Corte IV
D-427/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° f e b b r a i o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima;
cancelliere Carlo Monti;
A._______,
Benin,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento, decisio-
ne dell'UFM del 21 gennaio 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-427/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 7 dicem-
bre 2009 in Svizzera;
i verbali d'audizione del 15 dicembre 2009 e dell'11 gennaio 2010;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) del 21 genna-
io 2010, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. risultanze
processuali);
il ricorso del 22 gennaio 2010 (data d'entrata 25 gennaio 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF)
per fax in data 25 gennaio 2010;
gli ulteriori fatti che, se del caso, verranno ripresi nei considerandi che
seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condi-
zioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché al-
l'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
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che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza può essere redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha di-
chiarato di essere originario di B._______, con ultimo domicilio a
C._______ nel dipartimento di D._______dal 1995 fino a novembre
2009 (cfr. verbale d'audizione del 15 dicembre 2009, pagg. 1 e 2),
che l'interessato ha affermato di essere espatriato a novembre 2009
per il timore di essere ucciso da parte di sua zia, la quale avrebbe vo-
luto sacrificarlo per un rito voodoo praticato dalla sua famiglia; che per
tale ragione la parente avrebbe mandato un uomo, quattro o cinque
persone, oppure degli assassini, a prenderlo a partire dalla prima setti-
mana di ottobre, una settimana prima della morte di suo padre - il qua-
le si sarebbe sempre rifiutato di sacrificarlo -, oppure dopo tale evento
dall'ottobre 2009 in poi; che l'interessato, avvertito da un certo
E._______, si sarebbe quindi nascosto un “po' dappertutto”, in un an-
golino, oppure per strada; che sarebbe quindi espatriato con l'aiuto di
un uomo bianco (cfr. verbali d'audizione del 15 dicembre 2009, pagg. 5
e 6 nonché dell'11 gennaio 2009, pagg. 3, 4 e 5),
che nella decisione impugnata l'UFM ha constatato, da un lato, che il
Consiglio federale in data 8 dicembre 2006 ha inserito il Benin nell'e-
lenco dei Paesi sicuri e, dall'altro ritenuto che le allegazioni in materia
d'asilo presentate dal richiedente sarebbero contraddittorie ed illogi-
che, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli in-
dizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in
patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, nonché pronunciato l'allontana-
mento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamen-
to siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha ribadito la verosimiglianza dei suoi mo-
tivi d'asilo, in quanto nel suo Paese vi sarebbero ancora delle tradizioni
per le quali le persone verrebbero uccise e sacrificate in nome di anti-
chi rituali; che vi sarebbero stati degli assassini che gli avrebbero dato
la caccia per ucciderlo, ragione per cui sarebbe fuggito dal villaggio;
che, inoltre, la polizia non agirebbe e non farebbe alcunché per fermar-
li; che, peraltro, nessuno chiederebbe la protezione delle autorità, mo-
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tivo per cui non avrebbe avuto alcun senso di richiederla, in quanto
non verrebbe protetto; per di più, riterrebbe preciso e ricco di dettagli il
suo racconto; che non vi sarebbero contraddizioni, ma meri equivoci
linguistici; che, in merito al numero delle persone che l'avrebbero cer-
cato, ha allegato di aver pensato di essere stato chiesto sia il numero
di quelli che avrebbe incontrato personalmente sia quelli che di cui sa-
prebbe che lo cercavano, benché non li avrebbe visti personalmente,
in quanto avrebbe fatto in tempo a fuggire,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annulla-
mento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua do-
manda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese pro-
cessuali e del relativo anticipo,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una doman-
da d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe-
derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a
meno che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale in-
serisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese;
che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per
quanto attiene alla sua situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi del-
l’art. 34 cpv. 1 LAsi va intesa in senso lato: comprende non soltanto i
seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzio-
ne dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire
umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18),
che peraltro, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che
implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35, consid. 4.3, pag. 247),
che visto l'inserimento del Benin a partire dall'8 dicembre 2006 da par-
te del Consiglio federale nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni,
sussiste una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese,
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che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la pre-
sunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione;
che l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri-
spetto a quella di cui all'impugnata decisione e che le allegazioni deci-
sive in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, pur te-
nendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto,
che il ricorrente in particolare non è riuscito a fornire dettagli né in me-
rito allo scopo del rito al quale avrebbe dovuto essere sottoposto, né
circa la ragione per la quale sarebbe stato scelto proprio lui, limitando-
si a dichiarare che si tratterrebbe di “una tradizione vecchia“ senza for-
nire alcun dettaglio, nonostante abbia allegato di essere cresciuto in
una famiglia che da sempre praticava questo rito; che, in tale ambito,
risulta incredibile che suo padre non gli abbia mai raccontato di più, vi-
sto pure il fatto che sua zia abbia già provato a sacrificarlo in passato
(cfr. verbale d'audizione del 15 dicembre 2009, pag. 5); che, inoltre,
non ha saputo indicare la data precisa in cui sarebbe morto suo padre,
ovvero il fatto alle base del suo racconto, in quanto lo stesso genitore
l'avrebbe sempre protetto dal rito fino al suo decesso (cfr. ibidem); che
pur essendo, a suo dire analfabeta, doveva essere al corrente di que-
sto fatto, considerando altresì che suo padre sarebbe morto poco pri-
ma del suo espatrio; che, inoltre, non ha saputo fornire alcuna data
precisa in merito agli incontri con le persone che lo volevano catturare
ed al loro numero variando tra una, quattro o cinque persone (cfr. ver-
bali d'audizione del 15 dicembre pag. 6 e dell'11 gennaio 2010,
pag. 4); che, in tale ambito, non lo soccorre l'affermazione ricorsuale
secondo cui non li avrebbe visti, in quanto sarebbe riuscito a fuggire,
siccome dalla prima audizione si evince proprio il contrario; che, infatti,
egli ha asserito di essere fuggito allorquando un ragazzo avrebbe indi-
cato ai quattro uomini il ricorrente; che tale reazione la poteva soltanto
avere nel caso in cui avesse effettivamente visto la scena di persona
(cfr. verbale d'audizione del 15 dicembre 2009, pag. 6); che nella se-
conda audizione, l'insorgente sorprendentemente racconta tale episo-
dio menzionando soltanto una persona (cfr. verbale d'audizione
dell'11 gennaio 2010, pag. 4); che, risulta altrettanto incredibile il fatto
che egli sia rimasto in loco per almeno un mese sapendo di essere ri-
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cercato dagli uomini di sua zia (cfr. verbale d'audizione del 15 dicem-
bre 2009, pag. 6); che, ciò risulta ancora più illogico, considerato il fat-
to che con la morte di suo padre è pure scomparsa l'unica persona
che sarebbe riuscita a prevenire che egli venisse sacrificato (cfr. ver-
bale d'audizione del 15 dicembre 2009, pag. 5); che, infine, l'allegazio-
ne secondo cui le autorità in loco non agirebbero non può essere rite-
nuta, in quanto è priva di alcun fondamento; che, infatti, non v'è motivo
di ritenere che egli non possa ottenere in patria, se opportunamente
sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire il-
legittimo di terzi nei suoi confronti,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Benin
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confede-
razione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83
cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed im-
mediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novem-
bre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Be-
nin non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o vio-
lenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella to-
talità del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
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che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a-
silo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del
ricorrente; che, infatti è ancora giovane ed ha un'esperienza professio-
nale quale falegname; che, infine, ritenuta l'inverosimiglianza dei suoi
motivi d'asilo, si può partire dal presupposto che l'insorgente disponga
in patria di una rete sociale, ovvero sua zia e verosimilmente altre per-
sone, ossia amici, considerato il fatto che il ricorrente abbia vissuto a
C._______ negli ultimi quattordici anni,
che l'insorgente non ha tanto meno preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che potrebbero giustificare la sua ammissione
provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli
atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per
motivi medici;
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente rite-
nuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83
cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8
cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure pos-
sibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confer-
mata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
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che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del TAF, entro un termi-
ne di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il F._______ (plico raccomandato; allegato: bollet-
tino di versamento)
- UFM, F._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notifi-
care la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento
allegato al Tribunale amministrativo federale)
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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