B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4357/2013
S e n t e n z a d e l 6 a g o s t o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 26 luglio 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
8 luglio 2013;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il giorno medesimo,
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo;
i verbali di audizione del 12 luglio 2013 (di seguito: verbale 1) e del
22 luglio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 26 luglio 2013, notificata all'interessato oral-
mente il giorno stesso (cfr. atto A 12/1), con la quale detto Ufficio non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronun-
ciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 31 luglio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di en-
trata: 2 agosto 2013);
copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) via fax in data 2 agosto 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
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che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere im-
pugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asi-
lo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla con-
cessione dell'asilo è inammissibile;
che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibid., consid. 6);
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che nel caso concreto il ricorrente non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri;
che durante la prima audizione il richiedente ha dichiarato che il suo
passaporto si troverebbe a casa di un amico in Tunisia, mentre non si
ricorderebbe dove ha lasciato la sua carta d'identità, la quale potrebbe
anche essere stata smarrita; che, in occasione della stessa audizione, ha
spiegato di non avere potuto chiamare a casa in quanto non avrebbe
soldi e, reso attento sul fatto di disporre di un credito per utilizzare la
cabina telefonica, ha risposto che allora avrebbe chiamato la sua famiglia
per farsi spedire dei documenti (cfr. verbale 1, pag. 6); che durante la
seconda audizione ha allegato di avere chiamato il suo amico sei giorni
prima, il quale gli avrebbe promesso di spedirgli il passaporto non appena
lo avesse trovato (cfr. verbale 2, pag. 2); che il richiedente avrebbe anche
chiamato i suoi familiari per chiedere se avessero trovato la sua carta
d'identità, ma solo dopo avere parlato con l'amico, in quanto era sicuro
che il passaporto si trovava da lui, mentre non avrebbe subito considerato
l'opzione della carta d'identità visto che, non sapendo dove fosse finita, vi
sarebbe stata solo una possibilità remota che i familiari potessero trovarla
in casa (cfr. verbale 2, pagg. 3 seg.); che simili argomentazioni non
convincono e il Tribunale ha ragione di concludere che l'interessato non si
sia adoperato per adempiere all'invito di presentare i documenti richiesti
per i bisogni della causa;
che non avendo né esibito un documento d'identità né fornito, neppure
nel ricorso, una valida e verosimile giustificazione per la mancata produ-
zione, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insor-
gente non è applicabile;
che in assenza di documenti d'identità occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
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che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata
decisione alla quale si rinvia, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni
dell'interessato siano irrilevanti ai sensi dell'asilo;
che in particolare i motivi di natura economica quali la mancanza di lavoro
(cfr. verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 4) sono, come palesemente
riconoscibile, irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione
dell'asilo, segnatamente giusta l'art. 3 LAsi;
che l'interessato ha anche allegato di essersi fatto prestare dei soldi per
aprire un ristorante, i quali sarebbero però andati persi visto che li
avrebbe usati per pagare della merce che il fornitore non gli avrebbe mai
consegnato (cfr. verbale 1, pag. 9); che anche questi motivi non possono,
manifestamente, essere considerati rilevanti ai sensi dell'asilo; che
peraltro, sebbene durante la seconda audizione il richiedente avesse
dichiarato di avere avuto problemi con il creditore, il quale non sarebbe
stato in grado di capire la sua situazione di difficoltà creatasi senza che
ne avesse colpa (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.), durante l'audizione sulle
generalità egli aveva invece dichiarato che il creditore sarebbe stato
comprensivo e paziente (cfr. verbale 1, pag. 9);
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o
mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sic-
ché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni
dell'UFM;
che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determi-
nazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
che inoltre non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8,
consid. 5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confedera-
zione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Conven-
zione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
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federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre
il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trat-
tamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1,
RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Tunisia non è caratterizzata da guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
nell'integralità del territorio nazionale;
che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, ha
frequentato la scuola del turismo e vanta un'esperienza professionale
come cameriere (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.); che inoltre egli dispone di
una rete familiare in patria, dove vivono la madre, il fratello e le sorelle
(cfr. verbale 1, pag. 5); che infine il ricorrente non ha preteso nel gravame
di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua
ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi
riferimenti), senza che da un esame di ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici; che
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pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di
origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4
LStr);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria dili-
genza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr.
DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dun-
que pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione vanno respin-
te;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Fulvio Haefeli Nicole Manetti
Data di spedizione: