B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-425/2015
Sen t en z a d e l 2 3 ma r z o 20 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
David R. Wenger, Walter Lang,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Siria,
patrocinato dall'avv. Bernhard Jüsi,
Advokatur Kanonengasse,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 16 dicembre 2014 / N (…).
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Fatti:
A.
A._______, cittadino siriano di religione sunnita e di etnia curda, è nato in
Giordania dove avrebbe vissuto per un paio d'anni prima di recarsi con-
giuntamente ai suoi genitori siriani ad al-Hasaka (arabo) rispettivamente
Hesiçe (curdo) nell'omonima provincia. In questa città avrebbe vissuto fino
al suo espatrio avvenuto il 10 ottobre 2011, ad eccezione di alcuni periodi
passati in Libano per motivi di studio. Dal Libano avrebbe preso un volo
per B._______ (Turchia) e dappoi, attraversando Grecia ed Italia, è giunto
su suolo elvetico il 7 giugno 2012. Il medesimo giorno ha depositato la do-
manda d'asilo in oggetto (cfr. verbale di audizione del 20 giugno 2012 [di
seguito: verbale 1], pagg. 1, 3 seg. e 7 seg.).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato in quanto oppositore del go-
verno e sostenitore della causa curda. Egli sarebbe membro di un partito
curdo ed avrebbe partecipato alle manifestazioni contro il regime. Durante
una di queste sarebbe stato fotografato dagli agenti di sicurezza. Inoltre
avendo ottenuto il grado di sergente avrebbe avuto il timore di essere chia-
mato alle armi quale riservista. Sarebbe quindi espatriato per il timore di
subire delle persecuzioni in quanto oppositore e per evitare di essere ar-
ruolato (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale di audizione del 15 agosto 2014 [di
seguito: verbale 2], pagg. 10 seg.).
A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto i seguenti
documenti:
– un attestato di studi;
– l'attestato di studi universitari;
– una ricevuta che attesta la consegna della carta militare;
– il libretto militare;
– la carta d'identità siriana rilasciata il (…);
– la licenza di condurre rilasciata il (…);
– una copia della carta militare;
– un diploma scolastico.
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B.
Con decisione del 16 dicembre 2014, notificata all'interessato in data 18 di-
cembre 2014 (cfr. atto A18/1), l'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora
Segreteria di Stato della migrazione, di seguito: SEM) ha respinto la succi-
tata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del
richiedente dalla Svizzera e ammettendolo provvisoriamente per inesigibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento.
C.
In data 19 gennaio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
21 gennaio 2015), l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chie-
dendo, in via preliminare, la concessione di un congruo termine per com-
pletare i motivi giusta l'art. 53 PA e l'acquisizione agli atti dell'incarto della
sua compagna C._______ (N […]). Nel merito, ha concluso all'annulla-
mento dei punti 1-3 del dispositivo, al riconoscimento della qualità di rifu-
giato come pure alla concessione dell'asilo ed, in via subordinata, alla tra-
smissione degli atti all'autorità inferiore per l'accertamento dei fatti giuridi-
camente rilevanti. Altresì, il ricorrente ha presentato istanza di concessione
dell'assistenza giudiziaria come pure di gratuito patrocinio, con protestate
spese e ripetibili.
A sostegno del gravame, egli ha prodotto i seguenti documenti:
– la procura del 16 gennaio 2015 al suo patrocinatore (all. 1);
– una copia della decisione impugnata (all. 2);
– una copia del titolo di soggiorno svizzero di C._______ (all. 3);
– quattro documenti redatti in lingua straniera relativi alla domanda d'a-
silo depositata dall'insorgente presso l'ACNUR in Libano tra il 2008 e il
2009 (all. 4);
– un ricorso non recante data redatto in lingua straniera contro la deci-
sione negativa dell'ACNUR (all. 5);
– una copia di una lettera del 18 agosto 2014 indirizzata alla SEM e re-
datta dalla Zürcher Beratungsstelle concernente il ricorrente (all. 6).
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 27 gennaio 2015, ha invitato il
ricorrente ad inoltrare la traduzione dell'all. 5, a completare il ricorso e ad
inoltrare l'attestazione di indigenza entro 7 giorni dalla notificazione della
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Pagina 4
decisione incidentale. Il 4 febbraio 2015 l'insorgente ha inoltrato il comple-
tamento del ricorso, allegando la traduzione richiesta come pure l'attesta-
zione di indigenza.
E.
In data 13 febbraio 2015 il Tribunale ha concesso al ricorrente l'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giusti-
zia e del relativo anticipo, come pure il gratuito patrocinio, nominando il suo
rappresentante in qualità di patrocinatore d'ufficio. Contestualmente il Tri-
bunale ha trasmesso un esemplare del ricorso e del complemento dei mo-
tivi come pure le copie dei relativi allegati alla SEM e l'ha invitata ad inol-
trare una risposta entro il 2 marzo 2015.
F.
L'autorità inferiore, con risposta del 27 febbraio 2015, ha indicato che il ri-
corso non conterrebbe nessun elemento o mezzo di prova nuovo atto a
giustificare una modifica della sua posizione, rinviando per il resto ai con-
siderandi della decisione impugnata.
G.
Con replica del 18 marzo 2015 il ricorrente ha informato il Tribunale della
nascita del figlio e degli sviluppi della procedura preparatoria in vista del
matrimonio con la compagna ed ha trasmesso i seguenti allegati:
– una copia della lettera del 5 marzo 2015 dell'Ufficio dello stato civile di
D._______;
– delle copie di documenti dello stato civile concernenti il ricorrente.
H.
Con duplica del 7 aprile 2015, trasmessa al ricorrente per conoscenza, la
SEM ha nuovamente proposto la reiezione del gravame.
I.
Con scritto del 6 novembre 2015 l'insorgente ha informato il Tribunale di
avere sposato C._______ – cittadina straniera con asilo in Svizzera e resi-
dente nel cantone D._______ – e di avere presentato alla SEM una richie-
sta di cambiamento di cantone e di inclusione nella qualità di rifugiato della
moglie.
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Pagina 5
J.
Con decisione del 18 gennaio 2016 la SEM ha accolto l'istanza di cambia-
mento di cantone, autorizzando il richiedente a risiedere nel cantone
D._______ congiuntamente alla moglie.
K.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM (ora
SEM) rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce
una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento
può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è
stata resa in italiano ed il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca, per il
che la presente sentenza è redatta in italiano.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
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rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure
l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il
Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto
al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con decisione del 16 dicembre 2014, oggetto del litigio
in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguar-
dante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allonta-
namento.
5.
5.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato i motivi a fondamento
della domanda d'asilo dell'interessato come irrilevanti ai sensi dell'art. 3
LAsi.
In particolare, l'UFM ha sottolineato che il nesso causale tra la persecu-
zione e la fuga del richiedente difetterebbe, essendo egli espatriato solo
due anni dopo essere stato arrestato per aver bruciato la bandiera siriana
nel marzo del 2009. Oltracciò l'irrilevanza dei suoi motivi d'asilo sarebbe
caratterizzata dall'assenza di timore fondato di essere esposto in futuro a
persecuzioni. Nonostante l'interessato abbia indicato di essere espatriato
per paura di essere incarcerato a causa della sua partecipazione a una
manifestazione dell'ottobre 2013 (recte: 2011), non vi sarebbero elementi
concreti in grado di giustificare la paura di essere identificato ed arrestato.
Parimenti, circa il timore di essere chiamato alle armi quale riservista, una
futura convocazione non potrebbe essere considerata determinante non
avendo l'interessato avuto alcun contatto con le autorità siriane. Infine, l'ap-
partenenza all'etnia curda non sarebbe rilevante, da sola, ai sensi dell'asilo
giacché il richiedente apparterrebbe alla "categoria" di curdi privilegiati,
possedenti la nazionalità siriana, e non si potrebbe dunque ritenere in ge-
nerale la sussistenza di repressioni da parte dello Stato che rendano im-
possibile condurre un'esistenza degna di un essere umano in Siria.
L'UFM di conseguenza, non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'inte-
ressato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allon-
tanamento dalla Svizzera.
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5.2 Con ricorso ed il successivo complemento dei motivi, l'insorgente con-
testa la decisione dell'UFM circa l'irrilevanza dei suoi motivi d'asilo.
In primo luogo, il nesso causale tra l'arresto e la fuga sarebbe dato giacché
l'insorgente avrebbe dovuto restare in Siria contro la sua volontà: a fine
aprile 2009, appena rilasciato da due mesi di prigionia, egli avrebbe infatti
dovuto svolgere il servizio militare fino al 1° febbraio 2011. Tali punti non
sarebbero d'altronde stati ritenuti inverosimili dall'autorità inferiore. Pur am-
mettendo che l'arresto del 2009 non sia, a lui solo, il motivo scatenante
l'espatrio, tale avvenimento avrebbe tuttavia dovuto essere preso in conto
nell'apprezzamento dell'insieme dei suoi motivi d'asilo. Il rilascio sarebbe
infatti avvenuto grazie all'intervento di un avvocato ed egli sarebbe inoltre
sicuramente stato registrato come oppositore, avendo dovuto sottoscrivere
una dichiarazione attestante il suo ritiro immediato e futuro dalle attività
politiche. Queste circostanze costituirebbero un elemento rilevante della
fuga avvenuta soltanto nel 2011.
In secondo luogo, l'autorità inferiore non avrebbe neppure contestato la
partecipazione dell'insorgente ai funerali di Mashaal Tammo (Mishʿal at-
Tammu), noto capo dell'opposizione curda, nell'ottobre del 2011. Il ricor-
rente avrebbe più volte indicato che i servizi segreti siriani avrebbero foto-
grafato e filmato i partecipanti. Due giorni dopo i funerali e ritenute le vi-
cende precedenti – in particolare l'arresto del 2009 e la registrazione del
ricorrente quale oppositore – egli avrebbe dunque avuto un timore fondato
di subire delle persecuzioni e sarebbe pertanto espatriato. Il timore sarebbe
pure accresciuto dalla sua appartenenza all'etnia curda – etnia già di per
sé fortemente discriminata – e dall'uscita illegale dal Paese in un periodo
di guerra, essendo egli riservista. Il ricorrente avrebbe dunque grandi pro-
babilità di essere identificato come renitente e di dover subire una pena
sproporzionata e ciò anche in assenza di una convocazione. Per di più, le
autorità siriane identificherebbero quali oppositori al regime coloro che de-
positato una domanda d'asilo all'estero.
Infine, il ricorrente ritiene che in ogni caso sussisterebbe una persecuzione
riflessa poiché l'allora compagna, C._______, avrebbe ottenuto asilo in
Svizzera. Non avendo analizzato la sussistenza di una tale persecuzione,
l'UFM avrebbe dunque accertato in maniera incompleta i fatti giuridica-
mente rilevanti.
Sulla scorta di tali elementi pertinenti in materia d'asilo, il ricorrente avrebbe
quindi il timore fondato di subire delle persecuzioni giusta l'art. 3 LAsi.
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5.3 Nell'atto responsivo, la SEM osserva, che il ricorso non conterrebbe
alcun nuovo elemento o mezzo di prova suscettibile di modificare il suo
punto di vista. Tuttavia, precisa che l'insorgente non avrebbe mai invocato
il motivo della sussistenza di una persecuzione riflessa nell'arco della pro-
cedura d'asilo. Dipoi, convivendo solo da maggio 2014 – e dunque da
meno di un anno – in una relazione stabile analoga al matrimonio, le con-
dizioni per includere l'insorgente nella qualità di rifugiato dell'allora compa-
gna non sarebbero adempiute. Per il resto l'autorità inferiore rinvia ai propri
considerandi confermandoli pienamente.
5.4 In sede di replica, l'insorgente contesta l'analisi della SEM circa la per-
secuzione riflessa. Sussisterebbe per lui il timore fondato di subire perse-
cuzioni anche a causa della relazione con la compagna e futura moglie, al
beneficio dell'asilo. I due avrebbero cominciato la procedura di prepara-
zione al matrimonio, ciononostante la stessa potrebbe durare a lungo a
causa della difficoltà per gli interessati e soprattutto per la compagna di
ottenere i documenti necessari. Il ricorrente richiama inoltre la recente sen-
tenza di principio del Tribunale circa i renitenti e i disertori siriani (cfr. DTAF
2015/3). L'insorgente conclude dunque alla concessione dell'asilo oppure
la sospensione del procedimento fino alla conclusione del matrimonio ci-
vile.
5.5 In sede di duplica, la SEM indica che conformemente alla DTAF 2015/3
il timore di persecuzioni future per il rifiuto di tornare a servire come riser-
vista non sussisterebbe nella fattispecie dal momento che non vi sarebbe
stato alcun contatto tra il ricorrente e le autorità del suo Paese d'origine.
Per quanto concerne i documenti relativi alla preparazione del matrimonio
la SEM constata come la stessa sarebbe ben lungi dall'essere terminata.
Per il resto rinvia ai considerandi della sua decisione confermandoli piena-
mente.
6.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ri-
fugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono espo-
ste a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pre-
giudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità
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Pagina 9
fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psi-
chica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che
su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri-
spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
7.
Nel caso in disamina è necessario analizzare la rilevanza in materia d'asilo
della partecipazione dell'insorgente alle manifestazioni di protesta a se-
guito dell'uccisione di Mishaal Tammo (Mishʿal at-Tammu) ed in occasione
dei suoi funerali.
Nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha considerato verosimili i
motivi invocati dell'insorgente, tuttavia ha reputato che gli stessi non fos-
sero rilevanti in materia d'asilo. L'insorgente reputa invece di avere un ti-
more fondato di subire delle persecuzioni future in caso di ritorno in Siria.
7.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano
soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato,
segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua
appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo
espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni.
Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi
di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui
che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con
giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere
fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro
prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi
dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di
persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno
lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
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Pagina 10
7.2 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insor-
gente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, pren-
dendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo
il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6)
7.2.1 Nel caso in disamina, circa l'elemento soggettivo, lo scrivente Tribu-
nale ritiene di non poter condividere l'opinione dell'autorità inferiore se-
condo cui non vi sarebbe alcun elemento atto a giustificare il timore dell'in-
teressato di essere identificato oppure di essere arrestato per aver parte-
cipato ad una manifestazione nel 2013 (recte: 2011) avendo avuto tutti i
partecipanti il volto scoperto. Nella sua analisi l'UFM ha invero omesso di
tenere conto della situazione particolare dell'insorgente e segnatamente i
seguenti elementi: il fatto che nel 2007 egli sia diventato membro del partito
Yekiti per il quale ha poi organizzato delle attività culturali; che dopo il Na-
wruz del 2007 è stato accusato, a suo dire, a torto, di aver bruciato la ban-
diera siriana e di appartenere ad un partito illegale; che una volta tornato
in Siria nel marzo 2009 è stato arrestato per due mesi e dopo il rilascio ha
dovuto firmare una dichiarazione attestante il suo ritiro immediato e futuro
dalle attività politiche ed infine che dopo essere stato liberato è stato tra-
sportato direttamente a svolgere il servizio militare (cfr. verbale 1, pagg. 8
seg. e punto I della decisione impugnata; verbale 2, pagg. 10-13). Partico-
lare importanza va accordata alla dichiarazione sottoscritta dall'insorgente
di non partecipare più ad attività politiche in futuro (cfr. verbale 2, pag. 12),
poiché l'interessato ha violato tale impegno partecipando ad ʿAmudah ai
funerali di Mishaal Tammo (Mishʿal at-Tammu) – noto oppositore del re-
gime – a viso scoperto e con molti altri sostenitori della causa curda. In tale
occasione il ricorrente e gli altri partecipanti sono stati filmati e fotografati
da agenti di sicurezza, i quali hanno poi indicato che il materiale raccolto
sarebbe stato utilizzato contro di loro (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2,
pag. 11).
Si può dunque concludere che il ricorrente, tenuto conto della sua partico-
lare situazione, ovvero la sua partecipazione alle manifestazioni, sommata
all'appartenenza all'etnia curda, alla sua adesione al partito Yekiti, alla de-
tenzione di due mesi per attivismo politico, così come alla dichiarazione da
lui sottoscritta ed attestante il suo ritiro immediato e futuro dalle attività po-
litiche, permette di concludere che, sul piano soggettivo egli abbia un ti-
more fondato di subire delle persecuzioni future a seguito dell'identifica-
zione quale oppositore politico.
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Pagina 11
7.2.2 Circa l'elemento oggettivo, il Tribunale ha già avuto modo di stabilire
che sin dallo scoppio del conflitto nel marzo 2011, le forze di sicurezza si-
riane intervengono con estrema brutalità nei confronti dei veri o anche solo
presunti oppositori del regime. Le persone che hanno partecipato a mani-
festazioni di critica verso il regime sono vittima di arresti di massa, torture
ed esecuzioni sommarie. Coloro che vengono identificati dalle forze di si-
curezza siriane come avversari del regime hanno dunque ragione di te-
mere trattamenti che configurano una persecuzione determinante come
motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1 e sen-
tenza di riferimento del TAF D-5779/2013 del 25 febbraio 2015 con-
sid. 5.7.2).
Nel caso in disamina, nel corso delle manifestazioni di protesta per l'assas-
sinio di Mishaal Tammo (Mishʿal at-Tammu) nonché in occasione dei suc-
cessivi funerali a cui il ricorrente ha partecipato – circostanza peraltro non
contestata dall'autorità inferiore – le autorità siriane sono effettivamente in-
tervenute con estrema brutalità. Si segnalano invero numerosi feriti ed al-
cuni morti (cfr. Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Two dead and numerous
injured at demonstrations, 11.10.2011, /?aid=2078&z=en >, consultato il 15.03.2017). Inoltre, come al-
legato dall'interessato le forze di sicurezza siriane hanno filmato e fotogra-
fato i partecipanti al fine di utilizzare questo materiale contro di loro ed in
particolare al fine di indentificarli (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2,
pag. 11).
Sulla scorta di quanto precede, non si può dunque senz'altro escludere che
il ricorrente, a causa della sua appartenenza all'etnia curda, della sua ap-
partenenza politica, delle attività svolte in seno alla stessa – aggiunte alla
condanna già subita per motivi politici prima del conflitto e alla partecipa-
zione a manifestazioni politiche nonostante il suo impegno verso il regime
siriano di non parteciparvi – sia stato identificato o sia perlomeno identifi-
cabile da parte delle forze di sicurezza siriane quale oppositore al regime.
7.2.3 Di conseguenza, l'insorgente ha il fondato timore di subire seri pre-
giudizi per dei motivi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi vista la brutalità con
la quale il regime siriano punisce i suoi oppositori.
Infine, nel luogo d'origine del ricorrente, ovvero nei territori controllati dalle
autorità curde, non vi è un'alternativa di rifugio interno (cfr. DTAF 2015/3
consid. 6.7.5 e sentenza di riferimento del TAF D-5779/2013 del 25 feb-
braio 2015 consid. 5.9).
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Pagina 12
7.3 Visto quanto precede, la questione di sapere se nella fattispecie sono
dati gli estremi per riconoscere la qualità di rifugiato al ricorrente per reni-
tenza o diserzione, oppure per una persecuzione riflessa può essere la-
sciata aperta.
8.
Ne discende pertanto che al ricorrente va riconosciuta la qualità di rifugiato
ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne consegue che la decisione impugnata viola il
diritto federale avendo l'autorità inferiore erroneamente respinto la
domanda d'asilo depositata dall'insorgente. Non risultando elementi che
giustifichino un'esclusione dell'insorgente dalla concessione dell'asilo
giusta l'art. 53 LAsi, il ricorrente è pertanto riconosciuto come rifugiato e
allo stesso deve essere concesso l'asilo.
Il ricorso è quindi accolto. La decisione impugnata è annullata e all'autorità
inferiore è richiesto di accordare l'asilo in Svizzera al ricorrente (art. 49
LAsi).
9.
9.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA). Il Tribunale aveva comunque accolto la domanda di con-
cessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con decisione inciden-
tale del 13 febbraio 2015.
9.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per
le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte
vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla
causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). La nota particolareggiata dell'onorario del patro-
cinatore d'ufficio inoltrata in data 29 gennaio 2016 si eleva a CHF 3'113.85,
IVA inclusa. Il Tribunale ritiene tale somma adeguata (disborsi e indennità
supplementare in rapporto all'IVA compresi). Di conseguenza, il diritto
dell'avvocato d'ufficio al pagamento dell'onorario è divenuto privo d'og-
getto.
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
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nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-425/2015
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione dell'UFM del 16 dicembre 2014 è annul-
lata.
2.
Al ricorrente è riconosciuta la qualità di rifugiato. Di conseguenza, la SEM
è invitata ad accordare l'asilo all'insorgente.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 3'113.85 a titolo di
spese ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: