B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4394/2015
Sen t en z a d e l 2 7 l u g l i o 20 1 5
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
David R. Wenger, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…),
B._______, nata il (…), alias
C._______, nata il (…) ed il figlio
D._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione della SEM del 29 giugno 2015 / N (…).
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Fatti:
A.
A.a A._______, cittadino nigeriano in possesso di un permesso di
soggiorno limitato per richiesta di asilo emesso dalla questura di Napoli il
17 marzo 2015, ha depositato domanda di asilo in Svizzera il
5 maggio 2015. Il 5 ottobre 2014 lo stesso aveva depositato domanda di
asilo in Italia (cfr. verbale d'audizione del 12 maggio 2015 di A._______ [di
seguito: verbale A._______], pagg. 1 e 4 seg.).
In occasione del diritto di essere sentito in vista dell'applicazione
dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), il ricorrente ha indicato di non
voler tornare in Italia in quanto non vi sarebbero possibilità lavorative e le
autorità italiane non si sarebbero prese cura della moglie e del nascituro
(cfr. verbale A._______, pag. 7).
A.b La moglie B._______, cittadina nigeriana, incinta al nono mese ed in
possesso di un permesso di soggiorno limitato per richiesta di asilo emesso
dalla questura di Napoli il 17 marzo 2015, ha depositato domanda di asilo
in Svizzera il 5 maggio 2015. Il 5 ottobre 2014 la stessa aveva depositato
domanda di asilo in Italia (cfr. verbale d'audizione del 12 maggio 2015 di
B._______ [di seguito: verbale B._______], pagg. 1 e 5 seg.).
In occasione del diritto di essere sentito in vista dell'applicazione
dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, la ricorrente ha indicato di non voler tornare
in Italia in quanto le autorità italiane non si sarebbero prese cura di lei (cfr.
verbale B._______, pag. 7).
A.c Il (…) maggio 2015 B._______ ha dato alla luce D._______.
B.
Con decisione del 29 giugno 2015, notificata ai richiedenti in data
9 luglio 2015 (cfr. risultanze processuali), la Segreteria di Stato della
migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) non è entrata
nel merito delle succitate domande d'asilo sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi ed ha pronunciato il trasferimento degli interessati verso l'Italia.
C.
In data 16 luglio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
17 luglio 2015) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
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chiedendo l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione. Altresì hanno
richiesto la concessione dell'effetto sospensivo come pure dell'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio
e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili.
D.
Il Tribunale, con provvedimento del 17 luglio 2015, ha sospeso
provvisoriamente l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti.
E.
Il 20 luglio 2015 l'incarto originale della SEM è entrato al Tribunale.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per
le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105
LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure
l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il
Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
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considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21
cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi
il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
4.
Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo
cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento.
4.1. Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la
competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri
da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito:
Regolamento Dublino III). Se in base a questo esame è individuato un altro
Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM
pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita,
di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione.
4.2. Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di
protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia
quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso
di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non
viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro
competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e
giurisprudenza ivi citata).
Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che
sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un
trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito:
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CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione
dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al
capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato
come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento
verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso
il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato
membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato
membro competente.
4.3. Lo Stato membro competente in forza del Regolamento Dublino III è
tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23,
24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha
presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio
di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b
Regolamento Dublino III).
4.4. Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di
sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato
membro può decidere di esaminare una domanda di protezione
internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide,
anche se tale esame non gli compete.
5.
Nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato,
dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC»,
che i ricorrenti hanno inoltrato domanda d'asilo in Italia il 5 ottobre 2014
(cfr. atti A4/1 e A6/1). Tale circostanza è stata inoltre confermata dai
ricorrenti stessi (cfr. verbale A._______, pag. 5 e verbale B._______,
pag. 5).
Il 22 maggio 2015, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti,
giusta l'art. 18 par. 1 let. b Regolamento Dublino III due richieste di ripresa
in carico (cfr. atti A28/5 e 29/5). Il 5 giugno 2015, queste autorità hanno
espressamente accettato il trasferimento dei ricorrenti verso l'Italia (cfr.
atto A32/1).
Avendo riconosciuto la propria competenza nella trattazione delle
domande di asilo in questione e non avendo i ricorrenti contestato né di
aver depositato una domanda di asilo in Italia, né che questo Stato sia
competente per trattare la loro domanda (cfr. verbale A._______, pag. 5 e
verbale B._______, pag. 5), l'Italia è, in casu, competente. Si rammenti
dipoi che uno Stato membro al quale è stata presentata una nuova
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domanda d'asilo non può più rimettere in discussione, riferendosi ai criteri
definiti al capo III del Regolamento Dublino III, la responsabilità di uno
Stato membro sollecitato anteriormente che ha accettato una richiesta di
ripresa in carico (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2).
Di conseguenza la competenza dell'Italia è data.
6.
Quo alla procedura d'asilo e di accoglienza dei richiedenti in Italia, il
Tribunale ha più volte ribadito che non vi sono fondati motivi di ritenere che
sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2
secondo comma Regolamento Dublino III). L'Italia è legata alla CartaUE e
firmataria della CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv.
tortura, RS 0.105), della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del
28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo
aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le
disposizioni. La CorteEDU nella sentenza Tarakhel contro Svizzera del
4 novembre 2014, 29217/12 § 114 ha peraltro espressamente indicato che
la situazione attuale dell'Italia non è comparabile alla situazione della
Grecia constatata nella sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia del
21 gennaio 2011, 30696/09.
Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in
particolare il diritto alla trattazione della loro domanda secondo una
procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto
internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr.
direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di protezione internazionale [rifusione] [GU L 180/60 del
29.6.2013, di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [rifusione]
[GU L 180/96, di seguito: direttiva accoglienza]). Tali direttive abrogano e
sostituiscono le vecchie direttive 2005/85/CE (art. 53 direttiva procedura) e
2003/9/CE (art. 32 direttiva accoglienza) con effetto dal 21 luglio 2015; le
stesse possono essere invocate a partire da tale data dai singoli dinanzi ai
giudici nazionali nei confronti dello Stato, ove quest'ultimo non abbia
recepito nei termini tale direttiva nel diritto interno o non l'abbia recepita
correttamente (cfr. sentenza della CGUE del 24 novembre 2011 C-468/10
e C-469/10, ASNEF e FECEMD/Administración del Estado punto 51).
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Pagina 7
Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3
par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso
di specie.
7.
7.1. I ricorrenti contestano esclusivamente la questione delle garanzie, a
loro dire, insufficienti ottenute dalla SEM in vista del loro trasferimento
verso l'Italia giacché appartenenti ad un gruppo vulnerabile. Con tale
argomento i ricorrenti si riferiscono implicitamente alla clausola di sovranità
di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausole discrezionali)
rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311),
disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di
sovranità. Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo
giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora
giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il
trattamento della domanda (cfr. sentenza del TAF E-641/2014 del
13 marzo 2015 [prevista per la pubblicazione]).
7.2. Sulla questione delle garanzie in vista del trasferimento di persone
vulnerabili in Italia questo Tribunale si è pronunciato in una recente
sentenza di principio, segnatamente sentenza del TAF E-6629/2014 del 12
marzo 2015 (prevista per la pubblicazione), riprendendo quanto stabilito
nella sentenza Tarakhel § 122, secondo cui la Svizzera non può procedere
al trasferimento di famiglie qualora non ottenga garanzie individuali
dall'Italia circa la presa in carico adeguata conforme all'età dei fanciulli ed
alla preservazione dell'unità della famiglia. In assenza di tali garanzie
individuali da parte dell'Italia vi sarebbe un rischio di violazione dell'art. 3
CEDU. Come ritenuto nella citata sentenza del Tribunale, le garanzie
individuali richieste dalla CorteEDU all'Italia circa l'alloggio di minori
conformemente ai diritti del fanciullo ed al rispetto dell'unità della famiglia
non è una questione inerente alle modalità di trasferimento bensì
costituisce un presupposto materiale di ammissibilità dello stesso, in
conformità al diritto internazionale. In quanto tale deve poter essere
sottoposta al controllo del Tribunale. L'autorità preposta al trasferimento
deve essere in possesso di garanzie individuali e concrete, che facciano
riferimento al nome ed all'età degli interessati; assumendosi il compito di
assicurarsi, presso le autorità italiane, che al loro arrivo in Italia i richiedenti
saranno accolti in strutture e condizioni adatte all'età dei bambini e nel
rispetto del principio dell'unità della famiglia. Garanzie astratte e generali
preliminari alla decisione della SEM, come pure garanzie specifiche ed
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individuali al momento del trasferimento, non sono né sufficienti, né ritenute
conformi alla giurisprudenza sopracitata.
7.3. Nella decisione impugnata la SEM ha indicato che nell'accogliere la
richiesta di riammissione dei richiedenti l'Italia avrebbe menzionato il nome
e l'età di ogni membro del nucleo famigliare. Da questa comunicazione
emergerebbe che le autorità italiane hanno formalmente riconosciuto gli
interessati come "nucleo famigliare". In data 2 febbraio 2015, l'Italia
avrebbe trasmesso agli Stati membri una prima presa di posizione con la
quale confermerebbe che ogni nucleo famigliare con figli minorenni
trasferito in Italia sarà alloggiato in modo congiunto e in una struttura
conforme all'età dei bambini. Dipoi il Prefetto Mario Morcone, capo del
Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione avrebbe, il
15 aprile 2015, indirizzato un messaggio elettronico alla Commissione
europea trasmettendo un elenco di progetti territoriali d'accoglienza,
aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati
(SPRAR), in seno ai quali sarebbero stati riservati dei posti di accoglienza
ai nuclei famigliari con figli minorenni trasferiti in Italia in applicazione del
Regolamento Dublino III. Già sulla scorta di quanto precede la SEM ritiene
che l'Italia adempirebbe alle esigenze poste dalla CorteEDU.
Con circolare dell'8 giugno 2015 l'elenco dei progetti SPRAR sarebbe stato
trasmesso agli Stati membri. Le autorità avrebbero precisato che i progetti
SPRAR sono interventi di "accoglienza integrata" continuativi nel tempo
che, oltre a vitto e alloggio, prevedono misure di informazione,
accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione
di percorsi individuali e famigliari di inserimento socio economico, anche
specifici per minori. Di conseguenza gli interessati, formando un nucleo
famigliare conformemente a detta circolare, una volta ritornati in Italia
sarebbero accolti in un dei progetti SPRAR.
Le autorità italiane avrebbero inoltre richiesto che il trasferimento dei
richiedenti sia eseguito a destinazione di Napoli. Allo stato attuale, nella
regione Campania, sarebbero stati riservati dieci posti d'accoglienza in
seno ai progetti territoriali a Casoria e Santa Marina. L'assegnazione ad
una struttura d'accoglienza concreta rileverebbe della competenza delle
autorità italiane e avverrà al momento del loro arrivo sul territorio italiano.
In conclusione la SEM ritiene aver ottenuto la garanzia individuale e
sufficientemente concreta che al momento del trasferimento degli
interessati in Italia, gli stessi saranno ospitati in una struttura conforme
all'età del figlio e nel rispetto dell'unità famigliare.
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Pagina 9
7.4. Nel loro ricorso gli insorgenti hanno lamentato la mancanza di garanzie
concrete in quanto gli stessi dedurrebbero unicamente dalla decisione
impugnata di dover recarsi a Napoli. Un alloggio identificabile non gli
sarebbe tuttavia garantito. I ricorrenti sono dunque dell'opinione che la
SEM, prima di disporre il loro trasferimento avrebbe dovuto ottenere il
nome del centro d'accoglienza nel quale gli insorgenti saranno alloggiati.
8.
Sulla scorta dei considerandi che precedono, il Tribunale ritiene che la SEM
ha ottenuto dall'Italia garanzie individuali sufficienti da poter escludere un
rischio di violazione dell'art. 3 CEDU.
Innanzitutto il Tribunale constata che i ricorrenti sono stati riconosciuti dalle
autorità italiane come nucleo famigliare (cfr. atto A32/1). Nella
comunicazione di riammissione del 5 giugno 2015 sono state riportate
inoltre le generalità precise degli stessi come pure il grado di parentela e
le loro date di nascita. Infine è indicato che il nucleo famigliare si deve
recare all'aeroporto di Napoli e presentarsi all'Ufficio di Polizia di Frontiera
(cfr. ibidem).
Oltracciò, la circolare dell'8 giugno 2015 del Ministero dell'Interno
(Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale dei
servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, Unità Dublino) intitolata Dublin
Regulation Nr. 604/2013 Guarantees for vulnerable cases; familiy groups
with minors si riferisce espressamente ai centri di accoglienza SPRAR e
ne allega una lista dettagliata. Il Servizio centrale dello SPRAR è stato
istituito dal Ministero dell'Interno ed affidato con convenzione
all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). A sua volta ANCI, per
l'attuazione delle attività, si avvale del supporto della Fondazione Cittalia
(cfr. , consultato il 21 luglio 2015).
La missione del Servizio centrale è quello di ricoprire il suolo di
coordinamento e consulenza verso servizi speciali di accoglienza, attivati
nell'ambito del Sistema di protezione e dedicati alle persone appartenenti
alle cosiddette categorie più vulnerabili, quali minori non accompagnati,
disabili anche temporanei, soggetti che richiedono assistenza domiciliare,
sanitaria, specialistica e prolungata, anziani e vittime di torture e di violenze
(cfr. , consultato
il 21 luglio 2015). Nonostante il nucleo famigliare con minore a carico non
rientri nelle categorie vulnerabili testé elencate, il Tribunale non ha motivo
di credere che tali centri di accoglienza non siano adatti oppure in grado di
accogliere la famiglia nucleare con minore a carico.
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La lista stilata degli alloggi dello SPRAR per famiglie Dublino
conformemente alla sentenza Tarakhel è di per sé già una fondamentale
garanzia da parte dell'Italia di garantire un alloggio consono al nucleo
famigliare con minore a carico. Il Tribunale non ha pertanto indizi concreti
per dubitare che l'Italia, nonostante l'importante flusso migratorio che
caratterizza il Paese, non sia in grado di accogliere la famiglia nucleare
garantendo un alloggio adeguato all'età del fanciullo ed alla preservazione
dell'unità della famiglia.
Pertanto l'allegazione ricorsuale secondo la quale la SEM avrebbe dovuto
ottenere il nome del centro di accoglienza destinato alla famiglia nucleare
qui ricorrente è senza fondamento, dacché nella lista dei posti SPRAR
sono indicati ventinove centri di accoglienza, di cui due nella regione
Campania: pertanto sarà compito delle autorità italiane valutare in quale
centro di accoglienza alloggiare la famiglia nucleare. Per le autorità
svizzere d'asilo è sufficiente escludere un rischio di violazione
dell'art. 3 CEDU: conoscere il nome del centro SPRAR nel quale
alloggeranno i ricorrenti non implica dunque un rischio di violazione
dell'art. 3 CEDU avendo l'Italia, nella presente fattispecie, fornito sufficienti
garanzie di garantire un alloggio adeguato all'età del fanciullo ed alla
preservazione dell'unità della famiglia conformemente alla sentenza
Tarakhel.
In sunto, avendo la SEM verificato che l'Italia ha a) riconosciuto, nella
comunicazione di riammissione, i ricorrenti come famiglia nucleare
indicandone le precise generalità e le date di nascita di ciascuno e b)
riservato degli alloggi in seno al progetto SPRAR consoni alla
preservazione dell'unità della famiglia come pure all'età del fanciullo, il
Tribunale parte dal principio che l'Italia ha fornito sufficienti garanzie
individuali così da poter escludere una violazione dell'art. 3 CEDU.
In conclusione non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.
9.
Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione della clausola di sovranità
da parte della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda di
asilo dei ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a
riprenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e
29 Regolamento Dublino III.
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È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata in materia della domanda
di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha
pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44
LAsi, posto che gli stessi non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in
Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più luogo
di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un
impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e
4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono
indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una
procedura Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10).
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della
SEM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronuncia il
trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata: le conclusioni
ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla
trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno
respinte.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA).
10.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
concessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto.
11.
Con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate il
17 luglio 2015 sono revocate.
12.
12.1. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
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Pagina 12
12.2. Ritenute infine le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di
esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4394/2015
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le misure supercautelari pronunciate il 17 luglio 2015 sono revocate.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
5.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità
cantonale.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: