B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4247/2018
Sen t en z a d e l 1 6 d i c emb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Constance Leisinger, Walter Lang,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…), con la moglie
B._______, nata il (…),
Georgia,
entrambi patrocinati dalla lic. iur. Elisabetta Luda,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell’allontanamento;
decisione della SEM del 22 giugno 2018 / N (…).
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Pagina 2
Fatti:
A.
Il (…) giugno 2015, gli interessati, asseriti cittadini georgiani con ultimo do-
micilio nel villaggio di C._______ (municipalità di D._______), hanno pre-
sentato una domanda d’asilo in Svizzera (cfr. atti A1/2 e A2/2).
B.
I predetti sono stati sentiti in merito alle loro generalità ed ai loro motivi
d’asilo, rispettivamente il (…) giugno 2015 (cfr. atti A6/13 [di seguito: ver-
bale 1] e A7/12 [di seguito: verbale 2]) ed il (…) agosto 2015 (cfr. atti A17/10
[di seguito: verbale 3] e A18/13 [di seguito: verbale 4]).
Quali motivi della sua domanda d’asilo, l’interessato ha riferito di essere
espatriato esclusivamente a causa del suo grave stato valetudinario, non
avendo mai avuto dei problemi né con le autorità del suo Paese d’origine,
né con terzi (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 seg.; verbale 4, D46 segg.,
pag. 6 segg.). I suoi problemi medici sarebbero iniziati nel (…), ma avrebbe
dovuto attendere sino all’anno (…), prima che una diagnosi fosse posta. A
seguito di un’operazione alla colonna vertebrale effettuata in Georgia nel
(…), avrebbe contratto l’epatite C, per la quale non sarebbe mai stato cu-
rato, in quanto non avrebbe più avuto i mezzi finanziari per permettersi i
trattamenti. Successivamente, nel (…), gli avrebbero diagnosticato il lin-
foma di Hodgkin, al terzo stadio, per il quale avrebbe ricevuto in patria dei
trattamenti chemioterapici e medicamentosi, a seguito dei quali non
avrebbe più potuto esercitare un’attività lavorativa. Per riuscire a pagare i
trattamenti medici di cui necessitava, in quanto erano soltanto parzialmente
finanziati da parte dell’assicurazione malattia, avrebbero dovuto vendere
la loro casa familiare e tutti i loro beni, nonché farsi aiutare dai famigliari ed
indebitarsi presso un istituto bancario. Il richiedente ha allegato che il suo
stato di salute attuale sarebbe dovuto ai trattamenti medici inappropriati
ricevuti in Georgia e per questo un rientro nel suo Paese d’origine non sa-
rebbe possibile, in quanto equivarrebbe alla morte (cfr. verbale 1, p.to 7.02,
pag. 8, p.to 8.02, pag. 9 seg.; verbale 4, D48 segg., pag. 6 segg.). A causa
di tali problematiche mediche, sarebbe pertanto espatriato legalmente e
per via aerea con la moglie il (…) giugno 2015 – lasciando i (…) figli allora
ancora minorenni presso dei parenti – ed entrando in Svizzera il medesimo
giorno (cfr. verbale 1, p.to 3.01 segg., pag. 5 segg.; verbale 4, D24, pag. 4).
Dal canto suo la ricorrente ha dichiarato di essere espatriata dal suo Paese
d’origine assieme al marito, soprattutto a causa dello stato di salute di
quest’ultimo, i cui trattamenti non potrebbero più finanziare avendo dovuto
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vendere tutti i loro beni, nonché soffrirebbe lei stessa di problemi medici,
soprattutto ginecologici, oftalmologici ed alla schiena (cfr. verbale 2, p.to
7.01 segg., pag. 8 seg.; verbale 3, D44 segg., pag. 5 segg.). Non avrebbe
invece riscontrato in Georgia alcuna problematica con le autorità o con
terze persone (cfr. verbale 2, p.to 7.02, pag. 8).
A supporto delle loro domande d’asilo, gli interessati hanno depositato una
copia autentica del loro certificato di matrimonio datato (…); il certificato di
nascita del figlio dei richiedenti E._______ con la traduzione in inglese; il
certificato di nascita del figlio degli interessati F._______ con la traduzione
in inglese; due buoni attestanti medicamenti ricevuti (no. […] e no. […]);
una ricevuta di versamento bancario datata (…); una copia di un rapporto
medico della “(…)” con la traduzione in inglese (cfr. risultanze processuali
e atto A8/1), nonché diversa documentazione medica svizzera inerente la
situazione di salute di A._______ (cfr. atto A19).
C.
A seguito degli scritti della SEM rispettivamente del 14 aprile 2016 (cfr. atto
A20/2), del 21 settembre 2017 (cfr. atto A22/2) e del 16 maggio 2018 (cfr.
atto A26/2), i richiedenti hanno presentato dei certificati medici attualizzati
rispetto allo stato di salute dell’interessato (cfr. atti A21/1, A23/6 e A27/9).
D.
Con decisione del 22 giugno 2018, notificata il 25 giugno 2018 (cfr. avviso
di ricevimento), la SEM non ha riconosciuto agli interessati la qualità di ri-
fugiato ed ha respinto le loro domande d’asilo. Ha altresì pronunciato il loro
allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del medesimo provvedi-
mento.
E.
Gli interessati hanno presentato un ricorso il 23 luglio 2018 (cfr. risultanze
processuali) al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
avverso la decisione succitata, chiedendo l’annullamento della stessa a
causa dell’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, con conte-
stuale concessione dell’ammissione provvisoria. Hanno altresì formulato
domanda d’esenzione dal versamento dell’anticipo delle spese proces-
suali, il tutto con protesta di spese e ripetibili.
Al ricorso gli insorgenti hanno allegato la seguente documentazione: un
certificato medico del (…) della G._______ inerente A._______ (di seguito:
doc. 1); una copia del certificato medico datato (…) del H._______ relativo
il ricorrente (di seguito: doc. 2); un rapporto medico
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Pagina 4
dell’ (…) del H._______ inerente
B._______ (di seguito: doc. 3) e copia di un articolo del
(…) intitolato “(…)” (di seguito: doc. 4).
F.
Con decisione incidentale del 9 gennaio 2019, il Tribunale ha segnata-
mente autorizzato i ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione
della procedura, li ha esentati dal versamento di un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali, nonché ha invitato l’autorità inferiore a
presentare una risposta al gravame.
G.
Il 22 gennaio 2019 la SEM ha inoltrato il suo memoriale responsale, pro-
ponendo il respingimento del ricorso. A riguardo dello stato di salute dei
ricorrenti, l’autorità inferiore è giunta alla medesima conclusione esposta
nella decisione avversata, ovvero che la stessa sia esigibile, in quanto la
Georgia disporrebbe di un sistema medico funzionante, così come di un
programma di aiuto sociale per le persone indigenti che includerebbe
un’assicurazione medica gratuita. Anche l’accesso alle cure psichiche sa-
rebbe garantito ed esente da costi, ed esisterebbero pure nel Paese d’ori-
gine degli insorgenti delle organizzazioni, statali e non governative, che
lavorerebbero nell’ambito della riabilitazione psico-sociale. Altresì, l’articolo
presentato dai ricorrenti con il gravame, poiché in modo generico espor-
rebbe delle problematiche nell’attuazione del programma sanitario con il
relativo aumento della spesa medica, non modificherebbe la valutazione
della SEM. Infine, l’autorità inferiore ha ricordato agli insorgenti, che po-
tranno eventualmente richiedere un aiuto al ritorno ai sensi dell’art. 93
cpv. 1 lett. d LAsi.
H.
Gli insorgenti hanno presentato la loro replica in data 13 febbraio 2019, es-
senzialmente ribadendo quanto già allegato e concluso nel loro ricorso.
I.
Con duplica del 26 febbraio 2019, l’autorità di prime cure ha nuovamente
preso posizione in merito, rimanendo del preavviso espresso precedente-
mente. Tale scritto è stato inviato per informazione ai ricorrenti da parte del
Tribunale in data 27 febbraio 2019 (cfr. risultanze processuali).
J.
Per il tramite dell’ordinanza del 27 marzo 2019, il Tribunale ha concesso
agli insorgenti un termine sino all’11 aprile 2019 – in seguito,
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su richiesta dei ricorrenti dell’11 aprile 2019, prorogato fino al
13 maggio 2019 – per produrre un certificato medico attualizzato e circo-
stanziato relativo al loro stato valetudinario.
K.
Con scritto del 13 maggio 2019 gli interessati hanno prodotto quanto richie-
sto dal Tribunale, allegando al medesimo, rispettivamente un certificato
medico del (…) della Dr.ssa med. I._______
inerente lo stato di salute di A._______ (di seguito: doc. 5), nonché il rap-
porto medico per B._______ del (…) della Dr.ssa med. I._______ (di se-
guito: doc. 6).
L.
Con ulteriore ordinanza del 20 agosto 2019, lo scrivente Tribunale ha im-
partito un termine sino al 4 settembre 2019 ai ricorrenti, perché produces-
sero un certificato medico aggiornato relativo la diagnosi oncologica di
A._______.
M.
Il 20 agosto 2019, gli insorgenti hanno presentato uno scritto, allegando i
certificati medici del (…) e dell’ (…) dell’ J._______, (…) (di seguito: doc. 7).
Negli stessi viene in particolare sottolineata una recidiva sovra e sottodia-
frammatica del linfoma di Hodgkin confermata da una biopsia eseguita il
(…) e dall’esame PET dell’ (…), per il ricorrente. La terapia impostata nei
prossimi mesi – che dovrebbe durare dall’agosto sino alla fine dell’anno
2019 – si baserà su: “un trattamento chemioterapico di salvataggio, seguito
dalla raccolta di cellule staminali autologhe e quindi da una chemioterapia
ad alte dosi con reinfusione delle cellule staminali autologhe (Trapianto au-
tologo)” (cfr. Certificato medico dell’ […]).
N.
Con ordinanza del 26 agosto 2019, il Tribunale, ha segnatamente inviata
per conoscenza alla SEM, copia degli scritti rispettivamente del 13 mag-
gio 2019 e del 20 agosto 2019 con copia dei relativi allegati, pronunciando
altresì la chiusura dello scambio degli scritti.
O.
Con scritto del 2 settembre 2019, i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale
il certificato medico del (…) in originale (già presentato in copia con scritto
del 20 agosto 2019) (cfr. risultanze processuali).
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Pagina 6
P.
Il 9 ottobre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato), gli insorgenti hanno
inviato al Tribunale in allegato al loro scritto datato 8 ottobre 2019, copia di
un certificato medico del (…), inerente la situazione medica attuale del si-
gnor A._______ e la terapia proposta (trapianto autologo delle cellule sta-
minali) contro la recidiva del linfoma di Hodgkin di cui è affetto (cfr. risul-
tanze processuali; di seguito: doc. 8).
Q.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi
nei considerandi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transi-
torie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 della nLAsi, in vigore dal
1° marzo 2019).
Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi).
L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. I ricorrenti
hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, sono parti-
colarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto, loro sono legittimati ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
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2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina-
deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d’origine dell’insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo
quindi in considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo
il deposito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6,
DTAF 2008/4 consid. 5.4).
4.
Il ricorso del 23 luglio 2018 verte unicamente sulla questione relativa
all’esecuzione dell’allontanamento. Ne discende che la querelata decisione
è cresciuta in giudicato in materia d’asilo e per quanto concerne la pronun-
cia dell’allontanamento. Di conseguenza, il Tribunale limiterà il proprio
esame ai punti 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata.
5.
5.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in-
tegrazione (LStrI, nuova denominazione e testo legislativo in vigore dal
1° gennaio 2019, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontana-
mento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83
cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
5.2 Nella propria decisione, la SEM ha innanzitutto rilevato che l’esecu-
zione dell’allontanamento degli insorgenti sarebbe ammissibile, in quanto
non si applicherebbero in casu i disposti di cui agli art. 5 LAsi e
art. 3 CEDU. Proseguendo, l’autorità inferiore ha osservato che non vi
sarebbero degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti.
Invero, l’interessata non soffrirebbe di gravi problemi di salute, mentre che
per quanto concerne lo stato di salute del richiedente, dall’ultimo rapporto
medico del (…), emergerebbe che la sua situazione medica sarebbe molto
migliorata rispetto al momento in cui egli sarebbe giunto in Svizzera nel
2015. Il virus dell’epatite C sarebbe infatti stato eradicato, oltreché avrebbe
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Pagina 8
risposto molto bene ai trattamenti chemioterapici. Anche a fronte dei pro-
gressi sanitari effettuati in Georgia negli ultimi anni, il seguito medico ed i
medicamenti di cui egli ancora necessiterebbe (ovvero di follow up oncolo-
gici ed infeziologi e della somministrazione di analgesici), nonché le strut-
ture mediche appropriate, sarebbero ivi disponibili. Inoltre nel predetto
Paese, la quasi totalità dei costi per le cure di persone meno abbienti, sa-
rebbe finanziata dallo Stato. I richiedenti avrebbero oltracciò la
possibilità di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ex art. 93 cpv. 1
lett. d LAsi, per accedere alle cure mediche necessarie nello stesso. Gli
interessati disporrebbero infine in loco di una solida rete famigliare che po-
trà aiutarli in caso di bisogno, nonché A._______ vanterebbe un’espe-
rienza professionale in più settori, quali (…) e (…). L’esecuzione del loro
allontanamento sarebbe quindi pure ragionevolmente esigibile oltreché
possibile.
5.3 Nel proprio gravame gli interessati si oppongono a tale conclusione.
Essi ritengono dapprima che il loro stato di salute sarebbe gravemente
compromesso, tanto da rendere controindicato un loro rinvio nel Paese
d’origine. Invero, A._______, malgrado il suo stato di salute sarebbe leg-
germente migliorato grazie alle cure ricevute in Svizzera, necessiterebbe
tutt’ora di una presa in carico oncologica ed infeziologa, e la prognosi sa-
rebbe ancora riservata. Il ricorrente sarebbe inoltre stato ricoverato presso
la G._______ per un periodo indeterminato, nonché soffrirebbe di una sin-
drome da disadattamento, per la quale deve seguire una terapia farmaco-
logica antidepressiva. Necessiterebbe quindi di un supporto psichiatrico
costante. Anche per quanto attiene B._______, la stessa avrebbe bisogno
di un supporto psicologico e psichiatrico continuo a causa di una sindrome
mista ansioso-depressiva per la quale sarebbe in cura, anche a livello far-
macologico, dal (…). In seguito gli insorgenti denotano che, malgrado l’en-
trata in vigore nel 2013 del programma “Universal Health Care”, vi sareb-
bero stati diversi problemi di attuazione dello stesso negli ultimi anni, se-
gnatamente in relazione alle spese mediche pubbliche calcolate in modo
errato e cresciute in modo esponenziale a causa di strutture che avrebbero
voluto ottenere maggiori rimborsi e quindi indicherebbero dei costi maggio-
rati. Tali lacune del sistema, avrebbero comportato delle conseguenze ne-
gative sui beneficiari delle cure mediche, dalla somministrazione di tratta-
menti medici inutili, ed a volte dannosi, sino ad ingenti ritardi nell’eroga-
zione dei servizi. Inoltre, dal maggio del 2017, lo Stato porrebbe a capo dei
cittadini alcuni costi sanitari. Non vi sarebbe, in specie, nessuna garanzia
che i ricorrenti vengano presi in carico in modo appropriato ed efficace dal
sistema sanitario georgiano. L’esperienza medica del ricorrente, smenti-
rebbe dipoi con i fatti gli obiettivi annunciati dal nuovo sistema georgiano e
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Pagina 9
confermerebbe che le cure mediche non sono somministrate in modo cor-
retto. Infine, l’eventuale aiuto al ritorno della Confederazione, rischierebbe
di essere assorbito da cure mediche inutili e dannose. Sulla scorta di tali
elementi, gli interessati giungono alla conclusione, che un loro rinvio nel
Paese d’origine non sarebbe ragionevolmente esigibile e non avverrebbe
in sicurezza e dignità, così come prescritto da giurisprudenza e dottrina.
5.4
5.4.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento
non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di
diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce
nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par-
ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105). Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato
dell’ONU contro la tortura, spetta all’interessato rendere plausibile l’esi-
stenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti
contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi
contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 e relativi riferi-
menti; DTAF 2013/27 consid. 8.2).
5.4.2 Nella presente disamina, i ricorrenti non sono minacciati da alcuna
persecuzione se dovessero rientrare nel loro Paese d’origine, e pertanto
non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento ex
art. 5 LAsi, in quanto è una disposizione che protegge unicamente le per-
sone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Pertanto, l’esecu-
zione dell’allontanamento degli insorgenti, non viola il principio del divieto
di respingimento come definito nella disposizione precitata.
5.4.3 Poiché i ricorrenti si prevalgono del loro stato di salute, deve essere
verificato d’appresso se l’art. 3 CEDU, che vieta la tortura, le pene o i trat-
tamenti inumani o degradanti, trova applicazione nella fattispecie, in
quanto tale disposizione potrebbe essere d’ostacolo all’esecuzione dell’al-
lontanamento degli insorgenti.
5.4.3.1 Il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche
valetudinarie, costituisce una violazione dell’art. 3 CEDU unicamente in
casi eccezionali (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del
27 maggio 2008, 26565/05). Ciò risulta essere il caso segnatamente lad-
dove la malattia dell’interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato
e terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua
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Pagina 10
morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza N. contro Re-
gno Unito, ibidem; DTAF 2011/9 consid. 7.1). A tal proposito, la CorteEDU
ha successivamente precisato in una sua sentenza, che una violazione
dell’art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi
di ritenere che la persona toccata, in assenza di trattamenti medici adeguati
nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave,
rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute compor-
tante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza
di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicem-
bre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
5.4.3.2 Secondo il certificato medico sub doc. 5, il ricorrente soffre quale
diagnosi principale di un linfoma di Hodgkin a predominanza linfocitaria no-
dulare, variante ricca di linfociti T (diagnosi posta il […] in Svizzera), dopo
che al medesimo in Georgia era stato diagnosticato un linfoma non
Hodgkin DLBC Tcell rich, stadio IIIB. In Georgia avrebbe già ricevuto due
blocchi di chemioterapia con terapia di profilassi intratecale nell’(…) del (…)
nonché sei cicli di chemioterapia secondo schema ABVD in Svizzera
dall’(…) sino al (…), con remissione completa morfo-metabolica di malattia
dopo due cicli. Già in tale certificato medico si indicava che il linfoma di
Hodgkin tende a recidivare, che la sopravvivenza a cinque anni si atteste-
rebbe attorno all’80% dei pazienti, nonché che controlli di follow up onco-
logico andrebbero effettuati trimestralmente. Invero, dagli ultimi rapporti
medici sub doc. 7 e doc. 8, viene segnalata una recidiva sovra- e sottodia-
frammatica del linfoma di Hodgkin. Per tale recidiva, nei prossimi mesi, e
preventivamente sino alla fine del 2019, l’insorgente dovrebbe ricevere
un’immuno-chemioterapia (al momento della redazione della presente sen-
tenza egli avrebbe già ricevuto due cicli di chemioterapia dal […] al […] con
buona tolleranza, cfr. doc. 8) secondo lo schema R-GDP seguita da rac-
colta di cellule staminali autologhe (già intervenuta il […]; cfr. doc. 8), che-
mioterapia ad alte dosi e con reinfusione delle cellule staminali autologhe
(trapianto autologo). Inoltre il ricorrente avrebbe quali ulteriori diagnosi at-
tive: una sarcoidosi polmonare stadio II, in terapia con steroidi sistemici dal
(…), attualmente curata con (…) e con evoluzione favorevole, che neces-
siterebbe di controlli specifici ogni tre-sei mesi a dipendenza dell’evolu-
zione oncologica; una gastrite ricorrente su verosimile alterazione della
motilità esofagea associata a reflusso gastroesofageo, per i quali non sono
previsti ulteriori controlli; una sindrome algica con componente funzionale
su disadattamento con disturbo degli aspetti emozionali, sindrome an-
sioso-depressiva di media gravità con somatizzazioni e stato da episodio
acuto di disturbo psichico e comportamentale su abuso di oppioidi (sin-
drome da dipendenza) nel (…) (cfr. anche: sub doc. 1 e doc. 2). Il virus
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dell’epatite C cronica, genotipo 2, con evoluzione fibrotica, è stato invece
eradicato definitivamente con la terapia antivirale ricevuta in Svizzera nel
2017. Per tale patologia, non sarebbero più necessari dei controlli di scree-
ning (cfr. sub doc. 5).
Per quanto concerne invece la ricorrente, dall’ultimo certificato medico sub
doc. 6, si desume che il suo stato di salute è migliorato rispetto a quanto
allegato e presentato con il ricorso dagli insorgenti (cfr. sub doc. 3), ed ella
gode attualmente di buona salute, non essendo attualmente né presa in
carico per alcuna malattia attiva, né necessiterebbe di farmaci o di terapie.
5.4.3.3 Nel caso del ricorrente, visto quanto sopra, si tratta di una persona
seriamente malata, in particolare dal profilo oncologico, che si trova in uno
stadio di recidiva della diagnosi concernente il linfoma di Hodgkin. Negli
ultimi certificati medici del (…) e dell’(…) (cfr. sub doc. 7), nonché del (…)
(cfr. sub doc. 8), non è stata posta una chiara e concreta prognosi e spe-
ranza di vita, malgrado risulti limpida la necessità dei trattamenti chemio-
terapici nei prossimi mesi per la sopravvivenza dell’insorgente (cfr. rapporto
medico dell’[…], ove ci si riferisce ad “un trattamento chemioterapico di
salvataggio”; nonché nel certificato medico del […]: “[…] l’indicazione tera-
peutica è risultata essere una immuno-chemioterapia di reinduzione/salva-
taggio secondo schema R-GDP seguita da trapianto autologo. […]”), non-
ché che il pronostico senza trattamenti risulti essere nefasto. Risulta per-
tanto importante che il ricorrente possa portare a termine tale trattamento
chemioterapico e l’eventuale trapianto autologo per il quale sono già state
prese delle disposizioni (cfr. sub doc. 8), prima del suo rientro nel Paese
d’origine.
Ciò posto, il sistema di salute in Georgia ha conosciuto negli ultimi anni
un’importante ristrutturazione e dei grandi progressi sono stati realizzati,
nel senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche
e psichiche sarebbe ora possibile, anche se non corrisponde agli standard
medici svizzeri (cfr. sentenza del Tribunale E-2973/2018 del 30 mag-
gio 2018). In particolare, a partire dalla messa in funzione del nuovo si-
stema finanziario statale dell’assicurazione-malattia universale, cosiddetto
“Universal Health Care Program” (UHCP), nel febbraio del 2013, la coper-
tura dell’assicurazione-malattia gratuita è assicurata a tutte le persone che
in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e
secondarie, come pure l’acquisto di un certo numero di medicamenti. La
riforma dell’UHCP nel 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno fi-
nanziario limitato per l’acquisto di ulteriori medicamenti, che sono altrimenti
a carico quasi interamente degli interessati, per le persone socialmente
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vulnerabili o indigenti. Le stesse possono invero farsi rimborsare, in princi-
pio, il 90% dei costi del medicamento, se questo costa almeno 1 GEL, per
le patologie seguenti: problemi cardio-vascolari o cardiaci cronici, malattia
cronica dei polmoni, diabete (tipo 2) e problematiche della tiroide (cfr. Or-
ganisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie: accès à des soins
médicaux, 28 agosto 2018, pag. 3 segg.; SEM, Focus Georgien, Reform
im Gesundheitswesen: Staatliche Gesundheitsprogramme und Kranken-
versicherung, 21 marzo 2018; sentenze del Tribunale E-1232/2019 del
22 marzo 2019 consid. 6.2.5, D-5004/2018 del 17 luglio 2019). A partire
dal mese di maggio del 2017, l’UHCP prende in considerazione il reddito
di ciascun cittadino per determinare la somma della presa in carico finan-
ziaria dei costi medici. Le persone che dispongono di un reddito elevato
sono escluse dall’assicurazione universale, mentre che quelle con un red-
dito medio, vi hanno un accesso limitato. Per quanto concerne i gruppi di
persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, beneficiano invece di tutte le
prestazioni dell’UHCP (cfr. OSAR, ibidem, pag. 3 segg.; sentenze del Tri-
bunale E-5077/2019 del 9 ottobre 2019, D-5004/2018, E-6650/2018 del
19 marzo 2019 consid. 3.6.3 con ulteriori riferimenti citati).
Nello specifico, il governo georgiano ha molto operato alfine di migliorare
l’accesso alle cure di malattie oncologiche e per ampliare le possibilità di
trattamento, investendo in particolare nell’acquisto di attrezzature avanzate
(cfr. A, State will fund cancer treatment using advanced techno-
logy in Georgia, 7 dicembre 2016, ,
consultato il 3 settembre 2019; cfr. anche sentenza del Tribunale
E-2973/2018 del 30 maggio 2018). I trattamenti oncologici seguenti, sono
inoltre finanziati al 100% dall’UHCP: gli interventi chirurgici, la chemiotera-
pia come pure l’ormonoterapia e la radioterapia (cfr. SEM, Focus Georgien,
ibidem, pag. 24 seg. con riferimenti citati). Inoltre, malgrado i dubbi
espressi nel gravame dagli insorgenti in merito all’appropriatezza del
K._______, (…), (…) a L._______, i quali non sono che mere allegazioni
di parte non supportate da alcun elemento concreto atti a fondarli, tale
struttura dispone di un seguito oncologico, con una vasta possibilità di trat-
tamenti, comprensivi anche di chemioterapia ed immunoterapia (cfr. […],
consultato il 03.09.2019), e quindi dispone di un servizio medico adeguato
anche per il ricorrente. Vi è dipoi da ricordare, che il ricorrente era già stato
seguito in Georgia per la patologia oncologica e che in parte le sue cure
erano state finanziate dall’assicurazione statale (cfr. verbale 3, D50, pag. 6;
verbale 4, D66, pag. 8), come pure che egli percepiva un aiuto finanziario
dallo Stato georgiano (cfr. verbale 4, D38 segg., pag. 5), e fosse supportato
finanziariamente anche dai suoi famigliari e da quelli della moglie (cfr. ver-
bale 3, D49, pag. 6; verbale 4, D45, pag. 6).
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Anche per quanto concerne le patologie psichiatriche di cui è affetto l’in-
sorgente (cfr. sub doc. 5), le stesse, dal 1995, sono coperte dallo “State
Programme for Mental Health”, e di regola risultano essere gratuite (cfr.
OSAR, ibidem, pag. 10 segg.).
5.4.3.4 Visto tutto quanto sopra, una volta portato a termine il trattamento
per la recidiva della patologia oncologica iniziato in Svizzera, l’insorgente
avrà la possibilità di richiedere, nel suo paese d’origine, delle cure mediche
essenziali e dei medicamenti necessari, che gli permettano di trattare le
problematiche valetudinarie di cui egli è affetto, senza essere esposto ad
un declino grave, rapido ed irreversibile del suo stato di salute, che com-
porti delle sofferenze intense o una riduzione significativa della sua spe-
ranza di vita. Per il resto, le motivazioni presentate dai ricorrenti circa le
carenze del sistema sanitario in Georgia, supportate dall’articolo di cui sub
doc. 4, non conducono il Tribunale ad una diversa valutazione.
5.4.4 Ne discende quindi che lo stato di salute dei ricorrenti – riservato il
termine per il trattamento oncologico dell’insorgente già iniziato in Svizzera,
come esposto supra ai consid. 5.4.3.3 e 5.4.3.4 – non comporta un’inam-
missibilità dell’esecuzione dell’allontanamento ai sensi della giurispru-
denza restrittiva succitata. Tuttavia, risulta necessario iscrivere nel dispo-
sitivo della presente sentenza, che incomberà alle autorità incaricate
dell’esecuzione dell’allontanamento degli interessati, fissare una data per
lasciare la Svizzera e per l’esecuzione del provvedimento, successiva al
termine dei trattamenti oncologici che l’insorgente ha iniziato in Svizzera, e
previsti sino alla fine dell’anno 2019.
5.4.5 L’esecuzione dell’allontanamento degli interessati verso la Georgia,
risulta pertanto ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con
l’art. 44 LAsi.
5.5
5.5.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento può non
essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di prove-
nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito
a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica.
5.5.2 Tale disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la vio-
lence”, ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità
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di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte-
rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più
ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni pro-
babilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in
stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione
grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. L’autorità
alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire
se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo
straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo
concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 – 7.7 con rinvii).
5.5.3 In Georgia – ad eccezione delle regioni secessioniste dell’Abkhazia
e dell’Ossezia del sud, dalle quali i ricorrenti non provengono – non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata
che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazio-
nale che permetta di presumere, sin dall’inizio e indipendentemente dalle
circostanze della fattispecie – a proposito di tutti i cittadini di tale paese –
l’esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83
cpv. 4 LStrI (cfr. anche in merito: sentenze del Tribunale D-5004/2018 e
E-2973/2018).
5.5.4 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera,
l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel
caso di rientro nel loro paese d’origine o di provenienza, potrebbero non
ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime
d’esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e
d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana.
L’art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che
comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto ge-
nerale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero
della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l’infrastruttura ospe-
daliera o le regole dell’arte medica nel paese d’origine o di destinazione
dell’interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr.
DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure ne-
cessarie possono essere assicurate nel paese d’origine del richiedente,
all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera,
l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esi-
gibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in
ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di sa-
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lute dell’interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da con-
durlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad
un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità
fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati).
5.5.5 Orbene, nel caso specifico, come già sopra evidenziato (cfr. supra
consid. 5.4.3.3 e 5.4.3.4), per le problematiche di salute del ricorrente, esi-
stono in Georgia le cure mediche essenziali per il loro trattamento ed un
programma d’aiuto sociale per il loro finanziamento, cosicché una vita di-
gnitosa agli insorgenti può ivi essere assicurata. Vi è in tal senso da osser-
vare che le risorse in Georgia risultano più limitate rispetto a quanto pre-
sente in Svizzera ed in tale Paese il sistema sanitario non offre la stessa
qualità come su suolo elvetico. Tuttavia, a differenza di quanto paiono im-
plicitamente sostenere nel gravame i ricorrenti, tali circostanze non com-
portano, prese a sé stanti, l’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento
(cfr. anche in tal senso: sentenza del Tribunale E-1231/2019 del
22 marzo 2019 consid. 6.4.3). Pur considerando con la dovuta attenzione
il serio e precario stato di salute dell’insorgente, dalla documentazione me-
dica prodotta non si evince la necessità per lo stesso di rimanere in Sviz-
zera al di là del trattamento oncologico ivi iniziato e che dovrebbe essere
portato a termine entro la fine dell’anno 2019 (cfr. supra consid. 5.4.3.3 e
5.4.3.4), poiché altrimenti il suo stato di salute si degraderebbe a tal punto
da metterne in pericolo concretamente la sua vita o il suo stato di salute.
In tal senso, agli occhi del Tribunale, la sua presenza in Svizzera tende
piuttosto al recupero o al mantenimento del suo stato di salute, in quanto i
trattamenti necessari per il seguito delle cure delle diagnosi oncologiche,
polmonari e psichiatriche, così come gli aiuti finanziari per tali trattamenti,
sono di principio disponibili in Georgia (cfr. supra consid. 5.4.3.3 e 5.4.3.4).
In tale contesto si rileva inoltre come le cure mediche specifiche (o specia-
lizzate), non rientrano nella nozione di cure essenziali sviluppata dalla giu-
risprudenza circa gli ostacoli d’ordine medico all’esecuzione dell’allontana-
mento (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-5077/2019 con
riferimento ivi citato). Tra l’altro, si denota anche qui come il ricorrente abbia
già in passato ottenuto nel suo paese d’origine delle cure, anche gratuite,
o presa in carico perlomeno parziale di tali cure da parte dallo Stato, per la
sua patologia oncologica (cfr. atto A8/1; verbale 1, p.to 7.02, pag. 8; ver-
bale 2, p.to 7.01, pag. 7; verbale 3, D37, pag. 5 e D44 segg., pag. 5 seg.;
verbale 4, D66 segg., pag. 8), di cui non ne è stata provata o resa verosi-
mile la loro inadeguatezza. Inoltre, per quanto gli insorgenti alleghino di
aver dovuto vendere tutti i loro beni per potersi permettere le cure mediche
dell’insorgente, essi dispongono in patria di un’ampia rete di sostegno com-
posta dai (…) figli ormai maggiorenni, dai rispettivi genitori, nonché diversi
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fratelli e sorelle, i quali, in parte e già in passato, li hanno sostenuti finan-
ziariamente, procurandogli pure un alloggio ove stare nell’ultimo periodo
prima del loro espatrio (cfr. verbale 3, D11 segg., pag. 3; verbale 4, D25,
pag. 4), sui quali potranno senz’altro anche in futuro contare in caso di ne-
cessità. Infine, come indicato rettamente nella decisione impugnata dalla
SEM (cfr. p.to 2, pag. 3) e, sempre dalla medesima autorità, con risposta
al ricorso del 22 gennaio 2019, i ricorrenti potranno richiedere, se neces-
sario, un sostegno finanziario per assicurare l’assistenza medica dell’insor-
gente, e l’eventuale proseguimento dei trattamenti necessari, per un pe-
riodo limitato nel Paese d’origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73
segg. dell’Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie
dell’11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]). Il timore espresso dagli insor-
genti nel gravame, ovvero che vi sia un rischio che tale aiuto finanziario
possa essere totalmente assorbito da cure mediche inutili e dannose, non
si basa su alcun elemento concreto, e pertanto risulta infondato.
5.5.6 Visto tutto quanto sopra, pur considerando con la dovuta attenzione
la complessa e seria situazione dello stato di salute del ricorrente, non vi
sono elementi agli atti che inducano a ritenere che gli insorgenti non sa-
rebbero in grado di reintegrarsi e di sopperire ai loro bisogni primari nel
caso di un loro ritorno in Georgia, nonché di poter beneficiare nello stesso
delle cure essenziali e necessarie per il ricorrente.
5.5.7 Il rientro degli interessati nel loro Paese d’origine, è quindi da consi-
derarsi pure ragionevolmente esigibile.
6.
In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possi-
bilità dell’esecuzione dell’allontanamento, questione che non è del resto
stata contestata in sede ricorsuale (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con
l’art. 44 LAsi). I ricorrenti, con la dovuta diligenza, sono in grado d’intra-
prendere i passi necessari presso la competente rappresentanza del loro
Paese d’origine, per ottenere i documenti necessitanti al rimpatrio (cfr.
art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).
7.
Riassumendo, la SEM ha a ragione ritenuto l’esecuzione dell’allontana-
mento degli insorgenti come ammissibile, esigibile e possibile. La conces-
sione dell’ammissione provvisoria, come postulato dagli insorgenti con il
ricorso, non entra pertanto in considerazione (art. 83 cpv. 1 – 4 LStrI).
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Pagina 17
8.
Ne discende che l’autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha
violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed
inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione
non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
9.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non-
ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, eccezionalmente, vista in particolare
l’attuale difficile situazione finanziaria degli insorgenti, le spese processuali
sono loro condonate (art. 63 cpv. 1 PA).
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 18
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le autorità incaricate dell’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti,
avranno premura di fissare una data, successiva alla fine prevista per i
trattamenti medico-oncologici iniziati in Svizzera da A._______, per
lasciare la Svizzera e per l’esecuzione del provvedimento ai sensi del
consid. 5.4.4.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: