Corte IV
D-4240/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 7 g i u g n o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione di Muriel Beck Kadima, giudice;
cancelliere Jean-Marie Meraldi.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Esecuzione dell'allontanamento;
decisione dell'UFM dell'8 giugno 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4240/2010
Visto:
la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera,
la decisione dell'UFM del 17 febbraio 2009 di non entrata nel merito
della menzionata domanda in cui ha ordinato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento,
la sentenza del 12 marzo 2009 del Tribunale amministrativo federale
(TAF) che ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato
dall'interessato contro la suddetta decisione,
la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha
presentato in data (...),
i verbali d'audizione del (...) relativi all'audizione sommaria (di seguito:
verbale 1) e al diritto di essere sentito in merito all'applicazione
dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM dell'8 giugno 2010 notificata il giorno stesso
all'interessato (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 10 giugno 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in copia via fax in
data 11 giugno 2010 e in originale in data 14 giugno 2010,
il certificato medico del (...) presentato dal ricorrente, in data
11 giugno 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
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e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda
altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni, l'interessato ha dichiarato di essere
cittadino algerino nato a B._______, dove ha vissuto dalla sua nascita
fino al (...),
che egli ha affermato di non essere rientrato nel suo Paese d'origine
dopo la conclusione infruttuosa, nel mese di marzo 2009, della sua
prima procedura d'asilo in Svizzera (cfr. verbale 1 pag. 1 e verbale 2
pag. 1); che egli ha dichiarato di non avere nuovi motivi d'asilo (cfr.
verbale 1 pag. 5 e verbale 2 pag. 1),
che, nella decisione dell'8 giugno 2010, l'UFM ha constatato che la
prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti
dal ricorrente nella presente procedura, essendo di natura meramente
economica o legati alla sua volontà di sposarsi, non sono propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della
protezione provvisoria,
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che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha
anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Algeria siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente, affermando di non contestare la non
entrata nel merito dei propri motivi d'asilo, ha fatto valere che il suo
allontanamento verso l'Algeria non apparirebbe ragionevolmente
esigibile, poiché la sua condizione economica non gli permetterebbe di
di condurvi un'esistenza dignitosa e rispettosa dei diritti dell'uomo;
che, inoltre, egli ha affermato di aver subito in Patria numerosi abusi
sessuali, già a partire dall'età di cinque anni, affermando di non avere
addotto tale motivo in precedenza per pudore,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della
decisione impugnata, limitatamente al punto riguardante l'esecuzione
dell'allontanamento, e la concessione dell'ammissione provvisoria; che
ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del
relativo anticipo,
che nel medesimo invio del gravame il ricorrente ha prodotto sei fogli
costituiti da fotocopie di testi scritti in una lingua straniera, senza
tuttavia farvi alcun riferimento nel ricorso,
che, in data 14 giugno 2010, il ricorrente ha prodotto un certificato
medico volto a dimostrare gli abusi che avrebbe subito; che, inoltre,
presentando tale certificato, egli ha affermato che un rientro in Algeria
lo esporrebbe al rischio di finire in carcere e di subirvi maltrattamenti a
causa della sua uscita illegale dal Paese,
che la decisione dell'UFM, in quanto non impugnata in materia di non
entrata nel merito e pronuncia dell'allontanamento, è cresciuta in
giudicato ad eccezione della questione dell'esecuzione
dell'allontanamento,
che, a titolo preliminare, i testi in lingua straniera sopraccitati non
possono venire presi in considerazione nell'esame della presente
procedura, ritenuto, da un lato, che si tratta di fotocopie di testi redatti
in un idioma diverso da una lingua ufficiale elvetica e, dall'altro lato,
che il ricorrente non ne accenna minimante né la loro esistenza, né il
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loro contenuto nell'ambito del gravame, ciò che induce a supporre che
gli stessi non erano indirizzati a codesto Tribunale, bensì sono finiti
nella busta del ricorso per errore,
che, inoltre, a titolo abbondanziale, le allegate violenze sessuali, oltre
a costituire delle semplici allegazioni di parte e a non essere
minimamente provate dal certificato medico presentato, sono
pretestuose, giacché invocate solo dopo la decisione negativa
dell'UFM e in contraddizione con la sua decisione di non contestare la
non entrata nel merito,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, in particolare, l'asserito rischio di pena privativa di libertà, legato
al suo presunto espatrio illegale, non soccorre il ricorrente; che, infatti,
giusta le informazioni a disposizione del presente Tribunale, i cittadini
algerini rischiano una sanzione solo in caso di espatrio volto a sottrarsi
alla giustizia; che il ricorrente non ha fatto valere di avere problemi con
la giustizia; che, in considerazione di quanto precede, non v'è ragione
di ritenere che l'espatrio del ricorrente possa condurlo a subire nel suo
Paese d'origine dei trattamenti contrari alle sopraccitate disposizioni,
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile,
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che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, va rilevato
che la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente, caratterizzata
da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga
l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
celibe, ha frequentato nove anni di scuola dell'obbligo e gode di
esperienza professionale quale (...) (cfr. verbale 1 pag. 2); che, inoltre,
dispone in Patria di una rete famigliare, ovvero sua madre, due fratelli
ed una sorella (cfr. verbale 1 pag. 3),
che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 24); che, infatti, dall'attestato medico presentato si evince che
il ricorrente non ha attualmente problemi di salute,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, il
gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore
confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
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che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2])
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro
un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
C._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di C._______, (via fax,
per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza al
ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento al Tribunale
amministrativo federale)
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Jean-Marie Meraldi
Data di spedizione:
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