B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4312/2014
Sen t en z a d e l 2 6 agos t o 201 5
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Walter Stöckli;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nata il (…), con i figli
B._______, nato il (…), e
C._______, nato il (…),
Eritrea,
tutti rappresentati dal sig. Rosario Mastrosimone,
(…),
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 4 luglio 2014 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che A._______ e suo figlio B._______ hanno depositato
in Svizzera in data 23 giugno 2013,
i verbali d'audizione del 26 giugno 2013 (di seguito: verbale 1) e del
28 maggio 2014 (di seguito: verbale 2),
la nascita del figlio C._______ il (…),
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di
Stato della migrazione, SEM) del 4 luglio 2014, notificata ai richiedenti
l'8 luglio 2014 (cfr. atto A27/1),
il ricorso del 31 luglio 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 4 agosto 2014),
lo scritto del 18 agosto 2014 (data d'entrata: 19 agosto 2014) con allegata
un'attestazione del D._______ – Svizzera che riferisce le attività politiche
svolte dalla ricorrente,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
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che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di
diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nel corso dell'audizione sulle generalità la richiedente ha dichiarato di
essere cittadina eritrea, nata nel campo profughi di E._______ (Sudan) e
cresciuta a Kessela e Khartum (Sudan) (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 5),
che sarebbe espatriata poiché in Sudan non poteva vivere in maniera tran-
quilla e non poteva lavorare in quanto vi risiedeva illegalmente (cfr. ver-
bale 1, pag. 9); che inoltre, avrebbe avuto dei problemi con le autorità eri-
tree quando si sarebbe recata in Eritrea (cfr. ibidem); che sarebbe stata
arrestata a causa della sua appartenenza al partito di opposizione
F._______ (cfr. ibidem); che infine, sarebbe venuta in Svizzera per fare
studiare i suoi figli e trovare un lavoro (cfr. ibidem),
che nella decisione impugnata l'UFM ha considerato inverosimili le dichia-
razioni dell'interessata circa i suoi motivi d'asilo,
che in particolare ella avrebbe fornito delle versioni discordanti in merito ai
suoi soggiorni in Eritrea; che in sede d'audizione sulle generalità avrebbe
dichiarato di essere stata in Patria un'unica volta nella sua vita nel marzo
2013; che al contrario, nel corso dell'audizione federale diretta, ella
avrebbe addotto di esservisi recata quattro volte nell'arco della sua vita: la
prima volta da piccola, la seconda nel 1999 a G._______, la terza nel 2007
a H._______ e l'ultima nell'undicesimo mese del 2012 ad I._______; che
confrontata a tali divergenze avrebbe preteso di aver affermato di essere
stata più volte in Eritrea anche nel corso della prima audizione; che in ag-
giunta non sarebbero collimati i suoi racconti in merito ai problemi avuti con
le autorità eritree; che in un primo tempo avrebbe addotto di essere stata
arrestata dalla polizia eritrea nel marzo 2013, in occasione di un controllo
avvenuto in un posto di blocco nei pressi di I._______, con l'accusa di es-
sere membro del partito di opposizione F._______; che tuttavia in un se-
condo tempo avrebbe allegato di aver avuto problemi con le autorità eritree
a due riprese; che nel 2007 sarebbe stata convocata e minacciata negli
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uffici dell'amministrazione di G._______ perché accusata di essere contra-
ria alle regole del governo; che in tale circostanza sarebbe stata rilasciata
grazie all'intervento di uno zio materno; che nell'undicesimo mese del 2012
sarebbe stata arrestata e imprigionata nella prigione di J._______ (proba-
bilmente inteso K._______) per motivi politici fino alla sua fuga; che la cro-
nologia e le sequenze dei fatti descritti non coinciderebbero tra loro,
che le allegazioni sarebbero poi incompatibili con l'esperienza generale di
vita o la logica dell'agire: che in occasione dell'audizione sui motivi d'asilo
avrebbe asserito di essere subito fuggita con un passatore dopo i fatti ac-
caduti nel 2007; che sarebbe dunque sorprendente che sia rientrata in Eri-
trea nel 2012; che se la sua vita fosse stata realmente in pericolo non
avrebbe di certo corso il rischio di rientrare in Patria,
che di conseguenza, le sue dichiarazioni non soddisferebbero le condizioni
di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi e l'UFM potrebbe esimersi dall'e-
saminare la rilevanza in materia d'asilo dei fatti addotti,
che in conclusione, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo dei richiedenti ed
ha pronunciato il loro allontanamento, mettendoli tuttavia al beneficio
dell'ammissione provvisoria in quanto l'esecuzione dell'allontanamento
non sarebbe ragionevolmente esigibile,
che nel ricorso gli insorgenti rilevano che le contraddizioni concernenti i
soggiorni in Eritrea e i problemi con la polizia, dipenderebbero in buona
parte dalle difficoltà riscontrate dalla richiedente in occasione della prima
audizione a causa delle sue non ottimali condizioni psico-fisiche; che in
merito ai soggiorni in Eritrea la richiedente sarebbe certa che non le sa-
rebbe stato chiesto quante volte vi si era recata; che se le fosse stata posta
la domanda avrebbe certamente indicato di esservisi recata in più occa-
sioni; che circa le divergenze tra le date, ella rileva che nel novembre 2012
sarebbe stata respinta alla frontiera, mentre il suo arresto sarebbe avve-
nuto in marzo 2013; che l'autorità inferiore avrebbe valutato le allegazioni
con un metro di giudizio eccessivamente rigido e severo senza considerare
la giovane età della ricorrente, la scolarizzazione limitata e la situazione di
particolare fragilità personale; che ella avrebbe inoltre sostenuto l'audi-
zione sulle generalità nelle ultime settimane di gravidanza; che avrebbe
informato l'interprete che le sue condizioni non erano ottimali e che avrebbe
fatto fatica a rispondere nei dettagli; che l'audizione si sarebbe svolta solo
pochi giorni dopo il terribile viaggio via mare nel quale il fratello dell'interes-
sata sarebbe morto annegato; che nulla di esplicito risulterebbe a verbale
delle difficoltà della ricorrente anche se l'avanzato stato di gravidanza e il
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trauma legato al decesso del fratello sarebbero stati espressamente men-
zionati; che non avrebbe chiesto una sospensione o un rinvio dell'audizione
poiché avrebbe avuto il timore di apparire irrispettosa e non avrebbe voluto
ritardare la procedura; che per di più l'audizione sulle generalità sarebbe
concepita e sviluppata essenzialmente per raccogliere informazioni in me-
rito all'identità della persona e le andrebbe riconosciuto un valore probato-
rio parziale; che pertanto non andrebbero valutate con eccessiva severità
le incongruenze tra l'audizione sommaria e l'audizione federale sui motivi
d'asilo,
che circa la mancanza di logica nel comportamento dell'interessata, gli in-
sorgenti rilevano che l'autorità inferiore non avrebbe preso in considera-
zione l'importanza dei valori famigliari nel contesto eritreo; che il rischio
corso dalla ritornando in Eritrea dopo i problemi avuti nel 2007 sarebbe
comprensibile considerata l'importanza degli affetti famigliari,
che la ricorrente avrebbe poi affermato di essere perseguitata dal governo
eritreo in ragione della sua affiliazione politica; che già solo per l'apparte-
nenza a un partito di opposizione eritreo, alla ricorrente dovrebbe essere
riconosciuta la qualità di rifugiata e concesso asilo in Svizzera; che anche
qualora l'autorità inferiore non riconosca la qualità di rifugiato prima dell'e-
spatrio, avrebbe comunque il dovere di esaminare l'esistenza di motivi sog-
gettivi insorti dopo la fuga; che l'interessata avrebbe affermato di fare parte
da anni di un partito di opposizione e che tale affiliazione sarebbe nota alle
autorità eritree; che qualora tale attività politica sia considerata svolta
esclusivamente all'estero, la ricorrente dovrebbe comunque essere ricono-
sciuta come rifugiata per motivi soggettivi insorti dopo la fuga; che inoltre,
avendo la stessa dichiarato di essere espatriata illegalmente, ritenuto che
la partenza non autorizzata dall'Eritrea sarebbe considerata dalle autorità
statali come un segno di opposizione politica al regime punita con gravi
sanzioni e ritenuta la prassi costante del Tribunale, anche per questo mo-
tivo alla ricorrente andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato per motivi
soggettivi insorti dopo la fuga; che sarebbe infatti notorio che le autorità
eritree in presenza di cittadini in età di prestare il servizio militare che la-
sciano illegalmente il Paese presumono un atteggiamento ostile al governo
e le puniscono in modo severo e brutale,
che in conclusione, hanno chiesto in via principale l'accoglimento del ri-
corso, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'a-
silo; che in via subordinata, hanno chiesto il riconoscimento della qualità di
rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga oppure la restituzione de-
gli atti all'UFM per una nuova valutazione; che hanno altresì presentato
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una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese
processuali con protesta di spese e ripetibili,
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per-
sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include
il diritto di risiedere in Svizzera;
che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'o-
rigine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e-
sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le
misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2
LAsi),
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
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che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),
che preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo i ricorrenti stati po-
sti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con decisione dell'UFM del 4 luglio 2014, oggetto del
litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione
riguardante il rifiuto della domanda d'asilo e il riconoscimento della qualità
di rifugiato, nonché la pronuncia dell'allontanamento,
che come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale
ritiene inverosimili – poiché contraddittorie e poco fondate – ed irrilevanti le
dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dalla ricorrente in corso di pro-
cedura,
che innanzitutto, sono contraddittorie le allegazioni dell'interessata in me-
rito ai suoi soggiorni in Eritrea; che invero, ha dichiarato in sede d'audizione
sulle generalità di essere stata per la prima volta in Eritrea in marzo 2013
e di non avervi più fatto ritorno (cfr. verbale 1, pag. 5); che in sede d'audi-
zione federale ha invece affermato di essere stata a quattro riprese in Eri-
trea, ovvero da molto piccola, nel 1999, nel 2007 e nel 2012 (cfr. verbale 2,
D34-D38, pagg. 4-5); che confrontata in merito a tali contraddizioni ha solo
indicato di aver detto di essere stata più volte in Eritrea (cfr. verbale 2,
D167-D168, pag. 15); che in secondo luogo, sono divergenti pure le dichia-
razioni in merito ai problemi con le autorità eritree; che l'insorgente ha dap-
prima allegato di aver avuto problemi con le autorità in marzo 2013: mentre
si stava recando ad I._______ (Eritrea) dai suoceri è stata controllata al
posto di blocco prima di tale paese ed è stata arrestata e imprigionata ad
I._______ con l'accusa di essere membro del partito F._______ (cfr. ver-
bale 1, pag. 5); che due giorni dopo è stata rilasciata ed è poi rimasta dai
suoceri cinque giorni (cfr. ibidem); che dappoi ha dichiarato di avere avuto
a due riprese problemi con le autorità eritree; che nel 2007 è stata convo-
cata e minacciata negli uffici dell'amministrazione poiché ritenuta un ne-
mico del governo e uno zio materno è intervenuto per farle da garante (cfr.
verbale 2, D97-D98, D105, D112, pag. 9 segg.); che nel 2012 è stata arre-
stata mentre stava uscendo dall'Eritrea dopo essere stata dai suoceri ad
I._______ ed è stata detenuta a J._______ (Eritrea) (cfr. verbale 2, D123-
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D125, D131, pag. 12; probabilmente inteso K._______); che contraria-
mente alla prima audizione, non ha dichiarato di essere stata rilasciata
dopo due giorni, bensì ha riferito di essere fuggita insieme ad una donna e
ad un uomo, di aver incontrato un pastore e di essersi travestita da pastore
per passare inosservata (cfr. verbale 2, D150-D153, pag. 14),
che a questo proposito, non soccorre gli insorgenti la spiegazione fornita
in sede ricorsuale ovvero che la valutazione dell'autorità inferiore sarebbe
stata eccessivamente rigida e severa e non avrebbe preso in considera-
zione la condizione della richiedente, giovane donna con una scolarizza-
zione limitata, una situazione di particolare fragilità personale e alle ultime
settimane di gravidanza; che invero, anche tenuto conto dell'avanzato stato
di gravidanza dell'interessata, del trauma subito durante il viaggio via mare
a causa della morte del fratello, nonché la scolarizzazione limitata, delle
contraddizioni così gravi, relative a punti essenziali del racconto, come il
numero di soggiorni in Eritrea, i problemi avuti con le autorità nonché la
sequenza dei fatti descritti, – episodi che fondano i motivi d'asilo dell'inte-
ressata – non sono giustificabili unicamente dalle condizioni psico-fisiche
dell'interessata, ritenuto oltretutto che come rettamente osservato dagli in-
sorgenti, dal verbale dell'audizione sulle generalità non risulta che la stessa
abbia avuto delle difficoltà,
che va pure deserta la censura ricorsuale secondo cui all'audizione sulle
generalità debba essere riconosciuto un valore probatorio solo parziale
poiché, sebbene sia vero che alle dichiarazioni rilasciate nel corso della
prima audizione, tenuto conto del carattere sommario della stessa, non può
che essere conferito un valore probatorio ridotto, delle contraddizioni pos-
sono essere ritenute per il giudizio della verosimiglianza ove le dichiara-
zioni rilasciate siano chiare, portino su punti essenziali della motivazione
d'asilo e risultino diametralmente opposte a quelle successivamente fatte
all'UFM (cfr. GICRA 1993, n. 3), ciò che risulta essere il caso nella fattispe-
cie,
che di conseguenza, i problemi con le autorità eritree allegati dall'interes-
sata sono inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi,
che per quanto attiene alle attività politiche dell'interessata, malgrado nella
decisione avversata non ve ne sia stato fatto esplicito riferimento, un rinvio
della causa all'autorità inferiore per nuova decisione, per motivi di econo-
mia processuale, non appare giustificato nella fattispecie poiché la causa
può essere decisa nel merito sulla base degli atti (cfr. art. 61 cpv. 1 PA;
DTAF 2012/21 consid. 5 e relativi riferimenti),
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che l'insorgente ha dichiarato di essere stata membro della banda di mu-
sica del partito d'opposizione F._______; che li aiutava in tutto, qualsiasi
cosa le dicevano lei accettava ed era d'accordo, era come se fossero dei
militari, veniva addestrata, riceveva dei corsi e cantava delle canzoni con-
tro il governo (cfr. verbale 2, D147, pag. 13); che a sostegno delle sue al-
legazioni ha fornito un'attestazione del D._______ – Svizzera,
che giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto
rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine
o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza;
che in applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita
illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda
d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che condu-
cono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 con-
sid. 3.5 e relativi riferimenti e 2009/29 consid. 5.1); che il motivo d'esclu-
sione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta
e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'inte-
ressato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e giurisprudenza ivi ci-
tata); che circa le attività politiche effettuate in esilio, nell'esame per il rico-
noscimento della qualità di rifugiato è decisivo verificare se le autorità del
Paese d'origine o di provenienza considerano il comportamento dell'inte-
ressato come antistatale e se in caso di rientro in Patria, abbia a temere di
essere a rischio di persecuzioni associate ad uno dei motivi indicati all'art. 3
LAsi; che il timore fondato deve essere provato o, per lo meno, reso vero-
simile dal richiedente (art. 7 LAsi),
che il Tribunale ha fondati dubbi sulle asserite attività politiche dell'interes-
sata; che invero, le sue allegazioni in merito risultano vaghe, contraddittorie
e inconsistenti; che ha dapprima affermato essere membro di tale partito
dal 2005 (cfr. verbale 1, pag. 10); che invece nel corso dell'audizione sui
motivi d'asilo ha dichiarato di essere membro dal 2007, subito dopo essere
tornata dall'Eritrea (cfr. verbale 2, D144, pag. 13); che in secondo luogo, vi
sono incongruenze anche in merito al nome del partito; che una volta ha
riferito il nome F._______ (cfr. verbale 1, pag. 10), un'altra volta ha detto di
far parte della comunità L._______ (cfr. verbale 2, D143, pag. 13) ed infine
ha fornito un'attestazione del D._______ – Svizzera; che inoltre, la richie-
dente non è stata in grado di spiegare in maniera dettagliata di che cosa si
occupava all'interno di tale partito, quale attività svolgeva (cfr. verbale 2,
D146-D149, pag. 13), si è limitata ad allegare di fare parte della banda di
musica (cfr. verbale 1, pag. 10) e di essere un semplice membro poiché
molto giovane (cfr. verbale 2, D149, pag. 13); che neppure dall'attestazione
del D._______ appare chiaro quale sia stato e quale sia tuttora il ruolo
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dell'insorgente in tale partito; che l'attestazione appare molto generale, non
indica di preciso in quale occasione la richiedente ha partecipato alle riu-
nioni o quale sia il contributo mensile fornito; che infine, getta ombra sulla
verosimiglianza tutta delle allegazioni e non risulta maggiormente verosi-
mile l'ottenimento della carta d'identità visto l'allegato attivismo politico,
che da ultimo, va pure deserta – poiché irrilevante – la censura ricorsuale
dell'espatrio illegale; che essendo ritenuti inverosimili i problemi dell'inte-
ressata con le autorità eritree nonché essendo la stessa nata in Sudan
nella diaspora eritrea ed avendovi sempre risieduto, ella non rientra nel
caso di specie dell'espatrio illegale dall'Eritrea descritto nella sentenza del
TAF D-3892/2008 del 6 aprile 2010 richiamata dagli insorgenti,
che in conclusione, in considerazione di quanto esposto, le dichiarazioni
dell'insorgente circa i motivi d'asilo a titolo originario nonché soggettivi in-
sorti dopo la fuga non soddisfacenti le condizioni di verosimiglianza e di
rilevanza, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e
di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a-
silo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4),
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento,
che di conseguenza, l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,
che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal ver-
samento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è dive-
nuta senza oggetto,
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che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della pre-
sente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: