Corte IV
D-4275/2010/riv/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 g i u g n o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della Giudice
Claudia Cotting-Schalch,
cancelliera Vera Riberti;
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 7 giugno 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4275/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Sviz -
zera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso
al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento
circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro
della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la commi-
natoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scu-
sabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 27 aprile e del 27 maggio 2010;
la decisione dell'UFM del 7 giugno 2010, notificata all'interessato lo
stesso giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso dell'11 giugno 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 14 giugno 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale
(TAF) in data 14 giugno 2010;
i documenti che il ricorrente ha inviato al TAF in data 16 giugno 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF;
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che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in -
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice uni-
co, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata solo sommariamente;
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia ishan origi -
nario di C._______, nello stato di D._______, ove avrebbe vissuto sino
al 2005, (cfr. verbale d'audizione del 27 aprile 2010, pagg. 2 e 3); che
esso avrebbe lasciato il suo Paese nel mese di gennaio 2005 per il ti -
more di essere arrestato e imprigionato per aver partecipato a degli
scontri contro la polizia (cfr. verbale d'audizione del 27 aprile 2010,
pag. 6);
che il richiedente si sarebbe recato in Libia, passando dalla Repubbli-
ca del Benin, ma senza ricordare da quali altri paesi fosse transitato
(cfr. verbale d'audizione del 27 aprile 2010, pag. 9); che egli sarebbe
rimasto cinque anni a E._______, di cui tre anni e mezzo in prigione, e
avrebbe raggiunto l'Italia in barca nel 2010 e successivamente la Sviz-
zera in treno (cfr. verbale d'audizione del 27 aprile 2010, pagg. 8 e 9);
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi -
tà che soddisfa le esigenze legali;
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che nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'a-
silo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del -
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'e-
secuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibi-
le e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata con-
segna di documenti d'identità, rimandato a quanto già affermato nei
verbali di audizione, sostenendo di aver fornito motivi scusabili che
spiegano le ragioni che non gli hanno permesso di consegnare i docu-
menti richiesti; che, inoltre, ha dichiarato di aver esposto in modo det-
tagliato, sostanziato e coerente i propri motivi d'asilo; che, le contrad-
dizioni rilevate dall'UFM si riferirebbero essenzialmente a degli equivo-
ci su alcune date e che, per ragioni a lui ignote, le sue dichiarazioni
iniziali sarebbero state trascritte in modo scorretto; che, comunque, gli
elementi di verosimiglianza sovrasterebbero abbondantemente even-
tuali equivoci menzionati; che, infine, ha contestato l'esigibilità dell'al -
lontanamento verso la Nigeria, asserendo che, a causa degli scontri
con la polizia locale e del suo ruolo nel partito F._______, egli si
esporrebbe a pregiudizi e a trattamenti persecutori;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'auto-
rità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda
d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda di dispensa dal versa-
mento dell'anticipo delle spese processuali;
che, successivamente all'inoltro del ricorso, l'insorgente ha prodotto a
codesto Tribunale una copia di un certificato di origine (certificate of
identification/origin), una carta di membro del partito F._______ e tre
pagine del giornale nigeriano "G._______" del 22 gennaio 2005;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
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mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del la do-
manda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al -
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esi -
stenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi -
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti -
colari formalità amministrative (DTAF 2007/7, consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (DTAF 2007/7, consid. 6);
che, comunque, se il richiedente non aveva motivi scusabili per non
esibire dei documenti d'identità in procedura di prima istanza, non vi è
motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito, quand'anche
avesse a presentare siffatti documenti in sede ricorsuale (GICRA 1999
n. 16, consid. 5);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di due mesi dalla pre -
sentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri;
che egli si è in effetti semplicemente limitato a dichiarare di aver pos-
seduto nel suo Paese unicamente la carta d'identità, ma di averla
smarrita durante la fuga, ignorando però il luogo preciso (cfr. verbale
d'audizione del 27 aprile 2010, pag. 5) e di non aver fatto nulla per ot-
tenere i documenti validi dopo aver firmato il foglio di richiesta di ac-
quisizione di un documento di identità, poiché non aveva i documenti
(cfr. verbale d'audizione del 27 aprile 2010, pag. 6); che il ricorrente ha
asserito in seguito di aver perso la carta d'identità nazionale nel deser-
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to verso la Libia, senza poter indicare in quale nazione (cfr. verbale
d'audizione del 27 maggio 2010, pag. 2);
che, inoltre, egli ha dichiarato di aver contattato soltanto due volte, dal
giorno del deposito della sua domanda d'asilo, uno dei suoi fratelli per
farsi inviare la pagella scolastica, sostenendo però di non avere un in-
dirizzo in Svizzera dove farsi spedire tale documento e che, quando
confrontato al fatto che sin dal suo arrivo gli è stato comunicato l'indi -
rizzo svizzero presso il quale ricevere la posta, egli avrebbe semplice-
mente risposto di non sapere che sul promemoria figurasse l'indirizzo
(cfr. verbale d'audizione del 27 maggio 2010, pagg. 2 e 3); che, per di
più, avendo dichiarato di avere in patria la madre, quattro fratelli e tre
sorelle (cfr. verbale d'audizione del 27 aprile 2010, pag. 4), egli non li
avrebbe contattati perché, a suo dire, non aveva il numero di cellulare
di nessun altro (cfr. verbale d'audizione del 27 maggio 2010, pag. 3);
che in sede ricorsuale egli ha poi prodotto una copia di un certificato di
identificazione/origine;
che detto documento, per non soddisfare le esigenze di legge oltre che
apparire a prima vista di dubbia autenticità, è peraltro pure prodotto in-
tempestivamente, senza motivi scusabili;
che, oltre a ciò, interrogato sul suo viaggio, il ricorrente ha dichiarato
in un primo tempo di aver lasciato il suo villaggio il 12 gennaio 2005
(cfr. verbale d'audizione del 27 aprile 2010, pag. 6), di aver transitato
dalla Repubblica del Benin e di essere arrivato a E._______, rimanen-
dovi per circa tre anni e di essere arrivato in Italia in barca il 17 apri -
le 2010 per poi proseguire in treno il giorno seguente fino a
H._______ (cfr. verbale d'audizione del 27 aprile 2010, pag. 2); che
confrontato al fatto che nel suo precedente racconto mancavano circa
due anni, il ricorrente ha semplicemente dichiarato che era stato a
E._______ per circa cinque anni (cfr. verbale d'audizione del 27 aprile
2010, pagg. 2 e 9);
che, in merito alla data del suo espatrio, egli ha menzionato il 12 gen-
naio, il 20 gennaio e successivamente il 15 gennaio 2010 (cfr. verbale
d'audizione del 27 aprile 2010, pagg. 6 e 9 e verbale d'audizione del
27 maggio 2010, pagg. 7 e 9);
che, in aggiunta, non è stato in grado di specificare le località da cui
sarebbe transitato dalla Nigeria alla Libia e dalla Libia fino in Italia (cfr.
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verbale d'audizione del 27 aprile 2010, pag. 9); egli ha poi precisato di
aver transitato a I._______ per raggiungere la Repubblica del Benin
senza poter indicare nessun altro paese attraversato (cfr. verbale d'au-
dizione del 27 maggio 2010, pag. 9); che egli non è stato in grado di
fornire il luogo dello sbarco in Italia (cfr. verbale d'audizione del
27 maggio 2010, pag. 9);
che ha altresì dichiarato di non aver subito alcun controllo nonostante
abbia varcato il confine Schengen (cfr. verbale d'audizione del 27 mag-
gio 2010, pag. 9);
che, il ricorrente non è stato in grado di specificare null'altro o fornire
dettagli che possano donare credibilità al proprio racconto, che appare
quindi vago ed impreciso;
che vale inoltre sottolineare che varcare il confine Schengen senza su-
bire alcun controllo, come il ricorrente ha dichiarato di aver fatto, costi -
tuisce al momento attuale, un'impresa pressoché impossibile;
che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazio-
ne circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità
del suo viaggio;
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra-
gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documen-
ti d'identità per i bisogni della causa;
che, per sovrabbondanza e in considerazione di quanto precede, nem-
meno la copia del certificato di identificazione/origine prodotta dall'in -
sorgente in sede ricorsuale non può portare all'annullamento della de-
cisione di non entrata nel merito;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
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che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla -
tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con
una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla
base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo
non adempie manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risul -
tare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza
dei motivi d'asilo addotti (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria per il timore di essere arrestato ed imprigionato dalle au-
torità;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri -
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato
dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno
della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di
verosimiglianza;
che, in particolare, l'insorgente ha dichiarato che, in seguito alla sco-
perta di una tassista ucciso da un poliziotto, egli avrebbe partecipato
ad uno scontro contro la polizia locale, picchiando un poliziotto corrot-
to, versando del liquido infiammabile sugli edifici ed acceso il fuoco
(cfr. verbale d'audizione del 27 aprile 2010, pag. 6); che egli si è però
contraddetto a più riprese sulle date dell'uccisione del tassista, dello
scontro, rispettivamente della sua partenza dal villaggio (verbale d'au-
dizione del 27 aprile 2010, pag. 6 e verbale d'audizione del 27 mag-
gio 2010, pagg. 4 e 7); che non è inoltre stato in grado di fornire delle
precisazioni coerenti in merito al numero di passeggeri che trasporta-
va il taxi e nemmeno delle persone presenti in occasione dell'accaduto
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e dello scontro con la polizia (cfr. verbale d'audizione del 7 aprile
2010, pagg. 6 e 7 e verbale d'audizione del 27 maggio 2010, pagg. 4,
6 e 7); che egli si è poi contraddetto sostenendo in un primo tempo
che l'agente di polizia autore dell'uccisione del tassista era deceduto il
giorno successivo (cfr. verbale d'audizione del 27 aprile 2010, pagg. 6
e 7) e dichiarando in seguito che non sapeva cosa fosse successo al
poliziotto, ovvero se fosse vivo o altro (cfr. verbale d'audizione del 27
maggio 2010, pag. 8);
che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati rettamente rite-
nuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b
LAsi;
che i documenti prodotti dal ricorrente in sede ricorsuale (una carta di
membro del partito F._______ e un articolo di giornale nigeriano) non
soccorrono il ricorrente al punto da doversi scostare da quanto ritenuto
dall'autorità inferiore nella decisione impugnata;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte -
riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione com-
plementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (DTAF 2009/50 consid. 8);
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio -
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
è ammissibile;
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en -
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto
il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi -
bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che, la situazione vigente in Nigeria non appare caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed
ha lavorato come cameriere, saldatore e tassista nel paese d'origine
(cfr. verbale d'audizione del 27 maggio 2010, pag. 3); che, inoltre,
stando a quanto riferito, il ricorrente dispone ancora di una fitta rete
sociale in patria, dove vivono la madre, quattro fratelli e tre sorelle (cfr.
verbale d'audizione del 27 aprile 2010, pag. 4); che l'insorgente non ha
nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute
che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla pro -
blematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esa-
me d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
in Svizzera per motivi medici;
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi
e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'e-
secuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF);
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che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione
della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
H._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di H._______ (via fax;
per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza al ricor-
rente e di ritornare l'avviso di ricevimento al Tribunale amministrati -
vo federale)
- J._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione:
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