Corte IV
D-4276/2010/pen
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 7 g i u g n o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Markus König,
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 4 giugno 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4276/2010
Visto:
la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...),
la decisione del 16 ottobre 2009 dell'UFM di non entrata nel merito
della menzionata domanda e in cui ha ordinato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera, come pure l'esecuzione
dell'allontanamento,
la sentenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) del
22 ottobre 2009, che ha respinto il ricorso dell'interessato del
16 ottobre 2009,
che l'interessato si è reso irreperibile a partire dal (...),
la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha
presentato in data (...),
il verbale dell'audizione sommaria del 27 maggio 2010 (di seguito:
verbale), in occasione del quale è stato altresì concesso all'interessato
il diritto di essere sentito relativo all'intenzione dell'UFM di non entrare
nel merito della sua domanda d'asilo,
la decisione dell'UFM del 4 giugno 2010, notificata all'interessato il
giorno stesso (cfr. agli atti avviso di notifica e di ricevuta),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 11 giugno 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in copia via fax in
data 14 giugno 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
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(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e
art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito dell'audizione sommaria, l'interessato ha dichiarato di
essere cittadino nigeriano, di etnia igbo e di aver avuto ultimo domicilio
a B._______,
che egli ha affermato di non aver lasciato il territorio svizzero dopo la
conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo come pure di
non avere nuovi motivi d'asilo rispetto a quelli fatti valere in occasione
della prima domanda d'asilo,
che, nella decisione del 4 giugno 2010, l'UFM ha constatato che la
prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che l'interessato
non ha addotto nessun fatto proprio a motivare la sua qualità di
rifugiato o determinante per la concessione della protezione
provvisoria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha
anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine siccome
lecita, esigibile e possibile,
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che nel gravame l'insorgente fa valere che – contrariamente a quanto
ritenuto dall'UFM – sarebbero intervenuti fatti determinanti per i quali
l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua
domanda d'asilo; che egli, infatti, avrebbe evocato durante l'audizione
– senza che questo sia stato annotato nel verbale – che, nel (...), le
persone che attenterebbero alla sua vita, avrebbero minacciato
l'incolumità di sua sorella, quando quest'ultima avrebbe tentato di
recarsi al loro villaggio in occasione del (...); che, inoltre, l'insorgente
allega di avere ricevuto una telefonata, in data (...), nella quale un
amico, appena rientrato al villaggio, gli avrebbe detto che gli stessi
criminali avrebbero distrutto la casa di suo padre,
che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento del provvedimento impugnato e, in via sussidiaria, la
concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato
una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria,
che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con
la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 16 ottobre 2009, a
seguito della sentenza del 22 ottobre 2009 del TAF,
che il ricorrente non è ritornato nel suo Paese d'origine, né ha
avanzato alcun nuovo motivo d'asilo, nell'ambito della procedura di
prima istanza,
che, infatti, durante l'audizione sommaria il ricorrente ha affermato che
i suoi motivi d'asilo erano gli stessi fatti valere durante la prima
procedura confermando che non vi era alcun nuovo motivo d'asilo (cfr.
verbale pag. 5),
che, inoltre, il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non
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entrata nel merito della domanda d'asilo giusta
l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza,
che la censura del ricorrente secondo cui le sue dichiarazioni non
sarebbero state riportate dall'UFM nel verbale, avanzata nel gravame
(cfr. ricorso pag. 2), è pretestuosa e non merita alcuna considerazione,
che, infatti, in primo luogo, l'insorgente avendo apposto la sua firma
sul verbale, ha confermato che il detto verbale era conforme alle sue
dichiarazioni e veritiero,
che, inoltre, detta asserzione non è corroborata da alcun elemento
della benché minima consistenza; che, di conseguenza, v'è ragione di
concludere alla sua manifesta inverosimiglianza,
che, in secondo luogo, l'affermazione avanzata dal ricorrente nel
gravame, secondo cui avrebbe ricevuto una telefonata da un suo
amico, proprio il giorno prima dell'invio del ricorso, anch'essa non
corroborata da alcun elemento della benché minima consistenza, è da
ritenersi costruita per i bisogni della causa e, pertanto,
manifestamente inverosimile,
che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere
all'assenza di indizi di nuovi fatti propri a giustificare la qualità di
rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, o determinanti per la concessione
della protezione provvisoria,
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel
merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
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che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è
ammissibile,
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è tuttora
giovane, dispone in Patria – dove ha vissuto sin dalla nascita – di una
rete familiare e sociale, dato che nel suo Paese d'origine vivono sua
(...) e suo (...) (cfr. verbale pag. 4); che, infine, l'insorgente è in buona
salute; che, infatti, non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che
ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile,
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che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
pagamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e procedura di
C._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e procedura di C._______ (via fax, per
l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e
di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- D._______(in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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