Corte IV
D-445/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 g e n n a i o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, nata il (...), ed i figli
B._______, nata il (...),
C._______, nata il (...),
D._______, nata il (...),
E._______, nato il (...),
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 20 gennaio 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-445/2010
Visto:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data
8 agosto 2009 in Svizzera,
i verbali d'audizione del 7 settembre 2009 e del 7 ottobre 2009,
la decisione dell'UFM del 20 gennaio 2010, notificata agli interessati il
21 gennaio 2010 (cfr. gravame),
il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 25 gennaio 2010 (cfr. timbro del
plico raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo,
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data
26 gennaio 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e
art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
Pagina 2
D-445/2010
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessata –
sposata, medico di professione e all'epoca incinta di sei mesi – ha
dichiarato di essere di etnia F._______ (mongola), di essere nata a
G._______ (Mongolia) e di avervi vissuto dalla nascita fino
sostanzialmente all' espatrio che sarebbe avvenuto il (...),
che l'interessata ha affermato di essere espatriata a causa delle
ripetute minacce da parte del figlio di un suo paziente di nome
H._______., cittadino cinese deceduto nel (...) 2008; che la persona in
questione l'avrebbe accusata di avere curato in modo errato il padre e
ritenuta responsabile per il decesso di quest'ultimo; che, dopo e a
causa di varie minacce verbali, nel (...) o (…) 2009, l'insorgente si
sarebbe dimessa dal lavoro nella clinica privata “I._______” ad
G._______, dove avrebbe esercitato il proprio mestiere dal 2007; che
a fine (...) o inizio (...) 2009, l'interessata avrebbe subito nella propria
abitazione un tentativo di stupro da parte di due persone
presumibilmente seguaci del figlio di H._______; che, in seguito, il
marito dell'interessata sarebbe stato picchiato da due cittadini cinesi e,
a metà (...) 2009, l'abitazione della famiglia perquisita da sconosciuti;
che, inoltre, in (...) 2009, il figlio di H._______ si sarebbe presentato a
casa dei ricorrenti, minacciando di portare via una delle figlie per
rivendicare la morte del padre; che, di conseguenza, e pur avendo
denunciato le aggressioni alle autorità statali, la ricorrente ha deciso di
lasciare il Paese accompagnata dalle figlie,
che l'interessata e le sue figlie avrebbero lasciato la Mongolia,
giungendo legalmente in treno a J._______ (Russia), da dove
avrebbero poi continuato il viaggio in auto con un passatore -
passando per Paesi e città a loro sconosciuti - fino ad arrivare (...)
giorni più tardi in Svizzera subendo dei controlli solo al confine tra la
Mongolia e la Russia,
che, nella decisione del 20 gennaio 2010, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei
Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate
Pagina 3
D-445/2010
dalla richiedente sono inverosimili siccome in parte contraddittorie ed
illogiche, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli
indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in
patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e la
sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, i ricorrenti hanno contestato che non
emergerebbero indizi di persecuzioni per procedere ad una decisione
materiale nel loro caso; che, in particolare, hanno sottolineato che il
racconto dell'interessata sarebbe dettagliato e preciso, di modo che
dovrebbe essere considerato come verosimile; che segnatamente la
ricorrente ha ribadito le proprie spiegazioni in merito alle
contraddizioni elencate dall'autorità inferiore, precisando di avere
vissuto le due audizioni in una situazione di stress, aggravata dalle
preoccupazioni per la propria gravidanza e dalla paura per il suo
futuro; che, infine, ritenuti gli evidenti atti di persecuzione e di violenza
nei loro confronti, l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della loro
domanda d'asilo,
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della loro
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che hanno, altresì, presentato una domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il
Consiglio federale ha designato come sicuro secondo
l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di
persecuzione,
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale,
Pagina 4
D-445/2010
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che basti ancora rilevare che - oltre alle allegazioni prive di
fondamento rese dalla ricorrente e già sostanzialmente rilevate
dall'UFM nella decisione impugnata - il racconto a fondamento della
loro domanda d'asilo è colmo di altre numerose dichiarazioni
contraddittorie, vaghe ed approssimative su punti essenziali; che, a
titolo d'esempio, l'insorgente, nel corso dell'audizione del
7 settembre 2009, ha affermato di avere subito molestie, di essere
stata picchiata e di avere dovuto lasciare il proprio lavoro alla clinica
nel (...) 2009 (pag. 7 D/15), mentre nell'audizione del 7 ottobre 2009 la
medesima ha affermato di essersi licenziata nel (...) 2009 per la paura
e lo stress di avere sbagliato terapia ed essere, così, responsabile
della morte di B. D. (pag. 6 D/30), senza menzionare alcune minacce o
molestie (cfr. segantamente verbale d'audizione del 7 ottobre 2009
pag. 9 D/45, D/52 e D/54); che, per contro, in occasione della prima
Pagina 5
D-445/2010
audizione, l'interessata ha affermato di avere ricevuto delle telefonate
da parte di persone cinesi, le quali “continuavano a minacciarla
telefonicamente e verbalmente” (cfr. verbale d'audizione del
7 settembre 2009 pag. 7 D/15), mentre nel corso della seconda
audizione non ha più menzionato di avere ricevuto delle telefonate da
parte degli aguzzini del figlio di H._______ (cfr. in particolare pag. 6
D/30, pag. 9 D /51 a D/56); che, confrontata con tale contraddizione e
verosimilmente nell'intento di conformarsi alle precedenti versioni,
l'interessata ha asserito che sia i cittadini cinesi, che il figlio di
H._______ l'avrebbero minacciata per telefono,
che, quando interpellata dalla collaboratrice dell'UFM in merito alle
numerose contraddizioni insorte nel corso della seconda audizione, la
ricorrente si è espressa in modo vago e non convincente (cfr. verbale
d'audizione del 7 ottobre 2009 pag. 14 a 16); che, infatti, non giovano
all'insorgente le generiche spiegazioni, secondo cui ci sarebbero stati
dei malintesi durante le due audizioni (cfr. ibidem pag. 15 D/101), di
avere confuso le proprie molestie con il pestaggio del marito (ibidem
D/100), di avere erroneamente utilizzato il vocabolo “minacce”
intendendo invece “pressioni” (ibidem D/102) e di non avere
menzionato certe cose nel suo racconto perché le sembravano “ovvie”
(ibidem D/103); che, inoltre, anche in sede di ricorso, l'insorgente non
è stata in grado di convincere codesto Tribunale della verosimiglianza
della propria storia; che, a tal proposito, vale rilevare che le
contraddizioni summenzionate ed elencate nel provvedimento litigioso
non si lasciano spiegare con “equivoci linguistici”, confusione a causa
dei “tanti eventi occorsi in quel periodo” e “stress durante l'audizione”
(gravame pagg. 2 e 3); che, da un lato, le contraddizioni in questione
riguardano dei punti essenziali del racconto della ricorrente e, di
conseguenza, della sua domanda d'asilo, motivo per cui poco si
comprende come quest'ultima possa confondere date ed avvenimenti
o spiegarsi maldestramente in merito; che, dall'altro lato, la
collaboratrice dell'UFM ha proposto alla ricorrente di posticipare
l'audizione in caso di malessere, proposta però scartata
dall'interessata, che si è dichiarata in grado di affrontare le domande
previste (cfr. verbale d'audizione del 7 ottobre 2009 pag. 3 D/6 e pag. 7
D/32); che, infine, la censura ricorsuale, secondo cui la ricorrente
sarebbe stata in grado di fornire due versioni identiche del proprio
racconto solo imparando a memoria una storia precostruita (per
mancanza di energie per prepararsi in un modo simile alle audizioni
non lo avrebbe, però, fatto; cfr. gravame pag. 3), dimostra un
Pagina 6
D-445/2010
comportamento evasivo, superficiale e cinico dell'interessata, il che
non depone a favore della verosimiglianza della medesima,
che, in considerazione di quanto sopraesposto e ritenuti gli altri
innumerevoli elementi inconsistenti, contraddittori e vaghi presenti nel
racconto della ricorrente, che sarebbe sovrabbondante enumerare, v'è
ragione di ritenere che la vicenda resa da quest'ultima a sostegno
della loro domanda d'asilo è manifestamente inverosimile,
che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che i ricorrenti non
possano ottenere dalle competenti autorità in patria, se
opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei loro confronti,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in
Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e
all'art. 83 cpv. 4 LStr, la situazione vigente in Mongolia non è,
notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile, violenza
generalizzata o emergenza sanitaria che coinvolga l'insieme della
popolazione nell'integralità del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
Pagina 7
D-445/2010
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei
ricorrenti; che in Patria vive ancora il marito, rispettivamente padre, dei
ricorrenti (cfr. verbale d'audizione del 7 settembre 2009 pag. 4 D/12);
che la ricorrente è giovane, ha una formazione scolastica nonché
professionale; che quest'ultima, avendo dichiarato di avere seguito le
scuole, gli studi universitari, nonché lavorato nella capitale, dispone
certamente di un'ampia rete sociale nel suo Paese d'origine,
segnatamente nella capitale (cfr. verbale d'audizione del
7 settembre 2009 pag. 3 D/8),
che gli insorgenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione
provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli
atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per
motivi medici; che, infatti, nel corso della procedura d'asilo, i ricorrenti
non hanno menzionato alcun disturbo; che i problemi medici fatti
valere in sede di ricorso (nervosismo, stress e depressione della
ricorrente, problemi d'udito di B._______ e di reni di D._______;
cfr. gravame pag. 5), per i quali gli insorgenti fin'ora non hanno
presentato alcun certificato medico, non giustificano una permanenza
in Svizzera ai sensi della citata giurisprudenza, a causa di una
mancanza di cure di medicina generale e acuta assolutamente
necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana
(GICRA 2003 n. 24 consid. 5b) nel loro Paese d'origine,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
Pagina 8
D-445/2010
art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza,
potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 9
D-445/2010
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
La presente sentenza è indirizzata:
- ai ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- all'UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per
corriere interno; in copia)
- alla K._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
Pagina 10