Corte IV
D-4217/2007
{T 0/2}
Sentenza del 17 agosto 2007
Composizione: Giudici Fulvio Haefeli, Walter Lang e Robert Galliker
Cancelliere Marco Poretti
A._______, _______, B._______,_______, C._______, _______, D._______, _______
e E._______, _______, Macedonia,
Ricorrenti
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 19 giugno 2007 in materia di non entrata nel merito,
allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il 3 aprile 2007, gli interessati hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera.
B. [...]
C. Per quanto attiene alla procedura in esame, i richiedenti hanno dichiarato, nella
sostanza (cfr. verbali d'audizione del 16 e 24 aprile 2007 nonché dell'11 giugno
2007), d'essere espatriati perché in Macedonia i rom sarebbero discriminati. In
particolare, gli interessati avrebbero subito angherie da parte delle forze
dell'ordine, segnatamente all'occasione d'elezioni o votazioni, e i figli non
potrebbero beneficiare d'una normale scolarizzazione. Hanno dapprima sostenuto
d'aver lasciato la Macedonia il _______7 alla volta della Svizzera, poi d'aver
soggiornato in F._______ dal _______ 2005 al _______ e d'essere nuovamente
espatriati il _______7 ed infine d'essere giunti direttamente in Svizzera dalla
F._______.
D. Il 19 giugno 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi
dell’art. 34 LAsi. Detto Ufficio ha pure pronunciato l’allontanamento degli
interessati dalla Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento verso la Macedonia
siccome lecita, esigibile e possibile.
E. Il 20 giugno 2007, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al TAF contro la
citata decisione dell'UFM. Hanno chiesto l’annullamento della decisione impugnata
e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per decisione nel merito della
domanda d'asilo. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo.
F. Il 6 agosto 2007, il TAF ha considerato il gravame siccome privo di probabilità
d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'assistenza
giudiziaria. Ha quindi invitato i ricorrenti a versare un anticipo, di fr. 600.--, a
copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità
del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo.
G. Il 10 agosto 2007, i ricorrenti hanno tempestivamente versato l'anticipo richiesto.
Considerato in diritto:
1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia
d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2. Nel caso concreto, il potere cognitivo del TAF è limitato, per quanto attiene al
giudizio di legittimità della decisione di non entrata nel merito della domanda
d'asilo, alla questione di sapere se la stessa sia stata pronunciata a ragione o a
torto (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
3materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 34 consid. 2.1). La cognizione di questo Tribunale
è per contro completa in materia d'allontanamento dalla Svizzera e d'esecuzione
dell'allontanamento.
3. Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art.
108a LAsi.
4. Giusta l’art. 34 cpv. 2 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il
richiedente proviene da uno stato che il Consiglio federale ha designato come
sicuro, a meno che non risultino indizi di persecuzione.
4.1 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un
Paese nel novero delle safe countries, sussiste di massima una presunzione
d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo
d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale.
4.2 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 LAsi
s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3
LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv.
2 LAsi, imputabili all'agire umano (GICRA 2003 n. 18).
5. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale
ha inserito la Macedonia nel novero delle safe countries. Dall'altro lato, non ha
ritenuto che emergessero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli
interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria. Detto Ufficio ha rilevato che il
ricorrente ha dapprima allegato d'essere membro di un partito rom (oppure del
G._______) dal _______ e d'essere minacciato per questo motivo, per poi
affermare che non sarebbe mai stato membro o simpatizzante di un movimento
politico. I coniugi hanno anche rilasciato versioni divergenti per quanto attiene al
motivo per cui il marito, rispettivamente padre, sarebbe stato ricercato dalla
polizia. La ricorrente ha sostenuto che suo marito sarebbe stato ricercato forse nel
2005 per aver affisso dei manifesti, mentre il ricorrente ha allegato di non
conoscere il motivo giusta il quale sarebbe stato ricercato. Per il resto, riferendosi
ad una faccenda concernente passaporti falsi, la moglie ha raccontato che,
probabilmente, il coniuge sarebbe stato trattenuto dalla polizia per 3 o 4 ore
mentre il marito quantificato in 24 ore la durata del fermo. La ricorrente ha
affermato, secondo la versione, di non aver avuto problemi personali con le
autorità o d'essere stata maltrattata da dei poliziotti.
6. Nel ricorso, gli insorgenti sostengono che avrebbero già fornito le spiegazioni atte
a relativizzare le contraddizioni rilevate dall'UFM. Inoltre, queste ultime non
sarebbero tali da giustificare una decisione di non entrata nel merito della
domanda d'asilo.
7. Questo Tribunale osserva che siccome il Consiglio federale ha effettivamente
inserito la Macedonia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di
massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese.
7.1 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, i ricorrenti non sono però
manifestamente riusciti, per quanto attiene al loro caso specifico, ad invalidare la
4presunzione d'assenza di persecuzioni. In particolare, il TAF osserva che le loro
dichiarazioni decisive si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate
da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per i motivi
indicati nella decisione impugnata, cui può essere – nella misura in cui riassunti
nel presente giudizio – rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi ed
all'art. 4 PA). Basti poi rilevare che le censure ricorsuali, giusta le quali i ricorrenti
avrebbero già giustificato le contraddizioni rilevate dall'UFM e che quest'ultime non
sarebbero comunque tali da legittimare una decisione di non entrata nel merito
della domanda d'asilo, non li soccorrono. Da un lato, non è dato sapere a quali
contraddizioni (e relative spiegazioni) essi si riferiscano. D'altro lato, va osservato
che l'aver sottaciuto il precedente soggiorno in F._______ intacca seriamente la
loro credibilità. Infine, non è, notoriamente, data rilevare in Macedonia una
sistematica discriminazione degli appartenenti all'etnia rom. Questi ultimi sono anzi
rappresentati in parlamento ed in alcune scuole sono impartite delle lezioni della
loro lingua, il romani.
7.2 Inoltre, la nota situazione generale esistente in Macedonia - che non è
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga
l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale - non costituisce un
elemento che giustifichi di per sé un esame di merito della domanda d'asilo di cui
trattasi.
7.3 In considerazione di quanto suesposto, non emerge dagli atti di causa alcun serio
indizio secondo il quale l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) e l'art.
14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20). Per gli stessi motivi, non vi è ragione di
ritenere che i ricorrenti siano esposti, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS
0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) o a
pericoli concreti, ai sensi dell'art. 14a cpv. 4 LDDS, imputabili all'agire umano.
8. Per conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e
benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata.
9. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2
LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
10.
10.1 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. I ricorrenti sono giovani, il
marito ha una certa esperienza lavorativa e, sia detto per sovrabbondanza,
dispongono di una rete sociale in patria. Peraltro, in sede di ricorso essi neppure
hanno preteso che il loro stato di salute s'oppone alla pronuncia dell'esecuzione
5dell'allontanamento, senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza degli insorgenti in Svizzera per motivi medici (v.
sulla questione GICRA 2003 n. 24). L'autorità inferiore ha pertanto rettamente
ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per i ricorrenti di un adeguato reinserimento
sociale in Macedonia.
10.2 Infine, considerato che gli insorgenti, usando della dovuta diligenza, potranno
procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio e che alcun altro ostacolo
d'ordine tecnico s'oppone al rimpatrio medesimo, l'esecuzione dell'allontanamento
deve pure considerarsi possibile.
11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1 e 3 LAsi).
12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
L'anticipo, di fr. 600.--, versato dai ricorrenti il 10 agosto 2007 è computato con le
spese processuali.
(dispositivo alla pagina seguente)
6Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico dei ricorrenti. L'anticipo di
fr. 600.--, versato dagli insorgenti il 10 agosto 2007, è computato con le spese
processuali.
3. Comunicazione:
- ai ricorrenti (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia; n. di rif. N _______)
- al H._______ (in copia)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Fulvio Haefeli Marco Poretti
Data di spedizione: