Corte IV
D-4303/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 4 l u g l i o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento,
decisione dell'UFM del 2 luglio 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4303/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
18 maggio 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 26 maggio 2009 e del 9 giugno 2009,
la decisione dell'UFM del 2 luglio 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta agli atti),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 3 luglio 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
il completamento del dossier da parte dell'UFM in data 8 luglio 2009,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
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impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza può essere redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia igbo,
nato ad B._______ (Enugu State) con ultimo domicilio ad C._______
(Anambra State) fino al 15 aprile 2009,
che il richiedente avrebbe lasciato il suo Paese d'origine il
16 maggio 2009 per il timore di essere ucciso da parte dell'oracolo
D._______, in quanto si sarebbe rifiutato di prendere il posto del suo
defunto padre quale capo dello stesso,
che l'interessato si sarebbe recato a Lagos a casa di un amico il
15 aprile 2009 e dopo un mese, in data 16 maggio 2009, accompa-
gnato da un certo E._______, avrebbe preso un volo diretto Alitalia per
Milano (Italia) munito di un passaporto nigeriano intestato a F._______
con visto di un Paese Schengen; che il 17 maggio 2009 sarebbe
giunto a Milano e non avrebbe subito controlli doganali all'aeroporto;
che sarebbe poi rimasto a casa di E._______ per una notte; che
l'indomani avrebbe preso un treno con il quale avrebbe raggiunto la
Svizzera a Chiasso, dove avrebbe inoltrato la sua domanda d'asilo il
18 maggio 2009,
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che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 2 luglio 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che, dall'altro
lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita,
esigibile e possibile,
che nel ricorso l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto è qui
di rilievo, che gli è oggettivamente impossibile consegnare o far
arrivare dalla Nigeria un documento d'identità, non per la sua
mancanza di volontà, bensì poiché non avrebbe mai posseduto un
passaporto o una carta d'identità, ritenuto che nel suo Paese
sarebbero utilizzati solo da pochissime persone; che, inoltre, ha
ribadito la verosimiglianza del suo racconto presentato nel corso della
procedura di prima istanza ed ha allegato di non potere rientrare in
Nigeria, dove la sua vita sarebbe in pericolo,
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria,
l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
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di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale
[DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che il ricorrente ha allegato nel corso della procedura di prima istanza
di essere espatriato munito di un passaporto nigeriano intestato e con
la foto di un'altra persona (F._______) di cui non ha saputo indicare la
data di nascita; che lo stesso documento avrebbe contenuto un visto di
un Paese Schengen; che, nonostante l'insorgente abbia viaggiato con
tale documento, non ha saputo denominare il Paese in questione
(cfr. audizioni del 26 maggio 2009 pag. 10 e del 9 giugno 2009 pag. 6),
che, inoltre, non è stato in grado di fornire né il cognome di
E._______, né il suo indirizzo a Milano, sebbene abbia viaggiato con
quest'ultimo (cfr. audizioni del 26 maggio 2009 pag. 11 e del
9 giugno 2009 pag. 6),
che, peraltro, varcare il confine Schengen, soprattutto in un aeroporto,
non costituisce un'impresa facile senza essere in possesso di un
documento d'identità valido, che non riporti le proprie generalità, nel
modo da lui descritto,
che, per di più, si è contradetto sui costi del viaggio, allegando nella
prima audizione che avrebbe costato Naira nigeriana (NGN) 920'000.-,
mentre nella seconda un totale di NGN 800'000.- (cfr. audizioni del
26 maggio 2009 pag. 11 e del 9 giugno 2009 pag. 6),
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che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, d'altronde non soccorrono l'insorgente la vaga e stereotipata
allegazione, secondo la quale non gli sarebbe possibile consegnare
dei documenti, poiché sostanzialemente non ne avrebbe mai pos-
seduti (cfr. ricorso pag. 2),
che, peraltro, è inverosimile che in Nigeria egli abbia potuto avere
un'attività commerciale ed affittare degli spazi a quello scopo senza
necessitare di una carta d'identità,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti
d'identità per i bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria per il timore di essere ucciso da parte dell'oracolo
D._______, in quanto si sarebbe rifiutato di prendere il posto del suo
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defunto padre quale capo dello stesso (cfr. audizione del
26 maggio 2009 pag. 9),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che basti rilevare che dalle affermazioni del ricorrente si deduce che
non crede all'oracolo, nonostante egli abbia dichiarato di essere
espatriato per il timore di essere ucciso dallo stesso; che, inoltre, ha
reso responsabile l'oracolo dei vari malesseri di cui sarebbe stato
afflitto in Nigeria (cfr. audizioni del 26 maggio 2009 pag. 9 e del
9 giugno 2009 pagg. 9, 10 e 13),
che, peraltro, l'insorgente nell'ambito della prima audizione ha
asserito, in un primo tempo, che i due emissari inviati dall'oracolo
sarebbero stati mandati a casa sua a C._______ tre giorni dopo il suo
rientro, per poi segnalare di non ricordarsi più, oppure che sarebbe
stato a marzo 2009, mentre nella seconda audizione è nuovamente
tornato a ribadire la prima versione (cfr. audizioni del 26 maggio 2009
pag. 8 e del 9 giugno 2009 pag. 7),
che, per di più, non ha saputo indicare precisamente quando sarebbe
andato al monastero, indicando in modo generico di esservi andato a
marzo 2009 per tre giorni (cfr. audizione del 26 maggio 2009 pag. 8),
che, oltre a ciò, l'insorgente durante la prima audizione ha dichiarato,
in un primo momento, che entrambi i suoi genitori sarebbero ancora in
vita, mentre, in un secondo tempo, ha allegato che suo padre sarebbe
deceduto il 27 febbraio 2009 e ha messo tale fatto alla base del suo
racconto (cfr. audizione del 26 maggio 2009 pagg. 4 e 6),
che, in aggiunta, nel corso della procedura d'asilo, l'autore del grava-
me non s'è espresso circa le contraddizioni rilevate dall'UFM, riba-
dendo semplicemente quanto allegato in precedenza,
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che, inoltre, i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della proce-
dura in esame, sono, come facilmente riconoscibile, palesemente
irrilevanti e non costituiscono di per sé, degli indizi propri a giustificare
la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinanti
per la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e
segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del Consiglio
federale che non è notoriamente data nel caso concreto),
che, infine, non v'è motivo di ritenere che l'insorgente non possa
ottenere dalle autorità in Nigeria, se opportunamente sollecitate,
un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di
terzi nei suoi confronti,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come, invero-
simili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese
dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3
lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM è rettamente non
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2
lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
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essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Conven-
zione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trat-
tamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è am-
missibile,
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
ha una certa formazione scolastica nonché un'esperienza profes-
sionale quale commerciante di cosmetici (cfr. verbale d'audizione del
26 maggio 2009 pag. 3); che, inoltre, v'è ragione di ritenere che il
ricorrente disponga in Patria di un'importante rete sociale, ritenuto che
la sua famiglia vive ancora in loco (cfr. ibidem pag. 4); che l'insorgente
non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di
salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
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documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disat-
teso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sempli-
ficata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale am-
ministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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