B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4396/2015
Sen t en z a d e l 1 4 d i c emb r e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Esther Marti, Gérald Bovier,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._____, nato il (…), con la moglie
B._____, nata il (…),
Iran,
entrambi patrocinati dall’avv. Urs Ebnöther,
Advokatur Kanonengasse,
Postfach 4115, 8021 Zürich,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 15 giugno 2015 / N (…).
D-4396/2015
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Fatti:
A.
I ricorrenti, A._____ e B._____, cittadini iraniani con ultimo domicilio a Te-
heran, sono espatriati illegalmente nell’agosto del 2013 presso Orumieh
con due loro figli maggiorenni di nome C._____ e D._____ ed oggetto di
separata procedura. Dopo aver brevemente soggiornato in Turchia, essi si
sono recati in Svizzera, depositandovi una domanda d’asilo il 16 settembre
2013 (cfr. atti A3 e A4).
B.
B.a L’ulteriore figlio dei richiedenti, E._____, anch’egli facente oggetto di
una separata procedura d’asilo, è giunto in Svizzera già nel luglio del 2005
dopo essersi sposato una prima volta a Teheran con una cittadina elvetica.
Nel dicembre del 2006 egli ha poi fatto ritorno in Iran, salvo ritrasferirsi de-
finitivamente in Svizzera nel luglio del 2007. Nel dicembre dello stesso
anno si è separato dalla compagna elvetica. Il suo permesso di soggiorno
è successivamente giunto in scadenza il (…) proprio a causa di tale sepa-
razione (cfr. dossier d’appoggio N […], in particolare atti A1 e A17).
B.b Il (…) E._____ ha depositato una domanda d’asilo presso il CRP di
Kreuzlingen. A sostegno della stessa egli ha addotto provenire da una fa-
miglia riformista critica verso la classe politica iraniana e di essere stato a
sua volta attivo politicamente sin da quanto aveva quattordici anni segna-
tamente distribuendo volantini e svolgendo attività informative. L’interes-
sato ha poi dichiarato che successivamente egli avrebbe iniziato a rendere
pubblico il suo pensiero politico dapprima inoltrando alcuni scritti per posta
elettronica ai conoscenti ed in seguito pubblicando le proprie riflessioni su
dei giornali riformisti e su alcuni blog. Tali attività sarebbero perdurate an-
che durante il suo primo soggiorno in Svizzera nel 2005-2006 laddove l’in-
teressato avrebbe anche gestito direttamente alcune pagine web. A causa
di tali attività, dopo essere rientrato in Iran nel dicembre del 2006 egli
avrebbe avuto i primi problemi con le autorità. A suo dire i servizi di sicu-
rezza lo avrebbero infatti contattato tramite il padre e convocato per alcuni
chiarimenti. Recatosi presso gli uffici dell’autorità preposta il (…), egli
avrebbe appreso che i servizi di sicurezza sarebbero stati al corrente di
tutte le attività da lui svolte. I funzionari lo avrebbero interrogato approfon-
ditamente in merito ad eventuali contatti con gruppi di oppositori all’estero.
Egli sarebbe stato rilasciato con preghiera di volersi ripresentare due giorni
dopo munito di passaporto. Presentatosi in tale seconda occasione,
E._____ sarebbe stato condotto bendato in un altro edificio. Giunto in loco,
il soggetto si sarebbe reso conto di trovarsi presso la sede del Ministero
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delle Informazioni e della Sicurezza Nazionale (Vezarat-e Ettela’at Jom-
huri-ye Eslami-ye Iran, VAJA). Le domande postegli dai funzionari sareb-
bero state dello stesso tenore. Nella stessa occasione gli sarebbe anche
stato ritirato il passaporto. Dopo essere stato rilasciato E._____ sarebbe
riuscito a tornare in Svizzera grazie all’aiuto di un collaboratore della VAJA
che gli avrebbe permesso di riottenere il suo documento d’identitià. Egli ha
poi dichiarato che dopo il suo espatrio e meglio il (…), il VAJA avrebbe
perquisito la casa di famiglia a Teheran, sequestrando alcuni suoi scritti. In
tale occasione le forze di sicurezza avrebbero anche fermato il padre per
chiedergli informazioni. Per tale ragione E._____ avrebbe interrotto ogni
contatto telefonico con la famiglia. Sempre secondo quanto addotto da
E._____ in tale occasione, dei membri del VAJA si sarebbero ripresentati
nuovamente a una decina di giorni di distanza, prelevando il padre per un
ulteriore interrogatorio. Ciò sarebbe avvenuto anche in due altre occasioni
(cfr. dossier d’appoggio N […], in particolare atti A1 e A17).
B.c Prima che l’autorità di prima istanza decidesse al riguardo, E._____,
con scritto del (…), ha ritirato la sua domanda d’asilo, e ciò dopo aver nuo-
vamente contratto matrimonio con un’altra cittadina svizzera il (…). Visto il
conseguente stralcio della procedura d’asilo, gli esposti raccolti nelle audi-
zioni riguardano i soli avvenimenti precedenti al (…) (data dell’ultima audi-
zione svolta; cfr. dossier d’appoggio N […], atto A17). Dalle tavole proces-
suali si può quantomeno evincere che il (…), l’attuale moglie di E._____ si
è rivolta all’ambasciata svizzera di Teheran con uno scritto trasmesso per
posta elettronica. Secondo quanto riportato in tale documento E._____
avrebbe fatto rientro in Iran il (…) e, una volta giunto in loco, gli sarebbe
stato ritirato il passaporto iraniano. In un ulteriore scritto indirizzato alla
SEM dallo stesso E._____ e volto al rilascio di un documento di viaggio si
può inoltre leggere che quest’ultimo, a seguito del suo ritorno in Iran il (…),
sarebbe stato incarcerato il (…) e rilasciato il (…) dopo deposito a titolo
cauzionale dell’atto di proprietà della casa famigliare da parte del padre
(cfr. dossier d’appoggio N […]: scambio email del […] e istanza del […]).
C.
C.a Dal canto suo, A._____, padre di E._____, ha dichiarato, in sostanza
e per quanto qui di rilievo, di essere stato attivo politicamente sin dalla ri-
voluzione islamica iraniana. A tal riguardo egli ha addotto che nei primi anni
80 le autorità gli avrebbero inizialmente impedito di frequentare l’università
per poi riammetterlo a patto che evitasse di svolgere attività politiche. Egli
sarebbe inoltre stato spesso nel visore delle autorità che talvolta sarebbero
venute a cercarlo. Sempre a causa di questo suo profilo l’interessato sa-
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rebbe stato sfavorito nella sua carriera in seno all’agenzia statale delle te-
lecomunicazioni. Parimenti, sia lui che i suoi famigliari sarebbero stati
messi sotto pressione dalle autorità. In particolare il figlio C._____ avrebbe
incontrato alcune problematiche nel corso del servizio militare e la figlia
D._____ sarebbe stata esclusa dagli studi. Dopo aver presentato questi
presupposti, il richiedente ha proseguito il suo esposto riallacciandosi ai
fatti riguardanti il figlio E._____. A tal riguardo egli ha anzitutto addotto che
tra il 2006 ed il 2007, dopo che E._____ aveva fatto una prima volta ritorno
in patria per disciplinare il suo divorzio, i servizi di sicurezza si sarebbero
presentati presso il suo domicilio al fine di sequestrare della documenta-
zione che lo riguardava. Nella stessa occasione E._____ sarebbe stato a
sua volta trattenuto dalle autorità, le quali gli avrebbero anche ritirato il pas-
saporto. Nel 2008, quando il figlio aveva già lasciato il paese, il VAJA
avrebbe arrestato il richiedente in due occasioni chiedendogli informazioni
su quest’ultimo ed esortandolo a comunicargli la necessità di un suo rientro
in patria per chiarire la situazione. In seguito il contesto si sarebbe appa-
rentemente normalizzato. Sennonché, nel (…) del 2013, in coincidenza
con un’ulteriore rientro in patria di E._____ susseguente ad un ricovero in
ospedale del richiedente, la situazione sarebbe definitivamente precipitata.
In tale occasione, E._____, una volta giunto all’aeroporto sarebbe stato
fermato dalla polizia la quale gli avrebbe comunicato l’esistenza di un di-
vieto di lasciare il paese che lo riguardava. Il richiedente avrebbe quindi
sottoscritto un impegno per permettere il rilascio del figlio. Per evitare che
lo rintracciassero, i famigliari avrebbero quindi deciso di non far rientrare
E._____ al domicilio ma di condurlo presso un amico di famiglia. Non es-
sendo successo nulla nei 10 giorni seguenti quest’ultimo sarebbe infine
ritornato presso l’abitazione di famiglia. Due giorni dopo, membri in civile
del VAJA si sarebbero presentati per prelevarlo. Dopo alcune ricerche, il
richiedente avrebbe appreso che E._____ era detenuto presso la prigione
di Evin e si sarebbe attivato per ottenerne la scarcerazione. La settimana
seguente l’autorità giudiziaria avrebbe pertanto proposto il deposito di una
cauzione per il suo rilascio. Al fine di ottenere la liberazione del figlio,
A._____ avrebbe consegnato l’atto di proprietà dell’abitazione famigliare a
titolo di garanzia. Susseguentemente al suo rilascio e dopo essersi consul-
tato con la rappresentanza svizzera – in quanto il passaporto del figlio sa-
rebbe stato sequestrato dalle autorità iraniane – l’interessato avrebbe or-
ganizzato la fuga di E._____ prendendo contatto con un passatore di
stanza a Orumieh. Successivamente a tale ulteriore espatrio e più precisa-
mente il 25 marzo del 2013 il figlio sarebbe stato convocato dal Tribunale.
Vista la sua assenza e la conseguente impossibilità ad ottemperare all’or-
dine di comparizione, le autorità avrebbero prelevato A._____ in sua vece
conducendolo a sua volta presso il penitenziario di Evin. In occasione
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dell’interrogatorio il richiedente sarebbe stato percosso, umiliato e minac-
ciato. Gli sarebbe in particolare stato detto che nel caso in cui non avesse
consegnato il figlio la loro casa sarebbe stata confiscata. Dopo essere stato
liberato l’interessato avrebbe subito un ulteriore arresto nel (…) del 2013.
Le minacce proferite in tale sede sarebbero state ancor più gravi. Dopo tre
giorni di interrogatori, il richiedente sarebbe nuovamente stato rilasciato.
Susseguentemente a tale secondo episodio, egli avrebbe quindi preso la
decisione di non tornare più a casa, concentrandosi sulla pianificazione
dell’espatrio con la moglie ed i restanti figli (cfr. atto A17).
C.b Chiamata a sua volta ad esprimersi nell’ambito dell’audizione ex
art. 29 LAsi, B._____ ha sostanzialmente confermato la versione fornita
dal marito in particolare a proposito di quanto accaduto a seguito del rientro
in patria del figlio E._____ che ella ha collocato nel (…) del 2013 ma altresì
in prossimità delle (…). La ricorrente ha inoltre precisato non aver avuto
direttamente problemi in patria. Le pressioni e le traversie riguardanti i
membri della sua famiglia la avrebbero tuttavia toccata indirettamente (cfr.
atto A18).
D.
D.a Con decisione del 15 giugno 2015 (cfr. avviso di ricevimento: data di
notifica 16 giugno 2015) la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito:
SEM) ha respinto la domanda d’asilo degli interessati, pronunciando con-
testualmente il loro allontanamento dalla Svizzera ed ordinandone l’esecu-
zione siccome lecita, esigibile e possibile. La SEM, con separata decisione
ha parimenti respinto le domande d’asilo ed ha ordinato l’esecuzione
dell’allontanamento dei due restanti figli degli interessati D._____ e
C._____.
D.b L’autorità di prime cure ha anzitutto concluso all’inverosimiglianza della
circostanza secondo la quale il figlio dei ricorrenti, E._____, sarebbe stato
ricercato dalle autorità iraniane per via delle sue attività di blogger. A mente
della SEM, se ciò corrispondesse al vero, non sarebbe comprensibile che
quest’ultimo abbia preso il rischio di far ritorno legalmente in Iran nel 2013.
Sempre a tal riguardo, l’autorità di prima istanza constata poi che A._____
avrebbe dichiarato essere stato dimesso dall’ospedale qualche giorno
prima dell’arrivo di suo figlio E._____, per il che, mal si comprenderebbe
come mai l’interessato non abbia desistito dal fare ritorno in Iran. Infine, la
SEM aggiunge che se il figlio dei ricorrenti fosse veramente stato ricercato
dalle autorità iraniane per le sue attività politiche, esse non lo avrebbero
mai rilasciato su cauzione con il rischio che lasciasse illegalmente il paese,
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come già successo nel 2007. Su tali presupposti, la SEM conclude all’in-
verosimiglianza anche per quanto riguarda gli arresti di A._____ avvenuti
nel 2008. Infatti, se comparato a quello dei 2013, mal si comprenderebbe
l’atteggiamento poco ostile delle autorità in quelle occasioni, soprattutto dal
momento che queste ultime erano al corrente delle attività del figlio ed
erano a quel tempo già entrate in possesso di materiale compromettente.
In tal senso, la circostanza secondo la quale le autorità aspettavano un
imminente ritorno di E._____ in Iran per poterlo perseguire non sarebbe
condivisibile. Di più, anche a supporre la veridicità delle allegazioni circa
gli arresti del 2008, si vedrebbe rafforzata la tesi di illogicità sostenuta pre-
cedentemente circa il ritorno in patria di E._____ nel (…) del 2013. Per
queste ragioni, sarebbe lecito dubitare sin dal principio del fatto che il ricor-
rente abbia subito delle misure persecutorie per via delle attività del figlio.
Del resto, anche le dichiarazioni, circa gli arresti del 2013 non sarebbero
convincenti. Infatti, mal si capirebbe il motivo per cui l’interessato non sia
espatriato già dopo il primo arresto. A riguardo, A._____ avrebbe affermato
meramente che solo durante il secondo arresto egli si sarebbe reso conto
della gravità delle minacce contro la sua famiglia, allorché le presunte ri-
torsioni patite dagli altri due suoi figli, e meglio l’esclusione di D._____
dall’università e i problemi di C._____ al militare, avevano già avuto luogo.
Avrebbe inoltre aggiunto che non sarebbe stato facile organizzare nel
breve termine una fuga dal paese. A mente della SEM, anche questo argo-
mento non sarebbe valido, dal momento che dopo iI secondo arresto all’in-
teressato sarebbero serviti meno di due giorni per preparare l’espatrio in-
sieme alla sua famiglia. Da ultimo, secondo l’autorità di prime cure sarebbe
stato lecito attendersi la produzione da parte degli interessati di documenti
a sostegno delle loro allegazioni.
D.c Per il resto, le restanti problematiche di cui si è avvalso A._____ ed in
particolare l’interruzione forzata degli studi universitari, la mancanza di
stima da parte dei superiori sul posto di lavoro e le percosse ricevute
nell’ambito di una manifestazione non sarebbero rilevanti in materia d’asilo.
E.
E.a In data 16 luglio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’en-
trata: 17 giugno 2015) gli interessati sono insorti contro detta decisione con
ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il TAF) chie-
dendone l’annullamento e la ritrasmissione degli atti all’autorità inferiore
per un nuovo accertamento dei fatti e l’emanazione di una nuova decisione.
In primo subordine hanno postulato il riconoscimento della qualità di rifu-
giato e la concessione dell’asilo ed in secondo subordine la concessione
dell’ammissione provvisoria. Hanno inoltre richiesto il coordinamento della
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presente procedura con quella riguardante i figli maggiorenni oggetto di
separata decisione ed il richiamo dell’incarto riguardante il figlio E._____
con contestuale facoltà di esprimersi al riguardo. Da ultimo essi hanno pre-
sentato un’istanza volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio con protestate spese e ripetibili.
E.b Gli insorgenti, dopo aver precisato i fatti oggetto della presente proce-
dura e quanto riconducibile al vissuto di E._____, hanno motivato il proprio
gravame prendendo anzitutto posizione in merito alle argomentazioni della
SEM. Essi hanno in limine constatato come le stesse avrebbero principal-
mente fatto riferimento al vissuto di del figlio. Alla luce di ciò, i ricorrenti si
sono chiesti il motivo per il quale quest’ultimo non sia stato coinvolto nella
procedura di prima istanza. Considerate le circostanze, sarebbe stato irra-
gionevole attendersi che i famigliari fossero a conoscenza di tutti i motivi
della condotta di E._____. Le versioni dei ricorrenti e gli atti relativi alla sua
procedura d’asilo dimostrerebbero del resto chiaramente in quale dimen-
sione quest’ultimo fosse politicamente attivo. Su tali presupposti si giustifi-
cherebbe un’ulteriore audizione di E._____ fermo considerato che quest’ul-
timo non sarebbe mai stato sentito in merito ai fatti avvenuti nel 2013. D’al-
tra parte, il ricorrente avrebbe dichiarato che la ragione della visita del figlio
era da ricondurre al fatto che quest’ultimo avrebbe pensato che egli si tro-
vasse in fin di vita. Partendo da tali presupposti sarebbe dunque compren-
sibile ch’egli abbia messo in secondo piano la propria incolumità al fine di
giungere al capezzale del padre. Oltracciò, dal momento che E._____
avrebbe ottenuto senza particolari problemi un documento di viaggio
dall’ambasciata iraniana di Berna, egli si sarebbe convinto, a torto, di non
essere più ricercato in patria. Secondo i ricorrenti andrebbe quindi chiarito
direttamente con quest’ultimo quali altre precauzioni egli abbia adottato
prima del rimpatrio. Non di meno, il fatto che E._____ abbia intrapreso il
proprio viaggio nonostante il padre fosse già stato dimesso dall’ospedale
sarebbe da ricondurre alla circostanza secondo la quale egli avrebbe in-
teso che tali informazioni gli sarebbero state fornite allo scopo di non allar-
marlo e per evitare che questi compisse azioni irrazionali. Per il resto, oc-
correrebbe considerare che diversamente da quanto avvenuto nel 2007, il
rilascio di E._____ nel 2013 sarebbe stato possibile solo grazie alla cau-
zione depositata dal ricorrente ed all’intervento di una persona influente.
Agli occhi delle autorità iraniane una tale garanzia sarebbe stata percepita
come sufficientemente estesa per impedire l’espatrio del soggetto. Ad ogni
buon conto, la reazione alla successiva fuga sarebbe stata cruenta. Il ricor-
rente sarebbe infatti stato arrestato in ben due occasioni e nella seconda
anche maltrattato e minacciato. Gli argomenti della SEM al riguardo risul-
terebbero poco chiari ed inadeguati. Dalle dichiarazioni del ricorrente si
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evincerebbe infatti che lui stesso sarebbe stato convocato per poi venir
minacciato e reso edotto circa la gravità della situazione. Andrebbe inoltre
tenuto conto del fatto che in Iran la pressione esercitata sui famigliari di
persone ricercate sarebbe nota. Inoltre, la circostanza secondo la quale i
ricorrenti avrebbero atteso il secondo arresto di A._____ per espatriare per
via delle difficoltà ad organizzare il viaggio nel breve termine non corrispon-
derebbe a quanto da loro dichiarato. Il ricorrente avrebbe infatti enunciato
chiaramente i motivi di tale attesa riconducendoli al fatto che a quel tempo
la proporzione del rischio incorso non gli sarebbe stata ancora chiara. Ol-
tracciò, egli avrebbe addotto di aver trovato difficile dover imporre alla sua
famiglia la necessità di lasciare il paese. Lo stesso andrebbe ritenuto anche
per B._____, ferma considerata la sua attività commerciale. Il ricorrente
risulterebbe inoltre aver chiarito anche la ragione per la quale egli non sa-
rebbe stato in misura di documentare le proprie allegazioni. I documenti in
questione si troverebbero infatti presso la loro abitazione a Teheran e non
sarebbe chiaro se la stessa sia finalmente stata confiscata o meno. Non si
potrebbe inoltre chiedere ai parenti di recarsi in loco dal momento che ciò
equivarrebbe ad esporli a loro volta al rischio di ritorsioni.
E.c Nel loro memoriale ricorsuale gli insorgenti si sono successivamente
determinati in merito all’irrilevanza constatata dalla SEM circa le traversie
riconducibili alla già antecedente attitudine critica del ricorrente nei con-
fronti delle autorità. A loro dire occorrerebbe rilevare che A._____ avrebbe
indicato quale causa preminente del suo espatrio proprio la situazione ve-
nutasi a creare susseguentemente al ritorno del figlio nel 2013 e che ad
ogni modo al momento del suo arresto l’insorgente (e la sua famiglia) sa-
rebbe a sua volta stato accusato di costituire un pericolo per la pubblica
sicurezza. Per questi motivi l’assunto dell’autorità intimata al riguardo non
sarebbe condivisibile.
E.d In diritto i ricorrenti hanno censurato l’accertamento incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 106 LAsi ed hanno proposto la
conseguente cassazione della decisione impugnata. Siffatta mancanza si
configurerebbe infatti allorquando l’autorità non chiarisca o chiarisca solo
parzialmente la fattispecie alla base del caso. Ora, nonostante i ricorrenti
avrebbero in più occasioni fatto presente che i loro motivi sarebbero stati
da ricondurre alle attività del figlio E._____, tale occorrenza non sarebbe
stata sufficientemente considerata dalla SEM. L’autorità di prima istanza,
omettendo di sentire quest’ultimo nonostante la centralità del suo vissuto,
avrebbe pertanto tralasciato elementi fondamentali nella trattazione della
fattispecie. Agendo di sorta la SEM avrebbe violato il principio inquisitorio
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negando nel contempo ai ricorrenti il loro diritto ad essere sentiti al ri-
guardo. Relativamente invece alla verosimiglianza dei motivi d’asilo alle-
gati, la SEM non avrebbe dato il giusto peso alle esigenze ridotte in ambito
probatorio prescritte in materia d’asilo. Le motivazioni circa l’inverosimi-
glianza dei motivi d’asilo dei ricorrenti si baserebbero infatti su un applica-
zione troppo restrittiva dell’art. 7 LAsi. La SEM avrebbe del resto violato lo
stesso art. 3 LAsi in quanto i ricorrenti avrebbero reso verosimile che la loro
vita, la loro integrità e la loro libertà sarebbe messa in pericolo in caso di
rimpatrio a causa delle attività politiche del figlio. In particolare si configu-
rerebbe in specie la sussistenza di una persecuzione riflessa.
F.
Il TAF, con decisione incidentale del 14 gennaio 2016, ha accolto le do-
mande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentate dai ricor-
renti, esentandoli dal versamento dell’anticipo spese e nominando l’avv.
Urs Ebnoter quale loro patrocinatore d’ufficio.
G.
Con scritto del 1° marzo 2016, gli insorgenti hanno trasmesso al TAF due
documenti in lingua straniera.
H.
Per mezzo di ulteriore comunicazione facente data al 20 maggio 2016, i
ricorrenti hanno inviato al TAF le traduzioni in lingua tedesca di suddetti
documenti. Secondo il tenore delle stesse, dalla documentazione prodotta
si evincerebbe che i ricorrenti ed i figli, segnatamente C._____, D._____ e
E._____, dopo essere stati convocati infruttuosamente, sarebbero stati
condannati da un tribunale iraniano per reati politici di varia natura a pene
detentive comprese tra i 2 ed i 12 anni di reclusione.
I.
Chiamata ad esprimersi in merito al gravame ed ai mezzi di prova sum-
menzionati, la SEM ha richiesto al TAF una proroga di un mese al fine di
compiere un ulteriore atto istruttorio. L’autorità di prima istanza ha quindi
richiesto all’ambasciata svizzera di Teheran delucidazioni in merito all’au-
tenticità dei documenti giudiziari prodotti dai ricorrenti e circa la modalità di
consegna degli stessi nonché qualsiasi altra precisazione al riguardo.
J.
Lo studio legale incaricato di svolgere i necessari chiarimenti dall’amba-
sciata svizzera, ha trasmesso a quest’ultima il proprio rapporto il 30 set-
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tembre 2016. L’ambasciata lo ha quindi reindirizzato alla SEM. In tale re-
ferto viene anzitutto confermata l’identità dei ricorrenti e dei loro figli, così
come il precedente impiego di A._____ in seno all’agenzia delle telecomu-
nicazioni. Sennonché, l’esposto giunge alla conclusione che i mezzi di
prova prodotti dai ricorrenti sarebbero incontestabilmente falsi. Secondo le
informazioni in possesso del referente dell’ambasciata svizzera, le convo-
cazioni sarebbero infatti generalmente individualizzate e non collettive
come nel caso di specie. La fraseologia del documento analizzato designe-
rebbe inoltre a tratti il tribunale ed a tratti la pubblica accusa risultando a tal
punto confusa da non permettere di comprendere quale sia l’autorità inti-
mante. Del resto la sezione del Ministero pubblico indicata sarebbe errata
ratione loci, visto che, considerato il domicilio degli interessati, la tratta-
zione del caso avrebbe dovuto competere al 14° distretto e non al 3°. La
formula “sottodivisione” sarebbe inoltre inesistente ed il testo stesso della
convocazione risulterebbe bizzarro ed in contrasto con il frasario di rito. Il
timbro sarebbe inoltre manifestamente falso, essendo privo dell’epiteto
“islamica” (in riferimento alla repubblica) e non sarebbe ad ogni modo ri-
conducibile all’autorità convocante. Per di più, l’intervallo di un solo giorno
entro la data di emanazione della convocazione e quella della sua conse-
gna risulterebbe del tutto irrealistico. Nello stesso tempo la data della noti-
fica, a suo dire fondamentale per il computo dei termini, non figurerebbe
nemmeno nel documento. Inoltre, il mezzo di prova conterebbe alcune in-
dicazioni temporali contraddittorie e degli ulteriori elementi incompatibili
con l’aspetto di una convocazione effettuata in conformità ai prescritti in
vigore. Quanto alla sentenza, il referente fa anzitutto notare che capi d’im-
putazione richiamati si esaurirebbero in un coacervo di elementi eterogenei
ed incongruenti. Le indicazioni riferite all’autorità chiamata a pronunciarsi
sulla questione sarebbero contraddittorie. L’atto giudiziale conterrebbe
inoltre diversi errori d’ortografia. Il diritto iraniano non prevedrebbe peraltro
alcuna responsabilità penale per le azioni dei famigliari (Sippehaft), per il
che, mal si capirebbe a quale titolo tutti i membri della famiglia siano stati
condannati per le azioni di E._____. Vi sarebbero inoltre altre importanti
difformità. Da ultimo, anche la modalità di notifica invocata dai ricorrenti
non sarebbe conforme alle norme procedurali applicabili.
K.
Con risposta del 26 ottobre 2016, l’autorità inferiore ha anzitutto rinviato
alla decisione impugnata confermandone il tenore. Sulla scorta della sum-
menzionata relazione di cui ha riportato i passaggi più salienti, la SEM ha
parimenti concluso che i mezzi di prova presentati dai ricorrenti sarebbero
dei falsi. La presa di posizione dell’autorità di prima istanza è poi stata tra-
smessa agli insorgenti con facoltà di esprimersi al riguardo.
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L.
A seguito di suddetta presa di posizione, i ricorrenti hanno richiesto al TAF,
con istanza di esame degli atti e di proroga del termine, di poter prendere
visione della relazione fatta allestire dalla rappresentanza elvetica. Il 12
dicembre 2016 il TAF ha invitato l’autorità di prime cure a trattare senza
indugio la domanda d’esame degli atti presentata dai ricorrenti. Il 20 dicem-
bre 2016 la SEM ha quindi trasmesso al TAF una copia anonimizzata della
domanda d’ambasciata e della relativa relazione dei referenti chiamati ad
esprimersi. La stessa è stata inoltrata ai ricorrenti così come predisposta
dalla SEM con facoltà di prendere posizione in merito.
M.
Con scritto del 17 gennaio 2017, i ricorrenti hanno rilevato che le risultanze
di suddetta relazione sarebbero ampiamente da relativizzare sia per que-
stioni formali che di merito. Essi hanno anzitutto constatato come l’anoni-
mizzazione effettuata dalla SEM non lasci trasparire informazioni circa la
persona chiamata ad esprimersi al riguardo ed in particolare non permet-
terebbe di comprendere se quest’ultima abbia agito indipendentemente e
senza condizionamenti nei loro confronti. A loro dire la persona in que-
stione è infatti stata in misura di accedere a documentazione ufficiale, il che
lascerebbe intendere ad una possibile connivenza con le autorità iraniane.
L’obbiettività e la neutralità del referente sarebbe inoltre messa in dubbio
anche dal posizionamento radicale di quest’ultimo relativamente alla “Sip-
penhaft”. Nella giurisprudenza del TAF sarebbe del resto già stato ampia-
mente riconosciuto il rischio di ritorsioni per i famigliari di attivisti politici
iraniani. Non parrebbe inoltre che il referente abbia messo a disposizione
materiale comparativo. Il fatto stesso che quest’ultimo abbia argomentato
le proprie conclusioni in modo acritico sulla base degli standard procedurali
iraniani lascerebbe presagire inoltre una certa vicinanza al regime. Anche
a tal riguardo il TAF nella DTAF 2009/28 avrebbe determinato infatti che la
qualità del sistema giudiziario iraniano così come delle decisioni emanate
sarebbe miserabile e non adempirebbe agli standard internazionali e nem-
meno a quanto previsto dalla stessa legislazione iraniana. Per tutti questi
motivi, i ricorrenti hanno asserito aver preso contatto con il Deutsche
Orient-Institut al fine di sottoporgli i mezzi di prova litigiosi. Per questo mo-
tivo hanno chiesto una proroga di almeno un mese.
N.
Con ordinanza del 1° marzo 2017 il TAF ha richiesto al ricorrenti di voler
comunicare per iscritto le modalità di trasmissione dell’annunciata contro-
perizia. Il 16 marzo 2017 i ricorrenti, sulla scorta di uno scambio di email
con il Deutsche Orient-Institut, hanno informato il TAF circa le difficoltà a
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Pagina 12
trovare una persona con le necessarie conoscenze, lasciando quindi
aperta la questione.
O.
In data 24 marzo 2017, il TAF, dopo aver trasmesso la comunicazione dei
ricorrenti alla SEM per conoscenza, ha concluso lo scambio di scritti.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta ec-
cezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell’art. 31
LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all’art. 33 LTAF. L’UFM rientra tra dette autorità
(art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al TAF possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione
del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridica-
mente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il TAF non è vincolato né dai motivi
addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della deci-
sione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1
consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio
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del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti spon-
taneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto
solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr.
DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 con-
sid. 3.3).
3.
3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
3.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (ele-
mento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5).
3.3 Vi è luogo di riconoscere l’esistenza di una persecuzione riflessa
quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rap-
presaglie, siano esse finalizzate all’ottenimento di informazioni, espletate
in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l’obbiettivo di imporre una
cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira. In tale ambito
si necessita di apprezzare l’intensità del rischio di esposizione a persecu-
zioni in funzione delle circostanze del caso in esame. Vi è altresì luogo di
prendere in considerazione la situazione nel paese d’origine sotto l’aspetto
dei diritti umani, dei modelli di persecuzione “usualmente” applicati così
come del comportamento generale degli organi statali nei confronti di de-
terminate persone o gruppi di persone la cui situazione è comparabile a
quella del richiedente (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del TAF
D-4120/2014 del 31 maggio 2016 consid. 5.3.1).
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3.4 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
3.5 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e
giurisprudenza ivi citata).
4.
4.1 Come si evince dalle tavole processuali, nel caso in disamina i ricorrenti
sono espatriati a causa delle presunte rappresaglie facenti seguito alle at-
tività politiche del figlio, E._____. Quest’ultimo, come detto, ha fatto l’og-
getto di una separata procedura d’asilo poi stralciata dai ruoli dall’allora
Ufficio federale della migrazione su sua espressa richiesta.
4.2 A proposito di E._____ è avantutto opportuno fare osservare come la
richiesta di protezione da questi depositata sia intervenuta susseguente-
mente la scadenza di un precedente permesso di dimora da lui ottenuto in
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virtù della legislazione sugli stranieri (cfr. ricorso, pag. 5). Peraltro, anche
circa il successivo ritiro della domanda d’asilo, si può constatare come la
stessa sia avvenuta a seguito del matrimonio di E._____ con una seconda
cittadina elvetica (cfr. ricorso, pag. 6). Dipoi, per quanto concerne il suo
primo rientro in patria, occorre anzitutto rilevare che secondo quanto di-
chiarato dagli interessati, E._____ avrebbe svolto attività politiche di vario
genere già precedentemente al suo provvisorio rientro a Teheran nel 2006
(cfr. ricorso, pag. 4-5). Ora, in tale occasione egli avrebbe quantomeno de-
ciso di tornare una prima volta nel proprio paese d’origine nonostante non
fosse tenuto a farlo, con il rischio di esporsi ad atti pregiudizievoli altrimenti
evitabili (cfr. ricorso, pag. 4-5). Per di più, malgrado i ricorrenti avessero
addotto che proprio durante il suo rimpatrio del 2006/2007, il figlio sarebbe
già stato oggetto di svariate misure da parte delle autorità iraniane (cfr. atto
A17, pag. 4 e 14), dal gravame è parimenti deducibile che E._____ in
quell’occasione sarebbe espatriato munito di passaporto senza incontrare
problemi particolari (cfr. ricorso, pag. 5). Non di meno, successivamente
alla sua partenza dal paese nel 2007, le forze di sicurezza avrebbero arre-
stato lo stesso A._____ in ben due occasioni onde ottenere informazioni
sul figlio, rendendolo edotto circa il fatto che quest’ultimo avesse attirato le
loro attenzioni (cfr. ricorso, pag. 5). Ebbene, nonostante tutto ciò E._____
avrebbe preso la decisione di rientrare una seconda volta in Iran nel (…)
del 2013 (cfr. ricorso, pag. 5 e atto A17, pag. 7 e segg.). Ora, già solo per
questi motivi, il TAF ha ragioni per dubitare del fatto che E._____ fosse
realmente alla ricerca di protezione in Svizzera poiché ricercato dalle au-
torità iraniane in ragione delle sue attività politiche.
4.3 Tale dubbio è del resto rafforzato anche dalle evanescenti dichiarazioni
rilasciate dai ricorrenti in corso di procedura e dagli stessi argomenti ricor-
suali. Invero, per quanto concerne le ragioni all’origine del ritorno di
E._____ in Iran nel 2013, A._____ ha addotto che i motivi sarebbero da
ricercare nel fatto ch’egli, il padre, si sarebbe trovato in coma all’ospedale
(cfr. atto A17, pag. 7) di modo che quest’ultimo avrebbe creduto che fosse
in pericolo di vita (cfr. atto A17, pag. 14). Sennonché, l’insorgente ha anche
asserito che il rientro di E._____ avrebbe avuto luogo il 5 (…) 2013, ossia
successivamente alla sua degenza in ospedale, ch’egli ha dichiarato es-
sere durata una settimana (cfr. atto A17, pag. 12). A conferma di ciò, l’inte-
ressato ha parimenti allegato essersi recato lui stesso in aeroporto ad ac-
cogliere il figlio al suo arrivo (cfr. atto A17, pag. 7). Su tali presupposti, può
essere facilmente dedotto che la situazione di salute dell’insorgente, quan-
danche realmente critica, fosse sensibilmente migliorata già prima che
E._____ intraprendesse il suo viaggio. Del resto, l’argomentazione ricor-
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Pagina 16
suale secondo la quale E._____ avrebbe ritenuto non veritiere le informa-
zioni circa il miglioramento del padre, non risulta supportata da alcun ele-
mento concreto a suo sostegno. Ciò a maggior ragione se consideriamo
che secondo le informazioni riportate nel gravame, E._____ avrebbe fatto
rientro in Iran il 18 (…) 2013, ovvero a ben un mese di distanza dal ricovero
del padre (cfr. ricorso, pag. 6). Pertanto, non essendo de facto identificabile
in specie alcun motivo precipuo che permetta di collimare l’ultimo ritorno di
E._____ a Teheran con le asserite vicissitudini a lui ascritte dagli insorgenti,
ed essendo proprio tale rientro incontestato, quanto risulta in specie incerto
è proprio il tenore delle attività politiche pregresse da lui svolte ed il relativo
interessamento nei suoi confronti da parte delle autorità iraniane.
4.4 Venendo poi alle dichiarazioni dei ricorrenti a proposito delle presunte
traversie e rappresaglie subite da A._____ è inoltre possibile rilevare un’ul-
teriore serie di elementi dissonanti. Anzitutto, per quanto concerne i fermi
subiti, le versioni rese dal diretto interessato nel corso delle due audizioni
paiono differire su alcuni aspetti. In particolare, risulta difficile comprendere
se alcune delle circostanze allegate vadano ricondotte ai due arresti collo-
cati nel 2008 o a quelli del 2013. Nello stesso senso, occorre constatare
come le allegazioni rese dei richiedenti asilo possano parimenti essere ri-
tenute poco sostanziate. Invero, nell’ambito dell’audizione sulle generalità,
A._____ ha dichiarato essere stato arrestato in ben due occasioni nel 2008
per la durata di due, rispettivamente di due giorni e mezzo e di essere, in
entrambi i casi, stato rilasciato a causa dei suoi problemi di salute e segna-
tamente dell’aumento del tasso insulinico (cfr. atto A3, pag. 10). Nel corso
della successiva audizione sui motivi d’asilo, l’insorgente ha invece
omesso ogni riferimento spontaneo a quanto avvenuto nel 2008. A precisa
domanda dell’auditore, egli ha finalmente addotto essere stato fermato in
due distinte occasioni rimanendo in entrambi i casi sotto interrogatorio solo
per un breve periodo. Invero, nonostante il quesito postogli riguardasse
precisamente le circostanze della sua liberazione, egli non ha fatto men-
zione alcuna della sua situazione medica (cfr. atto A17, pag. 13). Ora,
quanto lascia perplessi è il fatto che la precedente caratterizzazione del
rilascio ricompare anche nell’ambito della seconda audizione, salvo fare
questa volta inspiegabilmente riferimento agli arresti del 2013. Invero, il
richiedente aveva poco prima dichiarato che durante il secondo arresto col-
locabile nel 2013, egli sarebbe stato liberato dopo alcuni giorni di prigionia
proprio a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute dovute
all’aumento del tasso insulinico (cfr. atto A17, pag. 6). Nello stesso senso,
anche il riferimento al penitenziario di Evin, è nella prima occasione stato
fatto dal richiedente a proposito dell’arresto del 2008 (cfr. atto A3, pag. 9)
e non del 2013, come nell’audizione sui motivi d’asilo (cfr. atto A17, pag.
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Pagina 17
6). Al riguardo va anche tenuto conto del fatto che B._____, dal canto suo,
non ha fatto alcuna menzione spontanea degli avvenimenti del 2008, limi-
tandosi poi, a precisa domanda e dopo essersi riservata del tempo per ri-
flettere al proposito, a confermare che il marito sarebbe stato arrestato in
due occasioni anche in quell’anno. Infine, come l’ha rettamente rilevato
l’autorità di prime cure, risulta poco logico che il ricorrente abbia atteso
un’ulteriore arresto primo di decidersi per l’espatrio. Al riguardo, la tesi del
mancato apprezzamento del rischio incorso mal si sposa con le sue stesse
dichiarazioni a proposito delle metodologie d’azione delle autorità iraniane
e con le circostanze stesse del precedente fermo.
4.5 Quanto ai documenti allegati in sede ricorsuale a riprova del fatto che i
ricorrenti ed i figli sarebbero finiti nel collimatore delle autorità iraniane, il
discorso non muta. Come attestato infatti dalla perizia fatta allestire dalla
rappresentanza svizzera a Teheran su richiesta dell’autorità di prima
istanza, i documenti giudiziari addotti contengono numerose difformità con
il materiale comparativo sia sotto l’aspetto della forma che del merito. L’en-
tità degli elementi che lasciano propendere per una falsificazione è inoltre
tale da non potersi spiegare, come lo vogliono i ricorrenti, sulla sola base
del precario stato del sistema giudiziario iraniano. Parte delle incongruenze
rilevate è inoltre facilmente verificabile, per il che, nemmeno si giustifica
l’argomentazione secondo la quale vi sarebbe una possibile connivenza tra
il referente ed il regime iraniano. A titolo esemplificativo, pur essendo inne-
gabile che vi possano essere delle divergenze imputabili alla scarsa qualità
della giustizia anche nella documentazione autentica, è molto difficile cre-
dere che un tribunale giunga a condannare espressamente un’intera fami-
glia sulla base di atti compiuti da un solo membro della stessa allorché le
norme applicabili non prevedono una tale possibilità. Del resto, il materiale
comparativo prodotto dal referente della rappresentanza svizzera in pos-
sesso del TAF differisce formalmente su svariati punti. Ad ogni buon conto,
essendosi i ricorrenti limitati a sollevare alcune congetture circa l’obbietti-
vità e la neutralità del referente senza tuttavia essere in misura di fornire
elementi concreti al riguardo, non vi è alcuna ragione di discostarsi da
quanto stabilito dal rapporto. Particolarmente interlocutorio risulta inoltre il
fatto che i ricorrenti, patrocinati in sede ricorsuale, nonostante abbiano in
più occasioni prospettato l’allegazione di ulteriori elementi atti a confutare
le risultanze della perizia, non sono riusciti in tale intento.
5.
5.1 In sunto, v’è dunque luogo di ritenere che la versione addotta dai ricor-
renti non sia stata resa verosimile. Come detto, vi sono già dubbi quanto al
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Pagina 18
tenore delle attività politiche svolte da E._____ ed al fatto ch’egli fosse ef-
fettivamente ricercato dalle autorità iraniane. Inoltre, l’attendibilità perso-
nale dei ricorrenti va considerata fortemente compromessa, stante la pro-
duzione di mezzi di prova rivelatisi dei falsi. Da ultimo, le stesse allegazioni
degli insorgenti non ossequiano i criteri di cui all’art. 7 LAsi e come tali
vanno considerate inverosimili. Infine, per quanto concerne le presunte tra-
versie di cui avrebbero fatto oggetto i due altri figli dei ricorrenti, C._____ e
D._____, si rinvia a quanto esposto nelle rispettive decisioni di cui ai ruoli
D-4399/2015 e D4398/2015.
5.2 Per scrupolo di esaustività, è inoltre d’uopo sottolineare come le ulte-
riori circostanze menzionate da A._____ e riconducibili alla sua visione po-
litica critica verso il sistema iraniano (cfr. atto A17, pag. 3-4 e 11: interru-
zione degli studi, difficoltà sul luogo di lavoro, intervento e controllo da parte
delle autorità, percosse in occasione di una manifestazione), quandanche
corrispondenti alla realtà dei fatti, non giustificano il riconoscimento della
qualità di rifugiato in quanto non causali all’espatrio (cfr. sentenza del TAF
D-7745/2016 dell’11 settembre 2017 consid. 5.4 e riferimenti citati) e non
configuranti pregiudizi seri ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi.
6.
Si necessita ora di passare in rassegna le ulteriori doglianze di cui ricorrenti
si sono avvalsi in sede ricorsuale che se accolte potrebbero luogo all’an-
nullamento della decisione impugnata.
7.
7.1 Va al riguardo rammentato che nelle procedure d’asilo – cosi come
nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inqui-
sitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio
all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6
LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto,
l’autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fatti-
specie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso,
accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le oppor-
tune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti,
l’autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti,
di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12
lett. a-e PA).
7.2 D’un lato, v’è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si
fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall’altro lato, v’è un ac-
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Pagina 19
certamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circo-
stanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e re-
lativi riferimenti; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.).
7.3 Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato
dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Sviz-
zera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne
la procedura amministrativa federale, all’art. 29 PA e segg., comprende il
diritto per l’interessato di consultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su
punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di po-
tersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire
sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). La por-
tata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera ge-
nerale ma dev’essere definita sulla base degli interessi concretamente in
gioco (cfr. sentenza del TAF D-5501/2013 del 19 novembre 2014 consid.
3.2.1).
7.4 Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa
la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace
(cfr. DTF 111 Ia 273 consid. 2b e 105 Ia 193 consid. 2b/cc). In via generale,
il diritto di essere sentito dev’essere posto in relazione con l’accertamento
dei fatti. A titolo eccezionale è tuttavia necessario interpellare le parti anche
quando il Giudice si appresta a fondare la propria decisione su una norma
o un principio giuridico non evocati in precedenza (DTF 130 III 35 consid.
5).
8.
8.1 In primo luogo, quanto al presunto accertamento incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti a cui si appellano i ricorrenti censurando il mancato
coinvolgimento di E._____, occorre anzitutto rilevare che dai disposti ap-
plicabili non è deducibile alcun obbligo espresso per l’autorità di agire in tal
senso. Invero, la necessità di procedere ad una corretta amministrazione
delle prove derivante dal principio inquisitorio, impone all’autorità di ammi-
nistrare i soli mezzi di prova necessari alla delucidazione dei fatti rilevanti
per la decisione. Lo stesso obbiettivo dichiarato del disposto è infatti quello
di giungere alla “verità materiale” (cfr. KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches
Verfahrensrecht, n° 92) e non di far capo a tutte le fonti d’informazione di-
sponibili. Alla luce di ciò e considerato quanto sin qui esposto, è a giusto
titolo che l’autorità di prime cure ha considerato che non vi fosse la neces-
sità di procedere all’audizione di E._____ dal momento ch’essa era già in
possesso di sufficienti elementi per fondare la propria decisione.
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Pagina 20
8.2 Per queste stesse ragioni, nemmeno può essere dato seguito in questa
sede alla richiesta di richiamo formale dell’incarto riguardante E._____ for-
mulata dagli insorgenti. Come si evince dai considerandi precedenti, gli atti
relativi ai ricorrenti si sono rivelati sufficienti per giungere ad una valuta-
zione completa anche nell’ambito della presente procedura ricorsuale.
8.3 Del resto, neppure il generico richiamo ad una presunta violazione del
diritto di essere sentito è destinato a mettere in subbio il ben fondato del
provvedimento avversato. Invero, dal momento che E._____ non era parte
in causa nella presente procedura, egli non disponeva di una pretesa pro-
pria ad essere ascoltato in sede di prima istanza. Allo stesso modo, non
necessitandosi la sua audizione in applicazione del principio inquisitorio, i
qui ricorrenti nemmeno potevano vantare un diritto ad essere sentiti al pro-
posito delle sue eventuali dichiarazioni, posto che tale prerogativa dev’es-
sere posta in relazione con l’accertamento dei fatti. Anche a tal riguardo,
una siffatta eventualità non si impone neppure in questa sede.
9.
Ne consegue che in materia di statuto di rifugiato e concessione dell’asilo,
il ricorso, destituito di fondamento, non meriti tutela e vada respinto. I ricor-
renti non sono infatti riusciti a rendere verosimile di aver subito atti pregiu-
dizievoli a causa delle attività politiche del figlio, il cui tenore può del resto
già essere messo in dubbio alla luce degli elementi all’inserto. A miglior
esito non sono inoltre giunte neppure le ulteriori critiche dei ricorrenti, se-
gnatamente per quanto riguarda il mancato coinvolgimento dello stesso
E._____ nell’ambito della procedura d’asilo che li riguardava.
10.
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene
però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1
sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell’allontanamento
la decisione impugnata va confermata.
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Pagina 21
11.
Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’art. 83 LStr pre-
vede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d’una di queste
condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del TAF, circa l’apprezzamento
degli ostacoli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova
consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente
deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo
all’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
11.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStr l’esecuzione dell’allontanamento non
è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna-
zionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare
l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor-
tura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli. Spetta all’interessato di rendere plausibile l’esi-
stenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in mate-
ria d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b
lett. ee).
Nel caso in esame, visto che gli interessati non sono riusciti a dimostrare
l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pre-
giudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova
applicazione ed il rinvio degli insorgenti verso L’Iran è dunque ammissibile
sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi. In siffatte circostanze non v’è inoltre
motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio
per gli insorgenti di essere esposti, nel loro Paese d’origine ad un tratta-
mento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 1 Conv. tortura. Confor-
memente alla CorteEDU ed il Comitato dell’ONU contro la tortura, spetta
all’interessato rendere plausibile l’esistenza di un reale rischio ("real risk")
di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della
CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129
e relativi riferimenti). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei diritti
dell’uomo in Iran non conduce attualmente a poter considerare l’esecu-
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Pagina 22
zione dell’allontanamento come inammissibile (cfr. segnatamente sen-
tenza della CorteEDU R.C. contro Svezia del 9 marzo 2010, 41827/07,
§49).
Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.
11.2 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ov-
vero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato,
poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni
di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei
confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporterebbe un pe-
ricolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le
cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità,
condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di to-
tale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave
del loro stato di salute, all’invalidità o persino la morte. Per contro, le diffi-
coltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità d’una re-
gione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di
formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi-
zione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque,
in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione
nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali
da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con
rinvii).
Al momento, in Iran non vige una situazione di guerra, guerra civile o vio-
lenza generalizzata che coinvolga l’insieme del territorio nazionale.
Circa la situazione personale degli interessati, occorre rilevare come non
emerga in specie nemmeno la necessità di una loro permanenza in Sviz-
zera per motivi medici. Invero, per quanto riguarda la patologia diabetica di
cui risulta soffrire A._____, egli avrà la possibilità di accedere ad un tratta-
mento medico in patria, come del resto avvenuto sino all’espatrio. Altresì,
giova ricordare al ricorrente che ha la possibilità di richiedere un aiuto al
ritorno per motivi di salute ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Non vi
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sono inoltre altri motivi personali ostativi all’esecuzione dell’allontana-
mento.
Di conseguenza, l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti è ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all’art. 44 LAsi).
11.3 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo
della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in
relazione all’art. 44 LAsi).
12.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-
ritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
13.
13.1 Giusta l’art 10 cpv. 4 LAsi, la SEM o l’istanza di ricorso possono con-
fiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell’avente diritto, documenti
falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati abusi-
vamente. Scopo della confisca è quello di impedire un’ulteriore utilizza-
zione abusiva dei documenti. La confisca può riguardare segnatamente:
sentenze, ordini d’arresto, atti d’accusa, documenti di viaggio e documenti
d’identità inoltrati dai richiedenti l’asilo a riprova della persecuzione o di un
timore fondato di persecuzione (cfr. Messaggio relativo alla revisione totale
della legge sull’asilo nonché alla modificazione della legge federale con-
cernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 4 dicembre 1995, FF
1996 II 1).
13.2 Nella presente fattispecie, i documenti addotti dai ricorrenti in sede
ricorsuale si sono rivelati dei falsi (cfr. supra consid. 4.3). In considerazione
di ciò, si giustifica la confisca dei mezzi di prova prodotti dai ricorrenti con
scritto del 2 marzo 2016.
14.
Avendo il TAF dato ampiamente seguito alla richiesta di coordinamento con
le procedure ricorsuali concernenti i figli C._____ (D-4399/2015) e D._____
(D-4398/2015), segnatamente per mezzo di istruzione congiunta, non vi è
più luogo di esprimersi al riguardo in questa sede.
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15.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non-
ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il TAF, con decisione in-
cidentale del 14 gennaio 2016, accolto l’istanza di assistenza giudiziaria
giusta l’art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.
Con la medesima decisione incidentale il TAF ha altresì accolto la richiesta
di concessione del gratuito patrocinio fondata sull’art. 110a cpv. 1 LAsi e
nominato l’avv. Urs Ebnöther in qualità di patrocinatrice d’ufficio. Per prassi
del TAF, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d’ufficio, la tariffa
oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.– ed i
CHF 220.– (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il TAF ritiene pertanto ade-
guato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e
necessario svolto dal rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF),
il versamento di un’indennità per patrocinio d’ufficio di CHF 3’500.– (di-
sborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi).
16.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandona-
to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso
in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci-
fra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
I mezzi di prova prodotti con scritto del 2 marzo 2016 sono confiscati.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
La cassa del Tribunale verserà al patrocinatore d’ufficio un’indennità di
complessivamente CHF 3’500.– a titolo di spese di patrocinio.
5.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli