Corte IV
D-4333/2006/gam/dei
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 7 l u g l i o 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (Presidente del collegio),
Blaise Pagan e Claudia Cotting-Schalch;
cancelliera Vera Riberti;
A._______, nato il (...)
Turchia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 18 ottobre 2005 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4333/2006
Fatti:
A.
L'interessato, cittadino turco con ultimo domicilio a B._______, ha de-
positato domanda d'asilo in Svizzera il (...).
Interrogato sui motivi di asilo, egli adduce che il (...) sarebbe stato fer-
mato da alcuni militari per aver affisso manifesti di propaganda per il
D._______, e trattenuto per due giorni al posto militare di C._______.
In detta occasione, egli sarebbe stato interrogato ed in seguito ammo-
nito a non perseverare in detta attività. Il (...) tuttavia, egli sarebbe sta-
to fermato da alcuni agenti della polizia, i quali gli avrebbero trovato
nascosta nei pantaloni una rivista illegale, che egli distribuiva per il
partito E._______, e l'avrebbero quindi trasferito al commissariato di
F._______. Qui l'insorgente sarebbe stato trattenuto per tre giorni, du-
rante i quali sarebbe stato percosso e torturato. È stato quindi condot -
to di fronte ad un giudice, il quale l'avrebbe scarcerato ma avrebbe an-
che aggiunto che il suo caso non era ancora concluso, avvisandolo di
non persistere nelle attività politiche. Dopo il rilascio, il richiedente si
sarebbe nascosto a C._______ dallo zio della madre, o, a seconda
delle versioni, da un conoscente, ed avrebbe organizzato l'espatrio
verso la Svizzera.
A sostegno delle sue allegazioni, l'interessato ha depositato la sua
carta d'identità turca, rilasciata il (...) dalle competenti autorità.
B.
In data 11 febbraio 2004 l'allora Ufficio Federale dei rifugiati (UFR) ha
raccolto chiarimenti presso l'Ambasciata svizzera ad Ankara (in segui -
to: Ambasciata) riguardo taluni fatti indicati dal ricorrente, quali l'esi-
stenza di un'inchiesta o di una procedura penale contro di lui; del di -
vieto di emissione di un passaporto a suo nome nonché di essere ri -
cercato in Turchia.
C.
Con scritto dell'8 ottobre 2004 l'Ambasciata ha fornito le informazioni
richieste dalle quali si evince che non vi è divieto d'emissione del pas -
saporto, che il richiedente non è ricercato al proprio Paese, che non
sono state avviate inchieste o procedure penali contro di lui e che tra
gli arresti registrati al comando di polizia di F._______ il (...) non figura
il nome del ricorrente.
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D.
Con scritto del 9 maggio 2005, l'Ufficio Federale della Migrazione
(UFM) ha notificato al richiedente quanto suesposto e gli ha concesso
di pronunciarsi per iscritto in merito alla questione.
E.
Con scritto del 17 maggio 2005 il ricorrente ha confermato quanto da
lui già dichiarato ed ha allegato di dubitare delle informazioni trasmes-
se dall'Ambasciata, poiché le autorità turche potrebbero nascondere
tali informazioni per non dover ammettere la violazione dei diritti uma-
ni.
F.
Con decisione del 18 ottobre 2005, l'UFM ha respinto la succitata do-
manda d'asilo; pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Sviz-
zera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome leci -
ta, esigibile e possibile.
G.
Il 17 novembre 2005 è insorto contro detta decisione con ricorso di-
nanzi alla già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
(CRA). Egli ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione
provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versa-
mento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali.
H.
Con scritto del 22 dicembre 2005 la CRA ha comunicato al ricorrente
la possibilità di poter soggiornare in Svizzera fino al termine della pro-
cedura.
I.
A partire dal 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF)
è subentrato alla CRA.
J.
Il 18 settembre 2009 il rappresentante del ricorrente ha inoltrato a co-
desto Tribunale il rapporto medico del 11 settembre 2009, dal quale si
evince la diagnosi di "schizofrenia paranoide e da disturbo di persona-
lità schizoide con elementi deliranti".
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K.
Con scritto del 3 febbraio 2010, inoltrato al TAF il 9 febbraio 2010, il
medico psichiatra curante ha sollecitato questo Tribunale ad emettere
una sentenza in tempi ragionevoli, poiché l'attesa di un giudizio incide
significativamente sulla salute del ricorrente.
L.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della Legge del 17
giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il
TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sen-
si dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedu-
ra amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalla autorità menzionate all'
art. 33 LTAF.
In materia d'asilo il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
(art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 della legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
Inoltre, dal 1° gennaio 2007, il TAF giudica, in quanto sia competente, i
ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di
ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giu-
dizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53
cpv. 2 LTAF).
Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della
LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento del -
l'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il gra -
vame adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48, art. 50 ed
art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
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2.
Con ricorso al TAF, possono essere invocati la violazione del diritto fe-
derale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il TAF non è vincolato né dai motivi
addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della deci -
sione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. decisione del
Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, con-
sid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002,
no. 2.2.6.5).
3.
3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le di -
sposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifu -
giati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionali -
tà, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opi-
nioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre al-
tresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femmini-
le (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
3.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve pro-
vare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La
qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una
probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in par-
ticolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate
o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter-
minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri -
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi-
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi-
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le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro il giudizio sulla verosimiglianza de-
v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr.
GICRA 1995 n. 23).
4.
4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto le allegazioni del ri -
corrente inverosimili nonché sbrigative e generiche, in particolare poi-
ché egli non avrebbe consegnato fino ad oggi alcun mezzo di prova
atto a dimostrare che egli sarebbe ricercato dalle autorità, ma anzi, da
quanto emerso dallo scritto dell'Ambasciata, egli non sarebbe mai sta-
to né ricercato né arrestato. Inoltre, l'UFM fa notare che, se egli fosse
stato davvero arrestato dalle autorità con i presunti capi d'accusa im-
putatigli, non sarebbe stato rilasciato così rapidamente. Detta autorità
non esclude che il ricorrente sia un simpatizzante del partito
D._______ (ora G._______) e che ciò possa avergli causato problemi
in patria, in quanto è nota una certa pressione della polizia turca su
particolari esponenti di tal partito. L'UFM sottolinea però che tale pres-
sione non coinvolge semplici membri e che il ricorrente non può aver
timore fondato di una persecuzione come semplice simpatizzante.
L'autorità inferiore ha perciò ritenuto che, in caso di un rientro in pa-
tria, il richiedente non rischierebbe di essere esposto concretamente
ad una pena o ad un trattamento contrario all'art. 3 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Pertanto, l'esecuzione dell'allon-
tanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.
4.2 Nel gravame l'insorgente ha evidenziato come il sistema giudizia-
rio turco abbia subito delle modifiche, ragion per cui il suo rapido rila -
scio non sarebbe da ritenersi inverosimile. Egli aggiunge che l'UFM
non ha comunicato come l'Ambasciata sia giunta a tali conclusioni. Ha
inoltre dichiarato che, anche non possedendo un ruolo di spicco all'in-
terno del partito curdo, nel caso di un suo ritorno egli potrebbe essere
oggetto di persecuzione da parte delle autorità turche. Pertanto, un
suo rinvio in Turchia sarebbe impossibile, illecito e non ragionevolmen-
te esigibile.
Pagina 6
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5.
5.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'auto-
rità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in
materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in mere, generiche ed
imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo
elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso. In concreto, egli non ha saputo fornire indica-
zioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fonda-
mento della sua domanda d'asilo, per il che v'è motivo di concludere
alla loro inverosimiglianza.
In casu, dagli atti non emergono elementi per i quali v'è motivo di dubi -
tare della correttezza delle indicazioni fornite dall'Ambasciata. Le cen-
sure allegato nello scritto del ricorrente del 17 maggio 2005 non appa-
iono sostanziate con elementi tali da portare questa autorità a doversi
scostare dalle risultanze di detto rapporto d'Ambasciata. Da questo si
evince che il (...) sono stati effettivamente registrati alcuni arresti, ma
nessuno di essi ha toccato l'insorgente. Si evince pure che non esiste
nemmeno un'inchiesta o una procedura a carico del ricorrente ad
H._______, né che egli sia ricercato dalle autorità, come da lui contra-
riamente indicato. Alla luce di ciò, l'intero racconto del ricorrente si pri-
va di fondamento. Ciò spiegherebbe dunque le contraddizioni rilevate
nel suo racconto. Infatti, egli ha in un primo tempo dichiarato che nel
giorno in cui sarebbe stato fermato poiché in possesso della rivista
I._______, ossia il (...), egli avrebbe distribuito altre copie del giornale
(cfr. verbale audizione del 29 settembre 2003, pag. 4: "Preciso che pri-
ma di venire fermato ne avevo distribuito altre copie"; e verbale audi-
zione del 14 ottobre 2003, pag. 9). In seguito, egli ha poi allegato che
quel giorno egli possedeva a casa un esemplare di detto giornale e
che decise di portarlo ad un amico a J._______ (cfr. verbale audizione
del 10 febbraio 2004, pag. 5), ribadendolo poi durante la medesima
audizione: "nel giornale vi era una foto di una guerriglia. Volevo andare
da un amico, dal quale ricevo il giornale, e chiedergli quale fosse la
guerriglia fotografata" (cfr. verbale audizione del 10 febbraio 2004, pag.
7). Inoltre egli ha dichiarato in un primo tempo che, dopo la sua scar -
cerazione, si sarebbe nascosto da uno zio di sua madre a C._______
(cfr. verbale audizione del 14 ottobre 2003, pag. 6), per poi affermare
in seguito che esso era un conoscente (cfr. verbale audizione del
10 febbraio 2004, pag. 7). Come suesposto, l'UFM non ha inoltre
escluso il ruolo di simpatizzante del ricorrente per il partito
G._______/D._______, ammettendo che le forze dell'ordine turche so-
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vente eserciterebbero pressione sui suoi membri, sottolineando però
come ciò valga per i membri di spicco, e non per i semplici simpatiz -
zanti, quale il ricorrente. Anche questo Tribunale conclude che il ricor-
rente non abbia, per sua stessa ammissione, rivestito un ruolo impor -
tante in seno a detto partito, e che, anche ammettendo che il ricorren -
te abbia effettivamente affisso dei manifesti, ciò non è comunque suffi-
ciente a giustificare un timore fondato di una persecuzione, tanto più
che egli non è riuscito a rendere credibili e verosimili i pregiudizi alle -
gati.
Da quanto precede, a mente di questo Tribunale, l'autorità inferiore ha
rettamente considerato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente
procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato.
In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione
dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
6.
6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio fe-
derale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordi-
na l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 cpv. 1 LAsi).
6.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 ago-
sto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
7.
7.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr,
giusta il quale, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) nonché ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Le summenzionate tre condizio-
ni per una rinuncia all'esecuzione dell'allontanamento – impossibilità,
inammissibilità ed inesigibilità – sono di natura alternativa: non appena
una di queste condizioni è adempita, non può più essere pronunciata
l'esecuzione dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del
soggiorno in Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissio-
ne provvisoria (cfr. GICRA 2006 n. 6, consid. 4.2., pag. 54 e segg.).
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7.2 Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non
può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1
LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale
pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
7.3 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima
del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale del -
la Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in
particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni
presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritene-
re che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà
allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interes-
sato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragio -
ni.
Trattandosi nello specifico della liceità di un allontanamento – in casu
in Turchia – compatibilmente con lo stato di salute del ricorrente, la
CRA e questo Tribunale ha ritenuto e ritiene, in linea peraltro con la
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che la situa-
zione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'il -
liceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (GICRA
1995 n. 12 consid. 10a pag. 110 e segg. nonché relativi riferimenti). Le
scarse infrastrutture e conoscenze mediche nel Paese d'origine o di
provenienza non costituiscono incondizionatamente un ostacolo all'e-
secuzione dell'allontanamento. Conformemente all'applicazione fatta
dell'art. 3 CEDU dalla citata Corte, nemmeno l'eventuale riduzione, an-
che in maniera significativa, dell'aspettativa di vita di uno straniero, in
caso di allontanamento dal nostro Paese, non costituisce di per sé una
violazione dell'art. 3 CEDU. Soltanto in circostanze straordinarie e in
ragione di gravi motivi medici, un siffatto diritto può essere riconosciu-
to (cfr. GICRA 1993 n. 38 pag. 274 segg.; sentenza della Corte euro-
pea dei diritti dell'uomo del 27 maggio 2008 nel caso N. c/. Regno Uni-
to, ricorso [n° 26565/05], n. 42).
7.4 Nel caso concreto non è dato rilevare - in sostanza per le ragioni
che verranno indicate più oltre - alcun serio indizio secondo cui l'insor -
gente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed
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immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri ter-
mini, il ricorrente non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure pre-
sunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precise e concor-
danti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si
ritengono contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pub-
blico internazionale nonché della LAsi.
8.
8.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non
è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero
un'esposizione concreta a pericolo. Le persone che possono prevalersi
di questa disposizione non sono rifugiati ai sensi della legge sull'asilo
o della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e non beneficiano, per-
tanto, di una protezione di diritto internazionale pubblico contro il re -
spingimento, ma sono in particolare quelle che in patria non potrebbe-
ro beneficiare – a causa della loro etnia, della loro formazione profes-
sionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari alle
cure mediche essenziali e al sostentamento rispettivamente di una
sufficiente rete sociale – delle condizioni minime per un adeguato rein -
serimento (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti).
La nozione di cure mediche essenziali comprende le cure mediche di
base, nonché quelle assolutamente necessarie in caso di urgenza e
nel rispetto della dignità umana (cfr. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berna 2002, pag. 81 segg. e 87). Tuttavia, lo straniero
non può prevalersi della suddetta disposizione tendente all'inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento per dedurne un diritto incondizio-
nato di soggiorno in uno stato firmatario della CEDU, segnatamente in
Svizzera ed un diritto d'accesso generale in questo Paese alle forme di
sostegno mediche, sociali ed altre suscettibili di ripristinare o mante-
nere il suo stato di salute, per il semplice motivo che le infrastrutture e
le conoscenze mediche nel Paese d'origine o di destinazione non rag-
giungono il grado di quelle elvetiche (cfr. il considerando 9.5 del pre-
sente giudizio). Non è quindi sufficiente che – per ammettere l'inesigi -
bilità dell'esecuzione dell'allontanamento – un trattamento medico pre-
scritto sulla base delle norme svizzere non possa essere seguito nel
Paese d'origine o di provenienza dell'interessato. Infatti, se le cure es-
senziali possono essere assicurate nel Paese d'origine o di provenien-
Pagina 10
D-4333/2006
za dello straniero, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese è ra-
gionevolmente esigibile (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale ammi-
nistrativo federale D-3407/2006 dell'8 luglio 2008). Sono considerate
come essenziali le cure di medicina generale e acuta assolutamente
necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana (v. GICRA
2003 no. 24 consid. 5b).
Secondo le informazioni a disposizione di questo Tribunale (cfr. a que-
sto riguardo anche decisioni del Tribunale amministrativo federale
D-4425/2006 del 12 febbraio 2009; D-7311/2006 congiunta con
D-4021/2006 del 7 maggio 2008; D-4727/2006 del 21 gennaio 2008;
D-6901/2006 del 7 dicembre 2007 relative a patologie psichiche), in
Turchia, gravi malattie psichiche con un complesso quadro patologico
possono essere curate in tutti i nosocomi con reparti psichiatrici, nei
quali sono pure presenti i medicamenti neurolettici necessari. Le con-
dizioni in questi nosocomi, ovvero nelle cliniche psichiatriche universi -
tarie o nei reparti psichiatrici degli ospedali pubblici, sono migliori ri -
spetto che nei cosiddetti "Depot-Krankenhäusern". Gli ospedali univer-
sitari o i reparti psichiatrici degli ospedali pubblici possono accogliere
pazienti affetti da patologia di carattere psichiatrico per uno fino a due
mesi. Per un periodo più lungo non vi è garanzia. Trattamenti più lunghi
sono elargiti solo nei "Depot-Krankenhäuser" che si trovano a Manisa,
Elazig, Samsun, Adana e Bakirköy/Istanbul, dove, ad eccezione del-
l'ultimo menzionato, vengono elargite solo cure farmacologiche
(cfr. Türkei: Unterbringung und Behandlung eines Schizophrenie-Kran-
ken, Gutachten der SFH-Länderanalyse, Berna, 3 maggio 2005).
8.2 Dalle carte processuali emerge che il ricorrente si era già recato
da uno psicologo in patria nel 2001 a seguito di incubi durante la notte
(cfr. verbale audizione del 10 febbraio 2004, pag. 9). In data 18 settem-
bre 2009 il ricorrente ha fatto pervenire a questo Tribunale un rapporto
medico dell'11 settembre 2009 del Dr. K._______, il quale ha in cura il
ricorrente dal 28 maggio 2008, e dal qual rapporto risulta un'anamnesi
di un uomo "senza attività, senza amici, senza attività sociale. […] Par -
la di violenze in patria e di vissuti di persecuzione per la sua origine
etnica. […] Presenta idee a sfondo persecutorio, appetito conservato,
sonno difficile, dormirebbe di giorno per noia e starebbe sveglio la not-
te. Lamenta dolori costali e ai piedi. Non si fida delle medicine anche
se ammette che in qualche modo servono, dicendo tuttavia di non gua-
rire mai." (cfr. rapporto medico dell'11 settembre 2009, pag. 1). Dal
rapporto risulta altresì che l'evoluzione del ricorrente è sostanzialmen -
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te stabile da mesi con la terapia in corso, non risultando comunque in
uno stato clinico soddisfacente. Il medico ha stilato una diagnosi da
schizofrenia paranoide ICD F 20.0; DD disturbo di personalità schizoi-
de con elementi deliranti ICD F 60.1. Il trattamento consiste in colloqui
mensili e assunzione di psicofarmaci (cfr. ibidem, pag. 2). Con scritto
del 3 febbraio 2010 il Dr. K._______ ha comunicato il breve ricovero
del ricorrente in ospedale per un peggioramento delle condizioni psi-
chiche. Il ricorrente sarebbe rientrato a breve. A detta del medico l'atte-
sa di una risposta che continua dopo due anni ed il clima di incertezza
inciderebbe significativamente sullo stato di salute del ricorrente.
8.3 Nella presa di posizione dell'autorità inferiore del 26 marzo 2010
sullo scritto del ricorrente del 10 settembre 2009 ed il relativo rapporto
medico rispettivamente sullo scritto del 3 febbraio 2010 del ricorrente,
detta autorità fa osservare che quo allo stato di salute del ricorrente, in
caso di ritorno in Turchia egli può continuare a ricevere le cure neces -
sarie per la sua malattia. Essa fa rilevare che nel suo paese le terapie
medicamentose per persone affette da disturbi psichici sono disponibi-
li. Essa fa pure notare che a favore di un ritorno in patria deporrebbe
pure il fatto che ivi avrebbe ancora i genitori, un fratello e due sorelle.
Ciò sarebbe a suo vantaggio, posto che per persone con un equilibrio
psichico fragile, l'ambiente famigliare e sociale offrono un sostegno im-
portante per il mantenimento della stabilità psichica del malato. In altre
parole, la disponibilità delle cure mediche e la presenza di famigliari
sono degli elementi da non sottovalutare ma da prendere in considera-
zione nell'esame dell'esigibilità del rinvio.
8.4 Nella sua presa di posizione del 9 aprile 2010 il ricorrente sottoli -
nea innanzitutto che nonostante alcuni miglioramenti, gli ospedali psi -
chiatrici ed i centri di riabilitazione mentale in Turchia risultano essere
molto lontano dagli standard internazionali per quanto concerne il ri -
spetto dei diritti umani dei pazienti. Le condizioni di vita e sanitarie ne-
gli ospedali sarebbero generalmente scarse. Gli operatori nel ramo sa-
rebbero inoltre in numero insufficiente. Anche la famiglia, secondo il ri -
corrente, per il sentimento di vergogna che tale malattia comportereb-
be dal punto di vista dell'accettazione sociale, non gli potrebbe essere
di aiuto. La non vicinanza dei centri di riabilitazione costituirebbe per
finire un ulteriore ostacolo.
8.5 Il ricorrente avrebbe avuto già nel 2001 un consulto con uno psi-
cologo. Di recente, come si evince dal rapporto medico del dott.
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K._______, il paziente è stato trattato con colloqui psicoterapici mensi -
li e farmacoterapia con posologia poi diminuita rispetto a quella inizial -
mente prescritta. Ancor più di recente il ricorrente è stato ricoverato
(cfr. scritto del 3 febbraio 2010), poi nel frattempo rientrato.
8.6 Visto quanto precede, v'è avantutto da rilevare che dalla presa di
posizione del ricorrente del 9 aprile 2010 non risultano ulteriori consi -
derazioni in particolare sul suo stato di salute, limitandosi il ricorrente
in questo scritto ad esporre lo stato attuale del sistema sanitario in
Turchia ed indicando quali potrebbero essere i disagi che incorrerebbe
in patria oltre al problema dell'accettazione sociale di patologie di ca-
rattere psichiatrico. Al di là di ciò non viene allegata un'ulteriore evolu -
zione dello stato di salute nel senso di un degrado irreversibile del ri -
corrente tanto da costituire un pericolo concreto di vita o una minaccia
seria e durevole della sua integrità.
8.7 Ciò posto, questo Tribunale ritiene che quand'anche la qualità dei
trattamenti di patologie psichiatriche non siano tutte dello stesso livello
sul territorio nazionale e quand'anche non raggiunga lo stesso livello
dell'Europa occidentale, sono tuttavia presenti le strutture mediche
rilevanti per le cure del ricorrente. Per ciò che concerne lo standard di
qualità di dette strutture nel suo paese d'origine, si rinvia alla
giurisprudenza della CRA, ripresa nella prassi di questo Tribunale
(GICRA 2003 n. 18 consid. 8c pag. 119 e GICRA 2003 n. 24 consid. 5b
pag. 157).
In altre parole, nel caso in narrativa, alla luce delle considerazioni che
precedono, non v'è ragione di ritenere che il ricorrente non possa otte -
nere nel suo Paese d'origine le cure mediche e psichiatriche in grado
d'aiutarlo a guarire od alleviarne la sofferenza o che, considerate le in-
frastrutture, i servizi medico-sanitari presenti in loco, una volta presosi
a carico il ricorrente, non siano in grado di prescrivergli, se necessario,
altri medicamenti appropriati nella fattispecie, uguali o comunque equi -
valenti dal punto di vista dell'efficacia a quelli disponibili in Svizzera,
avendo peraltro l'insorgente stesso dichiarato di essersi già recato da
uno psicologo in patria per farsi curare (cfr. verbale audizione del
10 febbraio 2004, pag. 9). Va altresì osservato che, secondo il certifi -
cato del Dr. K._______, le sedute di psicoterapia si svolgerebbero in
presenza di un interprete, poiché il ricorrente si esprimerebbe in lingua
curda. Da qui si può desumere una mancanza di conoscenze della lin -
gua italiana che sarebbe invece più adeguata ad una terapia in Svizze-
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ra. Una terapia in patria, ove egli può esprimersi nella propria lingua,
sarebbe quindi certo più favorevole.
Secondo le informazioni a disposizione di questo Tribunale, il medica-
mento assunto quotidianamente dal ricorrente in dose 20 mg, il Dero-
xat, non è diffuso in Turchia. Tuttavia sono reperibili medicamenti con il
parexotin, lo stesso principio attivo del Deroxat, quali il Seroxat (14 pa-
stiglie da 20 mg l'una, al costo di 8 euro), il Paxil (28 pastiglie da
20 mg l'una, 14 euro) od il Paxera (28 pastiglie da 10, 20 o 30 mg l'u-
na, 6-23 euro).
Sempre secondo le informazioni a disposizione di questo Tribunale, in
un prossimo futuro sarebbero anche previste delle modifiche nel siste-
ma sanitario turco, tra le quali, ad esempio, la previsione di una coper -
tura assicurativa per malattia che comporterebbe che nessun cittadino
possa rimanere senza un'assicurazione malattia, rendendo dunque
possibile un'adeguata copertura dei costi sanitari per tutti.
Va poi osservato che in relazione ai mezzi finanziari necessari per ac-
cedere alle cure mediche, ed in particolare ai medicamenti, il TAF si
sente di segnalare che egli ha la facoltà di richiedere un adeguato aiu-
to al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi.
In sintesi, per quanto riguarda la malattia di cui soffre il ricorrente,
questo Tribunale non rinviene elementi per doversi scostare dalla valu-
tazione dell'autorità inferiore, secondo la quale in Turchia sono dispo-
nibili le infrastrutture ed i farmaci adeguati per il tipo di cura seguita in
Svizzera da parte del ricorrente. Di conseguenza, nel caso concreto la
continuazione in patria del trattamento iniziato in Svizzera non risulta
essere inesigibile.
Quo alla situazione personale del ricorrente, egli proviene da
B._______, ove ha vissuto tutta la vita, è giovane ed ha una certa
esperienza come contadino. Dagli atti non si evince peraltro che la si-
tuazione della sua famiglia si sia modificata. Nel caso di un suo rimpa-
trio, il ricorrente può contare sul suo appoggio: i suoi genitori, un fratel -
lo e due sorelle risiedono ancora a B._______. Il ricorrente può dun-
que beneficiare della presenza e del sostegno psicologico della pro -
pria famiglia, tenendo conto che, secondo il certificato medico del
Dr. K._______ dell'11 settembre 2009, il ricorrente condurrebbe in
Svizzera una vita isolata senza alcun vincolo sociale né amici né attivi -
tà (cfr. rapporto medico dell'11 settembre 2009, pag. 1). In patria egli
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oltre alle cure necessarie potrà dunque beneficiare dell'appoggio di
persone a lui vicine, fattore indubbiamente importante per un suo rein -
serimento sociale.
8.8 In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole
con riferimento alle effettive possibilità per la stessa di un adeguato
reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
Considerato quanto precede, i motivi presentati dall'insorgente nel-
l'ambito della presente procedura ricorsuale, non permettono di mette-
re in discussione la ragionevolezza dell'esigibilità dell'esecuzione del -
l'allontanamento.
9.
Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità del -
l'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricor-
rente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento
necessario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
10.
Sulla scorta di quanto precede l'allontanamento va ritenuto ammissibi-
le, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatte-
so e la querelata decisione confermata.
11.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il di -
ritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di
prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuri -
dicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106
LAsi), per il che il ricorso va respinto.
12.
Vista la particolarità del caso, per eccezione, si rinuncia a prelevare
spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con art. 4a del regola-
mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribuna-
le amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]).
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13.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non vengono prelevate spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto […] (per corriere
interno; in copia)
- L._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione:
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