B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4385/2017
Sen t en z a d e l 3 1 o t t o b r e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
François Badoud, Gérald Bovier,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Turchia,
patrocinato dall’avv. Peter Frei,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 20 luglio 2017 / N (…).
D-4385/2017
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______, cittadino turco di etnia curda con ultimo domicilio a X._______,
ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera il 22 maggio 2017 (cfr. atto
A5, pag. 2 e seg.).
Sentito sui motivi alla base della stessa, il richiedente asilo ha dichiarato di
aver lasciato la Turchia a causa della pressione esercitata nei confronti
delle persone di etnia curda. Egli ha in particolare asserito di non essere
mai riuscito a far passare le sue idee, percependo il peso della repressione
in ogni ambito. Più concretamente, quanto alla sua situazione personale,
l’interessato ha fatto menzione di alcuni fermi che si sarebbero sempre ri-
solti con il suo rilascio senza accuse formali e la cui ultima espressione
risalirebbe al luglio del 2016. Oltracciò, egli ha riferito di aver subito offese
ed insulti per mano della polizia nonché di essere stato oggetto di alcune
ricerche ad opera di sconosciuti presso il suo domicilio. Inoltre, durante un
momento di svago, l’interessato avrebbe subito delle vie di fatto dopo aver
dichiarato pubblicamente di aver votato per l’HDP. Simpatizzante del PKK,
il richiedente asilo ha anche asserito di essere stato oggetto, già in tenera
età, di repressioni, a causa del fratello B._______, già residente in Svizzera
(cfr. atto A8, pag. 2 e seg.).
B.
Con decisione del 20 luglio 2017 (notificata il giorno stesso, cfr. atto A12)
la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la do-
manda d’asilo dell’interessato, pronunciando contestualmente il suo allon-
tanamento dalla Svizzera ed ordinandone l’esecuzione siccome lecita, esi-
gibile e possibile.
C.
In data 7 agosto 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata:
8 agosto 2017) il richiedente asilo è insorto contro detta decisione con ri-
corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il TAF) chie-
dendone l’annullamento, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la con-
cessione dell’asilo. In via subordinata egli ha postulato la concessione
dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontana-
mento. Contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, l’interessato
ha presentato un’istanza volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria
e del gratuito patrocinio con protestate spese e ripetibili.
D-4385/2017
Pagina 3
D.
Il TAF, con decisione incidentale del 9 ottobre 2017, ha accolto le domande
di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentate dal ricorrente,
esentandolo dal versamento dell’anticipo spese e nominando l’avv. Peter
Frei quale suo patrocinatore d’ufficio.
E.
Il 23 ottobre 2017, l’autorità di prima istanza ha presentato la propria rispo-
sta al gravame.
F.
Con scritto del 22 novembre 2017, il ricorrente si è espresso in replica.
G.
Il 12 gennaio 2018, l’autorità intimata ha fatto pervenire al TAF delle ulteriori
considerazioni.
H.
A seguito della presa di posizione dell’insorgente del 13 febbraio 2018, il
TAF ha concluso lo scambio di allegati.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta ec-
cezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell’art. 31
LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all’art. 33 LTAF. L’UFM rientra tra dette autorità
(art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
D-4385/2017
Pagina 4
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso
2.
Con ricorso al TAF possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione
del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridica-
mente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il TAF non è vincolato né dai motivi
addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della deci-
sione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1
consid. 2).
3.
3.1. Nella querelata decisione l’autorità intimata ha ritenuto irrilevanti i mo-
tivi d’asilo di cui il ricorrente si è avvalso. A mente dell’autorità di prima
istanza, i fermi e gli insulti ad opera delle forze dell’ordine non avrebbero
alcun legame causale con l’espatrio, essendosi l’ultimo episodio prodotto
ad oltre un anno di distanza dall’abbandono del paese. Inoltre, sarebbe
generalmente noto che le persone di etnia curda possano essere esposte
ad ingiustizie e molestie in Turchia, senza tuttavia che ciò renda la perma-
nenza nel paese d’origine impossibile o insopportabile ai sensi della legge
sull’asilo. In questo stesso senso, l’episodio secondo cui alcuni sconosciuti
avrebbero cercato l’insorgente al domicilio nel 2016 non lascerebbe pre-
supporre che questi fosse finito nel visore delle autorità. Dal canto loro, i
pregiudizi addotti a riguardo delle discussioni con gli insegnanti ed i colleghi
di lavoro, così come le difficoltà a relazionarsi con le persone non raggiun-
gerebbero un’intensità superiore alle difficoltà alle quali può essere esposta
la maggior parte della popolazione curda in Turchia.
3.2. Nel proprio ricorso, l’insorgente, dopo aver precisato i fatti esposti in
corso di procedura, contesta innanzitutto il fatto che l’autorità di prima
istanza, nonostante i precisi riferimenti del ricorrente al riguardo, non abbia
fatto alcuna menzione degli atti relativi alla procedura d’asilo del fratello,
B._______. A suo dire, la SEM avrebbe infatti dovuto chiarire se il ricorrente
potesse o meno essere esposto ad una persecuzione riflessa in caso di
ritorno in patria. La decisione della Segreteria di stato sarebbe pertanto
basata su di uno stato degli atti insufficiente.
3.3. In sede di risposta, l’autorità intimata ha comunicato che, pur avendo
effettivamente identificato il fratello del ricorrente, negli archivi non esiste-
rebbe alcun dossier attestante il deposito di una domanda d’asilo ad opera
D-4385/2017
Pagina 5
di B._______. Su tali presupposti, anche il riferimento del ricorrente ad una
presunta persecuzione riflessa, ad ogni modo irrilevante visto il lungo
tempo trascorso, risulterebbe infondato.
3.4. Nella propria replica, l’insorgente ha ribadito con fermezza la circo-
stanza secondo la quale il fratello avrebbe depositato una domanda d’asilo
in Svizzera. Egli ha quindi fornito ulteriori dettegli in merito allo svolgimento
di tale procedura nonché a riguardo dei motivi d’asilo allegati ed al suo
esito (con particolare riferimento al ritiro della stessa a seguito del matri-
monio di B._______ con una cittadina svizzera). Il ricorrente ha parimenti
fatto menzione di ulteriori problematiche incontrate dal fratello con le auto-
rità turche in occasione di un suo ulteriore rientro in patria.
3.5. In sede di duplica, la SEM ha fatto presente che, a seguito di una più
approfondita analisi nella banca dati, l’incarto litigioso sarebbe infine
emerso. Nella medesima occasione, l’autorità di prima istanza ha tuttavia
sottolineato che l’allora Ufficio federale dei rifugiati avrebbe statuito, già nel
2003, a proposito della questione, giungendo a concludere che le allega-
zioni di B._______ sarebbero state inverosimili. Quest’ultimo sarebbe
quindi insorto dinanzi alla Commissione di ricorso in materia d’asilo (CRA),
salvo poi ritirare il gravame a seguito del matrimonio con una cittadina el-
vetica. Ne conseguirebbe pertanto che il suo interesse nei confronti della
domanda d’asilo non sarebbe stato degno di nota.
3.6. Con ulteriori osservazioni, il ricorrente si è riconfermato nelle proprie
valutazioni, avversando nel contempo la tesi circa l’infondatezza del rime-
dio di diritto depositato da B._______. Questi avrebbe infatti rinunciato alla
procedura ricorsuale a seguito dell’ottenimento di uno statuto di soggiorno
sicuro senza dover attendere il delinearsi della procedura ricorsuale.
4.
Il diritto di essere sentito, disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e dall’art. 29
PA, impone all’autorità giudicante di prendere in debita considerazione le
allegazioni della parte in causa nell’ambito della procedura di elaborazione
delle decisioni (cfr. DTF 111 Ia 273 consid. 2b ; DTF 105 Ia 193 consid.
2b/cc). Altro aspetto primordiale del diritto di essere sentito è il cosiddetto
obbligo di motivare le decisioni; trattasi di un presupposto essenziale per
la verifica della fondatezza dei provvedimenti (cfr. DTF 126 I 97, 102). Dal
canto suo, il TAF è tenuto ad effettuare d’ufficio un esteso controllo delle
circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett.
b LAsi e 49 lett. b PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
D-4385/2017
Pagina 6
Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.188). Nelle procedure di na-
tura amministrativa si applica infatti il principio inquisitorio. Ciò significa che
l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e
completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art.
12 PA). In concreto, l’autorità deve occuparsi del corretto e completo ac-
certamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla
trattazione del caso, accertare le circostanze giuridicamente rilevanti ed
amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21
consid. 5). Per accertare i fatti, l’autorità si serve, se necessario, di docu-
menti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di
sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D’un lato, v’è un accerta-
mento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non
conformi agli atti, e dall’altro lato, v’è un accertamento incompleto dei fatti
quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente
rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). Qualora in sede
ricorsuale vengano identificate delle carenze in tal senso, la decisione va
annullata ed il caso retrocesso all’autorità di prima istanza, di modo che
questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti
(cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.191, sentenza del TAF D-
1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2).
5.
Ora, come giustamente segnalato nel gravame, il riferimento del ricorrente
alle vicissitudini subite in patria a causa del fratello B._______, già da
tempo residente in Svizzera, non paiono essere state prese in considera-
zione dall’autorità di prima istanza. Visto il tenore della decisione impu-
gnata e dei successivi allegati trasmessi al TAF, non risulta che la SEM
abbia esaminato l’incarto relativo a quest’ultimo. Infatti, l’autorità intimata
ha in un primo momento sostenuto che gli atti in questione sarebbero stati
inesistenti, ravvedendosi poi solo in sede di duplica a seguito di una più
approfondita analisi nella propria banca dati. Sennonché, proprio in tale
ambito, la SEM ha liquidato la questione ritenendola ininfluente sulla sola
base del fatto che la domanda d’asilo di B._______ fosse, a suo tempo,
stata respinta. Così facendo, la SEM ha però disatteso non solo il suo ob-
bligo di accertare in modo completo i fatti ma ha parimenti violato il diritto
di essere sentito dell’insorgente. L’autorità di prima istanza non ha infatti
tenuto in debita considerazione un motivo d’asilo addotto dall’interessato,
accertando dunque in modo incompleto i fatti ed omettendo nel contempo
ogni riferimento alla questione nella decisione impugnata.
D-4385/2017
Pagina 7
6.
Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 15 giugno 2015
è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA)
affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a
completare l’istruttoria ed a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei
considerandi della presente sentenza. Su tali presupposti non vi è neces-
sità di passare in rivista le restanti censure ricorsuali.
7.
Il diritto di essere sentito a riguardo dell’incarto di B._______ postulato dal
ricorrente sarà garantito dalla SEM nei termini usuali e secondo discre-
zione dell’autorità di prima istanza dopo la ritrasmissione degli atti. La ri-
spettiva richiesta può conseguentemente rimanere inevasa.
8.
8.1. Visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali
(art. 63 cpv. 1 seg. PA). Il TAF aveva comunque accolto la domanda di con-
cessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con decisione inciden-
tale del 9 ottobre 2017.
8.2. Giusta l’art. 64 PA, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o
in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La
parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla
causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili de-
vono presentare al TAF, prima della pronuncia della decisione, una nota
particolareggiata delle spese ed il TAF fissa l’indennità dovuta alla parte
sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il TAF fissa l’indennità sulla
base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).
Nella fattispecie, la nota d’onorario prodotta dal patrocinatore in annesso
allo scritto del 22 novembre 2017 appare corretta, sia in termini di tempo
di lavoro che per quanto concerne le spese. La tariffa oraria rientra inoltre
nei limiti di cui all’art. 10 cpv. 2 TS-TAF. Anche le ulteriori prestazioni relative
all’ulteriore presa di posizione del 13 febbraio 2018 paiono giustificate. Su
tali presupposti la l’indennità per spese ripetibili è fissata in CHF 2834.–
(disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi). Di con-
seguenza, il diritto dell’avvocato d’ufficio al pagamento dell’onorario è di-
venuto privo d’oggetto.
D-4385/2017
Pagina 8
9.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4385/2017
Pagina 9
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 20 luglio 2017 è annullata
e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell’istruttoria e
la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 2834.– a titolo di
indennità ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli