B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4394/2013
S e n t e n z a d e l 1 2 a g o s t o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
Egitto, alias
B._______, nato il (...),
Stato sconosciuto, alias
C._______, nato il (...),
Egitto,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 26 luglio 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data 17 maggio 2013
in Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il 24 maggio 2013, me-
diante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le
48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o
di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in as-
senza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asi-
lo;
i verbali di audizione del 24 maggio 2013 (di seguito: verbale 1) e del
15 luglio 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 26 luglio 2013, notificata al richiedente il
29 luglio 2013 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 let. a
della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronun-
ciato l'allontanamento medesimo siccome lecito, esigibile e possibile;
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 2 agosto 2013 (cfr. timbro del plico rac-
comandato; data di entrata: 5 agosto 2013);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) in data 6 agosto 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
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che tuttavia nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile di essere im-
pugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asi-
lo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla con-
cessione dell'asilo è inammissibile;
che nei citati limiti vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibid., consid. 6);
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che nel caso concreto il ricorrente, a distanza di più di due mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che durante l'audizione sulle generalità ha dichiarato di essere titolare di
un passaporto e di una carta d'identità; che tuttavia il suo passaporto si
troverebbe presso la questura di D._______ (Italia) e la sua carta d'identi-
tà sarebbe a casa sua in Egitto (cfr. verbale 1, pag. 5); che durante la se-
conda audizione ha dichiarato di non aver fatto nulla per procurasi i suoi
documenti in quanto non sapeva che l'UFM ne avesse bisogno (cfr. ver-
bale 2, pag. 2); che, nel gravame, il ricorrente fa valere di non aver potuto
consegnare alcun documento, non per una sua mancanza di volontà,
bensì per una situazione di oggettiva impossibilità; che, infatti, da un lato,
non avrebbe capito quanto fosse importante consegnare un documento
d'identità e d'altro canto non sarebbe stato in grado di farsi inviare la carta
d'identità rimasta in Egitto prima dell'emanazione della decisione; che
queste dichiarazioni non convincono, in quanto il richiedente ha firmato il
foglio che lo rendeva attento circa l'obbligo di presentare entro 48 ore un
documento d'identità; che, inoltre, considerando anche che agli atti non vi
è traccia di alcuna pratica intrapresa dall'interessato per procurarsi i do-
cumenti richiesti, il Tribunale ha ragione di credere che egli non si sia a-
doperato per adempiere all'invito di presentare detti documenti per i biso-
gni della causa;
che non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida
e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione previ-
sta all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che in assenza di documenti d'identità occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata
decisione alla quale si rinvia, il Tribunale ritiene che le allegazioni
dell'interessato non soddisfino le condizioni degli art. 3 e 7 LAsi;
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che in particolare motivi di natura economica sono irrilevanti ai sensi delle
norme in materia di concessione dell'asilo; che il richiedente ha addotto in
sede di audizione sulle generalità di avere lasciato il Paese per trovare un
lavoro che gli permettesse di guadagnare di più e di aiutare così la sua
famiglia (cfr. verbale 1, pag. 7); che egli ha espressamente dichiarato che
se avesse avuto un lavoro sarebbe rimasto in Egitto (cfr. verbale 1,
pag. 7); che oltretutto egli ha escluso esplicitamente altri motivi;
che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione
impugnata, le dichiarazioni in materia d'asilo rese dal ricorrente durante la
seconda audizione non possono essere ritenute verosimili; che invero,
nell'ambito di quest'ultima audizione, non ha più menzionato i motivi
economici, ma ha invece dichiarato di essere espatriato a causa di
problemi provocati da terze persone alla sua famiglia; che infatti due
sorelle sarebbero state uccise e la madre gravemente ferita da una
famiglia che avrebbe voluto vendicare la morte di due loro familiari periti
in un cantiere in cui il fratello del ricorrente era proprietario dei ponteggi
(cfr. verbale 2, pag. 2); che seppure le dichiarazioni rilasciate durante
l'audizione sulle generalità, considerato il carattere sommario della
stessa, abbiano valore probatorio più limitato, eventuali contraddizioni
possono essere ritenute se determinati avvenimenti, come in casu gli
importanti problemi creati da terze persone alla famiglia, vengono invocati
in seguito come motivo principale d'asilo, mentre in sede di audizione
sommaria non sono stati nemmeno accennati (cfr. GICRA 1993 n. 3);
che, di conseguenza, i motivi d'asilo fatti valere al momento della
seconda audizione e nemmeno menzionati nel corso della prima, non
possono essere considerati verosimili;
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o
mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza,
sicché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni
dell'UFM;
che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 let. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
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che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che inoltre non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8,
consid. 5.6.5-5.7);
che dalle carte processuali non emergono neppure elementi da cui de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese
di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 del-
la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU,
RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv.
tortura, RS 0.105);
che il ricorrente non adempie dunque le condizioni in virtù delle quali
l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32
ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali
[OAsi 1, RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che circa le indicazioni fornite dal Dipartimento federale degli affari esteri
(DFAE) in merito ai consigli di viaggio nel Paese, riportate dall'insorgente
nel gravame, il Tribunale osserva che i principi secondo cui detto Diparti-
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mento formula tali indicazioni nulla hanno a che vedere con i criteri se-
condo i quali viene determinato se sussistono ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento verso il Paese d'origine per un richiedente l'asilo re-
spinto;
che la situazione vigente in Egitto non è caratterizzata da guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
nell'integralità del territorio nazionale;
che, seppur problematici, gli scontri violenti tra manifestanti e le forze di
sicurezza in varie città del Paese, menzionati dal richiedente, non rappre-
sentano un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi
dell'art. 83 cpv. 4 LStr di cui sopra, il quale presuppone una situazione di
violenza generalizzata;
che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane e vanta
un'esperienza professionale pluriennale come parrucchiere (cfr. verba-
le 1, pagg. 4 e 6); che inoltre egli dispone in patria di una rete familiare,
dato che vi risiedono la mamma, due fratelli, una sorella, nonché gli zii e i
cugini (cfr. verbale 1, pag. 5); che infine il ricorrente non ha preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
l'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 e relativi riferi-
menti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la ne-
cessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici; che pertan-
to l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal suo Paese d'origine
è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4
LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34,
consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibi-
le;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmis-
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sione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione vanno respin-
te;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Fulvio Haefeli Nicole Manetti
Data di spedizione: