B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4298/2012
S e n t e n z a d e l 2 1 m a g g i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Nina Spälti Giannakitsas, Robert Galliker,
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
Sri Lanka,
rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone,
Antenna Profughi,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 20 luglio 2012 / N (...).
D-4298/2012
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Fatti:
A.
L'interessato, di etnia tamil, ha vissuto in un primo tempo a B._______
(Jaffna) per poi trasferirsi, nel 1996, nel distretto di Vavuniya. Nel 2002 ha
fatto rientro a B._______, dove è rimasto fino al 2006. In seguito ha tra-
scorso un periodo nella regione di Vanni e in seguito di nuovo nel distretto
di Vavnuiya. Nel (...) 2010 è rientrato a B._______ rimanendoci fino al
(...) 2010 quando si è recato a Colombo, da dove è espatriato in data
(...) 2010 (cfr. verbale di audizione sulle generalità del 16 dicembre 2010
[di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e verbale di audizione del
27 dicembre 2010 [di seguito: verbale 2], pag. 4). Il 14 dicembre 2010 è
giunto in Svizzera e il giorno stesso vi ha depositato domanda d'asilo (cfr.
verbale 1, pagg. 6 seg.).
Interrogato sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato di avere avuto
problemi in patria con le autorità cingalesi in quanto sarebbe sospettato
d'intrattenere legami con il movimento delle Liberation Tigers of Tamil
Eelam (LTTE). Infatti, dopo il suo rientro a Jaffna nel 2002, le LTTE
avrebbero chiesto ai membri dell'Associazione dei conducenti di tuk-tuk,
alla quale l'interessato avrebbe appartenuto, di sbrigare dei lavori per
loro. In particolare avrebbero dovuto trasportare nonché distribuire
volantini e appendere manifesti. Nel 2006 le LTTE avrebbero lasciato la
penisola di Jaffna e l'esercito srilankese avrebbe iniziato a prendere di
mira i conducenti di tuk-tuk che avevano in precedenza collaborato con le
LTTE: due o tre di loro sarebbero stati uccisi e altri sarebbero stati
arrestati e picchiati. Sarebbe stato picchiato anche il richiedente, al quale
è inoltre stato fatto obbligo di annunciarsi regolarmente al campo.
Tuttavia, egli si sarebbe attenuto a questo dovere solamente una prima
volta, dopodiché sarebbe fuggito nella regione di Vanni. Nel (...) del 2009
sarebbe stato rinchiuso nel campo di C._______ (Vavuniya) in quanto
sospettato dall'esercito srilankese di appartenere alle LTTE. Il (...) 2010
sarebbe stato liberato e avrebbe fatto rientro a B._______. Tuttavia, circa
due mesi dopo, mentre si trovava con altri (...) alla fermata (...), dei
membri dell'esercito srilankese avrebbero proceduto al controllo dei dati
personali e avrebbero ritirato la carta d'identità al richiedente, intimandogli
di presentarsi al campo. Una volta al campo sarebbe stato interrogato,
picchiato e gli sarebbe stato ordinato di passare settimanalmente ad
annunciarsi. Egli non si sarebbe però più presentato, si sarebbe nascosto
per due o tre mesi a D._______ (Jaffna) e in seguito sarebbe espatriato
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da Colombo (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 4). Egli ha espresso il
timore che, in caso di rientro in patria, potrebbe di nuovo avere dei
problemi con l'esercito srilankese (cfr. verbale 2, pag. 10). A sostegno
della sua domanda egli ha prodotto una copia di un documento delle
autorità in cingalese, datato del (...) 2010, che gli sarebbe stato rilasciato
al momento della sua liberazione dal campo di C._______ (cfr. verbale 1,
pag. 5 e verbale 2, pag. 2).
B.
Con decisione del 20 luglio 2012, notificata all'interessato il 24 luglio 2012
(cfr. act. A 11/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo pronun-
ciando l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo.
C.
In data 17 agosto 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entra-
ta: 20 agosto 2012) il ricorrente è insorto contro la decisione dell'UFM con
ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconosci-
mento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, subordinata-
mente la concessione dell'ammissione provvisoria in quanto l'esecuzione
dell'allontanamento sarebbe inammissibile e inesigibile e, in via ancor più
subordinata, il rinvio della causa all'autorità inferiore per una nuova deci-
sione nel merito. L'interessato ha altresì presentato, secondo il senso,
una domanda di assistenza giudiziaria, intesa come dispensa dal versa-
mento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di spe-
se e ripetibili.
D.
Con decisione incidentale del 3 settembre 2012, il Tribunale ha respinto
la domanda di assistenza giudiziaria e ha invitato il ricorrente a versare
entro il 18 settembre 2012 un anticipo di CHF 600.– a copertura delle
presunte spese processuali indicando che in caso d'inosservanza il ricor-
so sarebbe stato dichiarato inammissibile.
E.
In data 16 settembre 2012 l'insorgente ha effettuato il pagamento dell'an-
ticipo delle presunte spese processuali.
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Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
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Pagina 5
3.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese di origine dell'insorgen-
te e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, pren-
dendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta do-
po il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; DTAF
2008/4 consid. 5.4).
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizio-
ni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto ac-
cordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-
so include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tene-
re conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi).
Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto,
in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2010/57, consid. 2.5 e DTAF 2010/44, consid. 3.3). Sul piano
soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato,
segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua
appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo
espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni.
Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi
di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui
che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e
DTAF 2010/9 consid. 5.2). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere
fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro
prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi
dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di
persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno
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lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berna 2003, pagg. 447 segg.; MARIO GATTIKER, La
procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, pagg. 69 segg.).
5.
5.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha ritenuto che i timori del
richiedente di essere esposto in futuro a misure persecutorie da parte
dell'esercito srilankese sarebbero infondati. Infatti, alla fine della guerra,
dopo la sconfitta delle LTTE, l'esercito srilankese si sarebbe occupato
della popolazione rimasta accogliendola in campi profughi, dove non
sarebbero quindi state trattenute solo persone sospettate di legami con le
Tigri, ma anche donne e bambini. Andrebbe inoltre considerato che al
momento della sua liberazione dal campo il richiedente avrebbe ricevuto
un documento da mostrare in caso di controlli per potere circolare
liberamente. Inoltre l'UFM osserva, riferendosi al successivo fermo, che
se l'interessato fosse davvero stato sospettato d'intrattenere legami con
le LTTE, sarebbe stato trattenuto e non sarebbe stato rilasciato alla sola
condizione di presentarsi settimanalmente a firmare. L'Ufficio evidenzia
infine che il richiedente non avrebbe mai combattuto a fianco delle LTTE
e nemmeno avrebbe ricoperto cariche importanti al loro interno. Egli
avrebbe infatti unicamente aiutato come conducente di tuk-tuk per il
trasporto e la distribuzione di volantini, attività che non sarebbe da
ritenere come un sostegno alle azioni violente compiute dal movimento.
L'UFM ha quindi ritenuto che quanto allegato non soddisferebbe le
condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste
dall'art. 3 LAsi e pertanto non ha concesso l'asilo al richiedente.
5.2 Nel ricorso l'insorgente contesta le valutazioni dell'UFM. Infatti, se il
documento rilasciato all'interessato al momento della liberazione dal
campo potesse davvero essere considerato come un valido indizio di
assenza di persecuzioni, mal si capirebbe la ragione per cui egli sia stato
in seguito comunque ancora fermato e soprattutto nuovamente
sottoposto all'obbligo di presentarsi a firmare. Secondo l'insorgente, se le
autorità locali non avessero nutrito sospetti sul suo conto, non lo
avrebbero assoggettato a tale obbligo. Inoltre, le argomentazioni dell'UFM
secondo cui l'aiuto fornito dall'interessato alle LTTE non avrebbe
rappresentato un sostegno alle azioni violente del movimento,
minimizzerebbe l'importanza dei ripetuti fermi da egli sopportati e
dell'imposizione a presentarsi per la firma. Queste circostanze,
unitamente al fatto di essersi trasferito in passato nella regione di Vanni,
ancora controllata dalle LTTE, di non essersi attenuto all'obbligo di
presentarsi per la firma e di avere in seguito addirittura lasciato il Paese,
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renderebbero molto probabile un suo arresto in caso di rimpatrio. Egli
sarebbe quindi espatriato al fine di sottrarsi a seri pregiudizi ai sensi
dell'art. 3 LAsi e i timori da lui espressi di essere esposto in futuro a
misure persecutorie da parte dell'esercito srilankese sarebbero fondati.
A sostegno della conclusione ricorsuale secondo cui l'esecuzione
dell'allontanamento sarebbe inammissibile poiché violerebbe l'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), egli riporta il
seguente estratto dell'aggiornamento del 1° dicembre 2010 del rapporto
dell'Organizzazione svizzera aiuto ai rifugiati (OSAR), intitolato "Sri
Lanka: situation actuelle", di RAINER MATTERN (pag. 23; di seguito:
Rapporto OSAR): "Selon des sources concordantes, tous les
rapatriements forcés sont signalés à la CID [Criminal Investigation
Division] pour contrôle de la nationalité et du casier judiciaire et
prélèvement des empreintes digitales de toutes les personnes
reconduites. Selon le cas, la personne peut aussi être transférée au
Service de renseignement de l’Etat (SIS) et/ou au Département d’enquête
sur le terrorisme (TID) pour interrogatoire. Le SIS questionne les rapatriés
sur leur voyage, sur les motifs du rapatriement et sur leur histoire
personnelle. Il a accès aux différents registres électroniques. Les
personnes recherchées sont arrêtées. Celles qui ont un casier judiciaire
ou des liens avec les LTTE subissent un autre interrogatoire et peuvent
être emprisonnées. Les Tamoul-e-s du Nord et de l’Est du pays font
l’objet d’un examen plus minutieux. Il faut s’attendre à des difficultés en
cas de mandat d’arrêt, de casier judiciaire, de lien avec les LTTE, de
sortie illégale du Sri Lanka, de liens avec des médias ou des ONG,
d’absence de pièce d’identité ou d’autres documents".
6.
Come rettamente rilevato dall'UFM, questo Tribunale giudica i fatti addotti
dal richiedente non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, un ti-
more oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni a causa di av-
venimenti anteriori al suo espatrio non è giustificato.
Nel concreto, quo alla situazione vigente nello Sri Lanka, il Tribunale ha
constatato un netto miglioramento della situazione nel Paese dal profilo
della sicurezza e della stabilità da quando è terminato il conflitto militare
nel maggio del 2009 (cfr. sulla tematica DTAF 2011/24). Dopo la
soccombenza militare delle LTTE possono essere considerati cessati
anche gli atti persecutori da parte di esse. La fine del conflitto ha poi
permesso a centinaia di migliaia di rifugiati interni (IDPs = Internally
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Displaced Persons), in campi profughi, di fare rientro ai propri villaggi (cfr.
U.S. Departement of State, 2009 Human Rights Report: Sri Lanka;
Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues
concerning Tamils in Sri Lanka, ottobre 2010) e anche la libertà di
movimento, grazie all'apertura dei campi, è aumentata. In generale, la
situazione nello Sri Lanka si è dunque stabilizzata e le condizioni di vita
sono migliorate e stanno migliorando progressivamente in tutto il Paese
soprattutto nelle regioni del nord e dell'est, territori precedentemente
occupati dalle LTTE durante la guerra civile (cfr. DTAF 2011/24, consid.
7.1-7.6). Non di meno, il Tribunale ha ritenuto che nonostante i
cambiamenti intervenuti nel Paese, alcuni gruppi di persone siano a
tuttora esposti a rischi di persecuzione in caso di rimpatrio. Si tratta di
persone particolarmente esposte, quali oppositori politici, ossia persone
che anche dopo la fine della guerra civile restano sospettati di legami con
le LTTE o di essere sostenitori dell'ex capo dell'esercito Fonseka (cfr.
ibidem, consid. 8.1), segnatamente giornalisti e attivisti dei diritti umani
critici nei confronti del regime (cfr. ibidem, consid. 8.2), le vittime o i
testimoni di gravi violazioni dei diritti umani (cfr. ibidem, consid. 8.3), oltre
che le persone rientranti dalla Svizzera sospettati di avere avuto contatti
con esponenti di spicco delle LTTE, come anche le persone che
dispongono di importanti mezzi finanziari (cfr. ibidem, consid. 8.4 e 8.5).
In casu, non emergono elementi tali da ritenere che l'interessato rientri
nel novero dei profili a rischio sopra esposti. In primo luogo, come giu-
stamente osservato dall'UFM, egli ha infatti unicamente dovuto aiutare le
LTTE con l'ausilio del suo tuk-tuk, trasportando e distribuendo volantini
nonché appendendo manifesti, senza però mai combattere al loro fianco.
Del resto egli ha esplicitamente dichiarato di non essere mai stato politi-
camente attivo (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.). Nell'ottica della situazione
nel Paese prima della fine della guerra, è difficilmente immaginabile che,
se davvero fossero stati nutriti dei sospetti nei suoi confronti di apparte-
nenza al movimento, egli potesse essere subito rilasciato dopo l'arresto
del 2006 alla sola condizione di presentarsi regolarmente al campo a fir-
mare. In reazione alla violazione di questo obbligo, le autorità cingalesi si
sono limitate a presentarsi al domicilio del richiedente in due o tre occa-
sioni e, non trovandolo, a chiedere informazioni sul suo conto alla madre
(cfr. verbale 2, pag. 5). Se le autorità avessero nutrito concreti sospetti di
una sua appartenenza alle LTTE, non si spiegherebbe il rilascio, dopo il
fermo del 2010, tramite modalità così semplici. Peraltro, dopo che egli ha
violato anche in questa occasione l'obbligo di presentarsi settimanalmen-
te al campo, le autorità si sono limitate a chiedere di lui presso la stazione
(...) (cfr. verbale 2, pag. 8). Va infine osservato che il richiedente circa (...)
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settimane prima dell'espatrio è riuscito a farsi rilasciare una nuova carta
d'identità a Colombo in modo legale e senza riscontrare complicazioni
(cfr. verbale 1, pag. 4 seg. e verbale 2, pag. 3), circostanza che dimostra
che non nutriva particolari timori di essere arrestato.
Ciò posto, questo Tribunale si sente di escludere che in caso di rimpatrio
l'interessato diventi oggetto di particolari attenzioni da parte delle autorità.
Va da ultimo osservato che non vi è alcun elemento per ritenere che l'in-
teressato, per il solo fatto di rimpatriare quale richiedente l'asilo respinto,
potrebbe, nel suo Paese di origine, essere sospettato di avere intrattenu-
to in Svizzera contatti con esponenti di spicco delle LTTE (cfr.
D-5534/2011 e E-5792/2011, con il relativo riferimento alla DTAF 2011/24
consid. 8.4.3 S. 496).
Sulla base di queste considerazioni, il timore di persecuzioni future
espresso dal richiedente in sede di audizione (cfr. verbale 2, pag. 10) non
può essere considerato oggettivamente fondato in quanto non vi sono
elementi concreti per ammettere con un'alta probabilità l'avvento di seri
pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.
Alla luce di quanto precede, ne deriva che i fatti addotti dal ricorrente nel-
la presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifu-
giato.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-
zione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1
LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamen-
to il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) preve-
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Pagina 10
de che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile
(cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio
federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 1 LStr).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli osta-
coli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento del-
la prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il
ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un
ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con-
sid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser
[Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.).
Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allonta-
namento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF
2009/51 consid. 5.4).
8.1 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del
divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della
Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in
particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali
disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni
per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il
quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta
all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete
ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4
consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribuna-
le ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del
ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di re-
spingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del
diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 del-
la Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv.,
RS 0.142.30).
Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente po-
trebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale e immediato
("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sen-
tenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte EDU]
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Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non sono stati forniti
un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemen-
te gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposizione
personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopracci-
tate.
La Corte EDU si è ripetutamente chinata sulla questione di un eventuale
rischio di trattamenti contrari alle disposizioni della CEDU per i Tamil che
da un Paese europeo fanno rientro nello Sri Lanka. A questo riguardo, la
Corte ha ritenuto che non vi sia da partire dal principio che ogni Tamil di
rientro in patria corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani.
Occorrerebbe infatti analizzare, invece, se nel caso di specie e alla luce
di diversi fattori, vi sia da ritenere che l'interessato possa a giusto titolo
temere che le autorità in patria possano avere interesse ad arrestarlo o a
interrogarlo. Quali principali fattori di rischio, la Corte EDU cita in
particolare la registrazione quale membro – sospetto o certo – delle
LTTE, l'esistenza di una precedente condanna o di un ordine di arresto
pendente, la fuga dal carcere o da oneri su cauzione, la firma di
un'ammissione di colpevolezza o di simili documenti, il reclutamento
quale confidente delle forze di sicurezza, la presenza sul corpo di
cicatrici, il rientro nello Sri Lanka da Londra o da un'altra ubicazione nota
quale centro di finanziamento delle LTTE, l'assenza di documenti
d'identità, la deposizione di una domanda d'asilo all'estero o il legame di
parentela con un membro delle LTTE. Allo stesso tempo la Corte ha
sostenuto che questi fattori, considerati singolarmente, non sono di regola
atti a costituire un "real risk". Tuttavia questa soglia potrebbe essere
raggiunta nell'ambito di una valutazione d'insieme, prendendo in
considerazione anche la situazione generale vigente al momento nel
Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 10.4.2 con relativi riferimenti).
Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie,
nell'ambito di una valutazione d'insieme, secondo il Tribunale non vi è da
ritenere, nonostante il ricorrente abbia chiesto asilo all'estero, che la
soglia per ammettere un "real risk" sia raggiunta. A questo riguardo, al
fine di evitare ripetizioni, si rinvia alle considerazioni suesposte circa
l'analisi relativa all'adempimento della qualità di rifugiato (consid. 6).
In merito infine al citato estratto del rapporto OSAR, il Tribunale constata
innanzitutto la mancanza di un legame concreto tra la citazione riportata e
la situazione individuale del ricorrente. Peraltro si tratta di un rapporto sti-
lato poco dopo la fine della guerra, seguita da costante evoluzione di cui
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Pagina 12
questo Tribunale ha scritto in recente giurisprudenza, come riportato nei
precedenti considerandi.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi.
8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi,
l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi
concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra
civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la
violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali
l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare
perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno
bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere
durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto
esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute,
all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche
che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la
penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono
sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo.
L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo
caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si
troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione
dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo
allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.1, DTAF
2009/51 consid. 5.5 e DTAF 2009/2 consid. 9.2.1).
Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se
l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione
generale vigente attualmente nello Sri Lanka, da un lato, e della sua
situazione personale, dall'altro.
Nello Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della
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popolazione nazionale. Infatti, secondo la recente giurisprudenza del
Tribunale, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo
della sicurezza e delle condizioni di vita in generale in detto Paese, un
ritorno è ora di principio ragionevolmente esigibile anche verso il nord
nonché verso l'est. L'esecuzione dell'allontanamento per i richiedenti
l'asilo respinti è quindi ora da considerarsi di principio ragionevolmente
esigibile verso tutto il Paese, ad eccezione delle persone che provengono
dalla regione di Vanni e che non dispongono di una rete sociale al di fuori
di detta regione (cfr. DTAF 2011/24 consid. 11.2.2).
Tuttavia, riguardo all'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dello
Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno
lasciato detta regione dopo la fine della guerra, nel maggio 2009 – per le
quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente
esigibile se possono beneficiare delle medesime condizioni di vita e di
alloggio presenti al momento dell'espatrio e se nel caso di specie non si
pongono particolari problemi circa il rientro (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.1)
– e quelle che hanno lasciato il nord del Paese prima della fine della
guerra o per le quali dagli atti si evince che le condizioni di vita
potrebbero essere profondamente cambiate. Per queste persone è infatti
necessario analizzare la situazione individualmente, verificando le attuali
condizioni di vita e di alloggio. A questo riguardo il Tribunale ritiene che
siano essenziali l'esistenza di una rete sociale e la possibilità di
assicurarsi un alloggio nonché il minimo vitale. Se tali condizioni non
fossero realizzate, va esaminata la possibilità di un'alternativa di
soggiorno interna sul territorio nazionale, in particolare nella regione di
Colombo, dove l'esecuzione dell'allontanamento è di principio esigibile
(cfr. ibidem, consid. 13.2.1.2 e 13.3).
Nel caso in esame, il ricorrente proviene da B._______, Jaffna, quindi
fuori dalla regione di Vanni (per la delimitazione della regione di Vanni cfr.
DTAF 2010/44 consid. 13.2.2.1), e ha lasciato la zona dopo la fine della
guerra.
Il Tribunale osserva che il richiedente dispone in patria di una rete
sociale. Infatti a B._______ abita sua madre e a D._______ l'interessato
può contare sulla presenza di un cugino, il quale peraltro lo ha ospitato
per due o tre mesi poco prima che espatriasse (cfr. verbale 1, pag. 3 e
verbale 2, pag. 4 e 8). Inoltre, essendo egli nato e cresciuto a B._______
e avendoci lavorato per anni come tassista con il suo tuk-tuk, peraltro
ancora poco prima dell'espatrio (cfr. verbale 1, pagg. 1 seg. e 5 nonché
verbale 2, pag. 4), vi è da ammettere che egli disponga in loco di una
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solida rete di contatti. Considerata quindi la citata esperienza quale
conducente di tuk-tuk, attività che avrebbe ripreso anche dopo la fine
della guerra, la sua scolarizzazione e la casa di famiglia a B._______ (cfr.
verbale 1, pagg. 1-3), il Tribunale ritiene che il richiedente in caso di
ritorno nel suo Paese potrà beneficiare delle stesse condizioni di vita e di
alloggio come prima dell'espatrio. Infine il ricorrente non ha preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare
un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi
medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2).
Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve es-
sere considerata ragionevolmente esigibile.
8.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente,
usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessa-
rio al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
8.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di
conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione,
il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
9.
Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il dirit-
to federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di pri-
ma istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridi-
camente rilevanti e la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il
che il ricorso va respinto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la
soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Queste sono compensate con
l'anticipo tempestivamente versato in data 16 settembre 2012.
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11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente e
sono compensate con l'anticipo versato in data 16 settembre 2012.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: