Corte IV
D-4425/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 8 d i c e m b r e 2 0 0 8
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Fulvio Haefeli e Robert Galliker;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Afghanistan,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 21 giugno 2007 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-4425/2007
Fatti:
A.
Il 15 maggio 2007, l'interessato – di etnia hazara ed originario di
B._______, provincia di C._______ – ha presentato una domanda
d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di
rilievo (v. verbali d'audizione del 23 maggio e del 16 giugno 2007) di
avere lasciato il proprio villaggio nel [...] o [...] per recarsi a Kabul,
dove avrebbe trascorso [...] o [...] a cause della minacce subite da
parte di un comandante. L'interessato avrebbe infatti reso servizio
militare presso le forze talebane attive nella regione di B._______ a
partire dall'[...] o [...]. Nell'ambito di tale attività avrebbe assistito ad un
pestaggio ed alla cattura del figlio del comandante summenzionato.
Quest'ultimo, dopo aver appreso della morte del figlio, avrebbe reso
responsabile l'interessato per la perdita del figlio e deciso di ucciderlo.
Dopo che degli interventi da parte del padre dell'interessato erano
rimasti senza esito favorevole, quest'ultimo si sarebbe trasferito con
tutta la famiglia prima a Kabul e poi a D._______ (Iran), dove avrebbe
vissuto illegalmente dal [...] al [...]. In seguito, avrebbe lasciato l'Iran
per recarsi prima in Turchia ([...]) poi in Grecia ([...]) prima di partire
per la Svizzera. L'interessato ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo un documento presentato come l'originale della licenza
di condurre internazionale (fotocopia e traduzione agli atti).
B.
Il 21 giugno 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26
giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato
l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso l'Afghanistan
siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 28 giugno 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
ulteriori indagini ed una nuova decisione nel merito della domanda
d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal
versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali.
Pagina 2
D-4425/2007
D.
Il 2 luglio 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al
ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
E.
Il 4 luglio 2007, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la
reiezione del gravame.
F.
Il 19 luglio 2007, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica, chiedendo
l'accoglimento del suo ricorso.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
Pagina 3
D-4425/2007
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non
ha addotto motivi che possano giustificare la mancata esibizione di
documenti di viaggio o d'identità. La licenza per condurre consegnata
dal ricorrente alle autorità in materia d'asilo non costituirebbe un valido
documento d'identità o di viaggio ai sensi della legge. Inoltre,
l'insorgente avrebbe fornito un racconto superficiale ed inverosimile.
Per di più, detto Ufficio ha anche sottolineato che la versione dei fatti
resa dal ricorrente lascia concludere che egli abbia lasciato la
provincia di C._______ e l'Afghanistan in tenera età e non come da lui
affermato nel [...]. Infine, l'UFM ha ritenuto non necessari ulteriori
chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o
dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
5.
Nel ricorso, l'insorgente fa valere di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti d'identità o di viaggio nel termine
legale di 48 ore, ma di avere versato agli atti di causa la licenza di
guida originale rilasciata a Kabul il [...] e valida fino al [...]. Egli
contesta altresì che nel caso concreto non ricorrano i presupposti
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori chiarimenti
per la determinazione della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un
ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, conto
tenuto della situazione vigente in Afghanistan (richiamato in proposito,
il rapporto pubblicato dall'OSAR nel dicembre 2006), non sarebbe
consentito, come invece avrebbe effettuato l'autorità inferiore nel caso
di specie, di non entrare nel merito della domanda d'asilo. Infine,
l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan sarebbe
inesigibile, vista la costante prassi della Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo (CRA), secondo la quale l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Afghanistan sarebbe esigibile solo se vi è
una solida rete sociale, una garanzia del minimo vitale e la sicurezza
di trovare un alloggio (richiamata a tal proposito Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2006 n. 9).
6.
6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
Pagina 4
D-4425/2007
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c).
6.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
6.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
7.
7.1 Preliminarmente, questo Tribunale osserva che, a prescindere dal
fatto che, allo stato attuale degli atti di causa, nell'incartamento è
disponibile solo una fotocopia della licenza di condurre internazionale,
la quale è notoriamente e manifestamente propensa ad essere
facilmente falsificabile, secondo la permanente giurisprudenza di
questo Tribunale, vale sottolineare che un tale documento non
costituisce un documento atto a provare, senza dubbio, l'identità del
ricorrente, compresa la sua cittadinanza (DTAF 2007/7 consid.
5.1-5.3). Inoltre, il ricorrente ha affermato di avere ottenuto la licenza
Pagina 5
D-4425/2007
di condurre internazionale senza dovere mostrare la carta d'identità,
presupposto però indicato sul documento stesso. Di conseguenza, tale
documento non può essere ammesso come documento d'identità o di
viaggio ai sensi della legge.
7.2 Questo Tribunale rileva che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli già il 23 maggio
2007, e quindi più di 18 mesi fa. Non soccorre, altresì, il ricorrente la
generica affermazione, secondo la quale avrebbe provato a contattare
i propri familiari in Iran per farsi inviare un documento, ma che tale
intento sarebbe andato a vuoto perché il numero di telefono sarebbe
bloccato (cfr. verbale d'audizione del 18 giugno 2007 pag. 2). Non v'è,
altresì, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei
seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di
viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito
favorevole. A tale scopo, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto rivolgersi
ad una rappresentanza del suo Paese all'estero (presente anche a
Ginevra), non avendo fatto valere delle persecuzioni statali. Infine, se
un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata
esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza,
non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito
quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di
ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007
del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). Ciò non può che
convalidare la conclusione dell'autorità inferiore, secondo la quale il
ricorrente dissimula i propri documenti d'identità per i bisogni della
causa.
8.
Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora
rilevare che il ricorrente ha fornito un racconto vago, lacunoso ed
inverosimile. A titolo d'esempio, quest'ultimo non è riuscito a
descrivere la situazione geografica e culturale nella propria provincia
Pagina 6
D-4425/2007
ed il viaggio intrapreso per arrivare a Kabul (cfr. verbale d'audizione
del 18 giugno 2007 pag. 3). Inoltre, egli basa i suoi timori di
persecuzione in caso di rientro in patria su mere affermazioni di parte,
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza.
Non giova, infatti, al ricorrente l'allegata esistenza di “voci aumentate”
(ibidem pag. 4), che il comandante voleva ucciderlo. Il ricorrente ha
affermato che quest'ultimo sarebbe venuto una volta a Kabul per
parlare con il padre. Egli non è stato però in grado di precisare quando
tale convensazione avrebbe avuto luogo (ibidem). Per di più, il fatto
che il comandante si fosse presentato una volta a Kabul nell'arco di
sei mesi, non può costituire di per sé una seria minaccia per il
ricorrente e la sua famiglia. L'insorgente non ha, altresì, affermato di
avere avuto problemi con le autorità statali, giova quindi rilevare, che
non vi è ragione di ritenere che le autorità statali, se opportunamente
sollecitate, non accorderebbero al ricorrente un'appropriata protezione
contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. In
particolare, va rilevato come il comportamento del ricorrente, che
appare avere vissuto in Grecia per [...], ma che non ha fatto domanda
d'asilo in tale paese, perché la Grecia non lo “ispirava” e non “gli stava
a cuore” (cfr. verbale d'audizione del 18 giugno 2007 pag. 6), dimostra
l'assenza di seri timori d'esposizione a persecuzioni nel suo Paese
d'origine. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del
tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
le dichiarazioni rese dall'insorgente.
9.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano
elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini
della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente (art. 32
cpv. 3 lett. c LAsi).
10.
10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente in Afghanistan possa violare l'art. 25
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del
18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5
LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
Pagina 7
D-4425/2007
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
10.2 Ai fini dell'esame dell'applicabilità della seconda eccezione
prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi, ovvero se sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare l'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento, la questione legata segnatamente al carattere
esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr dev'essere esaminata d'ufficio.
Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di
collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la
sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15
giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico
caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. In tal senso,
l'occultamento deliberato di fatti rilevanti è da riteneresi quale
violazione dell'obbligo di collaborare (v. GICRA 1995 n. 18 consid. 3b).
10.2.1 Premesso ciò, questo Tribunale osserva che per quanto attiene
alla situazione generale regnante in Afghanistan, secondo la recente
giurisprudenza (v. GICRA 2006 n. 9), l'esecuzione dell'allontanamento
in tale Paese è ragionevolmente esigibile a Kabul e in tutte quelle
province che non conoscono più, dal 2004, attività militari significative,
oppure che non sono esposte ad un'instabilità permanente. Trattasi
delle province di Kabul, di quelle site a nord della capitale (Parwan,
Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari Pul e le regioni del
Samangan che non fanno parte di Hazarajat [v. GICRA 2003 n. 30,
consid. 7a, pag. 193]), come pure di Herat nell'ovest del Paese.
L'esecuzione dell'allontanamento è peraltro ragionevolmente esigibile
unicamente per le persone originarie di tali regioni che adempiono le
medesime restrittive condizioni di cui a GICRA 2003 n. 10, vale a dire
che dispongono in loco di una solida rete familiare o sociale in grado
d'assicurare loro un adeguato reinserimento sociale (alloggio, minimo
vitale). Potranno, inoltre, essere rimpatriate solo le persone giovani,
non sposate oppure le coppie senza figli, a condizione che non
soffrano d'alcun grave problema medico.
10.2.2 Nel caso di specie, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una
certa esperienza lavorativa (come contadino in Afghanistan ed autista
Pagina 8
D-4425/2007
in Iran; cfr. verbale d'audizione del 23 maggio 2007 pag. 2). Egli ha
dichiarato di essere cittadino afghano di etnia hazara e di avere
vissuto fino al [...] o [...] a B._______ nella provincia C._______ (nel
E._______). Tale provincia non fa parte delle province sopra indicate
verso le quali l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente
esigibile.
Nel provvedimento litigioso l'UFM non ha messo in dubbio la
provveninza del ricorrente da tale regione del Paese, ma ha ritenuto, a
causa delle indicazioni vaghe, superficiali e contrarie alla realtà fornite
dal ricorrente in merito, probabile che quest'ultimo abbia lasciato
l'E._______ in particolare e l'Afghanistan in generale in tenera età.
Inoltre, l'autorità inferiore ha ritenuto che il ricorrente nel suo racconto
non è stato sufficientemente convincente riguardo al suo soggiorno a
Kabul, non essendo stato neanche in grado di fornire informazioni
dettagliate sulle modalità del proprio alloggio per [...] o [...] nella
capitale.
Come rettamente rilevato dall'UFM, questo Tribunale ritiene che nella
fattispecie, l'esecuzione dell'allontanamento verso la provincia di
C._______ non è manifestamente esigibile. Il ricorrente ha tuttavia
affermato di avere ancora conoscenti ed una zia materna residenti
nella capitale (cfr. verbale d'audizione del 18 giugno 2007 pag. 3). In
base a tali indicazioni, l'autorità inferiore di regola esamina la
possibilità di un'alternativa di rifugio interna a Kabul, città nella quale
in ricorrente avrebbe, peraltro, passato [...] o [...] prima dell'espatrio.
Le affermazioni del ricorrente in merito al soggiorno a Kabul sono però
da ritenere come manifestamente carenti, inverosimili e quindi poco
credibili, come peraltro lo è anche il resto del suo racconto (v.
considerandi 7 e 8 del presente giudizio), al punto tale che non può
essere escluso che la descrizione lacunosa del soggiorno a Kabul sia
stata consapevolmente construita ad arte per i bisogni della causa.
Non v'è infatti ragione di credere al ricorrente su questo punto, ritenuto
in particolare che lo stesso ha mostrato di essere poco credibile
durante tutta la procedura, presentando una versione vaga e
incompleta del proprio racconto ed omettendo alle autorità in materia
d'asilo dei documenti d'identità o di viaggio. Così facendo, l'insorgente
ha mostrato di essere pronto a affermare qualsiasi cosa o ad omettere
delle informazioni rilevanti pur di riuscire a rimanere nel nostro Paese.
Di conseguenza, il ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare (v.
GICRA 1995 n. 18 consod. 3b) ed ha così posto le autorità
Pagina 9
D-4425/2007
nell'impossibilità di determinare la presenza di una rete sociale, la
garanzia di un minimo vitale e la sicurezza di trovare un alloggio (v.
GICRA 2006 n. 9) in patria, ed in particolare a Kabul, e quindi
l'esistenza d'ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Considerata
l'evidente mancanza di collaborazione, ulteriori accertamenti da parte
dell'UFM, o da parte di questo Tribunale, ai fini di appurare l'effettiva
esistenza per il ricorrente di una rete sociale a Kabul per potere
determinare l'esistenza di eventuali ostacoli, da questo profilo,
all'esecuzione dell'allontanamento non sarebbero di alcun'utilità.
Inoltre, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze,
risultano adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole
con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato
reinserimento sociale in Afghanistan.
10.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
11.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
12.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
13.
L'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan è ammissibile,
esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del
presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia
Pagina 10
D-4425/2007
d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va
disatteso e la querelata decisione confermata.
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 11
D-4425/2007
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ;
allegato: incarto UFM)
- F._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
Pagina 12