B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4287/2016
Sen t en z a d e l 1 5 g i u g no 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Simon Thurnheer, Gérald Bovier,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…),
Afghanistan,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 2 giugno 2016 / N (…).
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Fatti:
A.
A.a L’interessato, cittadino afgano di etnia hazara, nato e cresciuto nella
provincia di B._______, distretto di C._______, paese di D._______ (chia-
mato anche dal richiedente E._______), è espatriato nell’ottobre del 2015,
recandosi dapprima a F._______ (G._______), per poi proseguire il suo
viaggio verso l’Europa e depositare una domanda d’asilo in Svizzera
l’11 novembre 2015 (cfr. verbale dell’audizione sui motivi del
21 aprile 2016 [di seguito: verbale], D3 pag. 2, D11 segg., pag. 3 e D74
segg., pag. 7 seg.).
A.b Sentito sui motivi d’asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, che egli avrebbe abbandonato H._______ a seguito
del rapimento del padre e del nipote di quest’ultimo ad opera di talebani,
che sarebbe avvenuto il (…) ottobre 2015 (cfr. verbale, D91, pag. 9 e D131
segg., pag. 13 segg.). Tale rapimento sarebbe stata la conseguenza diretta
di diversi eventi. Egli infatti ha riferito che durante una vacanza accademica
nel 2014, mentre si stava dirigendo da H._______ al suo villaggio natio,
sarebbe stato fermato il minibus sul quale egli si sarebbe trovato (cfr. ver-
bale, D91, pag. 9). Poiché le persone che avrebbero controllato i passeg-
geri sarebbero state analfabete, le stesse avrebbero desunto dalle sue
carte-studente, che egli collaborasse per lo Stato afghano. Tali persone
avrebbero pertanto fatto scendere dal minibus il richiedente, lo avrebbero
bendato e legato le mani, nonché condotto con il loro veicolo dapprima in
un luogo chiamato I._______, tenendolo prigioniero per un’ora in una
stalla, ed in seguito lo avrebbero scortato verso le montagne, forzandolo a
camminare e battendolo, sino a giungere in una grotta dove l’interessato
avrebbe rimarcato diversi talebani. Questi uomini gli avrebbero sottratto del
denaro, le sue carte ed il suo telefono portatile, attendendo in seguito l’or-
dine del loro capo per determinare la sua sorte. Egli, il giorno dopo, sa-
rebbe stato ricondotto a I._______. In tale località i talebani lo avrebbero
liberato a seguito dell’intervento di alcuni anziani del suo villaggio; anziani
che avrebbero garantito che egli non lavorava per il governo afghano, e
che avrebbero dichiarato che egli invece era un semplice studente. Anche
il padre del richiedente ed un nipote dello stesso avrebbero garantito ai
talebani che egli non avrebbe mai lavorato per il governo afghano o per
degli stranieri. Dopo tali eventi l’interessato avrebbe trascorso dieci giorni
presso la sua famiglia, durante i quali non sarebbe successo nulla di rile-
vante, e sarebbe ritornato in seguito a H._______ per la fine degli studi.
Successivamente egli avrebbe iniziato a lavorare per l’impresa di (…) (cfr.
verbale, D91, pag. 9). Secondo le allegazioni dell’insorgente il cugino di
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suo padre, J._______, così come i suoi fratelli, dato che avrebbero voluto
ereditare la fortuna di suo padre, lo avrebbero denunciato ai talebani, per-
ché venisse ucciso. Questi ultimi, avendo appreso che il ricorrente avrebbe
infranto la garanzia offerta a suo tempo da suo padre per la sua liberazione,
avrebbero quindi minacciato gli anziani del villaggio, per il tramite di una
lettera recapitata al padre, perché gli consegnassero l’interessato. Gli
stessi avrebbero quindi deciso di consegnarlo ai talebani. Stante il fatto che
i talebani non lo avrebbero trovato, il (…) ottobre 2015 avrebbero rapito il
padre ed il nipote dello stesso. Tre giorni dopo egli sarebbe venuto a cono-
scenza del rapimento del padre da un collega di studio. Quest’ultimo gli
avrebbe inoltre riferito che gli anziani del villaggio, che avrebbero a suo
tempo garantito per lui, lo avrebbero voluto denunciare ai talebani per sal-
vare la loro vita. L’interessato si sarebbe quindi deciso a partire da
H._______, per timore che venissero poste in atto le minacce nei suoi con-
fronti, di cui sarebbe venuto nel frattempo a conoscenza. Pertanto, dopo
discussione con il direttore dell’azienda per la quale egli stava lavorando e
la liberazione dal contratto, il richiedente avrebbe ottenuto un visto per re-
carsi in G._______ ed il (…) ottobre 2015 avrebbe abbandonato il suo
paese d’origine (cfr. verbale, D91 segg., pag. 9 segg.). Egli ha infine asse-
rito che la sua zona sarebbe controllata dai talebani e che gli hazara, a
causa della loro appartenenza etnica e religiosa, subirebbero di continuo
degli attacchi ad opera dei talebani e del sedicente Stato islamico (ISIS)
(cfr. verbale, D198, pag. 19).
A.c Onde avvalorare la sua versione dei fatti, l’interessato ha versato agli
atti della procedura di prima istanza la seguente documentazione:
- un documento della polizia (…) dell’1.11.2015;
- un documento della polizia (…) del 06.11.2015;
- un documento della polizia (…) del 04.11.2015;
- un documento della polizia (…) del 04.11.2015;
- un documento attestante la registrazione di K._______ dell’L._______ in
M._______ dell’8.11.2015;
- un duplicato della taskera di N._______, rilasciata il 04.12.2010, no. di
serie: (…) (cfr. anche verbale, D3, pag. 2);
- una carta plastificata di N._______, no. di serie: (…) (cfr. anche verbale,
D4, pag. 2);
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- un certificato dell’(…), per il signor N._______ (atto A24, doc. 1);
- un attestato dei risultati Eweli per il signor N._______ (atto A24, doc. 2);
- un certificato dell’Università (…) di H._______, facoltà (…) (atto A24,
doc. 3);
- un diploma dell’Università (…) di H._______ (atto A24, doc. 4);
- un contratto di lavoro stipulato con la società (…) (atto A24, doc. 5);
- una lettera supposta dei talebani (atto A24, doc. 6);
- una copia del diploma degli studi superiori effettuati (atto A25, doc. 7).
B.
Con decisione del 2 giugno 2016, notificata all’interessato il 10 giu-
gno 2016 (cfr. risultanze processuali, avviso di ricevimento), la Segreteria
di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata do-
manda d’asilo, pronunciando contestualmente l’allontanamento del richie-
dente dalla Svizzera, ma ammettendolo provvisoriamente per inesigibilità
dell’esecuzione dello stesso.
C.
In data 11 luglio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata:
12 luglio 2016), l’interessato è insorto con ricorso contro suddetta deci-
sione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
chiedendo la concessione dell’asilo in Svizzera. In subordine egli ha postu-
lato la restituzione degli atti all’autorità di prime cure per carente motiva-
zione e completamento dell’istruttoria. Altresì ha presentato una domanda
di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio, con protesta
di spese e ripetibili.
D.
Con decisione incidentale del 9 novembre 2016 codesto Tribunale ha re-
spinto la domanda d’assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente, asse-
gnandogli nel contempo un termine per il versamento di un anticipo a co-
pertura delle presunte spese processuali di CHF 600.–, sotto comminatoria
d’inammissibilità del ricorso. Entro il termine prescritto il ricorrente ha ver-
sato l’anticipo delle spese processuali richiesto (cfr. risultanze processuali).
E.
Il 17 novembre 2016 il Tribunale ha ricevuto dalla SEM uno scritto datato
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8 ottobre 2016 del ricorrente con annessi tre documenti afghani (cfr. risul-
tanze processuali).
F.
Con scritto spontaneo del 16 novembre 2016 l’insorgente, secondo il
senso, dopo aver precisato alcuni eventi che egli avrebbe vissuto, conte-
stando la determinazione di alcuni di essi da parte dell’autorità di prime
cure, ha in sostanza riconfermato la verosimiglianza e la pertinenza dei
suoi motivi d’asilo. Altresì ha allegato alla lettera del 16 novembre 2016 la
ricevuta di pagamento dell’anticipo delle spese e la copia dei documenti
inoltrati alla SEM con scritto dell’8 ottobre 2016 (cfr. risultanze processuali,
data d’entrata: 17 novembre 2016).
G.
Con decisione incidentale del 2 dicembre 2016, notificata al ricorrente in
data 5 dicembre 2016 (cfr. risultanze processuali), il Tribunale ha rinviato i
tre documenti inoltrati dall’insorgente con lo scritto del 16 novembre 2016
e lo ha invitato a tradurre in una lingua ufficiale gli stessi, accordandogli un
termine di sette giorni.
H.
La traduzione dei documenti richiesti datata 7 dicembre 2016, è stata inol-
trata dall’insorgente al Tribunale il 9 dicembre 2016 (cfr. risultanze proces-
suali, data d’entrata: 12 dicembre 2016).
La documentazione fornita dal ricorrente per avvalorare le sue allegazioni
consta di:
- uno scritto della (…) del 02.07.1996 (cfr. risultanze processuali e atto A24,
doc. 8);
- uno scritto datato 24 marzo 2016 (cfr. risultanze processuali e atto A24,
doc. 9);
- uno scritto presunto dei talebani (cfr. risultanze processuali e atto A24,
doc. 10).
I.
Con ordinanza del 5 gennaio 2017, il Tribunale ha inviato alla SEM copia
del ricorso 11 luglio 2016 e copie dello scritto 16 novembre 2016 e delle
traduzioni dei tre mezzi di prova prodotti dal ricorrente e l’ha invitata nel
contempo ad inoltrare una risposta di causa.
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L.
Il 31 gennaio 2017 (cfr. risultanze processuali, data d’entrata: 1o feb-
braio 2017) la SEM ha inoltrato al Tribunale le proprie osservazioni in me-
rito al gravame ed ai mezzi di prova prodotti dall’insorgente. Nelle stesse
l’autorità di prime cure si è per lo più riconfermata nelle motivazioni addotte
nella decisione impugnata, ritenendo prive di valore probatorio i mezzi di
prova prodotti in fase ricorsuale dall’interessato. La risposta di causa è
stata trasmessa per conoscenza al ricorrente, con possibilità di esprimersi.
M.
L’insorgente ha preso posizione al riguardo con scritto datato 17 feb-
braio 2017 (cfr. risultanze processuali: data d’entrata 20 febbraio 2017),
chiedendo, secondo il senso, di poter essere sentito dal Tribunale tramite
un’audizione personale, onde spiegare le motivazioni che l’avrebbero in-
dotto a fuggire dal suo Paese d’origine.
N.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi
nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l’esito della ver-
tenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
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2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto
al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con decisione del 2 giugno 2016 e non avendo egli
censurato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa
sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il ri-
fiuto della sua domanda d’asilo ed il mancato riconoscimento dello statuto
di rifugiato.
4.
4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato inverosimili le allega-
zioni a fondamento della domanda d’asilo dell’interessato. A mente dell’au-
torità di prime cure, le dichiarazioni del ricorrente sarebbero innanzitutto
stereotipate ed insussistenti. Ciò varrebbe, a titolo esemplificativo, per le
sue dichiarazioni in merito alle modalità con le quali avrebbe appreso del
rapimento di suo padre e dei propositi degli anziani del villaggio nei suoi
confronti. Dipoi, quanto da lui raccontato a riguardo della presunta denun-
cia da parte dei cugini paterni come pure del fatto che gli anziani del suo
villaggio lo stessero ricercando, si esaurirebbe in mere dichiarazioni di
parte, non corroborate dal benché minimo elemento concreto. Inoltre, a
mente dell’autorità di prime cure, non sarebbe credibile che la lettera, che
sarebbe stata indirizzata dai talebani agli anziani del villaggio, sarebbe ar-
rivata al padre, e come pure sarebbe stato quest’ultimo a subire da parte
dei talebani delle rappresaglie e non gli stessi anziani. Anche il comporta-
mento tenuto dal padre dopo aver ricevuto il presunto scritto dei talebani
non sarebbe comprensibile. Questi infatti, malgrado secondo il richiedente
temesse i talebani, non avrebbe adottato nessuna misura contro gli stessi,
ma si sarebbe unicamente limitato a consigliare all’insorgente di espatriare.
Nel proseguo, secondo la SEM, l’interessato si sarebbe contraddetto in
merito al suo soggiorno a H._______ nei giorni che avrebbero preceduto
la sua fuga dal paese d’origine. Difatti egli avrebbe dapprima asserito che
sarebbe stato residente in un alloggio universitario ed in seguito in un ap-
partamento privato. Interrogato al riguardo dalla SEM, egli non avrebbe
offerto una risposta soddisfacente circa tale contraddizione. Nel proseguo
della decisione impugnata l’autorità di prime cure ha ritenuto la presunta
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lettera minatoria dei talebani inadeguata quale mezzo di prova. La stessa
sarebbe facilmente acquistabile o falsificabile e pertanto non avrebbe alcun
valore probante. Infine l’autorità inferiore ha ritenuto non pertinenti gli ulte-
riori motivi d’asilo sollevati dal ricorrente. Invero la semplice appartenenza
all’etnia hazara del medesimo ed il fatto che le persone di quest’etnia sa-
rebbero vittime di attacchi da parte di terroristi, non sarebbe rilevante ex
art. 3 LAsi. Inoltre la situazione d’insicurezza nella sua regione a causa dei
talebani ed il fatto che gli stessi attaccherebbero le persone di etnia hazara,
non sarebbero neppure pertinenti in materia d’asilo, dato che si iscrivereb-
bero nel clima di conflitto generale del suo Paese d’origine.
4.2 Nel gravame vengono avversate tali conclusioni. Il ricorrente ritiene che
la decisione dell’autorità di prime cure sia insufficientemente motivata. Di-
fatti egli non comprende se, dall’esempio fornito dalla SEM per avvalorare
la tesi che le sue dichiarazioni sarebbero stereotipate e prive della neces-
saria concretezza, tutto il suo racconto debba essere considerato tale op-
pure no. L’autorità di prime cure avrebbe inoltre fornito un’interpretazione
soggettiva sia delle sue allegazioni in merito al fatto che i suoi familiari sa-
rebbero stati certi che fossero i cugini paterni che lo volevano denunciare,
sia che gli anziani del suo villaggio lo stessero cercando. Dipoi, la SEM,
non avrebbe spiegato sufficientemente perché le stesse non andrebbero
oltre delle mere supposizioni di parte non corroborate da nessun elemento
concreto. Per quanto concerne invece le perplessità sollevate dall’autorità
di prime cure in relazione al fatto che la lettera intimidatoria dei talebani
sarebbe giunta al padre invece che agli anziani del villaggio, occorrerebbe
constatare che l’insorgente avrebbe indicato che anche suo padre si era
portato garante e quindi non sarebbe incomprensibile che la stessa fosse
stata recapitata a quest’ultimo, subendo quindi delle rappresaglie. In merito
al rapimento del padre da parte dei talebani, egli riferisce che sembrerebbe
che lo stesso sia stato ucciso. Circa la presunta contraddizione che
avrebbe rilevato la SEM sul suo luogo di soggiorno a H._______, il ricor-
rente ritiene di aver chiaramente spiegato che egli si sarebbe spostato dalla
casa degli studenti, luogo sicuro, in altro alloggio, dove non vi sarebbe più
stata alcuna sicurezza. Infine, anche l’argomento posto a fondamento dalla
SEM per misconoscere il valore probante della lettera intimidatoria da lui
prodotta, sarebbe tacciabile d’arbitrio. Difatti l’autorità di prime cure
avrebbe meramente allegato che tale mezzo di prova potrebbe essere
stato falsificato o acquistato senza dimostrarlo. Alla luce degli elementi so-
pra evidenziati, il ricorrente considera la decisione impugnata fondata su
un accertamento inesatto e incompleto dei fatti determinanti.
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4.3 Nel successivo scritto del 16 novembre 2016 l’insorgente dichiara di
voler chiarire alcuni punti inerenti le dinamiche degli avvenimenti che lo
avrebbero determinato all’espatrio dal suo Paese d’origine, in quanto al-
cune sue affermazioni sarebbero state mal interpretate o erratamente com-
prese da parte del Tribunale nella sua decisione incidentale del 9 novem-
bre 2016. Egli segnatamente afferma che la sua famiglia avrebbe abitato
nella zona di C._______, nella città di B._______, zona che sarebbe sotto
il controllo talebano (cfr. scritto del 16 novembre 2016, pag. 1). Circa il
fermo ed il sequestro, egli sostiene che questi sarebbero avvenuti nel 2014,
mentre egli si stava recando all’Università (…) di H._______, ed il mezzo
sul quale avrebbe viaggiato, sarebbe stato fermato e controllato da parte
di un gruppo di talebani. Uno di questi ultimi, perquisendolo e non sapendo
leggere molto bene, avrebbe notato un timbro apposto sui suoi documenti
e ne avrebbe dedotto trattarsi di un timbro governativo (cfr. scritto del
16 novembre 2016, pag. 1). Inoltre, in merito al rapporto lavorativo con la
ditta (…) di H._______, l’insorgente asserisce che, contrariamente a
quanto verrebbe sostenuto dal Tribunale, egli non avrebbe lavorato per tale
azienda quale (…) e non si sarebbe occupato di progetti per gli (…), bensì
avrebbe sottoscritto un contratto in qualità di stagista e sarebbe stato assi-
stente del (…). Sotto la supervisione di quest’ultimo, si sarebbe occupato
della stesura di progetti per varie aziende, sia nazionali che estere, e si
sarebbe recato altresì a controllare i materiali che in seguito sarebbero ser-
viti per l'esecuzione di tali progetti. Sempre da allegazioni del ricorrente,
egli sarebbe stato accusato dai talebani di lavorare per il governo e sa-
rebbe stato per questo perseguitato. Dopo poco sarebbe giunta a casa dei
suoi genitori una lettera dei talebani, dove sarebbe stato intimato di conse-
gnarlo poiché appoggiava il governo. Quest’ultima lettera di minaccia – che
l’interessato ha annesso allo scritto 16 novembre 2016 (cfr. risultanze pro-
cessuali; atto A24, doc. 10) – non gli sarebbe stata indirizzata personal-
mente in quanto, vivendo a H._______, i talebani non avrebbero avuto al-
cun diritto di catturarlo. Poiché né suo padre né suo cugino lo avrebbero
consegnato ai talebani, questi ultimi li avrebbero sequestrati. In seguito il
cugino sarebbe stato liberato, pagando un riscatto di 30'000 dollari ai tale-
bani, mentre invece suo padre sarebbe stato ucciso dagli stessi, come at-
testerebbe pure il documento della (…), che l’insorgente allega al suo
stesso scritto (cfr. risultanze processuali; atto A24, doc. 8).
5.
A titolo preliminare codesto Tribunale esaminerà la censura formale mossa
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Pagina 10
dal ricorrente in merito all’allegata carente motivazione della decisione im-
pugnata (cfr. ricorso, p.to 3, pag. 2), in quanto la stessa potrebbe condurre
alla cassazione della decisione ai sensi dell’art. 61 PA.
5.1 L’obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla
garanzia di un processo equo (art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 6 CEDU) e costi-
tuisce un presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della de-
cisione sia per le parti che per l’autorità di ricorso. Per adempiere a tali
esigenze, è sufficiente che l’autorità menzioni, almeno brevemente, le pro-
prie riflessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali; ovvero l’autorità
è tenuta a riportare i motivi che l’hanno guidata e sui quali essa ha fondato
il suo ragionamento, di modo che l’interessato possa rendersi conto della
portata della stessa ed impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr.
DTF 142 II 154 consid. 4.2 e DTF 142 I 135 consid. 2.1; sentenza del TAF
D-2925/2017 del 13 luglio 2017 con riferimenti citati). L’autorità non deve
invece pronunciarsi su tutti i motivi delle parti, ma può al contrario limitarsi
alle questioni decisive (cfr. DTF 142 II 154 consid. 4.2). In altri termini, l’es-
senziale è che la decisione indichi chiaramente i fatti stabiliti e le deduzioni
giuridiche tratte dalla fattispecie determinata (cfr. DTF 141 V 557 con-
sid. 3.2.1). La motivazione può inoltre essere implicita e risultare dai diversi
considerandi della decisione (cfr. DTF 141 V 557 consid. 3.2.1 con refe-
renze citate; sentenza del TF 2C_341/2016 del 3 ottobre 2016 con-
sid. 3.1.). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui
violazione implica, di principio, l’annullamento della decisione impugnata,
a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (GICRA 2006 n°4
consid. 5).
5.2 Nella fattispecie il Tribunale rileva che l’autorità di prime cure nella de-
cisione impugnata ha, dopo un esposto dei fatti determinanti, apprezzato
le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente circa i motivi d’asilo, ritenendole in-
verosimili. Nella decisione avversata, la SEM ha evidenziato, seppure suc-
cintamente, i motivi alla base di tale conclusione. Difatti, ha ritenuto dap-
principio che le dichiarazioni del ricorrente fossero stereotipate, inconsi-
stenti e contraddittorie. Quali esempi l’autorità di prime cure ha menzionato
inizialmente le allegazioni rese dall’insorgente circa le modalità con le quali
egli avrebbe appreso del rapimento di suo padre e delle intenzioni degli
anziani del villaggio. Tale motivazione risulta soddisfacente ai sensi della
giurisprudenza succitata (cfr. considerando 5.1), a differenza di quanto al-
legato nell’atto ricorsuale. Infatti non può essere esatto che l’autorità di
prime cure si esprima su ogni singola dichiarazione resa dall’insorgente,
ma è sufficiente che essa si determini brevemente sulle deduzioni giuridi-
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che tratte dalla fattispecie appurata. Stessa conclusione vale per le suc-
cessive constatazioni dell’autorità inferiore, la quale ha spiegato sufficien-
temente nella decisione impugnata, quali dichiarazioni ritiene inconsistenti
o illogiche. La SEM ha infatti denotato che le dichiarazioni del ricorrente
riguardo alla denuncia da parte dei cugini paterni, come pure che gli anziani
del villaggio lo stessero ricercando, sarebbero delle mere supposizioni di
parte, non corroborate da nessun elemento concreto. Vieppiù ha indicato
che sarebbe da ritenere incomprensibile perché la supposta lettera intimi-
datoria dei talebani sia stata recapitata al padre del ricorrente, invece che
agli anziani del villaggio, ovvero i destinatari dello scritto. Dipoi l’autorità di
prime cure ha affermato che sarebbe illogico il comportamento tenuto dal
padre a seguito della ricezione dello scritto, in quanto egli non avrebbe
preso, a mente della stessa autorità, nessuna contromisura, ma si sarebbe
limitato a consigliare al ricorrente di lasciare il Paese d’origine. Infine ha
asserito che il ricorrente si sarebbe contraddetto circa il suo soggiorno a
H._______, dato che non avrebbe delucidato perché in un primo momento
avrebbe dichiarato di vivere in un alloggio universitario ed in un secondo
momento, nel corso della medesima audizione, che egli vivesse in un ap-
partamento privato. In un secondo momento la SEM ha analizzato anche
il supposto scritto intimidatorio dei talebani prodotto quale mezzo di prova
dal ricorrente, concludendo che lo stesso non potrebbe mutare le sue con-
siderazioni in merito all’inverosimiglianza degli asserti del ricorrente, poi-
ché non gli potrebbe essere riconosciuto alcun valore probante in quanto
sarebbe facilmente ottenibile o falsificabile. Si rileva in merito, che le moti-
vazioni fornite dall’autorità inferiore, risultano lineari e logiche, e non danno
adito ad alcuna interpretazione contraria o contraddizione. Infine, nell’atto
impugnato la SEM ha pure analizzato la pertinenza dei successivi motivi di
fuga allegati dal ricorrente, spiegando in maniera limpida e concludente sia
i fatti alla base dei suoi asserti che le conseguenze detratte dalla fattispe-
cie. Le motivazioni dell’autorità di prime cure risultano pertanto soddisfa-
centi, anche ponendo mente al fatto che hanno permesso al ricorrente di
impugnare la decisione con cognizione di causa, dato che, a prescindere
da quanto dallo stesso sollevato nel suo memoriale ricorsuale, egli si è
espresso su ogni affermazione d’inverosimiglianza denotata dell’autorità di
prime cure, dimostrando di averne compreso il senso esplicito od implicito
contenuto in esse.
5.3 Alla luce degli elementi dinnanzi menzionati, codesto Tribunale ritiene
che la SEM non ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente, moti-
vando in modo corretto la sua decisione, e pertanto la censura ricorsuale
mossa dall’insorgente in tal senso, al limite della sua ricevibilità, risulta in-
fondata e va pertanto disattesa.
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Pagina 12
6.
6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
6.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti
allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili
e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili
di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di
una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non
possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì ne-
cessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile,
ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare,
quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati
(art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in
maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in pre-
cedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra
scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collabora-
zione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo
siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità
giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni,
sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in prepon-
deranza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi
a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allega-
zione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essen-
ziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un
punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fatti-
specie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
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Pagina 13
6.3 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insor-
gente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, pren-
dendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo
il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6).
7.
A mente di questo Tribunale vi sono anzitutto forti dubbi quanto alla vero-
simiglianza delle allegazioni dell’insorgente a proposito delle circostanze
del suo sequestro da parte di un gruppo di talebani.
7.1 In primo luogo occorre constatare come a riguardo dell’identità delle
persone che lo avrebbero sequestrato egli ha fornito, nel corso della me-
desima audizione sui motivi, un’interpretazione differente. Difatti, dapprin-
cipio egli ha affermato che l’autobus sul quale viaggiava sarebbe stato ve-
rificato da parte di controllori analfabeti (cfr. verbale, D91, pag. 9), ed in
seguito che si sarebbe trattato di talebani (cfr. verbale, D91, pag. 9). Inter-
rogato in merito all’identità delle persone che lo avrebbero controllato, l’in-
sorgente ha unicamente asserito che queste ultime avrebbero avuto il viso
coperto, e che non avrebbero risposto al suo quesito in merito a chi fossero
(cfr. verbale, D96-D99, pag. 10). In seguito egli ha asserito che, dopo la
sua liberazione, avrebbe sentito gli anziani del villaggio dirsi che si sarebbe
trattato di uomini del signor O._______ (cfr. verbale, D113-D114, pag. 11
seg.), il quale si sarebbe recato spesso in visita del signor P._______ nel
villaggio dei suoi genitori, e tale signor O._______ sarebbe inoltre il coman-
dante dei talebani (cfr. verbale, D115 segg., pag. 12). Anche in fase ricor-
suale l’insorgente non chiarisce meglio tale punto, ma anzi offre una ver-
sione ancora differente dei fatti alla base del suo sequestro, che rendono
ancora maggiormente inverosimili i suoi asserti, poiché confusi e contrad-
dittori. Difatti egli sostiene che si sarebbe trattato di un unico talebano che
avrebbe perquisito tutti i viaggiatori presenti sul minibus, e che sarebbe
stato lo stesso che avrebbe interpretato un timbro posto su uno dei suoi
documenti come qualcosa di governativo, poiché non avrebbe saputo leg-
gere correttamente (cfr. scritto del 16 novembre 2016 del ricorrente,
pag. 1). Ulteriore contraddizione la si rimarca nella dichiarazione del ricor-
rente riguardo a come il padre e gli anziani del villaggio avrebbero appreso
del suo sequestro da parte dell’autista del minibus. Infatti, dapprima egli ha
riferito che nel momento in cui egli sarebbe sceso dall’autoveicolo, il con-
ducente, originario della loro regione, avrebbe parlato con il padre (cfr. ver-
bale, D91, pag. 9 e D108, pag. 11), quando in seguito ha invece asserito
che nel suo villaggio non vi sarebbe alcuna connessione telefonica, e per
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Pagina 14
poter ricevere una telefonata occorrerebbe salire su delle colline o monta-
gne che si troverebbero lontane dal villaggio dove risiederebbero i suoi ge-
nitori (cfr. verbale, D179-180, pag. 17). In tal senso non si comprende come
l’autista del minibus, anche supponendo che conoscesse il numero telefo-
nico del padre, sia riuscito a contattarlo così prontamente. Altra divergenza
la si rimarca nelle capacità descrittive del ricorrente circa il percorso intra-
preso ed i luoghi dove avrebbe stazionato durante il sequestro, rispetto alla
circostanza da lui dichiarata di avere gli occhi bendati (cfr. verbale, D91,
pag. 9). Invero egli è stato in grado, malgrado non avesse alcuna visibilità,
di riferire che lo avrebbero dapprima rinchiuso per un’ora in una stalla, fa-
cendolo in seguito avanzare lungo le montagne ed infine trattenendolo per
tre giorni in una grotta (cfr. verbale, D91, pag. 9).
7.2 Oltracciò risulta oltremodo illogico il comportamento tenuto dall’insor-
gente successivamente alla sua liberazione che sarebbe avvenuta grazie
alla supposta garanzia offerta dal padre e dagli anziani del suo villaggio
(cfr. verbale, D91, pag. 9). Difatti egli non si è dimostrato interessato a com-
prendere effettivamente chi l’avesse sequestrato e per quali motivi, oltre-
tutto recandosi tranquillamente nel suo villaggio d’origine presso i suoi ge-
nitori per dieci giorni, nel corso dei quali non sarebbe successo nulla di
particolare (cfr. verbale, D91 segg., pag. 9 segg.). Questa condotta risulta
incongrua all’esperienza generale della vita, in quanto ci si attenderebbe
che una persona nelle circostanze di fatto dichiarate dal ricorrente e con la
sua biografia, si sarebbe maggiormente informata in merito ai motivi degli
eventi occorsole. Inoltre avrebbe temuto di recarsi presso il domicilio dei
genitori e ivi trattenersi per diversi giorni, a maggior ragione poiché, dalle
sue stesse allegazioni, il comandante dei talebani, il signor O._______, era
uso trascorrere del tempo in visita nel suo villaggio d’origine (cfr. verbale,
D115, pag. 12).
7.3 Ancora, la dichiarazione riguardo alla quale egli avrebbe lavorato per
la società (…) nel momento in cui egli stava redigendo il suo lavoro di di-
ploma (cfr. verbale, D91, pag. 9 e D123, pag. 12), in qualità di (…) (cfr.
verbale, D58, pag. 6), risulta incompatibile con il suo racconto in merito al
sequestro da parte dei talebani ed alle garanzie fornite dal padre, da un
nipote paterno e dagli anziani del villaggio per liberarlo dalla prigionia. Di-
fatti, malgrado egli evidenzi dapprima che i talebani avrebbero ricevuto una
garanzia da parte del padre e degli anziani del villaggio che egli non
avrebbe lavorato (cfr. verbale, D91, pag. 9), e non avesse alcuna necessità
finanziaria (cfr. verbale, D120-122, pag. 12), l’insorgente avrebbe ciò no-
nostante deciso di sua iniziativa, e senza discutere anticipatamente con il
padre, di assumere un impiego con un profilo importante e facilmente di
D-4287/2016
Pagina 15
dominio pubblico (cfr. verbale, D123 segg., pag. 12). Non conduce ad una
diversa valutazione, l’asserzione dell’insorgente circa il fatto che egli
avrebbe iniziato a lavorare per sopperire direttamente ai suoi bisogni e che
nessuno sarebbe venuto a conoscenza di tale suo impiego (cfr. verbale,
D123 e D126 segg., pag.12 seg.). Non risulta infatti credibile che il ricor-
rente, visto il suo trascorso e le innumerevoli possibilità e risorse di contatto
dei talebani, anche nel villaggio stesso dei suoi genitori (cfr. verbale, D115
segg., pag. 12), non immaginasse che vi sarebbe stata una probabilità
molto elevata che gli stessi ne venissero a conoscenza. Altresì, la credibi-
lità degli asserti del ricorrente in merito a tale punto, è messa ancora mag-
giormente in dubbio, dalle allegazioni fornite in fase di ricorso. L’insorgente
invero afferma che egli, presso l’azienda (...), non avrebbe lavorato quale
(…), ma in qualità di stagista ed assistente del (…) (cfr. scritto spontaneo
del 16 novembre 2016, pag. 1 seg.). Tale asserzione, oltre che contraria a
quanto da lui stesso dichiarato durante l’audizione sui motivi (cfr. verbale,
D58, pag. 6), è pure divergente con i documenti prodotti dal medesimo, nel
corso dell’istruttoria, quali mezzi di prova (cfr. atto A24, doc. 1 e doc. 5).
Difatti dagli stessi si desume che egli era sì assistente o aggiunto del (…)
della compagnia (cfr. atto A24, doc. 1, dove è presente la denominazione
di “Assistant of (…)” e doc. 2, ove si parla invece di “adjoint du chef des
(…)”, in merito cfr. anche verbale, D6 segg., pag. 2 e D77 pag. 7), ma non
si deduce assolutamente dagli stessi o dalle dichiarazioni del ricorrente,
che egli fosse impiegato presso tale società per effettuare un periodo di
pratica.
7.4 Proseguendo nell’analisi, anche circa alla supposta lettera dei talebani
agli anziani del villaggio, che avrebbe però ricevuto il padre del ricorrente
(cfr. verbale, D169 segg., pag. 16-17), l’insorgente ha fornito delle versioni
contrastanti che minano fortemente la credibilità dei suoi asserti. Difatti, lo
scritto prodotto nella fase istruttoria sub doc. 6 (cfr. atto A24), e quello suc-
cessivo prodotto invece in fase ricorsuale (cfr. risultanze processuali e atto
A24, doc. 10), avrebbero due contenuti completamente differenti. Risulta
invero dalle dichiarazioni rilasciate dall’insorgente nell’audizione sui motivi,
che lo scritto prodotto sub doc. 6 avrebbe quale contenuto l’intimazione dei
talebani agli anziani del villaggio di consegnargli il ricorrente, poiché consi-
derato un infedele dato che avrebbe iniziato a lavorare per un’azienda di
(…), malgrado la garanzia da loro offerta, altrimenti lo avrebbero ricercato
ed ucciso (cfr. verbale, D169 segg., pag. 16). Lo scritto prodotto sub
doc. 10 in fase ricorsuale (cfr. risultanze processuali), presenta invece un
significato completamente divergente. In effetti, dalla traduzione certificata
ed ufficiale fornita dall’insorgente (cfr. risultanze processuali; (…): “Trans-
lation Nr. (…)” del 07.12.2016), di cui non vi sono elementi per metterne in
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Pagina 16
dubbio l’autenticità e l’affidabilità, oltre che presentare in maniera più det-
tagliata l’impiego del ricorrente presso la società in questione, riporta che i
talebani avrebbero fornito un limite di tempo ai famigliari del ricorrente ed
agli anziani del villaggio per consegnargli il medesimo (cfr. risultanze pro-
cessuali). Quest’ultima evenienza temporale non è però mai stata indicata
dal ricorrente nelle sue dichiarazioni. Inoltre lo stesso scritto risulta in con-
traddizione evidente con gli asserti dell’interessato, in merito al ricevente
del medesimo, come pure alle modalità con le quali egli avrebbe appreso
dal padre di tale scritto ed il successivo presunto sequestro ed uccisione di
quest’ultimo. Infatti, nella lettera di cui al doc. 10 (cfr. atto A24), viene già
riportato che il padre del ricorrente è stato “punito per il suo peccato” e che
il nipote dello stesso è condannato a pagare un riscatto, pena la sua ucci-
sione. Ciò però risulta incompatibile con l’asserzione dell’insorgente che il
padre, il quale secondo il tenore dello scritto era già stato ucciso, avrebbe
ricevuto tale scritto (cfr. verbale, D170, pag. 16 e scritto del 16 novem-
bre 2016, pag. 2), ed in seguito avrebbe avvisato e fatto avere lo stesso
all’insorgente (cfr. verbale, D170 segg., pag. 16). Inoltre il sequestro e l’uc-
cisione del padre sarebbero avvenuti, secondo le dichiarazioni dell’insor-
gente, soltanto successivamente al recapito di tale lettera (cfr. verbale,
D91, pag. 9 seg. e scritto del 16 novembre 2016, pag. 2). Ma tali eventi non
risultano temporalmente convergenti con il contenuto del supposto scritto
dei talebani prodotto sub doc. 10 dall’insorgente (cfr. risultanze proces-
suali). Alla luce di quanto sopra, codesto Tribunale ritiene che le dichiara-
zioni del ricorrente quo al supposto scritto dei talebani, vista la produzione
di due scritti differenti ma con due interpretazioni del contenuto uguali da
parte dello stesso, senza alcuna spiegazione plausibile e credibile in me-
rito, siano totalmente inverosimili.
7.5 A titolo abbondanziale, anche gli avvenimenti precedenti all’espatrio di-
chiarati dal ricorrente sono, a mente di codesto Tribunale, contrastanti. A
ragione infatti, nella decisione impugnata l’autorità di prime cure ha deno-
tato che l’interessato ha innanzitutto riferito che prima di lasciare il suo
Paese d’origine avrebbe vissuto in un alloggio sicuro, anche mentre lavo-
rava (cfr. verbale, D129, pag. 13 e D195, pag. 19), quando in seguito si è
contraddetto, asserendo che lo avrebbe dovuto lasciare alla fine dei suoi
studi (cfr. verbale, D194, pag. 19). Interrogato in merito a tale evidente con-
traddizione, l’insorgente non ha apportato alcun chiarimento in merito, anzi
ha presentato una terza versione degli eventi, riferendo che sino all’espa-
trio avrebbe vissuto nella casa dello studente, ma che se l’avesse dovuta
lasciare, non avrebbe più avuto alcuna sicurezza (cfr. verbale, D195,
pag. 19). Le spiegazioni fornite in merito dall’insorgente nel gravame (cfr.
p.to 3, pag. 3), non lo soccorrono. Anzi al contrario, riferendo nuovamente
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Pagina 17
di essersi spostato in un alloggio dove non vi sarebbe più stata alcuna si-
curezza prima dell’espatrio, risulta in contrasto evidente con le sue prime
dichiarazioni rilasciate (cfr. verbale, D129, pag. 13 e D195, pag. 19), ciò
che rende tali evenienze maggiormente confuse e discordanti e pertanto
poco credibili.
7.6 Da ultimo si rimarca l’inconsistenza delle allegazioni dell’insorgente in
merito al fatto che gli anziani del villaggio lo volessero consegnare ai tale-
bani per avere salva la vita (cfr. verbale, D91, pag. 9 seg.; D138 seg.,
pag. 14), come pure che i cugini paterni lo avessero denunciato presso i
talebani, poiché avrebbero voluto ricevere l’eredità del padre (cfr. verbale,
D91, pag. 9 seg.), come rettamente ha rimarcato la SEM nella decisione
impugnata. Difatti, la prima allegazione ha quale unico fondamento delle
affermazioni che avrebbe reso un suo conoscente (cfr. verbale, D138 seg.,
pag. 14), non supportate dal benché minimo elemento concreto da parte
del ricorrente, neppure in fase ricorsuale. Dipoi, la seconda asserzione si
basa su delle deduzioni prive di chiarezza e logicità. Non si comprende
invero come i cugini paterni avrebbero dovuto attendere sino a che egli
avrebbe iniziato a lavorare per la società (…), per liberarsi dello stesso, tra
l’altro dato che vi sarebbe già stato in passato un tentativo di eliminarlo da
parte di un cugino (cfr. verbale, D147 segg., pag. 14 seg.). Oltracciò pure
la spiegazione che ha fornito in merito il ricorrente, confrontato con la man-
canza di chiarezza dei suoi asserti, non comporta una diversa valutazione
degli stessi. Difatti egli ha dichiarato in merito che sarebbe stata rinvenuta
una carta di protezione dei talebani negli abiti di un cugino paterno (cfr.
verbale, D144, pag. 14), dal quale i suoi genitori ne avrebbero dedotto che
avesse legami con i talebani, e di conseguenza che fossero i cugini paterni
ad averlo denunciato (cfr. verbale, D188 segg., pag. 18). Tali affermazioni,
risultano però, come denotato rettamente dall’autorità di prime cure, pure
prive di qualsiasi elemento concreto atto a fondare tali conclusioni, es-
sendo delle mere deduzioni di terze persone, che non provano assoluta-
mente la denuncia del ricorrente da parte dei cugini paterni ai talebani,
come pure che gli stessi lo volessero eliminare. Infine, al riguardo si ri-
marca che, lo stesso cugino paterno che lo avrebbe denunciato ai talebani
(cfr. verbale, D144, pag. 14, D190 segg., pag. 18), sarebbe stato secondo
le sue stesse dichiarazioni, uno dei suoi amici più cari (cfr. verbale, D32
segg., pag. 4). Confrontato in merito a tale contraddizione, l’insorgente ha
offerto quale spiegazione di aver creduto che l’interrogante si riferisse ai
parenti della sua famiglia (cfr. verbale, D196, pag. 19). Ma tale asserto non
risulta convincente, in quanto al quesito preciso dell’interrogante, che non
presta il fianco ad alcuna differente interpretazione, egli non ha fornito la
lista di diversi parenti della sua famiglia, bensì il nome di due suoi amici,
D-4287/2016
Pagina 18
ovvero il primo il cugino paterno, ed il secondo il nominativo di un commer-
ciante. Soltanto alla rilettura, quindi a seguito dell’incongruenza denotata
dall’interrogante in merito, il ricorrente ha aggiunto riguardo al nominativo
fornito di quest’ultimo, che egli era un nipote del padre. Ora, tale agire tar-
divo, mostra in modo maggiormente significativo l’inverosimiglianza delle
dichiarazioni del ricorrente.
7.7 Sia quel che sia, ciò che soprattutto risulta eclatante nelle dichiarazioni
del ricorrente, è la contraddizione evidente tra il momento in cui egli afferma
che il padre sarebbe stato rapito dai talebani non riuscendo a reperirlo,
ovvero avvenuto secondo le stesse dichiarazioni dell’insorgente il (…) ot-
tobre 2015 (cfr. verbale, D132, pag. 13), otto giorni dopo che il padre
avrebbe ricevuto la lettera dei talebani (cfr. verbale, D170, pag. 16), ed il
fatto che il padre sarebbe riuscito in così pochi giorni a vendere una sua
casa, per finanziare il suo viaggio (cfr. verbale, D89, pag. 8). Vieppiù, pure
la località dove avrebbero vissuto i genitori dell’insorgente, è situata da
questi dapprima in un villaggio remoto nella provincia di B._______ (cfr.
verbale, D3, pag. 2 ; D3, pag. 3 , D179 segg., pag. 17) e successivamente
invece nella città di B._______ (cfr. scritto del 16 novembre 2016, pag. 1).
Infine, quo al tragitto che egli avrebbe intrapreso al momento del sequestro
da parte dei talebani, il ricorrente ha pure offerto una versione divergente.
Se infatti dalle sue prime dichiarazioni sarebbe avvenuto mentre da
H._______ si recava al villaggio dei genitori (cfr. verbale, D91, pag. 9), in
fase ricorsuale sarebbe stato fermato nel tragitto verso l’Università (cfr.
scritto del 16 novembre 2016, pag.1). Tale incostanza nelle allegazioni da
parte del richiedente, aumenta ancor maggiormente la certezza di codesto
Tribunale circa l’inverosimiglianza dei motivi d’asilo da lui dichiarati.
7.8 Del resto, la veridicità della versione dell’insorgente può essere forte-
mente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità. È
infatti lecito attendersi che se il richiedente fosse realmente stato ricercato
dai talebani, essi avrebbero avuto il modo e sufficientemente tempo per
trovarlo successivamente all’invio della lettera al padre, dato che tra l’altro
conoscevano, secondo il contenuto della lettera, l’impresa per la quale egli
lavorava (cfr. risultanze processuali), fermo considerate anche le sue rego-
lari attività in seno alla società di costruzioni ed ai suoi spostamenti dal suo
alloggio al luogo di lavoro (cfr. verbale 1, D91, pag. 9 seg.). Su tali presup-
posti, la giustificazione che egli ha fornito confrontato al riguardo, ovvero
che egli si sarebbe spostato di nascosto dal dormitorio al luogo di lavoro,
poiché negli stessi vi sarebbe stata protezione (cfr. verbale, D175, pag. 17),
risulta quantomeno irragionevole.
D-4287/2016
Pagina 19
7.9 Infine pure dal profilo dell’esperienza generale della vita, il comporta-
mento tenuto dal ricorrente dopo che sarebbe venuto a conoscenza delle
minacce dei talebani nei suoi confronti, risulta illogico. Difatti egli, nono-
stante fosse a conoscenza delle stesse, avrebbe continuato ad adempiere
alle sue mansioni lavorative durante ancora otto giorni dopo aver appreso
dal padre che la sua vita era in pericolo, oltre a procurarsi regolarmente un
permesso per recarsi all’estero (cfr. verbale, D131 segg., pag. 13 e D181
segg., pag. 17). Quindi egli avrebbe continuato a frequentare sia i suoi soliti
posti, sia luoghi pubblici, con di conseguenza vari spostamenti nella città.
Inoltre egli si sarebbe pure trattenuto a H._______ cinque giorni dopo aver
appreso che il padre ed il nipote dello stesso sarebbero stati rapiti (cfr. ver-
bale, D131 segg., pag. 13). La spiegazione fornita in merito dal ricorrente,
ovvero che egli avrebbe continuato a lavorare per adempiere il suo con-
tratto e che l’ottenimento di un visa richiedesse del tempo (cfr. verbale,
D181, pag. 17), risulta perlomeno incompatibile con il timore che avrebbe
avuto qualsiasi persona messa nella sua stessa situazione fattuale.
7.10 In definitiva ed alla luce di quanto esposto, appare in specie chiaro
che la versione dei fatti resa dall’interessato non possa essere ritenuta, da
un punto di vista oggettivo, in preponderanza veritiera (cfr. DTAF 2013/11
consid. 5.1 e relativi riferimenti).
7.11 Nello stesso senso, anche i mezzi di prova prodotti dal ricorrente non
risultano tali da giustificare una diversa valutazione. Anzitutto, la presunta
lettera dei talebani – che come visto al considerando 7.4 si tratterebbe in
realtà di due lettere distinte con un contenuto differente - può annoverarsi
tra le dichiarazioni di parte, fermo considerate le contraddittorie versioni
fornite dall’insorgente in merito rispetto al suo contenuto (cfr. considerando
7.4), che ne mettono in dubbio seriamente la sua autenticità, oltre alla no-
toria facilità di ottenere siffatti mezzi di prova contro pagamento o di fabbri-
carli personalmente (cfr. Immigration and Refugee Board of Canada, Af-
ghanistan: Night letters [Shab Nameha, Shabnamah, Shabnameh], inclu-
ding appearance (2010-2015), del 10 febbraio 2015,
/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=54f02a6c4>, p.to. 9 e riferimenti
citati, consultato il 08.03.2018). In merito a tale mezzo di prova, le allega-
zioni ricorsuali non apportano alcun elemento concreto determinante per
far giungere il Tribunale ad una diversa conclusione e vanno pertanto di-
sattese. Dal canto suo la fotografia di un presunto scritto della madre del
ricorrente indirizzata al distretto di C._______, non è atta a provare la veri-
dicità delle affermazioni dell’insorgente, in quanto trattasi di semplici alle-
gazioni di una terza persona. Inoltre, pure il presunto scritto della (…), an-
che si desse credito al suo contenuto, è senza alcun valore probatorio per
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Pagina 20
i motivi d’asilo fatti valere dall’insorgente, vista anche l’inverosimiglianza e
la mancanza di credibilità delle sue dichiarazioni. Vieppiù pure i documenti
ed i certificati di studio e di lavoro prodotti dall’interessato, non modificano
la valutazione circa le sue allegazioni, in quanto non supportano in alcun
modo i suoi motivi d’asilo. Infine, la richiesta di audizione personale del
ricorrente viene pure disattesa, in quanto allo stesso sono già state offerte
sufficienti possibilità di esprimersi al riguardo dei suoi motivi di espatrio dal
suo Paese d’origine, e pertanto non muterebbe la valutazione del Tribunale
circa l’inverosimiglianza delle sue allegazioni.
8.
Per sovrabbondanza di motivi, rettamente la SEM ha argomentato che il
fatto di appartenere all’etnia hazara non è un motivo sufficiente per otte-
nere la qualità di rifugiato. Invero anche recentemente codesto Tribunale
ha ritenuto che la situazione dell’etnia hazara in Afghanistan, non adempia
le elevate condizioni poste dalla giurisprudenza per il riconoscimento di una
persecuzione collettiva, anche per quanto concerne la situazione a Kabul
(cfr. sentenza del TAF D-4572/2016 del 6 dicembre 2017 consid. 5.4 e re-
ferenze citate), e la stessa non può dirsi da allora mutata (cfr. Austrian Cen-
tre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation [AC-
CORD], – Themendossier zu Afghanistan: Allgemeine Siche-
rheitslage in Afghanistan und Chronologie für Kabul (von Jänner 2017 bis
Jänner 2018), 13 febbraio 2018,
ment/1424219.html>, consultato l’8 marzo 2018; Australian Departement
of Foreign Affairs and Trade [DFAT], DFAT Thematic Report Hazaras in Af-
ghanistan, 18 settembre 2017,
cal/1419305/4792_1512558052_ country-information-report-hazaras-the-
matic.pdf>, consultato il 9 marzo 2018; sentenza del TAF D-4572/2016 del
6 dicembre 2017 consid. 5.4 con ulteriori rinvii citati). Inoltre il ricorrente
non solleva in merito alcuna censura contro la decisione impugnata, che
potrebbe condurre il Tribunale ad una diversa valutazione. Pertanto l’auto-
rità di prime cure ha rettamente concluso che, malgrado la difficile situa-
zione di insicurezza in Afghanistan, con anche attacchi a membri dell’etnia
hazara (cfr. sentenza di riferimento D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 con-
sid. 8.2.2.; sentenza del TAF E-5136/2016 consid. 6.3.2 con riferimenti ci-
tati), in mancanza di una persecuzione mirata verso tale etnia rispetto al
resto della popolazione civile, tale motivo non è rilevante in materia d’asilo.
9.
Di conseguenza, in virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di
concessione dell’asilo non merita tutela e la decisione impugnata va con-
fermata.
D-4287/2016
Pagina 21
10.
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene
però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi, come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo re-
lativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr.
DTAF 2013/37 consid. 4.4 e DTAF 2011/24 consid. 10.1).
Pertanto, anche in merito alla questione della pronuncia dell’allontana-
mento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
11.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
12.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo di
CHF 600.– versato il 14 novembre 2016 dal ricorrente.
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4287/2016
Pagina 22
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Esse
sono prelevate sull’anticipo spese versato il 14 novembre 2016.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: