Corte IV
D-4394/2007/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 9 f e b b r a i o 2 0 0 8
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller,
cancelliera Marisa Murray.
A._______, Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del
30 maggio 2007 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4394/2007
Fatti:
A.
L'interessato ha presentato una domanda d'asilo il 19 aprile 2007.
Successivamente è stato attribuito al Cantone Ticino. Ha dichiarato,
per quanto è qui di rilievo (v. verbali d'audizione del 26 aprile, del 4 e
del 21 maggio 2007), d'essere stato costretto a lasciare il suo Paese
dal governatore B._______. Quest'ultimo, eletto nel [...], gli avrebbe
subito tolto il diritto di circolare con il suo minibus sul percorso
C._______ perché in precedenza aveva noleggiato il minibus al capo
di un partito antagonista. Di fatto, gli sarebbe stato impedito di
svolgere la sua attività professionale, che sarebbe stata esercitata su
tale tratta. Inoltre, il [...] il D._______ del governatore lo avrebbe
picchiato e minacciato di morte. Avrebbe denunciato l'accaduto al
posto di polizia di E._______, ma senza risultati. Il [...], sarebbe stato
picchiato dal D._______ del governatore e dai suoi amici. Avrebbe
quindi denunciato l'accaduto, tuttavia a F._______. Ma dopo due
settimane, l'investigatore gli avrebbe comunicato che sarebbe stata
persa della documentazione inerente alla sua denuncia, di modo che
non sarebbe più stato possibile provare i fatti segnalati. Nel mese di
[...], sarebbe stato nuovamente minacciato dal D._______ del
governatore e dai suoi amici. Avrebbe allora deciso d'espatriare, ciò
che avrebbe fatto il 13 o 14 aprile 2007.
B.
Il 30 maggio 2007, l'UFM ha respinto la citata domanda d'asilo. Nello
stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla
Svizzera e ritenuto ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione del
suo allontanamento verso la Georgia.
C.
Il 27 giugno 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e, in
via principale, la concessione dell'asilo nonché, in via sussidiaria,
l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo.
D.
Il 16 luglio 2007, il TAF ha considerato il ricorso privo di probabilità
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d'esito favorevole (v. decisione incidentale di tale data). Ha quindi
respinto la surriferita domanda d'assistenza giudiziaria e chiesto
all'insorgente il versamento di un anticipo, di fr. 600.--, a copertura
delle presumibili spese processuali.
E.
Il 31 luglio 2007, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM
(art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della
LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
3.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 (PA, RS 172.021).
4.
4.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
4.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
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5.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v.
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12
luglio 2007 consid. 3).
6.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato siccome inverosimili
le allegazioni determinanti presentate dal ricorrente. Quest'ultimo ha
reso dichiarazioni poco dettagliate e non ha saputo fornire indicazioni
temporali precise su circostanze di rilievo, quali il giorno in cui avrebbe
sporto denuncia a F._______ o quello in cui il D._______ del
governatore si sarebbe presentato presso la sua abitazione ([...]).
Inoltre, l'insorgente ha reso versioni divergenti sul momento in cui
sarebbe stato picchiato il [...] (di pomeriggio o di notte) e su quello in
cui sarebbe stato per l'ultima volta al suo domicilio familiare (una
settimana o un mese prima dell'espatrio). L'autorità inferiore ha altresì
giudicato che non vi sono ostacoli alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento, anche in considerazione dell'età, dello stato di
salute e dell'esperienza professionale del ricorrente, il quale può
contare in patria su una rete sociale (padre, fratello, moglie, figlio e
suoceri).
7.
Nel gravame, il ricorrente contesta il giudizio d'inverosimiglianza reso
dall'UFM con riferimento alle allegazioni decisive da lui rese in corso di
procedura. In particolare, fa valere di aver raccontato per ben tre volte
quanto vissuto e che il fatto di non ricordare perfettamente le date
degli avvenimenti non può comportare l'inverosimiglianza dell'insieme
del suo racconto. Sostiene che per lui è veramente pericoloso tornare
in Georgia perché "può pregiudicare la mia stessa vita". Il rimpatrio
sarebbe comunque contrario all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e pure inesigibile.
8.
Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle
dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le
stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere
in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
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quest'ultima risulti secondaria. In altri termini, le dichiarazioni devono
essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non
generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più
verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e
nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla
verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e
non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in
modo da consentire di limitare al minimo il rischio
dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio
valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici
impressioni dell'autorità giudicante (v. Giurisprudenza ed informazioni
della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995
n. 23).
8.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore
nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dal ricorrente
in corso di procedura s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni
di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria
consistenza. Occorre, in particolare, convenire con l'UFM che le
stesse risultano inconsistenti su diverse circostanze essenziali.
Peraltro, dall'insieme degli atti di causa non è ravvisabile alcun indizio
della volontà, peraltro dell'intero apparato giudiziario georgiano, di
mandare esenti da pena un governatore, un di lui D._______ ed i suoi
amici per motivi politici anche nell'ipotesi in cui avessero commesso
degli atti illeciti contro l'insorgente. In sostanza, non v'è ragione di
ritenere, tanto meno sulla base di generiche ed approssimative
allegazioni di parte, che le competenti autorità statali georgiane non
accorderanno all'insorgente, se del caso e nella misura in cui
adeguatamente sollecitate, un'appropriata protezione contro eventuali
futuri atti illeciti nei suoi confronti.
8.2 Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo
il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv.
1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]).
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10.
Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente giudizio, non
emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS
0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3
della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS
142.20).
11.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di
serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere
esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
11.1 Nel caso concreto non è dato rilevare – in sostanza per le ragioni
già indicate al considerando 8 del presente giudizio – alcun serio
indizio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di
rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a
siffatte disposizioni. In altri termini, il ricorrente non ha saputo fornire
un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette,
sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo
d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari all'art. 3
CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Infine, ai sensi della giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che
regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio
secondo le disposizioni della Convenzione (GICRA 1995 n. 12 consid.
10a pag. 110 e segg. nonché relativi riferimenti).
11.2 Pertanto, e come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile.
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12.
Occorre quindi esaminare se per il ricorrente vi siano pericoli concreti
in caso d'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine
(art. 83 cpv. 4 LStr).
12.1 Come noto, in Georgia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga
l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale. Da
questo profilo, l'esecuzione dell'allontanamento è pertanto
ragionevolmente esigibile.
12.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, il TAF constata
che lo stesso è giovane ed ha una discreta esperienza professionale.
Non emerge altresì dalle carte processuali che soffra di seri problemi
medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). Vi è
dunque motivo di formulare una prognosi favorevole con riferimento
alle effettive possibilità per il ricorrente di un suo adeguato
reinserimento sociale in Georgia.
12.3 Ritenuto, infine, che neppure ad un esame d'ufficio delle carte
processuali emergono circostanze, sussumibili all'art. 83 cpv. 4 LStr,
che ostano alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento del
ricorrente, il ricorso non merita tutela nemmeno su tale punto di
questione.
13.
Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente,
usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento
necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile.
14.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv.
5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
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ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11
dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo, di fr. 600.--, versato il 31 luglio 2007, è computato con le
spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM)
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marisa Murray
Data di spedizione:
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