Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D4271/2009
Sen t e n z a d e l 4 n o v emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Daniele Cattaneo, Presidente del collegio,
Emilia Antonioni, Claudia CottingSchalch;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), Armenia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 2 giugno 2009 / N […].
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Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 20 aprile 2009;
i verbali d'audizione del 6 maggio 2009 (di seguito: verbale 1) e del
18 maggio 2009 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
2 giugno 2009, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. avviso di
ricevimento [act. UFM A 17/1]);
il ricorso del 2 luglio 2009 (cfr. plico raccomandato; data d'entrata:
3 luglio 2009) con i seguenti allegati una copia della succitata decisione
dell'UFM (allegato 1) e una copia di un appuntamento per una
consultazione presso il Dr. med. C._______ fissato per il 9 luglio 2009
(cfr. allegato 2);
la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito:
il Tribunale) del 7 luglio 2009 con la quale ha rinunciato, ritenuta la
sussistenza di motivi particolari, a chiedere al ricorrente il versamento di
un anticipo a copertura delle presunte spese processuali;
la decisione incidentale del Tribunale del 7 luglio 2009 tramite quale ha
altresì invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 10
agosto 2009;
la risposta al ricorso dell'UFM del 16 luglio 2009;
la decisione incidentale del Tribunale del 22 luglio 2009 con la quale ha
invitato il ricorrente ad inoltrare una replica entro il 24 agosto 2009;
lo scritto del 24 agosto 2009 con il quale l'insorgente chiede una proroga
del predetto termine (cfr. plico raccomandato; data d'entrata: 25 agosto
2009);
la decisione incidentale del Tribunale del 31 agosto 2009 tramite quale ha
prorogato il succitato termine fino al 7 settembre 2009;
la replica del 1° settembre 2009 (cfr. plico raccomandato; data d'entrata:
2 settembre 2009) con allegato un rapporto medico del Dr. med.
C._______ del 24 agosto 2009;
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l'ordinanza del Tribunale del 12 luglio 2011 nella quale ha invitato il
ricorrente a produrre un certificato medico attuale e circostanziato relativo
al suo stato di salute entro il 2 agosto 2011 con la comminatoria che in
caso di decorso del termine, il Tribunale riterrebbe che il ricorrente non
soffra attualmente di problemi di salute ostativi all'allontanamento;
lo scritto del 28 luglio 2011 (cfr. plico raccomandato; data d'entrata:
29 luglio 2011) con il quale l'insorgente chiede una proroga del predetto
termine, in quanto necessiterebbe di ulteriori esami come ad esempio la
sonografia prevista per il 4 agosto 2011;
lo scritto del 7 settembre 2011 con allegati i certificati medici del
27 luglio 2009, del 5 agosto 2011, dell'11 agosto 2011 e altri risultati
d'analisi, trasmessi all'UFM per conoscenza;
lo scritto dell'autorità inferiore del 16 settembre 2011 che prende atto
della guarigione del ricorrente;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
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stessa (art. 48 cpv. 1 lett. ac PA), e che è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del
diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA),
né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5);
che dalle audizioni si evince che l'interessato, cittadino armeno di padre
armeno e di madre azera, è nato a D._______ nella provincia di Lori
(Armenia) dove avrebbe vissuto fino al 1994; che in seguito si sarebbe
trasferito a E._______ nel distretto di Krasnodar (Russia) dove sarebbe
rimasto fino al 2004 dopodiché avrebbe soggiornato a F._______
(Russia) fino al 19 aprile 2009 (cfr. verbale 1, pagg. 1 seg. e 7);
che il richiedente ha dichiarato che nel 1992 sarebbe stato chiamato a
svolgere il servizio militare presso un reparto speciale di ricognizione a
G._______, nella provincia di Lori (Armenia), e trasferito poi nella zona di
conflitto del NagornoKarabagh contro gli azeri; che nell'autunno 1993,
durante un'azione di guerra, il suo battaglione sarebbe stato attaccato e
quaranta dei suoi commilitoni sarebbero caduti sotto il fuoco nemico; che,
essendosi arreso alla superiorità azera, il resto del corpo armato
dell'interessato avrebbe quindi indietreggiato, battendo la ritirata; che in
tale occasione i generali armeni ubriachi avrebbero mirato ai propri militi
in fuga, colpendone alcuni; che, alla luce di tali avvenimenti, l'interessato
avrebbe quindi disertato e si sarebbe riparato presso una famiglia armena
della zona; che grazie al padre, giunto sul posto dopo esser stato
chiamato dalla famiglia ove il soggetto si sarebbe rifugiato, avrebbe
potuto far rientro a casa; che, in quanto ricercato quale disertore e
testimone, egli si sarebbe poi nascosto subito presso dei vicini di casa,
mentre il genitore sarebbe stato arrestato con l'accusa di aver nascosto il
figlio traditore; che dopo tre mesi, uscito il padre dal carcere, il richiedente
sarebbe poi espatriato grazie all'intervento del suo ex allenatore di
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Basket; che si sarebbe quindi recato dapprima a E._______ e poi a
F._______ nel 2004; che nel 2006 avrebbe sposato una cittadina
georgiana la quale sarebbe stata malmenata assieme all'interessato nel
febbraio 2009 quando un commando della polizia russa avrebbe fatto
irruzione presso il loro domicilio in cerca della compagna a causa delle
sue origini; che egli avrebbe quindi nascosto la convivente e suo figlio
presso alcuni amici nei dintorni di (…) e sarebbe fuggito dalla Russia in
data 19 aprile 2009; che, infine, egli ha dichiarato di aver scoperto nel
2006 di essere affetto dall'epatite C ma non avrebbe intrapreso alcunché
per mancanza di fondi (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.; verbale 2, pagg. 7
seg. e 15);
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le dichiarazioni
dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo non sufficientemente motivate,
contraddittorie, incompatibili con l'esperienza generale di vita e dell'agire,
inverosimili come pure irrilevanti;
che, in particolare, il richiedente avrebbe lasciato il suo Paese, vivendo
ininterrottamente in uno Stato terzo per ben 15 anni senza mai far rientro
in patria ma senza motivare in modo sufficientemente dettagliato
l'attualità di eventuali persecuzioni di sorta nel proprio Paese d'origine;
che egli non avrebbe più avuto relazioni con l'Armenia, segnatamente col
padre, da oltre dieci anni; che, interrogato in merito, egli avrebbe allegato
di aver saputo di essere ricercato dal padre stesso, col quale non
avrebbe tuttavia più contatto alcuno da lungo tempo; che in seguito
avrebbe asserito che dei conoscenti armeni avrebbero visto la sua foto
passaporto, vecchia di almeno 15 anni, presso imprecisati uffici di polizia
a D._______;
che, inoltre, egli avrebbe allegato di essersi arruolato nell'estate del 1992,
di essere stato mandato in guerra nel NagornoKarabagh nell'estate del
1992, di esservi stato tuttavia solo per tre mesi, per poi dire invece di
essere fuggito da tale luogo nell'autunno del 1993;
che circa la fuga dall'esercito, avrebbe poi fornito versioni contrastanti
dichiarando da una parte di essere scappato giù nelle vallate, oppure di
esser andato sulle montagne;
che avrebbe asserito di non essere in grado di contattare suo padre in
patria per poi dichiarare che durante la fuga dalla guerra, egli avrebbe
potuto addirittura mettersi in contatto tramite telefono; che il padre
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sarebbe per contro subito accorso percorrendo un lungo tratto da
D._______ fino al NagornoKarabagh, in taxi; che, in aggiunta,
interrogato se egli avesse o meno contatti con sua sorella e suo zio in
Azerbaijan, egli avrebbe allegato di non avere né numero né indirizzo,
mentre poi avrebbe smentito il tutto indicando che lo zio avrebbe in realtà
telefonato a casa del padre per annunciare la morte della madre;
che avrebbe altresì indicato di non aver potuto ottenere il passaporto
russo, nonostante ne avesse i requisiti, e ciò a seguito dei problemi sorti
con i caucasici, per poi ammettere che in realtà tra l'Armenia e la Russia
non sussisterebbe alcun problema, facendo quindi anche dubitare
dell'asserita persecuzione nei suoi confronti da parte dell'attuale Paese di
residenza;
che circa i suoi problemi in Russia, egli stesso avrebbe segnalato che in
realtà la polizia stesse ricercando la sua compagna e convivente di
origine georgiana e che gli armeni in Russia non avrebbero problemi di
sorta;
che, tutto ciò ritenuto, l'autorità inferiore ha quindi concluso
all'inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti;
che poi, quo all'obbligo di prestare il servizio militare, l'UFM ha ritenuto
che tale obbligo interesserebbe tutti i cittadini armeni di sesso maschile
tra i 18 e i 27 anni e non vi sarebbero indizi che in Armenia le persone
obbligate al servizio militare vengano convocate in modo mirato per
motivi rilevanti dal punto di vista dell'asilo; che in Armenia i renitenti alla
leva o i disertori verrebbero puniti esclusivamente per motivi legittimi dal
punto di vista dello Stato di diritto; che anche ammettendo che
l'interessato avesse abbandonato il proprio Paese già in età di leva, non
si ravviserebbe nella fattispecie quindi altro nell'eventuale agire di detto
Stato che un legittimo perseguimento dell'interesse pubblico di cui ai
propri regolamenti giuridico militari in caso applicabili; che, per tali motivi,
l'autorità inferiore ha ritenuto la diserzione quale motivo irrilevante in
materia d'asilo;
che, infine, l'UFM ha ritenuto che l'asserito problema di salute nella forma
di un'epatite C, sarebbe trattabile sia in Armenia sia in Russia, poiché
sarebbero presenti in loco sufficienti strutture sanitarie;
che, in sunto, l'UFM ha ritenuto che il racconto del richiedente non
soddisferebbe né le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi,
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né quelle richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi
dell'art. 3 LAsi ed ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato
dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Armenia, oppure
verso la Russia, siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM,
sostenendo, per quanto è qui di rilievo, di aver presentato delle
dichiarazioni precise, concordanti e conformi alla logica e alla realtà
rimandando a quanto allegato nella seconda audizione; che sarebbe poi
in pericolo di vita in Armenia poiché considerato un traditore della patria;
che, di conseguenza, sarebbe legittimato ad invocare l'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), in quanto un suo
ritorno sarebbe inammissibile; che, inoltre, ha affermato di soffrire di
epatite C ed ha prospettato l'invio di un certificato medico;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo, in
via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria e la
trasmissione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo giudizio; che ha,
altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo;
che, nella risposta al ricorso, l'UFM ha considerato, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, che il ricorrente avrebbe già goduto
precedentemente in Russia di un supporto medico a F._______ dal 2006
ove egli avrebbe portato a termine opportune e compiute analisi mediche;
che, a mente dell'UFM, siccome egli avrebbe esercitato in Russia diverse
attività lucrative, che tra l'altro gli avrebbero permesso di racimolare in
breve tempo una somma considerevole per effettuare il viaggio in
Svizzera, andrebbe disattesa l'allegazione secondo cui non si sarebbe
fatto curare in Russia per mancanza di mezzi finanziari; che, infine, ha
rimandato ai considerandi della sua decisione;
che, nella replica, l'insorgente ha, in sostanza e per quanto è qui di rilievo,
rimandato a quanto allegato nel ricorso ed ha presentato un certificato
medico del Dr. med. C._______ dal quale emergerebbe sostanzialmente
che sarebbe in corso una terapia topica per la pelle a causa di probabile
acne rosacea e che i futuri trattamenti dipenderebbero dall'evoluzione
della patologia cutanea;
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che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a
persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati; che esso
comprende il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo
della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi);
che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della
condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve
provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la
qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una
probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in
particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate
o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un
richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo
[GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè
resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili
di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o
meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi.
Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una
valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole
allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio
dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando,
contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni
dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1; GICRA 1995
n. 23);
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che da un punto di vista della rilevanza, i motivi d'asilo legati alla
diserzione, giova rilevare che, secondo la giurisprudenza di codesto
Tribunale, un'eventuale sanzione per renitenza non costituisce una
persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali;
che, segnatamente, tale è il caso quando la sanzione è aggravata, o
sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi o,
indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione
nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella
norma citata o la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale
(cfr. GICRA 2004 n. 2 consid. 6b/aa pagg. 16 seg., GICRA 2003 n. 8,
GICRA 2002 n. 19 consid. 6d pagg.156 segg., GICRA 2001 n. 15 consid.
8d/da pag. 117; Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
[ACNUR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer
le statut de réfugié, Ginevra, gennaio 1992, ch. 167 segg., pagg. 43
segg.; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pagg. 258 seg.; OSAR (ed.),
Manuel de la procedure d'asile e de renvoi, Berna 2009, pag. 185;
sentenze del Tribunale amministrativo federale D2881/2007 del
30 giugno 2010 consid. 5, E4484/2010 del 25 giugno 2010 consid. 4.2 e
D4378/2006 del 3 febbraio 2010 consid. 4.4);
che, in casu, il ricorrente non ha presentato alcun elemento suscettibile di
far ritenere che egli sia stato condannato o possa essere condannato ad
una pena a fine persecutorio in Armenia ai sensi da quanto sopra esposto
(cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale D2881/2007 del
30 giugno 2010 consid. 5 e D1742/2007 del 22 marzo 2007 consid. 6.2);
che, per quanto riguarda l'evocata persecuzione durante il suo soggiorno
in Russia, questo Tribunale rileva che detti motivi, quelli con la polizia
russa a F._______, legati ad un Paese terzo, sono, come facilmente
riconoscibili, palesemente irrilevanti ai sensi dell'asilo e non costituiscono,
di per sé, elemento proprio a giustificare la qualità di rifugiato;
che, ciò detto, nel gravame, il ricorrente non è nemmeno entrato nel
merito delle divergenze rilevate dall'UFM, limitandosi a contestare in
modo generale e rimandando a quanto da egli allegato in sede
d'audizione e senza peraltro più nulla menzionare nell'atto ricorsuale, né
in sede di replica i fatti concernenti le persecuzioni subite in Russia;
che, per il resto e ritenuto l'apprezzamento corretto dei fatti da parte
dell'autorità inferiore sul punto dell'asilo, per evitare ulteriori ripetizioni, si
rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM la quale ha altresì
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ritenuto inverosimile il racconto concernente i motivi d'asilo legati alla
Russia;
che ovvero, alla luce delle dichiarazioni contraddittorie e non
circostanziate dal ricorrente, che portano su punti essenziali della sua
domanda d'asilo, v'è ragione di concludere alla loro inverosimiglianza;
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di
riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo,
destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata;
che, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio
federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44
cpv. 1 LAsi);
che, il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto
1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20),
giusta la quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che per gli stessi motivi sopra elencati non emergono dalle carte
processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento dell'insorgente sia in Armenia sia in Russia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti
contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
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contrariamente a quanto pretenderebbe nel ricorso in modo totalmente
stereotipato;
che quo alla liceità dell'allontanamento – in casu in Armenia –
compatibilmente con lo stato di salute del ricorrente, la già Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) e questo Tribunale ha ritenuto
e ritiene, in linea peraltro con la giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell'uomo (Corte EDU), che la situazione generale che regna in un
paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le
disposizioni della Convenzione (cfr. GICRA 1995 n. 12 consid. 10a
pagg. 110 segg. nonché relativi riferimenti); che le scarse infrastrutture e
conoscenze mediche nel paese d'origine o di provenienza non
costituiscono incondizionatamente un ostacolo all'esecuzione
dell'allontanamento; che, conformemente all'applicazione fatta dell'art. 3
CEDU dalla citata Corte, nemmeno l'eventuale riduzione, anche in
maniera significativa, dell'aspettativa di vita di uno straniero, in caso di
allontanamento dal nostro paese, non costituisce di per sé una violazione
dell'art. 3 CEDU; che soltanto in circostanze straordinarie e in ragione di
gravi motivi medici, un siffatto diritto può essere riconosciuto (cfr.
sentenza della Corte EDU del 27 maggio 2008 nel caso N. c./ Regno
Unito, ricorso [n. 26565/05], n. 42; GICRA 1993 n. 38 pagg. 274 segg.);
che nel caso concreto non è dato rilevare – in sostanza per le ragioni che
verranno indicate più oltre – alcun serio indizio secondo cui l'insorgente
potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato
di un trattamento contrario a siffatte disposizioni; che, in altri termini, il
ricorrente non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni
non contraddette, sufficientemente gravi, precise e concordanti quo ad un
pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari
all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. Tortura;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44
cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 3 LStr);
che, inoltre, la situazione vigente in Armenia non risulta caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, con
una formazione discreta ed un'esperienza professionale quale calzolaio
(cfr. verbale 1, pag. 2); che, inoltre, dispone di una rete familiare in patria,
segnatamente il padre a D._______ (Armenia); che, alla luce delle sue
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allegazioni inverosimili, codesto Tribunale non esclude che egli abbia una
rete sociale molto più vasta di quanto asserito;
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possa giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24);
che, infatti, quo all'evocata epatite C di cui sarebbe affetto, nella replica
l'insorgente stesso non l'ha più menzionata, limitandosi unicamente ad
evocare la necessità di "una terapia topica per la pelle a causa di
probabile acne rosacea" (cfr. replica, pag. 1); che, inoltre, si evince dal
certificato medico, allegato all'atto di replica, che è stata esclusa
un'epatite C attiva, che non sarebbe necessario intraprendere un
trattamento specifico come pure il fatto che è stata formulata una
prognosi favorevole in mancanza di un trattamento (cfr. certificato medico
del Dr. med. C._______ del 24 agosto 2009, pag. 1);
che anche l'ultimo certificato medico dell'11 agosto 2011 allegato con
scritto del 7 settembre 2011 conferma la guarigione del ricorrente e che
non sono più necessari ulteriori controlli;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine, oppure in Russia, è ragionevolmente esigibile (art. 44
cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2
LStr);
che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34
consid. 12); che, infatti, al di là del fatto che essendo cittadino può far
rientro in patria, egli può altresì riottenere un permesso di soggiorno in
Russia, come prima della sua fuga (cfr. verbale 1, pag. 4); che
l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e
la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, premesso ciò, l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; che
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l'autorità inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106
LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
pagamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: