B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4238/2017
Sen t en z a d e l 1 2 a p r i l e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Simon Thurnheer, Contessina Theis,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…), con la moglie
B._______, nata il (…), e il loro figlio
C._______, nato il (…),
Ucraina,
tutti patrocinati dall’avv. Yasar Ravi, Avvocato,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 30 giugno 2017 / N (…).
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A.
Gli interessati, asseriti cittadini ucraini, con ultimo domicilio nella città di
D._______, una città nella regione (in ucraino: область – oblast) di
E._______ (cfr. atto A5/11, p.to 1.09, pag. 3 e p.to 2.01 seg., pag. 4; atto
A6/14, p.to 1.09, pag. 3 e 2.01 segg., pag. 4 seg.; atto A7/15, p.to 1.09,
pag. 3 e p.to 2.01 e seg., pag. 5), sono entrati in Svizzera il (…) gen-
naio 2015 e vi hanno presentato una domanda d’asilo il (…) gennaio 2015
(cfr. atto A1/6).
B.
B.a Nel corso dell’audizione sulle generalità del 30 gennaio 2015 (di se-
guito: verbale 1), A._______ ha dichiarato di essere di etnia (…) e che dal
(…) professerebbe la religione quale Testimone di Geova. Dopo l’otteni-
mento della maturità a D._______, avrebbe lavorato dapprima quale ope-
raio edile ed in seguito sino al suo espatrio come tecnico di riparazione di
apparecchi elettronici, sempre nella medesima località. A D._______ vi-
vrebbero ancora (…) ed una (…), nonché dei parenti paterni con i quali
però non avrebbe più alcun contatto. Egli avrebbe lasciato D._______ as-
sieme alla sua famiglia l’(…) 2015, con un viaggio organizzato da un’agen-
zia di viaggio e probabilmente legalmente, con il suo passaporto ed il cer-
tificato di nascita. Concernente la sua domanda d’asilo, egli ha sostenuto
che il motivo principale di fuga sarebbero stati vari episodi di violenza e
minacce contro il figlio C._______ da parte di diversi ragazzi che frequen-
tavano la sua scuola. A seguito di uno di questi episodi, dove il figlio sa-
rebbe stato picchiato da un ragazzo, l’interessato avrebbe denunciato
quest’ultimo e si sarebbe rivolto sia più volte all’amministrazione della
scuola che a quella del rione cittadino, ottenendo però soltanto delle mi-
nacce dai genitori dei ragazzi coinvolti ed anche da parte delle autorità lo-
cali, che non gli avrebbero inoltre consegnato il materiale dell’inchiesta. Il
direttore dell’istituto scolastico che frequentava il figlio, sarebbe stato con-
trario alla loro fede, e si sarebbe rifiutato di consegnargli la documenta-
zione necessaria per iscrivere C._______ in un’altra scuola. Quale ulteriore
motivo d’espatrio, il richiedente ha asserito che come Testimoni di Geova,
essi sarebbero stati minacciati verbalmente da dei passanti oppure da per-
sone sconosciute all’entrata di abitazioni, mentre ottemperavano al loro do-
vere di predicare. Tali minacce sarebbero state denunciate più volte alle
autorità – l’ultima denuncia risalirebbe a circa due anni prima – e le inchie-
ste sarebbero tutt’ora in corso. Essendo che le minacce sarebbero vieppiù
aumentate e le autorità ucraine non sarebbero invece più state disposte ad
ascoltarli e aiutarli, avrebbe deciso, insieme alla famiglia, di espatriare.
Nell’ambito del diritto di essere sentito in merito al suo stato di salute, l’in-
teressato ha dichiarato di soffrire di diabete di tipo (…), (…), e che nel suo
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Paese d’origine seguiva un trattamento a base di insulina. La copertura dei
costi delle cure mediche sarebbe stata assunta sino ad un anno prima dallo
Stato, dopo di che vi avrebbe dovuto provvedere personalmente.
Sentito sui suoi motivi d’asilo nel corso dell’audizione del 7 aprile 2015 (di
seguito: verbale 4) il richiedente, oltre a quanto già sopra evidenziato, ha
in particolare aggiunto che il motivo principale della sua domanda d’asilo
in Svizzera sarebbero le azioni militari condotte in Ucraina, oltreché avere
avuto delle problematiche a causa delle vicende successe al figlio con i
coetanei ed alle minacce ricevute per il suo credo. Interrogato in merito,
egli ha riferito di essersi informato per trasferirsi in un’altra regione del suo
Paese, ma questo non sarebbe possibile in quanto egli potrebbe ricevere
l’insulina soltanto nella regione nella quale è domiciliato. L’unica alternativa
di fuga interna per loro possibile sarebbe stata F._______, dove avrebbe
dei conoscenti, che sarebbe però stata scartata a causa di diverse azioni
terroristiche successe nella zona, ove ultimamente delle forze militari si
starebbero preparando lungo la frontiera con la G._______ per intrapren-
dere delle nuove operazioni militari. Egli sarebbe inoltre stato informato da
conoscenti ed amici Testimoni di Geova, che questi ultimi non vivrebbero
più a E._______, in quanto le sale dove si ritrovavano per professare la
loro religione, sarebbero state o bruciate o sequestrate dalle autorità per
altri scopi (cfr. verbale 4, D69, pag. 10). Nel caso di un suo ritorno in
Ucraina, egli teme un’eventuale avanzata delle forze armate verso
D._______, oltreché di non poter più professare la sua religione libera-
mente se le autorità del DNR (in ucraino: Донецька Народна Республіка,
ДНР, traslitterato: Donets’ka Narodna Respublika; [Repubblica popolare di
Donetsk], di seguito: RPD]) prendessero il potere della regione, in quanto
avrebbe appreso che le stesse non sopporterebbero i Testimoni di Geova
e non permetterebbero più la loro esistenza (cfr. verbale 4, D70, pag. 10).
B.b Dal canto suo, durante il verbale d’audizione sulle generalità del
30 gennaio 2015 (di seguito: verbale 2), B._______ ha dichiarato di essere
nata e cresciuta nella città di D._______, ove avrebbe pure effettuato i suoi
studi ed ottenuto la maturità nonché il (…) quale (…) e presso l’(…) di
E._______ la (…) in (…). Ella avrebbe esercitato la professione di (…) dal
(…) al (…) nonché (…) per un (…) dall’(…)sino al suo espatrio nel gennaio
2015, sempre a D._______. In quest’ultima località vivrebbero ancora la
(…) ed una (…). Dal (…) del (…), la richiedente sarebbe divenuta Testi-
mone di Geova. Ella ha addotto di essere partita da D._______ per l’espa-
trio l’(…) gennaio 2015, senza però fornire ulteriori informazioni circa i
paesi dai quali sarebbe transitata e con quali documenti sarebbe espa-
triata. Sentita sui suoi motivi d’asilo, anche durante l’audizione
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dell’8 aprile 2015 (di seguito: verbale 5), ella ha riferito di non essere riusciti
ad ottenere protezione da parte delle autorità ucraine per il figlio
C._______, che avrebbe subito sia degli atti di bullismo a scuola, per il suo
taglio di capelli lungo e per come era vestito ed additato per questo come
omosessuale, che delle minacce e delle percosse da parte di suoi compa-
gni di classe ed altri ragazzi più grandi. Nel corso della (…), C._______
sarebbe stato picchiato da un ragazzo di (…) più grande e dopo che il ma-
rito si sarebbe rivolto invano alla direzione per tale fatto, avrebbero denun-
ciato lo stesso alle autorità ucraine. Dopo la denuncia, il figlio sarebbe stato
nuovamente minacciato a scuola e telefonicamente da conoscenti del suo
aggressore, che gli avrebbero riferito di ritirare la denuncia, o altrimenti “sa-
rebbe stato peggio per lui” (cfr. verbale 2, p.to 7.02, pag. 9). Queste ultime
minacce non sarebbero però state denunciate alle autorità del suo paese,
sia poiché l’inchiesta penale contro l’aggressore del figlio era in corso, che
per mancanza di prove (cfr. verbale 5, D57 segg., pag. 8). Ella in Ucraina
non si sentirebbe inoltre libera di professare la sua religione, in quanto
avrebbe ricevuto innumerevoli minacce verbali da parte di sconosciuti men-
tre ottemperava ai suoi doveri religiosi di predicazione. In merito, anche se
non avrebbero mai denunciato tali fatti, una volta si sarebbe indirizzata a
degli agenti di polizia raccontando l’accaduto. Questi ultimi le avrebbero
unicamente suggerito di rientrare a casa e di calmarsi, senza offrirle alcun
aiuto concreto. Inoltre teme che i miliziani della RPD se la prendano con i
Testimoni di Geova, visto le loro esternazioni in tal senso ed il fatto che
avrebbero già sequestrato le sale della comunità per i loro bisogni. Un ul-
teriore motivo, sarebbe da ricercare nel fatto che il marito non disponeva
più di insulina, essendo terminata nella sua regione e non avrebbe potuto
richiederla in altra località rispetto al suo domicilio. Infine, essi sarebbero
espatriati anche a causa della situazione d’insicurezza venutasi a creare in
città. Sempre nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo dell’8 aprile 2015,
la richiedente ha aggiunto che le autorità ucraine non avrebbero loro per-
messo la libertà di culto e vietato gli assembramenti numerosi, introdu-
cendo il coprifuoco a causa della guerra (cfr. verbale 5, D34 segg., pag. 6).
L’interessata ha inoltre addotto che nella (…) del 2014 sarebbero giunti al
domicilio della (…) delle persone sconosciute, chiedendo del marito. In se-
guito avrebbero infranto le finestre del suo appartamento. La (…) avrebbe
denunciato tali fatti alla polizia, la quale avrebbe steso un verbale degli
accadimenti (cfr. verbale 5, D4 seg., pag. 2 e D49 segg., pag. 8).
B.c Nell’audizione sulle generalità tenutasi il 30 gennaio 2015 (di seguito:
verbale 3), C._______ ha segnatamente riferito di professare la fede quale
Testimone di Geova e di aver frequentato la scuola sino al suo espatrio,
avvenuto il (…) gennaio 2015.
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Sentito sui suoi motivi d’asilo l’8 aprile 2015 (di seguito: verbale 6), l’inte-
ressato ha affermato di aver presentato una domanda d’asilo in Svizzera,
a causa della correlazione tra problematiche che avrebbe riscontrato a
scuola ed in relazione alla guerra vigente. Per quanto attiene il conflitto in
corso nel suo Paese, malgrado non gli sarebbe successo nulla di concreto,
avrebbe avuto timore delle sparatorie e della situazione d’insicurezza pre-
sente nella città, oltreché tre suoi amici sarebbero deceduti nel conflitto. In
più occasioni sarebbe stato inoltre avvicinato da militari dell’esercito
ucraino o da militanti dell’altra fazione, che lo invitavano a prendere parte
al conflitto schierandosi dalla loro parte. Le problematiche a scuola, sareb-
bero invece dovute alla religione professata dai suoi genitori nonché al suo
abbigliamento ed al suo taglio di capelli. A causa di questi ultimi, egli sa-
rebbe stato preso in giro e picchiato da suoi compagni di classe, ed in se-
guito pure da ragazzi più grandi che frequentavano il suo stesso istituto
scolastico. A seguito delle percosse ricevute durante alcuni episodi, di cui
uno avvenuto durante le elementari, e tre durante le medie, queste ultime
rispettivamente nell’(…) 2014 da parte di (…)., nel (…) 2014 da parte di
(…) e l’ultima ad (…) del 2014 a carico di (…), egli avrebbe riscontrato delle
commozioni cerebrali. Solo l’evento accaduto con (…) sarebbe stato da
loro denunciato, in quanto anche l’inchiesta penale a carico di (…) sarebbe
stata intralciata e non sarebbe proseguita in alcun modo. Anche il direttore
della scuola lo avrebbe preso in antipatia, esternandolo in più occasioni nei
suoi confronti. Dopo che (…) lo avrebbe malmenato, il richiedente sarebbe
stato avvicinato e minacciato di morte da amici di (…), se non avesse riti-
rato la denuncia sporta nei confronti di (…) Egli temerebbe gli stessi ragazzi
in quanto (…) farebbe parte della RPD insieme ai terroristi e (…) spacce-
rebbe invece droga. Sarebbe pertanto espatriato, in quanto questi ultimi lo
avrebbero reperito dovunque lui si fosse recato nel suo paese d’origine.
B.d A supporto delle loro domande d’asilo, i richiedenti hanno presentato
la seguente documentazione: i passaporti ucraini di A._______ e di
B._______ (di seguito: doc. 1 e doc. 2); il libretto quale pensionato di
A._______ che attesta la sua invalidità di secondo grado e la somma della
sua pensione a vita, rilasciato il (…) (di seguito: doc. 3); il certificato di na-
scita di C._______, rilasciato il (…); due autocertificazioni sulle preferenze
mediche in caso di bisogno di B._______ e di A._______, datate rispetti-
vamente (…) e (…).
C.
Con scritto del 17 novembre 2016, l’autorità inferiore ha invitato il signor
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A._______ a produrre un rapporto medico sulla sua situazione valetudina-
ria (cfr. atto A34/3). Il richiedente ha ottemperato alla richiesta della SEM,
producendo segnatamente il certificato medico del (…) della Dr.ssa med.
H._______ (cfr. atto A35/9).
D.
D.a Con successivo scritto del 18 maggio 2017, la Segreteria di Stato ha
dato la possibilità agli interessati di presentare le loro eventuali osserva-
zioni o complementi in merito ai loro motivi d’asilo o ad un rinvio eventuale
verso il loro Paese d’origine (cfr. atto A37/2).
D.b Gli interessati hanno dato seguito alla summenzionata richiesta, pre-
sentando le loro osservazioni datate 8 giugno 2017 (cfr. atto A40/5). Nelle
stesse, i medesimi hanno riassunto i loro motivi d’asilo e la loro situazione
attuale in Svizzera. Con riferimento agli episodi di violenze e minacce su-
bite nel contesto scolastico da C._______, i richiedenti hanno sottolineato
che la denuncia inoltrata a suo tempo non avrebbe risolto tali problemati-
che, anzi le persone denunciate avrebbero fatto sapere loro che, se trove-
ranno C._______, lo uccideranno. Hanno inoltre allegato un disagio e una
sofferenza di C._______ per la possibile partenza dalla Svizzera, in parti-
colare palesata con un calo ponderale del medesimo. Proseguendo, gli in-
teressati hanno rilevato che essi desidererebbero rimanere su suolo elve-
tico, in quanto in Ucraina non sarebbe disponibile la tipologia di insulina
prescritta per la cura del diabete di tipo (…) di cui è affetto A._______.
Ulteriore motivo sarebbe la situazione di guerra tutt’ora in corso
nell’Ucraina orientale e la costante minaccia di bombardamenti alla perife-
ria di D._______. In tale contesto bellico, ove la loro zona sarebbe caduta
sotto il controllo filorusso, i Testimoni di Geova subirebbero diverse vessa-
zioni a causa della loro neutralità nel conflitto. A riprova di ciò, essi addu-
cono che, in diverse occasioni, la loro abitazione in Ucraina sarebbe stata
oggetto di atti vandalici che avrebbero comportato la rottura dei vetri. La
situazione securitaria per i Testimoni di Geova sarebbe vieppiù peggiorata
a causa della sentenza del 20 aprile 2017 della Corte Suprema russa, nella
quale li avrebbe definiti degli estremisti e avrebbe parimenti vietato le atti-
vità religiose di questi ultimi in tutti i territori della Federazione Russa. In-
fine, gli interessati, hanno presentato il loro trascorso in Svizzera, in parti-
colare gli sforzi compiuti per integrarsi nella società e nella cultura elvetica.
D.c Allo scritto succitato, i richiedenti hanno allegato la seguente ulteriore
documentazione: il verbale d’accoglimento della denuncia penale di
I._______ per l’infrazione avvenuta il (…) 2014 (di seguito: doc. 4); il certi-
ficato di frequenza scolastica di B._______, nonché le copie del certificato
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di licenza della scuola media per (…) e delle note ottenute di C._______
oltreché le copie delle pagelle scolastiche di C._______ per l’anno scola-
stico 2015-2016 (di seguito: doc. 5); la copia della sentenza per l’aggres-
sione di C._______ (di seguito: doc. 6); la copia del rapporto medico della
Dr.ssa med. H._______, di cui già all’atto A35/9; una scheda della situa-
zione del conflitto nell’Ucraina orientale.
E.
Con decisione del 30 giugno 2017, notificata il 3 luglio 2017 (cfr. atto
A45/1), la SEM ha respinto le domande d’asilo dei richiedenti, in quanto le
loro dichiarazioni non soddisferebbero le condizioni dell’art. 3 LAsi per il
riconoscimento della qualità di rifugiato.
L’autorità inferiore ha ritenuto in primo luogo che i pregiudizi invocati a
causa della situazione d’insicurezza dovuta al conflitto come pure i timori
espressi riguardo alla RPD a D._______ e nei dintorni, non siano rilevanti
in materia d’asilo, in quanto sarebbero la conseguenza inevitabile della
guerra ed interesserebbero in egual misura tutti gli abitanti della regione.
La SEM ha inoltre rilevato che gli stessi non avrebbero dimostrato che le
autorità del loro Paese abbiano respinto o impedito le loro denunce e che
l’insuccesso delle inchieste sia dovuta ad una discriminazione mirata nei
loro confronti. Per gli ulteriori timori di C._______ e gli altri atti d’aggres-
sione da lui subiti e per i quali non avrebbero sporto denuncia, non vi sono
indizi che le autorità ucraine, se sollecitate, rifiutino loro la protezione. Non
vi sarebbero infine elementi concreti circa il fatto che essi siano stati spe-
cificamente presi di mira a causa del loro credo da parte delle autorità del
loro Paese d’origine, come neppure che le problematiche da loro dichiarate
in merito con le autorità o con terzi raggiungano un’intensità oltre il limite
del sopportabile, impedendo loro di vivere un’esistenza degna in Ucraina.
Con la medesima decisione, l’autorità di prima istanza ha pronunciato il
loro allontanamento e l’esecuzione dello stesso, che ha ritenuto lecito in
assenza di indizi che lascino presagire che in caso di un loro ritorno nel
paese d’origine, rischierebbero di essere esposti ad una pena o ad un trat-
tamento vietati dall’art. 3 CEDU. La SEM ha inoltre valutato la misura come
ragionevolmente esigibile, in quanto nessun motivo legato alla loro per-
sona o alla situazione politica in Ucraina sarebbe ostativo all’esecuzione
dell’allontanamento. In particolare, per la problematica medica del signor
A._______, dalle informazioni ricevute, l’autorità inferiore, ritiene che egli
potrà reperire gratuitamente nel suo Paese sia l’insulina che le cure ambu-
latoriali di cui necessita. Le problematiche psichiche di C._______, sareb-
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bero invece da attribuire al suo statuto di richiedente l’asilo e non impedi-
rebbero per questo il suo rinvio. Il tempo trascorso dal medesimo in Sviz-
zera, non sarebbe inoltre ostativo al suo ritorno in Ucraina, ove potrà pro-
seguire il suo percorso professionale iniziato in Svizzera. I genitori benefi-
cerebbero inoltre di una vasta esperienza lavorativa e la signora
B._______ anche di una formazione superiore. Infine, gli interessati dispor-
rebbero nel loro Paese d’origine di una rete famigliare sufficiente.
F.
Nel loro memoriale ricorsuale del 28 luglio 2017 (cfr. risultanze proces-
suali), gli insorgenti contestano categoricamente l’apprezzamento della
SEM circa i loro motivi di fuga. Essi ritengono che il fatto che la denuncia
dell’aggressore di C._______ sia stata archiviata, poiché il primo non
avrebbe ancora avuto l’età per essere perseguibile secondo le disposizioni
penali ucraine, dimostrerebbe la chiara intenzione dello Stato ucraino di
non volerli proteggere e della passività delle autorità di perseguimento pe-
nale ucraine dinnanzi alle minacce ed aggressioni subite dagli interessati,
ed in modo particolare da C._______. Inoltre gli insorgenti sottolineano che
i Testimoni di Geova sono mal visti nei territori della Federazione Russa e
nelle zone ucraine controllate dai ribelli filo-russi. A D._______, la maggio-
ranza della popolazione sarebbe pure filo-russa. Viste le continue perse-
cuzioni subite dagli insorgenti a causa del loro credo religioso sia da parte
di terze persone che da parte di ribelli filo-russi, i quali avrebbero confiscato
i locali che erano ritrovo di culto per i Testimoni di Geova, vi sarebbe un
serio rischio per i ricorrenti che le minacce di morte proferite nei loro con-
fronti si concretizzino se dovessero fare ritorno nel loro paese. Infine gli
interessati escludono un loro ritorno in Ucraina. Lo stesso sarebbe difatti
inesigibile in primo luogo per la situazione di pericolosità dovuta al conflitto
a D._______ e nell’Ucraina orientale. In secondo luogo il medicamento di
cui necessiterebbe A._______ per la cura del diabete, non sarebbe dispo-
nibile a D._______. Al contrario di quanto sostenuto dalla SEM, lo stato
psico-fisico di C._______ sarebbe unicamente da ricondurre alle persecu-
zioni e minacce di morte subite dal medesimo, come pure al terrore che
egli proverebbe all’idea di essere rimpatriato. Infine, tutto il nucleo fami-
gliare si sarebbe ben integrato in Svizzera, sia dal profilo linguistico che dal
profilo sociale. Quivi C._______ starebbe pure seguendo la sua forma-
zione scolastica.
Essi concludono, in via principale, all’annullamento della decisione impu-
gnata ed al riconoscimento della qualità di rifugiato; in via subordinata, alla
concessione dell’ammissione provvisoria, il tutto con protesta di spese e
ripetibili.
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Al ricorso i ricorrenti hanno allegato i seguenti ulteriori documenti: la deci-
sione relativa alla chiusura del procedimento penale del (…) 2014 del (…)
(già prodotta sub doc. 6) con la relativa traduzione in italiano (di seguito:
doc. 7); vari articoli inerenti la situazione conflittuale in Ucraina e degli
eventi che hanno interessato la comunità dei Testimoni di Geova nelle zone
di conflitto dell’Ucraina; dichiarazioni e traduzioni relative alla disponibilità
dell’insulina (…) a D._______ (di seguito: doc. 8); certificato medico della
Dr.ssa med. J._______ del (…) per C._______ (di seguito: doc. 9); copia
dell’attestato della (…) del (…) e delle attestazioni sottoscritte da cono-
scenti inerenti i coniugi K._______.
G.
Con decisione incidentale del 2 febbraio 2018 il Tribunale ha autorizzato i
ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed
ha invitato gli stessi a versare un anticipo di CHF 750.– a copertura delle
presunte spese processuali entro il 19 febbraio 2018. Gli insorgenti hanno
dato seguito tempestivamente al pagamento richiesto (cfr. risultanze pro-
cessuali).
H.
Per mezzo di uno scritto datato 6 febbraio 2018, i ricorrenti hanno allegato
un certificato di dimissione del pronto soccorso del (…) inerente un tenta-
tivo di suicidio di C._______ (di seguito: doc. 10), che sarebbe a loro mente
da ricondurre al timore di essere rimpatriato. Tale scritto unitamente ad un
esemplare del ricorso ed agli allegati, sono stati inviati alla SEM per presa
di posizione.
I.
Nella sua risposta del 28 marzo 2018, l’autorità inferiore ha proposto la
reiezione del gravame, confermando le conclusioni del provvedimento im-
pugnato. In particolare la SEM ha rilevato che per quanto riguarda la di-
chiarazione d’illegalità delle attività dei Testimoni in Russia, non risulta rile-
vante in specie, in quanto non è il paese di provenienza degli insorgenti.
La linea del fronte stabilita con l’accordo di Minsk sarebbe tutt’ora valido
ed inoltre la costituzione ucraina garantirebbe la libertà di riunirsi nel loro
territorio. Circa le problematiche psichiche di C._______, l’autorità inferiore
rimarca che dei tentativi di suicidio non rendono ostativo un rinvio del ricor-
rente in patria, ma semmai in tale fase saranno le autorità a dover prendere
le misure concrete affinché ciò non avvenga. Inoltre C._______ non sa-
rebbe mai stato in trattamento psicologico e non lo sarebbe neppure ora.
Vi sarebbero comunque un sistema e delle strutture sanitarie a D._______
per il trattamento delle affezioni psicologiche o psichiatriche necessarie ed
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oltracciò C._______ viene rimpatriato con i genitori, sui quali può tutt’ora
contare. Infine, l’attestazione sottoscritta da molte persone circa l’integra-
zione della signora B._______ non sarebbe pertinente né ai fini dell’asilo
né per esaminare eventuali ostacoli all’allontanamento.
J.
Con replica del 27 aprile 2018, gli insorgenti hanno ribadito che le attività
dei Testimoni di Geova in Russia sarebbero tutt’ora ritenute illegali e di-
verse fonti riporterebbero che la loro libertà religiosa anche nelle regioni
dell’Ucraina orientale ed a D._______ è minacciata.
Al memoriale di replica, i ricorrenti hanno allegato diversa ulteriore docu-
mentazione relativa la situazione dei Testimoni di Geova in Russia e nelle
regioni dell’Ucraina orientale (Luhansk e E._______) nonché inerente la
situazione di conflitto presente nella stessa; uno scritto di C._______ da-
tato 19 aprile 2018 (di seguito: doc. 11); un rapporto medico del (…) 2018
della Dr.ssa med. L._______, FMH in psichiatria e psicoterapia, inerente la
situazione psicologica di C._______ (di seguito: doc. 12); quattro copie di
fotografie mostranti un’abitazione e delle finestre e l’estratto dal registro
dello Stato dei diritti immobili dell’abitazione dei signori K._______ (di se-
guito: doc. 13); una dichiarazione inerente alcune osservazioni sull’ospe-
dale psichiatrico di D._______ della signora B._______; due certificati me-
dici per A._______ datati rispettivamente (…) 2018 e (…) 2018 della Dr.ssa
med. H._______ (cfr. di seguito: doc. 14).
K.
Con scritto 25 maggio 2018, i ricorrenti hanno allegato il rapporto medico
del (…) maggio 2018 della Dr.ssa med. L._______, inerente la situazione
di C._______ dal profilo psicologico e degli effetti che avrebbe sul suo stato
di salute un suo allontanamento dal suolo elvetico (cfr. di seguito: doc. 15).
L.
In data 26 luglio 2018 la SEM ha presentato la sua duplica, riconferman-
dosi nelle considerazioni presenti nella decisione avversata, e chiedendo
nuovamente il respingimento del gravame. Ha altresì sostenuto che per
quanto concerne la presa in cura psichiatrica di C._______, la stessa potrà
essere eventualmente continuata a D._______. Per quanto concerne gli
episodi di autolesionismo del medesimo, gli stessi sarebbero inoltre ricon-
ducibili esclusivamente al fatto di dover rientrare in Ucraina, e per questo
non sarebbero cronici. Tali problematiche non sarebbero comunque da va-
lutare sotto l’aspetto dell’esigibilità dell’esecuzione, bensì delle misure da
prendere eventualmente dall’autorità incaricata del rinvio. Anche per
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quanto concerne il tempo trascorso da C._______ in Svizzera, lo stesso
non sarebbe predominante tanto da ritenere sfavorevole un suo rinvio nel
Paese d’origine. Infine, il rinvio degli insorgenti sarebbe ragionevolmente
esigibile, anche se le cure disponibili in patria non sono paragonabili a
quelle offerte in Svizzera.
M.
Con triplica del 3 ottobre 2018, gli insorgenti hanno essenzialmente riba-
dito quanto già osservato nei loro scritti precedenti e nel loro gravame.
Hanno inoltre aggiunto che la situazione securitaria a D._______ sarebbe
divenuta maggiormente critica nell’ultimo periodo, con molteplici attacchi
ed esplosioni a pochi chilometri dalla città. Inoltre la SEM non sarebbe riu-
scita a comprovare l’idoneità dello (…) di D._______ per la presa in carico
di C._______. Proseguendo hanno contestato fermamente che C._______
non abbia un legame sufficientemente intenso con la Svizzera, sia dal pro-
filo del periodo nel quale egli si troverebbe su suolo elvetico che dal profilo
delle amicizie e della formazione professionale che egli ha iniziato. Un suo
rinvio sarebbe pertanto inadeguato, non necessario e sproporzionato. In-
fine i ricorrenti hanno ribadito che le cure di cui necessiterebbe il signor
A._______, in Ucraina non sarebbero proprio disponibili.
A supporto delle loro osservazioni i ricorrenti hanno allegato vari articoli
inerenti la situazione di conflitto nell’Ucraina orientale nonché la dichiara-
zione di frequenza del (…) del (…) ([…]) di M._______ ed il contratto di
tirocinio quale (…) di C._______ (di seguito: doc. 16).
N.
L’autorità di prime cure ha inoltrato la sua quadruplica del 26 ottobre 2018,
ove anche alla luce delle nuove osservazioni e dei documenti prodotti dai
ricorrenti, ha ribadito la sua posizione espressa precedentemente circa
l’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti.
O.
Con ulteriori osservazioni del 20 novembre 2018, i ricorrenti hanno segna-
tamente ribadito che per loro vi sarebbero dei motivi individuali ostativi al
loro ritorno in patria. Invero, la situazione generale a D._______ sarebbe
costantemente pericolosa per i bombardamenti presenti a pochi chilometri
dalla città nonché per la mentalità presente nei confronti dei Testimoni di
Geova. Inoltre, perché gli stessi possano trasferirsi altrove, dovrebbero
vendere la loro casa, ciò che sarebbe praticamente impossibile data l’ubi-
cazione della medesima. A differenza di quanto sostenuto dalla SEM,
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C._______ si sarebbe ben integrato in Svizzera, ove starebbe frequen-
tando tutt’ora una formazione professionale, e vi avrebbe trascorso una
buona parte della sua vita in territorio elvetico, in particolare il suo periodo
di transizione verso l’età adulta. Oltracciò, per C._______ sarebbe tutt’ora
impensabile rientrare nel suo Paese d’origine ove ha subito molte vessa-
zioni a causa della fede dei genitori. I coetanei che avevano minacciato
C._______ anche di morte, sarebbero infatti divenuti dei militari filorussi.
Pertanto, la vita, l’integrità fisica e psichica dell’insorgente ne risulterebbe
minacciata. Allo stesso modo, pure l’integrità fisica e la salute del signor
A._______, che necessita per le sue patologie sia dell’insulina che dell’ap-
parecchio (…), non sarebbero tutelate se egli venisse rinviato nel suo
Paese d’origine. Nello stesso, difatti, la situazione per le persone tributarie
di insulina, senza sufficienti mezzi economici, sarebbe molto difficile. Per
confermare le loro asserzioni, gli insorgenti hanno ulteriormente prodotto:
un articolo dell’OSCE intitolato: “Latest from the OSCE Special Monitoring
Mission to Ukraine (SMM), based on information received as of 19:30, 9
November 2018” del 10 novembre 2018; un articolo intitolato “L’Ucraina di-
strugge i diabetici: l’unico modo per sopravvivere è l’immigrazione” del
15 maggio 2018 e un articolo intitolato: “(…)” del (…).
P.
Nelle successive osservazioni del 24 dicembre 2018 – inviate per cono-
scenza ai ricorrenti con ordinanza del 15 gennaio 2019 (cfr. risultanze pro-
cessuali) – la SEM ha essenzialmente ribadito quanto già precedente-
mente motivato e concluso. Delle asserzioni aggiuntive si dirà, ove il caso,
nei considerandi in diritto.
Per il resto, ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, ver-
ranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l’esito della ver-
tenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, diritto anteriore applicabile secondo il
cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015,
secondo la parziale revisione del testo della LAsi in vigore dal
1° marzo 2019; RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta ec-
cezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
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prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi).
L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. I ricorrenti
hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, sono parti-
colarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto, essi sono legittimati ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo-
sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
3.2. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese
d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’es-
sere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi-
zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi-
sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2
LAsi).
3.3. Secondo una costante giurisprudenza, l’art. 3 LAsi distingue tra richie-
denti che hanno già subito, personalmente ed in modo mirato, una perse-
cuzione prima della fuga dal loro paese, in ragione dei motivi legati alla
razza, alla religione, alla nazionalità, all’appartenenza ad un determinato
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gruppo sociale o per le loro opinioni politiche; e quelli invece che temono,
a giusto titolo, di essere esposti, in un avvenire prevedibile, ad una perse-
cuzione rilevante in materia d’asilo, in caso di un loro rientro nel paese
d’origine (cfr. DTAF 2008/34 consid. 7.1). D’un canto, quando gli interessati
hanno già subito una persecuzione, è necessario che una possibilità di
protezione interna sia esclusa (cfr. DTAF 2011/51 consid. 8.6) e che esista
ancora un bisogno di protezione attuale (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1
e 3.1.2.2), perché la persistenza di un timore oggettivamente fondato della
ripetizione di una persecuzione in caso di ritorno nel paese d’origine sia
presunta. D’altro canto, quando la fuga dal paese d’origine è stata causata
dal timore di una persecuzione futura, anche se a breve termine, il Tribu-
nale tiene conto degli elementi personali, stabiliti e pertinenti, esclusiva-
mente alla luce della situazione nel paese d’origine come si presenta al
momento in cui si pronuncia (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5; 2010/57 con-
sid. 2.6). Così facendo, il Tribunale prende in considerazione l’evoluzione
della situazione intervenuta dopo il deposito della domanda d’asilo, rispet-
tivamente dopo la pronuncia della decisione impugnata (cfr. anche tra le
altre: sentenze del Tribunale D-4686/2016 del 20 novembre 2018 con-
sid. 3.2; D-6450/2017 del 5 luglio 2018 consid. 3.2).
3.4. Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi futuri, come stabilito
all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in
rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Pertanto, è ri-
conosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente rico-
noscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di
essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecu-
zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul
piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interes-
sato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della
sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico,
che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecu-
zioni. Colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di
avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che
ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giuri-
sprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato
su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo
e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3
LAsi. Non sono quindi sufficienti indizi che indicano minacce di persecu-
zioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.1 con riferimenti citati; DTAF 2010/57 con-
sid. 2.5 con rinvii).
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Pagina 15
3.5. A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi).
4.
Preliminarmente il Tribunale rileva che, dalla decisione avversata, risulta
che la SEM si è astenuta dall’esaminare la verosimiglianza delle dichiara-
zioni degli interessati a supporto della loro domanda d’asilo (cfr. art. 7
LAsi). Pertanto, il Tribunale limiterà il suo esame alla questione della por-
tata delle loro asserzioni in punto alla questione del riconoscimento della
qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo dal profilo della rilevanza
(art. 3 LAsi).
5.
Nella presente disamina, il Tribunale ritiene dapprima giudizioso determi-
nare se i ricorrenti possano prevalersi di motivi rilevanti in materia d’asilo,
per dei fatti successi prima del loro espatrio dal Paese d’origine.
5.1. In primo luogo, le dichiarazioni e mezzi di prova degli insorgenti ine-
renti le espressioni di intolleranza religiosa e le minacce verbali che avreb-
bero ricevuto da passanti o da terze persone a causa della loro fede, non
sembrano raggiungere un’intensità sufficiente per rappresentare un timore
fondato per i ricorrenti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Al contrario di quanto essi
adducono, B._______ ha dichiarato di non aver mai sporto denuncia contro
tali atti alle autorità competenti (cfr. verbale 2, p.to 7.02, pag. 9; verbale 5,
D38 seg., pag. 6 seg.), e gli insorgenti non hanno comunque dimostrato o
reso verosimile che nei rari casi in cui si sono indirizzati alle autorità del
loro Paese per ottenere protezione, le stesse siano rimaste inattive a causa
di una discriminazione nei loro confronti per motivi religiosi o che le mede-
sime non abbiano voluto perseguire gli autori di tali atti, avendo aperto le
relative inchieste (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 10; verbale 2, p.to 7.02,
pag. 9; verbale 5, D38 seg., pag. 6 seg.). L’asserzione della ricorrente che
le autorità ucraine non avrebbero loro permesso la libertà di culto e di as-
sembramento, non risulta mutare tale conclusione. Invero, come retta-
mente già motivato nella decisione impugnata dall’autorità inferiore, tali re-
strizioni sono state imposte per motivi di sicurezza a tutta la popolazione
residente nella città di D._______ a causa della vicinanza dell’area di con-
flitto, e non erano mirate al restringimento della libertà religiosa o di assem-
bramento, come d’altronde dichiarato dalla stessa insorgente (cfr. verbale
5, D37, pag. 6).
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5.2. In secondo luogo nell’analisi, per quanto attiene le minacce e le vio-
lenze fisiche subite da C._______, per quanto non si voglia in questo con-
testo in alcun modo sminuirne la gravità e possa essere plausibile che le
autorità competenti abbiano dimostrato una certa indolenza e ritrosia nel
portare a compimento l’inchiesta ed a punire l’autore del reato come di-
chiarato dagli insorgenti, non si può ritenere dalle loro asserzioni e dagli
atti all’inserto, che le autorità siano rimaste del tutto inattive nel persegui-
mento dell’unica azione a loro denunciata da parte degli interessati. Invero,
d’un canto le autorità di perseguimento penale preposte hanno aperto l’in-
chiesta nei confronti del ragazzo che ha aggredito C._______ (cfr. verbale
1, p.to 7.01, pag. 9; verbale 2, p.to 7.02, pag. 9; verbale 3, p.to 7.02, pag. 7;
verbale 4, D39 segg., pag. 6 segg.; verbale 5, D58, pag. 8; verbale 6, D54
segg., pag. 6 seg.), che è terminata con decisione di chiusura del procedi-
mento penale del (…) (cfr. doc. 6 e doc. 7), ma con il prolungamento della
pena condizionale che aveva già per reati precedenti (cfr. verbale 3, p.to
7.02, pag. 7). D’altro canto, il direttore della scuola che frequentava il ricor-
rente al momento dei fatti – malgrado a mente degli interessati non avesse
preso alcun provvedimento, schierandosi invece contro di loro a causa del
loro credo – ha espulso il ragazzo autore dei danni corporali nei confronti
di C._______ (cfr. verbale 3, p.to 7.02, pag. 7). Pertanto, conto tenuto di
quanto esposto, non si può ritenere come addotto dai ricorrenti, che le au-
torità ucraine non abbiano perseguito gli atti commessi nei confronti di
C._______ o che le istituzioni non abbiano preso alcun provvedimento ai
danni dell’autore dell’atto stesso. Anche tali avvenimenti non sono quindi
rilevanti ai sensi dell’asilo.
5.3.
I ricorrenti hanno parimenti motivato la loro domanda sulla base della si-
tuazione securitaria e politica presente in Ucraina. Vi è pertanto da analiz-
zare dappresso se i ricorrenti avessero un fondato timore di subire una
persecuzione futura rilevante ai sensi dell’asilo se fossero rimasti in patria,
rispettivamente se in caso di un loro futuro ritorno nel paese d’origine, pos-
sano essere esposti ad un rischio concreto di gravi pregiudizi ai sensi
dell’art. 3 LAsi.
5.3.1. Il conflitto che interessa l’est dell’Ucraina (nella regione del Donbass)
ormai da quasi cinque anni, ha comportato da parte dei separatisti filo-russi
la proclamazione unilaterale d’indipendenza della Repubblica di Lugansk
(RPL) il 12 maggio 2014, seguita dalla Repubblica Popolare di Donetsk
(RPD) il 28 aprile 2014. Queste ultime sono situate rispettivamente nelle
regioni ucraine di Lugansk e di Donetsk, ma non sono state riconosciute
dal governo ucraino. Malgrado la sottoscrizione degli accordi di Minsk nel
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Pagina 17
settembre 2014 e nel febbraio del 2015, che hanno sancito anche una tre-
gua nei combattimenti (per un riassunto della storia del conflitto nell’est
dell’Ucraina, della demarcazione della linea di contatto nonché delle mi-
sure adottate per gli accordi di Minsk cfr. Council of Europe: Parliamentary
Assembly, Political consequences of the conflict in Ukraine, 31 ago-
sto 2016, , par. 43 segg.,
pag. 12 segg., consultato il 12.03.2019; SABINE FISCHER, Stiftung Wissen-
schaft und Politik [SWP], Deutsches Institut für Internationale Politik und
Sicherheit, Der Donbas – Konflikt, Widerstritende Narrative und interessen,
schwieriger Friedensprozess, febbraio 2019, pag. 7 segg. e 11 segg.,
fhs.pdf >, consultato il 12.03.2019), il cessate il fuoco entrato in forza il
1° settembre 2015 è stato più volte violato. Invero, diverse fonti, indicano
che a partire dall’inverno del 2015 vi è stata una recrudescenza della vio-
lenza ed un significativo peggioramento della situazione di sicurezza ed
umanitaria lungo la linea di contatto che separa l’Ucraina dalla RPD e dalla
RPL, o nella prossimità della stessa, e sono state registrate diverse viola-
zioni del cessate il fuoco (cfr. Council of Europe, ibidem, p.to 48 segg.,
pag. 13 seg.; Neue Zürcher Zeitung [NZZ], Seit fünf Jahren bekriegen sich
die Ukraine und prorussische Separatisten im Donbass – die Verluste sind
viel höher als bisher gedacht, 23 gennaio 2019, national/ein-krieg-der-nicht-vergeht-der-ukraine-konflikt-in-zahlen-und-kar
ten-ld.1453515 >, consultato il 12.03.2019). La linea di contatto è tutt’ora
teatro di ostilità e di scontri che hanno causato secondo una fonte
dall’aprile 2014 sino al dicembre del 2018 il decesso di oltre 12'000 per-
sone, tra le quali 3'320 civili, 3'813 militari ucraini e 5'314 separatisti, ed il
ferimento di circa 9'000 persone (cfr. NZZ, ibidem, consultato l’ultima volta
il 12.03.2019), e secondo altre fonti la morte di 10'300 persone ed il feri-
mento di circa 24'000 persone (cfr. Council on Foreign Relations, Global
Conflict Tracker, “Conflict in Ukraine”, 11 marzo 2019, org/interactive/global-conflict-tracker/conflict/conflict-ukraine >, consultato
il 12.03.2019; SWP, ibidem, pag. 9 seg.). Lungo la linea di conflitto che si
estende circa per 500 chilometri tra le regioni controllate dal governo
ucraino e quelle invece non governate dallo stesso, vi è una situazione
permanente di emergenza umanitaria. Invero, l’attraversamento di persone
da una parte all’altra del fronte, li espone al pericolo di mine e di munizioni
rimaste inesplose. Inoltre dall’inizio del conflitto nel 2014, migliaia di abita-
zioni sono state danneggiate o distrutte e la ricostruzione risulta molto dif-
ficoltosa. Gli scontri e gli spari, provocano inoltre regolarmente dei danni a
delle infrastrutture civili, spesso causando l’interruzione della fornitura di
servizi essenziali quali elettricità, acqua e riscaldamento mettendo così a
repentaglio l’approvvigionamento per la popolazione residente in entrambe
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Pagina 18
le aree della zona di conflitto (cfr. NZZ, ibidem, consultato il 12.03.2019;
Bundeszentrale für politische Bildung, Dossier Innerstaatliche Konflikte,
20 dicembre 2017, staatliche-konflikte/21628 1/ukraine >, consultato l’11.03.2019; Humanita-
rian Need Overview Ucraina 2019, dicembre 2018, _3101.pdf >,
consultato l’11.03.2019; SWP, ibidem, pag. 31, consultato l’ultima volta il
12.03.2019). Diversi bombardamenti in zone residenziali avrebbero inte-
ressato pure ospedali, scuole ed asili, situati tra gli altri a N._______, nella
città di E._______, O._______, P._______ e D._______ (cfr. UN Office of
the High Commissioner for Human Rights [OHCHR], Report on the human
rights situation in Ukraine 1 December 2014 to 15 February 2015, 15 feb-
braio 2015, pag. 4, ,
consultato il 12.03.2019). Altresì, secondo alcune fonti, la situazione ali-
mentare nelle regioni di conflitto sarebbero vieppiù peggiorate, in partico-
lare nel corso degli ultimi tre anni. Nelle zone controllate dalle auto-procla-
mate repubbliche popolari, la percentuale delle persone senza accesso ad
un’alimentazione sufficiente, sarebbe invero cresciuta dal 40% dell’anno
2016 all’86% dell’anno 2017. Anche nelle regioni controllate da Q._______
lungo la linea di conflitto, la percentuale si aggirerebbe attorno al 55%. Di-
verse organizzazioni umanitarie riportano un incremento di tipici elementi
strutturali della povertà, come l’abuso di sostanze stupefacenti, l’alcolismo,
o ancora la limitazione all’accesso di trattamenti medici o alla formazione
scolastica (cfr. SWP, ibidem, pag. 29, consultato il 12.03.2019; Internatio-
nal Crisis Group, “Nobody Wants Us”: The Alienated Civilians of Eastern
Ukraine, 1° ottobre 2018, asia/eastern-europe/ukraine/ eastern-ukraine >, consultato il 12.03.2019).
5.3.2. La città di D._______, che si trova nel territorio controllato dal go-
verno ucraino – dopo la sconfitta delle milizie separatiste che hanno tentato
di impadronirsi della stessa tra il (…) –, e divenuta il (…) della regione di
E._______ per l’Ucraina, è situata (…) (circa […]) alla linea del fronte con
la RPD (cfr. SWP, ibidem, pag. 11; Radio Free Europe/Radio Liberty, […]
D._______, (…), , consultato
il 12.03.2019). La località vanta uno dei (…) con (…) al (…) – insieme a
quello di R._______ – rimasti al momento ancora nelle mani del governo
ucraino. Gli stessi sono fulcro economico importante per l’esportazione di
(…) ed (…) e sedi di numerose compagnie (…) (cfr. Il Sole 24 Ore: […], /[...]>, consultato il 12.03.2019; Ja-
mestown Foundation, Strategic Overview of the […]: […], /docid/[...], consultato il 12.03.2019). Il […], il […] ha subito un
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Pagina 19
attacco da parte dei separatisti provocando la morte di (…) o (…) persone
ed il ferimento di un altro centinaio, oltre che la distruzione e il danneggia-
mento di diverse abitazioni (cfr. OHCHR, ibidem, pag. 4, consultato il
12.03.2019; UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR as-
sists victims of shelling in […], , consultato
il 12.03.2019; Radio Free Europe/Radio Liberty, ibidem, consultato il
12.03.2019; Amnesty International, Amnesty International Report 2015/16
Ukraine, […], , consultato il
12.03.2019). Dall’inizio del conflitto perdurano tutt’ora i bombardamenti nei
pressi della città, con la distruzione di infrastrutture ed abitazioni, come
pure la possibilità che vengano colpiti dei civili (cfr. Human Rights Watch
[HRW], World Report 2019 – Ukraine, 17 gennaio 2019, [...] >, consultato il 12.03.2019).
5.3.3. Alla luce degli elementi succitati, non si può escludere del tutto che
al momento della loro partenza dal Paese d’origine, essi potessero avere
un timore soggettivo di subire dei seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, a
causa della situazione d’insicurezza venutasi a creare nella regione del
Donbass. Tuttavia, il Tribunale si esime dal procedere oltre con l’analizzare
se, anche dal profilo oggettivo, una loro permanenza a D._______ sarebbe
stata irragionevole. Invero, in ogni caso, il Tribunale considera che gli inte-
ressati, anche se fossero stati esposti ad un rischio concreto di gravi pre-
giudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi nel caso in cui fossero rimasti nella loro lo-
calità di provenienza o anche nell’evenienza di un loro futuro ritorno nel
paese, dispongono in ogni caso di un’alternativa di rifugio interno in un’altra
regione rispetto a quella dalla quale provengono (ovvero la regione di
E._______), come si vedrà nei considerandi seguenti.
5.4.
5.4.1. La qualità di rifugiato può essere negata alla persona perseguitata
in una parte del paese a condizione che quest’ultima disponga di una pos-
sibilità effettiva di protezione interna in un’altra parte del paese. Una pos-
sibilità di protezione interna deve essere negata se, nel luogo della prote-
zione, l’interessato si troverebbe in una situazione di minaccia esistenziale
(cfr. DTAF 2011/51 consid. 8.5 e 8.6). In altre parole, l’ammissione di un’al-
ternativa di protezione interna presuppone, d’un canto, che esista, in tale
luogo, un’infrastruttura di protezione efficace e che lo Stato sia disposto ad
accordare protezione alla persona perseguitata in tale parte del Paese.
D’altro canto, quest’ultima deve potersi rendere nel luogo di protezione,
legalmente senza correre un rischio smisurato, e potersi stabilirvisi in modo
legale. Infine, occorrerà esaminare in maniera individuale se l’interessata
potrà ottenere una protezione di lunga durata in tale luogo. Bisognerà in tal
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Pagina 20
senso tenere conto della situazione generale presente nello stesso e delle
circostanze particolari che possono mettere in pericolo l’esistenza della ri-
chiedente, ovvero procedere ad un esame individuale (cfr. DTAF 2011/51
consid. 8.6; come pure sentenza del Tribunale D-4686/2016 consid. 5.3.1).
5.4.2. Il Tribunale amministrativo federale, anche in recenti sentenze, è
giunto alla conclusione che in Ucraina, malgrado il perdurare di conflitti –
nella regione del Donbass (come visto supra al consid. 5.3.1) ed in Crimea
– la popolazione non sia in modo generico esposta a guerra o a situazioni
di violenza generalizzata, a causa delle quali la popolazione civile debba
essere ritenuta in generale come concretamente in pericolo (cfr. sentenze
del Tribunale D-984/2019 del 7 marzo 2019 consid. 6.3.1; D-26/2017 del
4 settembre 2017 consid. 8.2). Pertanto, nella presente disamina – e al
contrario di quanto da loro argomentato – i ricorrenti dispongono di un’al-
ternativa di soggiorno interno in Ucraina, anche escludendo D._______,
ove non sarebbero esposti a problematiche d’insicurezza dovute ai conflitti
presenti nel Paese ed ove il timore di un’avanzata futura ed attuale della
RPD non è fondata, in quanto in territorio governativo e discosto dal con-
flitto in essere nel Donbass.
5.4.3. Circa il timore che hanno fatto valere i ricorrenti di subire delle discri-
minazioni in quanto Testimoni di Geova da parte di persone filo-russe, an-
che a causa dei recenti provvedimenti in Russia e nella repubblica popolare
di Donetsk nei confronti di persone della loro stessa fede, lo stesso non
risulta rilevante in materia d’asilo su tutto il territorio dell’Ucraina. Risulta
invero improbabile che i ricorrenti in un’altra regione rispetto a quella di
E._______ ed alle zone di conflitto negli (…) di P._______ e di E._______
come pure in S._______, subiscano delle discriminazioni pertinenti ai sensi
dell’art. 3 LAsi, per il loro credo e per le loro attività religiose, visto che tali
altre regioni sono rette dal governo e della legislazione ucraina. Dalle in-
formazioni a disposizione del Tribunale, malgrado non possano essere
esclusi dei sentimenti di intolleranza religiosa nei confronti di minoranze
religiose come i Testimoni di Geova anche nel resto dell’Ucraina, non vi è
però da presupporre in modo generale che le autorità ucraine non perse-
guano gli atti di terzi contro la libertà religiosa e la libertà di assembramenti
o attività pacifiche. Invero, a parte in alcuni rari casi ove sono stati registrati
degli attacchi da parte di gruppi di estremisti o di persone singole nei con-
fronti di appartenenti a minoranze religiose, sessuali o politiche o nel corso
di manifestazioni pacifiche, rimasti senza alcun perseguimento penale da
parte delle autorità ucraine, non si può concludere che di regola i Testimoni
di Geova non possano professare liberamente la loro fede o che le loro
attività religiose vengano ostruite dalle autorità ucraine o da terze persone.
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Pagina 21
Fermo restando che la libertà religiosa è garantita dalla legislazione e dalla
costituzione ucraina, essi non subiscono una persecuzione mirata e collet-
tiva a causa del loro credo o delle loro attività (cfr. Freedom House,
Freedom in the World 2019 – Ukraine, 4 febbraio 2019, /report/freedom-world/2019/ukraine >, consultato il 13.03.2019;
Human Rights Council, Report on the human rights situation in Ukraine 16
May to 15 August 2018, 21 settembre 2018,
.pdf >, consultato il 13.03.2019; Amnesty International, Ukraine: The Au-
thorities’ Inaction Emboldens Rising Violence by The Far-Right, 16 mag-
gio 2018, 018ENGLISH.pdf >, consultato il 13.03.2019; U.S. Departement of State,
Country Reports on Human Rights Practices for 2017: Ukraine,
, consultato il 13.03.2019; U.S. Departement
of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, International Re-
ligious Freedom Report for 2017: Ukraine, wrapper >,
consultato il 13.03. 2019). Infine, per quanto concerne gli eventi che avreb-
bero comportato la rottura dei vetri delle finestre della loro abitazione e di
quella della (…) dell’insorgente da parte di sconosciuti (cfr. verbale 5, D4
seg., pag. 2 e D49 segg., pag. 8; atto A40, atto A42, doc. 4 e doc. 13), non
vi sono indizi sufficienti e concreti che possano ricondurre tali atti a dei
moventi di intolleranza religiosa. Questi avvenimenti sono difatti piuttosto
ascrivibili a degli atti criminali, che sono perseguiti nel loro paese d’origine
dalle autorità preposte, come dimostrato dal verbale di denuncia prodotto
agli atti dai ricorrenti (cfr. atto A42 e doc. 4). Ne discende che tali motivi non
risultano pertinenti ai fini della concessione dell’asilo.
5.4.4. In seguito, per quando possa essere comprensibile, il timore che
C._______ avrebbe di essere rintracciato da parte di (…). o (…), o ancora
dagli amici di questi ultimi che lo avrebbero minacciato di morte, non risulta
rilevante ai sensi dell’asilo. Anche posta la verosimiglianza di tali minacce,
che gli autori delle stesse sarebbero effettivamente passati agli atti, risul-
tano invero unicamente delle allegazioni di parte prive di qualsivoglia fon-
damento ed elemento concreto. A tale conclusione si giunge anche poiché
tali minacce non sono state denunciate dai ricorrenti alle autorità, ciò che
fa apparire il timore dichiarato non raggiungere un grado sufficientemente
elevato e concreto di rischio ai sensi dell’asilo. Risulta inoltre maggior-
mente inconsistente il timore che tali minacce vengano messe in atto nei
confronti di C._______ in caso di un suo ritorno nel Paese d’origine, visto
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Pagina 22
in particolare il tempo trascorso dagli eventi, ed il suo eventuale trasferi-
mento in un’altra regione dell’Ucraina. Inoltre, come rimarcato corretta-
mente dall’autorità inferiore nella sua decisione, anche in futuro
C._______, divenuto in corso di procedura maggiorenne, potrà indirizzarsi
alle autorità del suo Paese d’origine, dovesse necessitare della protezione
contro degli atti o la minaccia degli stessi da parte di terzi. Si ricorda a tal
proposito che la protezione internazionale che i ricorrenti richiedono è sus-
sidiaria alla protezione statale del loro paese d’origine, e che dagli atti all’in-
serto non vi sono elementi atti a far credere che le autorità competenti
ucraine non offrirebbero protezione o non perseguirebbero gli autori di reati
nel rispetto della loro legislazione. Anche tali evenienze, non risultano
quindi rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai richiedenti.
5.4.5. Infine, vi è da rilevare che i ricorrenti disporrebbero di un’alternativa
di protezione interna al loro Paese d’origine, senza che essi si ritrovino in
una situazione di pericolo esistenziale. Dal canto suo A._______, è ancora
relativamente giovane, e secondo le sue stesse dichiarazioni, dispone di
una maturità e di una lunga esperienza quale (…), quest’ultima attività
esercitata sino al suo espatrio. A differenza di quanto sostenuto nel gra-
vame dagli insorgenti, il Tribunale ritiene, in accordo con la decisione im-
pugnata della SEM e le sue successive osservazioni, che l’insulina ed i
trattamenti medici di cui egli necessita per la cura del diabete di cui egli è
affetto, possano essere ottenuti in patria dal ricorrente. Invero, come da
loro stesse dichiarazioni, l’impossibilità di ottenere l’insulina nella città di
D._______ – probabilmente legata alla contingenza conflittuale del mo-
mento, come dichiarato dalla medesima insorgente (cfr. verbale 5, D29,
pag. 5) – non può comunque essere applicato in modo generico al resto
del Paese d’origine, essendo che avrebbero potuto per lo meno ottenere
la stessa se domiciliati in altra regione, come da loro stessi allegato (cfr.
verbale 4, D62 segg., pag. 8 seg.; verbale 5, D32, pag. 6). Anche
B._______, ancora giovane ed in salute, dispone di un’ottima formazione,
avendo ottenuto in patria il (…) quale (…), nonché avrebbe esercitato in
patria dapprima la professione quale (…) ed in seguito sino all’espatrio
come (…) in un (…). Alla luce di tali elementi, ed al contrario delle allega-
zioni degli insorgenti che oppongono pure motivazioni di ordine economico
che non risultano manifestamente pertinenti ai sensi dell’art. 3 LAsi, è da
considerare che gli stessi, in un’altra regione dell’Ucraina ed entro un pe-
riodo di tempo ragionevole, possano nuovamente reperire un’attività lucra-
tiva ed un’abitazione per loro come pure eventualmente anche per il figlio,
tutt’ora in formazione. Essi potranno pertanto ricostruirsi una situazione
esistenziale soddisfacente ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. con-
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Pagina 23
sid. 5.4.1). Quali residenti interni, potranno inoltre avere accesso alle pre-
stazioni sociali statali, in caso di bisogno, come già beneficiato dal signor
A._______ in passato (cfr. verbale 1, p.to 7.05, pag. 11 e doc. 3; verbale 4,
D19 seg., pag. 3 e doc. 3). Altresì i ricorrenti parlano sia il russo che
l’ucraino molto bene e dispongono di documenti d’identità ucraini (cfr.
doc. 1 e doc. 2), oltreché di una rete familiare in patria, composta segnata-
mente dalle rispettive (…) (o […] per C._______) e (…) (cfr. verbale 1, p.to
3.01, pag. 6; verbale 2, p.to 3.01, pag. 6; verbale 3, p.to 3.01, pag. 5).
5.4.6. Visto quanto precede vi è da concludere che i ricorrenti dispongono
di una possibilità di rifugio interno effettivo nel loro paese d’origine che per-
metterà loro di ottenere una protezione efficace contro i pregiudizi ai quali
essi sostengono di essere ancora esposti, la loro importanza ed attualità ai
sensi dell’asilo non essendo in ogni caso stata stabilita.
6.
Ne consegue che la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato ai
ricorrenti. Il ricorso, sul punto di questione dell’asilo va conseguentemente
respinto e la decisione impugnata confermata.
7.
7.1. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pro-
nuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione;
tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
7.2. Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciarne l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1).
7.3. Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare pure la pronuncia dell’al-
lontanamento dei ricorrenti.
8.
8.1. L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in-
tegrazione (LStrI, nuova denominazione e testo legislativo in vigore dal
1° gennaio 2019, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontana-
mento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3
LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Secondo prassi co-
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Pagina 24
stante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli ostacoli all’allontana-
mento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconosci-
mento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo
meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’allontanamento (cfr.
DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento citato).
8.2.
8.2.1. A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento
non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di
diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce
nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par-
ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105). Conformemente alla CorteEDU ed al Comitato
dell’ONU contro la tortura, spetta all’interessato rendere plausibile l’esi-
stenza di un reale rischio (“real risk”) di essere sottoposto a trattamenti
contrari a detti articoli (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera]
Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi
riferimenti; DTAF 2013/27 consid. 8.2).
8.2.2. Nella presente disamina, visto che il ricorso in merito al riconosci-
mento della qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo è stato re-
spinto (cfr. supra consid. 5 – 6), gli interessati non possono prevalersi del
principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, in quanto è una dispo-
sizione che protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta
la qualità di rifugiato. Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento degli in-
sorgenti non viola il principio del divieto di respingimento come definito
nella disposizione precitata. Per gli stessi motivi enucleati nei considerandi
precedenti – segnatamente la possibilità di un rifugio interno sicuro in altre
regioni rispetto a quelle conflittuali dell’Ucraina orientale (cfr. consid. 5.4) –
a differenza di quanto sostenuto nel gravame dagli insorgenti e dalle prove
da loro addotte a supporto, non v’è inoltre motivo di considerare l’esistenza
di un rischio personale, concreto e serio per gli stessi di essere esposti,
sull’intero territorio ucraino, a dei trattamenti vietati dalle disposizioni legali
internazionali summenzionate.
8.2.3. Ne consegue pertanto che l’allontanamento dei ricorrenti sia da con-
siderare ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con
l’art. 44 LAsi.
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Pagina 25
8.3.
8.3.1. Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento può
non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di
provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in
seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o
emergenza medica.
Tale disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la violence”, ov-
vero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato,
poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni
di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei
confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporterebbe un pe-
ricolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le
cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, con-
dannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale
indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del
loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. L’autorità alla quale
incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli
aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero
in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 – 7.7 con rinvii).
8.3.1.1 Come già esposto al considerando 5.4.2, non si può concludere
che in Ucraina viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione sulla to-
talità del territorio nazionale.
8.3.1.2 Nonostante la difficile situazione economica causata dalla persi-
stenza del conflitto, la quale ha indotto un grande esodo della popolazione
ed ha reso più difficile l’accesso al lavoro e all’alloggio, i ricorrenti dispon-
gono comunque di una buona formazione scolastica. A._______ e
B._______ vantano anche una pluriennale esperienza lavorativa (cfr. an-
che supra consid. 5.4.5), ciò che permetterà loro di reintegrarsi professio-
nalmente ed ottenere un reddito per sopperire ai loro bisogni – ed even-
tualmente anche a quelli del figlio C._______ – in un’altra regione
dell’Ucraina ed in un periodo di tempo relativamente rapido. Essi dispon-
gono inoltre di una buona rete sociale in patria, che potrà eventualmente
supportarli nella loro reintegrazione in loco (cfr. in merito anche supra con-
sid. 5.4.5). Va poi rilevato che i ricorrenti, una volta che si saranno registrati
presso le autorità competenti in quanto sfollati (“internally displaced per-
sons”: IDP), potranno esercitare i propri diritti e le proprie libertà, in parti-
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Pagina 26
colare avere accesso ai servizi medici, all’educazione, all’assistenza so-
ciale, alla pensione e all’aiuto umanitario (cfr. Internal Displacement Moni-
toring Centre [IDMC], Global Report on internal displacement, maggio
2018, tions/documents/2018GRID.pdf >, consultato il 14.03.2019; UN High Com-
missioner for Refugees, UN Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs [UN OCHA], Ukraine Protection Cluster Strategy 2017-2018, 4 ago-
sto 2017, rianresponse. ,
consultato il 14.03.2019; UN Refugee Agency, Operational Update:
Ukraine Situation, gennaio 2019, tent/uploads/sites/38/2019/02/2019-01-UNHCR-UKRAINE-Operational-
Update-FINAL.pdf >, consultato il 14.03.2019).
8.3.1.3 Di conseguenza, si può ragionevolmente pretendere che i ricorrenti
facciano uso dell’alternativa di soggiorno interno esistente, senza ritrovarsi
in una situazione che minacci la loro esistenza.
8.3.2. Inoltre, dagli atti all’inserto, non risulta alcun motivo ostativo indivi-
duale all’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti verso l’Ucraina,
per i motivi esposti dappresso.
8.3.2.1 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera,
l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel
caso di rientro nel loro paese d’origine o di provenienza, potrebbero non
ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime
d’esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e
d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana.
L’art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che
comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto ge-
nerale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero
della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l’infrastruttura ospe-
daliera o le regole dell’arte medica nel paese d’origine o di destinazione
dell’interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr.
DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure ne-
cessarie possono essere assicurate nel paese d’origine del richiedente,
all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera,
l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esi-
gibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in
ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di sa-
lute dell’interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da con-
durlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad
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Pagina 27
un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità
fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati).
8.3.2.1.1. Attinente i medicamenti di cui necessita A._______ per la cura
del diabete di tipo (…) di cui soffre ([…] ed insulina […]), nonché per il mo-
nitoraggio dei livelli della glicemia, l’apparecchio (…) (cfr. doc. 14 e atto
A35/9), il Tribunale ritiene, in accordo con la decisione impugnata della
SEM come pure delle sue prese di posizione successive, che il trattamento
insulinico può essere proseguito dall’insorgente nel suo Paese d’origine –
eventualmente con un sostituto al medicamento prescritto (cfr. atto A36) –
senza che al medesimo possa occasionare una messa in pericolo concreta
della vita o della salute in caso di un suo ritorno in tale Paese. Le evenienze
presentate dagli insorgenti, non mutano tale conclusione. Invero, se d’un
lato attestano unicamente che l’insulina (…) non sarebbe reperibile a
D._______ (cfr. doc. 8), dall’altro lato – a parte alcuni episodi critici recenti
di temporanea mancata fornitura di insulina in villaggi situati vicini alla linea
di contatto nelle regioni di conflitto nell’Ucraina orientale, ove sarebbe co-
munque intervenuta l’Agenzia dei rifugiati ONU (cfr. UN High Commission-
ner for Refugees [UNHCR], UN Refugee Agency, Ukraine Situation, gen-
naio 2019, tes/38/2019/02/2019-01-UNHCR-UKRAI NE- Operational-Update-FI-
NAL.pdf > consultato il 14.03.2019; UN Office for the Coordination of Hu-
manitarian Affairs [UN OCHA], Humanitarian Needs Overview 2019:
Ukraine, dicembre 2018, cal/1457326/1788_1549026430_3101.pdf >, consultato il 14.03.2019) –,
non vi sono evidenze che egli non possa reperire tali medicamenti altrove
in Ucraina o dei loro sostituti. Invero, come dagli stessi ricorrenti addotto,
sino a pochi mesi precedenti la loro partenza dal Paese d’origine, il ricor-
rente ha sempre potuto beneficiare dei trattamenti necessari alla preserva-
zione del suo stato di salute nonché era tributario d’insulina in modo gra-
tuito fino ad un anno prima il suo espatrio (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 11).
Tale possibilità gli sarebbe tutt’ora aperta per lo meno in altre regioni
dell’Ucraina, come da loro stessi dichiarato, se domiciliati nella medesima
regione. Per quanto attiene il dispositivo di monitoraggio (...), che nulla to-
glie possa continuativamente essergli prescritto anche nel suo Paese d’ori-
gine, lo stesso non pare essere comunque dagli atti essenziale onde evi-
tare una messa in pericolo concreta della vita o della salute del ricorrente,
quanto piuttosto come strumento avanzato di supporto per tenere in conti-
nuazione sotto controllo la glicemia dello stesso. In tal senso, come retta-
mente indicato dall’autorità inferiore, gli insorgenti potranno, se del caso,
richiedere alla Svizzera un aiuto al ritorno quale sostegno finanziario per
assicurare l’assistenza medica di A._______ per un periodo limitato nel loro
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Pagina 28
Paese d’origine (ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e degli art. 73 segg.
dell’Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 ago-
sto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), e quindi il finanziamento eventuale anche
dell’insulina e dell’apparecchio (...). Inoltre nulla vieta loro di provvedere a
procurarsi una sufficiente riserva dei medicamenti necessari prima del loro
ritorno in Ucraina.
8.3.2.2 Stessa conclusione vale mutatis mutandis per quanto concerne lo
stato di salute psicologico e psichiatrico di C._______. Innanzi tutto si ri-
corda in merito che il peggioramento dello stato psichico è una reazione
che può spesso essere osservata in una persona la quale domanda di pro-
tezione è stata rifiutata, senza per questo che lo stesso sia un ostacolo
serio all’esecuzione dell’allontanamento della stessa. Inoltre, secondo la
pratica del Tribunale, né un tentativo di suicidio né delle tendenze suicidarie
si oppongono di per sé all’esecuzione dell’allontanamento di un richie-
dente, anche al livello della sua esigibilità, in quanto solo una messa in
pericolo seria e concreta deve essere presa in considerazione. Nell’ipotesi
in cui le tendenze suicide si accentuassero nel quadro dell’esecuzione for-
zata, le autorità dovranno rimediarvi adottando delle misure adeguate, per
fare in modo di escludere un pericolo concreto di danni alla salute (cfr. ad
esempio: sentenze del Tribunale D-7334/2018 del 28 febbraio 2019;
D-6930/2018 del 20 dicembre 2018). Nella fattispecie, a differenza di
quanto sostenuto dagli insorgenti nel ricorso, dopo un’iniziale peggiora-
mento dello stato psicologico del ricorrente, con agiti autolesionistici ed
idee anticonservative (cfr. doc. 10), successivo e reattivo alla decisione ne-
gativa della SEM (cfr. in merito doc. 9 e doc. 11), gli era stata diagnostica
successivamente una (…), con pensieri di morte ma senza progettualità
(cfr. doc. 12). Più recentemente, il suo stato clinico risulta migliorato anche
se tutt’ora fluttuante (cfr. doc. 15). Invero, nel certificato medico del
(…) maggio 2018 (cfr. doc. 15), si evidenzia come egli segua delle sedute
di psicoterapia, ma apparentemente non assume alcun medicamento né vi
è alcuna diagnosi psichiatrica per la quale è preso in carico. Egli passe-
rebbe inoltre “(…)” (cfr. doc. 15). Per quanto le conseguenze di scoramento
e di rinuncia a perseguire degli obiettivi, come segnalato dal medico psi-
chiatra curante, non si vogliano in tale contesto in alcun modo sottovalu-
tare, tuttavia, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dagli insorgenti
e degli atti prodotti all’inserto, nel complesso la sua situazione valetudinaria
non risulta di una gravità tale da risultare ostativa per l’esecuzione dell’al-
lontanamento dello stesso. In ogni caso, egli potrà continuare la terapia
psicologica iniziata in Svizzera, ed eventualmente intraprendere un per-
corso psichiatrico, se necessario, anche nel suo Paese d’origine, il quale
dispone di sufficienti strutture mediche per la cura di patologie psichiatriche
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Pagina 29
e di seguito psicologico, anche all’esterno di D._______. Il ricorrente – di-
venuto nel frattempo maggiorenne – sarà inoltre accompagnato dai geni-
tori, che rappresentano tutt’ora un punto di riferimento importante per lo
stesso. In caso di necessità, sarà infine compito delle autorità preposte per
l’esecuzione dell’allontanamento di adottare le misure di accompagna-
mento necessarie ed adeguate allo stato di salute del ricorrente al mo-
mento della partenza.
8.3.2.3 Quo all’allegata integrazione degli insorgenti in Svizzera, la stessa
non risulta neppure ostativa dell’esecuzione dell’allontanamento degli
stessi. Infatti se d’un canto dagli atti all’inserto si può notare un certo sforzo
dei ricorrenti per integrarsi nella cultura svizzera, imparandone in partico-
lare una delle lingue nazionali ed intessendo delle relazioni sociali sul ter-
ritorio elvetico, d’altro canto la permanenza dei medesimi in Svizzera, di
poco più di quattro anni, come pure la formazione di C._______ proseguita
in Svizzera, non risultano elementi determinanti per concludere ad uno sra-
dicamento dal loro paese d’origine che non permetterebbe il loro rinvio
nello stesso. Per quanto concerne B._______ e A._______, essi hanno
vissuto quasi l’integralità della loro vita in Ucraina, ove hanno pure studiato
ed esercitato delle attività lucrative, oltreché conoscere molto bene sia la
lingua russa che l’ucraino. In Ucraina dispongono inoltre tutt’ora di fami-
gliari e conoscenze con i quali sono in contatto. Dal canto suo, C._______,
malgrado abbia trascorso gli ultimi anni dell’adolescenza in Svizzera, se-
gnatamente terminando la scuola media (cfr. atto A42 e doc. 5) ed iniziando
una formazione (…) (cfr. doc. 16), egli ha comunque trascorso la maggior
parte della sua esistenza e della delicata fase dell’adolescenza in patria.
Quivi egli ha pure seguito l’istruzione scolastica sino alle scuole medie,
nonché intessuto delle relazioni sociali, avendo alcuni amici e parenti nello
stesso (cfr. verbale 3, p.to 7.02, pag. 7; verbale 4, D62, pag. 8 seg.; verbale
6, D10 seg., pag. 2 seg. e D20, pag. 3). L’insorgente potrà continuare il suo
percorso formativo, se lo desidererà, anche nel suo Paese d’origine, che
dispone di diversi istituti scolastici (…) (cfr. EuroE, The Euro-
pean Education Directory: Ukraine, /prof/ukrco.htm >, consultato il 15.03.2019; Scholaro, scholaropro:
Education System in Ukraine, 2018, tries/Ukraine/Education-System. >, consultato il 15.03.2019). Pertanto, alla
luce dell’insieme degli elementi succitati, neppure il percorso integrativo
degli insorgenti in Svizzera, risulta ostativo all’esecuzione dell’allontana-
mento dei medesimi.
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Pagina 30
8.3.2.4 Di conseguenza, in considerazione di tutto quanto precede, l’ese-
cuzione dell’allontanamento dei ricorrenti è ragionevolmente esigibile (art.
83 cpv. 4 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi).
8.3.3.
Infine, i ricorrenti possiedono dei passaporti ucraini (cfr. doc. 1 e doc. 2) e,
con la dovuta diligenza, sono in misura d’intraprendere ogni passo neces-
sario presso la competente rappresentanza del loro paese d’origine in vista
dell’ottenimento di ogni documento indispensabile al rimpatrio.
L’esecuzione del rinvio risulta pertanto pure possibile (cfr. art. 83 cpv. 2
LStrI; DTAF 2008/34 consid. 12).
9.
Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA). Per il che, il ricorso va dunque respinto.
10.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]) e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 6 feb-
braio 2018.
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 31
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare è prelevato sull’anticipo spese versato il 6 febbraio 2018.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: