B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4400/2016
er
Sen t en z a d e l 1 5 ma r z o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Esther Marti, Gérald Bovier,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Congo (Kinshasa),
patrocinato dal Sig. Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
Consultation juridique pour étrangers,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 14 giugno 2016 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
30 aprile 2014,
i verbali d'audizione dell’8 maggio 2014 (cfr. atto A8), del 23 maggio 2014
(cfr. atto A15) e del 16 marzo 2016 (cfr. atto A31) ed il diritto di essere
sentito concesso all’interessato e relativo alle ricerche interne effettuate
dalla SEM (cfr. atti A35 e A36),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 14 giugno 2016, notificata al richiedente il 15 giugno 2016 (cfr. avviso
di ricevimento), con la quale la SEM ha respinto la domanda d'asilo, pro-
nunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Sviz-
zera ed ordinandone l’esecuzione,
il ricorso del 15 luglio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 18 luglio 2016), per mezzo del quale l'insorgente ha chiesto l’annul-
lamento della decisione impugnata e la concessione dell’asilo in Svizzera
o alternativamente il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per nuova
decisione. In subordine egli ha concluso alla concessione dell'ammissione
provvisoria depositando nel contempo una richiesta volta all’esenzione dal
pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Il gravame con-
teneva inoltre una richiesta volta al cambiamento della lingua di procedura
ed alla traduzione della decisione impugnata e del verbale relativo all’audi-
zione complementare e di contestuale concessione di un termine per pre-
sentare su tale base un memoriale integrativo.
la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) che respingeva la domanda di assistenza giudiziaria ed invitava
il ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte
spese processuali non dando nel contempo seguito alla richiesta di cam-
biamento della lingua di procedura,
il tempestivo versamento del suddetto anticipo da parte del ricorrente av-
venuto il 13 ottobre 2016 e la successiva trasmissione del gravame alla
SEM per presa di posizione in merito,
la risposta al ricorso dell’autorità inferiore del 9 novembre 2016, per mezzo
della quale essa rinviava alla decisione impugnata, cogliendo quantomeno
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l’occasione per sottolineare che gli atti non avrebbero contenuto alcuna
informazione a riguardo dei problemi medici invocati in sede ricorsuale,
l’ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2016, che dava la possibilità al
rappresentante del ricorrente di esprimersi in replica con termine fissato al
15 dicembre 2016,
la successiva richiesta di proroga del suddetto termine depositata dal rap-
presentante del ricorrente il 14 dicembre 2016 e l’ordinanza del Tribunale
del 15 dicembre 2016 che concedeva tale proroga sino al 5 gennaio 2017,
la mancata presentazione delle osservazioni da parte del ricorrente alla
scadenza del termine, già prorogato,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e
art. 52 PA),
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nel corso delle audizioni, il richiedente ha dichiarato di essere cittadino
della Repubblica Democratica del Congo di religione cattolica e con ultimo
domicilio a Kinshasa (cfr. atto A8, pag. 3 e segg.),
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che sarebbe espatriato in ragione della sua appartenenza alla « Église du
Seigneur Jesus-Christ » capeggiata dal pastore Paul Joseph Mukungubila
Mutombo (cfr. atto A8, pag. 7),
che il padre del ricorrente, tale C.______, sarebbe stato il braccio destro
del pastore ed il responsabile per le attività della congregazione a Kinshasa
e avrebbe inoltro svolto il ruolo di tesoriere (cfr. atto A31, pag. 5),
che secondo il suo racconto, il 31 dicembre del 2013, i membri di tale co-
munità religiosa sarebbero stati attaccati dalle forze governative in varie
zone del Congo e ciò avrebbe portato ad un alto numero di vittime (cfr. atto
A15, pag. 10),
che al momento dei fatti, il ricorrente si sarebbe trovato in una delle chiese
del movimento per riordinare il luogo dopo la veglia notturna, allorché, alle
8 del mattino del 1° gennaio, lui ed altri fedeli sarebbero stati bendati e
prelevati da alcuni membri delle forze armate. Giunti in un edificio scono-
sciuto situato nella foresta di Kinkole, essi sarebbero quindi stati condotti
in una stanza dove erano già presenti altre persone debilitate dalla prigio-
nia. Di lì a breve, i militari avrebbero lanciato dei gas lacrimogeni nella cella
ed avrebbero iniziato a percuotere i prigionieri. Il ricorrente sarebbe rimasto
per cinque giorni in cattività in tale luogo, subendo continue sevizie e do-
vendo espletare i propri bisogni in dei bidoni (cfr. atto A15, pag. 10 e segg.
e atto A31, pag. 6 e segg.),
che un militare si sarebbe poi impietosito e avrebbe permesso al ricorrente
di lasciare la prigionia di modo che quest’ultimo si sarebbe poi recato dallo
zio paterno e vi sarebbe rimasto per tre mesi, sino all’espatrio, rimanendo
confinato in casa per paura di essere scoperto (cfr. atto A15, pag. 10 e
A31, pag. 12),
che giunto in Svizzera egli avrebbe quindi appreso che lo zio che l’aveva
ospitato sarebbe stato ucciso (cfr. atto A31, pag. 13),
che nella decisione impugnata la SEM ha considerato inverosimili le dichia-
razioni dell'interessato,
che innanzitutto, il ricorrente non avrebbe reso verosimile il fatto di essere
stato un membro attivo della « Église du Seigneur Jesus-Christ », limitan-
dosi a rendere dichiarazioni vaghe e insufficientemente circostanziate al
proposito,
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che quo all’asserito ruolo del padre nel movimento, le dichiarazioni del ri-
corrente sarebbero a loro volta vaghe e fornite in modo troppo laborioso
perché esse possano corrispondere alla realtà ed inoltre le analisi della
SEM non avrebbero permesso di risalire a nessuno di un tale nome e con
le funzioni descritte,
che anche per quanto riguarda l’arresto da parte dei militari, l’interessato
non sarebbe stato in grado di fornire una descrizione dettagliata dei luoghi
in questione, di modo che non si potrebbe ritenere ch’egli abbia vissuto in
prima persona un avvenimento di un tale impatto emotivo,
che nel racconto del ricorrente si paleserebbero inoltre diverse discordanze
in particolare quanto al decesso della madre e all’uccisione dello zio pa-
terno. Parimenti contraddittorie risulterebbero anche le sue dichiarazioni in
merito ai veicoli a bordo dei quali viaggiavano i militari ed a riguardo della
morte di due fedeli prelavati assieme al ricorrente nonché relative alle ac-
cuse a lui rivolte,
che infine, le dichiarazioni circa il fatto che gli attacchi si sarebbero svolti
tra il 31 dicembre 2013 e il 1° gennaio 2014 sarebbero contrarie alla realtà,
in quanto le analisi della SEM avrebbero dimostrato che tali atti sarebbero
stati compiuti il giorno precedente,
che nelle proprie conclusioni ricorsuali l’insorgente contesta la posizione
dell’autorità inferiore. A mente del suo patrocinatore, la carente motiva-
zione e le contraddizioni presenti nel racconto andrebbero imputate
all’ignoranza ed alle ridotte facoltà intellettuali del suo assistito. Inoltre, il
ricorrente avrebbe risposto in modo coerente a diverse altre domande im-
portanti concernenti i suoi motivi d’asilo, cosa che dovrebbe permettere di
considerarli verosimili. Egli sarebbe infine credibile e si sarebbe sforzato di
fornire le informazioni nel modo più dettagliato possibile, fermo considerato
quanto si potesse ragionevolmente esigere da lui,
che oltracciò, diversamente da quanto ritenuto dall’autorità inferiore, il fatto
di non essere stato in grado di fornire una data esatta ove collocare gli
eventi intercorsi non potrebbe ad esso solo inficiare la credibilità del rac-
conto,
che il ricorrente chiede quindi al Tribunale di esaminare in questa sede le
sue allegazioni e di constatarne la verosimiglianza e la rilevanza in materia
d’asilo, la quale sarebbe data in quanto egli non potrebbe disporre della
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protezione del suo stato d’origine, da cui emana lo stesso rischio di perse-
cuzioni,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),
che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che
questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allega-
zioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti im-
portanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di proce-
dura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne in-
troduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura
oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che
le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al
contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli even-
tuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente,
tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosi-
miglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
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contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; Decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e
relativi riferimenti),
che nel caso che ci occupa, come rettamente indicato dall’autorità di prime
cure, il racconto dell’interessato non pare ossequiare i suddetti criteri,
che in primo luogo, occorre rilevare che non è stato possibile risalire ad
una persona con le generalità del padre del ricorrente in seno alla « Église
du Seigneur Jesus-Christ », allorché, conto tenuto della sua posizione, sa-
rebbe invece ragionevole attendersi il contrario. In tal senso, le fonti dispo-
nibili, peraltro già prese considerazione dall’autorità di prime cure, non solo
non hanno permesso di rimontare al padre del ricorrente ma hanno altresì
individuato persone con nominativi differenti per i ruoli da lui indicati come
di appannaggio del padre (cfr. Ligue des electeurs – L.E/RDC ASBL, RDC,
30 décembré 2013: Les massacres des adeptes du ministère de la restau-
ration de l’afrique noire, pag. 14),
che a tal proposito egli ha inoltre fornito dichiarazioni vaghe e prive di det-
tagli inficiando così ancora maggiormente la veridicità della versione da lui
resa, peraltro già priva di riscontri concreti, segnatamente non essendo egli
stato in grado di dettagliare le attività svolte dal padre ma limitandosi ad
asserire cose del tipo: “aveva voce in capitolo”, “dopo di lui veniva il pa-
store” e “aveva il rapporto con la chiesa e comunicava al pastore” (cfr. atto
A31, pag. 4 e segg.),
che anche la stessa adesione attiva al gruppo religioso da parte del ricor-
rente pare poter essere messa in discussione, fermo considerato ch’egli
non ha saputo fornire indicazioni convincenti in merito alle posizioni politi-
che di Paul Joseph Mukungubila Mutombo limitandosi ad affermare a pre-
cisa domanda che quest’ultimo “puntava sui giovani” (cfr. atto A31, pag. 4),
e senza fare menzione alcuna della questione rwandese, aspetto centrale
della politica d’opposizione a Kabila, che Mutombo considera straniero ed
intento al saccheggio delle risorse congolesi (cfr. Immigration and Refugee
Board of Canada, Democratic Republic of Congo: Joseph Mukungubila's
church and the 30 December 2013 attacks, including the individuals invol-
ved; treatment of the church members and of Mr. Mukungubila's family by
the authorities, 30 aprile 2014),
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che quo agli avvenimenti che avrebbero poi portato all’arresto del ricor-
rente, occorre ammettere in primo luogo che la data da lui indicata e meglio
il 31 dicembre 2013 e la mattinata del 1° gennaio 2014 non corrisponda
con le informazioni in possesso del Tribunale circa le vicissitudini intercorse
nel periodo e riguardanti il gruppo religioso in questione,
che secondo le fonti disponibili, gli attacchi da parte dei fedeli di Paul Jo-
seph Mukungubila Mutombo ed i relativi arresti avrebbero infatti avuto
luogo il 30 dicembre 2013, ovvero il giorno precedente (cfr. Immigration
and Refugee Board of Canada, op. cit., consid. 2),
che al riguardo, le dichiarazioni del ricorrente non paiono inoltre rispettare
la verità dei fatti, avendo egli asserito che in tale occasione Paul Joseph
Mukungubila Mutombo avrebbe parlato solo dell’amore, senza fare alcuna
dichiarazione politica, allorché risulta dalle fonti disponibili che i solleva-
menti dei fedeli del 30 dicembre 2013 (per alcuni definiti un tentativo di
colpo di stato) avrebbero fatto seguito ad un escalation di tensione causata
dalle dichiarazioni di quest’ultimo nei confronti della classe dirigente del
paese (cfr. Ligue des electeurs, op. cit., pag. 7),
che peraltro, anche le circostanze dell’arresto e del successivo rilascio non
dissipano i dubbi quanto alla veridicità delle allegazioni,
che in tal senso, vanno in primo luogo constatate alcune contraddizioni nei
fatti addotti. In un primo momento il ricorrente ha infatti dichiarato che i
militari sarebbero giunti a bordo di alcune jeep (cfr. atto A15, pag. 13) men-
tre più tardi egli avrebbe asserito trattarsi di camion con a bordo molti sol-
dati (cfr. atto A 31, pag. 6). Inoltre, egli ha dapprima sostenuto che due dei
fedeli prelevati dai militari sarebbero morti a bordo dei veicoli (cfr. atto A15,
pag. 13) per poi dichiarare in un secondo momento che quest’ultimi sareb-
bero deceduti solo successivamente nel luogo di prigionia a causa delle
percosse subite in loco (cfr. atto A31, pag. 9-10). Posto di fronte a tali in-
congruenze, egli non ha saputo fornire esplicazioni convincenti, limitandosi
ad asserire che non farebbe alcuna distinzione tra veicoli pesanti e leggeri
e che i due fedeli si trovavano già in una situazione critica durante lo spo-
stamento,
che il racconto risulta inoltre privo di elementi sostanziali a suo supporto.
La descrizione dei luoghi è infatti scarna e non è inoltre stata resa autono-
mamente dal ricorrente, tanto da lasciar trasparire una probabile ideazione
nel momento stesso dell’audizione (cfr. atto A31, pag. 10), allorché gli stra-
scichi emotivi di una tale evenienza avrebbero segnato a tal punto la mente
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di una vittima, da lasciar impressi nella sua memoria i dettagli del luogo
con una tale efficacia che sia legittimo attendersi una descrizione partico-
lareggiata e colma di dettagli,
che pure le circostanze del suo rilascio e la successiva descrizione dei luo-
ghi al di fuori del “carcere” paiono mal sposarsi con la logica dell’agire e
risultano a loro volta prive di sostanza (cfr. atto A31, pag. 11: “tu sei gio-
vane per morire e io ti faccio fuggire, vedi quella strada lì”),
che nel complesso il racconto contiene inoltre ulteriori elementi che per-
mettono di concludere a che la versione dei fatti addotta non sia in prepon-
deranza veritiera e per il cui apprezzamento pare opportuno rinviare alla
decisione impugnata (si vedano in particolare le dichiarazioni in merito al
decesso della madre e alla presa di coscienza dell’uccisione dello zio pa-
terno),
che le giustificazioni addotte in sede ricorsuale non sono atte a fondare un
diverso convincimento del Tribunale,
che visto quanto sopra, il Tribunale ritiene le allegazioni inerenti ai motivi
d'asilo dell'insorgente inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, per il che, il ri-
corso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione
dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impu-
gnata va confermata,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
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che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la pro-
secuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di prove-
nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazio-
nale pubblico della Svizzera,
che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragione-
volmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo stra-
niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni
quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,
che, infine, non debbono risultare impedimenti neppure sotto il profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in rela-
zione all'art. 44 LAsi),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell’allon-
tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che in particolare, l’autorità di prime cure ha rilevato che nonostante le ten-
sioni prevalenti nell’est del paese, la situazione nella Repubblica Democra-
tica del Congo non sarebbe caratterizzata da guerra, guerra civile o vio-
lenza generalizzata e che gli elementi agli atti non permetterebbero di de-
durre un pericolo concreto per il ricorrente,
che in sede ricorsuale l’insorgente contesta in subordine pure tale conclu-
sione, sostenendo che un suo rinvio violerebbe l’art. 3 CEDU e la Conven-
zione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-
danti (Conv. tortura, RS 0.105) e che l’esecuzione sarebbe parimenti ine-
sigibile a causa della situazione nel paese d’origine e delle malattie psi-
chiatriche di cui il ricorrente risulterebbe vittima,
che in primo luogo va osservato che nella misura in cui codesto Tribunale
ha confermato la decisione della SEM relativa al respingimento della do-
manda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio
del divieto di respingimento e non v'è inoltre motivo di considerare l'esi-
stenza di un rischio personale, concreto di esposizione ad un trattamento
proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Ne viene dun-
que che l’esecuzione dell’allontanamento va considerata ammissibile,
che quanto all’esigibilità, occorre dapprima rilevare che malgrado l’esi-
stenza di alcuni scontri episodici in alcune zone del paese, la Repubblica
Democratica del Congo non si trova al momento in una situazione di
guerra, guerra civile o di violenza generalizzata sull’insieme del territorio in
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base alla quale si possa presumere, a prescindere dalle circostanze del
caso individuale, l’esistenza di un rischio concreto di messa in pericolo ai
sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. tra le tante sentenza del TAF D-7206/2016
del 7 gennaio 2017),
che infatti le eventuali difficoltà consecutive ad una situazione di crisi socio-
economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un im-
piego o un alloggio, reddito insufficiente, assenza di prospettive per il fu-
turo) oppure dovute alla disorganizzazione, alla mancanza d'infrastrutture
o a problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può
essere confrontata, non sono determinanti in materia d'esecuzione dell'al-
lontanamento (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.6; 2009/52 consid. 10.1 e
10.2.5),
che oltracciò, non traspaiono dagli atti elementi che vadano nel senso di
una messa in pericolo per motivi propri alla persona del ricorrente. Egli è
infatti giovane, dispone di alcuni parenti nel paese d’origine e nonostante i
problemi psichici invocati in sede ricorsuale agli atti non è presente alcuna
documentazione in tal senso, per il che si può partire dal presupposto
ch’egli sia parimenti in buona salute,
che l’esecuzione dell’allontanamento è dunque anche esigibile,
che infine, il ricorrente, con la dovuta diligenza, potrà procurarsi i necessari
documenti necessari al rimpatrio, di modo che l’esecuzione dell’allontana-
mento andrebbe anche considerata possibile,
che in virtù di quanto enunciato, anche tali conclusioni ricorsuali non meri-
tano dunque accoglimento,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,
che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull’anticipo spese versato
il 13 ottobre 2016,
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che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processDispositivuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ri-
corrente. Esse sono prelevate sull’anticipo spese versato il 13 ottobre
2016.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: