Corte IV
D-4374/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 n o v e m b r e 2 0 0 8
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Walter Lang e Gérald Bovier,
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Afghanistan,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 20 giugno 2007 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4374/2007
Fatti:
A.
Il 12 maggio 2007, l'interessato – cittadino afghano e originario di
B._______ in provincia di Herat – ha presentato una domanda d'asilo
in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali d'audizione del 21 maggio e del 15 giugno 2007) di avere
lasciato il suo Paese d'origine con i genitori all'età di sei o sette anni
per recarsi in Iran. Il padre dell'interessato avrebbe fatto parte del
partito di nome “C._______” e avrebbe, perciò, avuto dei nemici. Dopo
otto anni, o otto anni e mezzo, passati in Iran, l'interessato sarebbe
partito per la Germania, dove avrebbe presentato domanda d'asilo.
L'11 maggio 2007, egli avrebbe lasciato la Germania per la Svizzera.
B.
Il 20 giugno 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Afghanistan siccome lecita, esigibile e
possibile.
C.
Il 28 giugno 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
ulteriori indagini ed una nuova decisione nel merito della sua domanda
d'asilo. Inoltre, in via sussidiaria, ha chiesto la concessione
dell'ammissione provvisoria. Infine, ha presentato una domanda
d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali.
D.
Il 29 giugno 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al
ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
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E.
Il 2 luglio 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
F.
Il 16 luglio 2007, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non
ha addotto motivi che possano giustificare la mancata esibizione di
documenti di viaggio o d'identità. Non convincerebbero l'autorità
inferiore le affermazioni, secondo le quali il ricorrente avrebbe perso
un passaporto in Germania e dato via o, a seconda delle versioni,
buttato via un altro passaporto in Iran. Inoltre, l'insorgente avrebbe
fornito versioni contraddittorie in rapporto segnatamente al rilascio dei
documenti summenzionati. Per di più, detto Ufficio ha anche
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sottolineato che i fatti allegati dal ricorrente per corroborare la propria
qualità di rifugiato non avrebbero alcun nesso con il richiedente stesso
e la situazione politica vigente in Afghanistan. L'autorità inferiore
conclude che egli avrebbe lasciato la Germania dopo otto anni di
permanenza, a causa dei problemi con le autorità tedesche, legati al
consumo di droga. Infine, l'UFM ha ritenuto non necessari ulteriori
chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o
dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
5.
Nel ricorso, l'insorgente fa valere – al contrario di quanto preteso
dall'autorità inferiore – di non avere fornito dichiarazioni
contraddittorie. Nel corso delle audizioni avrebbe manifestato una
certa confusione a causa della sua tossicodipendenza ed avrebbe, per
tale ragione, fornito versioni incongruenti. Inoltre, apparrebbe evidente
che non sia in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti
d'identità o di viaggio nel termine legale di 48 ore. Egli contesta altresì
che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3
lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori chiarimenti per la
determinazione della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un ostacolo
all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, conto tenuto della
situazione vigente in Afghanistan (richiamato in proposito, il rapporto
pubblicato dall'OSAR nel dicembre 2006), non sarebbe consentito,
come invece avrebbe effettuato l'autorità inferiore nel caso di specie,
di non entrare nel merito della domanda d'asilo. Infine, l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Afghanistan sarebbe inesigibile, visto che il
ricorrente vi avrebbe vissuto solo per pochi anni e non vi troverebbe
né una solida rete sociale, né la garanzia di un minimo vitale, né la
sicurezza di trovare un alloggio.
6.
Nella risposta al ricorso l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, in
sostanza, per l'assenza di fatti o mezzi di prova che potrebbero
giustificare una modifica del provvedimento litigioso.
7.
Nella replica, il ricorrente ha sottolineato la necessità di una decisione
di merito a causa della sua precaria situazione personale. In caso di
rinvio in Afghanistan, infatti, non potrebbe contare su una solida rete
familiare e sociale. Infine, la cronaca quotidiana dimostrerebbe che la
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situazione in Afghanistan starebbe manifestamente peggiorando e non
solo nelle province del sud del Paese.
8.
8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c).
8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
9.
Questo Tribunale osserva che il ricorrente, il quale ha affermato di
avere fornito un'identità falsa al suo arrivo al Centro di registrazione e
di procedura di Chiasso (cfr. verbale d'audizione del 21 maggio 2007
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pag. 1), senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato
documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM
l'abbia invitato ad esibirli sin dal 12 maggio 2007. Per di più, il
ricorrente ha asserito, nella prima audizione, di avere richiesto una
prima volta un passaporto alla rappresentanza afghana in Iran e di
averlo buttato via durante il viaggio per la Germania (cfr. verbale
d'audizione del 21 maggio 2007 pag. 4). Nella seconda audizione,
invece, egli ha sostenuto di avere ricevuto due passaporti: l'uno presso
l'ambasciata afghana a D._______ e l'altro in Germania. Il primo
l'avrebbe perso ed il secondo dato a terzi (cfr. verbale d'audizione del
15 giugno 2007 pag. 2). Inoltre, in occasione di due fermi alla frontiera
italo-svizzera egli ha dichiarato due identità diverse (cfr. formulari agli
atti, A4/19). Il ricorrente ha pure affermato di non avere presentato alle
autorità tedesche il passaporto per paura di essere allontanato dalla
Germania (cfr. verbale d'audizione del 16 giugno 2007 pag. 4). In
considerazione di quanto precede, questo Tribunale rileva che
l'insorgente ha fornito versioni fortemente contraddittorie e poco
credibili circa il possesso da parte sua di un documento di identità.
Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se avesse effettuato dei seri e
concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento ai sensi
di legge, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole.
Infatti, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto, in corso di procedura
d'asilo, usando la necessaria diligenza, rivolgersi ad una
rappresentanza del suo Paese all'estero per farsi emettere un
documento di viaggio o d'identità ai sensi della legge. A questo
proposito, giova rilevare che dal momento della prima richiesta di
esibire un documento d'identità fino ad oggi sono passati ben 18 mesi.
10.
Il TAF rileva, altresì, che l'insorgente non ha presentato all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento delle benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF e all'art. 4 PA). Questo
Tribunale constata inoltre che il ricorrente si è contraddetto varie volte
durante le audizioni. A titolo d'esempio, nell'ambito dell'audizione del
21 maggio 2007, il ricorrente aveva sostenuto di avere dichiarato gli
stessi motivi d'asilo in Germania (pag. 7), mentre, durante l'audizione
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del 15 giugno 2007, egli ha affermato di averne adotti altri, poiché
voleva a tutti i costi ottenere l'asilo, ma di avere deciso di dire tutta la
verità arrivando in Svizzera (pag.4). Per di più, durante la prima
audizione, il ricorrente aveva allegato di avere lasciato il Paese
d'origine con la famiglia a causa dell'appartenenza del padre al partito
“E._______”. Il padre avrebbe, infatti, avuto dei nemici membri di altri
partiti, i quali ora farebbero parte del governo afghano (cfr. verbale
d'audizione del 21 maggio 2007 pag. 6). Nell'ambito dell'audizione del
15 giugno 2007, l'insorgente ha invece sostenuto che i presunti nemici
del padre erano membri dello stesso partito, appartenenti oggi al
governo afghano e quindi molto potenti (pag. 2). È importante rilevare
che il ricorrente evade in modo molto vago e stereotipato le domande
dell'autorità inferiore in relazione al problema presentatosi al padre in
patria. A tal proposito, non soccorre il ricorrente nemmeno la generica
affermazione, secondo la quale, da un lato, era troppo giovane per
capire e, dall'altro, il padre non avrebbe voluto parlarne davanti a figli
(cfr. verbale d'audizione del 21 maggio 2007 pag. 6). Non soccorre,
altresì, il ricorrente la generica censura ricorsuale, secondo la quale
avrebbe manifestato confusione durante le audizioni e fornito così
versioni incongruenti, ma non contraddittorie, a causa delle sua
tossicodipendenza (v. gravame pag. 3). Infine, il ricorrente ha
affermato di non avere mai avuto problemi con le autorità o terzi nel
proprio Paese d'origine (cfr. verbale d'audizione del 21 maggio 2007
pag. 7).
11.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate (v. considerando 10 del presente giudizio), non risultano
elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini
della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
12.
12.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente in Afghanistan, più precisamente
nella provincia di Herat, possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS
101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio
1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento)
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nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli
stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio
reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3
della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
12.2
12.2.1 Ai fini dell'esame dell'applicabilità della seconda eccezione
prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi, ovvero se sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare l'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento, la questione legata segnatamente al carattere
esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr dev'essere esaminata d'ufficio.
Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di
collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15
giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico
caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. In tal senso,
l'occultamento deliberato di fatti rilevanti è da riteneresi quale
violazione dell'obbligo di collaborare (v. Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 1995 n. 18 consid. 3b).
12.2.2 Premesso ciò, questo Tribunale osserva che per quanto attiene
alla situazione generale regnante in Afghanistan, secondo la recente
giurisprudenza (v. GICRA 2006 n. 9), l'esecuzione dell'allontanamento
in tale Paese è ragionevolmente esigibile a Kabul e in tutte quelle
province che non conoscono più, dal 2004, attività militari significative,
oppure che non sono esposte ad un'instabilità permanente. Trattasi
delle province di Kabul, di quelle site a nord della capitale (Parwan,
Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari Pul e le regioni del
Samangan che non fanno parte di Hazarajat [v. GICRA 2003 n. 30,
consid. 7a, pag. 193]), come pure di Herat nell'ovest del Paese.
L'esecuzione dell'allontanamento è peraltro ragionevolmente esigibile
unicamente per le persone originarie di tali regioni che adempiono le
medesime restrittive condizioni di cui a GICRA 2003 n. 10, vale a dire
che dispongono in loco di una solida rete familiare o sociale in grado
d'assicurare loro un adeguato reinserimento sociale (alloggio, minimo
vitale). Potranno, inoltre, essere rimpatriate solo le persone giovani,
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non sposate oppure le coppie senza figli, a condizione che non
soffrano d'alcun grave problema medico.
12.2.3 Nel caso di specie, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una
certa formazione scolastica (otto anni di scuola in Iran; cfr. verbale
d'audizione del 21 maggio 2007 pag. 3). Egli ha dichiarato di essere
cittadino afghano e di avere vissuto fino all'età di sei o sette anni ad
B._______, provincia di Herat, per poi lasciare il Paese con tutta la
famiglia e trasferirsi in Iran. Egli ha altresì precisato che in patria non
avrebbe più nessuno (cfr. ibidem pag. 2 e 3).
Tuttavia, come rettamente rilevato dall'UFM, questo Tribunale ritiene le
affermazioni del ricorrente in merito ai suoi familiari ed il loro luogo di
soggiorno – in particolare in riferimento agli zii (v. verbale d'audizione
del 15 giugno 2007 pag. 4) – come manifestamente carenti,
inverosimili e quindi poco credibili, come peraltro lo è anche tutto il
resto del suo racconto (v. considerandi 9 e 10 del presente giudizio), al
punto tale che non può essere escluso che la descrizione familiare
lacunosa sia stata consapevolmente construita ad arte per i bisogni
della causa. Non v'è infatti ragione di credere al ricorrente su questo
punto, ritenuto in particolare che lo stesso ha mostrato di essere poco
credibile durante tutta la procedura, presentanto a più riprese identità
false e diverse, versioni divergenti circa il possesso di documenti e
circa i motivi d'asilo. Così facendo, l'insorgente ha mostrato di essere
pronto a affermare qualsiasi cosa o ad omettere delle informazioni
rilevanti pur di riuscire a rimanere nel nostro Paese. Di conseguenza, il
ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare (v. GICRA 1995 n. 18
consod. 3b) con riferimento segnatamente all'indicazione della sua
situazione familiare, a lui senza dubbio nota, e ha posto le autorità
nell'impossibilità di determinare la presenza di una rete sociale in
patria, e quindi l'esistenza d'ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento. Considerata l'evidente mancanza di
collaborazione, ulteriori accertamenti da parte dell'UFM, o da parte di
questo Tribunale, ai fini di appurare l'effettiva esistenza per il ricorrente
di una rete sociale nella provincia di Herat per potere determinare
l'esistenza di eventuali ostacoli, da questo profilo, all'esecuzione
dell'allontanamento non sarebbero di alcun'utilità.
Inoltre, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame
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d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze,
risultano adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole
con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato
reinserimento sociale nella provincia di Herat.
12.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
13.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
14.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
15.
L'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan, più
precisamente la provincia di Herat, è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
16.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ;
allegato: incarto UFM)
- F._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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