B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4399/2015
Sen t en z a d e l 1 4 d i c emb r e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Esther Marti, Gérald Bovier,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Iran,
patrocinato dall’avv. Urs Ebnöther,
Advokatur Kanonengasse,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 15 giugno 2015 / N (…).
D-4399/2015
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Fatti:
A.
Il ricorrente, A.______, cittadino iraniano con ultimo domicilio a Teheran, è
espatriato illegalmente nell’agosto del 2013 presso Orumieh con i genitori
(B._____ e C._____) e la sorella (D._____), tutti oggetto di separate pro-
cedure. Dopo aver brevemente soggiornato in Turchia, egli si è recato in
Svizzera, depositandovi una domanda d’asilo il 16 settembre 2013 (cfr. atto
A3)
B.
B.a L’ulteriore fratello dell’interessato, E._____ (N […]), anch’egli facente
oggetto di una separata procedura d’asilo, è giunto in Svizzera già nel luglio
del 2005 dopo essersi sposato una prima volta a Teheran con una cittadina
elvetica. Nel dicembre del 2006 egli ha poi fatto ritorno in Iran, salvo ritra-
sferirsi definitivamente in Svizzera nel luglio del 2007. Nel dicembre dello
stesso anno si è separato dalla compagna elvetica. Il suo permesso di sog-
giorno è successivamente giunto in scadenza il 5 luglio del 2008 proprio a
causa di tale separazione (cfr. dossier d’appoggio N […], in particolare atti
A1 e A17).
B.b Il 26 maggio del 2009 E._____ ha depositato una domanda d’asilo
presso il CRP di Kreuzlingen. A sostegno della stessa egli ha addotto pro-
venire da una famiglia riformista critica verso la classe politica iraniana e di
essere stato a sua volta attivo politicamente sin da quanto aveva quattor-
dici anni segnatamente distribuendo volantini e svolgendo attività informa-
tive. L’interessato ha poi dichiarato che successivamente egli avrebbe ini-
ziato a rendere pubblico il suo pensiero politico dapprima inoltrando alcuni
scritti per posta elettronica ai conoscenti ed in seguito pubblicando le pro-
prie riflessioni su dei giornali riformisti e su alcuni blog. Tali attività sareb-
bero perdurate anche durante il suo primo soggiorno in Svizzera nel 2005-
2006 laddove l’interessato avrebbe anche gestito direttamente alcune pa-
gine web. A causa di tali attività, dopo essere rientrato in Iran nel dicembre
del 2006 egli avrebbe avuto i primi problemi con le autorità. A suo dire i
servizi di sicurezza lo avrebbero infatti contattato tramite il padre e convo-
cato per alcuni chiarimenti. Recatosi presso gli uffici dell’autorità preposta
il 4 marzo del 2007, egli avrebbe appreso che i servizi di sicurezza sareb-
bero stati al corrente di tutte le attività da lui svolte. I funzionari lo avrebbero
interrogato approfonditamente in merito ad eventuali contatti con gruppi di
oppositori all’estero. Egli sarebbe stato rilasciato con preghiera di volersi
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ripresentare due giorni dopo munito di passaporto. Presentatosi in tale se-
conda occasione, E._____ sarebbe stato condotto bendato in un altro edi-
ficio. Giunto in loco, il soggetto si sarebbe reso conto di trovarsi presso la
sede del Ministero delle Informazioni e della Sicurezza Nazionale (Vezarat-
e Ettela’at Jomhuri-ye Eslami-ye Iran, VAJA). Le domande postegli dai fun-
zionari sarebbero state dello stesso tenore. Nella stessa occasione gli sa-
rebbe anche stato ritirato il passaporto. Dopo essere stato rilasciato
E._____ sarebbe riuscito a tornare in Svizzera grazie all’aiuto di un colla-
boratore della VAJA che gli avrebbe permesso di riottenere il suo docu-
mento d’identitià. Egli ha poi dichiarato che dopo il suo espatrio e meglio il
17 febbraio del 2008, il VAJA avrebbe perquisito la casa di famiglia a Tehe-
ran, sequestrando alcuni suoi scritti. In tale occasione le forze di sicurezza
avrebbero anche fermato il padre per chiedergli informazioni. Per tale ra-
gione E._____ avrebbe interrotto ogni contatto telefonico con la famiglia.
Sempre secondo quanto addotto da E._____ in tale occasione, dei Membri
del VAJA si sarebbero ripresentati nuovamente a una decina di giorni di
distanza, prelevando il padre per un ulteriore interrogatorio. Ciò sarebbe
avvenuto anche in due altre occasioni (cfr. dossier d’appoggio N […], in
particolare atti A1 e A17).
B.c Prima che l’autorità di prima istanza giungesse ad una determinazione
al riguardo, E._____, con scritto del (…), ha ritirato la propria domanda
d’asilo dopo aver nuovamente contratto matrimonio con un’altra cittadina
svizzera. Visto il conseguente stralcio della procedura d’asilo, gli esposti
raccolti nelle audizioni riguardano i soli avvenimenti precedenti al (…) (data
dell’ultima audizione svolta; cfr. dossier d’appoggio N […] atto A17). Dagli
atti al dossier si può quantomeno evincere che il 19 (…) 2013, l’attuale
moglie di E._____ si è rivolta all’ambasciata svizzera di Teheran con uno
scritto trasmesso per posta elettronica. Secondo quanto riportato in tale
documento E._____ avrebbe fatto rientro in Iran il 18 (…) 2013 e, una volta
giunto in loco, gli sarebbe stato ritirato il passaporto iraniano. In un ulteriore
scritto indirizzato alla SEM dallo stesso E._____ e volto al rilascio di un
documento di viaggio si può inoltre leggere che quest’ultimo, a seguito del
suo ritorno in Iran il 18 (…) 2013, sarebbe stato incarcerato il 3 (…) 2013 e
rilasciato il 7 (…) 2013 dopo deposito a titolo cauzionale dell’atto di pro-
prietà della casa famigliare da parte del padre (cfr. dossier d’appoggio N
[…]: scambio email del […] e istanza del […]).
C.
Dal canto suo, A._______, ha asserito, in sostanza e per quanto qui di ri-
lievo, di provenire da una famiglia progressista e di aver incontrato, as-
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sieme ai famigliari, alcune problematiche in patria a causa delle attività po-
litiche svolte dal fratello. Più nel dettaglio l’interessato ha dichiarato che sin
dall’inizio del servizio militare egli sarebbe stato posto sotto il controllo della
divisione responsabile dell’ideologia politica, la quale gli avrebbe posto do-
mande proprio a riguardo del fratello E._____. In alcune occasioni egli sa-
rebbe anche stato incarcerato. Il richiedente non avrebbe inoltre potuto be-
neficiare dei congedi per rientrare al domicilio. A seguito di tali traversie,
dopo alcuni mesi di servizio l’interessato avrebbe abbandonato la caserma.
Alcuni mesi più tardi, A._______ sarebbe tornato a servire su consiglio del
padre. Egli sarebbe tuttavia stato assegnato ad una delle divisioni più esi-
genti e impiegato costantemente nei turni di guardia. Successivamente sa-
rebbe nuovamente fuggito. Il richiedente sarebbe poi stato arrestato presso
il domicilio da degli ufficiali della divisione centrale e trasferito in prigione
su ordine del giudice. La detenzione sarebbe durata un mese. Dopo la li-
berazione il termine del suo servizio di leva sarebbe stato esteso di ulteriori
sei mesi. L’interessato avrebbe poi disertato in una terza occasione. Per
paura di venir arrestato non avrebbe più risieduto presso l’abitazione di
famiglia ed avrebbe lavorato tutto il giorno per sostentarsi. In seguito il pa-
dre lo avrebbe contattato per comunicargli la necessità di espatriare. Il ri-
chiedente avrebbe quindi lasciato il paese con i famigliari (cfr. atto A9).
D.
D.a Con decisione del 15 giugno 2015 (cfr. avviso di ricevimento: data di
notifica 16 giugno 2015) la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito:
SEM) ha respinto la domanda d’asilo dell’interessato, pronunciando conte-
stualmente il suo allontanamento dalla Svizzera ed ordinandone l’esecu-
zione siccome lecita, esigibile e possibile. La SEM, con separata decisione
ha parimenti respinto le domande d’asilo ed ha ordinato l’esecuzione
dell’allontanamento dei genitori e della sorella D._____.
D.b L’autorità di prime cure ha anzitutto concluso all’inverosimiglianza della
circostanza secondo la quale il fratello del ricorrente, E._____, sarebbe
stato ricercato dalle autorità iraniane per via delle sue attività di blogger.
Alla luce di ciò, l’autorità di prima istanza ha ritenuto lecito dubitare sin dal
principio delle dichiarazioni dell’interessato. Successivamente, l’autorità di
prima istanza ha constatato anche la presenza di alcune contraddizioni re-
lativamente ai problemi riscontrati dal richiedente durante il servizio mili-
tare. Egli avrebbe segnatamente fornito dichiarazioni temporali discostanti
circa il lasso di tempo entro la prima fuga ed il rientro in servizio così come
a riguardo del periodo trascorso prima della definitiva diserzione. La SEM
ha inoltre considerato che il comportamento dell’interessato, che avrebbe
atteso per due anni e mezzo a Teheran prima di espatriare, non sarebbe
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compatibile con la logica dell’agire di una persona che teme costantemente
di essere arrestata. Parimenti illogico risulterebbe il suo disinteressamento
circa il fatto di essere o meno stato ricercato presso l’abitazione dei genitori
così come l’amnesia a riguardo dell’ammontare della multa inflittagli in ra-
gione della diserzione. L’autorità di prime cure sottolinea poi che il richie-
dente non sarebbe stato in grado di fornire spiegazioni concludenti una
volta confrontato con tali irragionevolezze. Infine essa è dell’opinione che
le dichiarazioni circa gli arresti subiti risulterebbero parimenti vaghe e prive
di sostanza.
E.
E.a In data 16 luglio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’en-
trata: 17 giugno 2015) l’interessato è insorto contro detta decisione con ri-
corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il TAF) chie-
dendone l’annullamento e la ritrasmissione degli atti all’autorità inferiore
per un nuovo accertamento dei fatti e l’emanazione di una nuova decisione.
In primo subordine ha postulato il riconoscimento della qualità di rifugiato
e la concessione dell’asilo ed in secondo subordine la concessione dell’am-
missione provvisoria. Ha inoltre richiesto il coordinamento della presente
procedura con quella riguardante i genitori e la sorella oggetto di separata
decisione ed il richiamo dell’incarto riguardante l’ulteriore fratello E._____
con contestuale facoltà di esprimersi al riguardo. Da ultimo egli ha presen-
tato un’istanza volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gra-
tuito patrocinio con protestate spese e ripetibili.
E.b Dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti in corso di procedura,
l’insorgente ha motivato il proprio gravame prendendo anzitutto posizione
in merito alle argomentazioni della SEM e constatando in limine come le
stesse abbiano principalmente fatto riferimento, per il tramite del rinvio alla
decisione dei genitori, al vissuto di E._____. Alla luce di ciò mal si capi-
rebbe per quale motivo quest’ultimo non sia stato coinvolto nella procedura
di prima istanza. Considerate le circostanze, sarebbe stato irragionevole
attendersi che i famigliari fossero a conoscenza di tutti i motivi alla base
della condotta di E._____. La fattispecie richiamata e gli atti della proce-
dura d’asilo relativa a E._____ dimostrerebbero infatti chiaramente in quale
dimensione quest’ultimo era politicamente attivo. Su tali presupposti si giu-
stificherebbe un’audizione ulteriore di E._____ fermo considerato che
quest’ultimo non sarebbe mai stato sentito in merito ai fatti avvenuti nel
2013.
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E.c In seguito il ricorrente ha avversato la valutazione della SEM circa le
contraddizioni proprie al suo racconto. Anzitutto, la variabilità nelle indica-
zioni temporali da lui fornite a riguardo del periodo di tempo tra l’abbandono
ed il reintegro nel servizio militare sarebbe da imputare alla sua difficoltà a
memorizzarle. Inoltre, andrebbe tenuto presente anche che l’audizione sui
motivi d’asilo avrebbe avuto luogo a ben cinque anni di distanza dallo svol-
gimento dei fatti e un anno e mezzo dopo la precedente audizione sulle
generalità. Relativamente alle allegazioni discordanti circa il momento nel
quale l’interessato avrebbe lasciato la caserma, sarebbe constatabile
un’errata interpretazione. Dal tenore della risposta fornita al momento
dell’audizione sulle generalità non si potrebbe infatti escludere ch’egli ab-
bia inteso asserire anche in quell’occasione aver lasciato immediatamente
il servizio militare in quanto l’auditore non lo avrebbe espressamente inter-
rogato circa il momento dell’abbandono e l’interessato non avrebbe fornito
spontaneamente tale informazione. Quanto all’illogicità della sua ulteriore
permanenza in patria per due anni e mezzo, al suo disinteresse per il fatto
di essere ricercato ed alla sua ignoranza dell’ammontare della multa, an-
drebbe preso atto del fatto che il ricorrente avrebbe minimizzato i rischi per
mezzo di un lavoro stazionario e di una vita nell’anonimità di una megalo-
poli senza alcun contatto con i famigliari. Infine, per quanto concerne l’in-
consistenza delle allegazioni in merito agli arresti sarebbe opportuno con-
statare che il ricorrente avrebbe reso dichiarazioni dettagliate in merito ai
compiti punitivi a cui era stato sottoposto e circa le problematiche incon-
trate durante il servizio. Oltremodo egli non sarebbe stato questionato a
riguardo delle condizioni di detenzione.
E.d In diritto il ricorrente ha censurato l’accertamento incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 106 LAsi ed ha proposto la conse-
guente cassazione della decisione impugnata. Siffatta mancanza si confi-
gurerebbe infatti allorquando l’autorità non chiarisca o chiarisca solo par-
zialmente la fattispecie alla base del caso. La decisione impugnata farebbe
riferimento in blocco a quella riguardante i genitori. Per questo motivo, si
dovrebbe partire dal presupposto che il provvedimento avversato sia stato
emanato in piena conoscenza dei relativi atti. Ora, nonostante i famigliari
avrebbero in più occasioni fatto presente che i loro motivi sarebbero stati
da ricondurre alle attività di E._____, tale occorrenza non sarebbe stata
sufficientemente considerata dalla SEM. L’autorità di prima istanza, omet-
tendo di sentire quest’ultimo nonostante la centralità del suo vissuto,
avrebbe pertanto tralasciato elementi fondamentali nella trattazione della
fattispecie. Agendo di sorta la SEM avrebbe violato il principio inquisitorio
negando nel contempo al ricorrente il suo diritto ad essere sentito al ri-
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Pagina 7
guardo. Relativamente invece alla verosimiglianza dei motivi d’asilo alle-
gati, la SEM non avrebbe dato il giusto peso alle esigenze ridotte in ambito
probatorio prescritte in materia d’asilo. Le motivazioni circa l’inverosimi-
glianza dei motivi d’asilo del ricorrente si baserebbe infatti su un applica-
zione troppo restrittiva dell’art. 7 LAsi. La SEM avrebbe del resto violato lo
stesso art. 3 LAsi in quanto il ricorrente avrebbero reso verosimile che a
causa della sua diserzione e delle attività politiche del padre e del fratello
rischierebbe di essere perseguitato in patria. La sua vita, la sua integrità e
la sua libertà sarebbero pertanto minacciate in caso di ritorno in Iran.
F.
Il TAF, con decisione incidentale del 14 gennaio 2016, ha respinto le do-
mande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentate dal ricor-
rente e lo ha invitato a versare un anticipo di CHF 600. – a copertura delle
presunte spese processuali. Il ricorrente ha tempestivamente versato il
suddetto importo il 25 gennaio 2016.
G.
Con scritto del 1° marzo 2016, l’insorgente ha trasmesso al TAF due docu-
menti in lingua straniera.
H.
Per mezzo di ulteriore comunicazione facente data al 20 maggio 2016, il
ricorrente ha inviato al TAF le traduzioni in lingua tedesca di suddetti docu-
menti. Secondo il tenore delle stesse, dalla documentazione prodotta si
evincerebbe che il ricorrente ed i famigliari, dopo essere stati convocati
infruttuosamente, sarebbero stati condannati da un tribunale iraniano per
reati politici di varia natura a pene detentive comprese tra i 2 ed i 12 anni
di reclusione.
I.
Chiamata ad esprimersi in merito al gravame ed ai mezzi di prova sum-
menzionati, la SEM ha richiesto al TAF una proroga di un mese al fine di
compiere un ulteriore atto istruttorio. L’autorità di prima istanza ha quindi
richiesto all’ambasciata svizzera di Teheran delucidazioni in merito all’au-
tenticità dei documenti giudiziari prodotti dal ricorrente e circa la modalità
di consegna degli stessi nonché qualsiasi altra precisazione al riguardo.
J.
Lo studio legale incaricato di svolgere i necessari chiarimenti dall’amba-
sciata svizzera, ha trasmesso a quest’ultima il proprio rapporto il 30 set-
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Pagina 8
tembre 2016. L’ambasciata lo ha quindi reindirizzato alla SEM. In tale re-
ferto viene anzitutto confermata l’identità del ricorrente e dei famigliari, così
come l’impiego di B._____ in seno all’agenzia delle telecomunicazioni.
Sennonché, l’esposto giunge alla conclusione che i mezzi di prova prodotti
dal ricorrente sarebbero incontestabilmente falsi. Secondo le informazioni
in possesso del referente dell’ambasciata svizzera, le convocazioni sareb-
bero infatti generalmente individualizzate e non collettive come nel caso di
specie. La fraseologia del documento analizzato designerebbe inoltre a
tratti il tribunale ed a tratti la pubblica accusa risultando a tal punto confusa
da non permettere di comprendere quale sia l’autorità intimante. Del resto
la sezione del ministero pubblico indicata sarebbe errata ratione loci, visto
che, considerato il domicilio dei soggetti, la trattazione del caso avrebbe
dovuto competere al 14° distretto e non al 3°. La formula “sottodivisione”
sarebbe inoltre inesistente ed il testo stesso della convocazione risulte-
rebbe bizzarro ed in contrasto con il frasario di rito. Il timbro sarebbe inoltre
manifestamente falso, essendo privo dell’epiteto “islamica” (in riferimento
alla repubblica) e non sarebbe ad ogni modo riconducibile all’autorità con-
vocante. Per di più, l’intervallo di un solo giorno entro la data di emanazione
della convocazione e quella della sua consegna risulterebbe del tutto irrea-
listico. Nello stesso tempo la data della notifica, a suo dire fondamentale
per il computo dei termini, non figurerebbe nemmeno nel documento. Inol-
tre, il mezzo di prova conterebbe alcune indicazioni temporali contradditto-
rie e degli ulteriori elementi incompatibili con l’aspetto di una convocazione
effettuata in conformità ai prescritti in vigore. Quanto alla sentenza, il refe-
rente fa anzitutto notare che capi d’imputazione richiamati si esaurirebbero
in un coacervo di elementi eterogenei ed incongruenti. Le indicazioni rife-
rite all’autorità chiamata a pronunciarsi sulla questione sarebbero contrad-
dittorie. L’atto giudiziale conterrebbe inoltre diversi errori d’ortografia. Il di-
ritto iraniano non prevedrebbe peraltro alcuna responsabilità penale per le
azioni dei famigliari (Sippehaft), per il che, mal si capirebbe a quale titolo
tutti i membri della famiglia siano stati condannati per le azioni di E._____.
Da ultimo, anche la modalità di notifica invocata dal ricorrente non sarebbe
conforme alle norme procedurali applicabili.
K.
Con risposta del 26 ottobre 2016, l’autorità inferiore ha anzitutto rinviato
alla decisione impugnata confermandone il tenore. Sulla scorta della sum-
menzionata relazione di cui ha riportato i passaggi più salienti, la SEM ha
parimenti concluso che i mezzi di prova presentati dal ricorrente sarebbero
dei falsi. La presa di posizione dell’autorità di prima istanza è poi stata tra-
smessa all’insorgente con facoltà di esprimersi al riguardo.
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Pagina 9
L.
A seguito di suddetta presa di posizione, il ricorrente ha richiesto al TAF,
con istanza di esame degli atti e di proroga del termine, di poter prendere
visione della relazione fatta allestire dalla rappresentanza elvetica. Il 12
dicembre 2016 il TAF ha invitato l’autorità di prime cure a trattare senza
indugio la domanda d’esame degli atti presentata dal ricorrente. Il 20 di-
cembre 2016 la SEM ha quindi trasmesso al TAF una copia anonimizzata
della domanda d’ambasciata e della relativa relazione dei referenti chia-
mati ad esprimersi. La stessa è stata inoltrata al ricorrente così come pre-
disposta dalla SEM con facoltà di prendere posizione in merito.
M.
Con scritto del 17 gennaio 2017, il ricorrente ha rilevato che le risultanze di
suddetta relazione sarebbero ampiamente da relativizzare sia per que-
stioni formali che di merito. Egli ha anzitutto constatato come l’anonimizza-
zione effettuata dalla SEM non lasci trasparire informazioni circa la persona
chiamata ad esprimersi al riguardo ed in particolare non permetterebbe di
comprendere se quest’ultima abbia agito indipendentemente e senza con-
dizionamenti nei loro confronti. A suo dire la persona in questione parrebbe
essere stata in misura di accedere a documentazione ufficiale, il che lasce-
rebbe intendere ad una possibile connivenza con le autorità iraniane. L’ob-
biettività e la neutralità del referente sarebbe inoltre messa in dubbio anche
dal posizionamento radicale di quest’ultimo relativamente alla “Sippenhaft”
e dal paragone con la Germania nazista. Nella giurisprudenza del TAF sa-
rebbe del resto già stato ampiamente riconosciuto il rischio di ritorsioni per
i famigliari di attivisti politici iraniani. Non sembrerebbe inoltre che il refe-
rente abbia messo a disposizione materiale comparativo. Il fatto stesso che
quest’ultimo abbia argomentato le proprie conclusioni in modo acritico sulla
base degli standard procedurali iraniani lascerebbe presagire inoltre una
certa vicinanza al regime. Anche a tal riguardo il TAF nella DTAF 2009/28
avrebbe determinato infatti che la qualità del sistema giudiziario iraniano
così come delle decisioni emanate sarebbe miserabile e non adempirebbe
agli standard internazionali e nemmeno a quanto previsto dalla stessa le-
gislazione iraniana. Per tutti questi motivi, il ricorrente ha asserito poi aver
preso contatto con il Deutsche Orient-Institut al fine di sottoporgli i mezzi di
prova litigiosi. Per questo motivo ha chiesto una proroga di almeno un
mese.
N.
Con ordinanza del 1° marzo 2017 il TAF ha richiesto al ricorrente di voler
comunicare per iscritto le modalità di trasmissione dell’annunciata contro-
perizia. Il 16 marzo 2017 l’insorgente, sulla scorta di uno scambio di email
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Pagina 10
con il Deutsche Orient-Institut, ha informato il TAF circa le difficoltà a tro-
vare una persona con le necessarie conoscenze, lasciando quindi aperta
la questione.
O.
In data 24 marzo 2017, il TAF, dopo aver trasmesso la comunicazione della
ricorrente alla SEM per conoscenza, ha concluso lo scambio di scritti.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta ec-
cezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell’art. 31
LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all’art. 33 LTAF. L’UFM rientra tra dette autorità
(art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al TAF possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione
del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridica-
mente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il TAF non è vincolato né dai motivi
addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della deci-
sione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1
consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio
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Pagina 11
del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede difatti spon-
taneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto
solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr.
DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 con-
sid. 3.3).
3.
3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
3.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (ele-
mento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5).
3.3 Vi è luogo di riconoscere l’esistenza di una persecuzione riflessa
quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rap-
presaglie, siano esse finalizzate all’ottenimento di informazioni, espletate
in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l’obbiettivo di imporre una
cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira. In tale ambito
si necessita di apprezzare l’intensità del rischio di esposizione a persecu-
zioni in funzione delle circostanze del caso in esame. Vi è altresì luogo di
prendere in considerazione la situazione nel paese d’origine sotto l’aspetto
dei diritti umani, dei modelli di persecuzione “usualmente” applicati così
come del comportamento generale degli organi statali nei confronti di de-
terminate persone o gruppi di persone la cui situazione è comparabile a
quella del richiedente (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del TAF
D-4120/2014 del 31 maggio 2016 consid. 5.3.1).
D-4399/2015
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3.4 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
3.5 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e
giurisprudenza ivi citata).
4.
4.1 Come si evince dalle tavole processuali, nel caso in disamina il
ricorrente è espatriato a causa delle presunte rappresaglie subite da lui e
dai famigliari a seguito alle attività politiche del fratello, E._____.
Quest’ultimo, come detto, ha fatto l’oggetto di una separata procedura
d’asilo poi stralciata dai ruoli dall’allora Ufficio federale della migrazione su
sua espressa richiesta.
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Pagina 13
4.2 A proposito di E._____ è avantutto opportuno fare osservare come la
richiesta di protezione da questi depositata sia intervenuta susseguente-
mente la scadenza di un precedente permesso di dimora da lui ottenuto in
virtù della legislazione sugli stranieri (cfr. ricorso, pag. 5). Peraltro, anche
circa il successivo ritiro della domanda d’asilo, si può constatare come la
stessa sia avvenuta a seguito del matrimonio di E._____ con una seconda
cittadina elvetica (cfr. ricorso, pag. 6). Dipoi, per quanto concerne il suo
primo rientro in patria, occorre anzitutto rilevare che secondo quanto di-
chiarato dall’interessato, E._____ avrebbe svolto attività politiche di vario
genere già precedentemente al suo provvisorio rientro a Teheran nel 2006
(cfr. ricorso, pag. 4-5). Ora, in tale occasione egli avrebbe quantomeno de-
ciso di tornare una prima volta nel proprio paese d’origine nonostante non
fosse tenuto a farlo, con il rischio di esporsi ad atti pregiudizievoli altrimenti
evitabili (cfr. ricorso, pag. 5). Per di più, malgrado il fratello sarebbe già
stato oggetto di svariate misure da parte delle autorità iraniane proprio du-
rante il suo rimpatrio del 2006/2007, dal gravame è parimenti deducibile
che E._____ in quell’occasione sarebbe espatriato munito di passaporto
senza incontrare problemi particolari (cfr. ricorso, pag. 5). Non di meno,
successivamente alla sua partenza dal paese nel 2007, le forze di sicu-
rezza avrebbero arrestato il padre del ricorrente (B._____) in ben due oc-
casioni onde ottenere informazioni sul figlio (cfr. ricorso, pag. 5). Ebbene,
nonostante tutto ciò E._____ avrebbe preso la decisione di rientrare una
seconda volta in Iran nel (…) del 2013 (cfr. ricorso, pag. 5). Ora, già solo
per questi motivi, il Tribunale ha ragioni per dubitare del fatto che E._____
fosse realmente alla ricerca di protezione in Svizzera poiché ricercato dalle
autorità iraniane in ragione delle sue attività politiche. A tal riguardo occorre
inoltre rilevare come le stesse circostanze a monte di tale rientro risultino
evanescenti. Secondo quanto riportato dal ricorrente è infatti possibile de-
durre che la situazione di salute del padre, indicata da E._____ come
causa del suo rimpatrio (cfr. ricorso pag. 6), quandanche realmente critica,
fosse sensibilmente migliorata già prima che quest’ultimo intraprendesse il
suo viaggio (circostanza quest’ultima confermata dallo stesso fatto che
B._____ si sia recato ad accogliere il figlio in aeroporto; cfr. ricorso, pag.
6).
4.3 Venendo alle dichiarazioni del ricorrente a proposito delle presunte tra-
versie e rappresaglie subite durante il servizio militare a causa delle attività
politiche del fratello, è inoltre possibile rilevare un’ulteriore serie di elementi
dissonanti. Anzitutto, è indubbio che le dichiarazioni rese dall’interessato
in corso di procedura presentino importanti incongruenze. Invero, in occa-
sione dell’audizione sulle generalità, il richiedente ha dichiarato aver diser-
tato la prima volta nel corso dell’undicesimo mese del 1388 e di essere
D-4399/2015
Pagina 14
ritornato in caserma verso la fine del primo mese del 1389 (cfr. atto A3,
pag. 8 e 10), cosa che si traduce in un lasso di tempo compreso tra i due
ed i tre mesi. Sennonché, nell’ambito della successiva audizione sui motivi
d’asilo, il richiedente ha invece collocato il suo rientro in servizio a cin-
que/sei mesi di distanza dalla fuga (cfr. atto A9, pag. 8). Chiamato ad espri-
mersi in proposito, egli si è limitato ad imputare l’incongruenza alla situa-
zione di stress ed ha segnalato un possibile mancato computo della forma-
zione iniziale (cfr. atto A9, pag. 13), cosa ovviamente non pertinente, posto
che il lasso di tempo considerato nulla ha a che vedere con la data d’incor-
porazione. Non di meno, anche l’argomentazione ricorsuale secondo la
quale la variabilità sarebbe da imputare a difficoltà di memorizzazione ed
alla distanza temporale non spiega un sì estesa incongruenza. Inoltre, dalle
dichiarazioni rese dall’interessato nel corso della prima audizione, può es-
sere dedotto ch’egli, dopo essere stato recluso per un mese nel febbraio
del 2011 a seguito di una seconda fuga, avrebbe ripreso il servizio per un
certo periodo, prima di disertare definitivamente nel febbraio del 2012 (cfr.
atto A3, pag. 8-12). Ora, ciò mal si sposa con quanto da lui dichiarato nel
corso della seconda audizione, e meglio, che dopo la scarcerazione sa-
rebbe rimasto alla base militare per soli uno o due giorni prima di abban-
donarla in modo risolutivo (cfr. atto A9, pag. 11). Su tali presupposti, la tesi
ricorsuale che pare identificare una possibile interpretazione conforme tra
le diverse affermazioni va a sua volta disattesa.
4.4 Del resto, lo stesso comportamento del ricorrente a seguito dei presunti
avvenimenti summenzionati, risulta del tutto insensato. È infatti di difficile
comprensione che una persona a rischio costante di arresto abbia atteso
oltre due anni e mezzo prima di espatriare. Pure di ardua comprensione
resta il fatto che in un paese nel quale l’efficienza delle autorità di perse-
guimento è notoria, il ricorrente abbia potuto liberamente spostarsi nella
capitale svolgendo nel frattempo anche un’attività lucrativa (cfr. atto A9,
pag. 11), cosi come il fatto di essersi completamente disinteressato del
fatto ch’egli fosse ricercato o meno e l’amnesia in merito all’ammontare
della sanzione inflittagli (cfr. atto A3, pag. 10: atto A9, pag. 10). Quanto
addotto nel gravame, e meglio, il fatto che l’interessato avrebbe minimiz-
zato i rischi, non può inoltre essere condiviso in questa sede.
4.5 Infine, è d’uopo rilevare come le dichiarazioni spontanee del ricorrente
a proposito degli arresti siano a tal punto sommarie e stereotipate da instil-
lare il dubbio quanto al fatto ch’esse siano realmente state vissute in tali
termini dal soggetto (cfr. atto A, pag. 10 e A9, pag. 8). Per giunta, gli argo-
menti invocati in sede ricorsuale non sono atti a fondare una diversa opi-
nione del TAF.
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Pagina 15
4.6 Quanto ai documenti allegati in sede ricorsuale a riprova del fatto che
il ricorrente ed i famigliari sarebbero finiti nel collimatore delle autorità ira-
niane, il discorso non muta. Come attestato infatti dalla perizia fatta allestire
dalla rappresentanza svizzera a Teheran su richiesta dell’autorità di prima
istanza, i documenti giudiziari addotti contengono numerose difformità con
il materiale comparativo sia sotto l’aspetto della forma che del merito. L’en-
tità degli elementi che lasciano propendere per una falsificazione è inoltre
tale da non potersi spiegare, come lo vuole l’insorgente, sulla sola base del
precario stato del sistema giudiziario iraniano. Parte delle incongruenze ri-
levate è inoltre facilmente verificabile, per il che, nemmeno si giustifica l’ar-
gomentazione secondo la quale vi sarebbe una possibile connivenza tra il
referente ed il regime iraniano. A titolo esemplificativo, pur essendo inne-
gabile che vi possano essere delle divergenze imputabili alla scarsa qualità
della giustizia anche nella documentazione autentica, è molto difficile cre-
dere che un tribunale giunga a condannare espressamente un’intera fami-
glia sulla base di atti compiuti da un solo membro della stessa allorché le
norme applicabili non prevedono una tale possibilità. Del resto, il materiale
comparativo prodotto dal referente della rappresentanza svizzera in pos-
sesso del TAF differisce formalmente su svariati punti. Ad ogni buon conto,
essendosi il ricorrente limitato a sollevare alcune congetture circa l’obbiet-
tività e la neutralità del referente senza tuttavia essere in misura di fornire
elementi concreti al riguardo, non vi è alcuna ragione di discostarsi da
quanto stabilito dal rapporto. Particolarmente interlocutorio risulta inoltre il
fatto che l’insorgente, patrocinata in sede ricorsuale, nonostante abbia in
più occasioni prospettato l’allegazione di ulteriori elementi atti a confutare
le risultanze della perizia, non è riuscito in tale intento.
5.
In sunto, v’è dunque luogo di ritenere che la versione addotta dal ricorrente
non sia nel complesso veritiera. Come detto, vi sono già dubbi quanto al
tenore delle attività politiche svolte di E._____ ed al fatto ch’egli sia effetti-
vamente ricercato dalle autorità iraniane. Inoltre, l’attendibilità personale
del ricorrente va considerata fortemente compromessa, stante la produ-
zione di mezzi di prova rivelatisi dei falsi. Da ultimo, le stesse allegazioni
dell’insorgente non ossequiano i criteri di cui all’art. 7 LAsi e come tali
vanno considerate inverosimili. Al riguardo va inoltre constatato che nel
proprio gravame, l’interessato, nonostante fosse rappresentato, non è in
alcun modo stato in misura di rendere spiegazioni concludenti o letture al-
ternative condivisibile in relazione agli elementi incongruenti rilevati dall’au-
torità intimata. Infine, per quanto concerne le presunte traversie di cui
avrebbe fatto oggetto il padre del ricorrente, si rinvia a quanto esposto nella
rispettiva decisione di cui ai ruoli D-4396/2015.
D-4399/2015
Pagina 16
6.
Si necessita ora di passare in rassegna le ulteriori doglianze di cui il ricor-
rente si è avvalso in sede ricorsuale che se accolte potrebbero luogo all’an-
nullamento della decisione impugnata.
7.
7.1 Va al riguardo rammentato che nelle procedure d’asilo – cosi come
nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inqui-
sitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio
all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6
LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto,
l’autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fatti-
specie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso,
accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le oppor-
tune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti,
l’autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti,
di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12
lett. a-e PA). D’un lato, v’è un accertamento inesatto dei fatti quando la de-
cisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall’altro lato,
v’è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte
le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 con-
sid. 3.2 e relativi riferimenti; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369
seg.).
7.2 Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato
dall’art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Sviz-
zera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne
la procedura amministrativa federale, all’art. 29 PA e segg., comprende il
diritto per l’interessato di consultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su
punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di po-
tersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire
sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). La por-
tata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera ge-
nerale ma dev’essere definita sulla base degli interessi concretamente in
gioco (cfr. sentenza del TAF D-5501/2013 del 19 novembre 2014 consid.
3.2.1). Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa
la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace
(cfr. DTF 111 Ia 273 consid. 2b e 105 Ia 193 consid. 2b/cc). In via generale,
il diritto di essere sentito dev’essere posto in relazione con l’accertamento
dei fatti. A titolo eccezionale è tuttavia necessario interpellare le parti anche
quando il Giudice si appresta a fondare la propria decisione su una norma
D-4399/2015
Pagina 17
o un principio giuridico non evocati in precedenza (DTF 130 III 35 consid.
5).
8.
8.1 In primo luogo, quanto al presunto accertamento incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti a cui si appella il ricorrente censurando il mancato
coinvolgimento di E._____, occorre anzitutto rilevare che dai disposti ap-
plicabili non è deducibile alcun obbligo espresso per l’autorità di agire in tal
senso. Invero, la necessità di procedere ad una corretta amministrazione
delle prove derivante dal principio inquisitorio, impone all’autorità di ammi-
nistrare i soli mezzi di prova necessari alla delucidazione dei fatti rilevanti
per la decisione. Lo stesso obbiettivo dichiarato del disposto è infatti quello
di giungere alla “verità materiale” (cfr. KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentliches
Verfahrensrecht, n° 92) e non di far capo a tutte le fonti d’informazione di-
sponibili. Alla luce di ciò e considerato quanto sin qui esposto, è a giusto
titolo che l’autorità di prime cure ha considerato che non vi fosse la neces-
sità di procedere all’audizione di E._____ dal momento ch’essa era già in
possesso di sufficienti elementi per fondare la propria decisione.
8.2 Per queste stesse ragioni, nemmeno può essere dato seguito in questa
sede alla richiesta di richiamo formale dell’incarto riguardante E._____ for-
mulata dall’insorgente. Come si evince dai considerandi precedenti, gli atti
relativi alla ricorrente si sono rivelati sufficienti per giungere ad una valuta-
zione completa anche nell’ambito della presente procedura ricorsuale.
8.3 Del resto, neppure il generico richiamo ad una presunta violazione del
diritto di essere sentito è destinato a mettere in subbio il ben fondato del
provvedimento avversato. Invero, dal momento che E._____ non era parte
in causa nella presente procedura, egli non disponeva di una pretesa pro-
pria ad essere ascoltato in sede di prima istanza. Allo stesso modo, non
necessitandosi la sua audizione in applicazione del principio inquisitorio, il
qui ricorrente nemmeno poteva vantare un diritto ad essere sentito al pro-
posito delle sue eventuali dichiarazioni, posto che tale prerogativa dev’es-
sere posta in relazione con l’accertamento dei fatti. Anche a tal riguardo,
una siffatta eventualità non si impone neppure in questa sede.
9.
Ne consegue che in materia di statuto di rifugiato e concessione dell’asilo,
il ricorso, destituito di fondamento, non meriti tutela e vada respinto. Il ri-
corrente non è infatti riuscito a rendere verosimile di aver subito atti pregiu-
dizievoli a causa delle attività politiche del fratello, il cui tenore può del resto
già essere messo in dubbio alla luce degli elementi all’inserto. A miglior
D-4399/2015
Pagina 18
esito non sono inoltre giunte neppure le ulteriori critiche del ricorrente, se-
gnatamente per quanto riguarda il mancato coinvolgimento dello stesso
E._____ nell’ambito della procedura d’asilo che lo riguardava.
10.
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene
però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo re-
lativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell’allontanamento
la decisione impugnata va confermata.
11.
Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’art. 83 LStr pre-
vede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d’una di queste
condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del TAF, circa l’apprezzamento
degli ostacoli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova
consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente
deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo
all’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
11.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStr l’esecuzione dell’allontanamento non
è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna-
zionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare
l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor-
tura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli. Spetta all’interessato di rendere plausibile l’esi-
stenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giuri-
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Pagina 19
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in mate-
ria d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b
lett. ee).
Nel caso in esame, visto che l’interessato non è riuscito a dimostrare l’esi-
stenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi
ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova appli-
cazione ed il rinvio dell’insorgente verso L’Iran è dunque ammissibile sotto
l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi. In siffatte circostanze non v’è inoltre motivo
di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli
l’insorgente di essere esposto, nel loro Paese d’origine ad un trattamento
proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 1 Conv. tortura. Conformemente
alla CorteEDU ed il Comitato dell’ONU contro la tortura, spetta all’interes-
sato rendere plausibile l’esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere
sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU
[Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§
125 e 129 e relativi riferimenti). Altresì la situazione generale circa il rispetto
dei diritti dell’uomo in Iran non conduce attualmente a poter considerare
l’esecuzione dell’allontanamento come inammissibile.
Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.
11.2 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
Al momento, in Iran non vige una situazione di guerra, guerra civile o vio-
lenza generalizzata che coinvolga l’insieme del territorio nazionale. La si-
tuazione personale dell’interessato non osta inoltre all’esecuzione dell’al-
lontanamento. Di conseguenza, l’esecuzione dell’allontanamento del ricor-
rente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all’art. 44
LAsi).
11.3 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo
della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in
relazione all’art. 44 LAsi).
12.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-
ritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha
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Pagina 20
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
13.
13.1 Giusta l’art 10 cpv. 4 LAsi, la SEM o l’istanza di ricorso possono con-
fiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell’avente diritto, documenti
falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati abusi-
vamente. Scopo della confisca è quello di impedire un’ulteriore utilizza-
zione abusiva dei documenti. La confisca può riguardare segnatamente:
sentenze, ordini d’arresto, atti d’accusa, documenti di viaggio e documenti
d’identità inoltrati dai richiedenti l’asilo a riprova della persecuzione o di un
timore fondato di persecuzione (cfr. Messaggio relativo alla revisione totale
della legge sull’asilo nonché alla modificazione della legge federale con-
cernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 4 dicembre 1995, FF
1996 II 1).
13.2 Nella presente fattispecie, i documenti prodotti dal ricorrente in sede
ricorsuale si sono rivelati dei falsi (cfr. supra). In considerazione di ciò, si
giustifica la confisca dei mezzi di prova da lui prodotti con scritto del 2
marzo 2016.
14.
Avendo il TAF dato ampiamente seguito alla richiesta di coordinamento con
le procedure ricorsuali concernenti i genitori (D-4396/2015) e la sorella (D-
4398/2017), segnatamente per mezzo di istruzione congiunta, non vi è più
luogo di esprimersi al riguardo in questa sede.
15.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibi-
li nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese versato il 25
gennaio 2016.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett.
d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
I mezzi di prova prodotti con scritto del 2 marzo 2016 sono confiscati.
3.
Le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono
poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo spese versato il 25
gennaio 2016.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli