero ad agire diversamente a distanza di anni dai fatti narrati,
fermo considerato anche il mutato contesto che vede ora la minoranza
curda svolgere un ruolo di rilievo nel processo diplomatico atto a porre un
termine alla crisi siriana (cfr. A, Bozza Costituzione curda, Siria fede-
rale, za-costituzione-curda-siria-federale_f7dc94d5-f588-41b3-abfbca96fd83e8
53.html >, consultato il 26.04.2017). Del resto, anche l’esame delle foto-
grafie prodotte dal ricorrente non permettono di giungere ad una diversa
conclusione. Queste paiono infatti ritrarre effettivamente il ricorrente nel
corso di una manifestazione ma il suo ruolo risulta tutt’altro che di rilievo,
risultando egli ben defilato senza spiccare in particolare modo nel mezzo
dei numerosi altri partecipanti.
D-4215/2016
Pagina 12
6.5 In sunto, se ne può a giusto titolo concludere che al ricorrente non può
essere riconosciuto un timore fondato di subire delle persecuzioni ad opera
del regime siriano a causa della sua pregressa partecipazione ad alcune
manifestazioni prima dell’espatrio e delle marginali attività svolte in seno
ad un partito della regione.
7.
Si rivela ora necessario affrontare la questione dei timori invocati dal ricor-
rente circa il rischio di essere reclutato nelle fila delle forze armate siriane
rispettivamente in seno alle Unità di Protezione Popolare curde dell’YPG.
7.1 Ai sensi dell’art. art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che
sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte
per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. La giuri-
sprudenza ha confermato che con l’adozione dell’art. 3 cpv. 3 LAsi la prassi
sinora seguita riguardo alle persone che motivano una domanda d’asilo
con il rifiuto di servire o la diserzione le loro paese d’origine rimane valida
(cfr. DTAF 2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un'eventuale sanzione
per renitenza non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo
che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la san-
zione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui
all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9) o, in-
dipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'eser-
cito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata,
la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l’obbligo
di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coin-
cida con quella dell’interessato e che gli causi, per questo motivo, una si-
tuazione di grave conflitto interiore (DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5 e
GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, 1990, pag. 116 e SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des
Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259).
7.1.1 Quanto alla situazione in Siria, occorre dapprima ammettere che ai
sensi della giurisprudenza coordinata del Tribunale, l’incorporazione nell'e-
sercito siriano non vada, ad essa sola considerata illegittima e pertanto
rilevante ai fine della concessione dell’asilo (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6). Il
Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare la questione della qualità
di rifugiato nel quadro dei casi di rifiuto di servire nelle forze armate della
Repubblica Araba di Siria. A tal proposito, è stato possibile determinare che
il regime siriano considera la renitenza o la diserzione come sostegno agli
oppositori qualora in passato l'interessato sia già stato identificato come
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tale. In particolare, la catalogazione preliminare quale oppositore può es-
sere ritenuta, segnatamente nei casi laddove la persona appartenga ad
una famiglia ostile al regime o sia già nota ai servizi segreti prima dell’atto
di renitenza. In una pari eventualità è infatti da ritenersi altamente probabile
che la renitenza venga considerata quale atto di ostilità nei confronti del
regime, atto, quest’ultimo, che non sarebbe più sanzionato con una pena
finalizzata a reprimere legittimamente il rifiuto di entrare in servizio, ma al
contrario, per mezzo di una punizione sproporzionata avente carattere po-
litico (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.3).
7.1.2 Oltracciò, il Tribunale, con una sentenza di riferimento facente data
al 2015, ha già concluso che non esiste un rischio di essere esposto a
persecuzioni rilevanti in materia d’asilo qualora l’interessato rischi di essere
reclutato o si sottragga al reclutamento da parte delle milizie curde
dell’YPG (cfr. sentenza D-5329/2014 consid. 5.3). Tale apprezzamento ri-
sulta tuttora attuale (cfr. Sentenze del Tribunale D-5127/2015 del 27 feb-
braio 2017 e E-7437/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3.4).
7.2 Nella fattispecie, non traspare dagli atti alcun elemento concreto indi-
cante che il soggetto possa essere minacciato da sanzioni determinanti
sotto l’aspetto dell’art. 3 LAsi per i motivi sovraesposti.
7.2.1 Anzitutto, occorre rilevare che nel caso in esame il ricorrente non ha
dichiarato di aver lasciato la Siria dopo aver fatto l’oggetto di misure con-
crete da parte delle autorità militari (cfr. verbale 4, Q97 e 108), essendo
inoltre e per sua stessa ammissione i documenti in lingua straniera da lui
prodotti in sede ricorsuale stati consegnati ai suoi famigliari allorquando
egli si trovava già in Svizzera (cfr. risultanze processuali). Parimenti, va
quantomeno tenuto conto del fatto che sia notoria la facilità di ottenimento
di tali mezzi di prova. Non da ultimo, il Tribunale ha già recentemente avuto
modo di ritenere scarsamente verosimile un reclutamento da parte
dell’esercito regolare per i residenti nelle zone controllate dal PYD, il quale
dispone infatti di un proprio esercito (cfr. sentenza del Tribunale D-
5127/2015 del 27 febbraio 2017 consid 4.3.5). Alla luce di ciò, già un pre-
gresso contatto con le autorità militari pare in casu poter essere messo in
dubbio.
7.2.2 Ad ogni modo ed a prescindere da ciò, va inoltre considerato che,
alla luce delle considerazioni precedente esposte, il Tribunale è già stato
in misura di concludere che l’interessato non presenta un profilo politico di
rilievo che lasci presupporre una sua precedente registrazione da parte
delle autorità siriane quale oppositore (cfr. supra consid. 6.1.2).
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7.2.3 Inoltre, egli non ha sostenuto in altro modo che l'incorporazione
nell'esercito comporti per lui l'esposizione a seri pregiudizi enumerati
all’art. 3 LAsi, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o,
ancora, l’obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o
religiosa.
7.2.4 Infine, il rischio di arruolamento nei ranghi dell’YPG fatto valere dal
ricorrente, cosi come un’eventuale renitenza ivi conseguente, come detto,
non risultano rilevanti in materia d’asilo. Non di meno, per scrupolo di esau-
stività appare nel caso specifico opportuno tenere conto del fatto che il ri-
corrente stesso ha esplicitamente asserito di aver oltrepassato un posto di
blocco delle milizie curde, senza tuttavia riscontrare problemi di alcun ge-
nere (cfr. verbale 4, Q51-Q53), per il che, anche l’eventualità stessa di un
arruolamento appare tutt’altro che assodata.
8.
Circa la tesi ricorsuale secondo cui la situazione nel paese d’origine dal
punto di vista delle limitazioni a cui sarebbero sottoposti i curdi e della pres-
sione esercitata dallo “Stato Islamico” sarebbe tale da risultare rilevante in
materia d’asilo, occorre rammentare il principio generale già richiamato
dall’autorità di prime cure secondo cui i pregiudizi subiti dalla popolazione
civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non
sono rilevanti ai sensi dell'asilo, in quanto non dettati dalla volontà di per-
secuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF
2008/12 consid. 7; GICRA 1998 n. 17 consid. 4c, bb).
8.1 Ora, con ciò non si vuole negare che la popolazione civile del luogo
abbia dovuto e debba attualmente far fronte a carenze nella protezione
contro degli atti di violenza perpetrata da entità criminali – le quali possono
in parte essere ricondotte anche ad attori attivi nel conflitto (segnatamente
il rischio di essere oggetto di rapimenti e violenze da parte di gruppi terro-
ristici) – così come, più genericamente, al peggioramento delle condizioni
di sussistenza e di sicurezza. Occorre tuttavia prendere atto del fatto che
queste ultimi vicissitudini vanno classificate quali conseguenze del conflitto
in essere, che, seppur spiacevoli e di indubbia gravità, non possono essere
ricondotte a una persecuzione rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Più in ge-
nerale, facendo riferimento alla situazione dei curdi in Siria, si rileva che
quest’ultimi possono effettivamente essere esposti a discriminazioni. Le
stesse non sono tuttavia a loro volta abbastanza intense per fondare una
persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. GICRA 2002 n. 23 con-
sid. 4d; DTAF 2014/5, Sentenza del TAF C-1873/2013 del 9 maggio 2014,
considerando non pubblicato 5.2).
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8.2 Oltracciò, nel caso in esame i ricorrenti appartengono effettivamente
alla "categoria" di curdi privilegiati in quanto possiedono la nazionalità si-
riana, per il che anche lo stesso rischio di discriminazioni nei loro confronti
può essere in parte relativizzata (cfr. ibidem). Infine, pure l’incontestabile
vicinanza con i vari fronti di guerra e le relative conseguenze nefaste, che,
come si può ben comprendere, ha causato timori importanti nei ricorrenti,
e più in generale, nei residenti della regione presa in esame, non può, ad
essa sola, essere ritenuta fondante atti persecutori mirati nei loro confronti.
Queste ultime vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell’am-
bito della valutazione dell’esigibilità dell’allontanamento (cfr. sentenze del
Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del
19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci oc-
cupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall’autorità di prime
cure.
8.3 In ragione di quanto esposto, anche a relativamente a tale ultima argo-
mentazione, occorre ammettere che la SEM abbia rettamente negato la
concessione dell’asilo agli interessati.
9.
Vista la puntuale censura ricorsuale, non resta quindi che analizzare se ai
ricorrenti debbano essere riconosciuti dei motivi soggettivi insorti dopo la
fuga che permettano di accordargli la qualità di rifugiato.
9.1 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto
rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine
o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza.
In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita ille-
gale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'a-
silo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono
ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5
e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale dispo-
sto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga
è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e con-
cessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'al-
lontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1
e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione
dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistinta-
mente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr.
DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). Inoltre, l'art. 54 LAsi non
autorizza il cumulo di motivi soggettivi insorti dopo la fuga con motivi di
fuga o motivi esistenti prima della stessa, o ancora di motivi oggettivi insorti
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dopo la fuga, insufficienti, da soli, a giustificare il riconoscimento della qua-
lità di rifugiato (cfr. ibidem).
9.2 In tale contesto, è decisivo, nell'esame per il riconoscimento della qua-
lità di rifugiato, verificare se le autorità del Paese d'origine o di provenienza
considerano il comportamento dell'interessato come antistatale e se in
caso di rientro in patria, abbia a temere di essere a rischio di persecuzioni
associate ad uno dei motivi specificamente indicati nella definizione di cui
ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il timore fondato deve essere provato o, per lo
meno, reso verosimile dal richiedente (art. 7 LAsi). A tal riguardo, per con-
stante giurisprudenza, il semplice deposito di una domanda d’asilo in Sviz-
zera, così come l’espatrio illegale in quanto tale, non sono di per se suffi-
cienti a fondare un motivo d’asilo (cfr. sentenza del TAF D-3839/2013 del
28 ottobre 2015 consid. 6.4.3, pubblicata come sentenza di riferimento).
9.3 Nel caso in disamina, può essere effettivamente presupposto che i ri-
correnti, in caso di rimpatrio, saranno verosimilmente sottoposti ad interro-
gatori a causa della loro lunga assenza dal Paese d’origine (cfr. sentenza
D-3839/2013 consid. 6.4.3). Tuttavia non vi sono, sulla base di quanto
esposto nei considerandi precedenti, elementi concreti per ritenere che gli
interessati ricoprano un profilo tale da essere classificati, in caso di (ipote-
tico) ritorno in patria, quali oppositori del regime e conseguentemente
esposti a delle misure rilevanti in materia d’asilo.
10.
In definitiva, richiamato quanto considerato sin qui, va quindi preso atto del
fatto che dall’incarto e dagli atti processuali non emergono elementi validi
a giustificare una diversa valutazione della fattispecie rispetto a quella di
cui all'impugnata decisione. Ne discende che la SEM con la decisione im-
pugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'ap-
prezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i
fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) altresì, per quanto cen-
surabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va
respinto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non-
ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Pagina 17
Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell’inoltro
del gravame d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo
partire dal presupposto che i ricorrenti siano indigenti, v’è luogo di acco-
gliere l’istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal paga-
mento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata
con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese proces-
suali.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: