B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-4430/2010
*
S e n t e n z a d e l 2 6 m a r z o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Muriel Beck Kadima, Walter Lang,
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, dichiaratosi nato il
(…), Afghanistan,
rappresentato dal signor Mario Amato,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del
18 maggio 2010 / N […].
D-4430/2010
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Fatti:
A.
Il (…), il ricorrente - dichiaratosi afghano di etnia tagica, originario di
B._______, Afghanistan e con ultimo domicilio in C._______, Afghanistan
- ha presentato una domanda di asilo in Svizzera.
Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audi-
zione dell'11 marzo 2010 [di seguito verbale 1] e verbale di audizione del
31 marzo 2010 [ di seguito verbale 2] ) di essere espatriato per il timore di
essere scoperto e ucciso dai membri della famiglia di una ragazza (di se-
guito: S.), conosciuta ad un (…), che avrebbe cominciato a frequentare
circa sei mesi prima dell'espatrio. In particolare, il ricorrente sarebbe stato
picchiato in due occasioni dai fratelli di S. ed in un'altra occasione prele-
vato da due agenti di polizia e portato al comando, dove sarebbe stato
picchiato nuovamente. A seguito di quanto descritto e spinto dal senti-
mento per S., avrebbe organizzato con la medesima una fuga in Iran. Ta-
le fuga non avrebbe tuttavia avuto esito positivo a causa dell'intervento
della famiglia di S., la quale sarebbe riuscita a bloccare quest'ultima. L'in-
teressato si sarebbe quindi rifugiato presso la casa del cognato, dove la
sorella gli avrebbe comunicato che i famigliari di S. avrebbero picchiato il
loro padre. Qualche giorno dopo sarebbe stato raggiunto presso la casa
del cognato dai genitori, questi l'avrebbero quindi esortato a scappare
dall'Afghanistan onde evitare di essere ucciso dalla famiglia di S. per ave-
re fatto perdere loro l'onore.
B.
Con decisione del 18 maggio 2010, notificata al ricorrente il
19 maggio 2010, l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo. Detto
Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera
e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine siccome
lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 18 giugno 2010, il ricorrente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata de-
cisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della deci-
sione impugnata, nonché la restituzione degli atti di causa all'autorità infe-
riore per una nuova valutazione e, in via sussidiaria, la concessione
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di
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assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 della legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021].
D.
In data 23 giugno 2010, il Tribunale ha comunicato all'insorgente che,
giusta l'art. 42 della legge del 26 giugno 1998 sull’asilo (LAsi, RS 142.31),
poteva soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. Ha
inoltre rinunciato, ritenuta l'esistenza di motivi particolari
(art. 63 cpv. 4 PA), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali, riservandosi infine di deci-
dere in merito circa le spese di giudizio.
E.
Tramite osservazioni del 27 luglio 2010, l'UFM ha proposto la reiezione
del gravame, sostenendo che l'atto ricorsuale non conterrebbe fatti o
mezzi di prova nuovi tali da giustificare una conclusione differente da
quella contestata.
F.
Con replica del 18 agosto 2010, ha riconfermato il proprio ricorso propo-
nendo l'accoglimento dello stesso.
G.
Con un ulteriore scambio di scritti del 9 agosto 2011 e
dell'8 settembre 2011, in cui le parti si sono sostanzialmente riconfermate
nelle proprie richieste, si è conclusa la fase istruttoria.
Diritto:
1.
1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110),
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
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cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui agli art. 48 e 52 PA nonché 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1. Giusta l'art. 33 cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione im-
pugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svol-
gersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sen-
tenza va redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accer-
tamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi in-
vocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione im-
pugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, pag. 798; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
5.
5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni
presentate dal richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimi-
glianza previste all'art. 7 LAsi, giacché quanto evidenziato sarebbe nei
punti essenziali contrario alla logica dell'agire, non sufficientemente moti-
vato, contraddittorio e determinato su mezzi di prova falsi. In primis, l'au-
torità inferiore ha considerato inverosimili le allegazioni del richiedente
circa l'asserita minore età. Egli non avrebbe segnatamente presentato al-
cun valido documento di identità per provare l'età dichiarata e non sareb-
be stato in grado di rendere dichiarazioni coerenti in merito alla propria
biografia. Peraltro, avrebbe l'aspetto nonché il comportamento di un
maggiorenne e l'esame osseo avrebbe certificato un'età superiore ai
18 anni. Per quanto concerne il documento presentato in corso di proce-
dura, l'UFM avrebbe rilevato che lo stesso sarebbe manifestamente falso,
in quanto compilato utilizzando un modello non autentico sul quale sa-
rebbe posto un timbro con tratti discontinui. Il summenzionato timbro sa-
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Pagina 5
rebbe indice di una riproduzione informatica a getto di inchiostro di scarsa
risoluzione. Anche le dichiarazioni dell'interessato in merito alle modalità
di ottenimento del documento succitato indurrebbero a pensare ad un fal-
so. Per quanto concerne i motivi di asilo, l'UFM rimprovera al ricorrente di
aver enunciato tardivamente allegazioni essenziali, segnatamente il ten-
tativo di fuga con la ragazza, compromettendo l'attendibilità delle stesse.
L'autorità inferiore ritiene inoltre che le allegazioni del ricorrente non sa-
rebbero sufficientemente motivate e dettagliate, non essendo stato in
grado quest'ultimo di circostanziare determinati fatti essenziali. Il racconto
del richiedente sarebbe inoltre incompatibile con l'esperienza generale di
vita e la logica dell'agire. Per quanto concerne l'allontanamento, l'UFM è
dell'opinione che nella provincia occidentale di C._______ la situazione
possa essere considerata fondamentalmente sicura e che, pertanto, l'al-
lontanamento verso questa città sarebbe ragionevolmente esigibile.
5.2. Nel gravame, l'insorgente afferma invece di avere spiegato in manie-
ra convincente come e dove avrebbe ottenuto il documento di identità e
che quanto affermato in merito sarebbe compatibile con gli usi nel proprio
Paese. In ogni caso, anche se tale documento non dovesse essere au-
tentico, lo stesso non indicherebbe necessariamente delle generalità fal-
se, di modo che l'esame del'UFM in merito alla sua minore età sarebbe
incompleto. Per quanto concerne il mancato accenno alla fuga nel corso
della prima audizione, l'interessato premette che il valore probatorio della
prima audizione sarebbe ridotto. Lo stesso precisa inoltre di non avere ri-
ferito tale episodio, in quanto se ne sarebbe dimenticato anche a causa
del fatto che il traduttore l'avrebbe esortato ad essere breve. In merito alla
mancanza di dettagli del racconto, il ricorrente sostiene che in Afghani-
stan non sarebbe uso declinare le proprie generalità e quelle dei famiglia-
ri e per questa ragione esso conoscerebbe solo minimi dettagli della ra-
gazza. Comunque, a mente del ricorrente, contrariamente a quanto rite-
nuto dall'UFM, la mancanza di particolari sarebbe indice di verosimiglian-
za, giacché chi crea ad arte una storia sarebbe solito condirla di dettagli
inventati onde renderla più credibile. L'insorgente contesta le conclusioni
dell'UFM secondo cui le proprie allegazioni sarebbero incompatibili con
l'attuale situazione socio-culturale afghana. Secondo l'interessato,
l'Afghanistan si starebbe infatti aprendo ad usi e costumi più vicini a quelli
occidentali e, in ogni modo, con S. si sarebbe limitato ad atteggiamenti
innocenti e ad incontri di breve durata proprio per non mettere in pericolo
la compagna. Per quanto concerne la situazione generale in Afghanistan,
l'interessato sostiene che in caso di allontanamento rischierebbe di subire
trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 3 della Convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
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fondamentali (CEDU, RS 0.101). In aggiunta, l'esecuzione dell'allontana-
mento non sarebbe attualmente ragionevolmente esigibile, poiché sareb-
be esposto ad una situazione di pericolo concreto, in ragione dell'attuale
situazione nel Paese di origine.
5.3. Nelle osservazioni l'UFM precisa che, per quanto concerne l'asserita
minorità del richiedente, avrebbe tratto le proprie conclusioni sulla scorta
di un insieme completo di singoli esami e che non servirebbe a nulla ap-
pellarsi ad una presunta testimonianza di parte, siglata tramite la stesura
di un falso documento.
In merito all'omesso riferimento alla fuga nel corso della prima audizione,
l'UFM è dell'avviso che, malgrado quanto affermato dal richiedente, sa-
rebbe lecito attendersi che l'interessato esprima almeno le ragioni essen-
ziali alla base della sua richiesta di asilo.
Infine, per quanto concerne la presunta emancipazione della donna in
Afghanistan, l'UFM ritiene che, proprio nella città di C._______ e nel peri-
odo di cui alle narrazioni allegate dal ricorrente, vi sarebbe stata una re-
crudescenza nell'ambito del trattamento delle donne al fine di bloccare
ogni velleità di modernità delle stesse. Alla luce di questo aspetto le di-
chiarazioni dell'insorgente sarebbero inverosimili.
5.4. Con replica del 18 agosto 2010, l'insorgente ribadisce che le modalità
di ottenimento del documento sarebbero conformi agli usi del proprio
Paese e, pertanto, non si potrebbe escluderne a priori la veridicità. In me-
rito alla fuga afferma che la stessa sarebbe da ricondurre al disonore, e-
lemento questo citato nel corso della prima audizione. Infine, per ciò che
concerne la condizione femminile ad C._______, l'interessato è dell'avvi-
so che la situazione sarebbe più complessa rispetto a quella descritta
dall'UFM, in quanto, malgrado le sacche di resistenza all'emancipazione
della donna citate dall'autorità inferiore, nella città in questione si stareb-
bero affermando numerose iniziative gestite e destinate alle donne.
5.5. Nella sua ulteriore presa di posizione, l'UFM ha precisato che quanto
dichiarato dal ricorrente in merito alla propria minore età sarebbe in con-
trasto con il documento allegato dallo stesso insorgente, ritenuto che da
questi risulterebbe essere nato nel (…), allorquando l'interessato ha di-
chiarato una data di nascita del (…).
Per quanto attiene alle possibilità di rinvio, secondo l'UFM, l'attuale situa-
zione generale in Afghanistan non implicherebbe l'inesigibilità dell'esecu-
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zione all'allontanamento. In particolare ad C._______ la situazione sa-
rebbe fondamentalmente sicura, inoltre la situazione socio-economica del
richiedente sarebbe del tutto confacente alle condizioni richieste per l'al-
lontanamento.
5.6. Con un'ultima presa di posizione, il ricorrente si limita a rinviare alle
considerazioni di una non meglio specificata sentenza che il Tribunale a-
vrebbe emanato recentemente e le cui considerazioni ben si applichereb-
bero al caso di specie.
6.
6.1. Preliminarmente, il Tribunale osserva che l'UFM ha considerato, sin
dalle prime fasi della procedura di asilo, il ricorrente come maggiorenne,
di modo che, da un lato, l'UFM non ha deciso la nomina in suo favore di
una persona di sua fiducia e, dall'altro lato, in materia di allontanamento e
relativa esecuzione, non ha ritenuto applicabili le norme inerenti la prote-
zione dei fanciulli non accompagnati.
6.2. Giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo re-
lativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asi-
lo minorenne non accompagnato, se non è possibile attribuire subito do-
po l'attribuzione al Cantone, un curatore o un tutore, l'autorità cantonale
nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della proce-
dura di asilo o di allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un
curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età.
Ciò non avviene se il richiedente non rende verosimile la sua minore età.
È pertanto legittimo che l'UFM si pronunci, a titolo pregiudiziale, prima
dell'effettuazione dell'audizione particolareggiata sui motivi di asilo e della
designazione di una persona di fiducia, sull'allegata minorità di un richie-
dente di asilo allorquando vi sono dubbi riguardo all'età indicata
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricor-
so in materia di asilo [GICRA] 2004 n. 30).
6.3. Nella fattispecie, il ricorrente non ha portato alcuna prova o motiva-
zione valida a sostegno dell'asserita minore età. Esso si è sostanzialmen-
te limitato a ribadire che quanto dichiarato in merito al documento di iden-
tità sarebbe la realtà. L'interessato ha in particolare dichiarato di essere
nato il (…) (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2, pag. 3). Tuttavia, dal docu-
mento prodotto dall'insorgente risulta che lo stesso sarebbe nato nel (…).
Il medesimo non ha inoltre saputo indicare in maniera lineare le fasi della
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sua formazione scolastica in relazione con l'età dichiarata o gli anni corri-
spondenti. Segnatamente ha dichiarato di avere iniziato le scuole ele-
mentari nel (…), data in cui avrebbe dovuto avere otto anni, contraddi-
cendosi, in seguito, affermando che la scuola elementare, in Afghanistan,
inizierebbe all'età di sette anni e non di otto anni (cfr. verbale 1, pag. 3).
Non è inoltre concepibile che l'insorgente abbia iniziato a tenere la conta-
bilità nel negozio di famiglia dal (…), quando secondo le sue dichiarazioni
avrebbe avuto soli 12 anni (cfr. verbale 1, pag. 3), e nel contempo avreb-
be frequentato un (…), un (…) oltre che un (…) (cfr. verbale 1, pag. 7 e
verbale 2, pag. 7, R 39).
Alla luce di queste considerazioni, vi è ragione di concludere che l'età di-
chiarata dall'insorgente è inverosimile. In siffatte circostanze, le risultanze
dell'esame osseo, a cui è stato sottoposto il ricorrente, sono superflue e
irrilevanti nella fattispecie, essendo già stata appurata l'inverosimiglianza
della dichiarazioni del medesimo circa la sua minore età.
7.
7.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima resi-
denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo
della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che compor-
tano una pressione psichica insopportabile.
7.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere vero-
simile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza,
ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richie-
dente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione
logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del con-
trario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). In
altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle
obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa in-
terpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in
contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il
giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione
complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni
decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'appros-
simazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro
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Pagina 9
indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità
giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dal ricorrente in corso di procedu-
ra si esauriscono in numerose contraddizioni nonché mere ed imprecise
affermazioni di parte non corroborate dal benché minimo elemento di se-
ria consistenza. In particolare, il ricorrente si è contraddetto su più punti
essenziali in merito ai motivi di asilo, segnatamente a riguardo delle vio-
lenze subite in Afghanistan. A titolo esemplificativo, esso ha dapprima af-
fermato di essere stato picchiato da tre persone tra cui un fratello
(cfr. verbale 1, pag. 7), mentre nel corso della seconda audizione ha di-
chiarato che al pestaggio avrebbero partecipato entrambi i fratelli
(cfr. verbale 2, pag. 8, R 54). In merito alla violenza che avrebbe subito
dalla polizia ha in un primo tempo riferito di essere stato percosso da tre
agenti (cfr. verbale 1 pag. 7), mentre nel corso della seconda audizione
ha indicato che i poliziotti sarebbero stati soltanto due (cfr. verbale 2,
pag. 5, R 31). Esso si è inoltre dimostrato estremamente vago nel situare
nel tempo gli elementi principali del suo racconto, allorché sarebbe lecito
attendersi che lo stesso rammenti con maggiore precisione quando sa-
rebbero avvenuti i fatti che lo avrebbero segnato a tal punto da indurlo a
lasciare il Paese di origine. A titolo esemplificativo, l'insorgente non è sta-
to in grado di indicare la data in cui sarebbe avvenuta la prima aggressio-
ne (cfr. verbale 1, pag. 7), né di menzionare con precisione quella della
seconda (cfr. verbale 2, pag. 10, R 71) e neppure quella in cui sarebbe
stato malmenato dalla polizia (cfr. verbale 2, pag. 11, R 93). Anche per
quanto attiene al tentativo di fuga, citato unicamente nella seconda audi-
zione, il ricorrente ha dimostrato numerose imprecisioni e contraddizioni.
In particolare, non ha saputo indicare la data in cui sarebbe avvenuto tale
tentativo (cfr. verbale 2, pag. 12, R. 102). Esso si è inoltre contraddetto,
per ben tre volte, anche sulle modalità della fuga. Ha infatti dapprima af-
fermato di aver comprato i biglietti per fuggire con l'autobus, mentre in
seguito ha indicato che intendevano fuggire in automobile e, dopo la ri-
chiesta di spiegazioni da parte dell'auditore, ha rettificato affermando
nuovamente di voler fuggire con l'autobus (cfr. verbale 2, pag. 13,
R 114-117). Per quanto concerne il mancato riferimento di tale essenziale
elemento nel corso della prima audizione, non giova al ricorrente la di-
chiarazione ricorsuale secondo cui esso si sarebbe dimenticato di riporta-
re il fatto per dovere di brevità o per lo stato di agitazione in cui si sarebbe
trovato. Infatti, in sede di prima audizione, il richiedente è stato esortato
più volte ad esporre tutti i motivi della sua richiesta di asilo e, su esplicita
richiesta se vi fossero altri motivi, esso ha dichiarato non essercene
(cfr. verbale 1, pag. 8). Risultano vaghe e contraddittorie anche le motiva-
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Pagina 10
zioni per cui non sarebbe stato concluso un fidanzamento ufficiale tra i
due al fine di regolarizzare il loro rapporto agli occhi della società afgha-
na. Il ricorrente si è dimostrato titubante, enunciando una serie di motiva-
zioni stereotipate. In particolare, ha dapprima citato l'incompatibilità reli-
giosa. La ragazza sarebbe infatti sunnita mentre l'insorgente sciita
(cfr. verbale 2, pag. 9, R 66). In seguito, ha invece affermato che il vero
problema sarebbe stato suo padre, il quale nutriva dubbi sulla moralità
della ragazza e non era pertanto d'accordo con la loro relazione
(cfr. verbale 2, pag. 9, R 69–70). Non da ultimo, dalle dichiarazioni a ver-
bale del ricorrente si evince come lo stesso non abbia mai chiesto prote-
zione alle autorità locali denunciando le violenze subite. Egli si è sempli-
cemente limitato ad affermare che un'eventuale denuncia gli avrebbe
probabilmente causato ulteriori problemi (cfr. verbale 2, pag. 8, R 60).
Visto quanto precede, il Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente consi-
derato che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di
verosimiglianza ai sensi dall'art. 7 LAsi.
Infine, considerata l'evocata inverosimiglianza del racconto del ricorrente,
non vi sono motivi per ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle
competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate,
un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da
parte di terzi nei suoi confronti.
7.3. In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione
dell'asilo, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tute-
la e la decisone impugnata va confermata.
8.
8.1. Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio fede-
rale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'e-
secuzione. Tiene conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 cpv. 1 LAsi).
8.2.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2
ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9,
pag. 733).
8.3. Ne consegue che la pronuncia dell'allontanamento di cui alla decisio-
ne impugnata va confermata.
D-4430/2010
Pagina 11
9.
9.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20).
Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
9.2.
9.2.1. Per gli stessi motivi di cui al considerando 7, non emergono dalle
carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allonta-
namento del ricorrente in Afghanistan possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
(Cost, RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto
dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento)
nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima
del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale
della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in par-
ticolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumai o degradanti
(Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone,
peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo stranie-
ro possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei
trattamenti contrari a detti articoli. Spetta al ricorrente di rendere plausibi-
le l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il
ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed
immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termi-
ni, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme di indizi, oppure presun-
zioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo
ad un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono
contrari alle disposizioni sopraccitate.
9.2.2. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzio-
ne dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pub-
blico internazionale nonché della LAsi.
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Pagina 12
9.3.
9.3.1. Inoltre, in Afghanistan, non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale. In particolare, nella
città di Herat, diversamente che in altre zone del territorio afghano, la si-
tuazione dal punto di vista della sicurezza è relativamente tranquilla
(cfr. Afghanistan NGO Safety Office [ANSO], ANSO Reports, June 2011
[16-30] pag. 13 e July 2011 [16-31] pag. 15). Da giugno 2011, non sono
più segnalate nella città delle attività da parte di gruppi di oppositori arma-
ti. Il 21 luglio 2011 vi è stato ad Herat il trasferimento dei compiti di sicu-
rezza interna dalle forze internazionali a quelle afghane. Tale processo di
trapasso dovrebbe concludersi entro la fine del 2014 nell'insieme del
Paese. In seguito a questa circostanza sono effettivamente aumentati gli
attacchi terroristici nei confronti delle forze armate internazionali ed af-
ghane, tuttavia i civili sono stati colpiti solo raramente. La situazione rela-
tiva alla sicurezza interna della città di C._______ è, attualmente, para-
gonabile a quella di D._______ e, pertanto, non sono dati i presupposti
per affermare che vi sia una situazione di pericolo concreto generale.
D'altronde, questo stesso Tribunale ha recentemente avuto l'occasione di
statuire che l'esecuzione dell'allontanamento verso la città di C._______
è ragionevolmente esigibile, qualora il richiedente possa vantare, cumula-
tivamente, una solida rete sociale, la possibilità di assicurarsi il minimo vi-
tale, un alloggio nonché una buona salute (cfr. DTAF D-2312/2009 del 28
ottobre 2011 consid. 4.3.3 e relativi riferimenti).
9.3.2. Quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e di-
spone di un discreto livello di scolarizzazione, avendo frequentato le
scuole elementari e seguito un (…) nel proprio Paese
(cfr. verbale 1, pag. 7). Inoltre, ha svolto la professione di (…) presso il
negozio di proprietà del padre (cfr. verbale 1, pag. 3). Il ricorrente dispone
sicuramente di un'importante rete sociale in Patria, ritenuto segnatamente
che l'intera famiglia composta dai genitori, da due sorelle e da tre zie ma-
terne, vive ad C._______ (cfr. verbale 1, pag. 4). Oltre a ciò, ha dichiarato
di provenire da una famiglia abbiente. Il padre sarebbe infatti proprietario
di (…) (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 9, R 68). Infine, il ricorrente
non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da
giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2,
pag. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi
medici.
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9.3.3. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr).
9.4. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente,
usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessa-
rio al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12,
pag. 513-515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
10.
Visto quanto sopra, anche in materia di allontanamento e relativa esecu-
zione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
11.
11.1. Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi ne-
cessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di succes-
so, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la di-
spensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle
spese processuali. In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa
solo nei casi in cui le probabilità di esito favorevole del ricorso siano su-
periori a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente in-
feriori a quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta de-
ve, altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un ap-
prezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare
l'esito probabile della procedura (cfr. DTF 124 V 89 consid. 6a pag. 89).
Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, il criterio della probabilità di
successo del ricorso, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza
federale, è decisivo (cfr. BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berna,
2000, pag. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la dispen-
sa dal pagamento delle spese processuali devono essere analizzate se-
condo le circostanze concrete del caso al momento della presentazione
della domanda e devono essere realizzate cumulativamente.
11.2. Nella fattispecie, in considerazione di quanto precedentemente e-
sposto, le allegazioni ricorsuali dell'insorgente già al momento dell'inoltro
del ricorso erano sprovviste di esito favorevole. In siffatte circostanze, una
delle due condizioni cumulative di cui all'art. 65 cpv. 1 PA non è adempiu-
ta.
11.3. Pertanto, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal versamento delle spese processuali, va respinta.
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12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo nella pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Ta-
le ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Gilles Fasola
Data di spedizione: