B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4282/2015
Sen t en z a d e l 2 5 a p r i l e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Jürg Marcel Tiefenthal, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Kosovo,
patrocinato dall’avv. Yasar Ravi,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Revoca dell’asilo e disconoscimento della qualità di rifugiato;
decisione della SEM dell’11 giugno 2015 / N (…).
D-4282/2015
Pagina 2
Fatti:
A.
L’interessato, ex-cittadino Jugoslavo di etnia albanese con ultimo domicilio
a B._______ nell’allora Provincia Socialista Autonoma del Kosovo, ha de-
positato una domanda d’asilo in Svizzera il 14 luglio del 1990.
B.
Con decisione del 17 febbraio 1992, l’allora Ufficio federale dei rifugiati ha
accolto la domanda del richiedente, riconoscendolo come rifugiato e po-
nendolo al beneficio dell’asilo in Svizzera.
C.
Con decreto d’accusa del 28 maggio 2013, il Ministero pubblico del can-
tone Ticino ha condannato l’interessato ad una pena pecuniaria sospesa
di 30 aliquote giornaliere di CHF 40 cadauna e ad una multa di CHF 100
per titolo di aggressione (art. 134 CP).
D.
Il 17 aprile 2014 quest’ultimo è stato parimenti ritenuto colpevole di tentata
estorsione (art. 156 CP), violazione della sfera segreta o privata mediante
apparecchi di presa d’immagini (art. 179quater CP) e di infrazione alla legge
federale sulle armi (in parte tentata) e condannato ad una pena detentiva
di complessivi 2 anni e sei mesi parzialmente sospesi.
E.
Con scritto del 9 aprile 2015, la SEM ha prospettato all’interessato l’even-
tualità di procedere ad una revoca dell’asilo ed al disconoscimento della
qualità di rifugiato sulla base degli art. 63 cpv. 1 lett. b e 63 cpv. 2 della
legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) ed ha concesso a quest’ultimo il diritto di
essere sentito in merito.
F.
In tale sede, il patrocinatore dell’interessato, dopo essersi legittimato ed
aver richiesto la consultazione degli atti, ha fatto valere, con osservazioni
del 20 aprile 2015, che la condizione di particolare reprensibilità di cui
all’art. 63 cpv. 2 LAsi non sarebbe in specie stata data e che inoltre ai sensi
dell’art.1 sezione C numero 5 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo
statuto dei rifugiati [Convenzione sullo statuto dei rifugiati; RS 0.142.30; di
seguito: Convenzione], occorrerebbe che la cessazione delle circostanze
in base alle quali la persona è stata riconosciuta come rifugiato sia tale da
escludere il rischio di qualsiasi persecuzione politica futura.
D-4282/2015
Pagina 3
G.
Successivamente a ciò ed in applicazione dei succitati disposti, la SEM,
con decisone dell’11 giugno 2015, ha disconosciuto la qualità di rifugiato
all’interessato pronunciando nel contempo la revoca dell’asilo. L’autorità
inferiore ha in particolare ritenuto che, conto tenuto dei cambiamenti avve-
nuti in Kosovo, sarebbero venute meno le circostanze in base alle quali il
ricorrente era stato riconosciuto come rifugiato ai sensi dell’art. 1 sezione
C numero. 5 della Convenzione. Inoltre la Svizzera considererebbe il Ko-
sovo quale paese sicuro. Altresì, il comportamento in Svizzera di
A._______ e la condanna ad una pena detentiva di due anni e mezzo co-
stituirebbe un motivo supplementare di revoca.
H.
Con ricorso del 9 luglio 2015, l’interessato è insorto contro suddetta deci-
sione. A suo dire, il solo criterio legato alla severità della pena inflitta non
basterebbe a giustificare il provvedimento di revoca dell’asilo. Il primo reato
di aggressione non sarebbe infatti un reato particolarmente reprensibile ai
sensi dell’art. 63 cpv. 2 LAsi mentre per quanto riguarda la seconda con-
danna, andrebbe ritenuto che anche la Corte di appello e di revisione pe-
nale avrebbe attestato che i fatti si sarebbero svolti in un periodo di smar-
rimento. Quo al motivo di revoca basato sulla Convenzione, il ricorrente
sottolinea nuovamente che al fine di poter applicare l’art. 1 sezione C nu-
mero. 5 sarebbe necessario escludere il rischio di persecuzioni future. Al
fine di poter applicare tale clausola di cessazione occorrerebbe pertanto
stabilire se i cambiamenti avvenuti in Kosovo siano tali da escludere il ri-
schio di qualsiasi persecuzione politica. Ora, la SEM avrebbe omesso di
effettuare accertamenti in questo senso sebbene per invalsa giurispru-
denza, l’applicazione della norma in questione non sarebbe possibile in
completa astrazione delle “cessate circostanze” dal punto di vista dei cam-
biamenti oggettivi nel Paese in questione, ossia tralasciando una valuta-
zione dell’eventuale significatività dei mutamenti avvenuti — quali ad
esempio la situazione generale del rispetto dei diritti umani e il rovescia-
mento di un regime — al fine di accertare che la situazione che ha giustifi-
cato a suo tempo il riconoscimento dello status di rifugiato non sussiste più
e che ciò sia da considerarsi una modifica stabile e durevole nel tempo.
Del resto, la questione avrebbe un influsso sulla sua permanenza in Sviz-
zera, vista la scadenza del permesso di soggiorno.
I.
Con decisione incidentale del 9 settembre 2015, il Tribunale, constatata
D-4282/2015
Pagina 4
l’assenza di motivi particolari ai sensi dell’art. 63 cpv. 4 PA, ha invitato l’in-
sorgente a versare un anticipo a copertura delle presumibili spese proces-
suali.
J.
Il 24 settembre 2015 l’insorgente ha tempestivamente corrisposto la
somma richiesta.
K.
Esprimendosi in sede di risposta, la SEM ha constatato, il 15 ottobre 2015,
come il ricorso non contenesse alcun elemento o mezzo di prova suscetti-
bile di modificare la decisione impugnata.
L.
Con replica del 30 novembre 2015, il ricorrente si è riconfermato nelle pro-
prie conclusioni ricorsuali.
M.
Il 18 dicembre 2015 la SEM ha ribadito nuovamente le motivazioni della
decisione dell’11 giugno 2015.
N.
Il 27 ottobre 2017, il Tribunale ha prospettato al ricorrente la possibilità di
prendere in esame anche l’art. 1 sezione C numero 3 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati, concedendogli il diritto di essere sentito in merito.
O.
A tal riguardo, con scritto del 27 novembre 2017, il ricorrente ha comunicato
di non aver acquisito alcuna nuova cittadinanza.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente
procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della mo-
difica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni pre-
viste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi
D-4282/2015
Pagina 5
contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate
all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto im-
pugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA).
Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) . Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1. Nel caso che ci occupa, A._______ ha risieduto a B._______ dalla na-
scita e sino al suo espatrio, avvenuto il 13 luglio del 1990 (cfr. dossier N
[…], audizione sulle generalità del 18 luglio 1990). A quel tempo,
B._______ era parte della Provincia Socialista Autonoma del Kosovo, re-
gione a statuto speciale della Repubblica Socialista di Serbia, a sua volta
federata con le altre componenti della Repubblica Socialista Federale di
Jugoslavia (cfr. T, enciclopedia on-line, Kosovo, consultato su
il 05.04.2019). Si deve dun-
que partire dall’assunto che l’insorgente, al momento di lasciare il proprio
paese, era cittadino Jugoslavo. Ciò è del resto inequivocabilmente atte-
stato, oltre che dalle sue dichiarazioni, anche dalla carta d’identità versata
agli atti rilasciata nel 1989 a C._______, Croazia (a quel tempo Repubblica
Socialista di Croazia) a sua volta parte integrante della Repubblica Socia-
lista Federale di Jugoslavia. Tale documento permette infatti di determinare
che l’insorgente era a quel tempo cittadino Jugoslavo e proveniva dal Ko-
sovo (cfr. carta d’identità in originale nel dossier N […]).
D-4282/2015
Pagina 6
3.2. A partire dal 28 settembre 1990, la Repubblica Socialista di Serbia è
stata succeduta dalla Repubblica di Serbia che, a seguito delle guerre bal-
caniche, ha costituito la colonna portante di ciò che rimaneva della Repub-
blica Socialista Federale di Jugoslavia (poi declinata in Repubblica Fede-
rale di Jugoslavia e successivamente in Unione di Serbia e Montenegro).
In tale contesto, il territorio del Kosovo è rimasto formalmente parte inte-
grante della Serbia sino alla sua indipendenza, dichiarata il 17 febbraio
2008. Già nel 1999, a seguito della guerra del Kosovo, il controllo della
Provincia era però de facto esercitata dalle Nazioni Unite in base alla riso-
luzione 1244 del Consiglio di sicurezza. Al 2019 l’autoproclamata Repub-
blica del Kosovo è stata formalmente riconosciuta da 113 dei 193 membri
dell'ONU, tra cui la Svizzera (cfr. per maggiori informazioni sentenza del
Tribunale C-1443/2010 del 18 novembre 2011, consid. 4).
4.
4.1. L’art. 155 cpv. 2 della Costituzione della Repubblica del Kosovo rico-
nosce a tutti i cittadini della ex Repubblica Federale di Jugoslavia ed ai loro
discendenti diretti, che al 1° gennaio 1998 avevano il loro domicilio abituale
nell’attuale territorio del Kosovo, la cittadinanza kosovara senza riguardo
al loro attuale luogo di residenza ed all’eventuale acquisizione di ulteriori
cittadinanze (cfr. sulla delimitazione del territorio la Sezione 3 lett. a della
UNMIK Regulation No. 2000/13). Lo stesso può parimenti essere dedotto
dalla Legge kosovara sulla cittadinanza del 31 luglio 2013 (Legge n° 04/L-
215 del 31 luglio 2013; di seguito LKC), che ha rimpiazzato la precedente
legge del 20 febbraio 2008 (Legge n° 03/L-034 del 20 febbraio 2008) e che
precisa parimenti come la condizione della possessione della cittadinanza
Jugoslava debba essere presa in conto proprio al 1° gennaio 1998 e non
a date ulteriori (cfr. sentenza del Tribunale E-2749/2011 del 24 marzo 2015
consid. 6.1).
Per i membri della diaspora non risiedenti nell’attuale territorio del Kosovo
al 1° gennaio 1998, la LKC, all’art. 16, prevede inoltre la possibilità di ac-
quisire la cittadinanza senza la necessità di sottostare alle condizioni pre-
viste per i casi ordinari di naturalizzazione. Le sole esigenze poste dal di-
sposto sono che l’interessato, regolarmente residente al di fuori del territo-
rio kosovaro, possa provare di essere nato in Kosovo e di avere legami
economici e famigliari con tale paese (cfr. sentenza E-2749/2011 consid.
6.3). Quest’ultima condizione, ossia il fatto di avere legami economici e
famigliari con il paese, non è tuttavia in alcun modo decisiva tanto che può
esserne fatta completa astrazione (cfr. sentenze del Tribunale
C-1443/2010 consid. 4.2.1 [confermata dal Tribunale federale nella sen-
tenza 2C_36/2012 del 10 maggio 2012] e E-2749/2011 consid. 6.3). In
D-4282/2015
Pagina 7
buona sostanza, le persone che risiedevano all’estero già precedente-
mente al 1° gennaio 1998 e dispongono di elementi atti a provare la loro
origine, possono di principio rivolgersi alla rappresentanza kosovara di
competenza al fine di essere riconosciuti come cittadini della Repubblica
del Kosovo (cfr. Republic of Kosovo, Ministry of Foreign Affairs, Informa-
tions on consular services for the diaspora, pt. 4: “[…] it is possible to apply
to renounce or acquire Kosovo citizenship through Diplomatic/Consular
Missions of the Republic of Kosovo”, consultato su /en/sherbimet_konsullore/496/informata-mbi-shrbimet-konsullore-pr
-bashkatdhetart/496 > il 5 aprile 2019). In tale ottica, essi avranno la facoltà
di presentare un’ampia tipologia di documenti quali ad esempio certificati
di nascita o vecchie carte d’identità risalenti all’epoca jugoslava (cfr. Con-
sulate General of the Republic of Kosovo in New York, Request for obtai-
ning Citizenship, consultato su tory/docs/fitimshtetesia.pdf > il 5 aprile 2019). Qualora da un’analisi degli
incarti dei registri dello stato civile risulti un’iscrizione riguardante la per-
sona interessata, nulla osta ad un celere svolgimento della procedura. Le
persone interessate hanno inoltre la facoltà di presentarsi direttamente alla
frontiera del paese, ove non potrà essergli negata l’entrata, facendo richie-
sta di riconoscimento in tale contesto. Preventivamente, esse avranno al-
tresì la possibilità di farsi rilasciare un documento di viaggio, se del caso
previa constatazione dell’iscrizione della loro nascita allo stato civile (cfr.
Republic of Kosovo, Embassy of the Republic of Kosovo in Berlin, Travel
Documents, consultato su ,15 > il 5 aprile 2019). In ogni caso, qualora gli interessati non dovessero
risultare iscritti nella banca dati centralizzata, potranno essere fatte brevi
verifiche presso i registri locali. Ciò detto, quando le premesse menzionate
risultano riunite, si può a giusto titolo ritenere che si tratti di una procedura
automatica e non di una naturalizzazione. Il Kosovo era infatti precedente-
mente una provincia autonoma della Repubblica Socialista di Serbia ed a
livello federativo della stessa Jugoslavia. Per mezzo della procedura espo-
sta, lo Stato che si è succeduto su tale territorio, riconosce semplicemente
la nazionalità ai suoi cittadini che si sono recati all’estero nel contesto delle
guerre balcaniche e che già disponevano precedentemente della cittadi-
nanza relativa a tale porzione territoriale, seppur formalmente nella sua
precedente accezione jugoslava.
5.
Tornando al caso di specie, dagli atti all’inserto è possibile determinare che
l’insorgente dispone dei necessari presupposti per essere riconosciuto at-
tualmente come cittadino kosovaro, quantomeno nell’ambito di una proce-
dura ai sensi dell’art. 16 LKC. Egli, regolarmente residente in Svizzera sin
D-4282/2015
Pagina 8
dai primi anni 90, legittimandosi per il tramite della carta d’identità versata
agli atti, potrà provare la sua origine kosovara. L’esistenza di legami eco-
nomici e famigliari non è inoltre decisiva, per quanto in casu non si possa
escludere ch’egli adempia anche a tale condizione. Ciò detto, il ricorrente
potrà far formalmente accertare la sua cittadinanza kosovara, e ciò sia per
via consolare che direttamente presso le autorità del suo paese d’origine.
Non essendovi dubbi quanto al luogo d’origine e conto tenuto delle dichia-
razioni dell’insorgente medesimo (cfr. dossier N […], audizione sulle gene-
ralità del 18 luglio 1990), si può inoltre partire dal presupposto che la sua
nascita risulti tuttora iscritta, se non nella banca dati centrale, quantomeno
presso il registro del locale stato civile di D._______, competente per la
località di B._______, cosa che contribuirà ad una celere evasione della
pratica da parte delle autorità preposte.
Su tali presupposti, A._______ va considerato ex lege alla stregua di un
cittadino della Repubblica del Kosovo.
Poste le debite premesse, occorre ora valutare se il disconoscimento della
qualità di rifugiato sia in specie giustificato o meno.
6.
Giusta l’art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi, la SEM revoca l’asilo o disconosce la
qualità di rifugiato per i motivi menzionati nell’articolo 1 sezione C numeri
1-6 della Convenzione. Si tratta di motivi di revoca alternativi ed è suffi-
ciente l’adempimento di uno di questi per giustificare il disconoscimento
(cfr. ANDREAS ZIMMERMANN, The 1951 Convention Relating to the Status of
Refugees and its 1967 Protocol, New York 2011, pag. 485 e seg.).
6.1. Ai termini del numero 5 di quest’ultima disposizione, “una persona non
fruisce più della presente Convenzione se, cessate le circostanze in base
alle quali è stata riconosciuta come rifugiato, essa non può continuare a
rifiutare di domandare la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza”. Il
senso di tale disposto risiede nel fatto che la protezione internazionale ac-
cordata dalla Svizzera è sussidiaria alla protezione che deve essere accor-
data dallo stato d’origine. Se quest’ultima può essere nuovamente recla-
mata e ottenuta, a causa di una modifica sostanziale delle circostanze nello
stato d’origine, la protezione internazionale non ha in effetti più ragione di
esistere e la qualità di rifugiato può essere ritirata (cfr. sentenza del Tribu-
nale E-2047/2011 del 15 gennaio 2013 consid. 2.2). Una tale risultanza
presuppone tuttavia che la persona interessata sia effettivamente titolare
della cittadinanza in causa e che possa conseguentemente reclamare la
protezione del suo stato d’origine, la quale deve risultare accessibile sotto
D-4282/2015
Pagina 9
l’aspetto pratico (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n° 15 consid. 9b). La
cessazione della protezione è inoltre da escludersi per i rifugiati che pos-
sono far valere, per rifiutare la protezione dello Stato di cui possiedono la
cittadinanza, motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori (cfr. art. 1 se-
zione C cpv. 2 Convenzione).
6.2. Secondo l’art. 1 sezione C numero 3 della Convenzione, la protezione
convenzionale può inoltre essere disconosciuta allorquando l’interessato
acquista una nuova cittadinanza e fruisce della protezione dello Stato di
cui ha acquistato la cittadinanza. Per quanto attiene alla prima condizione,
si pone il quesito di sapere se l’attribuzione di una nuova cittadinanza im-
plichi un atto volontario del rifugiato, come è il caso per i motivi di revoca
degli art. 1 sezione C numero 1, 2 e 4. Tale problematica, già riconosciuta
e dibattuta nell’ambito dei lavori preparatori della Convenzione, è stato og-
getto di disputa (cfr. A. GRAHL-MADSEN, The status of refugees in interna-
tional law, Leyden 1966, vol. I, pag. 395 e seg. e relativi riferimenti;
HATHAWAY/FOSTER, The law of refugee status, 2a ed., Butterworths 2014,
pag. 496 e seg. nonché relativi riferimenti) e va intesa nel senso che nel
caso particolare di dissoluzione di uno Stato e costituzione di nuove entità
statali, l’acquisizione ex lege della cittadinanza di una nuova entità in con-
formità del diritto internazionale giustifichi di principio l’applicazione del mo-
tivo di revoca dell’art. 1 sezione C numero 3 Convenzione (cfr. GICRA 1998
n. 15 consid. 9a, poi confermata dalla più recente giurisprudenza coordi-
nata del Tribunale D-6063/2010 del 2 settembre 2014 consid. 5; si veda
anche HATHAWAY/FOSTER, op. cit. pag. 498, secondo i quali la dottrina mag-
gioritaria rigetta la necessità di una componente volitiva). Il secondo pre-
supposto necessario all’applicazione dell’art. 1 sezione C numero 3 Con-
venzione è quello del godimento della protezione connessa all’acquisizione
di una nuova cittadinanza. In concreto, la persona interessata non deve
trovarsi in una situazione tale da non potere o non volere avvalersi della
protezione dello Stato. Il non potere avvalersi si ricollega a circostanze in-
dipendenti dalla volontà del soggetto - quali guerra, guerra civile e violenza
generalizzata - mentre il non volere avvalersi va interpretato nel senso che
la protezione può essere rifiutata a causa di un fondato timore di persecu-
zioni (cfr. sentenza del Tribunale D-6063/2010 consid. 5; Manuale sulle
procedure e sui criteri per la determinazione dello statuto di rifugiato, AC-
NUR, Ginevra 1992, par. 97 e seg; A. BENGHÉ LORETI, Rifugiati e richiedenti
asilo nell’area europea, Padova 1990, pag. 33; GRAHL-MADSEN, op. cit.,
pag. 396). In altri termini, la persona interessata deve avere la possibilità
di recarsi nello Stato di cui ha acquistato la nuova cittadinanza, deve po-
tervi risiedere, deve essere tutelato contro la deportazione, l’espulsione e
D-4282/2015
Pagina 10
più in generale poter godere di tutti i diritti e benefici legati alla cittadinanza,
come l’emissione di un passaporto (cfr. GICRA 1998 n. 15 consid. 9b).
6.3. Ciò detto, si pone anzitutto la questione di sapere quale dei summen-
zionati casi di disconoscimento previsti dalla Convenzione sia opportuno
applicare. Nella decisione impugnata, l’autorità di prima istanza si è fondata
sull’art.1 sezione C numero 5 della Convenzione, ossia il mutamento delle
circostanze. Dal canto suo, il Tribunale ha altresì prospettato una valuta-
zione anche sotto l’aspetto dell’art. 1 sezione C numero 3 della Conven-
zione, riguardante i casi di acquisizione di una nuova cittadinanza (cfr. su-
pra lett. N, sulla nozione di sostituzione dei motivi v. MOSER/BEUSCH/KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2013,
no. 1.54). In buona sostanza, risulta decisivo determinare se la cittadinanza
della Repubblica del Kosovo vada considerata quale “nuova cittadinanza”
o se la stessa null’altro sia che un avvicendamento rispetto alla nazionalità
che l’interessato possedeva anteriormente alla successione di stati avve-
nuta in detto territorio. Va ricordato che il Tribunale, in una pratica riguar-
dante l’apolidia, ha già escluso che gli ex-cittadini Jugoslavi provenienti dal
Kosovo possano essere considerati apolidi (sentenza del Tribunale
C-1443/2010 consid. 4), cosa che, vista la successione di cittadinanze e
non la perdita con successivo nuovo ottenimento, lascia piuttosto propen-
dere per un’applicazione dell’art.1 sezione C numero 5 della Convenzione.
Sennonché, la questione è in casu priva di portata concreta, dal momento
che l’applicazione di entrambe le disposizioni condurrebbe al medesimo
esito.
6.4. Nell’ottica di una valutazione alla luce dell’art. 1 sezione C numero 5
della Convenzione, è corretto ritenere che le circostanze in Kosovo vadano
effettivamente ritenute mutate. Il Tribunale, con la decisione di principio del
30 gennaio 2015, pubblicata come sentenza di riferimento e di cui ai ruoli
D-1213/2011, ha concluso che in tale paese la situazione per le persone di
etnia albanese si sia modificata in modo sostanziale di modo che una re-
voca dell’asilo e della qualità di rifugiato basata sull’art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi
sia da considerarsi di principio giustificata. Questo Tribunale ha infatti rite-
nuto che la situazione in Kosovo, seppur sia ancora caratterizza da alcune
carenze in ambito di amministrazione pubblica e da una certa debolezza
economica, si sia stabilizzata e possa definirsi soddisfacente per quanto
concerne i principali indicatori da prendere in considerazione (sistema de-
mocratico, stato di diritto e rispetto dei diritti umani). Ora, nonostante le
considerazioni riportate nel gravame, non vi è luogo di rimettere in discus-
sione tale assunto che è da ritenersi tutt’ora attuale (cfr. sentenze del Tri-
bunale E-7416 del 20 aprile 2018 consid. 6.2, E-2749/2011 consid. 5.2).
D-4282/2015
Pagina 11
Non vi è infatti al momento alcun rischio di persecuzione per le persone di
etnia albanese. I mutamenti nella situazione in essere nel paese possono
inoltre essere considerati significativi e configurano una modifica stabile e
durevole delle circostanze. D’altro canto, la situazione personale dell’inte-
ressato non giustifica una diversa valutazione del caso. I rischi di esposi-
zione a pregiudizi da parte dell’apparato statale in essere al momento della
sua fuga dal paese non risultano infatti più attuali, dal momento che le isti-
tuzioni serbe sono state soppiantate da quelle del nuovo stato indipen-
dente. In specie, non v’è dunque nemmeno ragione di riconoscere dei mo-
tivi gravi fondati su persecuzioni anteriori ai sensi dell’art. 1 sezione C cpv.
2 Convenzione (cfr. sentenza E-2749/2011 consid. 5.3). Pertanto, l’insor-
gente, che, come detto, può essere considerato cittadino della Repubblica
del Kosovo, è in misura di reclamare la protezione del suo paese. La stessa
risulta del resto anche pienamente accessibile sotto l’aspetto pratico.
6.5. Per sovrabbondanza, v’è altresì da osservare che anche un’applica-
zione alternativa dell’art. 1 sezione C n. 3 della Convenzione condurrebbe
alla revoca della qualità di rifugiato. La procedura di accertamento a cui il
ricorrente può fare capo è, come detto, equiparabile ad un’acquisizione ex
lege di cittadinanza. Quanto al godimento della protezione connessa alla
stessa, occorre ammettere che, in assenza di una situazione di guerra,
guerra civile e violenza generalizzata nella Repubblica del Kosovo (cfr.
sentenza D-1213/2011 consid. 6), non si possa ritenere l’esistenza di un
ostacolo indipendente dalla volontà dell’insorgente. Allo stesso modo, vista
l’inattualità del rischio di persecuzioni da parte dell’apparato statale in es-
sere al momento dell’espatrio, quest’ultimo non è legittimato a rifiutare la
protezione offerta dalle attuali istituzioni attive nel paese.
7.
Pertanto, le condizioni per il disconoscimento della qualità di rifugiato e per
la revoca dell’asilo sulla base dell’art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi sono in specie
adempiute. Su tali presupposti il Tribunale può esimersi dall’esame del ben
fondato dei motivi di revoca dell’asilo alternativi ritenuti nel provvedimento
avversato. Da ultimo, il Tribunale constata che le questioni attinenti alla
legislazione ordinaria sugli stranieri e segnatamente allo status del titolo di
soggiorno dell’interessato non sono oggetto della presente impugnativa e
devono essere esaminate nell’ambito delle competenti sedi cantonali.
8.
Ne consegue che il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata. La SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
D-4282/2015
Pagina 12
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi).
9.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato il 24 settembre
2015.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4282/2015
Pagina 13
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente e
prelevate sull’anticipo spese versato il 24 settembre 2015.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: