Corte IV
D-4269/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 a g o s t o 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Maurice Brodard,
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 24 giugno 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4269/2008
Fatti:
A.
Il 29 aprile 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha allegato di essere espatriato il 20 dicembre 2007 per il
timore d'essere incarcerato dalle autorità a causa di suo fratello
maggiore che l'avrebbe accusato ingiustamente di aver falsificato
nonché messo in circolazione dei soldi falsi [(...)]. Rimandato dalla
Svizzera verso l'Italia il 22 aprile 2008, sette giorni dopo, l'interessato
è entrato illegalmente in Svizzera ed ha inoltrato domanda d'asilo.
B.
Il 24 giugno 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Italia siccome lecita, esigibile e possibile
(v. accordo di riammissione Italo-Svizzero del 23 maggio 2008).
C.
Il 25 giugno 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione di merito. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese
processuali.
D.
Il 10 luglio 2008, il TAF ha considerato il gravame siccome privo di
probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la sopraccitata domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese
processuali. Ha quindi invitato il ricorrente a versare un anticipo di
fr. 600.-- a copertura delle presumibili spese processuali, con
comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato
versamento di detto anticipo (v. decisione incidentale del TAF del
10 luglio 2008).
E.
Il 18 luglio 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
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Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il
Consiglio federale avrebbe inserito la Italia nel novero degli Stati terzi
sicuri. Il ricorrente non avrebbe fornito dei motivi che potrebbero
confutare la presunzione del rispetto del principio del non
respingimento. Il ricorrente avrebbe dichiarato di essere rimasto in
Italia dopo essere stato allontanato dalla Svizzera il 21 aprile 2008 e,
in merito ad un'ulteriore allontanamento verso l'Italia, di non poter e
non voler tornarvi poiché in detto Paese non avrebbe alcun diritto.
Inoltre, non vivrebbero persone con cui intratterrebbe rapporti stretti o
suoi parenti prossimi in Svizzera e dalle sue allegazioni non
adempirebbe manifestamente la qualità di rifugiato secondo
l'art. 3 LAsi, in quanto il racconto del ricorrente sarebbe da
considerare privo di alcun fondamento. L'insorgente avrebbe infatti
dichiarato che due dei suoi fratelli sarebbero stati arrestati e poi
liberati al momento della cattura del suo fratello maggiore per poi
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allegare che si troverebbero tutt'ora agli arresti. Inoltre, avrebbe
continuato fornendo una terza versione, nella quale avrebbe affermato
che uno dei due fratelli sarebbe stato liberato mentre il fratello
maggiore e un altro fratello si troverebbero tutt'ora in carcere. Infine,
non vi sarebbero indizi che in Italia non vi sia una protezione effettiva
da respingimenti ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.
5.
Nel ricorso, l'insorgente ha allegato di non avere alcun legame con
l'Italia e che sarebbe stato allontanato dalla Svizzera verso detto
Paese il 21 aprile 2008, mentre stava cercando di entrare in Svizzera.
Così si sarebbe creata la premessa per la decisione dell'UFM. Per
questo motivo non sarebbero date le condizioni legali per una
decisione di non entrata nel merito. Dichiara, inoltre, che sebbene
l'Italia sia uno Stato sicuro, avrebbe condotto negli ultimi mesi una
campagna politica contro l'immigrazione e contro gli stranieri in
generale e quindi non si sentirebbe affatto garantito nei suoi diritti
fondamentali.
6.
6.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008,
il Consiglio federale designa Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi
accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi
dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.
6.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo
l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato
precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se
in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti
stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie
manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o
se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione
effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c).
7.
7.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono
manifestamente realizzate tenendo conto che il ricorrente ha
soggiornato in Italia prima del suo rinvio con procedura accelerata il
21 aprile 2008 per una notte e, in seguito, per otto giorni
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anteriormente al suo arrivo in Svizzera il 29 aprile 2008. Peraltro,
l'Italia – designata come Stato terzo sicuro dal Consiglio federale il
14 dicembre 2007 – ha dato il suo accordo alla riammissione
dell'insorgente, in applicazione dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra
la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione
delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.114.549) in data
23 maggio 2008. Giusta l'art. 6 n. 3 del succitato Accordo,
l'autorizzazione di riammissione ha la validità di un mese dalla data
della sua notifica e tale termine può essere prorogato su domanda
della Parte contraente. Nel caso concreto è da considerare ancora
valida la riammissione in quanto può essere ancora chiesta una
proroga del termine di validità.
7.2 Questo Tribunale osserva, altresì, che dalle carte processuali non
emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si
trovino persone con cui il ricorrente intrattenga rapporti stretti o che
siano suoi parenti stretti. Da quanto esposto, discende che nel caso
concreto non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi.
7.3 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, il ricorrente non è
manifestamente riuscito a comprovare la propria qualità di rifugiato
secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha
presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di
cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo
da egli presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti
rilevare che il ricorrente non s'è neanche espresso in sede di ricorso
sui suoi motivi d'asilo e sulle ragioni per cui avrebbe la qualità di
rifugiato, nonostante le contraddizioni evidenziate dall'UFM nella sua
decisione. Ciò non può che comprovare la conclusione dell'UFM
secondo la quale le dichiarazioni rese dal ricorrente sarebbero del
tutto prive di fondamento. In virtù di quanto precede, nel caso di
specie, l'eccezione prevista dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è
applicabile.
7.4 Dato che l'Italia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe
all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal
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respingimento. Nella fattispecie, il ricorrente non è manifestamente
riuscito in tale intento. Infatti, agli atti non vi sono indizi secondo cui le
autorità italiane, confrontate ad elementi e prove suscettibili ad
attestare la qualità di rifugiato, non accorderebbero all'insorgente
un'appropriata protezione. Infine, non soccorrono il ricorrente le
allegazioni, non comprovate, secondo le quali in Italia non avrebbe
nessun diritto e che l'Italia condurrebbe una politica contro
l'immigrazione e gli stranieri in generale (cfr. verbale d'audizione del
17 giugno 2008 pag. 8 e ricorso pag. 2). Pertanto,
l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi trova applicazione nella fattispecie.
8.
Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
9.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
10.
Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Italia
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente al rischio reale ed immediato
di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
10.1 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
che né la nota situazione generale esistente in Italia – che non è
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
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coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale - né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono
a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una
messa in pericolo concreta dell'insorgente.
10.2 Inoltre, il ricorrente è giovane, ha una certa esperienza
professionale e non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'insorgente in Svizzera per motivi medici.
10.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le
autorità italiane si sono dichiarate disposte a riammettere il ricorrente
sul loro territorio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile.
11.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). L'anticipo, di fr. 600.--,
versato dal ricorrente il 18 luglio 2008 è computato con le spese
processuali.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di fr. 600.--, versato il 18 luglio 2008, è computato con
le spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia;
n. di rif. N )
- B._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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