B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4398/2015
Sen t en z a d e l 1 4 d i c emb r e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Esther Marti, Gérald Bovier,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…),
Iran,
patrocinata dall’avv. Urs Ebnöther,
Advokatur Kanonengasse,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 15 giugno 2015 / N (…).
D-4398/2015
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Fatti:
A.
La ricorrente, A.______, cittadina iraniana con ultimo domicilio a Teheran,
è espatriata illegalmente nell’agosto del 2013 presso Orumieh con i genitori
(B._____ e C._____) ed il fratello (D._____), tutti oggetto di separate pro-
cedure. Dopo aver brevemente soggiornato in Turchia, ella si è recata in
Svizzera, depositandovi una domanda d’asilo il 16 settembre 2013 (cfr. atto
A3).
B.
B.a L’ulteriore fratello dell’interessata, E._____ (N […]), anch’egli facente
oggetto di una separata procedura d’asilo, è giunto in Svizzera già nel luglio
del 2005 dopo essersi sposato una prima volta a Teheran con una cittadina
elvetica. Nel dicembre del 2006 egli ha poi fatto ritorno in Iran, salvo ritra-
sferirsi definitivamente in Svizzera nel luglio del 2007. Nel dicembre dello
stesso anno si è separato dalla compagna elvetica. Il suo permesso di sog-
giorno è successivamente giunto in scadenza il 5 luglio del 2008 proprio a
causa di tale separazione (cfr. dossier d’appoggio N […], in particolare atti
A1 e A17).
B.b Il 26 maggio del 2009 E._____ ha depositato una domanda d’asilo
presso il CRP di Kreuzlingen. A sostegno della stessa egli ha addotto pro-
venire da una famiglia riformista critica verso la classe politica iraniana e di
essere stato a sua volta attivo politicamente sin da quanto aveva quattor-
dici anni segnatamente distribuendo volantini e svolgendo attività informa-
tive. L’interessato ha poi dichiarato che successivamente egli avrebbe ini-
ziato a rendere pubblico il suo pensiero politico dapprima inoltrando alcuni
scritti per posta elettronica ai conoscenti ed in seguito pubblicando le pro-
prie riflessioni su dei giornali riformisti e su alcuni blog. Tali attività sareb-
bero perdurate anche durante il suo primo soggiorno in Svizzera nel 2005-
2006 laddove l’interessato avrebbe anche gestito direttamente alcune pa-
gine web. A causa di tali attività, dopo essere rientrato in Iran nel dicembre
del 2006 egli avrebbe avuto i primi problemi con le autorità. A suo dire i
servizi di sicurezza lo avrebbero infatti contattato tramite il padre e convo-
cato per alcuni chiarimenti. Recatosi presso gli uffici dell’autorità preposta
il 4 marzo del 2007, egli avrebbe appreso che i servizi di sicurezza sareb-
bero stati al corrente di tutte le attività da lui svolte. I funzionari lo avrebbero
interrogato approfonditamente in merito ad eventuali contatti con gruppi di
oppositori all’estero. Egli sarebbe stato rilasciato con preghiera di volersi
ripresentare due giorni dopo munito di passaporto. Presentatosi in tale se-
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conda occasione, E._____ sarebbe stato condotto bendato in un altro edi-
ficio. Giunto in loco, il soggetto si sarebbe reso conto di trovarsi presso la
sede del Ministero delle Informazioni e della Sicurezza Nazionale (Vezarat-
e Ettela’at Jomhuri-ye Eslami-ye Iran, VAJA). Le domande postegli dai fun-
zionari sarebbero state dello stesso tenore. Nella stessa occasione gli sa-
rebbe anche stato ritirato il passaporto. Dopo essere stato rilasciato
E._____ sarebbe riuscito a tornare in Svizzera grazie all’aiuto di un colla-
boratore della VAJA che gli avrebbe permesso di riottenere il suo docu-
mento d’identitià. Egli ha poi dichiarato che dopo il suo espatrio e meglio il
17 febbraio del 2008, il VAJA avrebbe perquisito la casa di famiglia a Te-
heran, sequestrando alcuni suoi scritti. In tale occasione le forze di sicu-
rezza avrebbero anche fermato il padre per chiedergli informazioni. Per
tale ragione E._____ avrebbe interrotto ogni contatto telefonico con la fa-
miglia. Sempre secondo quanto addotto da E._____ in tale occasione, dei
membri del VAJA si sarebbero ripresentati nuovamente a una decina di
giorni di distanza, prelevando il padre per un ulteriore interrogatorio. Ciò
sarebbe avvenuto anche in due altre occasioni (cfr. dossier d’appoggio N
[…], in particolare atti A1 e A17).
B.c Prima che l’autorità di prima istanza decidesse al riguardo, E._____,
con scritto del 10 dicembre 2012, ha ritirato la sua domanda d’asilo, e ciò
dopo aver nuovamente contratto matrimonio con un’altra cittadina svizzera
il 19 aprile del 2012. Visto il conseguente stralcio della procedura d’asilo,
gli esposti raccolti nelle audizioni riguardano i soli avvenimenti precedenti
al 22 giugno 2009 (data dell’ultima audizione svolta; cfr. dossier d’appoggio
N 527 304 atto A17). Dalle tavole processuali si può quantomeno evincere
che il 19 (…) 2013, l’attuale moglie di E._____ si è rivolta all’ambasciata
svizzera di Teheran con uno scritto trasmesso per posta elettronica. Se-
condo quanto riportato in tale documento E._____ avrebbe fatto rientro in
Iran il 18 (…) 2013 e, una volta giunto in loco, gli sarebbe stato ritirato il
passaporto iraniano. In un ulteriore scritto indirizzato alla SEM dallo stesso
E._____ e volto al rilascio di un documento di viaggio si può inoltre leggere
che quest’ultimo, a seguito del suo ritorno in Iran il 18 (…) 2013, sarebbe
stato incarcerato il 3 (…) 2013 e rilasciato il 7 (…) 2013 dopo deposito a
titolo cauzionale dell’atto di proprietà della casa famigliare da parte del pa-
dre (cfr. dossier d’appoggio N […]: scambio email del […] e istanza del
[…]).
C.
Dal canto suo, A._______, ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di
rilievo, di aver avuto alcune difficoltà durante i suoi studi universitari ma di
aver lasciato il paese principalmente a causa dei problemi incontrati dai
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famigliari. In particolare ella ha adotto essere stata sospesa dall’università
a causa delle attività politiche svolte dal fratello E._____. A suo dire
quest’ultimo sarebbe stato attivo come blogger e per questo motivo sa-
rebbe ricercato dalle autorità iraniane. Ciò avrebbe comportato la messa
sotto pressione dell’intera famiglia. Ella ha a tal proposito dichiarato che
nel (…) del 2013, dopo il rientro in patria del fratello, suo padre sarebbe
stato arrestato in due occasioni. In seguito lei ed i famigliari si sarebbero
decisi per l’espatrio. Per i dettagli ha chiesto fosse fatto riferimento al reso-
conto dei famigliari, posta la sua volontà di rimanere estranea a tali que-
stioni (cfr. atto A9).
D.
D.a Con decisione del 15 giugno 2015 (cfr. avviso di ricevimento: data di
notifica 16 giugno 2015) la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito:
SEM) ha respinto la domanda d’asilo dell’interessata, pronunciando conte-
stualmente il suo allontanamento dalla Svizzera ed ordinandone l’esecu-
zione siccome lecita, esigibile e possibile. La SEM, con separata decisione
ha parimenti respinto le domande d’asilo ed ha ordinato l’esecuzione
dell’allontanamento dei genitori e del fratello D._____.
D.b L’autorità di prime cure ha anzitutto concluso all’inverosimiglianza della
circostanza secondo la quale il fratello della ricorrente, E._____, sarebbe
stato ricercato dalle autorità iraniane per via delle sue attività di blogger.
Alla luce di ciò, l’autorità di prima istanza ha ritenunto lecito dubitare sin dal
principio anche delle dichiarazioni dell’interessata. Successivamente, l’au-
torità di prima istanza ha rilevato anche la presenza di una contraddizione
a riguardo dell’espulsione dall’università. La ricorrente avrebbe infatti dap-
prima dichiarato di aver ricevuto un documento scritto attestante un divieto
d’entrata nell’ateneo allorché in seguito avrebbe parlato solamente dell’an-
nullamento della sua carta studente. Del resto anche il fatto che la richie-
dente abbia potuto iscriversi all’università nonostante le pregresse attività
del fratello E._____ non sarebbe convincente.
E.
E.a In data 16 luglio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’en-
trata: 17 giugno 2015) l’interessata è insorta contro detta decisione con ri-
corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il TAF) chie-
dendone l’annullamento e la ritrasmissione degli atti all’autorità inferiore
per un nuovo accertamento dei fatti e l’emanazione di una nuova decisione.
In primo subordine ha postulato il riconoscimento della qualità di rifugiato
e la concessione dell’asilo ed in secondo subordine la concessione dell’am-
missione provvisoria. Ha inoltre richiesto il coordinamento della presente
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procedura con quella riguardante i genitori ed il fratello oggetto di separata
decisione ed il richiamo dell’incarto riguardante l’altro fratello E._____ con
contestuale facoltà di esprimersi al riguardo. Da ultimo ella ha presentato
un’istanza volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio con protestate spese e ripetibili.
E.b Dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti in corso di procedura,
l’insorgente ha motivato il proprio gravame prendendo anzitutto posizione
in merito alle argomentazioni della SEM e constatando in limine come le
stesse avrebbero principalmente fatto riferimento, per il tramite del rinvio
alla decisione dei genitori, al vissuto di E._____. Alla luce di ciò mal si ca-
pirebbe per quale motivo quest’ultimo non sia stato coinvolto nella proce-
dura di prima istanza. Considerate le circostanze, sarebbe stato irragione-
vole attendersi che i famigliari fossero a conoscenza di tutti i motivi alla
base della condotta di E._____. La fattispecie richiamata e gli atti relativi
alla procedura d’asilo relativa a E._____ dimostrerebbero del resto chiara-
mente in quale dimensione quest’ultimo fosse politicamente attivo. Su tali
presupposti si giustificherebbe un’audizione ulteriore di E._____ fermo
considerato che quest’ultimo non sarebbe mai stato sentito in merito ai fatti
avvenuti nel 2013.
E.c Per quanto concerne la contraddizione a riguardo dell’espulsione
dall’università, la ricorrente ha anzitutto prospettato la possibile trasmis-
sione di un documento proveniente dal suo fascicolo universitario e che
attesterebbe la sua sospensione. Ad ogni modo, anche nel corso dell’audi-
zione sulle generalità l’interessata avrebbe affermato non aver ricevuto
nessuna conferma scritta. Oltracciò, occorrerebbe relativizzare le dichiara-
zioni della ricorrente sulla base del lungo tempo trascorso entro le due au-
dizioni.
E.d Infine, l’argomento della SEM secondo il quale mal si capirebbe come
la ricorrente abbia potuto iscriversi all’università nonostante le attività del
fratello non sarebbe condivisibile. Al riguardo l’interessata si sarebbe infatti
limitata ad asserire che le rappresaglie nei confronti della famiglia si sareb-
bero intensificate a seguito del ritorno di E._____ in Iran nel 2013.
E.e In diritto la ricorrente ha censurato l’accertamento incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 106 LAsi ed ha proposto la conse-
guente cassazione della decisione impugnata. Siffatta mancanza si confi-
gurerebbe infatti allorquando l’autorità non chiarisca o chiarisca solo par-
zialmente la fattispecie alla base del caso. La decisione impugnata farebbe
riferimento in blocco a quella riguardante i genitori. Per questo motivo, si
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dovrebbe partire dal presupposto che il provvedimento avversato sia stato
emanato in piena conoscenza dei relativi atti. Ora, nonostante i famigliari
avrebbero in più occasioni fatto presente che i loro motivi sarebbero stati
da ricondurre alle attività del figlio E._____, tale occorrenza non sarebbe
stata sufficientemente considerata dalla SEM. L’autorità di prima istanza,
omettendo di sentire quest’ultimo nonostante la centralità del suo vissuto,
avrebbe pertanto tralasciato elementi fondamentali nella trattazione della
fattispecie. Agendo di sorta la SEM avrebbe violato il principio inquisitorio
negando nel contempo alla ricorrente il suo diritto ad essere sentita al ri-
guardo. Relativamente invece alla verosimiglianza dei motivi d’asilo alle-
gati, la SEM non avrebbe dato il giusto peso alle esigenze ridotte in ambito
probatorio prescritte in materia d’asilo. Le motivazioni circa l’inverosimi-
glianza dei motivi d’asilo della ricorrente si baserebbero infatti su un appli-
cazione troppo restrittiva dell’art. 7 LAsi. La SEM avrebbe del resto violato
lo stesso art. 3 LAsi in quanto l’insorgente sarebbe pervenuta a rendere
quantomeno verosimile la sua sospensione dall’università a causa delle
attività del fratello e conseguentemente anche il rischio per la sua vita, la
sua integrità e la sua libertà in caso di ritorno in Iran.
F.
Il TAF, con decisione incidentale del 14 gennaio 2016, ha respinto le do-
mande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentate dalla ri-
corrente e la ha invitata a versare un anticipo di CHF 600. – a copertura
delle presunte spese processuali. La ricorrente ha tempestivamente ver-
sato il suddetto importo il 25 gennaio 2016.
G.
Con scritto del 1° marzo 2016, l’insorgente ha trasmesso al TAF due docu-
menti in lingua straniera.
H.
Per mezzo di ulteriore comunicazione facente data al 20 maggio 2016, la
ricorrente ha inviato al TAF le traduzioni in lingua tedesca di suddetti docu-
menti. Secondo il tenore delle stesse, dalla documentazione prodotta si
evincerebbe che l’insorgente ed i famigliari, dopo essere stati convocati
infruttuosamente, sarebbero stati condannati da un tribunale iraniano per
reati politici di varia natura a pene detentive comprese tra i 2 ed i 12 anni
di reclusione.
I.
Chiamata ad esprimersi in merito al gravame ed ai mezzi di prova sum-
menzionati, la SEM ha richiesto al TAF una proroga di un mese al fine di
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compiere un ulteriore atto istruttorio. L’autorità di prima istanza ha quindi
richiesto all’ambasciata svizzera di Teheran delucidazioni in merito all’au-
tenticità dei documenti giudiziari prodotti dalla ricorrente e circa la modalità
di consegna degli stessi nonché qualsiasi altra precisazione al riguardo.
J.
Lo studio legale incaricato di svolgere i necessari chiarimenti dall’amba-
sciata svizzera, ha trasmesso a quest’ultima il proprio rapporto il 30 set-
tembre 2016. L’ambasciata lo ha quindi reindirizzato alla SEM. In tale re-
ferto viene anzitutto confermata l’identità della ricorrente e dei suoi fami-
gliari, così come il precedente impiego del padre in seno all’agenzia delle
telecomunicazioni. Sennonché, l’esposto giunge alla conclusione che i
mezzi di prova prodotti dalla ricorrente sarebbero incontestabilmente falsi.
Secondo le informazioni in possesso del referente dell’ambasciata sviz-
zera, le convocazioni sarebbero infatti generalmente individualizzate e non
collettive come nel caso di specie. La fraseologia del documento analizzato
designerebbe inoltre a tratti il tribunale ed a tratti la pubblica accusa risul-
tando a tal punto confusa da non permettere di comprendere quale sia
l’autorità intimante. Del resto la sezione del Ministero pubblico indicata sa-
rebbe errata ratione loci, visto che, considerato il domicilio degli interessati,
la trattazione del caso avrebbe dovuto competere al 14° distretto e non al
3°. La formula “sottodivisione” sarebbe inoltre inesistente ed il testo stesso
della convocazione risulterebbe bizzarro ed in contrasto con il frasario di
rito. Il timbro sarebbe inoltre manifestamente falso, essendo privo dell’epi-
teto “islamica” (in riferimento alla repubblica) e non sarebbe ad ogni modo
riconducibile all’autorità convocante. Per di più, l’intervallo di un solo giorno
entro la data di emanazione della convocazione e quella della sua conse-
gna risulterebbe del tutto irrealistico. Nello stesso tempo la data della noti-
fica, a suo dire fondamentale per il computo dei termini, non figurerebbe
nemmeno nel documento. Inoltre, il mezzo di prova conterebbe alcune in-
dicazioni temporali contraddittorie e degli ulteriori elementi incompatibili
con l’aspetto di una convocazione effettuata in conformità ai prescritti in
vigore. Quanto alla sentenza, il referente fa anzitutto notare che capi d’im-
putazione richiamati si esaurirebbero in un coacervo di elementi eterogenei
ed incongruenti. Le indicazioni riferite all’autorità chiamata a pronunciarsi
sulla questione sarebbero contraddittorie. L’atto giudiziale conterrebbe
inoltre diversi errori d’ortografia. Il diritto iraniano non prevedrebbe peraltro
alcuna responsabilità penale per le azioni dei famigliari (Sippehaft), per il
che, mal si capirebbe a quale titolo tutti i membri della famiglia siano stati
condannati per le azioni di E._____. Vi sarebbero inoltre altre importanti
difformità. Da ultimo, anche la modalità di notifica invocata dalla ricorrente
non sarebbe conforme alle norme procedurali applicabili.
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K.
Con risposta del 26 ottobre 2016, l’autorità inferiore ha anzitutto rinviato
alla decisione impugnata confermandone il tenore. Sulla scorta della sum-
menzionata relazione, di cui ha riportato i passaggi più salienti, la SEM ha
parimenti concluso che i mezzi di prova presentati dalla ricorrente sareb-
bero dei falsi. La presa di posizione dell’autorità di prima istanza è poi stata
trasmessa all’insorgente con facoltà di esprimersi al riguardo.
L.
A seguito di suddetta presa di posizione, la ricorrente ha richiesto al TAF,
con istanza di esame degli atti e di proroga del termine, di poter prendere
visione della relazione fatta allestire dalla rappresentanza elvetica. Il 12
dicembre 2016 il TAF ha invitato l’autorità di prime cure a trattare senza
indugio la domanda d’esame degli atti presentata dalla ricorrente. Il 20 di-
cembre 2016 la SEM ha quindi trasmesso al TAF una copia anonimizzata
della domanda d’ambasciata e della relativa relazione dei referenti chia-
mati ad esprimersi. La stessa è stata inoltrata alla ricorrente così come
predisposta dalla SEM con facoltà di prendere posizione in merito.
M.
Con scritto del 17 gennaio 2017, la ricorrente ha rilevato che le risultanze
di suddetta relazione sarebbero ampiamente da relativizzare sia per que-
stioni formali che di merito. Ella ha anzitutto constatato come l’anonimizza-
zione effettuata dalla SEM non lasci trasparire informazioni circa la persona
chiamata ad esprimersi al riguardo ed in particolare non permetterebbe di
comprendere se quest’ultima abbia agito indipendentemente e senza con-
dizionamenti nei loro confronti. A suo dire la persona in questione parrebbe
essere stata in misura di accedere a documentazione ufficiale, il che lasce-
rebbe intendere ad una possibile connivenza con le autorità iraniane. L’ob-
biettività e la neutralità del referente sarebbe inoltre messa in dubbio anche
dal posizionamento radicale di quest’ultimo relativamente alla “Sippenhaft”.
Nella giurisprudenza del TAF sarebbe del resto già stato ampiamente rico-
nosciuto il rischio di ritorsioni per i famigliari di attivisti politici iraniani. Non
sembrerebbe inoltre che il referente abbia messo a disposizione materiale
comparativo. Il fatto stesso che quest’ultimo abbia argomentato le proprie
conclusioni in modo acritico sulla base degli standard procedurali iraniani
lascerebbe presagire inoltre una certa vicinanza al regime. Anche a tal ri-
guardo il TAF nella DTAF 2009/28 avrebbe determinato infatti che la qualità
del sistema giudiziario iraniano così come delle decisioni emanate sarebbe
miserabile e non adempirebbe agli standard internazionali e nemmeno a
quanto previsto dalla stessa legislazione iraniana. Per tutti questi motivi, la
ricorrente ha asserito poi aver preso contatto con il Deutsche Orient-Institut
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al fine di sottoporgli i mezzi di prova litigiosi. Per questo motivo ha chiesto
una proroga di almeno un mese.
N.
Con ordinanza del 1° marzo 2017 il TAF ha richiesto alla ricorrente di voler
comunicare per iscritto le modalità di trasmissione dell’annunciata contro-
perizia. Il 16 marzo 2017 la ricorrente, sulla scorta di uno scambio di email
con il Deutsche Orient-Institut, ha informato il TAF circa le difficoltà a tro-
vare una persona con le necessarie conoscenze, lasciando quindi aperta
la questione.
O.
In data 24 marzo 2017, il TAF, dopo aver trasmesso la comunicazione della
ricorrente alla SEM per conoscenza, ha concluso lo scambio di scritti.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta ec-
cezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell’art. 31
LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all’art. 33 LTAF. L’UFM rientra tra dette autorità
(art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
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Con ricorso al TAF possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione
del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridica-
mente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il TAF non è vincolato né dai motivi
addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della deci-
sione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1
consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio
del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti spon-
taneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto
solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr.
DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 con-
sid. 3.3).
3.
3.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo-
sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
3.2. Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito
all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in
rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà ricono-
sciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili
da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere
esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecu-
zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5).
3.3. Vi è luogo di riconoscere l’esistenza di una persecuzione riflessa
quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rap-
presaglie, siano esse finalizzate all’ottenimento di informazioni, espletate
in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l’obbiettivo di imporre una
cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira. In tale ambito
si necessita di apprezzare l’intensità del rischio di esposizione a persecu-
zioni in funzione delle circostanze del caso in esame. Vi è altresì luogo di
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Pagina 11
prendere in considerazione la situazione nel paese d’origine sotto l’aspetto
dei diritti umani, dei modelli di persecuzione “usualmente” applicati così
come del comportamento generale degli organi statali nei confronti di de-
terminate persone o gruppi di persone la cui situazione è comparabile a
quella del richiedente (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del TAF
D-4120/2014 del 31 maggio 2016 consid. 5.3.1).
3.4. A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
3.5. È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e
giurisprudenza ivi citata).
4.
4.1. Come si evince dalle tavole processuali, nel caso in disamina la ricor-
rente è espatriata a causa delle presunte rappresaglie subite da lei e dai
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famigliari a seguito alle attività politiche del fratello, E._____. Quest’ultimo,
come detto, ha fatto l’oggetto di una separata procedura d’asilo poi stral-
ciata dai ruoli dall’allora Ufficio federale della migrazione su sua espressa
richiesta.
4.2. A proposito di E._____ è avantutto opportuno fare osservare come la
richiesta di protezione da questi depositata sia intervenuta susseguente-
mente la scadenza di un precedente permesso di dimora da lui ottenuto in
virtù della legislazione sugli stranieri (cfr. ricorso, pag. 5). Peraltro, anche
circa il successivo ritiro della domanda d’asilo, si può constatare come la
stessa sia avvenuta a seguito del matrimonio di E._____ con una seconda
cittadina elvetica (cfr. ricorso, pag. 6). Dipoi, per quanto concerne il suo
primo rientro in patria, occorre anzitutto rilevare che secondo quanto di-
chiarato dall’interessata, E._____ avrebbe svolto attività politiche di vario
genere già precedentemente al suo provvisorio rientro a Teheran nel 2006
(cfr. ricorso, pag. 4-5). Ora, in tale occasione egli avrebbe quantomeno de-
ciso di tornare una prima volta nel proprio paese d’origine nonostante non
fosse tenuto a farlo, con il rischio di esporsi ad atti pregiudizievoli altrimenti
evitabili (cfr. ricorso, pag. 5). Per di più, malgrado il fratello sarebbe già
stato oggetto di svariate misure da parte delle autorità iraniane proprio du-
rante il suo rimpatrio del 2006/2007, dal gravame è parimenti deducibile
che E._____ in quell’occasione sarebbe espatriato munito di passaporto
senza incontrare problemi particolari (cfr. ricorso, pag. 5). Non di meno,
successivamente alla sua partenza dal paese nel 2007, le forze di sicu-
rezza avrebbero arrestato il padre della ricorrente (B._____) in ben due
occasioni onde ottenere informazioni sul figlio (cfr. ricorso, pag. 5). Ebbene,
nonostante tutto ciò E._____ avrebbe preso la decisione di rientrare una
seconda volta in Iran nel (…) del 2013 (cfr. ricorso, pag. 5). Ora, già solo
per questi motivi, il Tribunale ha ragioni per dubitare del fatto che E._____
fosse realmente alla ricerca di protezione in Svizzera poiché ricercato dalle
autorità iraniane in ragione delle sue attività politiche. A tal riguardo occorre
inoltre rilevare come le stesse circostanze a monte di tale rientro risultino
evanescenti. Secondo quanto riportato dalla ricorrente è infatti possibile
dedurre che la situazione di salute del padre, indicata da E._____ come
causa del suo rimpatrio (cfr. ricorso pag. 6), quandanche realmente critica,
fosse sensibilmente migliorata già prima che quest’ultimo intraprendesse il
suo viaggio (circostanza quest’ultima confermata dallo stesso fatto che
B._____ si sia recato ad accogliere il figlio in aeroporto; cfr. ricorso, pag.
6).
4.3. Venendo poi alle dichiarazioni della ricorrente a proposito delle pre-
sunte traversie e rappresaglie subite durante gli studi a causa delle attività
D-4398/2015
Pagina 13
politiche del fratello, è inoltre possibile rilevare un’incongruenza di fondo.
Invero, in occasione dell’audizione sulle generalità, la richiedente ha affer-
mato aver ricevuto una lettera nella quale sarebbe stato riportato ch’ella
era colpita da un divieto d’entrata all’ateneo (cfr. atto A3, pag. 8). Tale ver-
sione è però incompatibile con quanto dichiarato dall’interessata in occa-
sione della successiva audizione, laddove ella ha asserito, a precisa do-
manda, essersi vista annullare la carta studente senza tuttavia aver rice-
vuto alcuna conferma scritta (cfr. atto A9, pag. 8). Per di più, dopo essere
stata confrontata in merito, la richiedente si è limitata a negare quanto di-
chiarato nel corso della prima audizione, affermando ch’ella avrebbe inteso
fare riferimento alla carta studente anche in tale sede (cfr. atto A9, pag. 11).
Ora, tale tesi, così come i summenzionati argomenti addotti in sede ricor-
suale al riguardo (cfr. supra D.c) non può essere seguita. In primo luogo è
infatti incontestabile che una lettera può essere apparentata ad una con-
ferma scritta. Inoltre, nel corso dell’audizione sulle generalità, l’insorgente,
interrogata proprio in merito alla presenza di un tale documento, ha affer-
mato ch’esso si sarebbe dovuto trovare al suo domicilio e, in ogni caso,
nell’incarto a lei relativo presso l’università (cfr. atto A3, pag. 8). Invero, ciò
dimostra ch’ella non intendesse fare riferimento alla carta studente, stante
il fatto che un tale oggetto difficilmente si sarebbe trovato in entrambi i luo-
ghi, differentemente da quanto concepibile per una lettera con contestuale
copia o secondo esemplare. Del resto, va sottolineato che la prospettata
produzione di un documento proveniente dal suo fascicolo universitario
(cfr. supra D.c) non sia ad oggi avvenuta nonostante siano trascorsi oltre
due anni dall’inoltro del gravame.
4.4. Quanto ai documenti allegati in sede ricorsuale a riprova del fatto che
la ricorrente ed i famigliari sarebbero finiti nel collimatore delle autorità ira-
niane, il discorso non muta. Come attestato infatti dalla perizia fatta allestire
dalla rappresentanza svizzera a Teheran su richiesta dell’autorità di prima
istanza, i documenti giudiziari addotti contengono numerose difformità con
il materiale comparativo sia sotto l’aspetto della forma che del merito. L’en-
tità degli elementi che lasciano propendere per una falsificazione è inoltre
tale da non potersi spiegare, come lo vuole la ricorrente, sulla sola base
del precario stato del sistema giudiziario iraniano. Parte delle incongruenze
rilevate è inoltre facilmente verificabile, per il che, nemmeno si giustifica
l’argomentazione secondo la quale vi sarebbe una possibile connivenza tra
il referente ed il regime iraniano. A titolo esemplificativo, pur essendo inne-
gabile che vi possano essere delle divergenze imputabili alla scarsa qualità
della giustizia anche nella documentazione autentica, è molto difficile cre-
dere che un tribunale giunga a condannare espressamente un’intera fami-
glia sulla base di atti compiuti da un solo membro della stessa allorché le
D-4398/2015
Pagina 14
norme applicabili non prevedono una tale possibilità. Del resto, il materiale
comparativo prodotto dal referente della rappresentanza svizzera in pos-
sesso del TAF differisce formalmente su svariati punti. Ad ogni buon conto,
essendosi la ricorrente limitata a sollevare alcune congetture circa l’obbiet-
tività e la neutralità del referente senza tuttavia essere in misura di fornire
elementi concreti al riguardo, non vi è alcuna ragione di discostarsi da
quanto stabilito dal rapporto. Particolarmente interlocutorio risulta inoltre il
fatto che la ricorrente, patrocinata in sede ricorsuale, nonostante abbia in
più occasioni prospettato l’allegazione di ulteriori elementi atti a confutare
le risultanze della perizia, non è riuscita in tale intento.
5.
In sunto, v’è dunque luogo di ritenere che la versione addotta dalla ricor-
rente non sia nel complesso veritiera. Come detto, vi sono già dubbi quanto
al tenore delle attività politiche svolte di E._____ ed al fatto ch’egli sia ef-
fettivamente ricercato dalle autorità iraniane. Inoltre, la sua attendibilità per-
sonale va considerata fortemente compromessa, stante la produzione di
mezzi di prova rivelatisi dei falsi. Da ultimo, le stesse allegazioni dell’insor-
gente, per quanto rilevanti in materia d’asilo non ossequiano i criteri di cui
all’art. 7 LAsi e come tali vanno considerate inverosimili. Infine, per quanto
concerne le presunte traversie di cui avrebbe fatto oggetto il padre della
ricorrente, si rinvia a quanto esposto nella rispettiva decisione di cui ai ruoli
D-4396/2015.
6.
Si necessita ora di passare in rassegna le ulteriori doglianze di cui la ricor-
rente si è avvalsa in sede ricorsuale che se accolte potrebbero luogo all’an-
nullamento della decisione impugnata.
7.
7.1. Va al riguardo rammentato che nelle procedure d’asilo – cosi come
nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inqui-
sitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio
all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6
LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto,
l’autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fatti-
specie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso,
accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le oppor-
tune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti,
l’autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti,
di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12
D-4398/2015
Pagina 15
lett. a-e PA). D’un lato, v’è un accertamento inesatto dei fatti quando la de-
cisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall’altro lato,
v’è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte
le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 con-
sid. 3.2 e relativi riferimenti; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369
seg.).
7.2. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato
dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Sviz-
zera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne
la procedura amministrativa federale, all’art. 29 PA e segg., comprende il
diritto per l’interessato di consultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su
punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di po-
tersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire
sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). La por-
tata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera ge-
nerale ma dev’essere definita sulla base degli interessi concretamente in
gioco (cfr. sentenza del TAF D-5501/2013 del 19 novembre 2014 consid.
3.2.1). Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa
la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace
(cfr. DTF 111 Ia 273 consid. 2b e 105 Ia 193 consid. 2b/cc). In via generale,
il diritto di essere sentito dev’essere posto in relazione con l’accertamento
dei fatti. A titolo eccezionale è tuttavia necessario interpellare le parti anche
quando il Giudice si appresta a fondare la propria decisione su una norma
o un principio giuridico non evocati in precedenza (DTF 130 III 35 consid.
5).
8.
8.1. In primo luogo, quanto al presunto accertamento incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti a cui si appella la ricorrente censurando il mancato
coinvolgimento di E._____, occorre anzitutto rilevare che dai disposti ap-
plicabili non è deducibile alcun obbligo espresso per l’autorità di agire in tal
senso. Invero, la necessità di procedere ad una corretta amministrazione
delle prove derivante dal principio inquisitorio, impone all’autorità di ammi-
nistrare i soli mezzi di prova necessari alla delucidazione dei fatti rilevanti
per la decisione. Lo stesso obbiettivo dichiarato del disposto è infatti quello
di giungere alla “verità materiale” (cfr. KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches
Verfahrensrecht, n° 92) e non di far capo a tutte le fonti d’informazione di-
sponibili. Alla luce di ciò e considerato quanto sin qui esposto, è a giusto
D-4398/2015
Pagina 16
titolo che l’autorità di prime cure ha considerato che non vi fosse la neces-
sità di procedere all’audizione di E._____ dal momento ch’essa era già in
possesso di sufficienti elementi per fondare la propria decisione.
8.2. Per queste stesse ragioni, nemmeno può essere dato seguito in que-
sta sede alla richiesta di richiamo formale dell’incarto riguardante E._____
formulata dall’insorgente. Come si evince dai considerandi precedenti, gli
atti relativi alla ricorrente si sono rivelati sufficienti per giungere ad una va-
lutazione completa anche nell’ambito della presente procedura ricorsuale.
8.3. Del resto, neppure il generico richiamo ad una presunta violazione del
diritto di essere sentito è destinato a mettere in subbio il ben fondato del
provvedimento avversato. Invero, dal momento che E._____ non era parte
in causa nella presente procedura, egli non disponeva di una pretesa pro-
pria ad essere ascoltato in sede di prima istanza. Allo stesso modo, non
necessitandosi la sua audizione in applicazione del principio inquisitorio, la
qui ricorrente nemmeno poteva vantare un diritto ad essere sentita al pro-
posito delle sue eventuali dichiarazioni, posto che tale prerogativa dev’es-
sere posta in relazione con l’accertamento dei fatti. Anche a tal riguardo,
una siffatta eventualità non si impone neppure in questa sede.
9.
Ne consegue che in materia di statuto di rifugiato e concessione dell’asilo,
il ricorso, destituito di fondamento, non meriti tutela e vada respinto. La
ricorrente non è infatti riuscita a rendere verosimile di aver subito atti pre-
giudizievoli a causa delle attività politiche del fratello, il cui tenore può del
resto già essere messo in dubbio alla luce degli elementi all’inserto. A mi-
glior esito non sono inoltre giunte neppure le ulteriori critiche della ricor-
rente, segnatamente per quanto riguarda il mancato coinvolgimento dello
stesso E._____ nell’ambito della procedura d’asilo che la riguardava.
10.
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene
però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo re-
lativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
D-4398/2015
Pagina 17
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell’allontanamento
la decisione impugnata va confermata.
11.
Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’art. 83 LStr pre-
vede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d’una di queste
condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del TAF circa l’apprezzamento
degli ostacoli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova
consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente
deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo
all’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
11.1. A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStr l’esecuzione dell’allontanamento non
è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna-
zionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare
l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor-
tura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli. Spetta all’interessato di rendere plausibile l’esi-
stenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in mate-
ria d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b
lett. ee).
Nel caso in esame, visto che l’interessata non è riuscito a dimostrare l’esi-
stenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi
ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova appli-
cazione ed il rinvio dell’insorgente verso l’Iran è dunque ammissibile sotto
l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi. In siffatte circostanze non v’è inoltre motivo
di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l’in-
sorgente di essere esposta, nel suo Paese d’origine ad un trattamento proi-
bito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 1 Conv. tortura. Conformemente
alla CorteEDU ed il Comitato dell’ONU contro la tortura, spetta all’interes-
sato rendere plausibile l’esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere
sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU
[Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§
D-4398/2015
Pagina 18
125 e 129 e relativi riferimenti). Altresì la situazione generale circa il rispetto
dei diritti dell’uomo in Iran non conduce attualmente a poter considerare
l’esecuzione dell’allontanamento come inammissibile.
Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.
11.2. Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
Al momento, in Iran non vige una situazione di guerra, guerra civile o vio-
lenza generalizzata che coinvolga l’insieme del territorio nazionale. La si-
tuazione personale dell’interessata non osta inoltre all’esecuzione dell’al-
lontanamento. Di conseguenza, l’esecuzione dell’allontanamento della ri-
corrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all’art.
44 LAsi).
11.3. Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo
della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in
relazione all’art. 44 LAsi).
12.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-
ritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
13.
13.1. Giusta l’art 10 cpv. 4 LAsi, la SEM o l’istanza di ricorso possono con-
fiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell’avente diritto, documenti
falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati abusi-
vamente. Scopo della confisca è quello di impedire un’ulteriore utilizza-
zione abusiva dei documenti. La confisca può riguardare segnatamente:
sentenze, ordini d’arresto, atti d’accusa, documenti di viaggio e documenti
d’identità inoltrati dai richiedenti l’asilo a riprova della persecuzione o di un
timore fondato di persecuzione (cfr. Messaggio relativo alla revisione totale
della legge sull’asilo nonché alla modificazione della legge federale con-
cernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 4 dicembre 1995, FF
1996 II 1).
D-4398/2015
Pagina 19
13.2. Nella presente fattispecie, i documenti addotti dalla ricorrente in sede
ricorsuale si sono rivelati dei falsi (cfr. supra). In considerazione di ciò, si
giustifica la confisca dei mezzi di prova da lei prodotti con scritto del 2
marzo 2016.
14.
Avendo il TAF dato ampiamente seguito alla richiesta di coordinamento con
le procedure ricorsuali concernenti i genitori (D-4396/2015) ed il fratello so-
rella (D-4399/2015), segnatamente per mezzo di istruzione congiunta, non
vi è più luogo di esprimersi al riguardo in questa sede.
15.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibi-li nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato
il 25 gennaio 2016.
16.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett.
d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 20
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
I mezzi di prova prodotti con scritto del 2 marzo 2016 sono confiscati.
3.
Le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono
poste a carico della ricorrente e prelevate sull’anticipo spese versato il 25
gennaio 2016.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli