Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D4347/2011
Sen t e n z a d e l 2 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Pietro AngeliBusi (presidente del collegio),
Markus König e Walter Lang;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
Parti A._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (domanda
di restituzione del termine);
decisione dell'UFM del 20 luglio 2011 / N (…).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il (…), l'interessato ha presentato una domanda di asilo in Svizzera.
2.
In data 20 luglio 2011, l'UFM non è entrato nel merito della suddetta
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha, nel contempo, pronunciato
l'allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione del medesimo verso
il suo Paese di origine, siccome lecita, esigibile e possibile.
3.
Il 5 agosto 2011, il richiedente ha inoltrato dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contenente sia una
domanda di restituzione del termine di ricorso (art. 24 della legge del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.21]), sia il
ricorso medesimo contro la summenzionata decisione dell'UFM (cfr.
timbro postale sul plico raccomandato). Ha chiesto, in ordine, che la
tardività del suo ricorso sia considerata giustificata, l'annullamento della
decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo e,
in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese giudiziarie.
4.
Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione
da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di
protezione (art. 31 e 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], art.105 LAsi e
art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 205 sul Tribunale federale
[LTF, RS 173.110]).
5.
Il Tribunale è competente per statuire nei casi di domande di restituzione
dei termini nelle fattispecie che rientrano nella sua giurisdizione (cfr.
URSINA BEERLIBONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
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Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurigo 1985,
pag. 233).
6.
In merito alla richiesta di restituzione del termine di ricorso, l'insorgente
dichiara che, essendo la decisione impugnata stata redatta in tedesco,
egli non sarebbe stato in grado di tempestivamente comprenderne il
contenuto. Pertanto, avrebbe inoltrato ricorso unicamente dopo avere
appreso il significato di detta decisione nonché il termine di ricorso,
ovvero in data 5 agosto 2011 in occasione di un colloquio avuto con il
servizio assistenziale presso il centro in cui soggiorna.
7.
7.1. La restituzione per l'inosservanza di un termine (stabilito dalla legge
o dall'autorità) può essere accordata se il richiedente o il suo
rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine
stabilito. La domanda motivata di restituzione deve essere presentata nei
trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento; entro lo stesso termine
deve essere compiuto l'atto omesso (art. 24 cpv. 1 PA). Le tre suddette
condizioni devono realizzarsi cumulativamente. La prova del rispetto di
tali condizioni incombe al ricorrente.
7.2. L'inoltro della domanda di restituzione dei termini ed il compimento
dell'atto omesso entro trenta giorni dalla cessazione dell'impedimento
sono condizioni di ricevibilità (JEANFRANÇOIS POUDRET, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, all'art. 35 OG,
n. 3.2 pag. 251 segg. e n. 4 pag. 254).
7.3. Nel caso concreto, l'atto omesso, ovvero l'inoltro del ricorso nonché
la domanda di restituzione del termine, sono stati inoltrati entro il termine
legale di trenta giorni dalla cessazione di quello che il ricorrente ritiene un
impedimento, avvenuta il giorno in cui l'insorgente ha appreso il
contenuto e la portata della decisione impugnata nonché il termine di
ricorso, ovvero il 5 agosto 2011. Ne consegue che la domanda del
richiedente è ricevibile.
7.4. Un impedimento è considerato senza colpa quando un ricorrente o il
suo rappresentante non è oggettivamente in grado di osservare il termine
fissato, sia per causa di forza maggiore, sia a seguito di grave malattia
contratta improvvisamente poco prima dello spirare del termine, nella
misura in cui né l'insorgente, né il suo patrocinatore potevano agire od
incaricare un rappresentante (DTF 119 II 87 consid. 2a). In altri termini,
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non basta che il ricorrente medesimo sia stato impedito di agire entro il
termine stabilito, lo stesso dovendo inoltre essere pure stato
impossibilitato di incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura
necessari. La giurisprudenza in materia di restituzione dei termini è molto
restrittiva (cfr. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002,
p. 267, n. 2.2.6.7). Non appena sia esigibile che la persona in oggetto
agisca personalmente o che affidi ad un terzo la salvaguardia dei suoi
interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa si sensi
dell'art. 24 cpv. 1 PA. D'altra parte, un insieme di circostanze sfavorevoli
– termine di ricorso molto breve, decisione impugnata necessitante una
traduzione, mancata disponibilità di un mandatario – può anch'esso
costituire un impedimento estraneo ad ogni omissione intenzionale e a
negligenza, e giustificare la restituzione del termine di ricorso ai sensi
dell'art. 24 cpv. 1 PA (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2005 n. 10 pag. 88 seg.).
7.5. Nella fattispecie, essendo stata notificata da parte dell'UFM
all'istante, non rappresentato ed attribuito al Canton Ticino (cfr. act. A8),
la decisione di non entrata nel merito in lingua a lui sconosciuta, ovvero il
tedesco, senza altresì provvedere alle relative misure correttive (cfr. art.
16 cpv. 2 LAsi, art. 4 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [Oasi 1, RS 142.311], DTAF 2009/56 e
GICRA 2004 n. 29), nonché essendo il termine di ricorso di cinque giorni
lavorativi di corta durata, il quale impone all'autorità di prime cure un
rispetto particolarmente rigoroso delle disposizioni di procedura applicabili
(cfr. GICRA 2005 n. 10 consid. 2.4), il Tribunale ritiene che il richiedente è
stato confrontato con diversi elementi a lui sfavorevoli, che, cumulati, gli
hanno impedito, senza colpa, di agire nel termine di ricorso, in casu entro
il 2 agosto 2011.
7.6. Di conseguenza, la richiesta di restituzione del termine è accolta ed il
ricorso contro la decisione dell'UFM del 20 luglio 2011 deve essere
considerato tempestivo. Quest'ultimo verrà quindi evaso in separata sede
(D[…]).
8.
Visto l'esito della procedura, la spese processuali sono di regola poste a
carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 PA e art. 6 lett. b del
Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF,
RS 173.320.2]). Nella fattispecie, trattandosi di un'autorità federale, il
Tribunale rinuncia al prelevamento delle stesse (art. 63 cpv. 2 PA).
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9.
La parte vincente ha diritto di principio alle ripetibili per le spese
necessarie derivanti dalla causa (art. 63 cpv. 2 PA e art. 7 cpv. 1 TS
TAF). Tuttavia, si può rinunciare a concedere un'indennità a titolo di
ripetibili se le spese sono relativamente modeste (art. 7 cpv. 2 TSTAF),
come è il caso nella fattispecie, considerata l'assenza di un
rappresentante legale nonché l'unico atto presentato.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
La domanda di restituzione del termine è accolta.
2.
Il ricorso contro la decisione dell'UFM del 20 luglio 2011 è tempestivo.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro AngeliBusi Lydia Lazar Köhli
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