Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D4361/2011
Sen t e n z a d e l 1 6 a go s t o 2 0 1 1
Composizione Giudice Pietro AngeliBusi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Daniele Cattaneo;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
Parti A._______, nata il (…),
Stato sconosciuto, alias
B._______, nata il (…), Eritrea, alias
C._______, nata il (…), Eritrea, alias
D._______, nata il (…), Eritrea,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 28 luglio 2011 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che la ricorrente ha presentato in data (…) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso alla ricorrente in stessa data e
mediante il quale l'ha resa attenta circa la necessità di consegnare, entro
le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento di identità
o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in
assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda
d'asilo (cfr. act. A2),
i verbali di audizione del 20 giugno 2011 (cfr. act. A6, di seguito: verbale
1) e del 13 luglio 2011 (cfr. act. A9, di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 28 luglio 2011, notificata alla ricorrente lo stesso
giorno (cfr. act. A12),
il ricorso inoltrato dalla ricorrente il 5 agosto 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale via fax in
data 8 agosto 2011,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF;
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF;
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi;
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
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che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni esperite dall'UFM, l'interessata ha
dichiarato di essere cittadina eritrea, nonché di essere nata ad E._______
(Eritrea), dove avrebbe vissuto fino all'età di (…), quando, insieme ai
genitori, entrambi eritrei, si sarebbe trasferita ad F._______ (Etiopia); che
ha altresì allegato di aver vissuto in tale città sino al (…), prima di
spostarsi in G._______, dove sarebbe rimasta per (…) anni; che,
successivamente, dalla H._______ avrebbe raggiunto la _______ in
barca a fine (…); che, dopo quasi tre mesi trascorsi a L._______, avrebbe
raggiunto la Svizzera in treno il (…),
che la medesima ha affermato di aver lasciato l'allegato Paese di origine,
ovvero l'Eritrea, a causa della mancanza di diritti e delle difficoltà
quotidiane, nonché perché i genitori avrebbero voluto evitare che venisse
trasferita a M._______; che, successivamente, avrebbe abbandonato
l'Etiopia per sottrarsi alle molestie ed al tentativo di un secondo stupro da
parte del marito della zia presso cui avrebbe soggiornato e perché in
detto Paese non disporrebbe di una rete famigliare,
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che la
richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di asilo
alcun documento di identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che
nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sia realizzata nel
caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, pronunciando l'allontanamento
dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il
suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo
che vi sarebbero nel suo caso dei motivi scusabili giustificanti la mancata
presentazione dei documenti d'identità entro il termine impartito dalla
legge, ragion per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito
della sua domanda di asilo; che, in particolare, allega che, avendo perso
ogni contatto con la madre dopo la sua espulsione in Eritrea, finora non le
sarebbe stato oggettivamente possibile procurarsi un documento di
identità; che, in tale contesto, al fine di poter rintracciare il genitore e farsi
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inviare un documento che comprovi la sua identità, chiede che le sia
concesso un termine di grazia; che, per quanto attiene al documento
andato perso in G._______, precisa che si sarebbe trattato non di una
carta d'identità, come erroneamente verbalizzato durante l'audizione
esperita dall'UFM, bensì della sua carta scolastica etiope; che, in merito
alla conclusione di inverosimiglianza dell'UFM, sottolinea che le sue
lacune sull'Eritrea sarebbero da riportare, da un lato, al fatto che sin da
piccola sarebbe cresciuta in un contesto etiope, parlando l'amarico, e,
dall'altro lato, al fatto che avrebbe frequentato la scuola solo per poco
tempo in Etiopia; che, inoltre, essendo eritrea, ma avendo vissuto in un
contesto etiope, non sarebbe in grado di definire la sua etnia di
appartenenza; che, di conseguenza, reputa che le conclusioni dell'UFM in
merito alla sua origine si basino su un accertamento sommario ed
arbitrario dei fatti e lamenta che detto Ufficio non abbia, invece, fatto capo
ad ulteriori strumenti, quali un esame LINGUA, il quale, del resto, oltre a
vertere sull'esame del suo parlato e sulle sue conoscenza della lingua
tigrinya, avrebbe potuto contribuire a farle ricordare gli usi e costumi
eritrei con cui sarebbe cresciuta e che, nel frattempo, avrebbe scordato;
che, in merito ai motivi di asilo, reputa di averli esposti in maniera
dettagliata nonché coerente e ritiene che le contraddizioni sollevate
dall'autorità di prime cure sarebbero da riportare alla natura traumatica
degli episodi narrati, nonché alla differenza tra il calendario europeo e
quello di cui ha fatto uso dall'infanzia; che, infine, è dell'avviso che nel
suo caso l'esecuzione dell'allontanamento debba essere considerata
inesigibile,
che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in ordine, la concessione di
un termine di grazia per comprovare la sua cittadinanza eritrea, in via
principale l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda di asilo nonché, in subordine, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal
pagamento di un anticipo a copertura della presumibili spese giudiziarie,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda,
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il
richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
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dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono
documenti emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, fino ad oggi la ricorrente non ha esibito alcun
documento che adempia i citati criteri,
che, per quanto attiene al possesso di documenti d'identità, in una prima
versione ha affermato di essersi, tempo fa, procurata una carta d'identità
presso le autorità eritree ad F._______ (cfr. verbale 1 pag. 5), mentre che
successivamente ha dichiarato di avere posseduto una carta d'identità
etiope, negando di averla mai descritta come etiope, rispettivamente
negando di averne mai specificato l'origine (cfr. verbale 2 pag. 11/D121
122); che, in una terza versione, ha rettificato tali versioni, indicando che
il documento in questione sarebbe stato un mera carta scolastica (cfr.
ricorso pag. 2); che, inoltre, da una parte ha affermato di avere perso tale
documento durante il viaggio verso il G._______ (cfr. verbale 1 pag. 5), e,
dall'altra parte, interpellata sui documenti con in quali avrebbe viaggiato
fino in Svizzera, ha nuovamente e in maniera del tutto inverosimile ed
illogica indicato detto documento (cfr. ibidem pag. 8); che, del resto, ha
avuto quasi un mese di tempo tra la prima e la seconda audizione per lo
meno per avviare tentativi di procurarsi dei documenti di identità,
rimanendo, invece, completamente inattiva in tal senso; che,
segnatamente, non ha effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero
potuto avere esito favorevole per l'invio degli stessi (quali contattare la
madre rimasta al suo luogo di origine), ciò che costituisce un'ulteriore
conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che,
di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non
intraprende alcunché di concreto per procurarsene di nuovi,
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che, del resto, la semplice allegazione di non avere presentato documenti
d'identità, in quanto non ne avrebbe mai posseduti, rispettivamente
perché avrebbe sempre unicamente posseduto una carta scolastica, non
rappresenta un motivo scusabile ai sensi di legge,
che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
della ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità,
vi è ragione di concludere che dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che la medesima deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che già per le argomentazioni suesposte non v'è ragione di chinarsi sulla
richiesta di assegnazione di un termine di grazia per produrre i
documenti, la quale non può essere presa in considerazione,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né
fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile,
che, in assenza di documenti di identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi
nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato della richiedente,
che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha
introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno
della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di
non entrata nel merito (cfr. DTAF 2007/8, consid. 5),
che non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione,
che, difatti, le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento
consistente,
che, a titolo di esempio, ha reso versioni discordanti in merito alla
frequenza dei tentativi, da parte del marito di sua zia, di arrecarle violenza
sessuale, dichiarando dapprima che lo stesso, dopo averla stuprata una
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prima volta, avrebbe nuovamente provato a fare altrettanto (cfr. verbale 1
pagg. 67), e, successivamente, sottacendo del tutto tale tentativo
(cfr. verbale 2 pagg. 68/D67, 79, 80, 91); che, invitata a descrivere
scrupolosamente l'episodio dello stupro, ha risposto in maniera
superficiale e spoglia di dettagli, dando in tal guisa l'impressione di non
avere personalmente vissuto quanto narrato (cfr., ad esempio, verbale 2
pagg. 78/D8083); che durante l'audizione sommaria ha indicato nome e
cognome del marito della zia (cfr. verbale 1 pag. 7), mentre che durante
l'audizione sui motivi di asilo è rimasta vaga, ha affermando di
conoscerne unicamente il nome (cfr. verbale 2 pag. 8/D8788); che circa
il periodo successivo allo stupro, durante la prima audizione ha affermato
di essere fuggita direttamente in G._______ (cfr. verbale 1 pag. 7),
contraddicendosi poi nella la seconda audizione, dichiarando di essersi
rifugiata da amiche per cinque mesi, prima di lasciare il Paese (cfr.
verbale 2 pagg. 89/D80, 95, 99); che, infine, non avrebbe denunciato alle
autorità le violenze subite (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 pag. 10/D105
107),
che, in tale contesto, non vi è motivo di ritenere che non possa ottenere
dalle competenti autorità etiopi, se opportunamente sollecitate,
un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da
parte di terzi nei suoi confronti, ritenuto altresì che ha dichiarato di non
avere mai avuto problemi con le stesse (cfr. verbale 1 pag. 7),
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dalla
ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesima,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 58 pagg. 725733 e
DTAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 pagg. 90 e segg.),
che, difatti, se, da una parte, l'esecuzione dell'allontanamento è
regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli
stranieri (LStr, RS 142.20) e la questione segnatamente del carattere
ammissibile deve essere esaminata d'ufficio, dall'altra parte, questo
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principio è limitato dall'obbligo del ricorrente di collaborare
all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. Sentenza del
Tribunale D3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno, 1990,
pag. 262); che si tratta di un tipico caso di applicazione dell'art. 13 cpv. 1
lett. c PA,
che, nel caso concreto, l'insorgente ha violato il suo obbligo di collaborare
segnatamente con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza,
a lei senza dubbio nota; che, in effetti, non è plausibile che la ricorrente,
benché abbia allegato di essere cresciuta con i genitori, rispettivamente
con la zia materna, non sia stata in grado di fornire alcuna informazione
in merito all'Eritrea; che, peraltro, sebbene entrambi i genitori abbiano
sempre parlato la lingua tigrinya tra loro, non è credibile che l'insorgente
non ne conosca nemmeno un'espressione, pretendendo di parlare
unicamente l'amarico (cfr. verbale 2 pag. 5/D4547); che, inoltre,
l'affermazione secondo cui non conoscerebbe assolutamente nulla
dell'Eritrea, ne ignorerebbe la suddivisone amministrativa e le etnie
presenti (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 pag. 5/D48), giustificandola con
il fatto di non aver mai vissuto in Eritrea e di avere appreso di tale Paese
unicamente dopo l'inizio della guerra (cfr. verbale 2 pag. 5/D4950) è del
tutto inverosimile; che, infine, non convincono nemmeno le asserzioni
circa la sua etnia di appartenenza, indicata dapprima come "(…)" e, in
seguito, come (…) (cfr. verbale 1 pag. 3),
che, di conseguenza, non spetta alle autorità in materia di asilo
determinare il suo vero Paese di origine ed eventuali ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento verso suddetto Paese,
che, pertanto, la ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di
respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito
del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato
all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
(Conv., RS 0.142.30),
che, in siffatte circostanze, non vi è neppure motivo di considerare
l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per la ricorrente di
essere esposta, in caso di allontanamento nel suo Paese di origine, ad un
trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del
10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
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inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105; cfr. Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo
[GICRA] 1996 n. 18),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1; RS 142.11];
GiCRA 2001 n. 21),
che, come indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è da
considerarsi ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr),
che, anche in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato la sua
nazionalità, la ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli concreti
e suscettibili di minacciarla, rispettivamente di ostacoli al rinserimento nel
suo effettivo Paese di origine,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento nel suo Paese di origine
deve essere altresì considerata ragionevolmente esigibile
(art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. Decisone del Tribunale amministrativo federale
svizzero [DTAF] 2008/34 consid. 12 pagg. 513515); che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso
e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
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che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600., che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF; RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600., sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro AngeliBusi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione: