Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D4389/2011
Sen t e n z a d e l 1 7 a go s t o 2 0 1 1
Composizione Giudice Pietro AngeliBusi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi;
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
Parti A._______, nato il (…),
Marocco,
(…)
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 29 luglio 2011 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in
Svizzera,
i verbali di audizione del 17 marzo 2011 (cfr. act. A4, di seguito: verbale
1) e del 24 giugno 2011 (cfr. act. A14, di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 19 luglio 2011, notificata all'interessato il
2 agosto 2011 (cfr. Avviso di notifica e di ricevuta),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 9 agosto 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto dell'UFM, pervenuto in originale al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) il 10 agosto 2011,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF),
che vi è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, il ricorrente ha
dichiarato di essere cittadino marocchino di etnia (…), nato a B._______
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(Marocco), dove sarebbe vissuto dalla nascita sino al suo primo espatrio
avvenuto nel (…), quando si sarebbe trasferito in C._______ con un
permesso regolare di soggiorno; che, durante la sua permanenza su
suolo (…), durata (…) anni, avrebbe fatto ritorno due volte in Patria, nel
(…) e nel (…), al fine di rendere visita ai genitori, rispettivamente di
sposarsi; che a seguito del fallimento della ditta (…) di cui era alle
dipendenze, avvenuto nel (…), avrebbe lavorato in nero svolgendo
diverse mansioni; che, successivamente, essendo scaduti i termini per
richiedere un'indennità di disoccupazione e non trovando impiego,
avrebbe deciso di trasferirsi in Svizzera,
che l'interessato ha affermato di aver lasciato il suo Paese di origine con
l'obiettivo di trovare un lavoro in C._______ e, così facendo, di mantenere
la sua famiglia; che ha altresì dichiarato di essersi recato in Svizzera al
fine di trovare un'occupazione, ovvero di non chiedere alle autorità
svizzere una protezione particolare, ma meramente una sistemazione
economica, e, in caso di rientro in Patria, di temere la povertà,
che, nella decisione del 29 luglio 2011, l'UFM ha considerato che il
richiedente non ha inoltrato domanda di asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, in
quanto egli non ha espresso la volontà di cercare in Svizzera una
protezione contro le persecuzioni,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente fa valere che l'UFM avrebbe dovuto entrare
nel merito della sua domanda di asilo, da una parte, perché la sua
volontà di chiedere asilo sarebbe manifesta, e, dall'altra parte, al fine di
esaminare l'esecuzione del rinvio alla luce della sua assenza dal Marocco
dal (…) e dei problemi di reinserimento ad essa connessi,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova
decisione; che ha altresì presentato una domanda di esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di domande di
asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi,
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che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo ogni
dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla
Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di
persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che,
pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti
dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate
unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza
di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per
contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi
dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti
all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma pure gli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento di cui all'art. 83 cpv. 3 e 4 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) nonché
all'art. 44 cpv. 2 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 18),
che sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così
come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude
tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio
Paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da
una situazione di crisi socioeconomica (povertà, condizioni di vita
precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti)
o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da
problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può
essere confrontata,
che, nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione
contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto
personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere
esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese di
origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche (art. 3 LAsi),
che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente per giustificare il suo
espatrio è legata esclusivamente a ragioni di ordine economico, ovvero
alla povertà in cui lui e la sua famiglia si troverebbero ed al susseguente
intento di migliorare questa situazione tramite la ricerca di un'occupazione
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(cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 pag. 2/D6); che tali motivi, come
manifestamente riconoscibile, non rientrano, in tutta evidenza, nella
definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 LAsi,
che egli ha altresì confermato di non aver mai avuto problemi in Patria, né
con le autorità, né con terze persone, come pure di non essere mai stato
coinvolto in attività politiche o religiose (cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2
pagg. 23/D89 e 1516),
che, inoltre, non soccorre il ricorrente l'allegazione del tutto generale e
per nulla motivata secondo cui egli avrebbe manifestamente chiesto asilo
in Svizzera (cfr. ricorso pag. 1),
che, peraltro, dalle carte processuali non emergono elementi da cui
desumere che l'insorgente in Marocco possa essere confrontato al rischio
reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del
10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, per di più, la situazione in Marocco non è caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della
popolazione nell’integralità del territorio nazionale,
che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; cfr. GICRA 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
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che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha
confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla
domanda di asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del
principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente
riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951
sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), nonché degli impegni di
diritto internazionale assunti dalla Svizzera (cfr. GICRA 1996 n. 18
consid. 14b lett. e pag. 186 e ivi riferimenti),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile
(art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr),
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha
frequentato la scuola (…) e vanta di diversi anni di esperienza
professionale quale (…), (…), (…) e (…) (cfr. verbale 1 pag. 2); che,
inoltre, egli dispone in Patria di un'importante e densa rete sociale,
ritenuto che vi risiedono i (…), due (…) e diversi (…) (cfr. verbale 1 pag.
3); che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34
consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso
e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
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che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 600., che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600. sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro AngeliBusi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione: