B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4344/2014
Sen t en z a d e l 1 5 ap r i l e 201 5
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Thomas Wespi, Robert Galliker,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Turchia,
patrocinato dall'avv. Laura Rigato,
(…),
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 4 luglio 2014 / N […].
D-4344/2014
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Fatti:
A.
A.________, cittadino turco di etnia curda nato a Konya (Turchia), in data
(…) settembre 2013 mentre si trovava a Basilea per rendere visita al padre
residente in Svizzera è stato fermato dalla polizia e sottoposto ad un con-
trollo di identità. In tale occasione è stato trovato senza documenti suffi-
cienti per legittimare la sua presenza sul territorio svizzero, pertanto è stato
condannato dalla Procura del Canton Basilea Città ad una pena pecuniaria
per soggiorno illegale e nel contempo gli è stato notificato un divieto d'en-
trata sul territorio svizzero fino al 22 settembre 2016 (cfr. atto A2/2).
B.
A seguito della richiesta di estradizione presentata dalle autorità turche il
31 ottobre 2013 riguardante il signor A._______ per il reato di rapina a
mano armata, l'Ufficio federale di giustizia (di seguito: UFG) il 22 novem-
bre 2013 ha emanato un ordine di arresto provvisorio per l'interessato.
C.
In data 22 novembre 2013 A._______, malgrado il divieto d'entrata sul ter-
ritorio svizzero, è stato fermato a Chiasso. Con decreto d'accusa del
(…) dicembre 2013 del Ministero pubblico del Canton Ticino è stato con-
dannato per infrazione alla legge sugli stranieri (LStr, RS 142.20), in parti-
colare per non aver rispettato il divieto d'entrata emesso a suo carico. Il
medesimo giorno le autorità del Cantone Ticino hanno eseguito l'ordine
d'arresto emanato dall'UFG nei confronti dell'interessato e l'hanno posto in
detenzione in vista d'estradizione nel carcere giudiziario "La Farera" a Lu-
gano.
D.
D.a Con scritto del 9 gennaio 2014 la rappresentante dell'interessato ha
introdotto all'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato
della migrazione, SEM) una domanda d'asilo a nome del suo mandante.
Tale volontà di depositare domanda d'asilo è stata confermata dal diretto
interessato nel corso dell'interrogatorio del 10 gennaio 2014 circa la do-
manda d'estradizione (cfr. atto A16/4) e nel corso dell'audizione sulle ge-
neralità (cfr. verbale d'audizione del 7 febbraio 2014 [di seguito: verbale 1],
pag. 10).
D.b Quali motivi d'asilo, il medesimo ha adotto di essere stato arrestato per
la commissione di una rapina a mano armata in Turchia e di essere stato
condannato ad una pena più severa a causa della sua appartenenza etnica
e a causa delle attività pro-curde effettuate in passato (verbale 1, pagg. 10-
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12; cfr. verbale di audizione del 7 maggio 2014 [di seguito: verbale 2], D8,
pag. 3, D119-D120, pag. 12). Prima del reato commesso infatti, sarebbe
già stato arrestato dalle autorità turche per aver distribuito delle riviste pro-
curde (cfr. verbale 1, pag. 10; verbale 2, D8, pag.3). In secondo luogo, il
richiedente ha allegato quale motivo d'asilo, l'obbligo di svolgere il servizio
militare nell'est del Paese e il rischio di dover combattere contro persone
della sua stessa etnia (cfr. verbale 1, pag. 13; verbale 2, D144-D158,
pagg. 14-15). Nel corso della seconda audizione ha pure addotto di fare
l'oggetto di un ordine di fermo emanato dal Tribunale di Cihanbeyli (Tur-
chia) del (…) giugno 2011 per propaganda per un'organizzazione terrori-
stica (cfr. verbale 2, D61-D64, pag. 7) e di temere dunque di subire ulteriori
persecuzioni in caso di ritorno in Patria a causa delle sue attività pro-curde.
A sostegno di tale allegazione, il richiedente ha prodotto l'ordine di fermo.
E.
Con scritto del 24 gennaio 2014 l'UFG ha trasmesso all'UFM gli atti essen-
ziali dell'incarto relativi alla procedura d'estradizione al fine di coordinare la
procedura d'asilo e la procedura d'estradizione conformemente all'art. 41a
LAsi (RS 142.31).
F.
Con decisione del 20 marzo 2014, l'UFM non è entrato nel merito della do-
manda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il
trasferimento dell'interessato verso l'Italia. In data 31 marzo 2014, il richie-
dente è insorto contro la summenzionata decisione dell'UFM con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Con
decisione del 1° aprile 2014, l'UFM ha annullato la sua decisione del
20 marzo 2014 ed ha ripreso la procedura d'asilo nazionale. Di conse-
guenza, con decisione dell'8 aprile 2014, il Tribunale ha pronunciato lo
stralcio del ricorso. L'UFM ha poi sentito il richiedente sui suoi motivi d'asilo
con audizione del 7 maggio 2014 (cfr. verbale 2).
G.
G.a L'UFM ha poi sottoposto l'ordine di fermo presentato dal richiedente
nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo ad un'analisi interna dalla quale
risulterebbe che esso sarebbe un falso totale in quanto, in primo luogo, un
ordine di fermo in contumacia non sarebbe un documento che in Turchia
verrebbe rilasciato alla persona interessata; in secondo luogo, non sarebbe
normale che l'emissione di tale mandato sia avvenuta sei mesi dopo il reato
al quale fa riferimento. Inoltre, il reato in questione non dovrebbe essere
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giudicato dal regolare Tribunale di Cihanbeyli, bensì da enti giudiziari par-
ticolari. Infine, il giudice che avrebbe rilasciato il mandato non sarebbe più
stato operativo per il Tribunale di Cihanbeyli da settembre 2010.
G.b In merito ai risultati delle analisi del documento è stata data al richie-
dente possibilità di esprimersi. Con scritto del 5 giugno 2014, egli ha riba-
dito che si tratterebbe di un documento autentico e che la procedura che
lo riguarda sarebbe costellata da episodi sorprendenti. Egli infatti, sarebbe
stato rilasciato dal carcere nonostante la condanna per rapina ed avrebbe
pure potuto espatriare in aereo con dei regolari documenti. Concludere alla
falsità dell'ordine di fermo prodotto sulla base di un confronto tra quello che
"di regola" avrebbe dovuto accadere e quanto in realtà sarebbe accaduto
sarebbe pertanto difficile. Inoltre, il padre del richiedente sosterrebbe che
il figlio sarebbe stato cercato più volte dalla polizia al domicilio della madre
per aver fatto propaganda per il PKK.
H.
Con decisione del 16 giugno 2014 l'UFG ha concesso l'estradizione di
A._______ alla Turchia con riserva della decisione del Tribunale penale
federale (di seguito: TPF) afferente al motivo politico invocato dall'estra-
dando e dell'accoglimento della sua richiesta d'asilo.
I.
Con decisione del 4 luglio 2014 l'UFM ha respinto la domanda d'asilo di
A._______ e nel contempo non ha deciso l'allontanamento in quanto il ri-
chiedente è colpito da una decisione di estradizione (cfr. art. 32 lett. b
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1,
RS 142.311]).
Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che le allegazioni del richie-
dente non riempirebbero né i criteri di verosimiglianza, né quelli di rile-
vanza. Innanzitutto, il richiedente farebbe valere di dover subire, in caso di
ritorno in Turchia, ulteriori persecuzioni a causa delle sue attività pro-curde.
Tuttavia, a dire dell'UFM tali allegazioni sarebbero fondate essenzialmente
su un mezzo di prova falso e sarebbero pertanto inverosimili. Invero, egli
avrebbe fornito un mandato d'arresto in contumacia rilasciato dal Tribunale
di Cihanbeyli con l'accusa di "propaganda per un'organizzazione terrori-
stica" ciò che fonderebbe il suo timore. Dopo un'analisi dell'autenticità
l'UFM avrebbe considerato tale documento un falso. L'interessato non
avrebbe inoltre fornito indizi contrari in occasione del diritto di essere sen-
tito. In secondo luogo, non sussisterebbe alcun motivo di persecuzione ri-
levante ai fini dell'asilo, poiché la persecuzione invocata sarebbe esercitata
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nel perseguimento di obiettivi legittimi di uno Stato di diritto. La pena di sei
anni e otto mesi a cui sarebbe stato condannato per aver partecipato ad
una rapina a mano armata, sarebbe stata confermata dal Tribunale di se-
conda istanza e sarebbe stata poi all'origine della richiesta di estradizione
da parte delle autorità turche. Egli sembrerebbe essere stato condannato
in modo legittimo per il reato commesso, nelle audizioni avrebbe ammesso
di aver partecipato ai fatti prendendo in consegna la refurtiva della rapina
e rivendendola allo scopo di arricchirsi e di arricchire i coautori, la pena
prevista dal codice penale turco per una rapina a mano armata sarebbe
una pena detentiva tra dieci e quindici anni, egli sarebbe però stato con-
dannato ad una pena inferiore e infine egli avrebbe potuto beneficiare di
tutte le garanzie di un processo equo. La sua condanna sarebbe dunque
basata unicamente sul suo comportamento e su elementi oggettivi e non
sussisterebbe alcun elemento che permetterebbe di ritenere che sia stato
condannato ingiustamente per aver svolto, in precedenza, delle attività pro-
curde o per le sue origini etniche. Il reato sarebbe poi punito anche in Sviz-
zera e la pena sembrerebbe rispettare il criterio della legittimità e della pro-
porzionalità. In seguito, il timore, in quanto curdo, di essere chiamato a
svolgere il servizio militare nell'est della Turchia e di dover combattere con-
tro i curdi, non costituirebbe una persecuzione ai sensi della LAsi e non
sarebbe pertanto rilevante in materia d'asilo. L'obbligo di prestare servizio
militare avrebbe infatti come scopo la protezione dello Stato contro i pericoli
e non sarebbe possibile stabilire l'esistenza di un nesso oggettivo tra il
luogo di stanziamento nella Turchia orientale e la sua etnia dato che l'in-
corporazione in una data unità sarebbe puramente casuale in Turchia. Quo
l'attività di propaganda per la causa curda che avrebbe svolto nel 2009,
sarebbe noto che in Turchia i curdi sarebbero esposti a diverse forme di
molestie e ingiustizie, tuttavia tali difficoltà non renderebbero l'esistenza nel
paese d'origine impossibile o insopportabile ai sensi della LAsi. La situa-
zione generale nella quale si trova la minoranza curda in Turchia non sa-
rebbe di per sé un motivo sufficiente per riconoscere la qualità di rifugiato.
Dal 2001 la situazione dei curdi avrebbe poi subito un'evoluzione positiva.
Inoltre, per ciò che attiene le manganellate subite nonché il fermo di tre ore
nel mese di agosto 2010, tali avvenimenti non avrebbero un'intensità su-
periore alle difficoltà alle quali potrebbe essere esposta la maggior parte
della popolazione curda in Turchia. Infine, le minacce di morte rivolte all'in-
teressato e alla sua famiglia, subite durante il fermo dell'agosto del 2010
da parte di un poliziotto costituirebbero palesemente un abuso di potere da
parte di un singolo impiegato. Egli avrebbe potuto procedere contro queste
minacce sporgendo una denuncia contro il poliziotto in questione. Lo Stato
turco avrebbe infatti la volontà e la capacità di proteggere i suoi cittadini,
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tuttavia nessuno Stato sarebbe in grado di prevenire ogni possibile perse-
cuzione da parte di terzi. Di conseguenza, non adempiendo le condizioni
previste dagli art. 3 e 7 LAsi, la qualità di rifugiato non potrebbe essere
riconosciuta al richiedente. L'UFM ha pertanto respinto la domanda d'asilo.
In applicazione dell'art. 32 lett. b OAsi 1, poiché egli sarebbe colpito da una
decisione di estradizione, l'UFM non ha reso una decisione in merito al suo
allontanamento.
J.
In data 2 agosto 2014 (timbro del plico raccomandato: 4 agosto 2014; data
d'entrata: 5 agosto 2014), l'interessato è insorto contro la summenzionata
decisione dell'UFM con ricorso dinanzi al Tribunale ed ha chiesto, in via
principale, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la relativa conces-
sione dell'asilo, in via sussidiaria, il rinvio dell'incarto all'UFM affinché l'Uf-
ficio proceda ad assumere gli incarti relativi alle domande d'asilo dei fami-
gliari dell'insorgente.
Nel ricorso l'insorgente rileva che egli sarebbe espatriato dalla Turchia in
dicembre del 2011 poiché la condanna emessa a suo carico costituirevve
un pretesto per incarcerarlo in ragione della sua attività di propaganda. Egli
avrebbe creduto di avere lo statuto di rifugiato in Italia ed avrebbe scoperto
unicamente nel corso della procedura di estradizione che in realtà tale sta-
tuto gli sarebbe stato negato. Inoltre, altri suoi parenti stretti – in particolare
degli zii paterni – risiederebbero in Svizzera tedesca e in Germania e la
maggior parte di loro avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato politico. Que-
st'ultimo elemento sarebbe un elemento importante ai fini della domanda
d'asilo e non sarebbe stato né accertato né approfondito dall'UFM. Quo la
verosimiglianza dei suoi motivi d'asilo, all'insorgente risulterebbe estrema-
mente difficoltoso fornire la prova della partecipazione ad attività di propa-
ganda, nonché delle minacce e persecuzioni subite in Patria. Le uniche
prove che egli potrebbe apportare sarebbero le audizioni di testimoni, ad
esempio quella della madre ora in Turchia. Sorprendente sarebbe poi il
fatto che malgrado egli abbia indicato che persone appartamenti alla sua
famiglia avrebbero trovato rifugio politico in vari paesi europei, l'UFM non
abbia valutato questo aspetto. Per l'autorità inferiore sarebbe facile verifi-
care se uno zio paterno ha ottenuto asilo in Svizzera. L'UFM non avrebbe
neppure contestato l'appartenenza del ricorrente ad una famiglia curda i
cui membri adempirebbero le condizioni per l'ottenimento dello statuto di
rifugiato. Pertanto, tale elemento dovrebbe già portare a ritenere adem-
piuta la verosimiglianza della condizione di rifugiato del ricorrente. Qualora
il Tribunale non ritenesse verosimili tali allegazioni, sarebbero necessarie
D-4344/2014
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delle indagini sui famigliari del ricorrente rifugiatisi altrove. Tali approfondi-
menti costituirebbero delle prove solide ed inconfutabili dell'appartenenza
del ricorrente ad un'etnia e ad un gruppo sociale oggetto di persecuzioni.
K.
Con sentenza del 22 agosto 2014, la Corte dei reclami penali del TPF ha
respinto l'accoglimento dell'obiezione di reato politico sollevata dall'estra-
dando ed ha confermato l'estradizione. Contro tale sentenza non è stato
presentato ricorso ed è dunque cresciuta in giudicato.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette au-
torità (cfr. art. 105 LAsi). Il Tribunale è pertanto competente per giudicare il
presente ricorso. Nella fattispecie tuttavia, il Tribunale non statuisce in ma-
niera definitiva in quanto la presente decisione concerne una persona con-
tro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato
che ha abbandonato in cerca di protezione (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
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federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti. Rilevante è in primo luogo la
situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e
giurisprudenza ivi citata).
3.
Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21
cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi
il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
4.
Preliminarmente va rilevato che il Tribunale statuisce liberamente sulla do-
manda d'asilo (cfr. DTAF 2014/29 consid. 4.1). Tuttavia, per evitare delle
decisioni contraddittorie, di principio non si scosta dai fatti constatati nella
procedura di estradizione e non si scosta neppure senza motivo dalle con-
siderazioni che hanno condotto al respingimento dell'obiezione di reato po-
litico e alla concessione dell'estradizione (cfr. DTF 132 II 469 consid. 2.5
pag. 473). Invero, giusta l'art. 108a LAsi se contro il richiedente è pendente
una domanda d'estradizione ai sensi della legge sull'assistenza in materia
penale del 20 marzo 1981 (AIMP, RS 351.1), le autorità di ricorso decidono
sul ricorso in materia d'asilo tenendo conto degli atti della procedura d'e-
stradizione. In data 24 gennaio 2014 l'UFG ha trasmesso all'UFM gli atti
essenziali dell'incarto relativi alla procedura
d'estradizione al fine di coordinare la procedura d'asilo e la procedura d'e-
stradizione (cfr. sopra lett. E). In prosieguo di procedura sempre l'UFG ha
trasmesso all'UFM ulteriori atti essenziali concernenti la procedura d'estra-
dizione. Con scritto del 1° settembre 2014, tale ufficio ha trasmesso al Tri-
bunale una copia della sentenza del 22 agosto 2014 della Corte dei reclami
penali del TPF afferente all'obiezione di reato politico sollevata dall'estra-
dando. Pertanto il Tribunale, essendo in possesso dell'incarto completo
dell'autorità inferiore relativo alla procedura d'asilo ed essendo in possesso
degli atti essenziali inerenti la procedura d'estradizione, ha gli elementi suf-
ficienti per dirimere la vertenza, potendosi esimere altresì dall'assunzione
di ulteriori prove. Va difatti osservato che la procedura dinanzi al Tribunale
amministrativo federale avviene di regola per iscritto (cfr. KÖLZ/HÄNER/BER-
TSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
3a ed. 2013, n. 247, pag. 81.). La procedura amministrativa prevede un'au-
dizione di testimoni solo a titolo sussidiario (cfr. DTF 130 II 473 consid. 2.3
e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. c PA, ove i fatti non pos-
sono essere sufficientemente chiariti in altro modo il Tribunale può ordinare
D-4344/2014
Pagina 9
l'audizione di testimoni. Di conseguenza si procede ad un'audizione orale
e personale dei testi solo in presenza di circostanze del tutto eccezionali
ed allorquando una tale misura risulta indispensabile per la constatazione
dei fatti rilevanti nella fattispecie. Non ritenendo l'audizione della madre del
ricorrente necessaria per l'accertamento dei fatti rilevanti nella fattispecie,
la richiesta è respinta.
5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ri-
fugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2011/50 consid. 3.1.1 e relativi riferimenti; 2011/51 consid. 6.2).
Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti
dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori,
nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale
o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future
persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei
motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più
fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2011/50
consid. 3.1.1 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore
dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in
un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi
ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano
minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più
o meno lontano (cfr. ibidem).
D-4344/2014
Pagina 10
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che
su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri-
spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
6.
Nella presente sentenza verranno analizzati i seguenti punti: la rilevanza
in materia d'asilo della condanna per rapina a mano armata (cfr. con-
sid. 6.1), il timore fondato di subire delle persecuzioni a causa delle attività
pro-curde dell'insorgente in caso di ritorno in Patria (cfr. consid. 6.2), il ri-
schio di persecuzione riflessa, in ragione del riconoscimento della qualità
di rifugiato a diversi membri della sua famiglia di etnia curda (cfr. con-
sid. 6.3), l'appartenenza etnica (cfr. consid. 6.4), così come il timore di es-
sere costretto a prestare servizio militare nel sud-est della Turchia con il
rischio di dover sparare ad altri curdi (cfr. consid. 6.5).
6.1 Preliminarmente, va rilevato che la valutazione dell'autorità competente
in materia d'estradizione circa il carattere prevalentemente politico dell'in-
frazione penale può influenzare l'esame effettuato nella procedura d'asilo
dell'esclusione prevista dall'art. 1 F lett. b della Convenzione sullo statuto
dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) dalla prote-
zione garantita da tale Convenzione (cfr. MARIO VENA, Parallele Asyl- und
Auslieferungsverfahren, Asyl 2/07 pag. 3, 22, par. 3.3.2). Tale disposizione
viene infatti interpretata alla luce della dottrina e dalla prassi in materia d'e-
stradizione (cfr. ibidem). Qualora, in procedura d'estradizione, venga rico-
nosciuto il carattere politico di un'infrazione penale,
un'esclusione dalla protezione prevista dalla Conv. non potrebbe, di regola,
essere ritenuta per la commissione di un crimine grave di diritto comune ai
sensi dell'art. 1 F lett. b Conv. rifugiati (cfr. ibidem). Al contrario, se l'autorità
competente per valutare la domanda di estradizione, nega il carattere po-
litico dell'infrazione, in procedura d'asilo un'esclusione dalla protezione
della Conv. rifugiati prevista all'art. 1 F lett. b Conv. rifugiati non può essere
senz'altro ritenuta, poiché tale esclusione dipende anche da altre condi-
zioni (cfr. ibidem). Nel caso in disamina, con sentenza del 22 agosto 2014
cresciuta in giudicato, la corte dei reclami penali del TPF ha respinto l'obie-
zione di reato politico. L'esclusione dalla protezione prevista dalla Conv.
rifugiati non può dunque senz'altro essere ritenuta. Come che sia, l'appli-
cazione di tale disposizione può rimanere indecisa nella fattispecie in
quanto in ossequio al principio dell'"inclusion before exclusion" (cfr.
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Pagina 11
DTAF 2010/44 consid. 2), lo scrivente Tribunale analizzerà in primo luogo
se al ricorrente può essere riconosciuta la qualità di rifugiato, prima di ana-
lizzare l'eventuale esistenza di un motivo di esclusione da tale qualità.
Il ricorrente, insieme a tre altri coautori, è stato condannato in Turchia, con
sentenza del 1° dicembre 2011 emessa dalla seconda Corte delle assise
criminali di Konya e confermata dall'istanza superiore (corte di cassazione)
l'11 settembre 2012, l'interessato è stato condannato a dodici anni di de-
tenzione, ridotti di un terzo a sei anni e otto mesi, tenuto conto del penti-
mento dimostrato per il reato di rapina a mano armata. Egli ha poi affermato
di essere stato presente al processo, di aver partecipato di persona ai di-
battimenti e di essere stato assistito da due avvocati (cfr. verbale 1,
pagg. 10-11; verbale del Ministero pubblico del cantone Ticino del 24 no-
vembre 2013, pag. 2). Giusta l'ordinamento giuridico penale turco, le ra-
pine commesse con un'arma, da più persone congiuntamente e di notte
costituiscono delle rapine aggravate e sono punite con una pena detentiva
compresa tra i dieci ed i quindici anni (cfr. codice penale turco).
A._______ adduce che la pena a cui è stato condannato in Turchia – con-
danna all'origine dalla domanda di estradizione – sarebbe motivata politi-
camente. Egli ritiene che nella pronuncia della condanna avrebbe avuto
importanza la sua appartenenza all'etnia curda e le attività pro-curde svolte
in precedenza. L'UFM nella decisione impugnata ha ritenuto che né la con-
danna espressa né il timore di essere incarcerato in Turchia per il reato
commesso sono rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Il
TPF da parte sua, con sentenza del 22 agosto 2014, ha respinto l'accogli-
mento dell'obiezione di reato politico sollevata. Il Tribunale, come già rile-
vato in precedenza (cfr. consid. 4), decide liberamente sulla domanda di
asilo, tuttavia, non si scosta senza motivo dalle considerazioni dell'autorità
d'estradizione per quanto concerne l'obiezione di reato politico e la conces-
sione dell'estradizione (cfr. DTF 132 II 469 consid. 2.5 pag. 473;
DTAF 2014/29 consid. 4.1).
Conformemente a dottrina e giurisprudenza, la fuga a seguito di un proce-
dimento penale nello Stato d'origine non costituisce, di principio, un motivo
rilevante in materia d'asilo. Tuttavia, eccezionalmente l'esecuzione di una
procedura penale, rispettivamente la condanna per un'infrazione di diritto
comune può costituire una persecuzione rilevante in materia d'asilo. Ciò è
in particolare il caso quando ad una persona viene imputata un'infrazione
di diritto comune con lo scopo di perseguire o punire l'individuo per una sua
caratteristica interna o esterna, segnatamente per la sua razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue
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opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere
aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi (cfr. DTAF 2014/28 con-
sid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1). Questo "politmalus" è in particolare
ritenuto in tre casi: in primo luogo qualora una pena sproporzionatamente
severa sia pronunciata (cosiddetto "malus" in senso assoluto) o qualora,
rispetto ad altri autori, la pena appaia sproporzionatamente severa (cosid-
detto "malus" in senso relativo), in secondo luogo qualora una procedura
penale chiaramente non rispetti i principi dello Stato di diritto, in terzo luogo
qualora il richiedente l'asilo con il tipo di pena o con l'espiazione della
stessa rischi la violazione dei fondamentali diritti dell'uomo, segnatamente
di essere torturato o essere trattato in maniera disumana o degradante (cfr.
DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1 e relativo riferi-
mento). Tuttavia, come già rilevato in precedenza, per poter ritenere un
procedimento penale quale motivo rilevante in materia d'asilo, non è suffi-
ciente trovarsi in uno dei tre casi elencati, ma una seconda condizione deve
sussistere: l'illegittimità del procedimento penale deve infatti fondarsi su un
motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1). In
altre parole un'inchiesta penale è pertinente in materia d'asilo soltanto se
risponde ad un
intento persecutorio ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed infor-
mazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GI-
CRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4).
Lo scrivente Tribunale non ha motivo di scostarsi da quanto ritenuto dal
TPF nella sentenza del 22 agosto 2014 circa l'obiezione di reato politico.
Segnatamente, ritiene che la pena a cui è stato condannato per la commis-
sione della rapina a mano armata, condanna all'origine della domanda di
estradizione, non sia rilevante in materia d'asilo poiché non vi sono ele-
menti per ritenerla motivata politicamente e non costituisce dunque un "po-
litmalus" ai sensi della giurisprudenza. Invero, come il ricorrente stesso ha
dichiarato, egli ha partecipato ai fatti per i quali è stato condannato pren-
dendo in consegna e rivendendo il cellulare rubato con lo scopo di arric-
chirsi e di arricchire i coautori della rapina (cfr. verbale 1, pag. 10). Inoltre,
stando alle stesse dichiarazioni dell'interessato, è stato rispettato il suo di-
ritto ad un processo corretto: egli era presente al processo ed è stato af-
fiancato da almeno un avvocato durante tutta la procedura (cfr. verbale 2,
D19, pag. 4). Per quanto concerne la commisurazione della pena, innanzi-
tutto va rilevato che tale infrazione è repressa anche in Svizzera
dall'art. 140 CP con una pena detentiva sino a dieci anni e non inferiore ad
un anno se la commissione è avvenuta con un'arma pericolosa. Nella pre-
sente fattispecie risulta siano state ritenute delle attenuanti ed è stato con-
dannato a sei anni e otto mesi di prigione. La pena inflittagli costituisce una
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pena comunque al di sotto del massimo previsto dall'ordinamento giuridico
penale turco per questo tipo di reato. Tale circostanza è particolarmente
significativa in quanto, se la condanna fosse motivata politicamente oppure
se la sua origine etnica fosse stata un elemento determinante per la com-
misurazione della pena, il Tribunale ha ragione di ritenere che i fattori di
riduzione della pena non sarebbero stati applicati e si potrebbe credere che
sarebbe stato condannato al massimo della pena. Questa, a prima vista,
appare dunque rispettare il principio della proporzionalità e della legalità.
Ovvero, il Tribunale di Konya sembrerebbe essersi fondato su considera-
zioni oggettive e, a difetto di indizi contrari, non si può senz'altro ritenere
che abbia tenuto conto dell'origine etnica del richiedente nella commisura-
zione della pena. Egli ha poi potuto fare ricorso contro tale sentenza ad
un'istanza superiore – nella fattispecie una corte di cassazione – e sem-
brerebbe così aver beneficiato di tutte le garanzie procedurali. Pertanto,
nessun elemento agli atti permette al Tribunale di considerare che le auto-
rità turche abbiano agito in maniera illegale o che intendano perseguire
l'insorgente per uno dei motivi elencati all'art. 3 LAsi. Neppure in sede ri-
corsuale l'insorgente ha apportato argomenti o mezzi di prova che possano
indurre il Tribunale ad una diversa valutazione.
Ciò posto, l'insorgente non ha conseguito provare o rendere verosimile di
avere un timore fondato di subire delle persecuzioni a causa del tipo di
pena a cui è stato condannato o con l'esecuzione della stessa. Peraltro va
rilevato che egli è già stato in carcere preventivo prima del processo senza
lamentare alcun tipo di maltrattamento o problemi avuti. Il Tribunale ritiene
pertanto che, in assenza di indizi contrari, il ricorrente non ha un timore
fondato di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi né a
causa del tipo di pena, né a causa dell'espiazione stessa.
6.2 Quo le allegazioni del ricorrente secondo cui in caso di ritorno in Patria
rischia di subire ulteriori persecuzioni a causa delle sue attività pro-curde,
come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata,
esse non sono verosimili, poiché fondate in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati.
Egli si è limitato ad affermare di temere di essere perseguitato per la sua
attività di volantinaggio e per il fatto di essere simpatizzante del PKK. A
sostegno di tali allegazioni ha allegato un mandato d'arresto emanato dal
tribunale di Cihanbeyli in data (…) giugno 2011. Il documento, sottoposto
dall'UFM ad un'analisi di autenticità, è risultato un falso (cfr. fatto G.a). Da
ulteriori verifiche effettuate da questo Tribunale, è emerso poi che il magi-
strato che avrebbe spiccato questo mandato d'arresto non era più attivo
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presso il Tribunale di Cihanbeyli dal mese di settembre del 2010 (Memur-
[Portale web governativo], 1271 hakim ve savcının yeri değişti [1271
Giudici e procuratori hanno cambiato luogo], Gazzetta ufficiale turca
Nr. 27699, 14.09.2010, ?print=true >, consultato il 03.03.2015). Oltracciò risulterebbe che il perse-
guimento del reato in questione sarebbe stato di competenza di un'autorità
giudiziaria speciale (Perilli, Luca, Criminal Justice, 06.2014,
loads/PDF/2014_Peer_Review_report_by_Luca_Perilli.pdf >, consultato il
03.03.2015). Fondato su mezzi di prova falsi, anche il timore di essere per-
seguitato per la sua attività di volantinaggio o per il fatto di essere simpa-
tizzante del PKK, non può essere ritenuto fondato.
6.3 Il ricorrente ritiene altresì che la circostanza di avere dei membri della
famiglia di etnia curda riconosciuti quali rifugiati in diversi Paesi europei, in
particolare uno zio in Svizzera, costituisce un elemento importante da rite-
nere per concludere alla qualità di rifugiato del ricorrente stesso, essendo
i curdi oggetto di persecuzioni che perdurano fino ad oggi. Con ciò, il ricor-
rente fa in sostanza valere un rischio di persecuzione riflessa, in ragione
del riconoscimento della qualità di rifugiato a membri della sua famiglia.
Vero è, come ha già avuto modo di constatare questo Tribunale, che in
Turchia non può essere escluso il rischio di rappresaglie statali contro
membri della famiglia di presunti attivisti politici (cfr. GICRA 2005 n. 21 con-
sid. 10.1; tra le altre anche sentenza del TAF D-441/2013 dell'8 settem-
bre 2014 consid. 5.1; E-5393/2013 del 16 giugno 2014 consid. 3.3). Tali
rappresaglie potrebbero essere rilevanti nell'ottica della persecuzione ri-
flessa ai sensi dell'art. 3 LAsi. La probabilità di diventare vittima di una per-
secuzione riflessa è data segnatamente quando viene ricercato un mem-
bro della famiglia in fuga e le autorità hanno motivo di presumere che un
altro componente della famiglia abbia un contatto stretto con il ricercato.
Questa probabilità aumenta se la vittima stessa di una persecuzione ri-
flessa è impegnata politicamente.
Nel caso concreto, codesto Tribunale constata non di meno che, contraria-
mente a quanto allegato dal ricorrente, dalle tavole processuali non risulta
alcun parente riconosciuto quale rifugiato in Svizzera. Oltracciò, dal fasci-
colo non risulta nemmeno che egli o la sua famiglia abbiano subito alcun
tipo di rappresaglie a causa di attività politiche. In particolare, non risulta
che egli sia stato interpellato, fermato, interrogato o abbia subito incursioni
da parte della polizia in merito ad un membro della sua famiglia. In siffatte
circostanze, v'è ragione di escludere che il ricorrente o la sua famiglia abbia
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un timore fondato di subire delle persecuzioni future ai sensi dell'art. 3 LAsi
e la presenza di famigliari in Svizzera non è rilevante nella fattispecie.
6.4 Anche l'appartenenza etnica (cfr. ricorso pag. 6), non giova in casu
come argomento a favore del ricorrente. Le angherie subite, segnatamente
i pestaggi delle forze dell'ordine intervenute per disperdere i manifestanti
in occasione dei festeggiamenti di B._______ (cfr. verbale 1, pag. 10; ver-
bale 2, D8, pag. 2 seg., D23-D28, pag. 4 seg.), nonché il fatto di essere
stato fermato e intrattenuto per tre ore e mezzo dalla polizia dopo aver
partecipato ad un incontro di curdi in un caffè di Konya e aver distribuito
delle riviste (cfr. verbale 1, pag. 10; verbale 2, D8, pag. 2 seg., D30-D42,
pag. 5 seg.), non possono essere ritenute che circostanze rientranti in con-
trolli d'ordine pubblico, ma senza rilevanza in materia d'asilo. Da sola, in
questo caso la sua appartenenza etnica non può essere considerata come
un motivo pertinente per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Anche
l'episodio di fermo avvenuto in agosto del 2010 in cui un poliziotto aveva
interrogato e minacciato di morte l'insorgente nonché la sua famiglia, ha
più i caratteri di abuso di potere da parte di un singolo impiegato, anziché
riflettere l'intenzione dello Stato turco di minacciare un suo cittadino di
morte. L'insorgente avrebbe poi potuto sporgere denuncia contro il poli-
ziotto in questione, pertanto l'episodio è senza rilevanza ai fini dell'asilo.
6.5 Anche per quanto riguarda l'allegato timore di essere costretto a pre-
stare servizio militare nel sud-est della Turchia con il rischio di dover spa-
rare contro altri curdi e di essere ucciso come pretesto per la sua adesione
alla causa curda, il Tribunale rinvia a quanto ritenuto dall'UFM nella quere-
lata decisione.
6.6 In conclusione, non avendo il ricorrente presentato argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione, il Tribunale ritiene che l'autorità inferiore ha retta-
mente considerato che le dichiarazioni del ricorrente circa i motivi d'asilo
quali inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi ed irrilevanti ai sensi dell'art. 3
LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM (ora SEM)
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-
zione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
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L'UFM nella decisione impugnata, in applicazione dell'art. 32 lett. b OAsi 1
non ha preso una decisione in merito all'allontanamento.
Giusta l'art. 32 lett. b OAsi 1, l'allontanamento dalla Svizzera non è deciso
se il richiedente l'asilo è colpito da una decisione di estradizione. In questo
caso infatti, le autorità competenti in materia d'asilo non sono più compe-
tenti per decidere sulla pronuncia dell'allontanamento e la sua esecuzione
(cfr. GICRA 1996 n. 34 consid. 5 pag. 32; GICRA 2006 n. 23 consid. 3.2
e 3.4 pag. 231 segg. e GICRA 2004 n. 10 consid. 3 pag. 66).
Con decisione del 16 giugno 2014 l'UFG ha dato l'accordo alla richiesta
d'estradizione delle autorità turche e con sentenza del 22 agosto 2014 la
Corte dei reclami penali del TPF ha respinto l'obiezione di reato politico e
confermato l'estradizione. Di conseguenza, essendo il richiedente l'asilo
colpito da una decisione di estradizione, l'allontanamento dello stesso dalla
Svizzera non viene deciso. Pertanto, anche sul punto di questione della
pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
8.
Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in
modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi),
per il che il ricorso va respinto.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Ad
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avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio tale ammontare dovrà
essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM, all'Ufficio federale
di giustizia e all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti
scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni,
i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione
impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati
come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: