Corte IV
D-4334/2006/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 6 l u g l i o 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Muriel Beck Kadima e Gérald Bovier,
cancelliere Federico Pestoni.
A._______, alias
B._______,
C._______, alias
D._______,
E._______,
Palestina/Libano,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Esecuzione dell'allontanamento;
decisione dell'UFM del 25 aprile 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4334/2006
Fatti:
A.
Il ricorrente, di origine libanese, etnia palestinese, con ultimo domicilio
ad F._______, G._______(Libano), ha presentato domanda d'asilo in
Svizzera il (...).
Nel corso delle audizioni sui motivi d'asilo sostenute in date 30 settem-
bre 2003, 20 ottobre 2003 rispettivamente 22 febbraio 2005, egli ha di-
chiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato
per il fatto di essere ricercato in patria dai parenti di un ragazzo morto
a causa di un errore medico da lui provocato. Egli è studente infermie-
re e durante il suo lavoro avrebbe somministrato una dose eccessiva
di farmaci al ragazzo che era giunto in ospedale per un attacco epilet -
tico. I fratelli del ragazzo deceduto avrebbero aggredito il richiedente
dicendogli che avrebbe fatto la stessa fine. In seguito l'insorgente è
stato arrestato dai membri della Lotta Armata Palestinese, ma soltanto
per calmare i parenti del defunto, visto che egli, ancora in formazione,
non poteva essere ritenuto responsabile per l'errore citato. Il ricorrente
è quindi stato rilasciato e avrebbe trovato rifugio presso una zia. Tutta-
via, in data (...), egli è espatriato poiché la sua famiglia lo ha informato
che i parenti del ragazzo morto lo stavano cercando con insistenza.
B.
La ricorrente, di origine sconosciuta, etnia palestinese, con ultimo do-
micilio nel campo profughi H._______ (Libano), ha presentato doman-
da d'asilo in Svizzera il (...).
Sentita il 17 gennaio 2005 rispettivamente l'8 febbraio 2005 sulle circo-
stanze che l'hanno spinta a venire in Svizzera, ella ha dichiarato, in so-
stanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata con lo scopo
di raggiungere il marito e di poter vivere accanto a lui. La ricorrente
non ha lamentato problemi personali a giustificazione della propria ri -
chiesta. A dimostrazione della propria identità, la richiedente ha pro-
dotto una tessera di rifugiato palestinese.
C.
Con decisione del 25 aprile 2005, l'Ufficio federale della migrazione
(UFM, autorità inferiore) ha respinto le domande d'asilo suesposte.
Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla
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Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Libano, siccome
lecita, esigibile e possibile.
D.
Il 25 maggio 2005, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (in seguito: CRA)
contro la menzionata decisione dell'UFM limitatamente all'esecuzione
dell'allontanamento. Hanno chiesto l'annullamento della decisione im-
pugnata e la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì
presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal versamento anticipato delle spese processuali.
E.
La CRA, con decisione incidentale del 22 giugno 2005, ha informato i
ricorrenti del loro diritto di soggiornare in Svizzera fino al termine della
procedura di ricorso, rinunciando altresì a richiedere il versamento di
un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
F.
In data 6 dicembre 2005 è nato E._______, figlio dei ricorrenti, che se-
gue il destino dei genitori nella presente procedura.
G.
Al momento dello scioglimento della CRA, il 31 dicembre 2006, l'incar-
to è stato trasmesso al Tribunale amministrativo federale (TAF).
H.
In data 12 febbraio 2008, il ricorrente, a comprova della propria identi -
tà ha versato agli atti la propria tessera di rifugiato.
I.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sul -
la procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
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gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giu-
gno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto
sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le com-
missioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei
dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale
(art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e
vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla
modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); sono pertanto
legittimati ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 vLAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il
Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TAF
D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; PIERRE MOOR, Droit admini-
stratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5).
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4.
Con il gravame del 25 maggio 2005 non viene criticata la mancata
concessione dello statuto di rifugiati, il conseguente rifiuto delle do-
mande d'asilo e la pronuncia dell'allontanamento, di modo che, su
questi punti la decisione dell'UFM del 25 aprile 2005 è cresciuta in giu-
dicato. Infatti, i ricorrenti contestano unicamente l'esecuzione dell'al -
lontanamento poiché ritenuta non ammissibile rispettivamente non ra-
gionevolmente esigibile. L'esame che segue, pertanto, avrà come og-
getto questo punto.
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni dei
richiedenti come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla
legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiati e pertanto all'am-
missione della loro domanda d'asilo. Inoltre l'autorità di prime cure ha
deciso l'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera, ritenendone l'ese-
cuzione ammissibile, esigibile e possibile.
5.2 Nel gravame, gli insorgenti sostengono che il loro rientro in Patria
non sarebbe ragionevolmente esigibile, in quanto troverebbe applica-
zione l'art. 3 CEDU unitamente all'art. 14a cpv. 4 vLDDS, e ciò per mo-
tivi legati alla situazione di grave precarietà in cui vivono i profughi di
etnia palestinese in Libano. Per conseguenza, l'allontanamento dei ri -
correnti non sarebbe ammissibile e dovrebbero essere ammessi prov-
visoriamente in Svizzera.
6.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20)
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e pos-
sibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni,
l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di colla-
borare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. la sen -
tenza del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; GICRA
2005 no 1, consid. 3.2.2; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Basilea e Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico
caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.
6.1 Quo all'ammissibilità, peraltro non contestata dai ricorrenti, dalle
carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'ese-
cuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Libano possa violare
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l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Sviz-
zera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
possa esporre gli insorgenti in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento degli autori del gravame è
ammissibile.
6.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'e -
secuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello
Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concre-
tamente in pericolo.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai " réfugiés de
la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni del-
la qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma
che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza gene-
ralizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al -
lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare per-
ché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bi-
sogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vive-
re durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e per-
tanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di
salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-
economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in
particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di for-
mazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi -
zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dun-
que, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla
situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo
Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico
militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005
n. 24, consid. 10.1 pag. 215; Sentenza del Tribunale amministrativo fe-
derale [DTAF] 2007/10 e relativi riferimenti).
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6.3 Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti
se gli interessati concludono a giusta ragione o meno il carattere inesi -
gibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situa-
zione generale vigente attualmente in Libano, da un lato, e la loro si -
tuazione personale, dall'altro. Ciò posto, quanto agli ostacoli all'esecu-
zione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF os-
serva nondimeno che in Libano (Tyro) non vige attualmente una situa-
zione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga
l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr.
Sentenza del TAF D-3462/2007 del 12 aprile 2010, consid. 7).
6.4 In caso di allontanamento di fanciulli, l'interesse superiore dei me-
desimi è un elemento che deve essere preso in considerazione
(cfr. DTAF 2009/28, consid. 9.3.2; GICRA 2005 n. 6, consid. 6.1,
pag. 57). Il benessere del fanciullo è un elemento di rilievo per l'esame
dell'esigibilità. In tale contesto, vanno ponderate tutte le circostanze
che appaiono rilevanti in vista dell'allontanamento (cfr. GICRA 1998 n.
13, consid. 5e aa, pag. 98 e seg.). Delle difficoltà di reinserimento nel
Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in
Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allon-
tanamento dell'intera famiglia (cfr. GICRA 2005 n. 6, consid. 6.2, pag.
57 e segg. nonché GICRA 1998 n. 31, consid. 8c ff ccc, pag. 260 e
segg.).
6.5 Nella fattispecie, i ricorrenti hanno un figlio di 4 anni. Il TAF è co-
sciente delle difficoltà che questi potrebbe incontrare al suo ritorno in
Libano. Tuttavia, egli, nonostante sia nato in Svizzera e vi abbia vissu-
to i primi anni di vita, vista la giovane età, è ancora impregnato del
contesto culturale e del modo di vita dei suoi genitori, in modo che la
sua reintegrazione nel Paese d'origine sarà senz'altro facilitata. Inoltre,
si rileva che E._______ non ha ancora raggiunto l'età della scolarizza-
zione obbligatoria. Ciò significa, da un lato, che il distacco non risulte-
rà eccessivamente traumatico non avendo egli cominciato a frequenta-
re le scuole in Svizzera, e dall'altro, che potrà iniziare e seguire tutto il
suo percorso formativo una volta ritornato in patria. Inoltre, in questi
anni, ha senz'altro potuto apprendere la lingua parlata dai suoi genito -
ri, che potrà poi anche imparare a scrivere una volta tornato nel pro -
prio Paese d'origine.
6.6 A queste condizioni, si può affermare, a non averne dubbio, che
l'allontanamento di E._______ verso il Libano, non rappresenta per lui
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uno sradicamento completo che potrebbe pregiudicare il suo equilibrio
e il suo sviluppo futuro. Pertanto, il suo allontanamento dalla Svizzera
non viola l'art. 3 della Convenzione del 20 novembre 1989 relativa ai
diritti del fanciullo (RS 0.107).
6.7 Quanto alla situazione personale dei ricorrenti, si rileva che il marito
ha una buona formazione essendo egli studente infermiere. Egli ha inoltre
esperienza lavorativa avendo effettuato degli stages in due diversi ospe-
dali in patria (cfr. verbale di audizione del 30 settembre 2003, pag. 2). Dai
verbali di audizione emerge inoltre che i ricorrenti dispongono ancora di
una fitta rete sociale in Patria, dove hanno lasciato i genitori e sei fratelli,
lui, e la madre e cinque fratelli, lei (cfr. verbali di audizione del 30 settem-
bre 2003, pag. 3 e del 17 gennaio 2005, pag. 3). Infine, i ricorrenti non
hanno, nelle loro allegazioni ricorsuali, preteso di soffrire di gravi problemi
di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA
2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'ufficio degli atti di causa emerge
la necessità di una permanenza degli autori del gravame in Svizzera per
motivi medici. In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fat-
to evidenziati, questa autorità ritiene, siccome adempiuti i presupposti
per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive
possibilità per i ricorrenti, un adeguato reinserimento sociale nel loro
Paese d'origine.
Pertanto, l'esecuzione dell' allontanamento dei ricorrenti è da conside-
rarsi ragionevolmente esigibile.
6.8 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti,
usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento ne-
cessario al rimpatrio, oltre a quelli già allegati con la domanda d'asilo.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
6.9 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di
conseguenza, quanto ai punti avversati, il gravame va disatteso e la que-
relata decisione confermata.
7.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il dirit-
to federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di pri-
me cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridica-
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mente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi),
per il che il ricorso va respinto.
8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripeti-
bili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbra-
io 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il
succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3.
Comunicazione a:
- ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento)
- UFM, Divisione soggiorno (allegati: incarto N 456 411 e copia del
ricorso del 25 maggio 2005, per corriere interno; in copia)
- Sezione della popolazione, Ufficio dei permessi, Servizio rifugiati,
Bellinzona (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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