B u n d e s ve r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte IV
D-4427/2014
S e n t e n z a d e l 1 3 m a g g i o 2 0 1 5
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nata l'(…), alias
B._______, nata l'(…), con i figli
C._______, nato il (…), alias
D._______, nato il (…),
e E._______, nato il (…),
alias
F._______, nato il (…),
Eritrea,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 9 luglio 2014 / N […]
D-4427/2014
Pagina 2
Visto
la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera, unitamente
al figlio C._______, il 30 maggio 2012;
la nascita di E._______ il (…) e la conseguente inclusione dello stesso
nella domanda d'asilo della madre;
la decisione dall'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM, ora
Segreteria di Stato della migrazione, SEM) del 9 luglio 2014, notificata
agli interessati l'11 luglio 2014 (cfr. avviso di ricevimento agli atti), con cui
tale Ufficio ha respinto la domanda d'asilo dei richiedenti riconoscendo lo-
ro tuttavia la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi
(RS 142.31) e ponendoli al beneficio dell'ammissione provvisoria in Sviz-
zera;
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) l'8 agosto 2014 (cfr. data del plico raccomandato; data d'entrata:
11 agosto 2014) con cui i ricorrenti hanno concluso alla concessione
dell'asilo; il documento allegato al ricorso, da cui emerge che Esrom
Esayes Teclemariam è stato sottoposto ad un intervento chirurgico il
26 giugno 2014;
la decisione incidentale del 20 agosto 2014 con cui il Tribunale ha invitato
i ricorrenti a versare, entro il 4 settembre 2014, un anticipo di CHF 600.─
a copertura delle presunte spese processuali;
il tempestivo pagamento del succitato anticipo spese, avvenuto in data
29 agosto 2014;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA;
D-4427/2014
Pagina 3
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del-
la decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il proce-
dimento può svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano,
mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca; che pertanto la pre-
sente sentenza è redatta in italiano;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di
fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto
degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 5);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA),
né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle ar-
gomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pagg. 300 seg.);
che nel corso dell'audizione sulle generalità la richiedente ha dichiarato di
essere cittadina eritrea nata a G._______ e residente ad H._______ dal
1993 al (…) 2011, ella avrebbe in seguito vissuto in Sudan fino al suo ar-
rivo in Svizzera il 30 maggio 2012 (cfr. verbale d'audizione sulle generali-
tà dell'8 giugno 2012 [di seguito: verbale 1], pagg. 5, 8-9); che, quanto ai
motivi d'asilo, l'insorgente ha sostanzialmente allegato di essere perse-
guitata dai militari eritrei poiché suo marito avrebbe avuto dei problemi
con i suoi superiori durante il servizio militare (cfr. verbale 1, pag.10; ver-
bale sui motivi d'asilo del 4 marzo 2014 [di seguito: verbale 2], D128-129,
pag. 12); che, in particolare, vedendosi negare più volte un congedo, ri-
chiesto per motivi di salute, egli sarebbe fuggito dalla sua unità militare
senza lasciare traccia (cfr. verbale 1, pag. 10); che la richiedente sarebbe
quindi stata convocata dalle autorità militari presso l'ufficio dell'ammini-
D-4427/2014
Pagina 4
strazione di H._______ al fine di parlare di suo marito e, temendo di venir
incarcerata e di dover pagare 50'000 Nakfa per il suo rilascio, ella avreb-
be deciso di espatriare (cfr. verbale 1, pag. 10; verbale 2, D119, pag. 12);
che nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili, ai sensi
dell'art. 7 LAsi, le dichiarazioni dell'interessata circa i suoi motivi d'asilo;
che, segnatamente, ella ha dichiarato di aver letto in controluce, senza
aprire la busta, il contenuto della lettera di convocazione recapitatagli dal-
le autorità militari; che a mente dell'autorità inferiore, ciò non sarebbe
plausibile; che le dichiarazioni rilasciate dalla richiedente circa il prelievo
di suo marito dal loro appartamento da parte dei militari mancherebbero
di contenuto e sarebbero caratterizzate da un'assenza di sostanza; che
altresì prive di sostanza e vaghe sarebbero le considerazioni riguardanti
l'espatrio dell'interessata dal suo Paese d'origine; che, pertanto, l'autorità
inferiore ha respinto la domanda d'asilo in oggetto riconoscendo, tuttavia,
la qualità di rifugiato agli interessati per motivi insorti dopo la fuga; che, ri-
tenuta l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti
verso l'Eritrea, ha concesso ai medesimi l'ammissione provvisoria in Sviz-
zera;
che in sede ricorsuale l'insorgente ha sottolineato come le dichiarazioni
da ella rilasciate durante le audizioni corrisponderebbero alla verità e,
pertanto, in Eritrea, la sua vita sarebbe effettivamente in pericolo; che, in
primo luogo, ella ha ribadito di non aver aperto la busta contenente la let-
tera di convocazione e, con molta fatica, di essere riuscita a leggerne il
contenuto controluce; che, a suo dire, convocare i parenti dei dissidenti
presso il posto di polizia per poi incarcerarli e chiedere il pagamento di
una cauzione di 50'000 Nakfa, sarebbe una pratica abitualmente utilizzata
dai militari eritrei; che inoltre per poter registrare la nascita, avvenuta in
Svizzera, del suo secondogenito, la ricorrente sarebbe entrata in contatto
con sua madre, residente in Eritrea, al fine di farsi spedire il certificato di
matrimonio; che quest'ultima, scoperta collaborare con la figlia espatriata,
sarebbe stata incarcerata per sette mesi e, tre giorni dopo essere stata ri-
lasciata, sarebbe perita poiché debole e malata; che pertanto la ricorrente
ha ribadito di temere per la sua vita e per quella dei suoi figli; che, infine,
ella ha aggiunto di essere entrata in contatto con il marito, che credeva
morto, il quale desidererebbe ricongiungersi con la famiglia in Svizzera ed
avrebbe scritto all'UFM senza, tuttavia, aver ottenuto alcuna risposta;
che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto la concessione dell'asilo;
che, giusta l'art.2 cpv.1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai ri-
fugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a perso-
D-4427/2014
Pagina 5
ne in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il
diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art.3 cpv.1 LAsi, sono rifugiati
le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a
seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, apparte-
nenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressio-
ne psichica insopportabile (art.3 cpv.2 LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve prova-
re o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qua-
lità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una pro-
babilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in parti-
colare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determi-
nante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, con-
traddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue
ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate
verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richie-
dente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere
creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda
le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in
corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza
motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse
nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine,
non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano soste-
nute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudi-
cante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia
persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponde-
ranza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ri-
dursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola al-
legazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi
essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determi-
nare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderan-
ti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi cita-
ta);
D-4427/2014
Pagina 6
che, preliminarmente, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'am-
missione provvisoria ed essendo stata loro riconosciuta la qualità di rifu-
giato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, ossia a seguito della loro
uscita illegale dal Paese d'origine, oggetto del litigio in questa sede risulta
pertanto essere esclusivamente la questione del rifiuto della loro doman-
da d'asilo, nonché la pronuncia dell'allontanamento;
che le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dall'insorgente pur
non essendo contraddittorie, lasciano un'impressione generale di va-
ghezza; che, infatti, esse si esauriscono in affermazioni poco sostanziate,
stereotipate e prive di dettagli; che, in particolare, la descrizione fornita
dall'interessata, circa le dimensioni della busta contenente la convocazio-
ne, lascia presagire che la lettera fosse piegata in tre parti, ragione per la
quale appare poco plausibile che ella sia effettivamente riuscita a deci-
frarne il contenuto nella maniera allegata (cfr. verbale 2, D126, pag. 12);
che chiamata a descrivere gli episodi durante i quali i militari si sarebbero
presentati a casa sua al fine di prelevare suo marito, l'interessata si è limi-
tata a rilasciare dichiarazioni vaghe e poco esaurienti (cfr. verbale 2,
D135-138, p. 13, D142-143, pag. 14); che, inoltre, a dire della ricorrente,
sarebbe stata la sua datrice di lavoro in Sudan ad averle pagato ed orga-
nizzato il viaggio di espatrio (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, D181-182,
pag. 17); che ciò appare quantomeno singolare considerato il periodo li-
mitato di tempo, due mesi circa (cfr. verbale 2, D182, pag. 17), durante il
quale la ricorrente ha lavorato per questa donna; che, non da ultimo, ri-
sultano oltremodo inconsistenti le allegazioni riguardanti il viaggio di
espatrio, è infatti poco credibile che l'interessata abbia potuto viaggiare fi-
no in Svizzera nella maniera descritta, legittimandosi con dei documenti
di cui ignora tutto poiché il passatore li aveva sempre in mano (cfr. verba-
le 1, pag. 9); che, peraltro, ella non ha saputo dire né con che compagnia
aerea sia giunta in Italia dal Sudan, né dove abbia fatto scalo (cfr. verba-
le 1, pag. 9); che in merito, non soccorre l'insorgente la spiegazione forni-
ta in sede d'audizione, ovvero che ella, durante la totalità del viaggio, si
sarebbe dovuta occupare del figlio che vomitava (cfr. verbale 1, pag. 9);
che, in limine, nemmeno lo stato di salute di E._______ è da considerarsi
rilevante nell'ambito di questa procedura;
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di ricono-
scimento della qualità di rifugiato, per motivi insorti antecedentemente al-
la fuga, e di concessione dell'asilo, destituito di ogni fondamento, non me-
rita tutela e la decisione impugnata va confermata;
D-4427/2014
Pagina 7
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione;
che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1);
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento;
che l'UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto fe-
derale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto;
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di
CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricor-
renti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che esse sono prelevate
sull'anticipo di CHF 600.– versato dai ricorrenti in data 29 agosto 2014;
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4427/2014
Pagina 8
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti.
Esse sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.– versato il 29 agosto 2014.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: