Corte IV
D-4269/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 a g o s t o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, alias
B._______, Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento,
decisione dell'UFM del 24 giugno 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4269/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
31 marzo 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 14 aprile 2009 e del 23 aprile 2009,
la decisione dell'UFM del 24 giugno 2009, notificata all'interessato il
26 giugno 2009 (cfr. avviso di ricevimento agli atti),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 2 luglio 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
la decisione incidentale del 9 luglio 2009 ed il pagamento dell'anticipo
spese effettuato il 16 luglio 2009,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi-
derandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
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che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza può essere redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino georgiano, nato a C._______
con ultimo domicilio a D._______ fino al 23 marzo 2009,
che il richiedente, avrebbe lasciato il suo Paese d'origine il
23 marzo 2009, per il timore di essere ucciso da due poliziotti i quali
l'avrebbero rapito il 3 giugno 1999 e l'avrebbero poi liberato dietro
pagamento di un riscatto di USD 100000.- in data 10 giugno 1999; che
in seguito si sarebbe trasferito con la sua famiglia da Gori a Tbilisi; che
il 18, oppure 20 marzo 2009 avrebbe incrociato e riconosciuto i
predetti poliziotti nei pressi di un parco a Tbilisi; che il 20 o
21 marzo 2009 qualcuno gli avrebbe sparato contro un colpo di pistola
da una macchina della polizia senza colpirlo;
che l'interessato, in data 23 marzo 2009, munito della propria carta
d'identità, avrebbe preso un traghetto da E._______ (Georgia) per
recarsi ad F._______ (Ucraina) da dove avrebbe raggiunto in data
31 marzo 2009 la Svizzera nelle vicinanze del centro di registrazione
di Chiasso in un TIR,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'iden-
tità,
che, nella decisione del 24 giugno 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato,
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detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esi-
gibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo, di non avere mai posseduto un passaporto e di aver
usato la sua carta d'identità per la prima parte del suo viaggio fino ad
Odessa dove l'avrebbe consegnata al passatore; che, di conseguenza,
nel suo caso esisterebbero motivi validi per la mancata consegna dei
documenti d'identità, in quanto non saprebbe dove si troverebbe la sua
carta d'identità; che, inoltre, avrebbe narrato la sua storia in modo
consi-stente e dettagliato,
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assi-
stenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permet-
tono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della
sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
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particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono docu-
menti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri
scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato
di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni
del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che il ricorrente ha allegato di avere perso ogni contatto con la
Georgia e quindi non gli sarebbe possibile comunicare con la sua
famiglia per ottenere un documento di viaggio (cfr. audizioni del
14 aprile 2009 pag. 5 e del 23 aprile pag. 3); che, postagli la domanda
sul perché egli non si sarebbe rivolto a qualche servizio o il comune
per farsi aiutare a prendere contatto con i suoi familiari, egli ha
semplicemente risposto di conoscere solo il numero di suo fratello; che
tale risposta non può essere ritenuta accettabile nell'era dell'internet
dove un'informazione del genere è facilmente ottenibile usando un
motore di ricerca; che, inoltre, non avrebbe pensato a contattare
l'Ambasciata georgiana a Berna per farsi rilasciare un qualche
documento; che, peraltro, avrebbe potuto contattare i suoi colleghi di
lavoro, se fosse stato realmente interessato a procurarsi dei documenti
di viaggio,
che il ricorrente ha allegato nel corso della procedura di prima istanza
di essere espatriato legalmente munito della sua carta d'identità con la
quale si sarebbe recato ad F._______ (Ucraina) (cfr. audizioni del
14 aprile 2009 pag. 6 e del 23 aprile 2009 pag. 4); che nella prima
audizione ha dichiarato di essere stato controllato mentre, nella
seconda audizione lo ha smentito per poi ritornare alla prima versione
in sede di ricorso (cfr. ibidem e ricorso pag. 2); che, inoltre, non è
concepibile che il ricorrente non abbia controllato la data di scadenza
della propria carta d'identità in vista del suo espatrio,
che, inoltre, varcare il confine Schengen, non costituisce un'impresa
facile ed è inverosimile il fatto di potere superare i controlli delle
autorità di immigrazione senza essere in possesso di un documento
d'identità,
che, inoltre, è rimasto vago per quanto riguarda il viaggio tra l'Ucraina
e la Svizzera, dichiarando di non sapere quali Paesi avrebbe attraver-
sato, nonostante egli avrebbe potuto scendere dal TIR per fare i suoi
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bisogni e quindi aveva l'opportunità di guardarsi attorno e notare
almeno qualche scritta di un cartello stradale (cfr. audizione del
23 aprile 2009 pag. 4),
che, peraltro, si è contradetto sui costi del viaggio, allegando nella
prima audizione che avrebbe costato USD 4000.-, mentre nella
seconda USD 3700.- (cfr. audizioni del 14 aprile 2009 pag. 7 e del
23 aprile 2009 pag. 4),
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale
amministrativo federale (TAF) ha ragione di concludere che l'insor-
gente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla-
tore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e
sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifesta-
mente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta
irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una
sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché
dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Georgia per il timore di essere ucciso in patria dopo aver
rincontrato e riconosciuto due poliziotti che l'avrebbero rapito nel 1999
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(cfr. audizioni del 14 aprile 2009 pag. 5 e del 23 aprile 2009 pagg. 7, 8
e 16),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, inoltre, il ricorrente ha dichiarato in un primo momento che i due
uomini l'avrebbero torturato per una settimana, per poi allegare che gli
avrebbero causato due tagli lungo l'addome soltanto all'inizio del
sequestro (cfr. audizione del 23 aprile 2009 pag. 7); che, inoltre, ha
asserito che uno dei due uomini gli avrebbe messo dei cerotti e
l'avrebbe disinfettato con dell'iodio e di aver così sopravvissuto per
una settimana; che, peraltro, dopo la sua liberazione, si sarebbe
limitato a farsi disinfettare da un medico amico di sua moglie anziché
recarsi in un ospedale, oppure in una struttura adeguata per farsi
curare; che, pertanto, tale modo di agire è completamente illogico, in
quanto una delle due cicatrici ha una lunghezza di 30 cm ed uno
spessore di 2 cm (cfr. ibidem pag. 10); che, inoltre, un medico gli
avrebbe senz'altro dato un certificato medico che avrebbe riportato la
data dell'intervento, rispettivamente dell'inizio delle cure, il quale
avrebbe potuto presentare quale mezzo di prova sia in Georgia contro
i due uomini, sia in Svizzera nella presente procedura d'asilo,
che, in simile evenienza, risulta altrettanto illogico che egli abbia but-
tato la foto scattatagli dopo la tortura e trasmessa alla famiglia per
ottenere il riscatto chiesto (cfr. ibidem),
che, inoltre, l'autore del gravame ha dichiarato nella prima audizione di
aver denunciato il rapimento alla polizia di C._______, mentre nella
seconda audizione egli ha smentito tutto, allegando di non aver sporto
denuncia per il timore che succedesse qualcosa a sua moglie e a suo
figlio (cfr. audizioni del 14 aprile 2009 pag. 5 e del 23 aprile 2009 pag.
11),
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che, peraltro, non risulta verosimile che il ricorrente non sappia come
suo fratello e sua moglie abbiano fatto a procurare USD 100000.- per il
riscatto (cfr. audizione del 23 aprile 2009 pagg. 10 e 11), in quanto
almeno dopo la sua liberazione ed in vista di un rimborso doveva
capire da dove veniva il prestito, siccome sua moglie in qualità di
casalinga certamente non sarebbe stata in grado di restituire tale
somma ed il creditore si sarebbe sicuramente fatto notare prima o poi,
che, in aggiunta, egli si è contraddetto sulle date della sua storia,
allegando nella prima audizione che il 20 marzo 2009 avrebbe
rincontrato i due uomini i quali gli avrebbero sparato il giorno
successivo, mentre nella seconda audizione ha datato i due avveni-
menti in data 18, rispettivamente 20 marzo 2009 (cfr. audizioni del
14 aprile 2009 pag. 5 e del 23 aprile 2009 pagg. 7 e 8),
che, inoltre, in sede di ricorso, l'autore del gravame non s'è espresso
circa le contraddizioni rilevate dall'UFM,
che, peraltro, il motivo fatto valere dal ricorrente nell'ambito della
procedura in esame, ovvero il tentato omicidio di una persona da parte
di terzi, è, come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevante e non
costituisce di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di
rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la
concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi
(che presuppone una decisione di principio del Consiglio federale che
non è notoriamente data nel caso concreto),
che, per di più, l'insorgente non ha neanche denunciato alle autorità
del suo Paese quanto accaduto il 20, oppure il 21 marzo 2009,
nonostante avrebbe avuto la possibilità di farlo,
che, oltre a ciò, non v'è ragione di ritenere che il ricorrente non possa
ottenere dalle autorità in Georgia, se opportunamente sollecitate,
un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegit-
timo di terzi nei suoi confronti,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come,
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichia-
razioni rese dal ricorrente,
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che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM è rettamente non
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2
lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è am-
missibile,
che, inoltre, la situazione vigente in Georgia non appare, notoria-
mente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata
che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
ha una certa formazione scolastica ed ha un'esperienza professionale
quale perito elettronico (cfr. audizioni del 14 aprile 2009 pag. 2 e del
23 aprile pag. 5); che, inoltre, v'è ragione di ritenere che il ricorrente
disponga in Patria di un'importante rete sociale, ritenuto che la sua
famiglia vive ancora in loco (cfr. audizione del 14 aprile pag. 3); che
l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni
della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]),
senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della pos-
sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disat-
teso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sempli-
ficata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
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tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato
dall'insorgente il 16 luglio 2009.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di CHF 600.-, versato il 16 luglio 2009, è computato
con le spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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