Corte IV
D-4370/2010/gam
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 g i u g n o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del Giudice Muriel Beck Kadima
cancelliera Vera Riberti;
A._______, nata il (…) alias
B._______, nata il (…) alias
C._______, nata il (…) e
D._______, nato il (…),
Mongolia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 14 giugno 2010 / N (…).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4370/2010
Visti:
le domande d'asilo che gli interessati hanno presentato il (...) in
Svizzera;
i verbali d'audizione del 17 maggio 2010 e del 31 maggio 2010;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) del
14 giugno 2010, notificata ai richiedenti il medesimo giorno (cfr. ri-
sultanze processuali);
il ricorso del 16 giugno 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 17 giugno 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale
(TAF) in data 17 giugno 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della
vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal -
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e
vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla
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modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che sono
pertanto legittimati ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla
forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, i ricorsi manifestamente fondati o infondati sono decisi in
procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di
scritti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, gli
interessati (madre e figlio) hanno dichiarato di essere originari della
Mongolia, con ultimo domicilio a E._______, e di essere espatriati il
mese di aprile 2010 (cfr. verbali d'audizione dei ricorrenti del
17 maggio 2010, pagg. 1 e 2);
che, essi hanno asserito di essere stati vittime di minacce, violenze e
ricatti da parte della famiglia di un giovane uomo che la ricorrente
avrebbe investito e gravemente ferito (cfr. verbale d'audizione della
signora A._______ del 17 maggio 2010, pagg. 5-8 e verbale
d'audizione del signor D._______ del 17 maggio 2010, pagg. 4 e 5);
che, in particolare, la ricorrente avrebbe già assunto buona parte dei
costi delle cure mediche dell'uomo investito (cfr. verbale d'audizione
della signora A._______ del 17 maggio 2010, pag. 6); che l'ispettore
che, nel mese di gennaio 2010, avrebbe ripreso il caso relativo
all'incidente avrebbe accusato la ricorrente di aver investito
intenzionalmente l'uomo, che, pertanto, ella avrebbe dovuto versare
alla famiglia della vittima un ingente risarcimento o, allora, avrebbe
rischiato di essere condannata ad una lunga pena detentiva
(cfr. ibidem); che la ricorrente, non disponendo di molto denaro,
avrebbe allora dichiarato di essere pronta a scontare una pena
detentiva; che, in seguito, il ricorrente, sarebbe stato minacciato e
aggredito da dei giovani e da un parente dell'uomo ferito, con
conseguente degenza in ospedale di una decina di giorni (cfr. verbale
d'audizione della signora A._______ del 17 maggio 2010, pagg. 5-8 e
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verbale d'audizione del signor D._______ del 17 maggio 2010, pagg. 4
e 5);
che, nella decisione impugnata l'UFM ha constatato, da un lato, che il
Consiglio federale in data 28 giugno 2000 ha inserito la Mongolia nel-
l'elenco dei Paesi sicuri e, dall'altro lato, ha ritenuto che le al legazioni
in materia d'asilo presentate dai richiedenti sarebbero contraddittorie,
illogiche e lacunose, di modo che non emergerebbero dalle carte
processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni
in caso di rientro in patria; che, infatti, secondo l'UFM, la ricorrente
avrebbe aggiunto fondamentali dichiarazioni unicamente in occasione
dell'audizione federale diretta; che ella si sarebbe inoltre contraddetta
sul numero di volte che il fratello dell'uomo investito si sarebbe recato
al domicilio dei ricorrenti allo scopo di minacciarli e sulle date
riguardanti le minacce subite, come pure sulle lesioni diagnosticate al
figlio in seguito all'aggressione;
che, oltre a ciò, l'UFM ha considerato che i ricorrenti avevano agito in
modo contrario ad ogni logica, poiché la ricorrente non avrebbe
consultato nessun legale sebbene rischiasse di scontare una lunga
pena detentiva e che, malgrado avesse frequenti contatti con la
polizia, essa non avrebbe mai sporto denuncia per le percosse e le
minacce subite da lei e dal figlio;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecu-
zione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, gli insorgenti hanno ribadito la verosimiglianza dei
propri motivi d'asilo, in quanto il loro racconto sarebbe privo di
contraddizioni e semplicemente più dettagliato in occasione
dell'audizione federale rispetto alla prima audizione; che le eventuali
incongruenze rimaste sarebbero dovute alla stanchezza causata dalla
durata delle audizioni, dallo stress e dalle difficoltà legate ad un
audizione con interprete; che, inoltre, i ricorrenti sostengono di non
poter ritornare in patria a causa delle minacce, delle violenze e delle
vendette dei familiari dell'uomo investito dalla ricorrente; che, in ogni
modo, un rinvio sarebbe impossibile, non ragionevolmente esigibile né
ammissibile;
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che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
domanda d'asilo e, in subordine, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che hanno altresì presentato una domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese pro-
cessuali e del relativo anticipo;
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una doman-
da d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe -
derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a
meno che non risultino indizi di persecuzione;
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale in-
serisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese;
che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per
quanto attiene alla sua situazione personale;
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi del-
l’art. 34 cpv. 1 LAsi va intesa in senso lato: comprende non soltanto i
seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzio -
ne dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire
umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18);
che peraltro, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che
implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3);
che, visto l'inserimento della Mongolia a partire dal 28 giugno 2000 da
parte del Consiglio federale nel novero dei Paesi esenti da persecuzio-
ni, sussiste una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese;
che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la pre -
sunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione;
che gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censu-
re, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni
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decisive in materia di asilo si esauriscono in mere affermazioni di par-
te non corroborate da alcun elemento della benché minima consisten-
za, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso pur
tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto;
che, in particolare, la ricorrente ha, in un primo tempo, dichiarato un
solo avvenimento di minaccia da parte del parente della vittima
dell'incidente (cfr. verbale d'audizione della signora A._______ del 17
maggio 2010, pagg. 6 e 8), mentre, in seguito, ella ha asserito di
essere stata minacciata dallo stesso individuo quattro o cinque volte
presso il suo domicilio e pure telefonicamente, ricordandone però
unicamente due date (cfr. verbale d'audizione della signora A._______
del 31 maggio 2010, pagg. 13 e 14); che, confrontata sulle
contraddizioni tra la prima e la seconda audizione, la ricorrente è
rimasta confusa e non ha saputo fornire spiegazioni plausibili (cfr.
verbale d'audizione della signora A._______ del 31 maggio 2010,
pagg. 16-18);
che, invece, il ricorrente ha dichiarato che il parente dell'uomo investito
da sua madre si sarebbe recato presso il loro domicilio in tre occasioni
(cf verbale d'audizione del signor D._______ del 31 maggio 2010, pag.
4);
che, basti infine rilevare che i ricorrenti in sede di ricorso non si sono
espressi in relazione alle contraddizioni rilevate nella decisione
impugnata per quanto riguarda i racconti esposti durante la procedura
di prima istanza, ma si sono limitati a sostenere che delle eventuali
contraddizioni sarebbero dovute ad una situazione di stress,
stanchezza e difficoltà relative ad un'audizione con interprete e non
hanno pertanto fornito alcuna spiegazione attendibile;
che, per di più, la ricorrente non avrebbe denunciato le minacce e
violenze subite da lei e dal figlio da parte del parente della vittima
dell'incidente (cfr. verbale d'audizione della signora A._______ del 31
maggio 2010, pagg. 14-16);
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi;
che, per sovrabbondanza, secondo il principio di sussidiarietà della
protezione internazionale rispetto a quella nazionale, chi richiede
l'asilo è tenuto ad esaurire le possibilità offerte nel proprio Paese
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contro eventuali persecuzioni, prima di sollecitare l'aiuto di un Paese
terzo;
che, da un lato, come indicato in precedenza, la ricorrente non
avrebbe formalmente denunciato i fatti alla base della sua domanda
d'asilo presso l'autorità del suo Paese e, dall'altro lato, non vi sarebbe
ragione di ritenere che le autorità mongole, se opportunamente
sollecitate, non accorderebbero ai ricorrenti un'appropriata protezione
contro eventuali comportamenti futuri illegittimi da parte di terzi;
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in
Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83
cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato
di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in
Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile
o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nel-
la totalità del territorio nazionale;
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata;
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a -
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silo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21);
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei
ricorrenti; infatti la ricorrente è ancora giovane, in buona salute e ha
lavorato come sarta indipendente nel suo Paese d'origine fino al
momento dell'espatrio; che ella sembra inoltre disporre di una rete
sociale, quale ad esempio un fratello e l'amica che l'avrebbe accolta
dopo l'aggressione del figlio (cfr. verbale d'audizione della signora
A._______ del 31 maggio 2010, pag. 6); che il ricorrente, giovane
adolescente e anch'egli in buona salute, potrebbe riprendere la scuola
in patria dove tutt'ora vivono il padre e l'amica della madre;
che gli insorgenti non hanno altresì preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera
per motivi medici;
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente rite-
nuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83
cpv. 2 LStr);
che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza, potranno procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che
l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata;
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato
il diritto federale, né abusato de suo potere di apprezzamento;
l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata
(art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
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che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini -
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrenti, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
F._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di F._______ (via fax,
per l'incarto N (...) con preghiera di notificare ai ricorrenti e di
ritornare l'avviso di ricevimento al Tribunale amministrativo federale)
- Migrationsamt Kanton Aargau, Bahnhofstrasse 86/88, 5001 Aarau
(in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione:
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