B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4345/2014
Sen t en z a d e l l ’ 11 ago s t o 20 1 6
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Barbara Balmelli, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato (…), alias
B._______, nato (…),
Siria
patrocinato dall'avv. Ozan Polatli,
Advokatur Gysin + Roth,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 1° luglio 2014 / N (…).
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Fatti:
A.
L'interessato, cittadino siriano di etnia curda e religione islamica, è nato in
un villaggio chiamato C._______ nel distretto di al-Malikiya (arabo)
rispettivamente Dêrik (curdo) e da ultimo prima dell'espatrio ha vissuto a
Damasco (Siria). Egli ha presentato domanda d'asilo in data
11 giugno 2013 dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno. Egli
sarebbe espatriato in febbraio 2013 partendo da Damasco giungendo
dapprima a Beirut (Libano) e poi a Istanbul (Turchia), da dove con un TIR
avrebbe raggiunto la Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 24 giugno 2013
[di seguito: verbale 1], pagg. 1, 3 seg., 6).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di aver lasciato la Siria in quanto sarebbe stato
arrestato unitamente al fratello D._______ poiché ritenuto oppositore del
regime. Inoltre, avrebbe partecipato alle manifestazioni contro il regime. Di
seguito le autorità siriane avrebbero cercato l'interessato presso la sua
dimora e non incontrandolo avrebbero maltrattato i di lui genitori. Temendo
dunque ulteriori visite da parte delle autorità avrebbe deciso di espatriare
in compagnia dei fratelli D._______ e E._______ (cfr. verbale 1, pag. 6 e
verbale d'audizione del 17 giugno 2014 [di seguito: verbale 2], pag. 4 seg.).
B.
Con decisione del 1° luglio 2014, notificata all'interessato in data
2 luglio 2014 (cfr. atto A18/1), l'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora
Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la succitata
domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l’allontanamento, mentre
ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dello
stesso verso la Siria concedendogli pertanto l'ammissione provvisoria.
C.
In data 4 agosto 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
5 agosto 2014) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
chiedendo, in via preliminare, di procedere allo scambio di scritti, ossia
concedere al ricorrente la facoltà d'esprimersi circa la risposta al ricorso
dell'UFM e di concedere un termine di 30 giorni al fine di poter inoltrare il
libretto militare. Nel merito, ha concluso all'annullamento dei punti 1-3 del
dispositivo della decisione impugnata e pertanto alla concessione
dell'asilo. Ha altresì presentato, con protestate spese e ripetibili, istanza di
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concessione dell'assistenza giudiziaria come pure di gratuito patrocinio e
d'esenzione dal versamento dell'anticipo spese.
A sostegno del gravame e dello scritto dell'8 agosto 2014, l'insorgente ha
prodotto i seguenti documenti:
– la convocazione militare del 7 giugno 2014 quale riservista;
– la decisione di asilo del 6 maggio 2014 concernente il fratello
E._______ (N […]) con la quale l'UFM gli ha concesso l'asilo;
– l'attestazione di indigenza.
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 26 agosto 2014, ha accolto
l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio
nominando l'avv. Ozan Polatli in qualità di patrocinatore d'ufficio.
Contestualmente il Tribunale ha invitato l'insorgente ad inoltrare il libretto
militare con relativa traduzione entro un termine fissato al
25 settembre 2014.
E.
In data 3 settembre 2014 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale il libretto
militare con relativa traduzione.
F.
Con ordinanza del 9 settembre 2014, il Tribunale ha trasmesso all’UFM il
ricorso e gli scritti dell'8 agosto 2014 e del 3 settembre 2014 come pure i
documenti allegati e lo ha invitato ad inoltrare una risposta entro un termine
fissato al 24 settembre 2014. In seguito, il Tribunale ha accolto l'istanza di
proroga formulata dall'UFM prorogando il termine al 15 ottobre 2014.
G.
L'autorità inferiore, con scritto dell'8 ottobre 2014 ha inoltrato al Tribunale
la risposta al ricorso. Quest'ultima è stata trasmessa al ricorrente con
l'invito ad esprimersi in replica.
H.
Il 29 ottobre 2014 il ricorrente ha trasmesso la replica allegando un
rapporto del Schweizerische Flüchtlingshilfe (di seguito: SFH) intitolato
Syrien: Rekrutierung durch die Syrische Armee del 30 luglio 2014e la nota
particolareggiata dell'onorario del patrocinatore d'ufficio.
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I.
Dopo invito del Tribunale del 12 novembre 2014, il 28 novembre 2014
l'UFM ha inoltrato le sue osservazioni concernenti la replica, le quali sono
state trasmesse all'insorgente per conoscenza il 1° dicembre 2014.
J.
Con scritto spontaneo dell'11 agosto 2015, l'insorgente ha inoltrato due
fotografie che lo ritraggono durante una manifestazione in Svizzera ed ha
nuovamente prodotto il rapporto del SFH già inoltrato con scritto del
29 ottobre 2014 come pure un nuovo rapporto del SFH intitolato Syrien:
Mobilisierung in die syrische Armee del 28 marzo 2015.
K.
Con scritto spontaneo del 30 dicembre 2015 il ricorrente ha inoltrato al
Tribunale la decisione di asilo del 28 ottobre 2015 concernente F._______
(N […]), nonché quattro fotografie che ritraggono il ricorrente durante una
manifestazione a Bellinzona.
L.
Il Tribunale, con ordinanza dell’11 febbraio 2016, ha trasmesso una copia
dello scritto dell’11 agosto 2015 ed un esemplare dello scritto del
30 dicembre 2015 nonché copie dei relativi allegati all’autorità inferiore,
dandole occasione di esprimersi entro un termine fissato al
26 febbraio 2016 – in seguito prorogato fino al 25 marzo 2016 su istanza
dell’autorità inferiore.
M.
In data 10 marzo 2016, l’autorità inferiore ha presentato le sue
osservazioni proponendo nuovamente la reiezione del gravame.
N.
Con decisione incidentale del 22 marzo 2016 il Tribunale ha invitato
l’insorgente ad esprimersi, entro il 6 aprile 2016, circa l’eventualità della
revoca dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio decisi con
decisione incidentale del 28 agosto 2014.
O.
Con scritto del 6 aprile 2016 l’insorgente ha inoltrato al Tribunale le sue
osservazioni.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
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Pagina 5
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra
tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione
ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento
può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è
stata resa in italiano ed il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca, per il
che la presente sentenza è redatta in italiano.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure
l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il
Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto
al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con decisione del 1° luglio 2014, oggetto del litigio in
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questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione
riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia
dell'allontanamento.
5.
5.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni
dell'interessato circa i motivi d'asilo come inverosimili poiché
contraddittorie e poco sostanziate.
In particolare, l'UFM ha rilevato che il racconto dell'insorgente si sarebbe
contraddistinto per le importanti discrepanze. I motivi d'asilo fatti valere dal
ricorrente in prima audizione non concorderebbero con quelli forniti in
occasione dell'audizione federale sui motivi d'asilo: dapprima avrebbe
indicato d'essere espatriato poiché avrebbe aiutato delle famiglie
ospitandole presso la sua dimora, per poi indicare di aver avuto un ruolo
importante durante le manifestazioni contro il regime. Un'ulteriore
contraddizione è stata rilevata circa la liberazione del ricorrente dalla
prigionia: egli avrebbe indicato che allorquando sarebbe stato arrestato, la
famiglia G._______ per la quale avrebbe lavorato avrebbe pagato
un'ingente somma di denaro per la sua liberazione ed interpellato in merito
egli avrebbe invece sottaciuto tale vicissitudine. Dello stesso tenore
sarebbero le sue dichiarazioni sulla sua partecipazione alle manifestazioni
giacché egli avrebbe indicato di aver partecipato anche dopo l'arresto
oppure di non avervi più partecipato.
L'UFM ha inoltre ritenuto il racconto dell'insorgente relativo all'allegata
detenzione privo di dettagli e poco intenso se comparato ai fatti che
avrebbe vissuto. La descrizione del luogo dell'imprigionamento sarebbe
stereotipata e non contestualizzata in una realtà effettiva e personalmente
vissuta. A titolo d'esempio egli si sarebbe limitato ad indicare che il locale
si sarebbe trovato sottoterra, che la stanza di circa sette per quindici o venti
metri e alta tre metri avrebbe avuto uno porta color marrone ed all'angolo
vi sarebbe stato un bagno. Una persona che avrebbe vissuto una prigionia
come quella descritta dall'interessato dovrebbe indicare dettagli più
importanti e fornire descrizioni maggiormente precise e minuziose.
Parimenti il ricorrente avrebbe descritto in maniera vaga e sbrigativa il suo
ruolo alle manifestazioni, gli slogan che avrebbe scritto sugli striscioni e le
generalità degli organizzatori.
Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessato non
soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi e
pertanto l'UFM non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la
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Pagina 7
sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla
Svizzera, ritenendo tuttavia l’esecuzione dello stesso non ragionevolmente
esigibile.
5.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente
ha contestato la decisione dell'UFM circa l'inverosimiglianza constatata dei
suoi motivi d'asilo.
Le discrepanze rilevate dall'UFM sarebbero da ricondurre ad errori di
trascrizione del verbale. Soprattutto per quanto concerne l'ingente somma
di denaro versata dalla famiglia G._______ per il suo rilascio, il ricorrente
sarebbe sicuro di aver fornito la stessa versione durante le due audizioni.
Pertanto tale contraddizione sarebbe il risultato di un errore commesso dal
verbalista. Vi sarebbe altresì da ritenere che l'audizione federale sui motivi
d'asilo sarebbe durata sei ore e mezza ed il ricorrente sarebbe stato
esausto, per il che sarebbe comprensibile che lo stesso non abbia potuto
dettagliare il racconto della prigionia in maniera approfondita. Sulla scorta
di tali elementi – che renderebbero verosimile di aver partecipato alle
manifestazioni contro il regime e di aver aiutato delle famiglie – aggiunti
alla convocazione del 7 giugno 2014 come riservista, il ricorrente avrebbe
il timore fondato di subire delle persecuzioni giusta l'art. 3 LAsi.
5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che il timbro blu della
sezione di reclutamento di Dêrik posto sulla convocazione militare del
7 giugno 2014 sarebbe stato falsificato per mezzo di una stampante a
colori. Inoltre, secondo la convocazione militare il ricorrente avrebbe
dovuto presentarsi presso la divisione di reclutamento della città di Dêrik il
10 giugno 2014. Tuttavia tale località non sarebbe più sotto il controllo del
regime siriano, bensì del Partito dell'unione democratica (Partiya Yekitîya
Demokrat, PYD). Pertanto Dêrik non avrebbe potuto essere indicata come
punto di ritrovo della mobilitazione e di conseguenza la convocazione non
sarebbe quindi autentica. Essendosi fondato su un mezzo di prova falso o
falsificato le allegazioni del ricorrente sono state considerate inattendibili.
5.4 Con replica l'insorgente ha contestato l'analisi dell'UFM circa la
convocazione. Tale documento sarebbe stato notificato al padre del
ricorrente. Non essendo stato presente al momento della notifica, il
ricorrente non saprebbe indicare la modalità in cui sarebbe stato apposto
il timbro. Inoltre all'insorgente ignorerebbe come l'autorità inferiore sia
giunta a ritenere il timbro blu un falso vista l'assenza di una perizia. Ad ogni
buon conto, avendo l'insorgente svolto il servizio militare ed essendo
riservista non vi sarebbero dubbi sulla sua chiamata alle armi qualora
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tornasse in Siria. D'altronde al fratello E._______ sarebbe stata
riconosciuta la qualità di rifugiato proprio su questo punto. Inoltre secondo
un rapporto del SFH del 30 luglio 2014 l'obbligo di leva sarebbe presente
anche nelle aree controllate dal PYD. Il ricorrente avrebbe ammesso che
in tale regione le autorità governative sarebbero attive soprattutto ad al-
Qamishli (arabo) rispettivamente Qamişlo (curdo) pertanto lo stesso
avrebbe dovuto trovarsi il 10 giugno 2014 a Dêrik per poi essere
trasportato con il bus a Qamişlo. Visto tutto ciò il ricorrente avrebbe reso
verosimile di avere ricevuto l'ordine di marcia quale riservista.
5.5 Nelle osservazioni in duplica, l'UFM ha reiterato che le allegazioni che
si fondano su mezzi di prova falsi o falsificati non sarebbero attendibili e
per il resto ha rinviato ai considerandi della sua decisione confermandoli
pienamente.
5.6 Con scritto spontaneo dell’11 agosto 2015 il ricorrente ha trasmesso
due foto che lo vedrebbero ritratto durante una manifestazione del
30 agosto 2014 a Bellinzona. Le foto dimostrerebbero il suo impegno per
la causa curda siriana. Essendo lo stesso già conosciuto in patria come
oppositore del regime per le manifestazioni alle quali avrebbe partecipato,
essendo successivamente stato arrestato ed avendo partecipato alle
manifestazioni pure in Svizzera il profilo del ricorrente sarebbe sicuramente
conosciuto dalle autorità del regime. Oltracciò il nome del ricorrente
sarebbe con grande probabilità sulla lista dei riservisti ricercati dal regime
siriano. Qualora dovesse tornare in patria il ricorrente sarebbe dunque
esposto a seri pregiudizi in quanto oppositore del regime.
5.7 Con un ulteriore scritto spontaneo del 30 dicembre 2015 il ricorrente ha
trasmesso al Tribunale la decisione dell’autorità inferiore del
28 ottobre 2015 concernente F._______ con la quale al medesimo sarebbe
stato concesso asilo. F._______ avrebbe indicato nelle proprie audizioni di
essere stato in prigione a Damasco con il ricorrente e dopo il rilascio
avrebbe assistito le famiglie di persone condannate ad una pena privativa
di libertà sproporzionata. Per questi motivi sarebbe stato perseguitato e
sarebbe stato costretto a lasciare la Siria. Oltracciò ha reiterato i timori del
ricorrente in caso di ritorno in Siria per non essersi presentato al servizio
militare. Infine, ha allegato quattro fotografie che ritrarrebbero l’insorgente
nel corso di una dimostrazione del 21 luglio 2015 a Bellinzona per le vittime
dell’attentato del giorno precedenti in Turchia e per la città di Kôbane in
Siria. Siccome egli sarebbe conosciuto dalle autorità siriane quale
oppositore politico ed essendo il suo nome molto probabilmente inserito in
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una lista dei riservisti ricercati, avrebbe un timore fondato di subire delle
persecuzioni future.
5.8 Nelle osservazioni del 10 marzo 2016 l’autorità inferiore ha rilevato che
gli scritti spontanei dell’insorgente non contengono fatti o mezzi di prova
nuovi che potrebbero modificare le osservazioni inoltrate precedentemente
ed in particolare la prassi consolidata dalla SEM secondo la quale non
sarebbero attendibili le allegazioni fondate essenzialmente su mezzi di
prova falsi o falsificati, ciò che corrisponderebbe pienamente alle esigenze
dell’art. 7 cpv. 3 LAsi.
5.9 Con osservazioni inerenti all’eventualità del ritiro dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio, il patrocinatore del ricorrente rileva che
la convocazione militare quale riservista sarebbe stata ottenuta dai genitori
del suo assistito a Dêrik dalle autorità siriane. Né i genitori, né l’insorgente
medesimo sarebbe in grado di indicare come e quando sarebbe stato
rilasciato il documento. Se fosse stato falsificato, i genitori avrebbero
dovuto pagare per poterlo ricevere, cosa che non sarebbe il caso nella
fattispecie. La SEM avrebbe poi concesso l’asilo a diverse persone che
avrebbero presentato la stessa convocazione militare quale riservista e
sarebbe inoltre notorio che le autorità siriane avrebbero intensificato la
mobilizzazione dei riservisti. Nonostante le conoscenze generali inerenti
alla mobilizzazione dei riservisti così come l’accoglimento delle domande
d’asilo di altri richiedenti con la stessa convocazione al servizio militare,
non sarebbe giustificabile il fatto che solo dal ricorrente si presupporrebbe
la falsificazione del documento. Il ricorrente riterrebbe in buona fede data
l’autenticità dello stesso, altrimenti non l’avrebbe prodotto dinanzi al
Tribunale. Il patrocinatore rileva inoltre che avrebbe fiducia nelle allegazioni
del richiedente poiché plausibili. Per di più non avrebbe la possibilità di
pronunciarsi sull’autenticità di un documento, invero, al contrario della
SEM, non avrebbe accesso a delle perizie. Nella fattispecie tuttavia,
l’apprezzamento dell’insieme degli elementi, non potrebbe che portare a
ritenere che il timore dell’insorgente sia fondato. Durante la guerra civile,
sarebbe molto possibile che l’interessato sia stato chiamato alle armi quale
riservista, inoltre il fratello del ricorrente è stato riconosciuto quale rifugiato
e gli è stato concesso asilo. Pertanto le allegazioni del ricorrente sono da
considerarsi verosimili. Di conseguenza, conclude all’accoglimento del
ricorso, la concessione dell’asilo e al mantenimento del gratuito patrocinio.
6.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
D-4345/2014
Pagina 10
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni,
contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere
considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il
richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di
essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda
le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in
corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza
motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse
nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è
indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da
prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur
nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il
giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica
della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista
oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF
2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
D-4345/2014
Pagina 11
7.
Il ricorrente allega di aver partecipato a diverse manifestazioni – per le quali
preparava dei cartelloni – di essere stato arrestato e imprigionato con il
fratello ed altri tre operai poiché sospettati di essere attivi politicamente ed
infine di temere di subire delle persecuzioni in quanto renitente.
7.1 Questo Tribunale osserva che, contrariamente a quanto ritenuto
dall'autorità inferiore nella querelata decisione, le dichiarazioni rese dal
ricorrente circa l’arresto e la partecipazione alle manifestazioni adempiono
le condizioni di verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi.
7.1.1 In primo luogo, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni dell'insorgente
relative all’arresto sono dettagliate, le descrizioni degli avvenimenti
appaiono realistiche, attendibili e plausibili. In particolare, ha
coerentemente indicato la durata della sua detenzione, ovvero dal
28 maggio 2012 al 14 giugno 2012 (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2,
pag. 4). Dipoi, ha indicato di essere stato arrestato alle ore 11 insieme al
fratello D._______ e a tre colleghi di lavoro (H._______, I._______ e
J._______) e di essere stato portato con loro alla sezione di K._______,
nella strada L._______, con gli occhi bendati (cfr. verbale 2, pag. 4 e
pag. 7). Ha affermato a due riprese di non essere stato subito interrogato
dopo l’arresto, bensì di esserlo stato unicamente il giorno seguente (cfr.
ibidem). Le allegazioni inerenti agli interrogatori appaiono poi
particolareggiate: l’insorgente ha asserito di essere stato picchiato, di aver
visto le persone arrestate insieme a lui essere picchiate, ha riportato le
domande che gli sono state poste, ovvero che le autorità insistevano per
ottenere una confessione sulle sue attività politiche e l’accusavano di aver
partecipato a delle manifestazioni, chiedevano a quali manifestazioni
avesse partecipato, chi le organizzava e chi erano i suoi superiori (cfr.
verbale 2, pag. 4 e pagg. 7-8). Ha riferito che negava qualsiasi
coinvolgimento politico altrimenti avrebbe fatto una brutta fine (cfr. ibidem),
che durante gli interrogatori aveva molta paura poiché aveva sempre gli
occhi bendati e potevano colpirlo in qualsiasi momento quando non se lo
sarebbe aspettato (cfr. verbale 2, pag. 8) e che lo schernivano quando
inciampava chiedendogli se non riusciva a vedere (cfr. ibidem). Ha poi
indicato di credere che una persona fosse davanti a lui e lo interrogasse,
mentre un altro fosse in piedi per picchiarlo facendolo stendere a terra (cfr.
ibidem). Doveva sdraiarsi sulla pancia, allungare le gambe e veniva
picchiato sulla pianta dei piedi e anche su altre parti del corpo, a volte la
testa (cfr. ibidem). Oltracciò, il ricorrente ha asserito di cercare di aiutarsi
vicendevolmente con gli altri detenuti dopo l’interrogatorio. Le allegazioni a
tal proposito risultano realistiche e plausibili in quanto ha riferito che
D-4345/2014
Pagina 12
tentavano con dell’acqua o dei fazzoletti di stoffa di lenire il dolore, non
potendo fare di più non essendoci altro (cfr. ibidem). L’analisi dell’autorità
inferiore si limita a ritenere la descrizione della stanza in cui il richiedente
è stato imprigionato come non sufficientemente dettagliata poiché aveva
semplicemente detto che misurava circa sette metri per quindici/venti con
una porta color marrone, all’angolo c’era un bagno ed in alto una finestrella
di circa venti centimetri (cfr. ibidem). Per quanto su questo punto si possa
condividere l’opinione dell’autorità inferiore e ritenere la descrizione della
stanza come non molto particolareggiata, va tuttavia rilevato che
l’insorgente ha pur sempre fornito degli elementi personali, come ad
esempio ha indicato che la stanza non era sufficientemente grande per tutti
e che non c’era spazio per stendersi, bensì erano tutti rannicchiati e anche
quando venivano picchiati o torturati non avevano abbastanza spazio per
potersi stendere come avrebbero dovuto (cfr. verbale 2, pag. 7). Ha pure
spiegato che per poter andare al bagno bisognava fare la coda per un’ora
o due (cfr. ibidem). Nel complesso, le dichiarazioni dell’insorgente risultano
coerenti, l’unica contraddizione rilevante concerne la modalità della sua
scarcerazione. Il ricorrente ha infatti indicato in un primo tempo che la
famiglia G.________ aveva pagato per il suo rilascio, mentre in un secondo
tempo ha negato tale modalità, indicando che la famiglia G._______ ha
avuto contatti con delle personalità governative e pertanto è stato rilasciato
(cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, pag. 9). Questa divergenza tuttavia, da
una ponderazione di tutti gli elementi essenziali del caso di specie, non
risulta essere sufficiente per mettere in dubbio la verosimiglianza tutta delle
allegazioni del ricorrente.
Visto quanto sopra, le dichiarazioni dell’insorgente inerenti
all’incarcerazione appaiono complessivamente verosimili.
7.1.2 In secondo luogo, il motivo d’asilo inerente alla partecipazione alle
manifestazioni appare anch’esso verosimile. Gli argomenti dell’autorità
inferiore contenuti nella decisione impugnata non sono convincenti poiché
malgrado qualche imprecisione e divergenza, le dichiarazioni del ricorrente
risultano essere nell’insieme plausibili e credibili. Non può infatti essere
condivisa l’opinione dell’autorità inferiore secondo cui si sarebbe
contraddetto in maniera tale da rendere inverosimili tutte le allegazioni circa
i motivi d’asilo principali. Invero, nel corso della prima audizione ha indicato
che le autorità siriane erano venute a sapere del suo aiuto fornito alle
famiglie e siccome era già stato arrestato una volta e che aveva partecipato
a delle manifestazioni ha deciso di espatriare per timore di essere
nuovamente arrestato (cfr. verbale 1, pagg. 6-7). Nella seconda audizione
ha poi confermato le allegazioni inerenti all’arresto (le quali sono ritenute
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verosimili [cfr. consid 7.1.1]) per aver partecipato a delle manifestazioni
indicando che le autorità erano andate dai genitori a cercarlo ed egli aveva
dunque deciso di espatriare (cfr. verbale 2, pag. 10), non menzionando più
spontaneamente l’aiuto fornito alle famiglie (cfr. verbale 2, pag. 11). In
merito alla partecipazione alle manifestazioni, ha allegato di aver
partecipato a diverse nelle località di M._______, N._______ e O._______
e di aver anche preparato i cartelloni per le manifestazioni con gli spray di
vernice. Dato che lavorava come imbianchino presso una famiglia che
riceveva queste vernici che gli servivano poi per il suo lavoro, per lui era
più facile ottenere questi spray in quanto non venivano venduti a tutti (cfr.
verbale 2, pag. 4). Egli ha inoltre saputo indicare quale era lo scopo di
queste manifestazioni, ovvero fare cadere il regime siriano poiché in
quanto curdo aveva diversi diritto in meno rispetto agli altri (cfr. verbale 2,
pag. 5). Ha asserito che il suo ruolo consisteva principalmente nello
scrivere striscioni (cfr. ibidem) ed ha pure spiegato in maniera dettagliata il
procedimento per creare questi cartelloni: un gruppo che aveva una
sartoria forniva loro la stoffa, poi qualcuno scriveva a matita lo slogan ed
egli con gli spray ripassava la scritta e portava il cartellone alla
manifestazione quando la scritta era pronta (cfr. verbale 2, pag. 7). Tutte
queste dichiarazioni appaiono coerenti e plausibili, come pure il fatto di
scrivere in arabo, essendo questa la lingua ufficiale della Siria (cfr.
verbale 2, pag. 6). Ha per di più reso verosimile come avveniva
l’organizzazione degli incontri indicando che la moglie di colui che
organizzava le manifestazioni ne parlava a diverse altre persone come ad
esempio al mercato ed era così che si diffondeva la voce (cfr. verbale 2,
pag. 6). Infine, va ancora rilevato che egli si è contraddetto sulla fine della
sua partecipazione alle manifestazioni – indicando dapprima di esservi
tornato dopo l’arresto (cfr. verbale 2, pag. 4), in un secondo tempo di aver
partecipato all’ultima manifestazione il 24 maggio 2012 e dopo l’arresto di
avere avuto paura (cfr. verbale 2, pag. 5), per poi infine indicare ancora una
volta di avere ricominciato a partecipare a delle manifestazioni (cfr.
verbale 2, pag. 10) – tuttavia tale divergenza non pare essere
determinante poiché verosimilmente il ricorrente ha nuovamente
partecipato a delle manifestazioni. Invero, le autorità l’hanno ricercato poco
prima dell’espatrio ed egli ha indicato che esse erano presumibilmente
state informate da qualcuno riguardo alla sua partecipazione alle
manifestazioni e pertanto lo ricercavano nuovamente (cfr. ibidem). Per di
più, queste incongruenze vanno sicuramente contestualizzate nella lunga
durata dell’audizione, che si è protratta dalle ore 9:15 alle ore 13:45, ovvero
per quattro ore e mezzo, con una sola pausa di appena 10 minuti.
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Di conseguenza, le dichiarazioni del ricorrente inerenti alla partecipazione
alle manifestazioni adempiono le condizioni di verosimiglianza ai sensi
dell’art. 7 LAsi.
7.2 A contrario, non risultano verosimili nel caso di specie le allegazioni
circa la renitenza. Invero, vi sono delle contraddizioni circa la notificazione:
il ricorrente ha indicato durante l'audizione federale sui motivi d'asilo
avvenuta il 17 giugno 2014 che i suoi genitori si sarebbero recati
"ultimamente" in Turchia. Ciò gli sarebbe stato comunicato da un amico
residente in Turchia due giorni prima dell'audizione (cfr. verbale 2, pag. 3).
Già su questo punto appare quindi inverosimile che il padre fosse stato in
Siria al momento della notificazione, e anche ammettendo la presenza del
padre in Siria al momento della convocazione, il ricorrente avrebbe dovuto
sapere, tramite l'amico, il quale ha fornito le informazioni sulla presenza dei
genitori in Turchia, della notificazione della convocazione, essendo questo
un fatto rilevante. Appare già di per sé incomprensibile come non abbia
riferito tale fatto già durante l'audizione federale ammesso e non concesso
che la convocazione sia stata effettivamente notificata al padre prima che
si recasse in Turchia.
Ad ogni buon conto come ritenuto dall'UFM la convocazione militare
prodotta a livello ricorsuale è stata falsificata. Ciò è stato documentato da
una perizia incaricata internamente dall'UFM. Il ricorrente lamenta non aver
avuto accesso a tale perizia, ciononostante nella risposta al ricorso l'UFM
ha riassunto in maniera dettagliata l'esito della stessa (art. 27 cpv. 1 PA).
Non v'è motivo di scostarsi dall'esito della perizia in quanto corrisponde alle
conoscenze dello scrivente Tribunale. Infatti, il timbro posto sull'ordine di
marcia è visibilmente stato falsificato tramite una stampante a colori, per il
che è sicuramente da escludere che lo stesso sia stato posto con timbro
umido. Pertanto la convocazione militare del 7 giugno 2014 è confiscata ai
sensi dell'art. 10 cpv. 4 LAsi.
8.
Essendo i principali motivi d’asilo dell’insorgente, ovvero l’arresto e la
partecipazione a delle manifestazioni stati ritenuti verosimili, è necessario
analizzarne la rilevanza in materia d’asilo.
8.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in
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tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano
soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato,
segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua
appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo
espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni.
Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi
di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui
che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi
riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi
concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo
un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non
sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni
ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr.
DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo
quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il
deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6).
8.1.1 Circa l'elemento oggettivo, il Tribunale ha già avuto modo di stabilire
che sin dallo scoppio del conflitto nel marzo 2011, le forze di sicurezza
siriane intervengono con estrema brutalità nei confronti dei veri o anche
solo presunti oppositori del regime. Le persone che hanno partecipato a
manifestazioni di critica verso il regime sono vittima di arresti di massa,
torture ed esecuzioni sommarie. Coloro che vengono identificati dalle forze
di sicurezza siriane come avversari del regime hanno dunque ragione di
temere trattamenti che configurano una persecuzione determinante come
motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1 e
sentenza di riferimento del TAF D-5779/2013 del 25 febbraio 2015
consid. 5.7.2).
8.1.2 Il caso di specie permette di concludere che il ricorrente,
appartenente all'etnia curda, avendo partecipato alle manifestazioni di
opposizione contro il regime ed essendo già stato arrestato dalle autorità
siriane poiché sospettato di partecipare a delle manifestazioni e di
frequentare persone legate alle manifestazioni. Sul piano soggettivo, il suo
timore di subire delle persecuzioni future e pure quindi il timore di essere
stato riconosciuto dalle autorità siriane è dato. Il Tribunale ritiene quindi che
l'insorgente adempie tutte le caratteristiche per essere identificato o
identificabile da parte delle autorità come oppositore del regime.
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8.2 Sulla scorta di quanto precede vi è da concludere che il ricorrente a
causa della sua etnia, della sua appartenenza politica, della partecipazione
a manifestazioni politiche contro il regime siriano, aggiunte all’arresto già
subito per questi motivi, è altamente probabile che sia stato identificato o
perlomeno sia identificabile quale oppositore del regime da parte delle
forze di sicurezza siriane e pertanto ha il fondato timore di subire seri
pregiudizi giusta l'art. 3 LAsi vista la brutalità con la quale il regime siriano
punisce i suoi oppositori.
8.3 Visto quanto precede, la questione di sapere se nella fattispecie sono
dati gli estremi per riconoscere la qualità di rifugiato al ricorrente per motivi
soggettivi insorti dopo la fuga per aver partecipato a delle manifestazioni in
Svizzera, può essere lasciata aperta essendo all'insorgente da riconoscere
la qualità di rifugiato a titolo individuale e originario.
9.
Da quanto precede, ne consegue che la decisione impugnata viola il
diritto federale avendo l’autorità inferiore erroneamente respinto la
domanda d'asilo depositata dall'insorgente. Non risultando elementi che
giustifichino un'esclusione dell'insorgente dalla concessione dell'asilo
giusta l'art. 53 LAsi il ricorrente è pertanto riconosciuto come rifugiato e allo
stesso deve essere concesso l'asilo.
Il ricorso è quindi accolto. La decisione impugnata è annullata e all'autori-
tà inferiore è richiesto di accordare l'asilo in Svizzera al ricorrente
(art. 49 LAsi).
10.
10.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali
(art. 63 cpv. 1 seg. PA). Il Tribunale aveva comunque accolto la domanda
di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con decisione
incidentale del 26 agosto 2014.
10.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o
in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La
parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla
causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2] e art. 8 TS-TAF). La nota particolareggiata
dell'onorario del patrocinatore d'ufficio inoltrata in data 29 ottobre 2014 si
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eleva a CHF 2'339.90, IVA inclusa. Il Tribunale ritiene tale somma
adeguata, ad eccezione delle spese di fotocopiatura per le quali possono
essere fatturati al massimo 50 centesimi a pagina (art. 11 cpv. 4 TS-TAF)
e che di conseguenza vengono ridotte di CHF 30.–. Dopo l’inoltro della
nota particolareggiata, l’avv. Ozan Polatli ha trasmesso ulteriori tre scritti. Il
Tribunale, sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), stima
dunque adeguato un importo totale di CHF 3'000.– (disborsi e indennità
supplementare in rapporto all’IVA compresi). Di conseguenza, il diritto
dell’avvocato d’ufficio al pagamento dell’onorario è divenuto privo
d’oggetto.
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione dell’UFM del 1° luglio 2014 è annullata.
2.
Al ricorrente è riconosciuta la qualità di rifugiato. Di conseguenza, la SEM
è invitata ad accordare l’asilo all’insorgente.
3.
Il documento prodotto con scritto dell'8 agosto 2014 ("convocazione
militare del 7 giugno 2014") è confiscato.
4.
Non si prelevano spese processuali.
5.
La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 3'000.– a titolo di
spese ripetibili.
6.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: