B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4402/2014
S e n t e n z a d e l 2 1 a g o s t o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Sylvie Cossy;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato (…),
Nigeria,
c/o Ufficio federale della migrazione,
Centro di registrazione e di procedura,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del
29 luglio 2014 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
16 luglio 2014;
i verbali d'audizione del 21 luglio 2014 (di seguito: verbale 1) e del
23 luglio 2014 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
29 luglio 2014, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. atto
A10/1);
il ricorso del 7 agosto 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 8 agosto 2014);
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di-
ritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA),
né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle ar-
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gomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pagg. 300 seg.);
che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino nigeriano, nato a Lagos e cresciuto a B._______ (Nige-
ria)
(cfr. verbale 1, pagg. 3 e 4);
che sarebbe espatriato con l'intenzione di intraprendere una formazione
come meccanico in modo da trovare una professione che gli permettesse
di mantenersi (cfr. verbale 1, pag. 6); che, inoltre, sarebbe stato aggredito
e avrebbe subito minacce di morte dai genitori di una ragazza con cui
avrebbe avuto una relazione sessuale (cfr. verbale 2, D40, pag. 5);
che nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili ed irrile-
vanti le dichiarazioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo; che, in par-
ticolare, il richiedente avrebbe evocato tardivamente l'aggressione e le
minacce che avrebbe subito in Nigeria; che, oltretutto, il racconto a tal ri-
guardo sarebbe contraddittorio;
che, pertanto, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stes-
so verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM circa l'in-
verosimiglianza rilevata dei suoi motivi d'asilo; che egli sostiene che nella
prima audizione avrebbe omesso l'aggressione subita in quanto pensava
sarebbe bastato evocarla nel corso della seconda audizione più appro-
fondita; che, quanto alle contraddizioni rilevate dall'autorità inferiore, il ri-
corrente ritiene che sarebbe superfluo concentrarsi sulle modalità attra-
verso le quale sarebbe venuto a conoscenza delle minacce; che, inoltre,
non si sarebbe contraddetto circa l'identità delle persone che lo avrebbero
aggredito in quanto sarebbero stati i genitori della ragazza oltre a delle
terze persone accorse ad aiutarli; che, infine, la situazione generale di si-
curezza in Nigeria imporrebbe la concessione dell'ammissione provvisoria
in Svizzera;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale l'annullamen-
to della decisione dell'UFM del 29 luglio 2014 ed il riconoscimento della
qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo; che, in via subordina-
ta, ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì
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presentato una domanda di esenzione dal pagamento delle spese giudi-
ziarie e dal relativo anticipo con protestate spese e ripetibili;
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per-
sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include
il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifu-
giati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che
sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve prova-
re o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qua-
lità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una pro-
babilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in parti-
colare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determi-
nante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri-
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convin-
zione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del
contrario, così che quest'ultima risulti secondaria; che le dichiarazioni de-
vono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non
generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più ve-
rosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno
con altri dati o elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglian-
za dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusiva-
mente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consen-
tire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo
di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2013/11
consid. 5.1 e riferimenti ivi citati);
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale
ritiene che le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente in
corso di procedura sono inverosimili, giacché contraddittorie, lacunose,
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superficiali e non corroborate da elementi consistenti, limitandosi, quo ai
fatti evocati, ad esprimere affermazioni generiche non fondate su alcun
dettaglio concreto;
che, in primo luogo, occorre rilevare che il ricorrente ha totalmente omes-
so di citare, nel corso della prima audizione, l'episodio relativo alla rela-
zione sessuale che avrebbe intrattenuto con una ragazza del luogo e le
conseguenze che ne sarebbero derivate; che le giustificazioni ricorsuali a
tale soggetto sono palesemente inconsistenti ritenuto che egli, nel corso
dell'audizione sulle generalità, ha chiaramente negato altri motivi all'infuo-
ri di quelli economici (cfr. verbale 1, pag. 6); che, oltretutto, ha espressa-
mente negato di avere mai avuto problemi in patria con terze persone
(cfr. ibidem); che, pertanto, i succitati motivi d'asilo risultano essere stati
evocati tardivamente senza una valida ragione e, di conseguenza, sono
inverosimili; che, d'altronde, anche qualora i fatti descritti fossero reali, i
medesimi non sarebbero rilevanti in materia d'asilo; che, infatti, egli po-
trebbe senz'altro chiedere protezione contro l'agire di terze persone alle
autorità del proprio paese; che palesemente irrilevante ai fini della pre-
sente domanda d'asilo risulta essere pure l'intenzione di trovare un lavoro
all'estero;
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di ricono-
scimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di
fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento;
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione
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dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile
(art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
dell'UFM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non
può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1
LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale
pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibi-
to, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tor-
tura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83
cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non risulta caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del-
la popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che egli è giovane, ha una formazione quale meccanico ed un esperienza
professionale di manovale e facchino (fr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2,
D37, pag. 4); che, inoltre, vi è ragione di credere che a B._______ (Nige-
ria), dove ha sempre vissuto sino al suo espatrio, abbia una rete sociale
più ampia di quella descritta in sede di audizione;
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione prov-
visoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 e relativi riferimenti);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazio-
ne all'art. 44 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
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che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto fe-
derale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito fa-
vorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, pertanto, visto l'esito della procedura, le spese processuali di
CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricor-
rente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal paga-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: