Corte IV
D-4317/2010/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 8 g i u g n o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Blaise Pagan;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 10 giugno 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4317/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 20 aprile 2010 (di seguito: verbale 1) e del
28 maggio 2010 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 10 giugno 2010, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 14 giugno 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto in copia dell'UFM pervenuto via fax al Tribunale amministrativo
federale (TAF) in data 15 giugno 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi-
derandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
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che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza può essere redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere georgiano, originario di B._______
(Georgia), dove ha vissuto dalla nascita sino al suo epatrio nell'(...)
2009,
che, l'interessato ha dichiarato di essere espatriato, da un lato, per
motivi di salute e, dall'altro, perché temerebbe le persone vicine al
C._______ del Commissariato militare di B._______ (di seguito:
Commissariato), il quale l'avrebbe chiamato ad arruolarsi come
riservista nella guerra in Ossezia; che, infatti, l'interessato, veterano
della guerra in Abkhazia degli anni novanta, avrebbe ricevuto una
convocazione via lettera postale al fine di presentarsi al
Commissariato; che, l'interessato non essendosi presentato, il giorno
seguente i militari si sarebbero recati al domicilio del medesimo e
l'avrebbero condotto al Commissariato per obbligarlo ad arruolarsi;
che, a seguito del rifiuto dell'interessato, egli sarebbe stato accusato di
essere un traditore della patria, nonché malmenato da diverse persone
in uniforme militare, fino ad essere rilasciato in tarda serata; che,
durante la settimana successiva, l'interessato sarebbe stato insultato
di essere un traditore da dei giovani in divisa militare e picchiato in tre
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occasioni alla fermata del microbus, mentre lavorava; che, il suo
veicolo sarebbe stato incendiato; che, in occasione dell'ultimo
pestaggio, l'interessato avrebbe perso conoscenza per alcuni giorni;
che, i suoi amici l'avrebbero soccorso, l'avrebbero condotto nella
regione di D._______, dove gli avrebbero offerto cure, alloggio, e gli
avrebbero dato USD (...).- per espatriare definitivamente dalla Georgia
nel (...) 2010,
che, da B._______, l'interessato – munito del suo passaporto –
avrebbe preso un aereo per E._______ (Bielorussia); che il passatore,
a cui avrebbe consegnato il suo documento, non glielo avrebbe più
ridato; che da E._______ – dopo una settimana – l'interessato avrebbe
proseguito il viaggio in TIR, oltrepassando i controlli grazie ai
dodumenti che avrebbe mostrato l'autista, fino a giungere in Svizzera,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 10 giugno 2010, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che,
dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni
previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM,
sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi che giustificano
la mancata presentazione dei documenti d'identità, nonché sarebbero
necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di
rifugiato o all'esecuzione del suo allontanamento, ragione per cui,
l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua
domanda d'asilo e la decisione qui impugnata dovrebbe essere
annullata; che, innanzitutto, egli ribadisce che la sua carta d'identità
sarebbe andata bruciata nell'incendio della sua auto e il suo
passaporto glielo avrebbe ritirato il passatore; che egli fa valere di
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poter fare affidamento solo sui suoi amici in Georgia, che avrebbe
contattato telefonicamente per farsi inviare un duplicato della patente,
mentre che, i documenti d'identità sarebbero difficilmente ottenibili da
terzi; che il ricorrente ritiene che l'UFM avrebbe dovuto attendere i
pochi giorni necessari all'arrivo del suo documento; che, inoltre,
quanto ai suoi motivi d'asilo, l'insorgente fa valere che il suo racconto
dovrebbe essere considerato verosimile, in quanto preciso e privo di
contraddizioni rilevanti; che, infatti, gli elementi di inverosimiglianza,
invocati dall'UFM, sarebbero semplici incongruenze, dovute ai suoi
gravi problemi di salute che inciderebbero sulla sua capacità di
ricordare dati e fatti; che, di conseguenza, essendo oggetto di gravi
persecuzioni, in considerazione dei suoi problemi con il servizio
militare, il suo rientro in Georgia sarebbe pericoloso per la sua vita e la
sua incolumità, ragion per cui avrebbe bisogno della protezione della
Svizzera; che, infine, egli invoca di essere affetto da gravi problemi di
salute, per i quali necessiterebbe di una visita medica approfondita e
di cure efficaci, contrariamente a quelle che avrebbe potuto ottenere in
Georgia; che, pertanto, a causa di questi problemi, il suo
allontanamento sarebbe inesigibile e la decisione dell'UFM non
sarebbe sufficientemente motivata,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
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che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che, preliminarmente, i problemi di salute invocati dal ricorrente in
sede di audizione e di ricorso, in particolare l'incapacità di ricordare
date, eventi o nomi in relazione all'insieme delle allegazioni rese
durante la procedura d'asilo, sono palesemente infondati, ritenuto che
non sono corroborati da alcun mezzo di prova; che, di conseguenza,
non v'è ragione di credere che essi abbiano potuto influire sulle
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella
decisione impugnata, non soccorrono il ricorrente le vaghe e
stereotipate allegazioni addote in sede di procedura (cfr. verbale 1
pagg. 4-5 e verbale 2 R4-5 pag. 2) e ribadite in sede di ricorso
(cfr. ricorso pag. 2) secondo le quali la sua carta d'identità sarebbe
andata bruciata con l'incendio della sua auto, mentre che il suo
passaporto gli sarebbe stato ritirato dal passatore; che, in particolare,
non v'è ragione di credere che il passatore abbia avuto un interesse
qualsiasi a ritirare all'insorgente il suo passaporto, allorquando lo
stesso era autentico e non si trattava, per contro, di un documento
falso che abitualmente i passatori mettono a disposizione e poi ritirano
alla fine del viaggio,
che, peraltro, non soccorrono nemmeno l'insorgente le asserzioni
secondo le quali egli avrebbe contattato i suoi amici per farsi inviare il
duplicato della patente e gli sarebbero necessari ancora pochi giorni
all'arrivo del suo documento, nonché sarebbe difficile ottenere i suoi
documenti d'identità tramite terzi (cfr. ricorso pag. 2 e verbale R4-7
pag. 2), allorquando sono trascorsi ben due mesi dall'inoltro della sua
domanda d'asilo e ritenuto che, alla luce delle allegazioni
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contraddittorie del ricorrente, v'è ragione di ritenere che egli avrebbe
potuto disporre dell'aiuto in patria di suoi parenti prossimi, tra cui i suoi
figli e suo fratello (cfr. verbale 1 pagg. 3- 4 e verbale 2 R8-13 e R18)
per procurarsi sifatti documenti; che, segnatamente, a proposito di
suo fratello, egli ha affermato inizialmente che quest'ultimo risiede a
B._______ (cfr. verbale 1 pag. 4) per poi dichiarare, invece, che ignora
dove si trova (cfr. verbale 2 R13 e 18 pag. 3); che il ricorrente non ha
quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito
favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce
un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti, considerato
che, di regola, chi è già in possesso di un documento d'identità e si
limita a dissimularlo, non intraprende alcunché per procurarsene di
nuovi o di complementari,
che, inoltre, il ricorrente non è stato in grado di fornire alcun dettaglio
circa le circostanze del viaggio d'espatrio; che, in particolare, egli non
ha saputo indicare né la data esatta del suo espatrio, né la durata
precisa del viaggio da E._______ in Svizzera, né tantomeno i Paesi da
cui sarebbe transitato con il TIR, ad eccezione della Polonia e della
Germania, o quelli nei quali sarebbe stato controllato (cfr. verbale 1
pagg. 2 e 8 e verbale 2 R89 pag. 11); che, per di più, non può
corrispondere alla realtà dei fatti che l'interessato abbia viaggiato in
aereo munito del suo passaporto, senza mostrarlo ai severi controlli
aeroportuali, rispettivamente che abbia attraversato mezza Europa in
TIR, attraversando diversi Paesi e entrando nello spazio Schengen,
solo grazie ai documenti, che l'autista avrebbe mostrato alle dogane e
di cui tra l'altro il ricorrente non ha saputo dare alcuna informazione
(cfr. verbale 1 pagg. 4 e 8),
che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
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che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che, sostanzialmente, il ricorrente ha fatto valere quali motivi d'asilo,
da un lato, i suoi problemi di salute e, dall'altro, le persecuzioni di cui
sarebbe oggetto da parte di alcune persone, vicine al Commissario
militare che l'avrebbe convocato,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, basti sottolineare che l'insorgente non è stato in
grado di collocare nel tempo, in maniera precisa, i fatti addotti, in
particolare il momento in cui avrebbe ricevuto la convocazione ad
arruolarsi, la quale è l'elemento essenziale del suo racconto, ovvero è
all'origine delle sue asserite persecuzioni; che, infatti, inizialmente, egli
ha dichiarato di aver ricevuto la convocazione qualche giorno dopo
l'inizio della guerra, scoppiata l'8 agosto 2009 (cfr. verbale 1 pagg. 2
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e 6); che, solo dopo essere stato reso attento dal collaboratore
dell'UFM che la guerra in questione fosse iniziata nel 2008
(cfr. verbale 1 pag. 8), il ricorrente ha collocato i fatti addotti nel 2008
(cfr. verbale 2); che, alla luce di tale grossolana incongruenza proprio
sull'elemento essenziale a fondamento della sua domanda d'asilo, v'è
ragione di ritenere che l'intero racconto del ricorrente è assolutamente
inverosimile e comprova che il ricorrente non ha personalmente
vissuto i fatti addotti; che, ad ogni modo, i fatti addotti dal ricorrente,
pur risalenti dopo lo scoppio della guerra nel 2008, non avrebbero
alcun legame temporale e causale con il suo espatrio avvenuto
verosimilmente nell'(...) 2009 o all'(...) 2010, a distanza di più di un
anno e ritenuto che già il 12 agosto 2008 è stato proclamato
l'armistizio,
che, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, v'è ragione di
concludere all'assoluta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal
medesimo, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi
inconsistenti del racconto reso,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come,
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
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fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art.
32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n.21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr;
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite
l'Unione Europea (UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese
non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
ha una formazione scolastica, nonché ha acquisito dopo la guerra
un'esperienza lavorativa decennale in qualità di (...) che possedeva
(cfr. verbale 1 pag. 3); che, inoltre, ritenuta la palese inverosimiglianza
del suo racconto, v'è ragione di ritenere che egli disponga in Georgia
di un'importante rete sociale, tra cui i suoi figli avuti con la sua ex
moglie, suo fratello, la donna che l'avrebbe accudito nonché suoi amici
che l'avrebbero aiutato ad espatriare (cfr. verbale 1 pagg. 3-4 e 7,
nonché verbale 2 R8-18),
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che infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera
per motivi medici; che, infatti, come già evidenziato in relazione ai
motivi d'asilo invocati dal ricorrente, i problemi medici fatti valere in
sede di procedura e di ricorso (cfr. ricorso pag. 3) non sono stati né
definiti né corroborati da alcun elemento di prova; che, inoltre, non
soccorre l'insorgente l'allegazione secondo cui, a fronte di tali presunti
problemi, necessiterebbe di una visita medica approfondita o di cure
efficaci, ritenuto che – come emerge dalla documentazione medica
dell'F._______ (cfr. atto [...]) – il ricorrente avrebbe già usufruito
dell'assistenza medica necessaria, ovvero di una visita prevista per il
(...), per i sintomi di (...) che egli avrebbe accusato; che, peraltro, a
distanza di un mese da tale visita, il ricorrente avrebbe avuto il tempo
di procurarsi la documentazione medica utile, se vi fossero stati
realmente dei problemi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della pos-
sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che, visto quanto sopra, ne discende che l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e
possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e
relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
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che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
G._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di G._______ (via fax,
per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al
ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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