Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D4260/2011
Sen t e n z a d e l l ' 8 a go s t o 2 0 1 1
Composizione Giudice Pietro AngeliBusi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Markus König;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
Parti A._______, nato il (…),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 22 luglio 2011 / N (…).
D4260/2011
Pagina 2
Visto
la prima domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il
(…),
l'audizione sui motivi di asilo secondo l'art. 29 cpv. 1 della legge del
26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) del 14 luglio 2008 (cfr.
act. A11),
la decisione dell'UFM di non entrata nel merito ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi di detta domanda, datata 22 luglio 2008 (cfr.
act. A15), cresciuta in giudicato il 20 agosto 2008, a seguito della
sentenza di inammissibilità del ricorso da parte del Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
la seconda domanda di asilo presentata dall'interessato in data (…),
la decisione dell'UFM del 14 settembre 2010, con cui ha stralciato la
predetta domanda dai ruoli a seguito della scomparsa del richiedente,
avvenuta l'8 agosto 2010, dal Centro di registrazione e di procedura (di
seguito: CRP; cfr. act. B7),
la terza richiesta di asilo inoltrata in Svizzera dal richiedente il (…),
la decisione dell'UFM del 28 marzo 2008 [recte: 2011], con cui ha
stralciato detta richiesta dai ruoli, essendosi l'interessato nuovamente
reso irreperibile dal 10 marzo 2011 (cfr. act. C8),
la quarta domanda di asilo presentata in Svizzera dall'interessato in data
(…),
il verbale dell'audizione sommaria a cui il richiedente è stato sottoposto il
21 aprile 2011 (cfr. act. D6, di seguito: verbale 1), nonché quello
dell'audizione esperita in stessa data durante la quale l'UFM ha concesso
al richiedente il diritto di essere sentito relativamente all'intenzione di non
entrare nel merito della sua domanda di asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (cfr. act. D8, di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 21 aprile 2011, con cui detto Ufficio ha
comunicato la ripresa della procedura ai sensi
D4260/2011
Pagina 3
dell'art. 29a [recte: 29] cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali (Oasi 1, RS 142.311; cfr. act. D9),
la lettera del 20 maggio 2011, inviata al richiedente per raccomandata e
non ritirata da quest'ultimo, con cui l'autorità di prime cure gli ha concesso
il diritto di essere sentito in merito all'intenzione di non entrare nel merito
della sua domanda giusta l'art. 35a cpv. 2 LAsi (cfr. act. D19),
la lettera dell'8 giugno 2011, anch'essa spedita per raccomandata
all'interessato e da questo mai ritirata, mediante la quale l'UFM gli ha
nuovamente concesso il diritto di essere sentito in merito al contenuto
della lettera del 20 maggio 2011 (cfr. act. D21),
la decisione dell'UFM del 22 luglio 2011, notificata all'interessato il
27 luglio 2011 (cfr. avviso di notifica e di ricevuta, act. D26),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 29 luglio 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto dell'UFM, pervenuto in originale al Tribunale il 3 agosto 2011,
i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
D4260/2011
Pagina 4
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito dell'audizione sommaria, il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino tunisino di etnia (…) originario di B._______ (Tunisia),
dove avrebbe risieduto dalla nascita all'espatrio, avvenuto nel (…),
che ha altresì affermato di non avere più fatto rientro in Patria dall'inoltro
della sua prima domanda di asilo in Svizzera fino ad oggi, bensì di essere
sempre rimasto su territorio elvetico (cfr. verbale 1 pagg. 3, 6, 8 e verbale
2 pag. 1); che, per quanto attiene ai suoi motivi di asilo, ha dichiarato di
invocare gli stessi motivi già fatti valere durante la prima procedura di
asilo a lui inerente, nonché di chiedere protezione alla luce della sua
precaria situazione economica e dei problemi avuti in Patria col (…) (cfr.
verbale 1 pag. 7 e verbale 2 pag. 1),
che, nella decisione del 22 luglio 2011, l'UFM ha constatato che
l'interessato non ha fatto rientro in Patria successivamente al deposito
della prima domanda di asilo e non ha addotto nessun fatto proprio a
motivare la sua qualità di rifugiato o determinante per la concessione
della protezione provvisoria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 35a cpv. 2 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine siccome
lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, l'insorgente lamenta di non avere mai ricevuto le lettere
dell'autorità inferiore del 20 maggio 2011, rispettivamente dell'8 giugno
2011 ed afferma di ignorare le ragioni per cui le stesse non gli sarebbero
state recapitate; che, pertanto, egli chiede di poterle visionare in sede di
ricorso, tanto più che l'UFM non le avrebbe incluse nella documentazione
consegnatagli nell'ambito della sua richiesta di accesso agli atti, e di
potersi esprimere in merito entro un termine ragionevole; che, inoltre,
benché confermi di invocare gli stessi motivi di asilo già fatti valere
durante la prima procedura di asilo, sottolinea come questi siano tuttora
attuali e come, nel frattempo, la situazione in Tunisia abbia subito un
D4260/2011
Pagina 5
notevole peggioramento; che, quindi, sussisterebbero motivi propri a
determinare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della
protezione provvisoria, ragione per cui l'autorità di prime cure avrebbe
dovuto entrare nel merito della sua domanda di asilo; che, infine, chiede
di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera, ritenuto che
l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inesigibile in ragione della
grave situazione vigente nel suo Paese, dei rischi che vi correrebbe in
caso di rientro, nonché dei problemi medici di cui soffrirebbe,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e, in via sussidiaria, la
concessione dell'ammissione provvisoria in ragione dell'inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento; che ha, altresì, presentato una
domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo,
che, preliminarmente, la censura formale inerente al mancato ricevimento
delle lettere dell'UFM datate 20 maggio 2011 e 8 giugno 2011,
rispettivamente la richiesta di poter accedere a detti atti in sede ricorsuale
devono essere respinte; che, difatti, giusta l'art. 12 LAsi una notificazione
all'ultimo indirizzo del richiedente conosciuto dalle autorità è
giuridicamente efficace allo scadere del termine ordinario di ritiro di sette
giorni (cfr. art. 20 cpv. 2bis PA) anche nel caso in cui l'invio ritorni al
mittente come non recapitabile; che, nella fattispecie, il recapito a cui
l'UFM ha indirizzato le predette lettere coincideva con l'allora (ed attuale)
indirizzo dell'insorgente; che, per di più, dovendosi quest'ultimo attendere
la ricezione di una decisione inerente la procedura di asilo da lui stesso
avviata, lo stesso avrebbe, in caso di assenza o impossibilità a ritirare
quanto recapitatogli, dovuto prendere delle misure idonee affinché detta
decisione abbia potuto essergli notificata (cfr. DTF 116 Ia 90); che ne
consegue che le summenzionate lettere dell'UFM sono da ritenersi
regolarmente notificate al ricorrente, ragione per cui non vi è motivo di
accogliere la sua domanda di accedervi in tale sede,
che, per le medesime ragioni, deve essere respinta anche la richiesta di
accordo di un termine per esprimersi sulla documentazione precitata, la
quale, del resto, appare pretestuosa e volta unicamente a guadagnare
del tempo,
che, giusta l'art. 35a cpv. 1 LAsi, la procedura di asilo è ripresa se una
persona la cui domanda di asilo è stata stralciata presenta una nuova
domanda di asilo; che non si entra nel merito della nuova domanda di
D4260/2011
Pagina 6
asilo, salvo il caso in cui sussistano indizi propri a motivare la qualità di
rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria
(art. 35a cpv. 2 LAsi),
che, nell'ambito dell'esame circa l'esistenza di indizi propri a motivare la
qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 35a LAsi, il grado della prova è posto
ad un livello relativamente basso, equivalente a quello stabilito dalla
giurisprudenza relativa all'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (cfr. DTAF 2008/57
consid. 3.2); che, parimenti, la nozione di indizi propri a motivare la
qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 35a LAsi equivale alla nozione di indizi
di persecuzione in senso stretto, ritenuta dalla giurisprudenza relativa
all'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (cfr. ibidem consid. 3.3),
che il ricorrente ha più volte confermato di non avere fatto rientro in Patria
dall'inoltro della prima domanda di asilo in Svizzera sino ad oggi (cfr.
verbale 1 pagg. 3, 6, 8 e verbale 2 pag. 1),
che durante l'audizione sommaria, esperita dall'UFM nell'ambito della
presente procedura di asilo, il medesimo ha invocato, tra l'altro, gli stessi
motivi di asilo fatti valere durante la prima procedura di asilo a lui inerente
(cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 pag. 1); che tali motivi sono stati definiti
inverosimili dall'UFM nella sua decisione di non entrata nel merito del
22 luglio 2008 e che quest'ultima è cresciuta in giudicato a seguito della
sentenza di inammissibilità del Tribunale del 20 agosto 2008,
che gli ulteriori motivi invocati a sostegno della domanda di asilo, ovvero
la sua precaria situazione economica e i problemi che avrebbe avuto in
Patria con il (…) (cfr. verbale 1 pag. 7), manifestamente non
rappresentano indizi propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti
per la concessione della protezione provvisoria,
che, inoltre, in sede di ricorso, l'autore del gravame non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione,
che, alla luce di quanto evocato, vi è ragione di concludere all'assenza di
indizi propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente ha rinunciato all'esperimento di
un'audizione sui motivi di asilo ai sensi degli artt. 29 e 30 LAsi (cfr. DTAF
D4260/2011
Pagina 7
2008/57 consid. 3.4), rispettivamente rettamente non è entrato nel merito
della domanda di asilo del ricorrente,
che, pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di
ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile,
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento), nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il
ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura,
RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è
ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Tunisia non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale; che, infatti, dopo la caduta del Presidente Ben Alì all'inizio del
2011 è in atto un processo di transizione democratica, capace di
garantire stabilità nel Paese,
che, quanto alla sua situazione personale, è giovane, ha frequentato le
scuole (…) e dispone di esperienza lavorativa (cfr. verbale 1 pagg. 34);
che, inoltre, nel suo Paese di origine vivono tuttora suo (…) e diversi (…)
D4260/2011
Pagina 8
(cfr. ibidem pag. 4); che, oltremodo, non ha preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua
ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, difatti, stando al certificato medico stilato dal Dr. C._______ in data
(…) (cfr. act. D22), l'intervento di asportazione delle (…), eseguito il (…) a
seguito della frattura della (…), ha avuto esito positivo, senza
complicazioni, ed il ricorrente ha già potuto riprendere ad alimentarsi
tramite cibi solidi,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513515); che
l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa
esecuzione il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di
esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600., che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
D4260/2011
Pagina 9
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]),
(dispositivo alla pagina seguente)
D4260/2011
Pagina 10
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600., sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro AngeliBusi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione: