Corte IV
D-4392/2007
vav/egl/
{T 0/2}
Sentenza del 9 luglio 2007
Composizione: Giudici Vito Valenti, Robert Galliker e Walter Lang
Cancelliere Lorenzo Egloff
A._______, nato il [...], Nigeria,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 27 giugno 2007 in materia di non entrata nel merito,
allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto
A. Il 27 maggio 2007, l'interessato ha presentato domanda d'asilo in Svizzera. Ha
dichiarato, per ciò che qui interessa (cfr. verbali d'audizione del 15 e del 20 giugno
2007), d'essersi rifiutato, in quanto cristiano, di succedere a suo padre all'interno
di una setta religiosa. Per conseguenza, lo avrebbero voluto uccidere. Avrebbe
quindi deciso di lasciare il suo Paese.
B. Il 27 giugno 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi
dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla
Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento verso la Nigeria siccome lecita,
esigibile e possibile.
C. Il 27 giugno 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha
chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata con
conseguente entrata nel merito della domanda d’asilo, e, in via subordinata, la
concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una
domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali.
Considerato in diritto:
1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia
d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32
cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso
alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel
merito della domanda stessa.
2.2 Nei citati limiti, vi è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art.
108a LAsi.
3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto
motivi che potessero giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di
viaggio o d'identità. In particolare, ha giudicato poco credibile che l'interessato
abbia potuto lasciare B._______ e viaggiare in nave senza documenti e senza
subire controlli. L'autorità inferiore ha, inoltre, ritenuto siccome manifestamente
inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'interessato. In
3particolare, lo stesso non è stato in grado di fornire alcuna indicazione precisa in
merito all'identità della persona che l'avrebbe condotto alla riunione della setta
religiosa, alle persone che avrebbe incontrato in tale occasione e che gli
avrebbero chiesto di succedere al defunto padre, alla funzione esercitata dal padre
in tale setta e al momento in cui sarebbe stato incendiato il suo negozio. Pertanto,
secondo l'autorità inferiore non sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la
qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontana-
mento.
4. Nel ricorso, l'insorgente allega di non possedere alcun documento d'identità e, per
conseguenza, di non poter far nulla per presentare un siffatto documento alle
autorità svizzere. Sostiene d'avere "fornito tutti gli elementi di una vicenda che
trova un aggancio con la realtà del mio paese" e di non aver inventato nulla,
"Queste storie con gli oracoli" verificandosi spesso nel suo Paese d'origine senza
che si possa ottenere un'adeguata protezione da parte dell'autorità. Fa valere,
inoltre, che nel caso di specie sono necessari ulteriori chiarimenti, ragione per cui
l'autorità di prime cure avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda
d'asilo. Peraltro, l'esecuzione del suo allontanamento è da ritenersi inesigibile.
5. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo
se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv.
2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in
grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro
48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per
accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento (lett. c).
5.1 Questo Tribunale osserva che il ricorrente, e ciò senza valide giustificazioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge,
benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 15 giugno 2007. Non v'è, altresì,
ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi
per procurarsi in tempo utile un documento di viaggio o d'identità, questi tentativi
non avrebbero potuto avere esito favorevole. Giova segnatamente rilevare che il
ricorrente avrebbe potuto rivolgersi ad una rappresentanza del suo Paese
all'estero, non avendo fatto valere delle persecuzioni statali. Infine, se un
richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di
documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo
d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a
presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999
n. 16).
5.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha addotto, tranne generiche ed
imprecise censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni
decisive presentate in materia d'asilo. Quest'ultime s'esauriscono in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima
4consistenza, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso cui può
essere, nella misura in cui riassunti nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv.
3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Inoltre, e per
sovrabbondanza, può ancora essere rilevato che non è dato presumere, sulla base
d'allegazioni generiche ed imprecise, che egli non possa ottenere in Nigeria
un'appropiata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi
confronti. Da quanto esposto, discende che l'UFM ha rettamente considerato
siccome del tutto prive di fondamento le dichiarazioni decisive del ricorrente con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi.
5.3 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni presentate dal ricorrente (v.
considerando 5.2 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la
necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di
rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
5.4
5.4.1 Per gli stessi motivi, non emergono altresì neppure indizi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28
luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al
rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105).
5.4.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per
impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e
la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto
internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 5.4.1). In effetti,
anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli
ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame
che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito.
5.4.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili
all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Nigeria non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (v. già
GICRA 2005 n. 13). Da questo profilo, gli accadimenti connessi con le elezioni del
mese d'aprile del 2007 non giustificano un diverso apprezzamento.
5.4.4 Il TAF constata inoltre che il ricorrente è giovane, celibe, ha una certa formazione
ed esperienza professionale. Peraltro, dalle carte processuali non emergono, né
sono altresì stati fatti valere in sede di ricorso, dei motivi medici suscettibili
d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica
5GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha pertanto
rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi
favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di una adeguato
reinserimento sociale in Nigeria.
5.4.5 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Il ricorrente, usando della dovuta
diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
6. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso,
destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
7. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2
LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
8. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni
indicate al considerando 5.4 del presente giudizio.
9. Ne consegue che anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1 e 3 LAsi).
11. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal
versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta
senza oggetto.
12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1, e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
6Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto.
3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N )
- a C._______ (in copia)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Vito Valenti Lorenzo Egloff
Data di spedizione: