Corte IV
D-4272/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Jenny de Coulon
Scuntaro;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 24 giugno 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4272/2009
Fatti:
A.
Il 3 maggio 2009, l'interessato, con ultimo domicilio a B._______, dove
ha vissuto fin dalla nascita, nell'Edo State (Nigeria), ha presentato una
domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per
quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione dell'11 maggio 2009 e
del 4 giugno 2009) d'essere espatriato per il timore, da un lato, di
essere ucciso da una società occulta con il nome di “C._______”
avente come membri “tutti i personaggi grossi del governo” e, dall'altro,
di essere arrestato dalla polizia. Infatti, dopo la morte del nonno il
5 ottobre 2008, membro della suddetta società, suo padre avrebbe
dovuto succedergli, ma si sarebbe rifiutato e sarebbe subentrato suo
zio. Nonostante ciò, la società occulta avrebbe minacciato a più
riprese sia il padre, sia la sua famiglia. In seguito, in data 14 o
15 gennaio, oppure nel febbraio 2009 (cfr. verbali d'audizione
dell'11 marzo 2009 pagg. 3 e 6 nonché del 4 giugno 2009 pagg. 6 e 7),
avrebbero ucciso suo padre e fatto trovare la sua salma davanti a casa
dell'interessato il 15, o 16 gennaio 2009 (cfr. verbali d'audizione
dell'11 marzo 2009 pag. 6 e del 4 giugno 2009 pagg. 6 e 7). Lo stesso
e sua madre avrebbero quindi sporto denuncia presso le autorità
statali in loco, indicando i loro sospetti verso la società occulta
“C._______”. La polizia sarebbe però venuta a casa dell'interessato e
sua madre con l'intento di fermarli in febbraio 2009, ma non avendoli
trovati, avrebbe informato il vicino di casa del fatto che erano ricercati.
Dato che le minacce da parte della società occulta sarebbero
continuate e sarebbero stati ricercati dalle forze dell'ordine, il
richiedente si sarebbe recato assieme a sua madre in autobus a
D._______ (Nigeria), in data 11 marzo 2009, dove si sarebbero fermati
una settimana, oppure una settimana ed un giorno (cfr. verbali
d'audizione dell'11 maggio 2009 pagg. 6 e 7 nonché del 4 giugno 2009
pag. 3). Avrebbero quindi proseguito il loro viaggio in autobus per
E._______, dove avrebbero soggiornato per un giorno, per poi
continuare per F._______ (Niger) il 21, 22, oppure il 23 marzo 2009 a
bordo di un camion, o di un auto (cfr. verbali d'audizione
dell'11 maggio 2009 pagg. 2 e 7 nonché del 4 giugno 2009 pag. 3).
Durante la seguente traversata, sempre in camion, del Sahara,
sarebbe morta sua madre di fame, sete, caldo oppure di malaria
(cfr. verbali d'audizione dell'11 maggio 2009 pag. 7 e del
4 giugno 2009 pag. 5). Il richiedente avrebbe quindi raggiunto
G._______ (Niger) il 28 marzo 2009 e successivamente H._______ il
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12 aprile 2009, da dove si sarebbe poi imbarcato su un gommone il
23 aprile 2009 per arrivare in Sicilia, in un luogo a lui sconosciuto, il
25 aprile 2009, senza subire controlli e senza documenti. Infine,
avrebbe preso un treno da un luogo sconosciuto dapprima per Milano,
dove sarebbe arrivato il 26 aprile 2009, e poi un altro per Chiasso, in
data 3 maggio 2009.
B.
Con decisione del 24 giugno 2009, notificata al richiedente il
25 giugno 2009 (cfr. avviso di ricevimento agli atti), l'UFM non è
entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2
lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31).
L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interes-
sato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita,
esigibile e possibile.
C.
Il 2 luglio 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la
trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova
decisione nel merito della sua domanda d'asilo. Ha altresì presentato
una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali.
D.
Il 7 luglio 2009, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari, (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura ammini-
strativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricor-
rente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare
una risposta al ricorso entro il 24 luglio 2009.
E.
Il 15 luglio 2009, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la
reiezione del gravame.
F.
Il 21 luglio 2009, il TAF ha concesso al ricorrente un termine fino al
6 agosto 2009 per introdurre l'atto di replica.
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G.
Il 3 agosto 2009, l'insorgente ha presentato una replica.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
(LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6
LAsi).
2.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF).
3.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
4.
4.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
4.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
5.
5.1 Nella decisione del 24 giugno 2009, l'UFM ha considerato che il
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi
dell'art. 1 (recte: art. 1a) lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311] e non
ha addotto motivi scusabili che possano giustificare la mancata
esibizione di suddetti documenti. Infatti, egli avrebbe sostenuto che in
Nigeria non occorrerebbero documenti per identificarsi e che sarebbe
sufficiente dichiarare la propria identità a voce. Inoltre, avrebbe
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allegato di non avere abbastanza mezzi finanziari per ottenere il
passaporto, per poi contraddirsi dichiarando che gli sarebbe mancato
il tempo per richiederlo prima dell'espatrio. Peraltro, l'interessato
avrebbe avuto tempo a sufficienza per procurasi i documenti di
viaggio, ma non avrebbe fatto niente in merito. La scarsa volontà di
collaborare sarebbe testimoniata ulteriormente dal fatto che nella
seconda audizione avrebbe chiesto all'UFM se poteva prendere
contatto al suo posto con l'Ambasciata nigeriana, perché avrebbe
perso il numero di telefono. Inoltre, avrebbe fornito indicazioni
stereotipate, vaghe, contraddittorie e illogiche in merito al viaggio.
Difatti, avrebbe allegato di aver viaggiato dalla Nigeria fino in Svizzera
senza documenti ed avrebbe passato la frontiera con il Niger grazie al
suo passatore, nonostante avesse subito dei controlli. Per di più,
avrebbe asserito di aver pagato per l'intero viaggio soltanto CFA
10000.-, equivalenti a EUR 15.-, per due persone. In aggiunta,
sarebbe inverosimile il racconto della morte di sua madre, in quanto
sarebbe contro la logica dell'agire l'avere intrapreso un viaggio
attraverso il deserto, sprovvisti di acqua e di cibo. Pertanto, sarebbe
improbabile che sua madre sarebbe morta di fame, di sete e di caldo
già al secondo giorno di viaggio in camion, tenendo pure conto del
fatto che l'interessato non avrebbe fornito ulteriori specificazioni volte
a rendere più plausibile tale evento. L'UFM ha pure ritenuto
manifestamente contraddittorio, illogico e vago il racconto circa i suoi
motivi d'asilo. In particolare, l'interessato si sarebbe contraddetto sulla
data in cui sarebbe fuggito, dichiarando in una versione che il fatto
sarebbe avvenuto in data 11 marzo 2009, dopo aver ricevuto la notizia
dal vicino di casa di essere ricercato dalla polizia il giorno
antecedente, ovvero il 10 marzo 2009, ossia un martedì, mentre in
un'altra versione ha allegato di essersi trattato di un venerdì. Inoltre,
sarebbe illogico che la polizia sia andata ad informare il suo vicino di
casa, favorendo in tal modo la loro fuga. In aggiunta, sarebbe
insensato ritenere che le autorità non abbiano pensato di cercare sua
madre al mercato, dove lavorava, e lui a scuola. L'immagine d'incom-
petenza della polizia nigeriana nel trovarlo, striderebbe inoltre con
l'efficacia espressa nel timore di un arresto a D._______, ad oltre
250 km da casa sua. Per quanto riguarda la persecuzione da parte
della precitata società occulta, egli non avrebbe saputo indicare né chi
fosse venuto a casa sua per invitarlo ad aderire alla società, né
quando si sarebbero presentate tali persone. Per di più, non
risulterebbe coerentemente fondato il timore che avrebbe indotto il
richiedente alla fuga l'11 marzo 2009, ovvero quasi due mesi dopo la
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prima presunta minaccia, subita il 16 gennaio 2009, dopo la morte del
padre. L'UFM ha infine pronunciato l'allontanamento del ricorrente
nonché la relativa esecuzione ritenendola lecita, possibile e ragione-
volmente esigibile. Infatti, anche se minorenne, egli sarebbe in buona
salute, avrebbe una buona formazione scolastica di 11 anni nonché
un'esperienza lavorativa quale idraulico. Inoltre, egli disporrebbe di
una vasta rete familiare in Patria, tra cui la nonna, diversi zii e cugini.
5.2 Nel ricorso, l'insorgente sostiene che le dichiarazioni da lui rese
circa l'assenza di documenti sono altamente verosimili, ribadendo in
sostanza quanto già asserito in precedenza. Inoltre, non si potrebbe
pretendere da lui che prenda contatto con l'Ambasciata nigeriana in
Svizzera dal momento che sarebbe ricercato dalla polizia, giacché
sospettato di aver ucciso il padre. Peraltro, anche le circostanze del
viaggio da lui allegate dovrebbero essere considerate verosimili, in
quanto corrisponderebbero all'esperienza generale e fornirebbero dei
dettagli non irrilevanti per quanto concerne le singole tappe del
viaggio. In aggiunta, il ricorrente ritiene che l'UFM avrebbe dovuto
procedere ad ulteriori chiarimenti in relazione allo statuto di rifugiato e
in relazione all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare fa valere
di essere ancora minorenne e non avere più i genitori in Patria e quindi
nessun rapporto familiare intatto in Nigeria. Il suddetto Ufficio non
avrebbe neanche compiuto gli accertamenti richiesti dalla giurispru-
denza (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 2). Infine, in caso di
rientro, egli sarebbe costretto a vivere in una situazione in cui il
rispetto della sua dignità sarebbe gravemente minacciato e non si
saprebbe se la famiglia o quello che ne resta sarebbe disposta a
riprenderlo.
5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del
gravame, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso
ed il fatto che non vi sarebbe motivo di dubitare che i parenti del
ricorrente non lo vogliano accogliere con loro.
5.4 Nella replica il ricorrente ha osservato che nel caso concreto
l'UFM avrebbe dovuto effettuare le indagini necessarie prima dell'eva-
sione della decisione querelata circa la permanenza dei genitori o altri
membri della famiglia atti a permettere al ricorrente di ritrovare la sua
famiglia una volta eseguito l'allontanamento. Non sarebbe quindi
sufficiente indicare la presenza di altri familiari e l'inesistenza di
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elementi che potrebbero condurre i familiari stessi a non accogliere
l'insorgente qualora fosse rinviato in Nigeria.
6.
6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c).
6.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF]
2007/7 consid. 6).
6.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manife-
sta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una
sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché
dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
7.
7.1 Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni,
non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità
ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal
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momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo. In particolare, nella
prima audizione, egli ha dapprima dichiarato di non avere avuto il
denaro per chiedere il rilascio del passaporto, per poi fornire un'altra
versione, indicando di non avere avuto abbastanza tempo (cfr. verbale
d'audizione dell'11 maggio 2009 pag. 4). Inoltre, non soccorre
l'allegazione secondo cui non avrebbe mai richiesto in Nigeria un
documento di identità, perché non necessari, in quanto stereotipata e
non costituisce una ragione valida per giustificare la mancata
esibizione dei documenti ai sensi di legge. Per quanto riguarda il
viaggio, è inverosimile che il ricorrente abbia viaggiato nelle
circostanze descritte, senza documenti e senza subire controlli
(cfr. verbali d'audizione dell'11 maggio pag. 8 e del 4 giugno 2009
pag. 5). Inoltre, egli è stato vago nella narrazione non avendo saputo
indicare né il luogo dove sarebbe sbarcato in Sicilia, né la stazione da
cui avrebbe preso un treno per Milano. Peraltro, risulta contrario alla
logica dell'agire che il ricorrente abbia continuato il viaggio da
F._______ a G._______ con la madre, già malata di malaria prima
della loro partenza da F._______, considerato che tale traggito è
faticoso. Per di più, ad F._______ (Niger), avrebbe potuto soggiornare
ancora alcuni giorni e curarsi, visto che in Niger non temevano alcuna
persecuzione (cfr. verbale d'audizione dell'11 maggio 2009 pag. 8).
Oltre a ciò, nella seconda audizione, egli non ha più menzionato la
malattia della madre limitandosi soltanto ad allegare che sarebbe
morta di fame, sete e caldo (cfr. verbale d'audizione del 4 giugno 2009
pag. 5). In aggiunta, non risulta praticamente possibile che abbia
pagato soltanto la somma di CFA 10000.- (corrisponde a circa EUR
15.-) per il viaggio da F._______ fino in Svizzera (cfr. verbali
d'audizione dell'11 maggio 2009 pag. 8 e del 4 giugno 2009 pag. 4). Di
conseguenza, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio
d'espatrio, nonché l'inconsistenza delle dichiarazioni del ricorrente
circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere
che l'insorgente stia dissimulando siffatti documenti per i bisogni della
causa. Egli deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità. In siffatte circostanze, codesto
Tribunale non può che confermare - come ritenuto dall'autorità di
prime cure - l'assenza di motivi scusabili a favore del ricorrente per la
mancata esibizione dei documenti, ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a
LAsi.
7.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori
di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
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diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel prov-
vedimento litigioso, cui può essere rimandato. Oltre agli elementi
inconsistenti e contraddittori rilevati dall'UFM nel racconto del ricor-
rente ed evidenziati nella decisione impugnata, codesto Tribunale tiene
a sottolineare che l'intera vicenda da lui resa a fondamento della sua
domanda d'asilo, in particolare in merito agli avvenimenti legati alla
morte di suo padre, all'origine dei suoi problemi in Patria, sono
inverosimili, in quanto incoerente circa le date della morte del padre,
del giorno in cui avrebbe trovato la sua salma e del giorno in cui
sarebbe venuta la polizia a casa sua per arrestarlo (cfr. verbali
d'audizione dell'11 maggio 2009 pagg. 3 e 6 nonché del 4 giugno 2009
pagg. 6, 7, 8 e 9). Inoltre, essendo stato al corrente delle minacce
della società occulta nei confronti di suo padre e successiva uccisione,
risulta completamente incomprensibile il suo modo di agire, ovvero di
espatriare, a seconda delle versioni, dopo uno o due mesi dalla morte
del padre, solo quando avrebbe saputo di essere ricercato dalla polizia
e dopo due ulteriori minacce da parte di membri di “C._______”.
Peraltro, è insensato il fatto che egli non abbia almeno provato a
difendersi dinnanzi alle autorità, ad esempio ricorrendo ad un
avvocato, prima di espatriare. Infine, non v'è motivo di ritenere che egli
non possa ottenere in Patria, se opportunamente sollecitata,
un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di
terzi nei suoi confronti, rispettivamente un'equa procedura giudiziaria
in merito ad eventuali accuse o fermi, a sua mente ingiustificati da
parte delle autorità giudiziarie. Pertanto, in forza di quanto
sopraesposto, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese
dall'insorgente.
7.3 In considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità
d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di
rifugiato del ricorrente medesimo. Inoltre, non si giustificano neppure
delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza
di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
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7.4 Da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2
lett. a LAsi. Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi come pure art. 44 cpv. 1 LAsi
nonché art. 32 OAsi 1).
9.
9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
9.2 La questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile
dev'essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato
dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti
giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del TAF D-3975/2007 del
15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylver-
fahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un
tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.
10.
Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Del resto,
il ricorrente - ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni
decisive presentate - non ha né dimostrato il suo asserito timore di
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essere ucciso, né quello di essere arrestato e quindi l'esposizione ad
un reale e immediato rischio in caso di rientro in Patria.
11.
11.1 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che la situa-
zione vigente in Nigeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nell'integralità del territorio nazionale.
11.2 Dalle carte processuali non emergono neppure elementi che
possano ostare all'esecuzione dell'allontanamento, in ragione della
minor età riconosciuta al ricorrente dall'UFM. Infatti, il TAF osserva che
la giurisprudenza ha posto all'UFM alcuni obblighi derivanti dalla
Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF,
RS 0.107), tra cui segnatamente quello di adottare le misure
d'istruzione necessarie e adeguate al fine di accertare, già nel corso
dell'istruzione della causa, la possibilità per un minorenne non
accompagnato di essere preso in cura al suo rimpatrio, da un membro
della famiglia o da un istituto specializzato (GICRA 1999 n. 2 pag. 8).
La portata di tale obbligo deve essere considerata in funzione dell'età
del richiedente minorenne (GICRA 1998 n. 13 consid 5e bb pag. 100).
In altri termini, se da un lato, non può essere di regola rimproverata al
minorenne particolarmente giovane una violazione dell'obbligo di
collaborare, ancorché abbia addotto in modo insufficientemente chiaro
e completo gli argomenti a sostegno della sua domanda d'asilo,
dall'altro, ci si può attendere da un minorenne alla soglia della
maggiore età che dia delle indicazioni sufficientemente precise sulla
sua persona e sui motivi del suo espatrio, di modo che esse non
lascino dubbi sulla volontà del medesimo di collaborare con l'autorità.
Sarebbe infatti pretenzioso esigere da parte dell'UFM che quest'ultimo
proceda a delle misure istruttorie complementari sulla base di
allegazioni inverosimili.
Nella fattispecie, è d'uopo constatare che il ricorrente - in
considerazione dell'età dichiarata di 17 anni e otto mesi (nato il
29 febbraio 1992), della scolarizzazione che ha seguito fino al 2009,
nonché dell'attività professionale esperita insieme al padre idraulico
nei fine settimana, quando lo aiutava (cfr. verbale d'audizione
dell'11 maggio 2009 pag. 2) ed il viaggio intrapreso da solo fino in
Svizzera (cfr. verbali d'audizione dell'11 maggio 2009 pag. 8 e del
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4 giugno 2009 pag. 5) - è da considerarsi in grado, senza bisogno di
alcun aiuto particolare, di gestire la sua vita quotidiana. Infatti, se ha
potuto farlo all'estero, in particolare durante il viaggio per giungere nel
nostro Paese, ancor più potrà effettuarlo con facilità in Patria. Inoltre,
dispone in Patria di una vasta rete familiare capace di offrirgli un aiuto
al sostentamento, tra cui la nonna, diversi zii e cugini a B._______
(cfr. verbale d'audizione dell'11 maggio 2009 pagg. 3 e 4) e,
considerata l'inverosimilianza del suo racconto, non si può neanche
escludere che i suoi genitori non siano ancora in vita. Infine,
l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla
problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze,
codesto Tribunale ritiene che non può essere rimproverato all'UFM di
non avere proceduto alle necessarie ed adeguate misure d'istruzione
che il caso di specie imponeva. Detto Ufficio ha altresì rettamente
ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi
favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente -
anche se minorenne - di beneficiare di un adeguato reinserimento
sociale in Nigeria, dove, una volta rimpatriato, non sarà confrontato a
delle difficoltà insormontabili.
12.
Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento
indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile.
13.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate ai precedenti considerandi del presente giudizio.
Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecu-
zione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
14.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplifi-
cata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
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15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (per corriere interno; in copia; allegato:
incarto UFM n. di rif. N [...])
- I._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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