B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4289/2012
S e n t e n z a d e l 2 2 a g o s t o 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Contessina Theis;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 10 agosto 2012 / N […].
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Visto:
la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
5 giugno 2010 in Svizzera;
la decisione del 30 settembre 2010 dell'Ufficio federale della migrazione
(di seguito: UFM) con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della
menzionata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull'asi-
lo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha ordinato l'allontanamento
dell'interessato verso l'Italia;
la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il
13 giugno 2012;
il verbale del 28 giugno 2012 (di seguito: verbale) con il quale, tra le altre
cose, è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla domanda
d'asilo e circa un'eventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite
una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d
LAsi con il relativo trasferimento verso l'Italia;
la decisione dell'UFM del 10 agosto 2012 (notificata all'interessato in data
13 agosto 2012; cfr. risultanze processuali) di non entrata nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, con contestuale
pronuncia dell'allontanamento dell'interessato verso l'Italia, ordinando
l'esecuzione al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di
ricorso ed indicando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto
sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi;
la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione del
rinvio dell'interessato verso l'Italia come lecita, ragionevolmente esigibile
e possibile, posto che, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del di-
vieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non
sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dei diritti garantiti
dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e segnatamente
del relativo art. 3;
il ricorso del 17 agosto 2012 (cfr. timbro postale; data d'entrata:
20 agosto 2012) con il quale il ricorrente ha concluso all'annullamento
della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato co-
me alla concessione dell'asilo nonché alla concessione dell'ammissione
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provvisoria; che ha, altresì, concluso al ripristino (recte: alla concessione)
dell'effetto sospensivo, ha presentato, nel senso, una domanda d'assi-
stenza giudiziaria, ovvero la dispensa dal versamento delle spese pro-
cessuali e del relativo anticipo con protestate tasse e ripetibili, nonché ha
concluso al rispetto del divieto di comunicare dati relativi alla domanda
d'asilo allo Stato d'origine;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il 21 agosto 2012;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in
cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo
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(art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esa-
minare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito
della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che, di conseguenza, le conclusioni ricorsuali tendenti al riconoscimento
della qualità di rifugiato, alla concessione dell'asilo e dell'ammissione
provvisoria sono inammissibili;
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del-
la decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il proce-
dimento può svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese,
mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua italiana; che, pertanto, la pre-
sente sentenza può essere redatta in italiano;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di
scritti;
che vi è luogo di determinare se l'UFM poteva applicare la disposizione di
cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, secondo la quale non entra in materia su
una domanda di asilo, allorquando il richiedente può rendersi in uno Stato
terzo competente a condurre la procedura di asilo e di rinvio, in virtù di un
accordo internazionale;
che, in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la
Confederazione svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai
meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per
l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in
Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza relativa
al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti nel
Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 che
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli
Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50/1 del
25 febbraio 2003; di seguito: Regolamento Dublino II) (cfr. art. 1 e 29a
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cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das Dublin
System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer
Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e
Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.);
che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la pro-
cedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo
essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il ri-
chiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso
uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 Regolamento Dublino II;
CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Eu-
ropäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed., Vienna 2010, n. 4 pagg. 86
seg.);
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di
asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato co-
me Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in
qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successiva-
mente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un
visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno,
sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale
la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazio-
ne con gli art. 6 a 13 Regolamento Dublino II);
che lo Stato membro sul territorio del quale il richiedente ha soggiornato
per un periodo continuato di almeno cinque mesi prima dell'inoltro della
sua domanda è tenuto a prendere in carico, nelle condizioni previste agli
art. 17 a 19 Regolamento Dublino II, il richiedente l'asilo che ha inoltrato
una domanda in un altro Stato membro (cfr. art. 10 cpv. 2 e 16 cpv. 1
lett. a Regolamento Dublino II);
che tale obbligo cessa se il cittadino di un Paese terzo si è allontanato dal
territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto citta-
dino di un Paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di
validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 16 cpv. 3 Rego-
lamento Dublino II);
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che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno
Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cit-
tadino di un Paese terzo (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2
Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del ci-
tato Regolamento; cfr. ugualmente l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dall'UFM hanno rivela-
to, che l'Italia aveva accettato tacitamente la presa in carico del ricorrente
già in data 25 agosto 2010 (cfr. act. A 15/1) e che il ricorrente in corso di
procedura è risultato scomparso dal 30 giugno 2010 (cfr. verbale, pag. 5);
che nell'attuale procedura il ricorrente ha allegato che dal giorno della sua
scomparsa si sarebbe recato nuovamente in Italia dove sarebbe rimasto
fino all'inoltro della seconda domanda d'asilo in Svizzera (cfr. verbale,
pagg. 5 seg.);
che il 9 luglio 2012, l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti
una richiesta, fondata sull'art. 16 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II,
volta a riprendere in carico il richiedente l'asilo;
che l'Italia ha tacitamente riconosciuto la sua competenza, in quanto le
sue autorità non hanno risposto entro il termine di un mese previsto
all'art. 20 cpv. 1 lett. b Regolamento Dublino II (art. 20 cpv. 1 lett. c Rego-
lamento Dublino II);
che l'interessato non ha contestato la competenza dell'Italia per trattare la
sua domanda d'asilo (cfr. verbale, pagg. 6 seg.);
che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è data;
che l'interessato fa in sostanza valere di temere che una volta rientrato in
Italia possa subire della rappresaglie da parte di non meglio specificati
marocchini che quest'ultimo avrebbe denunciato tre anni orsono per un
accoltellamento subito (ricorso, pag. 2);
che tale argomento non è in modo evidente ancora sufficiente a dimostra-
re che l'Italia non offra la protezione giuridica interna appropriata rispetti-
vamente che non ottemperi in maniera generale agli obblighi derivanti
dall'adesione dell'Italia a trattati internazionali;
che questo Stato è segnatario della Convenzione sullo statuto dei rifugiati
del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), così come della CEDU e della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
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che in siffatta evenienza appartiene al ricorrente inficiare la presunzione
del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di desti-
nazione, adducendo dei seri indizi che permetterebbero di ammettere
che, nel suo caso particolare, le autorità di questo Stato non rispettereb-
bero questa garanzia e non gli accorderebbero la protezione necessaria o
lo priverebbero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte euro-
pea dei Diritti dell'Uomo [Corte EDU] M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta
n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sen-
tenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiun-
te C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011);
che il ricorrente non è stato in misura di stabilire che lo Stato di destina-
zione sarebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, su ri-
chiesta dei richiedenti l'asilo, ai loro bisogni;
che, segnatamente, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprova-
re che la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire alla
CEDU in caso di esecuzione del suo trasferimento;
che incomberà quindi al ricorrente di far valere la sua situazione specifica
nonché di prevalersene dinanzi alle autorità italiane competenti, utilizzan-
do le vie di diritto adeguate; che va rilevato, che secondo le sue dichiara-
zioni, tali non meglio specificati marocchini avrebbero già subito una pena
privativa di libertà dopo denuncia de parte del ricorrente, per il che non
v'è da dubitare che le autorità italiane, se debitamente sollecitate, non gli
possano garantire la protezione di cui potrebbe necessitare;
che, pertanto, in mancanza di tali prove, la presunzione secondo la quale
lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. senten-
za della Corte EDU M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del
21 gennaio 2011, par. 69, 342-343 e riferimenti citati; DTAF 2011/35);
che, visto quanto precede, il ricorrente non ha stabilito l'esistenza di un ri-
schio personale, serio e concreto che il suo trasferimento verso lo Stato
di destinazione sarebbe contrario all'art. 3 CEDU o ad un altro obbligo de-
rivante dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata;
che, in queste condizioni, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da
rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento dell'interessato, né
delle ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1;
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che, pertanto, non vi è ragione di applicare la clausola di sovranità
dell'art. 3 cpv. 2 1a frase Regolamento Dublino II;
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da par-
te della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo
del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino II ed è tenuta a
riprenderlo in carico giusta le condizioni previste all'art. 20 Regolamento
Dublino II;
che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della do-
manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi
ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente
all'art. 44 cpv. 1 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizza-
zione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1);
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge fe-
derale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momen-
to che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito
nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10);
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, è confermata;
che è vietato comunicare allo Stato d'origine dati personali relativi a un ri-
chiedente l'asilo, a un rifugiato riconosciuto o a una persona bisognosa di
protezione, qualora una tale comunicazione metta in pericolo la persona
interessata o i suoi congiunti (art. 97 LAsi);
che dagli atti non vi sono indizi che l'autorità inferiore abbia violato tale di-
sposizione o che abbia intenzione di farlo in futuro, per il che tale censura
ricorsuale è anch'essa respinta;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favo-
revole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
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che, la domanda della concessione dell'effetto sospensivo diviene senza
oggetto con la presente sentenza;
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal paga-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: